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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 412 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A Parte_1 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO
[...]
STATO DI PALERMO
- Appellante -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. BUSCEMI Parte_2
ENRICO NICOLO'
- Appellato - All'udienza del 10/04/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Agrigento in data 15.03.2021
, premettendo di essere dipendente dell Parte_2 Parte_3 con il profilo professionale di "Istruttore direttivo – cat. C1", e di avere
[...] svolto dal 27.08.2012 mansioni sussumibili nella categoria D (funzionario direttivo) di cui alla classificazione del personale regionale del Comparto, ha chiesto condannarsi l'amministrazione regionale al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per il profilo professionale di funzionario direttivo categoria D e quanto invece percepito in relazione al profilo professionale di formale inquadramento;
ha inoltre chiesto –
1 previo accertamento dello svolgimento di mansioni riconducibili alla posizione organizzativa professionale di cui all'art. 27 del CCRL 2002-2005 e all'art. 19 e ss. del CCRL 2016-2018 - dichiararsi il proprio diritto alla corresponsione, con decorrenza dal 27.08.2012, della relativa retribuzione di posizione annua e della retribuzione di risultato e, per l'effetto, condannarsi le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle rispettive somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
infine, ha altresì chiesto dichiararsi il proprio diritto alla percezione della speciale indennità di reperibilità commisurata a 24 ore giornaliere per dodici mesi l'anno, in relazione agli effettivi periodi di servizio, e, conseguentemente, condannare le amministrazioni convenute, in solido, al pagamento delle relative somme, oltre accessori. Con sentenza n. 949/2022 del 6.12.2022 il Tribunale adìto, previamente dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell' Parte_1 [...]
e del Personale della Regione Siciliana, riconoscendo lo Controparte_1 svolgimento di mansioni sussumibili nella categoria D, ha accolto, nei limiti dell'eccepita prescrizione, la domanda di pagamento delle differenze retributive fra quanto corrisposto al ricorrente e quanto avrebbe dovuto essere allo stesso riconosciuto in forza dell'inquadramento nella categoria D del citato CCRL, e dunque dal mese di maggio 2016; ha rigettato le restanti domande ed ha compensato le spese di lite. Con riferimento alla domanda accolta, rinvenendo nell'art. 52, 5°co. D. Lgs. n. 165/2001 la fonte del diritto alle chieste differenze retributive, ha osservato che l'incarico di preposto dell'adduttore con decorrenza dal 4.03.2013, Pt_4 successivamente, quello di Responsabile dell'Impianto dell'adduttore Castello con decorrenza dal 27.12.2016, ed ancora una volta quello di preposto, con decorrenza dal 7.06.2017, avevano comportato l'esercizio di mansioni di “pianificazione della gestione del personale presente in diga;
programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione;
responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria” che esulavano dalla declaratoria della categoria C apparendo, invece, sussumibili nella categoria D. Ha altresì precisato che, non avendo le parti allegato l'esercizio di mansioni promiscue da parte del ricorrente, doveva ritenersi che i provvedimenti dirigenziali versati in atti ne dimostrassero la prevalenza rispetto alle altre mansioni ordinariamente assegnategli. Ha, poi, rigettato la domanda di indennità di posizione e di risultato in quanto l'amministrazione resistente non aveva mai costituito la posizione organizzativa invocata dal ricorrente, determinazione, questa, rimessa alla sua discrezionalità, dalla quale soltanto poteva scaturire il diritto al trattamento retributivo accessorio
2 rivendicato;
né potevasi riconoscere l'indennità di reperibilità, scattando il relativo diritto, in accordo con l'articolo 44 del CCRL, soltanto allorché l'amministrazione avesse istituito un preciso obbligo di reperibilità “per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario”, non essendo dunque a ciò sufficiente che il lavoratore venisse per prassi contattato a qualsiasi ora del giorno e della notte, come dedotto in ricorso. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_5
, con ricorso depositato in data 8.05.2022.
