Ordinanza cautelare 25 settembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00917/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2024, proposto da
LD LC Chulla, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Russo, Afaf Fawzy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del rigetto della Questura di Torino datato 25/03/2024 Prot. nr. 672/2024 dell’istanza tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dalla ricorrente tramite circuito postale in data 25/01/2024, documento notificato a mani il 25/03/2024;
nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell’interesse;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale le è stato negato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato in quanto entrata in area Schengen dalla frontiera spagnola e poi sprovvista di titolo di ingresso in Italia che la abilitasse al lavoro.
Ha dedotto di avere sempre tenuto una corretta condotta sul territorio e svolto attività lavorativa.
Lamenta:
1) l’erronea a falsa applicazione di legge, l’errata applicazione dell’art. 5 co. 5 del d.lgs. n. 286/98; alla ricorrente non sarebbero stati contestati né procedimenti penali né problematiche di reddito;
2) difetto di istruttoria, violazione dell’art. 5 co. 5 del d.lgs. n. 286/98; la normativa consentirebbe di considerare favorevolmente fatti sopravvenuti; la ricorrente si sarebbe integrata svolgendo attività lavorativa per oltre due anni, benché in assenza di titolo di soggiorno;
3) errata interpretazione dell’art. 13 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 30/2007; la ricorrente non ha mai costituito pericolo per l’ordine pubblico;
4) eccesso di potere per erronea valutazione di fatti e presupposti; l’amministrazione non avrebbe considerato la presenza di una nuova assunzione.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo; ha evidenziato, in particolare, come non è noto quando la ricorrente abbia fatto ingresso in Italia; in ogni caso la stessa vi è entrata per turismo in mancanza dei presupposti per svolgere attività lavorativa e senza mai dichiarare la propria presenza sul territorio.
Ha quindi chiesto rigettarsi il ricorso.
Con ordinanza n. 364/2024 l’istanza di misure cautelari è stata accolta in ragione del periculum in mora.
All’udienza del 28.5.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il ricorso deve essere respinto.
Parte ricorrente non indica né quando né come abbia fatto ingresso sul territorio nazionale.
Le censure dedotte non hanno alcuna attinenza con il provvedimento di rigetto.
Alla ricorrente, infatti, non sono mai state opposte problematiche di ordine pubblico, di reddito o lavorative.
Più radicalmente l’amministrazione evidenzia come la ricorrente sia verosimilmente entrata in Italia per turismo, ragione di soggiorno che non abilita in alcun modo al lavoro, e non abbia mai seguito alcuna regolare procedura di ingresso o sanatoria; il fatto che, verosimilmente mal rappresentando la propria condizione personale all’anziana datrice di lavoro (soggetto nato nel 1929), la ricorrente sia comunque riuscita ad ottenere una posizione lavorativa, non implica evidentemente che la stessa ne avesse titolo e che possa, in deroga ad ogni regola di immigrazione, imporsi de facto un rapporto di lavoro subordinato instaurato senza titolo all’ingresso.
Le censure dedotte non hanno, come evidenziato, alcuna attinenza con le ragioni di rigetto; non si comprende poi quali fatti sopravvenuti l’amministrazione dovrebbe a questo punto valutare, posto che la ricorrente, nel lasso di tempo trascorso, non pare avere tentato un ingresso con le regolari quote previste per i lavoratori provenienti dall’estero.
L’incoerenza delle censure dedotte con i motivi di rigetto comporta la reiezione del ricorso.
Posto che nelle more la ricorrente pare avere in ogni caso svolto una attività lavorativa, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO