Sentenza 14 ottobre 2003
Massime • 2
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, in quanto è necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente, (quindi che lo studente infortunato abbia subito il danno perché fatto segno di una azione colposa da parte di altro studente impegnato nella partita) ed inoltre che la scuola non abbia predisposto tutte le misure atte a consentire che l'insegnante, sotto la cui guida si svolgeva il gioco, fosse stato posto in grado di evitare il fatto.
In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo verificatosi a carico di uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, nell'ambito dello svolgimento di una partita, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 cod. civ., incombe sullo studente l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ovvero l'illecito subito da parte di un altro studente, e sulla scuola l'onere di provare il fatto impeditivo, ovvero di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno; in particolare, non può essere considerata illecita la condotta di gioco che ha provocato il danno se è stata tenuta in una fase di gioco quale normalmente si presenta nel corso della partita, e si è tradotta in un comportamento normalmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore dei quello dei contendenti che se ne serve, se non è in concreto connotata da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e con l'età e la struttura fisica delle persone partecipanti al gioco.
Commentari • 7
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La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8811/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla responsabilità dell'istituto scolastico per i danni subiti da un alunno, a causa del sinistro provocato da un altro bambino durante l'orario scolastico. La questione sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità era nata in seguito al giudizio proposto dai genitori di una bambina, nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia durante l'orario scolastico, a causa del sinistro provocato da un altro alunno della stessa scuola. Rimasti, però, soccombenti, all'esito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15321 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato ANDREA PETRILLO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato PASQUALE DI GIACOMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro "pro tempore", domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";
- controricorrente -
e contro
RAS SPA, con sede in Milano, in persona dei legali rappresentanti Ing. Filippo Ceccarini e dott. Enrico Raffaelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 1681/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Seconda Civile, emessa il 26 maggio 1999 e depositata il 22 giugno 1999 (R.G. 1470/97);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Andrea PETRILLO;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) VA EP conveniva in giudizio il Ministero della pubblica istruzione e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Milano, notificata il 29 aprile 1993, proponeva in suo confronto una domanda di condanna al risarcimento dei danni.
Esponeva questi fatti.
All'epoca frequentava la scuola media statale.
Nel corso dell'anno scolastico 1987-1988, il 4 giugno 1988, durante l'ora di educazione fisica, mentre eseguiva un esercizio ginnico, aveva subito un grave infortunio al ginocchio.
Aveva affrontato spese mediche e riportato altri danni di natura patrimoniale e non patrimoniale.
2) Il Ministero della pubblica istruzione si costituiva in giudizio, resisteva alla domanda e chiamava in causa, per essere tenuto indenne, la Riunione Adriatica di Sicurtà.
Il Ministero esponeva dal canto suo i seguenti fatti. Durante l'ora di educazione fisica, agli alunni era stata fatta giocare sotto la vigilanza dell'insegnante una partita di pallamano. Nel corso della partita, cadendo a terra il ragazzo s'era procurato una distorsione al ginocchio destro.
La Riunione Adriatica di Sicurtà si costituiva anch'essa e chiedeva che la domanda fosse rigettata.
3) Il tribunale, ammessa una prova per testimoni e disposta un'indagine tecnica sulle lesioni ed i postumi, con sentenza 1^ aprile 1997 rigettava la domanda. Il tribunale svolgeva questi argomenti.
L'attore, nella comparsa conclusionale, aveva chiarito d'aver inteso far valere la responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c., commi 2 e 3, e ciò in base alla circostanza di fatto d'essere caduto durante la partita di pallamano per la spinta che un altro giocatore gli aveva dato.
L'incidente era effettivamente accaduto durante una partita di pallamano, che si svolgeva nell'ora di educazione fisica, tra due squadre formate di alunni appartenenti a due diverse sezioni della terza classe: questo tipo di esercizio sportivo era frequente nell'ambito dell'attività scolastica, tanto che di lì a poco avrebbe dovuto svolgersi un torneo.
La partita si svolgeva tra due squadre di quattordicenni ed era arbitrata dall'insegnante.
