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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8231/2024
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA LAGO MAGGIORE 71 36077 ALTAVILLA VICENTINA, elettivamente domiciliata in VIA GUASTALLA, 1 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BERTACCHI
EA EP e dell'Avv. ARZENTON FABIO ( ) VIA C.F._1
GARIBALDI, 10 36025 NOVENTA VICENTINA che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in VIA BESANA ENRICO 5 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA GUASTALLA 1 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv.
NE EL (C.F. ) e dell'Avv. ZIMMARO C.F._2
SA ) che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLATA-
OGGETTO: Distribuzione.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per “Contrariis rejectis, - con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o Parte_1
declaratoria del caso e di legge, - voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento dell'appello proposto:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- previo accertamento di quanto stabilito dall'accordo di distribuzione siglato tra le parti nel
2011, e in particolare di quanto stabilito alla clausola n.14, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adìto e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e revocarlo in virtù della clausola compromissoria indicata in atti, con liquidazione delle spese;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in relazione al decreto ingiuntivo Pt_1
n.10832-2021, rg 12596-2021 e per i titoli in esso dedotti.
- accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica in capo a in danno di CP_1 Pt_1
e per l'effetto dichiarare la nullità parziale delle intese contrattuali intercorse tra le Parti nella parte in cui ha imposto l'esclusiva ed i prezzi di acquisto per tutti i motivi indicati in CP_1
premessa;
- accertare e dichiarare che il credito azionato da in sede monitoria è stato determinato CP_1 dall'abuso del proprio diritto, desumibile dalla violazione del principio di buona fede oggettiva quale criterio guida di esecuzione delle intese commerciali tra le parti, in punto di esclusiva e di prezzi di acquisito, dichiarando le stesse parzialmente nulle e/o prive di efficacia;
- nel denegato caso di mancata declaratoria della nullità parziale delle intese commerciali tra le parti, accertare e dichiarare il grave ed imputabile inadempimento di e per l'effetto CP_1
pronunciare la risoluzione per inadempimento delle intese commerciali;
- accertare e dichiarare che è inadempiente rispetto al contratto di distribuzione per CP_1
aver unilateralmente cessato la fornitura di merce, senza la concessione del termine di preavviso di quantomeno mesi 24 o maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, in ragione della durata ultra trentennale del contratto di distribuzione tra le parti, e condannare la stessa alla corresponsione della somma di euro 26.303,80 mensile per ventiquattro mesi e quindi pari ad € 631.291,20, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa, a titolo di risarcimento per mancato preavviso, e alla corresponsione della somma di
Euro 631.200,00= a titolo di risarcimento danni per mancati ricavi per due anni, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa giusto quanto indicato in narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare che ha cessato e/o receduto senza giusta causa, o comunque CP_1
risulta gravemente inadempiente al contratto di distribuzione, e per l'effetto condannare CP_1
pagina 2 di 8 al ristoro dei danni subiti da anche per concorrenza sleale, quantificati in € 500.000,00 Pt_1
o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, giusto quanto indicato;
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento spiegata sia in via stragiudiziale che ribadita nel presente atto, giusto quanto indicato in narrativa;
- Condannare al pagamento della somma di Euro 127.939,29 = a titolo di risarcimento CP_1 danni per ordini e riparazioni inevasi (€ 37.596,29) e giacenze di magazzino destinate a rimanere invendute (€ 90.343,00) e per l'effetto, Condannare alla corresponsione della CP_1
somma complessiva di Euro 1.890.430,49 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa in ritenuta di giustizia per indennità;
- il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto
NEL MERITO IN PRINCIPALITA':
- riformare la sentenza n 8231/2024, pronunciata dal Tribunale di MILANO, Dott.ssa SCIRPO,
SEZ.5 pubblicata in data 24.09.2024 ad esito della causa iscritta al n. 34191- 2021 R.G. dello stesso Tribunale, non notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, giusti i motivi dedotti in atto di appello;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in relazione al decreto ingiuntivo Pt_1
n.10832-2021, rg 12596-2021 e per i titoli in esso dedotti.
- accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica in capo a in danno di CP_1 Pt_1
e per l'effetto dichiarare la nullità parziale delle intese contrattuali intercorse tra le Parti nella parte in cui ha imposto l'esclusiva ed i prezzi di acquisto per tutti i motivi indicati in CP_1
premessa;
- accertare e dichiarare che il credito azionato da in sede monitoria è stato determinato CP_1 dall'abuso del proprio diritto, desumibile dalla violazione del principio di buona fede oggettiva quale criterio guida di esecuzione delle intese commerciali tra le parti, in punto di esclusiva e di prezzi di acquisito, dichiarando le stesse parzialmente nulle e/o prive di efficacia;
- nel denegato caso di mancata declaratoria della nullità parziale delle intese commerciali tra le parti, accertare e dichiarare il grave ed imputabile inadempimento di e per l'effetto CP_1
pronunciare la risoluzione per inadempimento delle intese commerciali;
- accertare e dichiarare che è inadempiente rispetto al contratto di distribuzione per CP_1
aver unilateralmente cessato la fornitura di merce, senza la concessione del termine di preavviso pagina 3 di 8 di quantomeno mesi 24 o maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, in ragione della durata ultra trentennale del contratto di distribuzione tra le parti, e condannare la stessa alla corresponsione della somma di euro 26.303,80 mensile per ventiquattro mesi e quindi pari ad € 631.291,20, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa, a titolo di risarcimento per mancato preavviso, e alla corresponsione della somma di
Euro 631.200,00= a titolo di risarcimento danni per mancati ricavi per due anni, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa giusto quanto indicato in narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare che ha cessato e/o receduto senza giusta causa, o comunque CP_1
risulta gravemente inadempiente al contratto di distribuzione, e per l'effetto condannare CP_1
al ristoro dei danni subiti da anche per concorrenza sleale, quantificati in € 500.000,00 Pt_1
o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, giusto quanto indicato;
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento spiegata sia in via stragiudiziale che ribadita nel presente atto, giusto quanto indicato in narrativa;
- Condannare al pagamento della somma di Euro 127.939,29 = a titolo di risarcimento CP_1 danni per ordini e riparazioni inevasi (€ 37.596,29) e giacenze di magazzino destinate a rimanere invendute (€ 90.343,00) e per l'effetto, > Condannare alla corresponsione CP_1
della somma complessiva di Euro 1.890.430,49 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa in ritenuta di giustizia per indennità;
- il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA e RICONVENZIONALE:
- nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento in tutto o in parte delle spiegate eccezioni e domande, condannare in ogni caso a rifondere a una somma non CP_1 Pt_1
inferiore a 1.890.430,49=, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o in ritenuta di giustizia, come determinata in conseguenza dell'inadempimento, dell'abuso di dipendenza economica, della risoluzione unilaterale del contratto senza il preavviso e dai danni conseguenti, anche per concorrenza sleale e danno di immagine, causati da e per CP_1
l'effetto compensare, se del caso anche giudizialmente, in tutto o in parte l'eventuale credito vantato dalla convenuta opposta con il controcredito, certo liquido ed esigibile, opposto in compensazione dalla attrice opponente, o nella somma maggior o minore determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 8 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA e RICONVENZIONALE:
- in ogni caso, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle spiegate domande svolte in principalità ed in subordine, si chiede di accertare e dichiarare che la complessiva somma eventualmente dovuta sia determinata compensando, in tutto o in parte, quanto richiesto in via monitoria da con quanto richiesto da a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento per tutti i danni subiti e subendi a causa dell'inadempimento avversario e della improvvisa ed illegittima cessazione della fornitura nonché a causa e del mancato preavviso e dell'illegittimo recesso esercitato, nonché per concorrenza sleale e danno di immagine;
- in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto;
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico rimettere la causa in istruttoria, ammettendo le prove orali per interrogatorio formale della legale rappresentante della ., nonché per testi formulate in seconda memoria ex art. CP_1
183, 6° comma, c.p.c. datata 04.06.2022, anche a controprova diretta sull'eventuale capitolato avversario, nonché ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in sede di seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. nonché l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.”.
Per : “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda CP_1
disattesa e respinta, ribadito che dichiara di non accettare il contraddittorio sulla CP_1
domanda nuova formulata da in atto di appello a pag. 31 prima domanda in via Pt_1
pregiudiziale (come esposto a pag. 7 della sua comparsa di costituzione), così giudicare: in via principale nel merito
- rigettare integralmente l'appello di confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza Pt_1
n. 8231/2024 del Tribunale di Milano;
- in ogni caso rigettare tutte le domande proposte da Pt_1
- condannare l risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura di Pt_1
Euro 10.000,00 o in quella ritenuta congrua dalla Corte d'Appello.
