Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 912/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato per parte ricorrente è l'Avv. Fortuna Veniero, in sostituzione dell'avv.Santonicola Ciro. Nessuno compare per il MIM.
Preliminarmente il Giudice visto l'art. 151 disp att. c.p.c. riunisce alla presente causa le cause n. 958/2024 e 225/2025 R.G., trattandosi di cause connesse per identità di questioni dalla cui risoluzione dipende totalmente la loro decisione.
L'avv. Veniero chiede l'acquisizione dei documenti che provano l'inserimenti nel sistema scolastico dei ricorrenti e si oppone all'eccezione di prescrizione del diritto al bonus di per l'a.s. 2018/19. Per il resto si riporta ai ricorsi. Pt_2
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta N. 912/2024 R.G. RG (alla quale sono riunite le cause n. 958/2024 e 225/2025 RG) promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_3
) e , rappresentati e difesi dall'avv. CIRO C.F._2 Parte_4
SANTONICOLA e dall'avv. ALDO ESPOSITO ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori,
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., l in Controparte_2 persona del direttore in carica, l' (C.F. Controparte_3
), in persona del Dirigente in carica, rappresentato e difeso nelle cause n. P.IVA_2
912/2024 R.G. e n. 958/2024 R.G. dalla dott.ssa e dalla dott.ssa Parte_5 [...]
, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere Parte_6 comunicazioni e nella causa n- 225/2025 R.G. dagli avvocati Stefano Rovelli e Francesco Serafino, funzionari amministrativi, con indicazione di indirizzo PEC al quale ricevere comunicazioni
RESISTENTE
Oggetto: carta docente
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato il 04/04/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il Controparte_4
[...
[...] [
(di seguito indicato anche solo come MIM) al fine di sentir accogliere
[...] le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 912/2024 R.G.:
“
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente”;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•In ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del D.L. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 08.04.2024, ha convenuto in Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 958/2024 R.G.
“
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
3
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente”;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo: previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE:
•rigettare il ricorso in riferimento all' anno scolastico 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
NEL MERITO:
•in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•in ogni caso rigettare la domanda con riferimento all'annualità 2022/2023 stante il riconoscimento amministrativo del bonus in questione ai sensi dell'art. dell'art. 15 del d.l. 69/2023 con dichiarazione della cessazione della materia del contendere;
•Verificare la continuità del rapporto lavorativo tra la docente e l'Amministrazione in quanto l'ultimo contratto risale all'anno scolastico 2023/2024,
•riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto!”.
Con rifusione delle spese di lite.
Con altro ricorso depositato il 22.01.2025, ha convenuto in Parte_4 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il MIM al fine di sentir accogliere le seguenti domande, incardinando il procedimento n. 225/2025 R.G.
“
1. Previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge
2015/107, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
4
2. Condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore di parte ricorrente”;
Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
1)ACCERTARE e DICHIARARE l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2)ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3)RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Con rifusione delle spese di lite.
All'udienza del 20/03/2025 i procedimenti nn. 958/2024 e 225/2025 R.G. sono stati riuniti al procedimento n. 912/2024 R.G. ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c.. Il Giudice ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni esposti.
, e rientrano Parte_1 Parte_3 Parte_4 nell'ambito del personale docente e hanno concluso con il convenuto plurimi CP_1 fino al termine dell'anno scolastico, delle attività didattiche e di durata inferiore, ma tra loro contigui con ultimo termine al 30.06 come descritti nel ricorso.
In particolare, le ricorrenti hanno indicato i seguenti servizi:
Parte_1
- per l'a.s. 2020/2021 dal 29.09.2020 al 30.06.2021 per 12 ore settimanali e dal 27.10.2020 al 30.06.2021 per ulteriori 8 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 20.09.2021 al 24.09.2021, dal 27.09.2021 al 01.10.2021, dal 04.10.2021 al 15.10.2021, dal 16.10.2021 al 24.10.2021, dal 25.10.2021 al 29.10.2021, dal 02.11.2021 al 12.11.2021, dal 13.11.2021 al 05.12.2021, dal 06.12.2021 al
10.12.2021, dal 13.12.2021 al 15.12.2021 per 24 ore, dal 16.12.2021 al 16.12.2021 per dal 17.12.2021 al 30.06.2022 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 18.09.2022 e dal 19.09.2022 al 30.06.2023 per 24 ore settimanali;
5 Parte_3
- per l'a.s. 2018/2019 dal 27.09.2018 al 30.06.2019 per 12 ore settimanali;
- per l'a.s. 2019/2020 dal 18.09.2019 al 31.08.2020 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2020/2021 dal 16.09.2020 al 31.08.2021 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2021/2022 dal 13.09.2021 al 31.08.2022 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2022/2023 dal 12.09.2022 al 31.08.2023 per 18 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 05.12.2023 al 30.06.2024 per 18 ore settimanali;
Parte_4
- per l'a.s. 2022/2023 dal 27.09.2022 al 30.06.2023 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2023/2024 dal 12.09.2023 al 30.06.2024 per 24 ore settimanali;
- per l'a.s. 2024/2025 dal 30.09.2025 al 30.06.2025 per 24 ore settimanali.
Le parti ricorrenti hanno chiesto di accertare, per gli anni di precariato sopra indicati, il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell'articolo richiamato, concessa dal convenuto solo al CP_1 personale insegnante a tempo indeterminato.
Il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_5 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
6 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_6 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite Controparte_6 le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”.
