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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/03/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza dell'11 marzo 2025 della causa iscritta al n. 2917/2024 R.G.A.C.
È presente l'avv. Libera Caputo per l'opponente, la quale preliminarmente chiede dichiararsi la contumacia dell'opposta, riportandosi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle memorie 171 ter c.p.c. depositate, ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
CP_ nessuno è comparso per l'opposta ed Controparte_2
il Giudice
dato atto;
verificata nuovamente la regolarità della relativa notifica;
dichiara
CP_ la contumacia dell'opposta ed Controparte_2
ritenuta quindi la causa di pronta soluzione;
ordina
la discussione orale della stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e, all'esito, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2917 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Libera Caputo, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, piazza Loreto n. 9, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
1 CP_
e in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni di parte opponente: “in via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.° 470/23 del 13.08.2009 emesso dal Giudice di Pace di Crotone, per i motivi di cui in narrativa;
in via pregiudiziale: dichiararsi inefficace l'atto di precetto impugnato;
nel merito: - in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte della società e accertare e dichiarare Parte_2
l'inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.; - con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore, oltre IVA e CPA”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il precetto notificatogli Parte_1 in data 23.09.2023 dalla per la somma complessiva di € 17.974,67, Pt_2 Controparte_2 in forza del decreto ingiuntivo n. 470/2023 del Giudice di Pace di Crotone, emesso in base alla fattura n. 282/2014, di € 12.500,00, dichiarato provvisoriamente esecutivo nel relativo giudizio di opposizione;
eccepiva l'insussistenza di alcuna ragione di credito, siccome documentati i pagamenti della fornitura mediante effetti cambiari ed un assegno, ed altresì con somme in contanti, come attestato dalla quietanza apposta sulla fattura;
rappresentava che, nonostante, ciò, nel 2016 e nel 2017 erano stati notificati due precetti per effetti cambiari insoluti e protestati, di cui tuttavia denunciata penalmente la falsità, in procedimento conclusosi con l'assoluzione di , con sentenza che non escludeva però il reato di falso;
Parte_2 denunciava quindi come il decreto ingiuntivo ottenuto dal Giudice di Pace rappresentasse ulteriore tentativo di ottenere il pagamento di quanto non dovuto, rassegnando le ritrascritte conclusioni.
Denegata in apposito subprocedimento la cautela sospensiva, ed eseguite le verifiche preliminari, nella memoria 171 ter depositata la difesa dell'opponente ha ribadito il contenuto della citazione introduttiva, producendo la perizia grafologica espletata nel procedimento penale;
in assenza di istanze istruttorie, alla odierna udienza della causa, siccome di pronta soluzione, è stata ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale ha dato lettura della presente decisione, successivamente depositata telematicamente in uno con il verbale. Tanto premesso in fatto, l'opposizione va ritenuta e dichiarata inammissibile, in ragione dei motivi in essa dedotti. Ed infatti, l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., siccome giudizio avente comunque ad oggetto il merito della pretesa creditoria, ha di conseguenza una sua autonomia concettuale e giuridica rispetto all'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo che fonda l'intimazione di pagamento, non potendosi duplicare i giudizi il cui oggetto è il medesimo accertamento del credito.
2 In altri termini: nell'opposizione a decreto ingiuntivo possono essere dedotti tutti i motivi per i quali l'ingiunto ritiene non sussistente il credito azionato in monitorio, mentre nell'opposizione a precetto, oltre ad eventuali vizi formali del medesimo e del titolo, denunciabili con il gravame di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., si può al più censurare la pretesa creditoria per fatti eventualmente sopravvenuti alla formazione di quest'ultimo, ma giammai per gli stessi motivi dell'opposizione al provvedimento monitorio. Nel caso di specie, per converso, come si può facilmente inferire dalla lettura del relativo atto, allegato sub 4 del fascicolo telematico di parte attrice, l'opponente ha pedissequamente riproposto, nella odierna sede, tutte le censure dedotte nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al Giudice (funzionalmente competente alla relativa trattazione) di Pace, di cui ha altresì censurato la decisione sulla provvisoria esecuzione, in maniera altrettanto inammissibile, atteso che quel provvedimento non può – in evidenza - essere scrutinato dal giudice dell'opposizione a precetto, poiché rientrante nella prefata competenza funzionale del giudice del gravame contro il provvedimento monitorio. Del resto, il giudice dell'opposizione a precetto non è neppure quello d'appello avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo. Ovviamente, colui che aziona in executivis un titolo solo provvisoriamente esecutivo lo fa a suo rischio e pericolo, ossia consapevole della possibile caducità dello stesso, e del conseguente obbligo di restituzione dell'indebito eventualmente percepito, ma tanto non può incidere sulla netta distinzione delle differenti sedi processuali.
Non serve altra argomentazione a rendere la prefata inammissibilità. Spese e competenze di lite irripetibili in ragione della contumacia dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da , ed irripetibili le spese di Parte_1 lite.
Così deciso in Cosenza all'udienza dell'11 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato telematicamente in uno con il relativo verbale.
