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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6387/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6387/2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] cap 36137
e
(C.F. ) nata a [...] e residente ad Parte_2 C.F._2 Imola (BO), Vicolo Trioni 2, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Claudio Barletta ( ) in Milano, Via Manara 11, che li rappresenta e difende C.F._3 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 08/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 07/05/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
pagina 1 di 2 visto l'intervento del P.M; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Germania) il 17.05.1973, e nata a [...] uniti in Parte_2 matrimonio celebrato a Capaccio (SA) il 13/05/1995 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Capaccio (SA) al n. 25 parte 2 Serie A anno 1995;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
2) prende atto che ciascuno provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di aver sistemato la loro situazione patrimoniale;
4) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Capaccio (SA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data . 16.7.2025 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 6387/2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] cap 36137
e
(C.F. ) nata a [...] e residente ad Parte_2 C.F._2 Imola (BO), Vicolo Trioni 2, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Claudio Barletta ( ) in Milano, Via Manara 11, che li rappresenta e difende C.F._3 con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 08/07/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 07/05/2025;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
rilevato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
pagina 1 di 2 visto l'intervento del P.M; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
(Germania) il 17.05.1973, e nata a [...] uniti in Parte_2 matrimonio celebrato a Capaccio (SA) il 13/05/1995 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Capaccio (SA) al n. 25 parte 2 Serie A anno 1995;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto;
2) prende atto che ciascuno provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
3) prende atto che i coniugi dichiarano di aver sistemato la loro situazione patrimoniale;
4) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Capaccio (SA) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
5) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data . 16.7.2025 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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