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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2024, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10752/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10752/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GALESI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Villa Carcina, via IV
Novembre, n. 41
e
(c.f. ), con l'avv. GALESI ALESSANDRA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Villa Carcina, via IV Novembre, n. 41
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 9.11.24 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. vita separata con obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto;
Per_ 2. affidamento condiviso della FI minore ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e con autorizzazione a ciascun genitore all'esercizio separato della pagina 1 di 4 responsabilità per le questioni attinenti la vita quotidiana;
le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza stessa;
Per_ 3. collocazione prevalente e residenza abituale della FI minore presso la madre nella casa famigliare, di proprietà esclusivo del marito, sita in Concesio (BS) Via Camerate n. 56 int. 15, la quale abitazione viene pertanto assegnata alla moglie unitamente all'arredo ivi contenuto, con impegno del
IG. ad allontanarsene al più tardi entro la fissazione della prima udienza, Parte_2 asportando i propri effetti personali e parte dell'arredo e corredo secondo gli accordi intercorsi con la moglie, e comunque non appena avrà reperito altro idoneo alloggio con conseguente trasferimento della residenza;
all'assegnazione della casa famigliare consegue la voltura delle utenze domestiche in capo alla IG.ra la quale pertanto si accollerà i relativi costi;
Parte_1
4. per quanto concerne la proprietà dell'immobile adibito a casa famigliare sito in Concesio (BS) Via
Camerate n. 56 int. 15, i ricorrenti concordano sin d'ora che, al compimento della maggiore età della FI , il padre cederà a quest'ultima la nuda proprietà dell'abitazione con relative Persona_2
pertinenze, costituendo altresì diritto di usufrutto vitalizio in favore della IG.ra Parte_1
il tutto a mezzo atto notarile i cui costi verranno sopportati secondo gli accordi nell'occasione
[...]
intercorsi tra le parti;
Per_ 5. facoltà per il padre di vedere e stare con la FI quando desidera, previo accordo con la madre, nonché con la ragazza medesima alla luce dell'età ormai raggiunta di anni 14, accordandosi direttamente con quest'ultima circa i giorni e gli orari di visita, essendo peraltro la FI dotata di Per_ propria utenza telefonica;
facoltà per entrambi i genitori di trascorrere con almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, per sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze invernali, nonché per quattro giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, con periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, le festività seguiranno il criterio dell'alternanza; quanto sopra sempre previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici/ricreativi della ragazza e delle esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori;
6. i genitori hanno sempre l'obbligo di comunicarsi il proprio recapito, anche telefonico, nel caso in cui si spostino per le vacanze con la FI in località diversa dalla propria abituale residenza;
pagina 2 di 4 Per_ 7. impegno per il IG. a contribuire al mantenimento della FI minore , finché Parte_2
non avrà raggiunto l'indipendenza economica, nella misura di € 500,00= mensili (euro cinquecento/00) da versarsi alla IG.ra entro il giorno venti di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1
bancario; tale somma dovrà essere adeguata annualmente agli indici ISTAT;
ogni genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie per la FI secondo i criteri di cui al Protocollo in uso all'adito
Tribunale da intendersi quivi integralmente richiamato, stabilendo la suddivisione delle suddette spese nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, ciò in forza della maggiore capacità reddituale del IG. Pt_2
8. impegno per il IG. a contribuire al mantenimento del coniuge nella misura di € Parte_2
1.000,00= mensili (euro mille/00), da versarsi alla IG.ra entro il giorno Parte_1
venti di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
la suddetta somma dovrà essere adeguata annualmente agli indici ISTAT;
il suddetto assegno per il coniuge potrà essere oggetto di revisione qualora la moglie reperisca una stabile occupazione che le consenta di provvedere al proprio mantenimento;
9. per quanto concerne l'assegno unico corrisposto dall'INPS i coniugi stabiliscono che venga integralmente percepito dalla IG.ra giusta collocazione prevalente della minore presso Parte_1
di sé, mentre le spese straordinarie sostenute per la FI verranno detratte fiscalmente dal IG. Pt_2
con carico fiscale al 100%, ovvero dai rispettivi redditi per la metà in caso di occupazione lavorativa della IG.ra , con conseguente carico fiscale in egual misura;
Parte_1
10. i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato e ad aprirne uno nuovo personale, mentre rimarrà tale quello già intestato solo alla FI presso di Concesio (BS), con delega ad CP_1
entrambi i genitori e impegno per gli stessi ad utilizzare le somme ivi depositate esclusivamente per i
Per_ bisogni e/o le necessità di;
11. ciascun coniuge continuerà ad avere il possesso e l'utilizzo dell'autoveicolo già in uso, accollandosi le spese per manutenzione e assicurazione/bollo;
12. i coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo di ogni documento personale e/o della FI minore valido per l'espatrio;
13. i coniugi danno atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, tutti i rapporti di natura personale economica e patrimoniale sono stati reciprocamente risolti, senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
14. i ricorrenti rinunciano espressamente sin d'ora a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza che verrà fissata in separato decreto, spese legali a carico del IG. .» Parte_2
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 6.6.2024, Parte_3
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Salò (BS) in data 7.3.2009
[...]
