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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4812 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
Il Giudice presso il Tribunale di Napoli Nord dott. Marco Bottino, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato a seguito di procedimento ex art 127 ter cpc, con note sostitutive dell'udienza del 27.11.25 la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 8132/2025 Rg TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 Alessandro Zampella e Renata Di Micco OPPONENTE
E
Controparte_1 OPPOSTO contumace
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.6.25 l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2025 del 09/05/2025 emesso nel procedimento RG n. 6287/2025 notificato in data 12.05.2025 e riguardante il pagamento della somma di euro 11.285,09 a titolo di tfr Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria, contestandone anche il quantum Si costituiva l'opposto contestando il fondamento della opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Alla udienza celebrata nelle forme di cui all'art 127 ter cpc le parti concludevano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate e la causa veniva decisa dalla presente sentenza. Va osservato che:
- affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che tra le parti è sopraggiunto accordo successivo all'istaurazione della lite
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese
Aversa, 28.11.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino