Articolo 7 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 maggio 1958
Art. 7.
L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.
Per anzianita' assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.
Per anzianita' relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.
L'anzianita' assoluta e' determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.
Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva l'anzianita', acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.
A parita', di anzianita' assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianita' relativa e' determinata dall'eta', salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.
A parita' anche di eta' si raffrontano le anzianita' assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'. Qualora si riscontri parita' anche nell'anzianita' di nomina a sottufficiale e' considerato piu' anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958