[...]
Ha resistito al gravame , costituendosi con memoria depositata Parte_2 il 26.02.2025. All'udienza del 10/04/2024, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, i cui motivi appaiono tra loro intimamente connessi sì da poter essere congiuntamente esaminati, l' Parte_5
censura l'accoglimento della domanda relativa al
[...] riconoscimento dello svolgimento, da parte del , di mansioni superiori ed al Pt_2 pagamento delle correlate differenze retributive. Lamenta anzitutto che il Tribunale, travisando i fatti di causa, non si sarebbe avveduto che nessuna prova era stata fornita dal ricorrente circa l'effettivo contenuto delle mansioni indicate in ricorso ed, in particolare, sulle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento;
né era stato allegato, specificamente, lo svolgimento di quelle particolari mansioni che il giudicante aveva ricondotto alla categoria D. Soggiunge che “nessun incarico di responsabile di impianto poteva e può essere conferito in assenza della formalizzazione del profilo professionale in argomento”, essendo ancora in itinere il suo riconoscimento, come si evincerebbe anche dalle note n. 24055 del 28/05/2015 e n. 14176 del 01/04/2019; in ogni caso, anche le competenze e le attività più rilevanti connesse al ruolo relativo al responsabile di impianto, elencate nella nota prot. n. 26454 del 01/06/2011 del servizio 3 del Dipartimento Acqua e Rifiuti e nelle note del medesimo servizio prot. n. 24055 del 28/05/2015 e prot. n.14176 del 01/04/2019, che il assume di aver svolto, sarebbero state Pt_2 pienamente compatibili con le mansioni proprie del personale di cat. C (“lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
che svolge, altresì, attività istruttoria nel campo tecnico curando le rispettive procedure ed adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”), dal
3 momento che i compiti allo stesso assegnati non sono caratterizzati da “contenuti altamente specialistico-professionali” e che si sostanziano in un' “attività di collaborazione con l'ingegnere responsabile nella gestione della diga”; in ogni caso, aggiunge, avuto riguardo alla pluralità di mansioni complessivamente svolte, non v'è prova che quelle ritenute dal Tribunale ascrivibili alla cat. D fossero state espletate con carattere di prevalenza sulle altre. L'appello non può essere accolto. Punto di partenza pacifico tra le parti è rappresentato dal conferimento al Pt_2 dell'incarico di Preposto all' ; ciò si evince già dalla nota Parte_6 prot.n.8517 del 04.03.2013, allo stesso indirizzata proprio in qualità di Preposto dell' , con cui gli si conferiva il compito di “effettuare una Parte_6 ricognizione avente ad oggetto i congedi ordinari e le festività soppresse” goduti dal dipendente
, in vista del suo imminente collocamento a riposo, oltre che della “redazione Parte_7 di eventuali turnazioni nei periodi” sino alla cessazione dal servizio del;
Parte_7 dell'incarico di preposto dà atto anche la nota prot.n.16966 del 16-04-2019, con cui gli si confermava l'incarico “per l'espletamento delle funzioni concernenti la gestione dell'infrastruttura” dell'adduttore , conferendogli altresì l'incarico di supporto Pt_4 al preposto della diga San Giovanni;
infine, con DDS n.784 del 10-06-2017 veniva definitivamente formalizzata la nomina del quale Preposto dell'Adduttore Pt_2
Castello. Sebbene, dunque, il profilo giuridico di tale ruolo non avesse espressamente trovato ancora, all'epoca, una precisa enunciazione e collocazione in sede contrattuale (tant'è che tale formalizzazione, sotto il profilo sia giuridico che economico, risulta essere stata nel tempo sollecitata dalle parti interessate, in particolare dai dirigenti del settore), deve nondimeno riconoscersi che un incarico di “preposto” sia stato comunque conferito e riconosciuto al;
