Ordinanza collegiale 27 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 15/12/2025, n. 9912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9912 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09912/2025REG.PROV.COLL.
N. 07334/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7334 EL 2024, proposto da AN LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero ELla Difesa, in persona EL Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale ELlo Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
l’Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M./ 3^ Regione Aerea, e l’Aeronautica Militare – 3° Reparto Genio A.M., non costituiti in giudizio;
il Comune di TT, in persona EL Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
ELla sentenza EL Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 253/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio EL Ministero ELla Difesa e EL Comune di TT;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 21 ottobre 2025 il Cons. EL Di CA e udito per la parte appellante l’avvocato Adriano Esposito;
Viste le conclusioni EL Comune appellato, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza in epigrafe, con la quale l’adito TAR per la Puglia, Sezione Terza, ha respinto il ricorso ELl’odierno appellante per l’annullamento degli atti recanti la imposizione di limitazioni alla proprietà privata a scopo militare.
A) Più in particolare, con il ricorso principale venivano impugnati:
1) il Decreto n. 01/19 EL 17.3.2019 ELl'Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M./ 3^ Regione Aerea, recante le suddette limitazioni alla proprietà privata;
2) il Progetto di imposizione ELle predette limitazioni redatto dall'Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M., contenente: a) Relazione Aeronautica Militare – 3^ Reparto Genio EL 3.9.2018; b) Richiesta di imposizione ELle limitazioni EL 36^ Stormo Caccia (foglio prot. n. M_D ABA0020015408 EL 05.09.2017) e relativo parere prot. M_DABA002/, privo di data EL Comandante Aeronautica Militare 36^ Stormo Caccia; c) verbale n. 127 EL 2.5.2018 EL CO.MI.PAR. per la Puglia; d) preventivo di spesa; e) elenco dei vincoli; f) stralcio mappale (scala 1:4000) riportante le zone soggette a limitazione (anche su supporto informatico); g) piano elencante le singole proprietà assoggettate in parte qua; h) piano elencante le singole particelle assoggettate (su supporto informatico) in parte qua;
3) l'Avviso prot. M_D. ABA001.13664 EL 26.3.2019 ELl'Aeronautica Militare Comando Scuole A.M. / 3^ R.A., con cui il ricorrente veniva informato ELla pubblicazione mediante deposito presso il Comune di TT EL suindicato decreto n. 01/2019 EL 17.03.2019, notificato al medesimo ai sensi ELl'art. 140 c.p.c. il 24.04.2019;
4) ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto, ivi compresi i decreti n. 02/14 e 04/14 EL 17.03.2014, non conosciuti”.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.8.2019, venivano inoltre impugnati:
5) il Decreto n. 02/2014 EL 17.3.2014, non notificato, emesso dall’Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M./ 3^ Regione Aerea, con cui furono imposte limitazioni al diritto di proprietà EL ricorrente;
6) il Progetto ELle limitazioni alla proprietà privata ELl’Aeronautica Militare 3° Reparto Genio A.M., contenente: a) Relazione Aeronautica Militare – 3^ Reparto Genio EL 31.01.2014; b) Richiesta di acquisizione progetto di nuove “limitazioni alla proprietà privata (foglio prot. 37696 dato 1.8.2013; c) verbale n. 113 EL 27.11.2013 EL CO.MI.PA. ELla Regione Puglia; d) preventivo di spesa; e) impegno di spesa; f) elenco dei vincoli; g) stralcio mappale (scala 1:4000) riportante le zone soggette a limitazioni; h) piano elencante le singole proprietà assoggettate in parte qua; i) piano elencante le singole particelle assoggettate in parte qua.
C) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il giorno 11.11.2019, venivano infine impugnati:
7) la nota prot. M_D.ABA001.14232 EL 27.3.2014, conosciuta dal ricorrente solo in data 23.7.2019, nonché i provvedimenti già analiticamente indicati nell’epigrafe EL primo ricorso per motivi aggiunti EL 5.8.2019.
2.- A sostegno EL ricorso e dei motivi aggiunti, rappresentava, il ricorrente, di essere proprietario in agro di TT ELle particelle individuate in catasto terreni al foglio di mappa n. 2, particelle 22AA, 42AA, 42AB, 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80, sulle quali insiste una struttura già adibita ad esercizio di impresa agricola dal di lui padre, sig. LE, deceduto in TT il 13.10.2011; di avere impugnato il decreto n. 01/2019 EL 17.3.2019 e i relativi allegati, con il quale l’Aeronautica militare aveva imposto, in località Marzagaglia, limitazioni alla sua proprietà, al fine dichiarato di evitare compromissioni alla funzionalità e alla sicurezza ELl’installazione militare ivi ubicata. Riferiva, inoltre, il deducente, che l’Aeronautica militare, Comando Scuole A.M./ 3^ Regione aerea gli aveva notificato in data 24 aprile 2019, ai sensi ELl’art. 140 EL codice di procedura civile, l’avviso prot. M_D. ABA001.13664 EL 26.3.2019 anche pubblicato mediante deposito presso il Comune di TT. Esponeva in particolare di avere reperito, dietro formale istanza di accesso ai documenti in data 21 giugno 2019, presso il Comune di TT, copia EL suddetto decreto n. 01/2019 e dei relativi allegati, e di avere così appreso la notizia che la proprietà ELl’area era soggetta ancora una volta al divieto di “ fare costruzioni di qualsiasi genere, aprire strade ”, in quanto ubicata nella 2^ fascia, colorata in verde, ELla larghezza di mt. 400 dal termine ELla precedente fascia colorata in rosso, di ELimitazione ELla zona di rispetto ELl’installazione militare. A tal proposito assumeva trattarsi EL rinnovo ELle medesime limitazioni già imposte in passato dall’Amministrazione, da ultimo con i decreti nn. 02/14 e 04/14 EL 17.3.2014.
Più nel dettaglio, il deducente rappresentava che: 1) con la sentenza n. 5102/2016 il Consiglio di Stato, in accoglimento EL ricorso proposto dal sig. PA LE e riassunto dagli eredi OS, AN (odierno ricorrente) e AN NI LE, aveva annullato il predetto decreto n. 04 EL 30.8.2001 con cui nell’anno 2001 l’Aeronautica militare aveva disposto il rinnovo ELle servitù militari gravanti, in località “Marzagaglia” su alcune proprietà, tra cui anche quelle EL ricorrente, per il quinquennio 2001/2006; 2) con la sentenza n. 955/2013, non appellata, il TAR per la Puglia, sempre in accoglimento di un ricorso proposto dal sig. PA LE e riassunto dai tre fratelli LE sopra indicati, aveva annullato il decreto n. 07/2006 EL 21.9.2006 con cui nell’anno 2006 l’Aeronautica Militare aveva disposto ulteriore illegittimo rinnovo ELle servitù militari per il quinquennio 2006/2011.
3.- Tanto premesso in fatto, il ricorrente domandava l’annullamento dei prefati atti sulla base ELle seguenti censure:
I. “ Violazione artt. 322, 323, 326 e 331 D.Lgs. n. 66/2010. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti giuridici. Eccesso di potere per contraddittorietà tra parti ELlo stesso provvedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimento e atti ELlo stesso procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza assoluta di motivazione in ordine alle limitazioni imposte. Mancata ponderazione ELl’interesse pubblico con quello privato. Illogicità ed irrazionalità ELl’agire ELla p.A. e violazione EL principio di buon andamento e trasparenza di cui all’art. 97 Cost. Violazione EL decreto n. 01/2019 e relativi allegati anche per illegittimità N. 00882/2019 REG.RIC. derivata ”.
Poiché le servitù militari risultano imposte nella zona di interesse a far data dal 1979 e i relativi vincoli sono stati reiterati senza soluzione di continuità, l’Amministrazione militare, per colmare la sopravvenuta inefficacia di un decreto relativo al quinquennio 2006/2011 e un vuoto di regolamentazione dal 2011 al 2014, avrebbe dovuto imporre una nuova servitù militare e non avvalersi ELla procedura di rinnovo EL vincolo, perché questo modo di procedere, palesato dall’uso di una terminologia inequivocabile, rivelerebbe la contraddittorietà ELl’azione amministrativa. Inoltre, al deducente non sarebbero mai stati notificati i due precedenti decreti impositivi di servitù militari nel 2014, richiamati nel decreto EL 2019, che pertanto risentirebbe di una invalidità derivata. Ulteriori elementi sintomatici di una procedura di rinnovo sarebbero rintracciabili nel mancato intervento EL Ministro ELla difesa, di cui all’art. 322, comma 11, EL codice ELl'ordinamento militare; nella mera audizione EL Comitato misto paritetico ELla regione Puglia. L’Amministrazione militare avrebbe inoltre omesso di compiere una valutazione ponderata ELle opposte esigenze, malgrado la dichiarata “… finalità di determinare il minor impatto possibile sui terreni assoggettati a limitazioni ”.
II. “ Violazione ELl’art. 7 e ss. legge 241/1990. Eccesso di potere per mancata comunicazione di avvio EL procedimento. Violazione art. 97 Cost. - Eccesso di potere per violazione EL principio EL contraddittorio ”.
La partecipazione al procedimento amministrativo EL proprietario avrebbe potuto consentire di giungere finanche ad un accordo in relazione alla durata ELla limitazione, alla sua consistenza e all’ampiezza ELl’area gravata, tanto più in ragione EL contenzioso amministrativo che in precedenza lo aveva visto vittorioso. Le garanzie partecipative erano doverose in quanto il decreto impugnato si colloca nella fase di adozione EL progetto di imposizione ELle limitazioni, disciplinato dall’articolo 323 EL decreto legislativo n. 66/2010 che, in ragione ELla sua natura afflittiva, avrebbe dovuto essere comunicato al ricorrente in vista EL contraddittorio procedimentale.
III. “ Violazione di legge ELl’art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione. Difetto di istruttoria. Violazione di legge ELl’art. 97 Cost., ovvero dei principi di trasparenza e buon andamento ELla P.A ”.
L’assoluto difetto di motivazione degli atti impugnati ha impedito al signor LE AN di conoscere i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento EL decreto impugnato.
IV. I motivi aggiunti lamentavano anche la “ Violazione ELl’art. 324 EL D.Lgs. n. 66/2010. Omessa notifica. Invalidità insanabile ” e la “ Violazione degli art. 137 e seg. c.p.c. in materia di notificazione atti. Violazione EL principio di buon andamento e trasparenza di cui all’art. 97 Cost. - Illegittimità derivata ” e riproponevano infine i motivi di doglianza posti a base EL ricorso principale.
4.- La sentenza impugnata ha respinto sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti, tuttavia compensando le spese di giudizio.
5.- L’appello articola le seguenti censure:
I. Sul rigetto primo motivo EL ricorso introduttivo (paragrafo X ELla sentenza impugnata). Erroneità ELla sentenza per travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Omessa o incompleta e superficiale motivazione ELla sentenza. Violazione ed errata applicazione artt. 322, 323, 326 e 331 EL D.Lgs. n. 66/2010. Omessa pronuncia su censure e motivi di impugnazione. Errores in iudicando.
Il giudice di primo grado avrebbe anzitutto errato nel ritenere che con il decreto n. 1/2019 l’Amministrazione militare abbia inteso imporre ex novo una servitù militare sul compendio immobiliare per cui è causa, anziché rinnovare pregresse limitazioni imposte.
II. Sul rigetto EL secondo motivo EL ricorso introduttivo (paragrafo XI ELla sentenza impugnata). Erroneità ELla sentenza per travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Erronea o contraddittoria o superficiale motivazione ELla sentenza. Violazione ELl’art. 7 e ss. legge 241/1990. Falsa applicazione ELl’art. 21-octies L. 241/1990. Errores in iudicando .
Il primo giudice avrebbe errato anche ad escludere la violazione ELle garanzie partecipative, a tal fine erroneamente richiamando l’applicazione ELl’art. 21-octies ELla L. 241/1990.
III. Sul rigetto EL terzo motivo EL ricorso introduttivo (paragrafo XII ELla sentenza impugnata). Erroneità ELla sentenza per travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Omessa o erronea o superficiale motivazione ELla sentenza. Violazione ELl’art. 3 legge 241/1990. Errores in iudicando .
Il primo giudice non avrebbe nemmeno colto le lacune motivazionali alla base EL provvedimento finale, che non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ELla decisione in relazione alle risultanze ELl’istruttoria.
IV. Sulla pronuncia di improcedibilità dei motivi aggiunti (paragrafo XIII ELla sentenza impugnata). Erroneità ELla sentenza per travisamento dei presupposti giuridici e di fatto. Erronea o superficiale motivazione. Errores in iudicando .
Il Tribunale territoriale non avrebbe inoltre considerato che l’impugnazione EL decreto n. 02/2014 era scaturita dalla necessità di far valere l’illegittimità in via derivata EL decreto n. 1/2019, dal momento che l’ iter procedimentale seguito dall’Amministrazione militare era stato quello EL rinnovo EL vincolo.
6.- Il Comune TT ha eccepito la natura meramente ripropositiva ELle censure di appello; ha altresì eccepito il difetto ELla propria legittimazione passiva rispetto alle censure proposte avverso gli atti emanati dall’Amministrazione militare; ha comunque sia rilevato la legittimità EL procedimento notificatorio conclusosi con la presa visione degli atti presso la casa comunale, posto che la eventuale irritualità ELla notifica assume rilevanza unicamente in ordine alla conoscenza ELl’atto ai fini ELla sua impugnativa, e non già ai fini ELla sua legittimità.
7.- Il Ministero ELla Difesa ha insistito a difendere la legittimità EL proprio operato.
8.- Con l’ordinanza interlocutoria n. 2577/2025, si è richiesto all’Aeronautica Militare di depositare documentati chiarimenti volti ad illustrare, con riferimento alle recenti limitazioni alla proprietà privata:
“ a) il procedimento che è stato applicato e che è esitato nell’impugnato decreto EL 2019;
b) le fasi in cui lo stesso si è articolato (dalla fase di iniziativa a quella istruttoria e infine a quella decisionale);
c) indicando, in particolare, quali enti sono intervenuti, anche per rendere parere, e a quali enti sono stati comunicati o partecipati gli atti EL procedimento, sulla base ELla scansione procedimentale prevista dagli artt. 322, 323, 326 e 331, EL decreto legislativo n. 66/2010 ”.
9.- All’esito EL deposito dei suddetti documentati chiarimenti, le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
10.- Alla udienza pubblica EL 21 ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
11.- L’appello è infondato.
10.- È in particolare infondato il primo motivo con cui si torna ad insistere sulla natura rinnovatoria degli atti di imposizione ELle limitazioni alla proprietà privata a scopo militare.
Contrariamente, infatti, a quanto sostenuto dal ricorrente, il decreto n. 1/2019 rappresenta un decreto impositivo ex novo EL vincolo, emanato dalla amministrazione militare a seguito di un procedimento autonomo e distinto rispetto ai procedimenti svolti in precedenza, e connotato da una propria, autonoma istruttoria.
Milita in tal senso anzitutto il dato formale, in ossequio al principio di tipicità che caratterizza il provvedimento amministrativo: l’art. 1 EL decreto in esame ha espressamente previsto che “ Nelle aree circostanti il compendio ELl’Aeronautica Militare…sono imposte, ai sensi EL Decreto Legislativo n. 66 EL 15.03.2010, limitazioni al diritto di proprietà ”.
In alcuna parte EL provvedimento si rinvengono espressioni o locuzioni che possano far ipotizzare lo svolgimento di un procedimento di rinnovo di vincoli oggetto di precedenti decreti, sia perché nessuno di essi è stato menzionato, sia perché gli stessi sono venuti a cessare per scadenza EL termine di efficacia, che era limitato al quinquennio (cfr. i decreti n. 2/2014 riferito al territorio EL comune di TT e n. 4/2014 afferente al territorio EL comune di OI EL OL, scaduti in data 17 marzo 2019).
Con riferimento alla natura giuridica EL decreto, deve quindi affermarsi con chiarezza che lo stesso riveste la qualificazione di “decreto impositivo” di servitù militare, e non già quella di atto meramente prorogativo o rinnovatore di una precedente imposizione.
Diversamente, qualora l’intento ELl’Amministrazione fosse stato quello di procedere a un rinnovo, sarebbe stato necessario un esplicito richiamo ai suddetti provvedimenti cessati, al fine di garantirne la continuità giuridica. L’assenza di tale richiamo conferma ulteriormente la novità ELl’imposizione.
Anche sul piano funzionale ELla cura ELl’interesse pubblico generale è comprovata la rinnovazione EL giudizio circa l’attualità ELle esigenze militari a protezione ELla installazione di pertinenza ELl’Aeronautica.
In particolare, sulla base dei documentati chiarimenti resi dall’Aeronautica, è emerso che il decreto n. 1/2019 è stato emanato dal Comandante EL C.S.A.M./3ª R.A. in quanto l’installazione militare continua ad esistere ed è tuttora funzionante nei fondi situati in parte nel territorio EL comune di TT, ove insiste il fondo di proprietà EL ricorrente, e in parte in quello di OI EL OL.
In particolare, nel corpo EL provvedimento si legge: “ Accertata la necessità di evitare che la realizzazione di talune opere ovvero l’esecuzione di determinate lavorazioni possa compromettere la funzionalità e la sicurezza ELl’installazione militare ubicata in località ‘Marzagaglia’, ricadente nei territori comunali di OI EL OL (BA) e TT (TA) ” e inoltre “ Constatata l’inderogabile esigenza di imporre limitazioni al diritto di proprietà nella misura strettamente necessaria e proporzionata, finalizzata a garantire il regolare funzionamento ELl’installazione stessa ”.
Le suddette limitazioni reali imposte con atto amministrativo, sulla base di una specifica riserva di legge, risultano pertanto funzionali non solo alla salvaguardia ELla sicurezza e ELl’efficienza operativa ELl’infrastruttura militare, nel superiore interesse ELla difesa nazionale, ma altresì alla tutela ELla pubblica incolumità.
Debbono quindi ritenersi prioritarie, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze di funzionalità e di sicurezza evidenziate nel decreto, oltre che di assoluta rilevanza pubblica, in quanto finalizzate non solo alla protezione ELl’infrastruttura militare, ma anche alla tutela ELla proprietà limitrofa, inclusa quella di titolarità EL ricorrente.
Anche l’ iter endoprocedimentale che ha condotto all’adozione EL prefato decreto conferma quanto si è finora affermato, attraverso il coinvolgimento dei soggetti pubblici preposti alla ridetta valutazione di interesse pubblico generale. Più in particolare:
(i) con lettera prot. M_D ABA001 0014977 EL 30.3.2017, il C.S.A.M./3ª R.A. ha richiesto al 36° Stormo ELl’Aeronautica Militare di OI EL OL, quale Ente consegnatario ELl’infrastruttura militare oggetto di servitù, e ad altri Enti ELla Forza Armata, di comunicare la necessità di mantenere i vincoli sulle aree circostanti l’impianto, la cui scadenza era prossima o di segnalare eventuali modifiche.
(ii) Con successiva lettera prot. M_D ABA001 0015408 EL 5.9.2017, il 36° Stormo ha espresso parere favorevole: la circostanza che il 36° Stormo abbia utilizzato il termine "rinnovo", anziché quello più corretto di “imposizione”, non rappresenta un elemento determinante per attribuire all’atto impugnato natura giuridica meramente rinnovatoria, dal momento che tale dato confligge con altri di segno contrario, plurimi, concordanti e inequivoci nell’assegnare all’atto un valore impositivo ex novo.
(iii) Il 3° Reparto Genio di Bari-Palese ha prodotto e inviato una specifica “Relazione” a corredo EL progetto “Preliminare” di imposizione ELle limitazioni al diritto di proprietà privata a protezione ELl’impianto A.M. in località “Marzagaglia”, come previsto dall’art. 323 EL D.Lgs. 66/2010. In tale progetto sono state individuate, sulla base ELle necessarie valutazioni tecniche, due fasce di distanza dall’installazione militare, di diversa colorazione (rossa e verde), alle quali corrispondono differenti livelli di limitazioni al diritto di proprietà, come indicato nella mappa catastale ELla zona interessata. Anche in questo documento si fa riferimento esclusivamente alla “imposizione” e non al “rinnovo”.
(iv) Il Comitato misto paritetico (COMIPA) per la Regione Puglia, riunitosi in forma collegiale con la partecipazione congiunta dei rappresentanti EL Ministero ELla Difesa, ELla Regione Puglia, EL Ministero ELl'Economia e ELle Finanze e ELl'Agenzia EL Demanio, ha esaminato il “progetto preliminare” e, con verbale n. 127 EL 2.5.2018, insieme ad una serie di provvedimenti, ha approvato l'imposizione di servitù in località “Marzagaglia”, in vicinanza EL compendio militare contrassegnato con la sigla ID A03837). Dal verbale emerge, nello specifico, che il relatore ha esposto dettagliatamente le ragioni che rendevano necessaria l'adozione EL provvedimento impositivo, argomentazioni che sono state feELmente riportate nel verbale stesso. Durante la riunione, erano presenti i funzionari rappresentanti ELle istituzioni pubbliche competenti ad esprimere il loro parere (ai sensi ELl'art. 322, comma 3, EL D. Lgs. 66/2010), tra cui i funzionari ELla Regione Puglia responsabili ELla pianificazione e ELlo sviluppo territoriale.
Pertanto, occorre concludere, ogni valutazione riguardante la servitù, con particolare riferimento alle modalità, opportunità e impatto sul territorio, è stata effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti. In particolare, la ELiberazione unanime EL COMIPA, evidenzia la condivisione ELla necessità EL provvedimento. Il verbale EL COMIPA, come prescritto dall’art. 326 EL D. Lgs. 66/2010, è stato successivamente incluso nel prefato decreto n. 1/2019.
(v) Con il foglio prot. n. M_D ABA001 0019912 4.5.2018, il C.S.A.M./3ª R.A. ha richiesto al Comando ELla Squadra Aerea, Comando di vertice sovraordinato al predetto Ente consegnatario, il 36° Stormo, il proprio parere operativo. Detto parere è stato espresso con il foglio prot. n. M_D ARM002 REG2018 0052306 8.8.2018.
(vi) Il 3° Reparto Genio A.M. di Bari-Palese, sulla base EL “progetto preliminare” approvato, ha redatto il “Progetto definitivo” di imposizione ELle limitazioni al diritto di proprietà privata a protezione ELl’impianto. Anche in questo documento si fa riferimento esclusivamente all’“imposizione” e non al “rinnovo”.
(vii) Il progetto definitivo, unitamente al preventivo di spesa, recante le somme necessarie per fare fronte, al pagamento degli indennizzi ai proprietari e al pagamento dei contributi ai comuni, è stato inviato per l’approvazione all’Ufficio Centrale EL Bilancio presso il Ministero ELla Difesa.
(viii) Ricevuta l’approvazione ELl’impegno di spesa dall’Ufficio Centrale EL Bilancio presso il Ministero ELla Difesa, il Comandante EL C.S.A.M./3ª R.A., in data 17.3.2019, ha adottato il decreto impositivo n. 1/2019, con validità dal 18.3.2019 al 17.3.2024.
11.- Dato atto di quanto appena illustrato e in particolare ELle fasi procedimentali in cui si è articolato il procedimento, va pertanto respinto anche il secondo motivo di appello, sia perché non sono state violate le prerogative e le garanzie partecipative EL privato, sia perché il primo giudice ha fatto corretta applicazione ELl’art. 21-octies ELla L. 241/1990, essendo la natura vincolata ELla decisione insita nella permanenza e operatività ELla infrastruttura militare, rimasta immutata negli stessi luoghi.
12.- Pure infondato è il terzo motivo, non sussistendo alcuna lacuna né nell’istruttoria compiuta, né con riguardo alla esplicitazione ELla motivazione sottesa alla decisione.
13. Infine infondato è il quarto motivo, con cui si torna ad insistere con ulteriori argomentazioni circa la natura rinnovatoria dei vincoli alla proprietà privata: per tutto quanto poc’anzi illustrato, infatti, è chiara ed evidente la natura impositiva ex novo dei ridetti vincoli, sicché non ha pregio nemmeno continuare ad interrogarsi sulla ritualità ELle comunicazioni afferenti ai precedenti decreti EL 2014, che non rilevano ai fini EL vaglio di legittimità sull’odierno decreto impugnato, in quanto gli stessi erano già giunti alla loro naturale scadenza. Di conseguenza, in questa sede, non è consentito interrogarsi né sulla sussistenza di vizi notificatori afferenti i decreti EL 2014, né sulla invalidità derivata EL decreto EL 2019, trattandosi di atto EL tutto autonomo e distinto dai precedenti.
14.- Quanto, infine, al preteso mancato bilanciamento ELle ragioni di pubblico interesse con le esigenze ELla proprietà e ELl’impresa privata, non va sottaciuto che l’art. 328 EL D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice ELl’ordinamento militare”, rubricato “Deroghe alle limitazioni”, prevede che il Comandante Territoriale competente possa, previa istanza degli interessati, autorizzare l’esecuzione di opere in deroga alle limitazioni imposte sui fondi gravati da vincolo, al fine di agevolare specifiche e particolari esigenze di natura privata, purché le stesse non risultino in contrasto con le esigenze ELla difesa nazionale. Tuttavia, non consta che il ricorrente si sia mai formalmente avvalso ELla facoltà concessa dalla predetta disposizione normativa, strumento però di cui potrà autonomamente valutare se intende avvalersi in futuro.
15.- La complessità ELle questioni trattate induce alla equa compensazione ELle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio EL giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO CH, Presidente
EL Di CA, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di CA | RO CH |
IL SEGRETARIO