TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Francesca Grotteria ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1563 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024 del Tribunale di Terni, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Galloni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via Tiberina n. 128, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante-
E
(C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Stefania Severi e dall'Avv. Mirko Calafato ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Stefania Severi sito a Terni, Via A. Pacinotti n. 5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
-appellato-
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale – appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Terni n.
335/2024.
Conclusioni delle parti:
- L'Avv. Cesare Galloni, per l'appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Civile di Terni, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: Annullare e/o riformare, integralmente od in via subordinata per quanto di ragione la Sentenza n°335/2024 del 01/10/2024 emessa dal Giudice di Pace di Terni, in funzione di
Giudice di primo grado, Sez. civile, Giudice Dott.ssa Manuela PRUDANI, Repert. 848/2024 del
01/10/2024, n. cronol. 4879/2024 del 01/10/2024, pronunciata nel procedimento R.G.
2520/2021, del Giudice di Pace di Terni, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Manuela PRUDANI e non notificata, tra l'altro segnatamente nella parte in cui in luogo di accogliere l'opposizione spiegata da l'ha viceversa erroneamente respinta. Per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'impugnata Sentenza, respingere accogliere l'opposizione proposta da Parte_1 al decreto ingiuntivo n 1136/2021 emesso dal Giudice di Pace di Terni nel giudizio monitorio
R.G. 1615/2021. Devono comunque intendersi ribadite e trascritte tutte le richieste, anche istruttorie, avanzate in primo grado;
In ogni caso: Con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante come previsto dal D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, (art.
2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende, del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”.
- Gli Avv.ti Stefania Severi e Mirko Calafato, per l'appellato: “Chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: Voglia rigettare integralmente
l'appello proposto da in persona del l.r.p.t. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. In ogni caso, con condanna della parte appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 02.10.2024 e ritualmente notificato, la società Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 335/2024 depositata in data 01/10/2024 dal Giudice di
[...]
Pace di Terni con la quale, in rigetto della sua opposizione, era stato confermato il decreto ingiuntivo n.
1136/2021, emesso in data 07.07.2021 in favore di , per la somma di € 4.250,00, CP_1 oltre interessi, spese e competenze legali.
L'appellante censurava l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1. omessa pronuncia in ordine alla carenza del diritto del richiedere il pagamento, in CP_1 quanto l'attività per la quale questi chiedeva di essere ulteriormente remunerato era qualificabile come “intermediazione immobiliare”, ma l'appellato non si era mai iscritto al relativo Albo presso la Camera di Commercio, come prescritto dalla Legge n. 39 del 1989;
2. ritenuta inattendibilità, da parte del Giudice di Pace, dei testi da lei citati sulla scorta, genericamente, dei rapporti di parentela che avrebbero intaccato la genuinità e veridicità della testimonianza, con omissione, quindi, della dovuta valutazione dell'attendibilità di ciascun teste in relazione al contenuto della dichiarazione, da esaminare alla stregua di elementi oggettivi;
3. erronea attribuzione di valore probatorio alla scrittura privata tempestivamente disconosciuta, poiché parte opposta-appellata non ne aveva tempestivamente richiesto la verificazione;
4. erronea ripartizione dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto dovrebbe incombere sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di provare la spettanza di quanto richiesto a titolo di compenso, nella specie non adempiuto.
L'appellato si costituiva tardivamente con comparsa depositata in data 16.05.2025 CP_1 contestando integralmente l'atto di appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto del gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'appellato deduceva che: - il proprio credito era liquido ed esigibile poiché fondato sulla sottoscrizione con la Parte_1
in data 02.04.2019, di una scrittura privata in forza della quale lui si era impegnato a svolgere
[...] attività di varia natura in favore della in cambio della corresponsione, da parte di Parte_1 quest'ultima, della somma pattuita di € 10.000,00, oltre all'ulteriore compenso di € 1.000,00 qualora
Pagina 2
avesse venduto, senza intermediazione di alcuna agenzia, l'immobile ed il relativo garage sito in Terni,
Via Trevi n.14; nonché ulteriori € 1.500,00 per la vendita dell'appartamento (e relative pertinenze) sito in Terni, Via Pucci n. 22, il tutto per complessivi € 12.500,00, con un saldo residuo pari all'importo ingiunto (ossia € 4.250,00); - che l'attività che si era contrattualmente onerato a svolgere non era sovrapponibile a “una semplice attività di intermediazione”, come emerso dalle prove orali in primo grado, le quali avevano altresì confermato che il saldo del compenso non gli era mai stato corrisposto;
- del resto, come correttamente rilevato dal Giudice di Primo Grado, la società appellante, nel corso del giudizio di primo grado, aveva tentato di dimostrare il proprio integrale adempimento mediante dichiarazioni rese da testi assolutamente inattendibili e tutt'altro che indifferenti ai fatti (ossia,
[...]