quali fossero Pt_2 poi i compiti e le connesse responsabilità che tale incarico comportava (e la cui enunciazione, proprio perché rinvenibile in precedenti ordini di servizio, non era necessario specificare all'atto della nomina), si desume necessariamente dall'elencazione fattane dai dirigenti del settore, con le note n. 26454 del 01/06/2011, n. 24055 del 28/05/2015 e n.14176 del 01/04/2019, menzionate da ambo le parti. Ciò che, peraltro, rileva, al fine del riconoscimento del trattamento economico connesso ad un profilo superiore, non è certamente la sua previsione esplicita nell'ambito della classificazione del personale, quanto piuttosto il concreto atteggiarsi delle mansioni assegnate e concretamente svolte dal lavoratore ed il loro
4 raffronto, secondo il ben noto procedimento “trifasico”, con le categorie contrattuali di riferimento. Ciò posto, il , nel delineare il contenuto e le caratteristiche delle mansioni Pt_2 affidategli con l'incarico di “preposto” all'Adduttore , ha, da una parte, Pt_4 individuato le norme che specificano gli adempimenti posti a carico dell'amministrazione in ordine alla gestione di siffatti impianti (art. 6 e capo III del DPR n. 1363/1959), nonché quelle che, nel corso del tempo, ne avevano attribuito la responsabilità a diversi enti regionali, da ultimo all' Parte_5
ed, al suo interno, con D.P.R.S. n.12/2009, al
[...]
Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti e, in particolare, al suo Servizio III° denominato "Gestione Infrastrutture per le Acque"; d'altra parte, ha aggiunto che, nel nominare i responsabili degli impianti di ciascuna diga, l'ente aveva attribuito a tali soggetti i compiti di cui alla normativa sopra citata, così come risultava confermato dalle note citate con le quali venivano delineati i compiti e le principali competenze ed attività connesse al ruolo;
vedasi in particolare la nota n. 26454 del 1.06.2011 (all. 4 prod. appellato), nella quale essi vengono così descritti:
“-la pianificazione della gestione del personale presente in diga, quale: guardiani ed operai in genere e personale esterno di ditte specializzate;
- la programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione;
- la partecipazione alla redazione dei bollettini mensili;
- la partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici necessari alla redazione della relazione di asseverazione da parte dell'Ing. Responsabile della Diga;
- l'elaborazione dei dati e redazione degli elaborati di sintesi del bilancio idrico del Serbatoio (afflussi, erogazioni, evaporazioni, perdite, etc.);
- la collaborazione con il Dirigente dell'Unità Organizzativa e con l'Ingegnere Responsabile in merito alla programmazione delle manutenzioni Ordinarie e Straordinarie;
- la responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;
- la rappresentanza del Gestore in caso di assenza del Dirigente del Servizio o dell'Unità Operativa in occasione delle visite di Vigilanza dell'Ufficio Tecnico per le Dighe;
- la vigilanza dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- la collaborazione con l'Ingegnere responsabile nella gestione della Diga ed opere annesse, per il corretto esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti anche nel rispetto del Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione della diga;
- la verifica della corretta erogazione alle utenze nel rispetto dei quantitativi assentiti dal Servizio Regolazione delle Acque”.
5 Trattasi di una elencazione di mansioni strettamente connesse al ruolo di responsabile o preposto all'impianto che, dunque, non v'è motivo di ritenere non siano state compiutamente svolte anche dal proprio in virtù del Pt_2 conferimento dell'incarico summenzionato;
per inciso, appare fin troppo ovvia l'infondatezza dell'argomento secondo cui detta nota non dimostrerebbe la circostanza in parola perché non indirizzata anche al , per il semplice Pt_2 motivo che, all'epoca della sua redazione, il predetto incarico non gli era stato ancora conferito. Le note n. 24055 del 28/05/2015 (all. 5 prod. appellato) e n. 14176 del 01/04/2019 (all. 6 prod. appellato) completano la ricognizione delle mansioni svolte dai responsabili di impianti, addetti alle dighe regionali;
trattasi, la prima, di una sollecitazione mossa dal Dirigente del Servizio 3 al Dirigente generale affinché venisse sbloccato il riconoscimento formale della figura di “responsabile di impianto”, alla luce della molteplicità delle mansioni dagli stessi svolte nel corso degli anni, che puntualmente descrive;
con la seconda, i predetti Dirigenti, alla luce delle mansioni già indicate, avanzavano all' , perché se ne facesse portavoce in sede di CP_2
Commissione paritetica di cui al CCRL, una proposta di riconoscimento contrattuale della figura di responsabile di impianto ai preposti alle dighe. Con le stesse si dava atto che i preposti alle dighe avevano, nel corso degli anni, svolto anche i seguenti compiti:
“ - Incarico osservazioni idropluviometriche della stazione di misura ubicata presso la diga, data in consegna a noi con nota firmata dal Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento;
- Coordinamento dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal personale interno;
- Responsabilità delle autovetture di servizio assegnate agli impianti di competenza;
ciò comporta una responsabilità sull'utilizzo dell'autovettura da parte di tutto il personale in servizio h24 presso gli impianti e la rendicontazione mensile dei km percorsi e dei consumi di carburante;
- Gestione e successiva rendicontazione dei buoni carburante da utilizzare per i gruppi elettrogeni, i mezzi agricoli o le varie attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti;
- Gestione totale delle presenze sul sistema Arki-web di tutto il personale presente in diga ovvero verifica della reale effettuazione dei turni preventivi, verifica delle indennità dei turnisti, caricamento sul sistema di tutte le richieste di congedi, permessi, timbrature omesse, riposi turnisti, etc .del personale turnista in servizio presso l'impianto di competenza;
- alcuni preposti eseguono in piena autonomia i rilievi topografici degli impianti di loro competenza, mentre altri collaborano con la squadra dei topografi del Servizio 3°;
6 - rappresentanza del Dipartimento sul territorio con i terzi (forestale, forze dell'ordine, confinanti con gli invasi, fruitori della risorsa idrica Amap, consorzi irrigui, cittadini comuni, allevatori, ecc.) e da questi vengono contattati anche oltre l'orario di lavoro;
- rappresentanza del Dipartimento nelle visite in Diga di associazioni, gruppi, università e quant'altro;
- si occupano delle forniture e dei servizi sostituendosi, in alcuni casi, al consegnatario, al cassiere ed al responsabile dell'autoparco;
- incaricati con nota prot.n.2889 del 25.01.2011, a firma congiunta del dirigente del Servizio 3° e del dirigente dell'Area Affari Generali, della custodia e del mantenimento della dotazione dei beni presenti negli impianti”. Ciò posto, ritiene la Corte che debba certamente condividersi il riconoscimento, già operato dal primo giudice, nelle mansioni sopra elencate, certamente riferibili all'incarico conferito al , delle caratteristiche proprie dei lavoratori ascritti Pt_2 alla cat. D del CCRL del 2002/2005 (secondo il sistema di classificazione ivi delineato e confermato dall'art. 17 del CCRL 2016/2018). Appartengono infatti a tale categoria D “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi- amministrativi; - elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; - relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari;
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc. - lavoratore che espleta attività di progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche;
- lavoratore che espleta attività d'istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i
7 profili identificabili nelle figure professionali di: - agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio-assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale”. Appartengono invece alla cat. C “i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: - approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
- contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi; - media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili; - relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Esemplificazione dei profili: - lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
- lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: - esperto di attività socioculturali, agente con attribuzioni di funzioni di polizia, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”. L'elencazione delle mansioni attribuite ai responsabili (o preposti) dell'impianto di adduzione evidenzia, anzitutto, la necessità del possesso di conoscenze plurispecialistiche, sia di tipo tecnico (es: la programmazione ed esecuzione delle misure ed i controlli di cui al Foglio di Condizioni per l'Esercizio e la Manutenzione, …la responsabilità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria… la vigilanza dell'applicazione della normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro… la collaborazione con l'Ingegnere responsabile nella gestione della Diga ed opere annesse…, per il corretto esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti…. la partecipazione alla redazione dei bollettini mensili;
la partecipazione alla rielaborazione dei dati, alla redazione delle tabelle e grafici necessari alla redazione della relazione di asseverazione da parte dell'Ing. Responsabile della Diga;
- l'elaborazione dei dati e redazione degli elaborati di sintesi del bilancio idrico del Serbatoio) che contabile, gestionale e direttivo (es.: la pianificazione della gestione del personale presente in diga…. Gestione e successiva rendicontazione dei buoni carburante da utilizzare per i gruppi elettrogeni, i mezzi agricoli o le varie attrezzature da utilizzare per la manutenzione degli impianti…. si occupano delle forniture e dei servizi sostituendosi, in alcuni casi, al consegnatario, al cassiere ed al responsabile
8 dell'autoparco… incaricati della custodia e del mantenimento della dotazione dei beni presenti negli impianti)”. Non pare, invero, seriamente dubitabile che il coacervo di tali mansioni presenti caratteri di notevole complessità avuto riguardo alla molteplicità degli aspetti - tecnici, gestionali ed amministrativi - connessi alle attività di controllo e monitoraggio dei sistemi delle dighe, finalizzati alla sicurezza degli impianti nel loro complesso ed al loro buon funzionamento, nonché all'ampiezza delle scelte gestionali adottabili in relazione alla soluzione delle singole problematiche, ampiezza “basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili” e caratterizzata da
“elevata ampiezza delle soluzioni possibili”; caratteristica, quest'ultima, desumibile dall'assenza di riferimenti a direttive o modelli di comportamento imposti da un superiore gerarchico e dalla conseguente concreta responsabilità rimessa al preposto in ordine a tutte le scelte organizzative e gestionali adottate in vista del corretto funzionamento dell'impianto; tale responsabilità supera il ristretto ambito di “risultati relativi a specifici processi produttivi amministrativi”, proprio delle mansioni dei lavoratori di cat. C, per estendersi, invece, a “risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi”, quali sono certamente quelli attesi in relazione alla gestione di una diga o di impianti simili nei suoi più diversi aspetti gestionali. Non mancano, inoltre, alle mansioni conferite ai preposti, anche compiti di rappresentanza [rappresentanza del Dipartimento sul territorio con i terzi (forestale, forze dell'ordine, confinanti con gli invasi, fruitori della risorsa idrica Amap, consorzi irrigui, cittadini comuni, allevatori, ecc.) … rappresentanza del Dipartimento nelle visite in Diga di associazioni, gruppi, università e quant'altro] anch'essi riferibili alla declaratoria contrattuale di cat. D
[relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale]. Lo svolgimento delle superiori mansioni, sussumibili nella cat. D consente di ritenere, nella fattispecie, recessiva la circostanza della previsione, tra i compiti assegni ai preposti, anche di mansioni astrattamente riferibili al livello inferiore;
a tal proposito assume rilievo, infatti, la mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale, indipendentemente da una contrapposizione meramente quantitativa delle mansioni svolte (cfr Cass. n. 2969/2021): e non v'è dubbio che, nel caso di specie, i compiti di gestione e direzione dell'impianto, oltre che ad essere svolti quotidianamente e richiedere maggiore attenzione e dedizione, rivestissero carattere di prevalenza qualitativa rispetto a quelli di natura meramente istruttoria, incidendo pertanto in modo decisivo sulla complessiva caratterizzazione del profilo professionale rivestito. La sentenza gravata va pertanto confermata.
9 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 949/2022 resa il 6.12.2022 dal Tribunale di Agrigento. Condanna l'appellante a rifondere a le spese processuali che Parte_2 liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo, 10/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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