dalla cui unione era nata la FI il 25.4.2010, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_1
divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della FI minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite a carico di . Parte_2
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salò (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2009, parte II^, serie A, n.2;
3) Spese di lite a carico di . Parte_2
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10752/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GALESI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Villa Carcina, via IV
Novembre, n. 41
e
(c.f. ), con l'avv. GALESI ALESSANDRA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Villa Carcina, via IV Novembre, n. 41
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 9.11.24 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. vita separata con obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto;
Per_ 2. affidamento condiviso della FI minore ad entrambi i genitori con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, e con autorizzazione a ciascun genitore all'esercizio separato della pagina 1 di 4 responsabilità per le questioni attinenti la vita quotidiana;
le decisioni di maggiore interesse per la FI relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza stessa;
Per_ 3. collocazione prevalente e residenza abituale della FI minore presso la madre nella casa famigliare, di proprietà esclusivo del marito, sita in Concesio (BS) Via Camerate n. 56 int. 15, la quale abitazione viene pertanto assegnata alla moglie unitamente all'arredo ivi contenuto, con impegno del
IG. ad allontanarsene al più tardi entro la fissazione della prima udienza, Parte_2 asportando i propri effetti personali e parte dell'arredo e corredo secondo gli accordi intercorsi con la moglie, e comunque non appena avrà reperito altro idoneo alloggio con conseguente trasferimento della residenza;
all'assegnazione della casa famigliare consegue la voltura delle utenze domestiche in capo alla IG.ra la quale pertanto si accollerà i relativi costi;
Parte_1
4. per quanto concerne la proprietà dell'immobile adibito a casa famigliare sito in Concesio (BS) Via
Camerate n. 56 int. 15, i ricorrenti concordano sin d'ora che, al compimento della maggiore età della FI , il padre cederà a quest'ultima la nuda proprietà dell'abitazione con relative Persona_2
pertinenze, costituendo altresì diritto di usufrutto vitalizio in favore della IG.ra Parte_1
il tutto a mezzo atto notarile i cui costi verranno sopportati secondo gli accordi nell'occasione
[...]
intercorsi tra le parti;
Per_ 5. facoltà per il padre di vedere e stare con la FI quando desidera, previo accordo con la madre, nonché con la ragazza medesima alla luce dell'età ormai raggiunta di anni 14, accordandosi direttamente con quest'ultima circa i giorni e gli orari di visita, essendo peraltro la FI dotata di Per_ propria utenza telefonica;
facoltà per entrambi i genitori di trascorrere con almeno quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, per sette giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze invernali, nonché per quattro giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze pasquali, con periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, le festività seguiranno il criterio dell'alternanza; quanto sopra sempre previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici/ricreativi della ragazza e delle esigenze personali e lavorative di entrambi i genitori;
6. i genitori hanno sempre l'obbligo di comunicarsi il proprio recapito, anche telefonico, nel caso in cui si spostino per le vacanze con la FI in località diversa dalla propria abituale residenza;
pagina 2 di 4 Per_ 7. impegno per il IG. a contribuire al mantenimento della FI minore , finché Parte_2
non avrà raggiunto l'indipendenza economica, nella misura di € 500,00= mensili (euro cinquecento/00) da versarsi alla IG.ra entro il giorno venti di ogni mese a mezzo bonifico Parte_1
bancario; tale somma dovrà essere adeguata annualmente agli indici ISTAT;
ogni genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie per la FI secondo i criteri di cui al Protocollo in uso all'adito
Tribunale da intendersi quivi integralmente richiamato, stabilendo la suddivisione delle suddette spese nella misura del 80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, ciò in forza della maggiore capacità reddituale del IG. Pt_2
8. impegno per il IG. a contribuire al mantenimento del coniuge nella misura di € Parte_2
1.000,00= mensili (euro mille/00), da versarsi alla IG.ra entro il giorno Parte_1
venti di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
la suddetta somma dovrà essere adeguata annualmente agli indici ISTAT;
il suddetto assegno per il coniuge potrà essere oggetto di revisione qualora la moglie reperisca una stabile occupazione che le consenta di provvedere al proprio mantenimento;
9. per quanto concerne l'assegno unico corrisposto dall'INPS i coniugi stabiliscono che venga integralmente percepito dalla IG.ra giusta collocazione prevalente della minore presso Parte_1
di sé, mentre le spese straordinarie sostenute per la FI verranno detratte fiscalmente dal IG. Pt_2
con carico fiscale al 100%, ovvero dai rispettivi redditi per la metà in caso di occupazione lavorativa della IG.ra , con conseguente carico fiscale in egual misura;
Parte_1
10. i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato e ad aprirne uno nuovo personale, mentre rimarrà tale quello già intestato solo alla FI presso di Concesio (BS), con delega ad CP_1
entrambi i genitori e impegno per gli stessi ad utilizzare le somme ivi depositate esclusivamente per i
Per_ bisogni e/o le necessità di;
11. ciascun coniuge continuerà ad avere il possesso e l'utilizzo dell'autoveicolo già in uso, accollandosi le spese per manutenzione e assicurazione/bollo;
12. i coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo di ogni documento personale e/o della FI minore valido per l'espatrio;
13. i coniugi danno atto che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, tutti i rapporti di natura personale economica e patrimoniale sono stati reciprocamente risolti, senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
14. i ricorrenti rinunciano espressamente sin d'ora a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza che verrà fissata in separato decreto, spese legali a carico del IG. .» Parte_2
pagina 3 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 6.6.2024, Parte_3
, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Salò (BS) in data 7.3.2009
[...]
dalla cui unione era nata la FI il 25.4.2010, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai Per_1
divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione della FI minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite a carico di . Parte_2
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salò (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2009, parte II^, serie A, n.2;
3) Spese di lite a carico di . Parte_2
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 12.12.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
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