, padre del legale rappresentante della oltre che suo amministratore Tes_1 Parte_1 sostanziale e , cognato del l.r.). Persona_1
All'udienza del 17/06/2025, all'esito della discussione delle parti, il Giudice riservava la decisione senza termine per note ex artt. 350-bis e 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
I. Il primo motivo d'appello merita accoglimento.
È necessario anzitutto soffermarsi sulla qualificazione giuridica della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 02.04.2019 e posta a fondamento del credito vantato dal v. all. 1 al ricorso CP_1 monitorio).
L'atto sottoscritto dalle parti può essere qualificato come contratto misto, avente sia i caratteri della consulenza, sia quelli della cd. mediazione immobiliare atipica.
In particolare, con l'accordo posto a fondamento del ricorso monitorio, le parti concordavano che la si impegnava al pagamento, in favore di , “della somma Parte_1 CP_1 pattuita di € 10.000,00, per i lavori e le consulenze svolte presso i cantieri siti in Via Pucci 22, identificati al catasto di Terni foglio 157, particella 1065, sub. 10 e 11 e per la consulenza svolta presso
l'appartamento sito in Terni, via Trevi n. 14”, precisando poi che “se il Sig. venderà CP_1 senza l'intermediazione di alcuna agenzia immobiliare, gli verrà riconosciuto un ulteriore compenso così suddiviso: 1.000,00 euro per l'appartamento sito in Terni, Via Trevi n. 14, relativo Garage e pertinenze;
1.500,00 euro per l'appartamento sito in Terni, Via Pucci n. 22 identificato al catasto di
Terni foglio 157, particella 1065, sub. 10 e relativa cantina, taverna e pertinenze;
1.500,00 euro per
l'appartamento sito in Terni via Pucci 22 identificato al catasto di Terni foglio 157, particella 1065, sub. 11 e relativa cantina, taverna, garage e pertinenze”.
Occorre precisare che, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dalla lettera del contratto, lo stesso appellato, in sede di ricorso monitorio, ha dedotto che il totale complessivamente dovutogli era pari ad € 12.500,00, computando, quindi, una solta volta, il compenso riconosciutogli dall'accordo in vista della vendita dell'immobile sito in Terni, via Pucci, n. 22, per complessivi € 1.500,00.
L'incarico conferito all'odierno appellato presenta, pertanto, causa mista, in quanto la sua funzione economica-sociale è volta sia ad ottenere da una prestazione d'opera intellettuale e CP_1 manuale da svolgere presso i citati cantieri in favore della sia a realizzare, per Parte_1 suo tramite, la vendita dei tre compendi immobiliari ivi elencati, con riconoscimento, in caso di
Pagina 3
perfezionamento della vendita senza l'avvalimento di alcuna agenzia immobiliare, di apposito compenso, pari a complessivi € 2.500,00 (€ 1.000,00 per la vendita dell'immobile sito in Terni, via Trevi
n.14 ed € 1.500,00 per la vendita dell'appartamento, e relative pertinenze, del bene sito in Terni, Via
Pucci n. 22).
Nella seconda parte del contratto, quindi, le parti hanno riconosciuto al sig. n autonomo CP_1 compenso, slegato dall'adempimento dell'attività di consulenza descritta nel primo paragrafo della pattuizione ed equiparabile propriamente a una “provvigione”, poiché la relativa erogazione era subordinata alla conclusione della vendita per effetto dell'operato dell'appellato.
L'attività alla quale il ra contrattualmente obbligato è, infatti, riconducibile alla “mediazione”, CP_1 poiché la sua remunerazione è direttamente connessa alla ricerca di un acquirente per i due immobili e alla conclusione del relativo affare, al pari di quanto previsto, in materia di provvigione del mediatore, dall'art. 1755 c.c., secondo il quale “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se
l'affare è concluso per effetto del suo intervento”.
