Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02780/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2025, proposto da
Società cooperativa sociale 3P Padre PI Puglisi , con sede in Palermo, via U. Giordano n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Scirè, quest’ultimo anche come procuratore di se stesso, con domicilio digitale come da REGINDE;
contro
Comune di Villabate, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 713/2025, reso il 27.01.2025 dal Giudice di Pace di Palermo nel procedimento monitorio portante il numero di R.G. 1341/2025, notificato in copia conforme in data 27.01.2025, non opposto nei termini di legge e dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà cronol. n. 3471/2025 del 28.03.2025 del Giudice di Pace di Palermo e notificato in tale forma in data 31.03.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IO NF e udito per i ricorrenti il difensore, avvocato Scirè, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto preliminarmente che agendo ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. i ricorrenti hanno domandato a questo Tribunale di a ) assegnare al Comune intimato un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in favore della società coop. sociale 3P Padre PI Puglisi della somma di € 9.424,40 (dei quali € 8.901,46 per sorte capitale e € 522,94 per accessori), oltre ulteriori interessi moratori fino al soddisfo, nonché per provvedere al pagamento in favore dell’avvocato Mauro Scirè della somma di € 972,82, entrambi i pagamenti in forza del decreto ingiuntivo specificato in epigrafe; b ) nominare un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva alla scadenza di detto termine; c ) con vittoria di spese dell’odierno giudizio da distrarre in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti, di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla definitiva esecutorietà del titolo, di cui è chiesta l’ottemperanza (attestata da apposita certificazione di Cancelleria) ed al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge 31.12.1996, n. 669, conv. con modificazioni nella legge 28.02.1997, n. 30;
Ritenuto che di conseguenza il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati di seguito; e che l’Amministrazione intimata deve provvedere entro sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente decisione alla puntuale e completa ottemperanza del titolo azionato;
Ritenuto che per il caso di decorso infruttuoso del suddetto termine provvederà su istanza di parte come Commissario ad acta entro il termine di ulteriori sessanta giorni il Dirigente generale pro tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo;
Ritenuto di dovere precisare che
a ) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b ) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c ) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d ) il Commissario ad acta è tenuto ad effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , senza modificarne denominazione ed estensione, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell’Avvocato – Processo Amministrativo Telematico – Documentazione operativa e modulistica, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte (scegliendo nel menù a tendina la tipologia del soggetto depositante), firmato digitalmente ed inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “Indirizzi PEC per il P.A.T.” ;
Considerato che data la non particolare complessità delle questioni trattate le spese del giudizio possono essere liquidate come da dispositivo e poste a carico, in ragione della regola della soccombenza, dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’Amministrazione comunale di dare esecuzione al titolo azionato nei termini di cui in motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Dirigente generale pro tempore del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.403,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente
IO NF, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NF | RT LE |
IL SEGRETARIO