Con vittoria di compensi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La a proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 8231/24 del Parte_1
Tribunale di Milano che aveva confermato il decreto ingiuntivo n.10832/21 ottenuto nei suoi confronti da per la somma di Euro 249.000,46 CP_1
pagina 5 di 8 quale corrispettivo per la fornitura di merci e riparazioni: in particolare il
Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza sollevata da in vista CP_2
della clausola compromissoria di cui al contratto di distribuzione stipulato dalle parti il 29.4.11 (per essere questo scaduto e proseguito per fatti concludenti, e per essere comunque priva di specifica sottoscrizione ex art.1341 c.c.), ha respinto le ulteriori eccezioni di merito dell'opponente, escludendo che il contratto di distribuzione fosse stato connotato da una situazione di abuso di dipendenza economica e che fosse fondata la domanda di risoluzione del contratto per interruzione delle forniture da parte di , respingendo altresì la CP_1
domanda riconvenzionale di di condanna al pagamento di Parte_1
un'indennità per mancato preavviso e di risarcimento danni (per complessivi Euro
1.890.430,49). Ha censurato la sentenza di primo grado per: 1) aver escluso la validità ed operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto inter partes datato 29.4.2011, quando la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni dopo la sua scadenza sarebbe stato ammesso anche da controparte e presupposta dal Tribunale al fine dell'applicazione della clausola di esclusiva fatta valere da controparte, mentre l'inefficacia della stessa per mancata specifica sottoscrizione avrebbe potuto essere eccepita solo da uale contraente Parte_1
aderente alle clausole predisposte;
2) aver mal valutato le prove offerte, e così non riconosciuto la bontà dell'eccezione di inadempimento opposta alla pretesa di controparte oltre che nemmeno esaminate le domande riconvenzionali proposte.
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna di CP_1
al pagamento, oltre che delle spese di lite, della somma di Euro Parte_1
10.000,00 ex art. 96 cpc.
Deve essere accolto il primo (ed assorbente) motivo d'appello, per essere la controversia devoluta alla competenza di un “Collegio di tre arbitri, in conformità al 'Regolamento arbitrale internazionale' della Camera Arbitrale Nazionale e
Internazionale di Milano”, così come pattuito all'art.14.1 del contratto di distribuzione stipulato dalle parti il 29.4.2011 (doc.5 appellante) “per tutte le pagina 6 di 8 controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione”: si tratta in particolare di clausola compromissoria per arbitrato rituale, come fatto chiaro dal riferimento alla potestà degli arbitri di “decidere” in luogo dei giudici ordinari, così da configurare una funzione di questi sostitutiva di quella giurisdizionale (e non già l'attribuzione ai medesimi di un potere di risoluzione delle controversie in via negoziale).
Tale clausola deve infatti considerarsi operativa nonostante la scadenza del contratto che la conteneva alla data del 28.4.2016: detto che i successivi accordi scritti intervenuti nel 2019 e nel 2020 (docc. 8, 9 e 10 appellante) sono relativi solo ad alcune particolari obbligazioni accessorie (premi fedeltà e premi crescita), inidonei a costituire alcuna novazione del rapporto, è pacifico infatti che questo sia proseguito alle medesime condizioni fino al gennaio 2021, e dunque al manifestarsi delle rispettive opposte pretese che hanno portato alla presente controversia. Irrilevante, in proposito, è il fatto che tale prosecuzione del rapporto sia avvenuta per fatti concludenti, a fronte della necessità che la clausola compromissoria sia stipulata in forma scritta ex artt. 808, I co. e 807 c.c.: per principio giurisprudenziale consolidato, infatti, la clausola arbitrale ha natura autonoma rispetto al contratto cui accede, con effetti meramente processuali, cosicché persino la nullità del contratto non si comunica a questa (cfr. Cass. n.
22608/11; Cass. n.18134/13; Cass. n. 8868/14; Cass. ord. n. 1439/20).
Espressamente è stato affermato dunque che “la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha una propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede”
(Cass. n. 8376/00) e che “costituisce un contratto, ad effetti processuali, a sé stante, anche quando – come prevalentemente accade – è inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola”
(Cass. n. 4842/00). Il requisito della forma scritta resta pertanto soddisfatto dalla sottoscrizione del contratto in data 29.4.2011. pagina 7 di 8 Nessuna questione può porsi, del resto, in ordine alla sua efficacia alla luce delle prescrizioni di cui all'art.1341 c.c.: per quanto la clausola per arbitrato rituale
(diversamente da quella istitutivo di un arbitrato irrituale), ove contenuta (come nella specie) in un contratto predisposto da una delle parti per regolare una serie indefinita di rapporti, rientri tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto
(Cass. n. 8788/2000), il difetto di doppia sottoscrizione può essere eccepito solo dal contraente aderente alle condizioni predisposte da controparte, e non già dal predisponente (Cass. n. 20205/17) o rilevata d'ufficio (ipotesi riservata alla diversa ipotesi di contratto concluso con il consumatore).
La riconosciuta riserva di competenza a favore degli arbitri comporta la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, ma altresì l'incompetenza del giudice ordinario in relazione a tutte le domande svolte in via riconvenzionale da (senza alcuna subordinazione rispetto all'accoglimento del primo, Parte_1
ed assorbente, motivo d'appello).
Stante la soccombenza reciproca le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In riforma della sentenza n.8231/24 del Tribunale di Milano, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.10832/21 Tribunale di Milano;
2. Dichiara l'incompetenza del giudice ordinario in relazione a tutte le domande proposte in via riconvenzionale da Parte_1
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano l'1.7.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere relatore
Dott.ssa Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8231/2024
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede legale in VIA LAGO MAGGIORE 71 36077 ALTAVILLA VICENTINA, elettivamente domiciliata in VIA GUASTALLA, 1 20122 MILANO presso lo Studio dell'Avv. BERTACCHI
EA EP e dell'Avv. ARZENTON FABIO ( ) VIA C.F._1
GARIBALDI, 10 36025 NOVENTA VICENTINA che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in VIA BESANA ENRICO 5 20122 MILANO, elettivamente domiciliata in PIAZZETTA GUASTALLA 1 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv.
NE EL (C.F. ) e dell'Avv. ZIMMARO C.F._2
SA ) che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
C.F._3
-APPELLATA-
OGGETTO: Distribuzione.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 8 Per “Contrariis rejectis, - con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o Parte_1
declaratoria del caso e di legge, - voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, in accoglimento dell'appello proposto:
IN VIA PREGIUDIZIALE:
- previo accertamento di quanto stabilito dall'accordo di distribuzione siglato tra le parti nel
2011, e in particolare di quanto stabilito alla clausola n.14, accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale adìto e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e revocarlo in virtù della clausola compromissoria indicata in atti, con liquidazione delle spese;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in relazione al decreto ingiuntivo Pt_1
n.10832-2021, rg 12596-2021 e per i titoli in esso dedotti.
- accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica in capo a in danno di CP_1 Pt_1
e per l'effetto dichiarare la nullità parziale delle intese contrattuali intercorse tra le Parti nella parte in cui ha imposto l'esclusiva ed i prezzi di acquisto per tutti i motivi indicati in CP_1
premessa;
- accertare e dichiarare che il credito azionato da in sede monitoria è stato determinato CP_1 dall'abuso del proprio diritto, desumibile dalla violazione del principio di buona fede oggettiva quale criterio guida di esecuzione delle intese commerciali tra le parti, in punto di esclusiva e di prezzi di acquisito, dichiarando le stesse parzialmente nulle e/o prive di efficacia;
- nel denegato caso di mancata declaratoria della nullità parziale delle intese commerciali tra le parti, accertare e dichiarare il grave ed imputabile inadempimento di e per l'effetto CP_1
pronunciare la risoluzione per inadempimento delle intese commerciali;
- accertare e dichiarare che è inadempiente rispetto al contratto di distribuzione per CP_1
aver unilateralmente cessato la fornitura di merce, senza la concessione del termine di preavviso di quantomeno mesi 24 o maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, in ragione della durata ultra trentennale del contratto di distribuzione tra le parti, e condannare la stessa alla corresponsione della somma di euro 26.303,80 mensile per ventiquattro mesi e quindi pari ad € 631.291,20, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa, a titolo di risarcimento per mancato preavviso, e alla corresponsione della somma di
Euro 631.200,00= a titolo di risarcimento danni per mancati ricavi per due anni, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa giusto quanto indicato in narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare che ha cessato e/o receduto senza giusta causa, o comunque CP_1
risulta gravemente inadempiente al contratto di distribuzione, e per l'effetto condannare CP_1
pagina 2 di 8 al ristoro dei danni subiti da anche per concorrenza sleale, quantificati in € 500.000,00 Pt_1
o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, giusto quanto indicato;
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento spiegata sia in via stragiudiziale che ribadita nel presente atto, giusto quanto indicato in narrativa;
- Condannare al pagamento della somma di Euro 127.939,29 = a titolo di risarcimento CP_1 danni per ordini e riparazioni inevasi (€ 37.596,29) e giacenze di magazzino destinate a rimanere invendute (€ 90.343,00) e per l'effetto, Condannare alla corresponsione della CP_1
somma complessiva di Euro 1.890.430,49 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa in ritenuta di giustizia per indennità;
- il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto
NEL MERITO IN PRINCIPALITA':
- riformare la sentenza n 8231/2024, pronunciata dal Tribunale di MILANO, Dott.ssa SCIRPO,
SEZ.5 pubblicata in data 24.09.2024 ad esito della causa iscritta al n. 34191- 2021 R.G. dello stesso Tribunale, non notificata, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, giusti i motivi dedotti in atto di appello;
- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E RICONVENZIONALE:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in relazione al decreto ingiuntivo Pt_1
n.10832-2021, rg 12596-2021 e per i titoli in esso dedotti.
- accertare e dichiarare l'abuso di dipendenza economica in capo a in danno di CP_1 Pt_1
e per l'effetto dichiarare la nullità parziale delle intese contrattuali intercorse tra le Parti nella parte in cui ha imposto l'esclusiva ed i prezzi di acquisto per tutti i motivi indicati in CP_1
premessa;
- accertare e dichiarare che il credito azionato da in sede monitoria è stato determinato CP_1 dall'abuso del proprio diritto, desumibile dalla violazione del principio di buona fede oggettiva quale criterio guida di esecuzione delle intese commerciali tra le parti, in punto di esclusiva e di prezzi di acquisito, dichiarando le stesse parzialmente nulle e/o prive di efficacia;
- nel denegato caso di mancata declaratoria della nullità parziale delle intese commerciali tra le parti, accertare e dichiarare il grave ed imputabile inadempimento di e per l'effetto CP_1
pronunciare la risoluzione per inadempimento delle intese commerciali;
- accertare e dichiarare che è inadempiente rispetto al contratto di distribuzione per CP_1
aver unilateralmente cessato la fornitura di merce, senza la concessione del termine di preavviso pagina 3 di 8 di quantomeno mesi 24 o maggiore o minore che verrà accertata giudizialmente, in ragione della durata ultra trentennale del contratto di distribuzione tra le parti, e condannare la stessa alla corresponsione della somma di euro 26.303,80 mensile per ventiquattro mesi e quindi pari ad € 631.291,20, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa, a titolo di risarcimento per mancato preavviso, e alla corresponsione della somma di
Euro 631.200,00= a titolo di risarcimento danni per mancati ricavi per due anni, o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa o in via equitativa giusto quanto indicato in narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare che ha cessato e/o receduto senza giusta causa, o comunque CP_1
risulta gravemente inadempiente al contratto di distribuzione, e per l'effetto condannare CP_1
al ristoro dei danni subiti da anche per concorrenza sleale, quantificati in € 500.000,00 Pt_1
o nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, giusto quanto indicato;
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'eccezione di inadempimento spiegata sia in via stragiudiziale che ribadita nel presente atto, giusto quanto indicato in narrativa;
- Condannare al pagamento della somma di Euro 127.939,29 = a titolo di risarcimento CP_1 danni per ordini e riparazioni inevasi (€ 37.596,29) e giacenze di magazzino destinate a rimanere invendute (€ 90.343,00) e per l'effetto, > Condannare alla corresponsione CP_1
della somma complessiva di Euro 1.890.430,49 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa in ritenuta di giustizia per indennità;
- il tutto oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA e RICONVENZIONALE:
- nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento in tutto o in parte delle spiegate eccezioni e domande, condannare in ogni caso a rifondere a una somma non CP_1 Pt_1
inferiore a 1.890.430,49=, o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o in ritenuta di giustizia, come determinata in conseguenza dell'inadempimento, dell'abuso di dipendenza economica, della risoluzione unilaterale del contratto senza il preavviso e dai danni conseguenti, anche per concorrenza sleale e danno di immagine, causati da e per CP_1
l'effetto compensare, se del caso anche giudizialmente, in tutto o in parte l'eventuale credito vantato dalla convenuta opposta con il controcredito, certo liquido ed esigibile, opposto in compensazione dalla attrice opponente, o nella somma maggior o minore determinata in corso di causa e ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto;
pagina 4 di 8 IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA e RICONVENZIONALE:
- in ogni caso, nel denegato e non creduto caso di mancato accoglimento delle spiegate domande svolte in principalità ed in subordine, si chiede di accertare e dichiarare che la complessiva somma eventualmente dovuta sia determinata compensando, in tutto o in parte, quanto richiesto in via monitoria da con quanto richiesto da a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento per tutti i danni subiti e subendi a causa dell'inadempimento avversario e della improvvisa ed illegittima cessazione della fornitura nonché a causa e del mancato preavviso e dell'illegittimo recesso esercitato, nonché per concorrenza sleale e danno di immagine;
- in ogni caso, revocare e/o dichiarare invalido ed inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto;
IN VIA ISTRUTTORIA
- si chiede l'ammissione della istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico rimettere la causa in istruttoria, ammettendo le prove orali per interrogatorio formale della legale rappresentante della ., nonché per testi formulate in seconda memoria ex art. CP_1
183, 6° comma, c.p.c. datata 04.06.2022, anche a controprova diretta sull'eventuale capitolato avversario, nonché ammettere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta in sede di seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. nonché l'ordine di esibizione ex art.210 c.p.c.”.
Per : “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria domanda CP_1
disattesa e respinta, ribadito che dichiara di non accettare il contraddittorio sulla CP_1
domanda nuova formulata da in atto di appello a pag. 31 prima domanda in via Pt_1
pregiudiziale (come esposto a pag. 7 della sua comparsa di costituzione), così giudicare: in via principale nel merito
- rigettare integralmente l'appello di confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza Pt_1
n. 8231/2024 del Tribunale di Milano;
- in ogni caso rigettare tutte le domande proposte da Pt_1
- condannare l risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura di Pt_1
Euro 10.000,00 o in quella ritenuta congrua dalla Corte d'Appello.
Con vittoria di compensi e spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
La a proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 8231/24 del Parte_1
Tribunale di Milano che aveva confermato il decreto ingiuntivo n.10832/21 ottenuto nei suoi confronti da per la somma di Euro 249.000,46 CP_1
pagina 5 di 8 quale corrispettivo per la fornitura di merci e riparazioni: in particolare il
Tribunale, respinta l'eccezione di incompetenza sollevata da in vista CP_2
della clausola compromissoria di cui al contratto di distribuzione stipulato dalle parti il 29.4.11 (per essere questo scaduto e proseguito per fatti concludenti, e per essere comunque priva di specifica sottoscrizione ex art.1341 c.c.), ha respinto le ulteriori eccezioni di merito dell'opponente, escludendo che il contratto di distribuzione fosse stato connotato da una situazione di abuso di dipendenza economica e che fosse fondata la domanda di risoluzione del contratto per interruzione delle forniture da parte di , respingendo altresì la CP_1
domanda riconvenzionale di di condanna al pagamento di Parte_1
un'indennità per mancato preavviso e di risarcimento danni (per complessivi Euro
1.890.430,49). Ha censurato la sentenza di primo grado per: 1) aver escluso la validità ed operatività della clausola compromissoria contenuta nel contratto inter partes datato 29.4.2011, quando la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni dopo la sua scadenza sarebbe stato ammesso anche da controparte e presupposta dal Tribunale al fine dell'applicazione della clausola di esclusiva fatta valere da controparte, mentre l'inefficacia della stessa per mancata specifica sottoscrizione avrebbe potuto essere eccepita solo da uale contraente Parte_1
aderente alle clausole predisposte;
2) aver mal valutato le prove offerte, e così non riconosciuto la bontà dell'eccezione di inadempimento opposta alla pretesa di controparte oltre che nemmeno esaminate le domande riconvenzionali proposte.
ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna di CP_1
al pagamento, oltre che delle spese di lite, della somma di Euro Parte_1
10.000,00 ex art. 96 cpc.
Deve essere accolto il primo (ed assorbente) motivo d'appello, per essere la controversia devoluta alla competenza di un “Collegio di tre arbitri, in conformità al 'Regolamento arbitrale internazionale' della Camera Arbitrale Nazionale e
Internazionale di Milano”, così come pattuito all'art.14.1 del contratto di distribuzione stipulato dalle parti il 29.4.2011 (doc.5 appellante) “per tutte le pagina 6 di 8 controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione”: si tratta in particolare di clausola compromissoria per arbitrato rituale, come fatto chiaro dal riferimento alla potestà degli arbitri di “decidere” in luogo dei giudici ordinari, così da configurare una funzione di questi sostitutiva di quella giurisdizionale (e non già l'attribuzione ai medesimi di un potere di risoluzione delle controversie in via negoziale).
Tale clausola deve infatti considerarsi operativa nonostante la scadenza del contratto che la conteneva alla data del 28.4.2016: detto che i successivi accordi scritti intervenuti nel 2019 e nel 2020 (docc. 8, 9 e 10 appellante) sono relativi solo ad alcune particolari obbligazioni accessorie (premi fedeltà e premi crescita), inidonei a costituire alcuna novazione del rapporto, è pacifico infatti che questo sia proseguito alle medesime condizioni fino al gennaio 2021, e dunque al manifestarsi delle rispettive opposte pretese che hanno portato alla presente controversia. Irrilevante, in proposito, è il fatto che tale prosecuzione del rapporto sia avvenuta per fatti concludenti, a fronte della necessità che la clausola compromissoria sia stipulata in forma scritta ex artt. 808, I co. e 807 c.c.: per principio giurisprudenziale consolidato, infatti, la clausola arbitrale ha natura autonoma rispetto al contratto cui accede, con effetti meramente processuali, cosicché persino la nullità del contratto non si comunica a questa (cfr. Cass. n.
22608/11; Cass. n.18134/13; Cass. n. 8868/14; Cass. ord. n. 1439/20).
Espressamente è stato affermato dunque che “la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha una propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede”
(Cass. n. 8376/00) e che “costituisce un contratto, ad effetti processuali, a sé stante, anche quando – come prevalentemente accade – è inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola”
(Cass. n. 4842/00). Il requisito della forma scritta resta pertanto soddisfatto dalla sottoscrizione del contratto in data 29.4.2011. pagina 7 di 8 Nessuna questione può porsi, del resto, in ordine alla sua efficacia alla luce delle prescrizioni di cui all'art.1341 c.c.: per quanto la clausola per arbitrato rituale
(diversamente da quella istitutivo di un arbitrato irrituale), ove contenuta (come nella specie) in un contratto predisposto da una delle parti per regolare una serie indefinita di rapporti, rientri tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto
(Cass. n. 8788/2000), il difetto di doppia sottoscrizione può essere eccepito solo dal contraente aderente alle condizioni predisposte da controparte, e non già dal predisponente (Cass. n. 20205/17) o rilevata d'ufficio (ipotesi riservata alla diversa ipotesi di contratto concluso con il consumatore).
La riconosciuta riserva di competenza a favore degli arbitri comporta la nullità del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, ma altresì l'incompetenza del giudice ordinario in relazione a tutte le domande svolte in via riconvenzionale da (senza alcuna subordinazione rispetto all'accoglimento del primo, Parte_1
ed assorbente, motivo d'appello).
Stante la soccombenza reciproca le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In riforma della sentenza n.8231/24 del Tribunale di Milano, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n.10832/21 Tribunale di Milano;
2. Dichiara l'incompetenza del giudice ordinario in relazione a tutte le domande proposte in via riconvenzionale da Parte_1
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano l'1.7.2025
Il Consigliere est. dr.ssa Maura Barberis Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici
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