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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 590 R.G.A.C. per l'anno 2021
TRA
( C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renzo Parte_1 C.F._1
Andricciola e Maria Zaffina ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Lamezia
Terme, alla in Via Treves, 17, giusta procura in atti
Parte attorea - opponente
CONTRO
e per essa quale procuratrice, la Controparte_1 [...]
socio unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca con Controparte_2 studio in Teramo (TE), Via Stazio n. 22 giusta procura in atti
Parte convenuta- opposta
OGGETTO: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 56/2021, emesso da questo Tribunale in data 26.01.2021 e notificato in data 11.03.2021
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con il Parte_1 quale il Tribunale di Lamezia Terme ha ingiunto all'odierno opponente e a Parte_2 di pagare in solido tra loro, in qualità di fideiussori e in favore della ricorrente
[...]
la somma di euro 500.472,62, oltre interessi e spese per la procedura Controparte_3 monitoria dovuta in forza del contratto di locazione finanziario n. 2062981, stipulato tra la società , poi dichiarata fallita da questo Tribunale con Controparte_4 sentenza n. 11/2012 e la società . Controparte_5
1 A fondamento dell'opposizione parte opponente ha preliminarmente disconosciuto la sottoscrizione apposta alla fideiussione, peraltro priva di data certa, con conseguente nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo. Ha altresì dedotto, stante la propria estraneità all'operazione finanziaria e in considerazione dell'importo elevato della garanzia prestata, il comportamento negligente, contrario ai criteri di una sana gestione del credito e alla buona fede oggettiva, di parte opposta, la quale avrebbe concesso il credito alla società nonostante la prevedibile inadempienza della stessa, alla luce della propria situazione economica e patrimoniale;
ha al riguardo evocato l'operatività dell'art. 1956 c.c., avendo la banca continuato, senza autorizzazione del fideiussore, a concedere credito al debitore, pur essendo a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie da parte del garante. Infine, l'opponente ha dedotto che nella documentazione allegata non sarebbero specificamente e dettagliatamente indicate le operazioni per le quali la garanzia sarebbe stata prestata e ne ha contestato la legittimità, disconoscendo la conformità delle copie fotostatiche agli originali e, in ogni caso,
l'inefficacia probatoria, trattandosi di documentazione di unilaterale formazione. Ha infine contestato le condizioni economiche e gli interessi applicati al rapporto garantito.
Parte opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, ha chiesto all'adito Tribunale di ridurre la pretesa creditoria, previo espletamento di CTU contabile. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
2. Si è costituita e per essa, in qualità di procuratrice, Controparte_1 [...]
la quale, premesso di essere cessionaria del credito vantato dalla Controparte_2
” nei confronti della società Controparte_5 [...]
ha variamente argomentato per l'infondatezza Controparte_4 Controparte_4 dell'opposizione. Ha dedotto, in particolare, l'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare il credito;
ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. della sottoscrizione apposta sulla fideiussione, evidenziando che parte opponente era detentore del
100% delle quote sociali della società e che la certezza della data Controparte_4 risulterebbe dal timbro postale apposto sulla scrittura. Ha inoltre dedotto che il credito è stato tempestivamente insinuato nel passivo del fallimento della società debitrice ed ha eccepito il difetto dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. e la genericità delle eccezioni di non conformità delle copie fotostatiche dei documenti prodotti agli originali e della contestazione relativa alle
2 condizioni economiche applicate al rapporto garantito. Parte opposta ha quindi chiesto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. Concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU grafologica e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024 è stata fissata successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
4 L'opposizione, che può essere decisa sulla base della ragione più liquida, è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere che, come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697
c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente convenuto fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata dall'odierna convenuta è fondata sul contratto di fideiussione sottoscritto da a garanzia delle obbligazioni relative Parte_1 al contratto di leasing n. 2062981.
Parte opponente, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto, che è stata oggetto di istanza di verificazione, formulata dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione. Il magistrato precedentemente titolare della causa ha quindi disposto l'espletamento di CTU grafologica, all'esito della quale è stato accertato che la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata, riferibile a , è Parte_1 apocrifa.