A conferma di ciò, vi è la circostanza per cui in capo al mediatore appellato non sussisteva un vero e proprio obbligo giuridico di attivarsi al fine di reperire potenziali acquirenti, con eventuali ripercussioni negative in caso di inerzia, in quanto l'unica conseguenza prevista (implicitamente) nel contratto per il caso in cui la vendita non si fosse conclusa era la mancata percezione della quota parte di compenso, sospensivamente condizionato alla stipula dell'atto per effetto dell'intervento del CP_1
Nel caso in esame, si è, allora, di fronte ad una c.d. mediazione atipica, la quale si differenzia da quella codificata agli artt. 1754 e ss. c.c. per la natura prevalentemente contrattuale e per la presenza di un conferimento di incarico, e dunque di un legame con uno dei contraenti, che consente di assimilarla al contratto di mandato, senza che ciò escluda, in ogni caso, il diritto alla provvigione nei confronti di entrambe le parti dell'affare (v., ex multis, Cass. 29287/2018).
La natura atipica della mediazione immobiliare, se non esclude il diritto del mediatore a percepire la provvigione da entrambi i contraenti in caso di conclusione dell'affare grazie all'attività da lui svolta, non consente, d'altro canto, di derogare all'obbligo gravante su quest'ultimo di procedere all'iscrizione all'Albo presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 6 l. n. 39 del 1989.
Sul punto si sono, invero, pronunciate le Sezioni Unite con sentenza n. 19161/2017, statuendo che “È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate
(cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale
e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione” (più di recente, cfr. anche Cass. 9814/2023).
Pagina 4
Ciò posto, considerato che l'attività svolta dal a ad oggetto beni immobili, l'iscrizione all'Albo CP_1 presso la Camera di Commercio costituisce un elemento essenziale, la cui carenza esclude il diritto al pagamento delle provvigioni (art. 6, Legge n. 39/1989), che, nel caso di specie ammontano ad € 2.500,00.
Sul punto, la sentenza impugnata – che si è limitata ad attestare che “la scrittura privata succitata non presenta i requisiti né di forma né di sostanza del contratto di mediazione”, senza motivare tale assunto
– merita, quindi, di essere riformata, con conseguente revoca in parte qua del decreto ingiuntivo opposto in primo grado dall'odierna appellante.
II. D'altro canto, la giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la mancata iscrizione all'albo da parte del mediatore ha, quale unico effetto, quello di precludergli il riconoscimento della spettanza della provvigione, senza, invece, rendere nullo l'intero contratto (v. Cass. 15473/2011).
Ne deriva che, per la restante parte, il contratto intercorso tra le parti merita di ritenersi valido e che, quindi, occorre procedere a verificare il diritto in capo al ella spettanza di quanto da questi CP_1 richiesto a saldo del corrispettivo pattuito per l'attività descritta nel primo paragrafo della pattuizione, ossia per “i lavori e le consulenze svolte presso i cantiere siti in Via Pucci 22 identificati al catasto di
Terni foglio 157, particella 1065, sub. 10 e 11 e per la consulenza svolta presso l'appartamento sito in
Terni via Trevi n. 14”.
In ragione di tale attività, dedotti dal compenso complessivamente pattuito in € 12.500,00 gli acconti pacificamente ricevuti per € 8.250,00, residuerebbe come ancora dovuto all'appellato l'importo di €
1.750,00.
A riguardo, al pari di quanto già statuito dal Giudice di Pace, la scrivente ritiene che non vi sia alcuna prova dell'adempimento integrale dell'obbligazione da parte della in favore del Parte_1
CP_1
Giova premettere che l'espletamento della prestazione di consulenza e lavori delineata nel contratto è stato contestato dall'opponente-appellante in via del tutto generica, oltre che radicalmente incompatibile con il pacifico versamento di € 8.250,00 avvenuto in data anteriore all'ingiunzione di pagamento e con le risposte rese dal suo legale rappresentante all'udienza del 03.06.2022, ove questi, innanzi al Giudice di Pace, ha confermato i sopralluoghi svolti dal la sua assistenza ai lavori in corso presso CP_1
l'immobile sito in Terni, via Pucci.
Incombeva, quindi, su parte opponente dar prova di aver integralmente corrisposto il residuo saldo dovuto, pari, come detto, ad € 1.750,00.