3
È presente l'avv. Libera Caputo per l'opponente, la quale preliminarmente chiede dichiararsi la contumacia dell'opposta, riportandosi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle memorie 171 ter c.p.c. depositate, ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
CP_ nessuno è comparso per l'opposta ed Controparte_2
il Giudice
dato atto;
verificata nuovamente la regolarità della relativa notifica;
dichiara
CP_ la contumacia dell'opposta ed Controparte_2
ritenuta quindi la causa di pronta soluzione;
ordina
la discussione orale della stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e, all'esito, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2917 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Libera Caputo, presso il cui studio, in Parte_1
Cosenza, piazza Loreto n. 9, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
opponente
contro
1 CP_
e in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 opposta contumace
avente ad oggetto: opposizione a precetto;
conclusioni di parte opponente: “in via preliminare: concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.° 470/23 del 13.08.2009 emesso dal Giudice di Pace di Crotone, per i motivi di cui in narrativa;
in via pregiudiziale: dichiararsi inefficace l'atto di precetto impugnato;
nel merito: - in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da parte della società e accertare e dichiarare Parte_2
l'inesistenza del diritto a procedere a esecuzione forzata con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.; - con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore, oltre IVA e CPA”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, impugnava il precetto notificatogli Parte_1 in data 23.09.2023 dalla per la somma complessiva di € 17.974,67, Pt_2 Controparte_2 in forza del decreto ingiuntivo n. 470/2023 del Giudice di Pace di Crotone, emesso in base alla fattura n. 282/2014, di € 12.500,00, dichiarato provvisoriamente esecutivo nel relativo giudizio di opposizione;
eccepiva l'insussistenza di alcuna ragione di credito, siccome documentati i pagamenti della fornitura mediante effetti cambiari ed un assegno, ed altresì con somme in contanti, come attestato dalla quietanza apposta sulla fattura;
rappresentava che, nonostante, ciò, nel 2016 e nel 2017 erano stati notificati due precetti per effetti cambiari insoluti e protestati, di cui tuttavia denunciata penalmente la falsità, in procedimento conclusosi con l'assoluzione di , con sentenza che non escludeva però il reato di falso;
Parte_2 denunciava quindi come il decreto ingiuntivo ottenuto dal Giudice di Pace rappresentasse ulteriore tentativo di ottenere il pagamento di quanto non dovuto, rassegnando le ritrascritte conclusioni.
Denegata in apposito subprocedimento la cautela sospensiva, ed eseguite le verifiche preliminari, nella memoria 171 ter depositata la difesa dell'opponente ha ribadito il contenuto della citazione introduttiva, producendo la perizia grafologica espletata nel procedimento penale;
in assenza di istanze istruttorie, alla odierna udienza della causa, siccome di pronta soluzione, è stata ordinata la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale ha dato lettura della presente decisione, successivamente depositata telematicamente in uno con il verbale. Tanto premesso in fatto, l'opposizione va ritenuta e dichiarata inammissibile, in ragione dei motivi in essa dedotti. Ed infatti, l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., siccome giudizio avente comunque ad oggetto il merito della pretesa creditoria, ha di conseguenza una sua autonomia concettuale e giuridica rispetto all'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo che fonda l'intimazione di pagamento, non potendosi duplicare i giudizi il cui oggetto è il medesimo accertamento del credito.
2 In altri termini: nell'opposizione a decreto ingiuntivo possono essere dedotti tutti i motivi per i quali l'ingiunto ritiene non sussistente il credito azionato in monitorio, mentre nell'opposizione a precetto, oltre ad eventuali vizi formali del medesimo e del titolo, denunciabili con il gravame di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c., si può al più censurare la pretesa creditoria per fatti eventualmente sopravvenuti alla formazione di quest'ultimo, ma giammai per gli stessi motivi dell'opposizione al provvedimento monitorio. Nel caso di specie, per converso, come si può facilmente inferire dalla lettura del relativo atto, allegato sub 4 del fascicolo telematico di parte attrice, l'opponente ha pedissequamente riproposto, nella odierna sede, tutte le censure dedotte nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dinanzi al Giudice (funzionalmente competente alla relativa trattazione) di Pace, di cui ha altresì censurato la decisione sulla provvisoria esecuzione, in maniera altrettanto inammissibile, atteso che quel provvedimento non può – in evidenza - essere scrutinato dal giudice dell'opposizione a precetto, poiché rientrante nella prefata competenza funzionale del giudice del gravame contro il provvedimento monitorio. Del resto, il giudice dell'opposizione a precetto non è neppure quello d'appello avverso l'opposizione a decreto ingiuntivo. Ovviamente, colui che aziona in executivis un titolo solo provvisoriamente esecutivo lo fa a suo rischio e pericolo, ossia consapevole della possibile caducità dello stesso, e del conseguente obbligo di restituzione dell'indebito eventualmente percepito, ma tanto non può incidere sulla netta distinzione delle differenti sedi processuali.
Non serve altra argomentazione a rendere la prefata inammissibilità. Spese e competenze di lite irripetibili in ragione della contumacia dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da , ed irripetibili le spese di Parte_1 lite.
Così deciso in Cosenza all'udienza dell'11 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza e successivamente depositato telematicamente in uno con il relativo verbale.
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