Occorre premettere che le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio meritano di essere condivise, posto che l'accertamento è stato condotto con rigore metodologico ed il
3 consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico logico ed esaustivo. Il Consulente ha infatti basato l'accertamento su approfondita analisi delle sottoscrizioni contestate e sul successivo confronto con una serie di firme apposte in sede di saggio grafico, redatto in data 14.11.2022 (pag. 25). In particolare, il Consulente all'esito dell'esame delle sottoscrizioni apposte in sede di saggio grafico e di raffronto con quelle contestate ha concluso che “Le due firme -apparentemente di presenti in Parte_1 calce alla lettera-contratto di fideiussione databile 14.11.2007 rilasciata in favore della società non provengono dalla mano scrivente di e sono Controparte_4 Parte_1 apocrife ”.
Accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi acclarato che nulla è dovuto da parte dell'opponente nei confronti di parte convenuta, per mancanza di prova del rapporto contrattuale e dunque del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata.
E' opportuno a questo punto evidenziare come le contestazioni mosse da parte convenuta all'accertamento peritale non sembrano minare l'efficacia probatoria della CTU alla luce di quanto già precisato dallo stesso consulente in sede di risposta alle osservazioni di parte. In particolare, con riferimento alla contestazione secondo cui il CTU non avrebbe utilizzato nelle proprie indagini le scritture comparative indicate dal Giudice, nella specie l'originale della procura alle liti e la sottoscrizione apposta sul documento d'identità, il CTU ha chiarito che
“la patente esibita dalla parte opponente, quale unico documento d'identità di cui era in possesso lo stesso, non recava nello spazio predisposto alcuna sottoscrizione”, mentre con riguardo alla firma apposta sulla procura, la stessa “risultava manifestamente diversa da tutte le altre comparative” (cfr pag. 46). Rispetto a quanto precisato dal CTU, parte convenuta nelle note scritte non ha evidenziato profili ulteriori di contestazione tali da inficiare le osservazioni del CTU.
Inoltre e in via dirimente deve evidenziarsi come nel caso di specie parte opposta nel formulare l'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta dalla controparte ha omesso di indicare i mezzi di prova ritenuti utili e di produrre o indicare le scritture di comparazione, come disposto dall'art. 216 c.p.c. e tanto avrebbe consentito di prescindere dall'accertamento peritale, non potendosi ritenere l'istanza di verificazione ritualmente formulata.
4 Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “La parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma
1), ed anzi a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico è comunque eventuale (art. 217 c.p.c., comma 1 e
2), potendo il giudice di merito procedere direttamente alla verifica, senza necessità di ricorrere alla perizia grafologica (Cass. 29-1-2003 n. 1282), desumendo la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. 19-5-2008 n.
12695); pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. civ. Sez. II,
Sent., (ud. 16/09/2014) 17-10-2014, n. 22078, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18/09/2019) 15-
10-2019, n. 25953, Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05/04/2022) 19-09-2022, n. 27381).
L'errata ed incompleta formulazione dell'istanza di verificazione, di per sé, preclude l'utilizzazione in giudizio della scrittura medesima non essendo consentito riversare gli effetti giuridici della scrittura nei confronti del soggetto che ne abbia disconosciuto e non conosciuto la sottoscrizione medesima negandone la paternità (nello stesso senso, Tribunale di Cosenza, sentenza n. 653 del 12 aprile 2023, a titolo esemplificativo).
Alla luce di quanto esposto il decreto ingiuntivo opposto, nei confronti dell'odierno opponente, deve essere revocato.
6. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia, della limitata attività difensiva espletata in fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno opponente;
5 2) condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 11.229,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti.
Lamezia Terme, 16 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Lagani
6
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 590 R.G.A.C. per l'anno 2021
TRA
( C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renzo Parte_1 C.F._1
Andricciola e Maria Zaffina ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Lamezia
Terme, alla in Via Treves, 17, giusta procura in atti
Parte attorea - opponente
CONTRO
e per essa quale procuratrice, la Controparte_1 [...]
socio unico, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Biocca con Controparte_2 studio in Teramo (TE), Via Stazio n. 22 giusta procura in atti
Parte convenuta- opposta
OGGETTO: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 56/2021, emesso da questo Tribunale in data 26.01.2021 e notificato in data 11.03.2021
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da separato verbale, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con il Parte_1 quale il Tribunale di Lamezia Terme ha ingiunto all'odierno opponente e a Parte_2 di pagare in solido tra loro, in qualità di fideiussori e in favore della ricorrente
[...]
la somma di euro 500.472,62, oltre interessi e spese per la procedura Controparte_3 monitoria dovuta in forza del contratto di locazione finanziario n. 2062981, stipulato tra la società , poi dichiarata fallita da questo Tribunale con Controparte_4 sentenza n. 11/2012 e la società . Controparte_5
1 A fondamento dell'opposizione parte opponente ha preliminarmente disconosciuto la sottoscrizione apposta alla fideiussione, peraltro priva di data certa, con conseguente nullità e inefficacia del decreto ingiuntivo. Ha altresì dedotto, stante la propria estraneità all'operazione finanziaria e in considerazione dell'importo elevato della garanzia prestata, il comportamento negligente, contrario ai criteri di una sana gestione del credito e alla buona fede oggettiva, di parte opposta, la quale avrebbe concesso il credito alla società nonostante la prevedibile inadempienza della stessa, alla luce della propria situazione economica e patrimoniale;
ha al riguardo evocato l'operatività dell'art. 1956 c.c., avendo la banca continuato, senza autorizzazione del fideiussore, a concedere credito al debitore, pur essendo a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie da parte del garante. Infine, l'opponente ha dedotto che nella documentazione allegata non sarebbero specificamente e dettagliatamente indicate le operazioni per le quali la garanzia sarebbe stata prestata e ne ha contestato la legittimità, disconoscendo la conformità delle copie fotostatiche agli originali e, in ogni caso,
l'inefficacia probatoria, trattandosi di documentazione di unilaterale formazione. Ha infine contestato le condizioni economiche e gli interessi applicati al rapporto garantito.
Parte opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, ha chiesto all'adito Tribunale di ridurre la pretesa creditoria, previo espletamento di CTU contabile. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
2. Si è costituita e per essa, in qualità di procuratrice, Controparte_1 [...]
la quale, premesso di essere cessionaria del credito vantato dalla Controparte_2
” nei confronti della società Controparte_5 [...]
ha variamente argomentato per l'infondatezza Controparte_4 Controparte_4 dell'opposizione. Ha dedotto, in particolare, l'idoneità della documentazione prodotta a dimostrare il credito;
ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. della sottoscrizione apposta sulla fideiussione, evidenziando che parte opponente era detentore del
100% delle quote sociali della società e che la certezza della data Controparte_4 risulterebbe dal timbro postale apposto sulla scrittura. Ha inoltre dedotto che il credito è stato tempestivamente insinuato nel passivo del fallimento della società debitrice ed ha eccepito il difetto dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. e la genericità delle eccezioni di non conformità delle copie fotostatiche dei documenti prodotti agli originali e della contestazione relativa alle
2 condizioni economiche applicate al rapporto garantito. Parte opposta ha quindi chiesto, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. Concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di CTU grafologica e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20.12.2024 è stata fissata successiva udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
4 L'opposizione, che può essere decisa sulla base della ragione più liquida, è fondata e deve essere accolta.
Occorre premettere che, come noto, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n. 2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697
c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente convenuto fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata dall'odierna convenuta è fondata sul contratto di fideiussione sottoscritto da a garanzia delle obbligazioni relative Parte_1 al contratto di leasing n. 2062981.
Parte opponente, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al contratto, che è stata oggetto di istanza di verificazione, formulata dalla convenuta opposta nella comparsa di costituzione. Il magistrato precedentemente titolare della causa ha quindi disposto l'espletamento di CTU grafologica, all'esito della quale è stato accertato che la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata, riferibile a , è Parte_1 apocrifa.
Occorre premettere che le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio meritano di essere condivise, posto che l'accertamento è stato condotto con rigore metodologico ed il
3 consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico logico ed esaustivo. Il Consulente ha infatti basato l'accertamento su approfondita analisi delle sottoscrizioni contestate e sul successivo confronto con una serie di firme apposte in sede di saggio grafico, redatto in data 14.11.2022 (pag. 25). In particolare, il Consulente all'esito dell'esame delle sottoscrizioni apposte in sede di saggio grafico e di raffronto con quelle contestate ha concluso che “Le due firme -apparentemente di presenti in Parte_1 calce alla lettera-contratto di fideiussione databile 14.11.2007 rilasciata in favore della società non provengono dalla mano scrivente di e sono Controparte_4 Parte_1 apocrife ”.
Accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, deve ritenersi acclarato che nulla è dovuto da parte dell'opponente nei confronti di parte convenuta, per mancanza di prova del rapporto contrattuale e dunque del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata.
E' opportuno a questo punto evidenziare come le contestazioni mosse da parte convenuta all'accertamento peritale non sembrano minare l'efficacia probatoria della CTU alla luce di quanto già precisato dallo stesso consulente in sede di risposta alle osservazioni di parte. In particolare, con riferimento alla contestazione secondo cui il CTU non avrebbe utilizzato nelle proprie indagini le scritture comparative indicate dal Giudice, nella specie l'originale della procura alle liti e la sottoscrizione apposta sul documento d'identità, il CTU ha chiarito che
“la patente esibita dalla parte opponente, quale unico documento d'identità di cui era in possesso lo stesso, non recava nello spazio predisposto alcuna sottoscrizione”, mentre con riguardo alla firma apposta sulla procura, la stessa “risultava manifestamente diversa da tutte le altre comparative” (cfr pag. 46). Rispetto a quanto precisato dal CTU, parte convenuta nelle note scritte non ha evidenziato profili ulteriori di contestazione tali da inficiare le osservazioni del CTU.
Inoltre e in via dirimente deve evidenziarsi come nel caso di specie parte opposta nel formulare l'istanza di verificazione della sottoscrizione disconosciuta dalla controparte ha omesso di indicare i mezzi di prova ritenuti utili e di produrre o indicare le scritture di comparazione, come disposto dall'art. 216 c.p.c. e tanto avrebbe consentito di prescindere dall'accertamento peritale, non potendosi ritenere l'istanza di verificazione ritualmente formulata.
4 Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità “La parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova ritenuti utili e produrre o indicare le scritture di comparazione (art. 216 c.p.c., comma
1), ed anzi a tal riguardo il giudice stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione e poi determina quelle che debbono servire di comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico è comunque eventuale (art. 217 c.p.c., comma 1 e
2), potendo il giudice di merito procedere direttamente alla verifica, senza necessità di ricorrere alla perizia grafologica (Cass. 29-1-2003 n. 1282), desumendo la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo (Cass. 19-5-2008 n.
12695); pertanto la produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una corretta proposizione dell'istanza di verificazione (Cass. civ. Sez. II,
Sent., (ud. 16/09/2014) 17-10-2014, n. 22078, Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 18/09/2019) 15-
10-2019, n. 25953, Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05/04/2022) 19-09-2022, n. 27381).
L'errata ed incompleta formulazione dell'istanza di verificazione, di per sé, preclude l'utilizzazione in giudizio della scrittura medesima non essendo consentito riversare gli effetti giuridici della scrittura nei confronti del soggetto che ne abbia disconosciuto e non conosciuto la sottoscrizione medesima negandone la paternità (nello stesso senso, Tribunale di Cosenza, sentenza n. 653 del 12 aprile 2023, a titolo esemplificativo).
Alla luce di quanto esposto il decreto ingiuntivo opposto, nei confronti dell'odierno opponente, deve essere revocato.
6. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. 147/2022 con applicazione dei valori ridotti alla metà tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia, della limitata attività difensiva espletata in fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno opponente;
5 2) condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 11.229,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
3) pone definitivamente a carico di parte opposta le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti.
Lamezia Terme, 16 settembre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Daniela Lagani
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