Il solo elemento istruttorio in tal senso utile è, invero, rappresentato dalle dichiarazioni rese dai testi di parte opponente-appellante nel corso del giudizio di primo grado (sig.ri , Testimone_1 Per_1
e ), le quali, tuttavia, sono state correttamente considerate inattendibili dal
[...] Testimone_2
Giudice di Primo Grado, non soltanto in quanto generiche o influenzate dal rapporto di parentela che lega l'odierno appellante ad uno dei testi ( , padre di , legale Testimone_1 Parte_2 rappresentante della società appellante), ma anche in quanto estrinsecamente inattendibili nel loro contenuto.
In particolare, alla pagina 4 della sentenza impugnata, il Giudicante sottolinea che entrambi i testi
[...]
e , escussi all'udienza del 03.06.2022, hanno confermato la ricezione in Tes_1 Persona_1
Pagina 5
contanti di due somme di importo pari a circa € 2.000,00 ciascuna in favore di e CP_1 ciascuno di essi ha dichiarato di ricordare i due pagamenti poiché presente in entrambe le occasioni;
nessuno dei due testi, stranamente, ha, tuttavia, menzionato, nella propria deposizione (già di per sé vaga e scarsamente verosimile, vista la rilevante misura delle due somme) la presenza dell'altro soggetto.
Eloquente è poi la deposizione del teste , il quale, escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2 dichiarato di non sapere nulla dei fatti di causa, ma che, circa due mesi prima, il sig. Testimone_1
l'aveva contattato chiedendogli di testimoniare il falso nel contenzioso in esame.
Alla luce di siffatte risultanze probatorie, deve recisamente escludersi che parte opponente-appellante abbia adempiuto all'onere di provare il proprio adempimento.
Sul punto, la sentenza impugnata merita, quindi, di essere confermata, con conseguente rigetto del secondo e del quarto motivo d'appello.
III. Parimenti infondato risulta il terzo motivo d'impugnazione, a mezzo del quale la Parte_1 ha eccepito la mancata statuizione, da parte del Giudice di prime cure, in ordine al disconoscimento
[...] della scrittura privata e alla conseguente errata attribuzione alla stessa di valore probatorio in assenza di tempestiva istanza di verificazione da parte dell'opposto-appellato.
Sul punto, va precisato che “il disconoscimento di una sottoscrizione ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita” (così Cass. 17313/2021).
Nel caso in esame, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la società appellante si era limitata ad attestare “l'opponente disconosce, altresì, formalmente, anche tutta la documentazione ex adverso prodotta, salvo e riservato ogni e qualsiasi diritto, ragione ed eccezione”, contestazione pretestuosa (a fronte dell'eccezione di integrale adempimento al pagamento del compenso spiegata dalla medesima), del tutto generica e, come tale, irrilevante e inidonea a far sorgere, in capo all'opposto- appellato l'onere di presentare tempestiva istanza di verificazione al fine di rendere utilizzabile la scrittura privata del 02.04.2019, correttamente posta, quindi, dal Giudice di Pace a fondamento del presente giudizio.
In altri termini, il presunto disconoscimento operato dall'appellante nei confronti del contratto è privo dei requisiti della specificità e formalità e si connota, piuttosto, quale generica affermazione assimilabile ad una formula di stile.
***
In definitiva, il gravame merita parziale accoglimento, limitatamente alla somma pretesa in sede monitoria da a titolo di provvigione, pari ad € 2.500,00, mentre deve essere respinto CP_1 quanto all'eccezione di integrale adempimento del compenso preteso dal medesimo appellato in ragione dell'attività di mera consulenza e assistenza in cantiere svolta, pari ad € 1.750,00.
L'accoglimento, anche solo parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla
[...] in primo grado, giustifica la revoca del provvedimento monitorio opposto e la condanna Parte_1 della società appellante al pagamento, in favore di della residua somma di € CP_1
1.750,00, oltre interessi con decorrenza dalla domanda monitoria (depositata in data 24.06.2021) sino al saldo, nella misura di cui all'art. 1284, co. 4, c.c..
Pagina 6
Il parziale accoglimento del gravame per una somma prossima alla metà del residuo compenso richiesto dall'odierno appellato giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di avverso la sentenza n. 335/2024 depositata Parte_1 CP_1 in data 01/10/2024 dal Giudice di Pace di Terni, così provvede:
- in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la al pagamento in favore dell'appellato Parte_1
della minor somma di € 1.750,00, oltre interessi nella misura di cui all'art. CP_1
1284, co. 4, c.c. con decorrenza dalla domanda (depositata in data 24.06.2021) sino al saldo;
- compensa integralmente le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Terni, 27/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Grotteria)
Pagina 7