Il ragazzo - secondo quanto aveva riferito l'unico testimone sentito - aveva appena afferrato la palla che vagava per terra, quando era stato spintonato da altri giocatori che gli si erano fatti addosso. Il danno si era dunque prodotto in conseguenza di un'azione di giuoco nel corso di una gara sportiva e il fatto che lo aveva provocato non poteva essere considerato illecito, poiché rientrava nell'ambito di quelli che possono accadere in un incontro sportivo di questo tipo;
d'altra parte neppure osi poteva considerare provato che a far cadere il ragazzo fosse stata l'azione scorretta di un avversario e non quella per avventura accidentale di un compagno.
Il tribunale aggiungeva come considerazione finale, che, in ogni caso, l'attore, per imputare al ministero la responsabilità del fatto, avrebbe dovuto provare una colpa dell'insegnante per negligente vigilanza, cosa che era rimasta invece totalmente indimostrata.
4) La decisione veniva impugnata dall'attore.
La critica si incentrava su due punti.
Ad una partita che si svolge durante la lezione di educazione fisica non si possono applicare le regole di valutazione della colpa che sono pertinenti alla attività sportiva.
Sarebbe stato onere del Ministero provare che l'insegnante non avrebbe potuto impedire il fatto.
5) La decisione da stata confermata dalla corte d'appello di Milano con sentenza 22 giugno 1999. 6) L'attore ha chiesto la cassazione della sentenza. Al ricorso hanno resistito il Ministero della pubblica istruzione e la Riunione Adriatica di Sicurtà.
Quest'ultima ed il ricorrente hanno depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La corte d'appello, nella sentenza impugnata, ha svolto queste considerazioni.
L'attore aveva inteso imputare alla amministrazione scolastica la forma di responsabilità configurata dall'art. 2048 c.c. Questa non configura una responsabilità oggettiva ne' per gli allievi ne' per i precettori.
Presuppone bensì che gli allievi cagionino un danno ad altri con una loro condotta colposa o dolosa, mentre sono affidati alla vigilanza di un precettore, e imputano al precettore la relativa responsabilità se non prova di non aver potuto impedire il fatto. È quindi onere di chi ha subito il danno indicare e provare da quale concreto comportamento dell'allievo gli sia derivato il danno di cui domanda il risarcimento.
Il tribunale aveva ritenuto che questa prova non era stata data. Il ragionamento svolto dal tribunale a proposito di quando si può configurare un illecito nel comportamento tenuto nel corso di gare sportive e le affermazioni conclusivamente proposte dai primi giudici non potevano che essere intese come ponderato e più che condivisibile rilievo della inidoneità della prova offerta, a fornire la dimostrazione che, nel contesto agonistico in cui il danno si era verificato, si fosse avuta una condotta illecita di un qualche altro allievo impegnato nella partita.
L'appellante aveva espresso dubbi circa la possibilità di applicare i principi sull'attività sportiva ad una gara svolta in ambito scolastico tra ragazzi dell'età di quegli studenti, ma non aveva poi svolto una reale critica dei risultati cui il tribunale era approdato nella valutazione del caso concreto.
Peraltro, se non è possibile equiparare la partita di pallamano disputata durante l'orario scolastico ad una vera e propria gara sportiva, da ciò non può conseguire la conclusione che sia impossibile applicare ad un caso di questo tipo il criterio di discrimine tra lecito ed illecito individuato con riferimento alla pratica dello sport agonistico.
Da un lato il tipo di attività praticata in occasione del fatto rientra espressamente nel novero di quelle previste dal programma di educazione fisica delle scuole medie inferiori e deve intendersi per implicito consentito dai genitori degli alunni che non abbiano manifestato un esplicito dissenso in proposito;
dall'altro lo svolgimento di una partita tra squadre contrapposte, nonostante lo scopo didattico e il livello dilettantistico è pur sempre esplicazione di attività sportiva, i cui accadimenti possono essere adeguatamente valutati solo in relazione a criteri e parametri specifici.
La corte d'appello si è soffermata su un ultimo punto. Ha osservato che in appello l'attore aveva inteso far ricadere sull'amministrazione scolastica una colpa data da una mancata adeguata vigilanza sullo stesso ragazzo rimasto infortunato, ma ha detto che si trattava di una nuova domanda, che in appello non era ammissibile.
2) Il ricorso contiene quattro motivi.
L'ultimo riguarda il capo relativo alla domanda che la corte d'appello non ha esaminato nel merito per averla ritenuta nuova.
2.1. La cassazione della sentenza, col primo motivo, è chiesta per il vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2048 e 2697 c.c.). In sintesi, la tesi che vi è svolta è questa.
Il danneggiato non deve provare l'illiceità del fatto altrui deve provare che gli ha causato un danno: spetta al giudice, considerate le prove acquisite al processo, valutare se la condotta del terzo ha presentato o no i tratti del fatto illecito.
Provando che era caduto per la spinta datagli da altri studenti che giocavano con lui l'attore aveva assolto all'onere della prova.
2.2. Il secondo è ancora un motivo di violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2048 e 2697 c.c.). La tesi che vi si svolge è questa.
La prova liberatoria posta dall'art. 2048 c.c. a carico dell'insegnante non si può ritenere raggiunta in base alla sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale che è sfociata nel danno;
richiede anche la dimostrazione di aver adottato, in via preventiva, le misure organizzative idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all'insorgere della serie causale. Se, in base al primo motivo, si considera che la sentenza è viziata per non aver considerato assolta la prova del fatto illecito, la sentenza deve essere cassata anche per la ragione che l'amministrazione scolastica non ha neppure inteso fornire la prova di avere predisposto le misure necessarie ad evitare il danno.
2.3. Anche il terzo motivo denunzia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 50 c.p. ed ai principi in tema di illecito sportivo).
Il ricorrente osserva che la corte d'appello, in primo luogo, ha errato nel ritenere applicabile la scriminante del consenso dell'avente diritto.
Questo perché il carattere didattico della disciplina della educazione fisica ne rende obbligatorio lo svolgimento nelle scuole:
non si può quindi parlare di un consenso esplicito od implicito a che lo studente venga impegnato in gare sportive, ma d'altra parte il consenso non ha efficacia scriminante rispetto a lesioni da cui può derivare, come nel caso, una diminuzione permanente della integrità fisica.
Svolge anche un ulteriore ordine di considerazioni. La corte d'appello non ha compiuto alcuna concreta valutazione del fatto alla luce dei principi inerenti alla scriminante dell'attività sportiva, che ha detto di voler applicare.
Peraltro, tale scriminante presuppone un libero consenso del partecipante alla competizione ed una corretta valutazione del rischio cui egli si espone.
Non si possono quindi ritenere giustificate quelle condotte in cui il consenso non si formi liberamente, perché c'è un vincolo di subordinazione tra chi consente ed un'autorità, ovvero quando il consenziente ripone la sua fiducia nella idoneità e capacità di chi organizza la gara.
In questi casi il consenziente non si rappresenta pienamente il pericolo e non assume il rischio, poiché il consenso sorge sul presupposto che tali persone valutino, con la dovuta esperienza, l'effettivo grado di pericolosità e non superino i limiti di sicurezza.
2.4. Il quarto motivo, infine, prospetta l'esistenza di vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 5, in relazione all'art. 345 c.p.c.). Il ricorrente osserva che nell'ambito di applicazione dell'art. 2048 c.c. rientra anche il caso che l'allievo si faccia male da solo perché il precettore non l'ha adeguatamente vigilato e lamenta che la corte d'appello abbia considerato nuova questa sua prospettazione della responsabilità della scuola.
3) I quattro motivi si possono esaminare insieme.
Non sono fondati.
Queste in sintesi le ragioni.
4) La vicenda propone in primo luogo il problema dei tipi di responsabilità che si possono configurare in un caso del genere. La scuola, che nei suoi programmi di educazione fisica include la pratica sportiva e lo svolgimento di gare tra contrapposte squadre di studenti, nel caso in cui uno studente si faccia male nel corso della partita, può andare incontro a responsabilità contrattuale o a responsabilità da fatto illecito.
Queste forme di responsabilità presuppongono la colpa della scuola, salve le diversità che si presentano nei due casi a proposito della distribuzione dell'onere della prova.
Esemplificando, il danno si può considerare imputabile a colpa della scuola, se non cura di assicurare che la gara si tenga su un adatto campo di giuoco;
che gli studenti siano precedentemente istruiti sulle regole da osservare e sul dovere di tenere un comportamento in primo luogo leale, quale si confà ad un'attività prevalentemente ginnica e non agonistica;
che i contendenti siano provvisti dell'abbigliamento e di quanto serve ad evitare che derivi loro un danno fisico dagli incidenti che più frequentemente si verificano in tali gare;
che la partita si svolga in presenza di un insegnante, che sappia e sia posto in condizioni non solo di arbitrarla, ma di controllare e dissuadere da comportamenti troppo esuberanti o cattivi.