L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
7 Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, , quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in CP_7 ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
Va, comunque, sottolineato che la difesa del non ha svolto alcuna CP_1 deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalle parti ricorrenti rispetto ai docenti di ruolo. Non emergono così “ragioni oggettive” per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e docenti di ruolo, ai sensi del 4° comma della clausola 4 della direttiva 70/99/CE e, pertanto, non vi sono motivi per cui non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle “condizioni di impiego” per le quali non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
8 Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
In conseguenza, va dichiarato che la ricorrente , docente Parte_1 destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, co. 2 L. 124/1999 e di supplenze brevi ai sensi del co. 3 del medesimo articolo, tra loro contigue, con ultimo termine al 30.06, ed attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche in ragione di un contratto di
9 supplenza con termine al 20.03.2025, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso.
La ricorrente , docente destinataria di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_3 co. 1 e 2 L. 124/1999, attualmente interna al sistema delle docenze scolastiche poiché iscritta per il biennio 2024-2026 nelle GPS provinciali, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per le annualità richieste nel ricorso, con esclusione dell'a.s. 2018/2019 perché, come eccepito dal MIM, l'azione di adempimento risulta prescritta in data 30.10.2023, ovvero prima che intervenisse la diffida ad adempiere notificata in data 23.01.2024.
Il ricorrente , docente destinatario di incarichi ai sensi dell'art. 4, Parte_4 co. 2 L. 124/1999, attualmente interno al sistema delle docenze scolastiche in ragione di un contratto di supplenza sino al termine delle attività didattiche, deve beneficiare dell'attribuzione della Carta docenti per tutte le annualità richieste nel ricorso.
Va respinta, invece, l'eccezione sollevata dal MIM di mancanza dell'interesse ad agire con riguardo all'annualità 2022/2023 sulla base dell'assunto che il bonus oggetto dei ricorsi avrebbe dovuto essere richiesto in via amministrativa ai sensi dell'art. 15 del D.L. 69/2023. Sul punto si osserva che il riferimento all'anno 2023 fatto dal legislatore nella norma in esame, va interpretato in via sistematica in relazione all'a.s. 2023/2024, sicché per la supplenza riferita all'a.s. 2022/2023 le ricorrenti non potevano fruire del beneficio in via amministrativa.
In conclusione, nei limiti sopra esposti, i diritti all'attribuzione della carta docente delle ricorrenti possono essere riconosciuti quali risarcimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non si dimentica, infine, che il ha eccepito la decadenza per mancata CP_1 utilizzazione nei fondi del biennio. Al riguardo questo Giudice osserva, richiamando la motivazione della sentenza della Cassazione n. 29961/2023, che “è evidente che la decadenza non può operare per fatto del creditore” e che, dunque “essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Questo Giudice ritiene, da ultimo, che non debba trovare accoglimento l'istanza del di rimessione alla C.G.U.E. della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. CP_1
1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE stante il quadro interpretativo delle norme vigenti come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21 e dalla sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023.
3. La ripartizione delle spese segue il principio della soccombenza e della soccombenza prevalente.
10 A riguardo dei criteri di liquidazione delle spese di lite occorre richiamare l'art. 151 disp. att. c.p.c. che, nel primo comma, stabilisce che il giudice del lavoro ha di regola l'obbligo di riunire le controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione”. Tale norma è stata applicata nel presente procedimento poiché le controversie riunite attengono alla tematica del diritto all'attribuzione della c.d. Carta docente ai ricorrenti nei casi in cui abbiano svolto incarichi di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999.
L'art. 151 cit., nel suo secondo comma, stabilisce:
“Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.”
La norma, pur non indicando i coefficienti di riduzione, stabilisce (in ciò andando oltre le previsioni della Tariffa forense) che la trattazione delle controversie individuali di lavoro connesse anche soltanto “per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione” determini l'esigenza di riduzione del compenso.
In applicazione della suddetta norma, per ciascuna causa riunita, viene liquidato, per le fasi antecedenti alla riunione, un compenso che, tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore economico del credito vantato da ciascun ricorrente, come accertato in concreto, viene ancorato ai minimi tabellari previsti per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria (tenuto conto che “deve tenersi conto del compenso per la fase istruttoria pur se relativa al solo esame degli scritti o documenti delle altre parti ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c, del D.M. n. 55 del 2014 – cfr. Cass. n. 6998 del 9.03.2023) il cui totale poi, ai sensi del richiamato art. 151 co. 2 disp. att. c.p.c., viene ridotto della metà, in considerazione della semplicità e serialità delle questioni trattate.
E così per ciascuna delle cause n. 912/2024 R.G., n. 958/2024 e 225/2025 RG: (scaglione 1.100,01 – 5.200): fase di studio 444; fase introduttiva: 212,50; fase istruttoria/trattazione: 283,50 – totale 940; 940/2= 470 per un totale di 470 x 3= €1410,00.
Le cause dopo la riunione sono state discusse in unica udienza e per la fase di discussione viene liquidato un unico compenso che, tenuto conto della breve durata dell'udienza e sempre considerata la serialità delle questioni trattate, è determinato secondo il minimo tabellare previsto per lo scaglione di riferimento in cui ricade la somma dei valori dei crediti accertati in concreto come dovuti (1500+2500+1500= euro 5.500) [scaglione 5.200,01 – 26.000]: euro 808,50.
Su tale importo non viene operata alcuna riduzione, considerata la misura della riduzione operata per le precedenti fasi.
Il totale delle spese liquidate è pari a euro 1410 +808,50= 2.218,50.
11 La liquidazione delle spese viene disposta con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_1 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della ricorrente detta Carta docenti,
o altra equipollente, così che la stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta Parte_3 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che la stesss ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica” Parte_4 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione del ricorrente detta Carta docenti, o altra equipollente, così che lo stesso ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ex art. 22 co. 36 L. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) dichiara prescritto il diritto al bonus richiesto da per l'a.s. Parte_3
2018/2019;
5) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 2.218,50 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 20/03/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Emilia Antenore
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