Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3654 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rita Fanni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Matteo Deidda, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 08/04/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Maracalagonis, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare, sita in Selargius in Loc. Su Pezzu Mannu, sarà assegnata Per_ alla che vi abiterà unitamente ai minori e che vi Pt_1 Per_2 manterranno la residenza anagrafica.
3) Gli arredi della casa coniugale e quanto altro contenuto nella stessa, tranne gli effetti personali del sig. resteranno nella disponibilità della CP_1 signora detti beni dovranno essere prelevati dal signor Parte_1 CP_1 entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Per_ 4) I figli e verranno affidati ad entrambi i genitori dai quali Per_2 dovranno continuare a ricevere cura, educazione ed istruzione e dovranno mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservare anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
5) I genitori eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, tra cui le cure mediche e la scelta di attività ricreative;
le decisioni su questioni di
Pag. 2 di 5 ordinaria amministrazione potranno essere prese in autonomia dai singoli genitori.
6) Gli stessi genitori parteciperanno entrambi agli incontri con gli insegnanti, salvo diverso accordo tra le parti, in occasione dei colloqui ufficiali con le famiglie ed ogni qualvolta lo si riterrà opportuno.
7) I genitori avranno il più ampio diritto di visita nei confronti dei due minori e pertanto avranno il diritto di incontrare e tenere con loro i figli secondo quanto concordato, salvo diverso accordo e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei minori stessi.
In ogni caso, anche per ragioni organizzative, le parti concordano che i tempi di permanenza siano individuati sin d'ora in ragione prioritariamente degli impegni e degli interessi della prole nonché degli impegni lavorativi dei genitori.
Pertanto, sulla base di tale premessa, allo stato, il padre e la madre, al fine di garantire la continuità dei rapporti con ciascun genitore e di garantire la prosecuzione del quotidiano e consueto rapporto tra gli stessi, concordano i tempi di permanenza dei figli con il padre nei seguenti termini:
Per_
- ogni settimana, e dal lunedì mattina alle 9:00 fino al mercoledì Per_2 alle 16:30 nel periodo estivo e durante l'anno scolastico dall'uscita dell'asilo alle 16:30 del lunedì fino al mercoledì alle 9:00 quando provvederà a riaccompagnarli all'asilo; il andrà a prenderli presso la casa della CP_1 madre e li riaffiderà a lei in Monserrato, o viceversa.
- weekend alternati: i figli staranno col padre un weekend al mese dalle ore
10:00 del sabato mattina alle 16:30 della domenica con pernotto presso di lui.
Il andrà a prenderli e li riaccompagnerà presso l'abitazione della CP_1 madre.
- Durante le festività Natalizie i minori trascorreranno 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre e alternativamente con un genitore dal 23 al 30 dicembre mattino e con l'altro dal 30 dicembre al 6 gennaio successivo;
fermo restando che i minori trascorreranno alternativamente con ogni genitore il 24 o il 25 dicembre, a decorrere dal presente anno i minori trascorreranno il 24 con la madre ed il 25 con il padre e con lo stesso criterio trascorreranno i giorni comprendenti il capodanno, ovvero il 31 con uno e il 1° con l'altro.
- Stesso criterio dell'alternanza annuale per le festività Pasquali, pertanto i minori trascorreranno tali festività un anno con il padre ed uno con la madre.
- Relativamente alle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni non consecutivi ad anni alterni ovvero consecutivi, qualora la natura della vacanza li richieda tali.
Le parti si dovranno dare reciproca comunicazione delle proprie ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno in modo da evitare eventuali sovrapposizioni
Pag. 3 di 5 temporali, oltre ad indicare i luoghi degli eventuali spostamenti con i minori, quando possibile.
Durante il periodo feriale continuativo presso un genitore, dovrà essere consentito ai minori di poter sentire almeno una volta al giorno l'altro genitore tramite telefonata o videochiamata: detto contatto telefonico dovrà essere favorito dal genitore presso il quale i bambini si trovano, avendo cura di predisporre le migliori modalità e condizioni in modo da garantire ai figli un contatto privato e significativo con l'altro genitore, preferibilmente con ausilio di auricolari e comunque senza uso del vivavoce.
Per_
- Durante le festività minori, e trascorreranno le giornate Per_2 alternativamente con uno dei genitori, compatibilmente con gli orari e gli impegni lavorativi del padre e della madre, nonché con gli impegni e le esigenze degli stessi minori.
- Per il compleanno dei minori ciascun genitore li terrà ad anni alterni in tale giorno, così come, se richiesto, nel giorno del proprio compleanno, a prescindere dalle turnazioni ordinarie, con orari che verranno stabiliti in accordo tra le parti tenendo conto della particolare circostanza, così anche per i compleanni dei nonni.
Per quanto riguarda il pernottamento in Sardegna al di fuori della dimora abituale dei bambini, ciascun genitore dovrà avvisare l'altro.
Per gli spostamenti fuori dalla Regione e fuori dallo Stato Italiano, occorrerà comunicare le date e i luoghi in cui il genitore intende recarsi con i bambini almeno trenta giorni prima della partenza e ottenere l'assenso scritto dell'altro genitore.
Ciascun genitore avrà diritto di intrattenere contatti telefonici quotidiani con i minori nei giorni di permanenza degli stessi presso l'altro genitore.
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a comunicare in maniera tempestiva ogni eventuale problema di salute dei figli.
8) Considerata l'età dei minori, in caso di malattie e/o emergenze che riguardino gli stessi il genitore con cui si trovano dovrà informare immediatamente, con ogni mezzo possibile, l'altro genitore.
9) Le parti presteranno particolare cura ed attenzione a tutto ciò che attiene all'igiene personale dei minori, la pulizia e l'idoneità dei luoghi dove abitano, situazioni e persone che intendono far frequentare ai figli durante l'esercizio dei turni di visita e permanenza, oltre alla cura del vestiario.
10) I genitori dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di civile comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi e dovranno inoltre tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei minori.
Pag. 4 di 5 Allo stesso modo i genitori dovranno vigilare affinché il rispetto del proprio ruolo e della propria persona venga osservato anche da terze persone che dovessero entrare in contatto con i minori figli.
11) Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento dei figli la somma complessiva di € 360,00 (€ 180,00 per figlio), suscettibile annualmente di adeguamento secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate del conto corrente intestato alla oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie, debitamente e preventivamente concordate, come precisate nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare dal Consiglio Nazionale Forense il 27/11/2017.
Quanto alle spese straordinarie da concordare, si prevede espressamente che ciascun genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo WhatsApp, e-mail, pec), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro, il silenzio sarà da intendersi quale tacito consenso alla spesa.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà trasmettere all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
12) L'assegno unico familiare erogato dall' per i minori verrà versato in via CP_2 esclusiva alla quale genitore collocatario. Pt_1
13) Le parti dichiarano di prestare il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio, recandosi negli appositi uffici per l'eventuale sottoscrizione, ove necessario, su semplice richiesta verbale dell'altro genitore.
14) I coniugi dichiarano di non avere più nulla da pretendere in merito agli aspetti economici patrimoniali e si scambiano reciprocamente il consenso per il rilascio del titolo valido per l'espatrio per sé e per i minori.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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