Per contro, se pure anche in occasione di gare tra studenti si possono verificare degli incidenti, non è possibile considerare questo tipo di programma di educazione fisica alla stregua di una attività caratterizzata dal pericolo di danni alla persona e che perciò richiami il diverso tipo di responsabilità previsto dall'art. 2050 c.c. Alla scuola non si può invece imputare, per il fatto di avere incluso nel programma di educazione fisica e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, la responsabilità prevista dall'art. 2048 c.c. Questa non copre il danno che lo studente provoca a sè stesso, (Sez. Un. 27 giugno 2002 n. 9346). Richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro, quindi che lo studente lo abbia subito perché fatto segno di una azione colposa di altro studente impegnato nella partita, avversario o compagno non importa, ed ulteriormente richiede che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l'insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto.
Condizioni di applicabilità della norma che si traducono in un fatto costitutivo, l'illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dalla scuola.
Siccome in rapporto a questo tipo di responsabilità acquista decisiva rilevanza, come si è visto, il fatto illecito di chi con la sua condotta ha causato il danno, è in rapporto a tale condotta che si deve provare che sia stata almeno colposa e di ciò l'onere grava, lo si è già visto, sul danneggiato.
Ma l'autore del fatto o la scuola, cui ne sia imputata la responsabilità, può provare la presenza di una scriminante che valga a rendere la condotta dell'autore non illecita. Qui rileva il dato che l'azione dannosa si è consumata nel corso di una gara sportiva.
Siccome si tratta di valutare non se sia illecita la condotta della scuola, ma quella del giocatore che con la sua azione ha causato l'infortunio del compagno, non si può prescindere dal valutare il contesto in cui l'azione viene in essere, che è appunto quello di una gara sportiva, sia pure connotata da quegli essenziali e prevalenti aspetti ginnici, anziché agonistici, cui si è prima fatto riferimento.
È dunque appropriato il riferimento ai principi elaborati in tema di responsabilità per i danni causati da un atleta ad altro atleta impegnato nel corso di una gara sportiva (sui quali la Corte si è di recente intrattenuta nella sentenza 8 agosto 2002 n. 12012), pur tenuto conto della specificità del caso.
4.1. Le precedenti considerazioni danno ragione del perché i diversi motivi non sono fondati.
Non è stata fatta valere una responsabilità contrattuale o da fatto illecito inerente all'aver la scuola incluso nei programmi scolastici di educazione fisica lo svolgimento di una partita di pallamano od al modo in cui la partita era stata in concreto organizzata. È stata fatta valere la responsabilità prevista chi commi secondo e terzo dell'art. 2048 c.c. Questa non è riferibile al danno causato dall'allievo a sè stesso. Si può invece applicare al caso del danno che ad un allievo è causato dall'azione di gioco di un altro allievo come lui impegnato nella partita.
Ma è necessario che questa azione sia almeno colposa, mentre la relativa condotta non può essere considerata illecita, se è stata tenuta in una fase di giuoco quale normalmente si presenta nel corso dello svolgimento della partita e rappresenta un mezzo usualmente praticato per risolverla, senza danno fisico, in favore di quello dei contendenti che se ne serve ne' è stato concretamente caratterizzato da un grado di violenza ed irruenza incompatibili col contesto ambientale e le persone che partecipano al giuoco.
Provare la colpa spetta al danneggiato.
I giudici di merito hanno ritenuto che l'attore avesse provato solo ed in modo sommario la dinamica del fatto ed in sostanza hanno espresso il giudizio che se pure il ragazzo, durante l'azione di giuoco, avesse ricevuto una spinta e questa l'avesse fatto scivolare o cadere in ciò non poteva essere ravvisato un fatto illecito. Non provato il fatto illecito di un giocatore diverso dall'attore, l'art. 2048 c.c. non si poteva applicare. 5) Il ricorso è rigettato.
6) Le spese del giudizio di Cassazione si possono compensare tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2003. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2003