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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12790 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I R O M A S E Z I O N E L A V O R O 4 °
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento RG n. 35507/2024
TRA
, elettivamente domiciliato in Andria, Via Senatore Onofrio Jannuzzi n.21 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Celeste Liso e dell'Avv. Sabino Sernia che disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 contumace
CONVENUTO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, contumace CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 2.10.2024 ed iscritto a ruolo il 7.10.2024 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: di avere svolto servizio a favore del Controparte_3
, in qualità di docente temporaneo, in forza di 5 contratti individuali di lavoro a tempo
[...] determinato relativi all'annualità 2021/2022 per un totale di 219 giorni di lavoro effettivamente svolto;
che il docente, in relazione a tali supplenze temporanee, non ha percepito la retribuzione professionale docenti, pari attualmente a € 174,50 lordi mensili, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
che infatti l'art. 7 del CCNL, letto e interpretato alla luce di tale principio di non discriminazione, attribuisce la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazione tra gli assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze. Esposte alcune considerazioni in diritto la parte ricorrente concludeva chiedendo di volere “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
- per l'effetto, Controparte_3 condannare il al pagamento dell'emolumento suddetto in Controparte_3 favore del ricorrente parametrato ai giorni di lavoro effettivamente svolti (219 giorni per il 2021/2022), e procedendo alla quantificazione del relativo importo per periodi di servizio inferiore al mese, in ragione di 1/30 dell'importo di tale voce per ciascun giorno di servizio prestato, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo. - con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. La parte convenuta, nonostante la regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per eventuali note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
. Controparte_2
Invero “ In tema di contenzioso del personale scolastico, l' o il Controparte_2 dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
, non può essere evocato in giudizio in Controparte_4 proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e CP_3 ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (Cass. sez. lav. sent. n. 32938 del 09/11/2021). Nel merito il ricorso è fondato. Il quadro normativo di riferimento è il seguente. L'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.03.2001 disciplina la “Retribuzione Professionale Docenti”, prevedendo che :«
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1991, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.»; la disposizione è ripresa anche dalla successiva contrattazione collettiva del comparto scuola (v. art. 38 CCNL triennio 2016-2018 “Incrementi delle indennità fisse”: “Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato: a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.15»), che ha tra l'altro incluso la retribuzione professionale docenti nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003 e art. 83 del CCNL 29.11.2007). L'art. 25 del CCNL del 31.8.1991, richiamato dall'art.7 limitatamente alle modalità di pagamento della retribuzione professionale docenti, prevede che: “«[…] 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.. 7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).» La retribuzione professionale docenti è dunque un compenso accessorio che spetta al personale docente per dodici mensilità in relazione al servizio effettivamente prestato o a situazioni assimilate al servizio, ovvero i corrispondente proporzione per i periodi inferiori al mese;
ha carattere generale e natura fissa e continuativa, essendo previsto per tutto il personale docente, corrisposto con costante cadenza temporale e parametrato a criteri oggettivi di determinazione. In merito all'applicazione delle predette disposizioni anche al personale assunto a tempo determinato, la Suprema Corte in materia ha stabilito, con motivazione condivisa in questa sede, che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”(Cass. sez. lav. Ordin. n. 20015/2018 del 27.7.2018, conforme Cass. sez. lav. Ordin. n. 6293/2020 del 5.3.2020). Applicando tali principi e regole al caso concreto, va dunque riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento dell'emolumento di cui in ricorso in riferimento al periodo di servizio svolto in forza di incarichi di supplenze temporanee brevi. Per ciò che concerne la quantificazione della prestazione spettante, gli analitici conteggi prodotti dalla parte ricorrente nelle note autorizzate risultano immuni da vizi. Per le considerazioni che precedono, considerato che il valore mensile lordo della r.p.d. pari a € 174,50, a partire dal 01.01.2022 è aumentato a € 184,50 e che il ricorrente ha lavorato nel 2021 per 44 giorni e nel 2022 per 175 giorni, spetta alla parte ricorrente, in riferimento al servizio prestato in forza di supplenze temporanee brevi nell'anno scolastico 2021/2022 per un totale di 219 giorni di lavoro effettivamente svolto, emergenti dalla documentazione in atti, la somma di € 1.332,18, di cui € 255,93 per 44 giorni lavorati nel 2021 (€ 174,50: 30 x 44) ed € 1.076,25 per 175 giorni lavorati nel 2022 ( € 184,50: 30 x 175 = € 1.076,25), a titolo di Retribuzione professionale docenti (RPD) per docenti a tempo determinato. In conseguenza il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore della parte CP_3 ricorrente di € 1.332,18 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi legali come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto della serialità del contenzioso, e vanno liquidate come da dispositivo in calce, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica per supplenze temporanee brevi nell'anno scolastico 2021/2022 per un totale di 219 giorni e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento in favore del ricorrente di € 1.332,18 per i titoli di CP_3 cui in ricorso, oltre interessi legali come per legge;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_3
1.511,10 di cui € 1.314,00 per compensi ed € 197,10 per spese generali al 15%, oltre iva e cpa da distrarsi. Roma, 11.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi