CA
Ordinanza 20 marzo 2025
Ordinanza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, ordinanza 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 394/2024 Reg. Vol. Giur.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minori e Famiglia riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere est. Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile promossa in sede di reclamo da
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Parte_1
Massimiliano Spassino, elettivamente domiciliato presso lo studio in Luino (Va), Via V. Veneto, n. 5/A; PARTE RECLAMANTE
nei confronti di
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. CP_1
Elena Camanzi, elettivamente domiciliato presso lo studio in Varese, Via Fiume n. 2; PARTE RECLAMATA
contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verbania in data 30.10.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., nel procedimento per scioglimento di matrimonio civile n. 608/2024
(causa nella quale il Procuratore Generale ha dichiarato di non presentare conclusioni)
1 Il procedimento e i fatti
Con l'ordinanza del 30.10.2024 ex art. 473 bis.22 c.p.c., qui reclamata, il Giudice Delegato del Tribunale di Verbania, nel procedimento per scioglimento di matrimonio civile tra i NOi e Parte_1 CP_1 confermava, in via provvisoria, le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Varese il 12.11.2019, rilevando come, da allora, non fossero intervenute sostanziali variazioni della situazione reddituale e personale dei coniugi. Il Giudice di Prime cure osservava, in particolare, che la retribuzione mensile del marito, pari a 4500,00 CHF, era rimasta sostanzialmente immutata e che l'impegno economico volto alla liquidazione alla moglie della quota parte della casa familiare con l'accollo del mutuo contratto era riconducibile agli accordi della separazione;
pertanto, come unico elemento sopravvenuto vi era l'esborso mensile pari a 500,00 per il finanziamento contratto nel 2021 che non incideva sulla complessiva condizione economico-patrimoniale. Il Tribunale constatava che, invece, la moglie era priva di capacità lavorativa specifica, non aveva un lavoro stabile né la titolarità di alcun bene e si occupava esclusivamente dei figli ed , le cui esigenze di vita, peraltro, erano Per_1 Per_2 più costose rispetto al momento della separazione, avendo essi compiuto rispettivamente 16 e 15 anni. Restava quindi confermato, tra l'altro, l'obbligo del NO di versare un Pt_1 contributo mensile per il mantenimento dei figli e della moglie di complessivi euro 1.180,00 (id est, 500 euro per figlio e 180 euro per la moglie).
Contro tale ordinanza provvisoria, il NO proponeva reclamo ex art. Pt_1
473 bis 24 c.p.c. davanti a questa Corte d'Appello chiedendo la riduzione alla minor somma di euro 450,00 mensili del contributo per il mantenimento di ciascuno dei figli. Il reclamante, inoltre, chiedeva di revocare ogni assegno a favore della SI e di rideterminare le modalità di frequentazione tra il CP_1 padre e i figli minori ed in conformità alle richieste formulate nel Per_1 Per_2 ricorso introduttivo del procedimento in primo grado;
in ogni caso con refusione di spese, competenze e onorari di causa. Il reclamante evidenziava l'erronea ed omessa valutazione dei motivi posti a fondamento della richiesta di modifica delle condizioni della separazione. In particolare, sottolineava che la rata di mutuo era aumentata nel tempo di circa 700 euro al mese. In merito alla posizione della SI il reclamante sottolineava che, nel CP_1
2020, ella si era trasferita dalla Lombardia al Piemonte assieme ai figli, aggravando per lui le difficoltà logistiche nel poterli vedere. Inoltre, la SI
in Lombardia, era inserita nel mondo del lavoro e poteva godere del CP_1 supporto gestionale della famiglia di origine nonché del NO . Infine, il Pt_1 reclamante sottolineava l'evidente capacità lavorativa specifica della SI
la quale aveva frequentato, pur non superandolo, un corso di assistente di CP_1
2 studio odontoiatrico e aveva lavorato con più qualifiche professionali (come assistente sanitario e operatrice socioassistenziale). La SI aveva CP_1 sempre lavorato sia in costanza di matrimonio sia successivamente e nell'anno 2023 aveva goduto della Naspi, solo per il mese di novembre, mentre per tutto il resto dell'anno aveva ricevuto lo stipendio. In merito alla mancata titolarità di beni in capo alla SI il reclamante CP_1 sottolineava che, in forza degli accordi di separazione, la SI aveva ceduto la propria quota della casa coniugale, ottenendo, così, la liberazione dal pagamento del mutuo. Pertanto, tale mancata titolarità di beni non poteva gravare sul NO
, il quale, invece, si trovava onerato del mutuo, la cui rata era aumentata Pt_1 da 900 euro a 1600 euro mensili.
La reclamata si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza. In particolare, la reclamata evidenziava che tutti gli esborsi, anche per il mutuo, erano previsti e prevedibili al momento degli accordi di separazione e che nessuna variazione patrimoniale poteva giustificare la richiesta di riduzione dei contributi dovuti dal NO . L'aumento della rata di mutuo per effetto del carattere Pt_1 variabile del tasso inizialmente stabilito non aveva comunque inciso sostanzialmente sulla situazione patrimoniale del NO , che aveva Pt_1 peraltro scelto liberalmente di stipulare il mutuo a tasso variabile e non si era adoperato per rinegoziare le condizioni vigenti, dimostrando disinteresse per una concreta soluzione del problema. La SI ribadiva la propria difficoltà nel reperire un'occupazione CP_1 adeguatamente retribuita e duratura a causa dell'età (46 anni) e del gravoso impegno per occuparsi in via quasi esclusiva dei figli ed . Per_1 Per_2
Precisava di avere rinunciato, in costanza di matrimonio e in accordo col marito, alla prosecuzione della propria attività lavorativa per agevolare la carriera di quest'ultimo. Sottolineava che il trasferimento in Piemonte le aveva permesso di reperire un'abitazione con un canone di locazione inferiore rispetto a quello che avrebbe pagato in Lombardia. In merito all'affido dei figli, si opponeva alla richiesta del padre di recuperare il diritto di visita non goduto per quattro settimane consecutive nel periodo estivo in quanto in contrasto con l'interesse dei minori e rispondente soltanto alle esigenze di comodità del NO . Pt_1
Motivi della decisione
L'ordinanza reclamata va modificata soltanto in relazione agli incontri tra padre e figli. Considerata l'età dei ragazzi, ormai ultraquindicenni, e i loro crescenti impegni scolastici, sportivi, ricreativi e sociali, si ritiene opportuno, nel loro esclusivo interesse, evitare ogni rigidità negli orari e nel calendario degli incontri con il padre. Pertanto, si dispone che i figli possano incontrare liberamente il
3 padre in base alle loro preferenze, previo accordo con lui e con preavviso alla madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso, ciascun minore dovrà incontrare il padre e stare con lui almeno quattro giorni ogni mese e, ogni anno, trascorrere con il padre almeno due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno.
Per il resto, l'ordinanza deve essere confermata. Il reclamante non ha dimostrato alcuna modifica sostanziale della propria situazione reddituale e patrimoniale. Anche ammesso che l'aumento della rata del mutuo a tasso variabile abbia comportato un aggravio mensile di 700 euro, va rilevato che egli non risulta aver esplorato con sufficiente diligenza la possibilità di rinegoziazione del mutuo, contattando diverse banche. Inoltre, la corrispondenza prodotta con un istituto di credito non contiene un riferimento esplicito al mutuo in questione. In ogni caso, l'allegato diniego, da parte della banca attuale, della rinegoziazione non esclude che il mutuatario possa ottenere condizioni più favorevoli tramite surroga o accordi con un altro istituto. Di conseguenza, l'impossibilità di rinegoziazione non risulta adeguatamente provata. Dalla documentazione in atti emerge, altresì, che l'ultimo rateo del contratto di finanziamento stipulato nel 2021 – che comportava per il reclamante un esborso mensile di 500 euro – è scaduto il 15 ottobre 2024. In assenza di elementi che attestino il contrario, si presume che tale obbligazione sia stata estinta, con un conseguente ripristino della liquidità mensile in misura sostanzialmente equivalente all'incremento lamentato della rata del mutuo. Va inoltre rilevato che lo stesso reclamante ha ammesso, già in primo grado (memoria del 23 settembre 2024), di poter beneficiare, oltre allo stipendio, anche di un premio di produzione, sebbene non quantificato. In definitiva, non emergono elementi che attestino un peggioramento della condizione patrimoniale e reddituale del NO rispetto a quella esistente Pt_1 al momento degli accordi di separazione. Parimenti, non risulta alcun miglioramento della situazione economica della SI È vero che CP_1 quest'ultima ha percepito, nel 2021, la somma di 50.000 euro dalla vendita dell'immobile coniugale al marito, ma tale importo costituiva il corrispettivo sinallagmatico della rinuncia alla propria quota di proprietà sull'immobile stesso ed era comunque già previsto nell'ambito degli accordi di separazione.
Le spese di reclamo si liquidano, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificati dal d.m. del 13.8.2022 n. 147 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, complessità bassa, valori medi), in complessivi € 2.236,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA. L'esito del reclamo giustifica la compensazione di tali spese tra le parti nella misura del 20% e l'accollo al reclamante, quale parte maggiormente soccombente, del restante 80% (euro 1.788,80).
4
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 24 c.p.c., Ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o respinta,
A) MODIFICA l'ordinanza reclamata disponendo che i figli minori possano incontrare liberamente il padre in base alle loro preferenze, previo accordo con lui e con preavviso alla madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e che, in ogni caso, ciascun minore dovrà incontrare il padre e stare con lui almeno quattro giorni ogni mese e, ogni anno, trascorrere con il padre almeno due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno.
B) CONFERMA, nel resto, l'ordinanza reclamata emessa il 30.10.2024 ex art. 473 bis.22 c.p.c. dal Giudice Delegato del Tribunale di Verbania nel procedimento per scioglimento di matrimonio civile tra i NOi Pt_1
e .
[...] CP_1
C) CONDANNA a rimborsare a la somma Parte_1 CP_1 di € 1.788,80 quale quota dell'ottanta per cento dei compensi relativi al presente reclamo, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, con compensazione fra le parti del restante venti per cento.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
5
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Minori e Famiglia riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere est. Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile promossa in sede di reclamo da
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv. Parte_1
Massimiliano Spassino, elettivamente domiciliato presso lo studio in Luino (Va), Via V. Veneto, n. 5/A; PARTE RECLAMANTE
nei confronti di
rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. CP_1
Elena Camanzi, elettivamente domiciliato presso lo studio in Varese, Via Fiume n. 2; PARTE RECLAMATA
contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Verbania in data 30.10.2024, ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., nel procedimento per scioglimento di matrimonio civile n. 608/2024
(causa nella quale il Procuratore Generale ha dichiarato di non presentare conclusioni)
1 Il procedimento e i fatti
Con l'ordinanza del 30.10.2024 ex art. 473 bis.22 c.p.c., qui reclamata, il Giudice Delegato del Tribunale di Verbania, nel procedimento per scioglimento di matrimonio civile tra i NOi e Parte_1 CP_1 confermava, in via provvisoria, le condizioni della separazione consensuale omologata dal Tribunale di Varese il 12.11.2019, rilevando come, da allora, non fossero intervenute sostanziali variazioni della situazione reddituale e personale dei coniugi. Il Giudice di Prime cure osservava, in particolare, che la retribuzione mensile del marito, pari a 4500,00 CHF, era rimasta sostanzialmente immutata e che l'impegno economico volto alla liquidazione alla moglie della quota parte della casa familiare con l'accollo del mutuo contratto era riconducibile agli accordi della separazione;
pertanto, come unico elemento sopravvenuto vi era l'esborso mensile pari a 500,00 per il finanziamento contratto nel 2021 che non incideva sulla complessiva condizione economico-patrimoniale. Il Tribunale constatava che, invece, la moglie era priva di capacità lavorativa specifica, non aveva un lavoro stabile né la titolarità di alcun bene e si occupava esclusivamente dei figli ed , le cui esigenze di vita, peraltro, erano Per_1 Per_2 più costose rispetto al momento della separazione, avendo essi compiuto rispettivamente 16 e 15 anni. Restava quindi confermato, tra l'altro, l'obbligo del NO di versare un Pt_1 contributo mensile per il mantenimento dei figli e della moglie di complessivi euro 1.180,00 (id est, 500 euro per figlio e 180 euro per la moglie).
Contro tale ordinanza provvisoria, il NO proponeva reclamo ex art. Pt_1
473 bis 24 c.p.c. davanti a questa Corte d'Appello chiedendo la riduzione alla minor somma di euro 450,00 mensili del contributo per il mantenimento di ciascuno dei figli. Il reclamante, inoltre, chiedeva di revocare ogni assegno a favore della SI e di rideterminare le modalità di frequentazione tra il CP_1 padre e i figli minori ed in conformità alle richieste formulate nel Per_1 Per_2 ricorso introduttivo del procedimento in primo grado;
in ogni caso con refusione di spese, competenze e onorari di causa. Il reclamante evidenziava l'erronea ed omessa valutazione dei motivi posti a fondamento della richiesta di modifica delle condizioni della separazione. In particolare, sottolineava che la rata di mutuo era aumentata nel tempo di circa 700 euro al mese. In merito alla posizione della SI il reclamante sottolineava che, nel CP_1
2020, ella si era trasferita dalla Lombardia al Piemonte assieme ai figli, aggravando per lui le difficoltà logistiche nel poterli vedere. Inoltre, la SI
in Lombardia, era inserita nel mondo del lavoro e poteva godere del CP_1 supporto gestionale della famiglia di origine nonché del NO . Infine, il Pt_1 reclamante sottolineava l'evidente capacità lavorativa specifica della SI
la quale aveva frequentato, pur non superandolo, un corso di assistente di CP_1
2 studio odontoiatrico e aveva lavorato con più qualifiche professionali (come assistente sanitario e operatrice socioassistenziale). La SI aveva CP_1 sempre lavorato sia in costanza di matrimonio sia successivamente e nell'anno 2023 aveva goduto della Naspi, solo per il mese di novembre, mentre per tutto il resto dell'anno aveva ricevuto lo stipendio. In merito alla mancata titolarità di beni in capo alla SI il reclamante CP_1 sottolineava che, in forza degli accordi di separazione, la SI aveva ceduto la propria quota della casa coniugale, ottenendo, così, la liberazione dal pagamento del mutuo. Pertanto, tale mancata titolarità di beni non poteva gravare sul NO
, il quale, invece, si trovava onerato del mutuo, la cui rata era aumentata Pt_1 da 900 euro a 1600 euro mensili.
La reclamata si costituiva chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza. In particolare, la reclamata evidenziava che tutti gli esborsi, anche per il mutuo, erano previsti e prevedibili al momento degli accordi di separazione e che nessuna variazione patrimoniale poteva giustificare la richiesta di riduzione dei contributi dovuti dal NO . L'aumento della rata di mutuo per effetto del carattere Pt_1 variabile del tasso inizialmente stabilito non aveva comunque inciso sostanzialmente sulla situazione patrimoniale del NO , che aveva Pt_1 peraltro scelto liberalmente di stipulare il mutuo a tasso variabile e non si era adoperato per rinegoziare le condizioni vigenti, dimostrando disinteresse per una concreta soluzione del problema. La SI ribadiva la propria difficoltà nel reperire un'occupazione CP_1 adeguatamente retribuita e duratura a causa dell'età (46 anni) e del gravoso impegno per occuparsi in via quasi esclusiva dei figli ed . Per_1 Per_2
Precisava di avere rinunciato, in costanza di matrimonio e in accordo col marito, alla prosecuzione della propria attività lavorativa per agevolare la carriera di quest'ultimo. Sottolineava che il trasferimento in Piemonte le aveva permesso di reperire un'abitazione con un canone di locazione inferiore rispetto a quello che avrebbe pagato in Lombardia. In merito all'affido dei figli, si opponeva alla richiesta del padre di recuperare il diritto di visita non goduto per quattro settimane consecutive nel periodo estivo in quanto in contrasto con l'interesse dei minori e rispondente soltanto alle esigenze di comodità del NO . Pt_1
Motivi della decisione
L'ordinanza reclamata va modificata soltanto in relazione agli incontri tra padre e figli. Considerata l'età dei ragazzi, ormai ultraquindicenni, e i loro crescenti impegni scolastici, sportivi, ricreativi e sociali, si ritiene opportuno, nel loro esclusivo interesse, evitare ogni rigidità negli orari e nel calendario degli incontri con il padre. Pertanto, si dispone che i figli possano incontrare liberamente il
3 padre in base alle loro preferenze, previo accordo con lui e con preavviso alla madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici. In ogni caso, ciascun minore dovrà incontrare il padre e stare con lui almeno quattro giorni ogni mese e, ogni anno, trascorrere con il padre almeno due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno.
Per il resto, l'ordinanza deve essere confermata. Il reclamante non ha dimostrato alcuna modifica sostanziale della propria situazione reddituale e patrimoniale. Anche ammesso che l'aumento della rata del mutuo a tasso variabile abbia comportato un aggravio mensile di 700 euro, va rilevato che egli non risulta aver esplorato con sufficiente diligenza la possibilità di rinegoziazione del mutuo, contattando diverse banche. Inoltre, la corrispondenza prodotta con un istituto di credito non contiene un riferimento esplicito al mutuo in questione. In ogni caso, l'allegato diniego, da parte della banca attuale, della rinegoziazione non esclude che il mutuatario possa ottenere condizioni più favorevoli tramite surroga o accordi con un altro istituto. Di conseguenza, l'impossibilità di rinegoziazione non risulta adeguatamente provata. Dalla documentazione in atti emerge, altresì, che l'ultimo rateo del contratto di finanziamento stipulato nel 2021 – che comportava per il reclamante un esborso mensile di 500 euro – è scaduto il 15 ottobre 2024. In assenza di elementi che attestino il contrario, si presume che tale obbligazione sia stata estinta, con un conseguente ripristino della liquidità mensile in misura sostanzialmente equivalente all'incremento lamentato della rata del mutuo. Va inoltre rilevato che lo stesso reclamante ha ammesso, già in primo grado (memoria del 23 settembre 2024), di poter beneficiare, oltre allo stipendio, anche di un premio di produzione, sebbene non quantificato. In definitiva, non emergono elementi che attestino un peggioramento della condizione patrimoniale e reddituale del NO rispetto a quella esistente Pt_1 al momento degli accordi di separazione. Parimenti, non risulta alcun miglioramento della situazione economica della SI È vero che CP_1 quest'ultima ha percepito, nel 2021, la somma di 50.000 euro dalla vendita dell'immobile coniugale al marito, ma tale importo costituiva il corrispettivo sinallagmatico della rinuncia alla propria quota di proprietà sull'immobile stesso ed era comunque già previsto nell'ambito degli accordi di separazione.
Le spese di reclamo si liquidano, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificati dal d.m. del 13.8.2022 n. 147 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, complessità bassa, valori medi), in complessivi € 2.236,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA. L'esito del reclamo giustifica la compensazione di tali spese tra le parti nella misura del 20% e l'accollo al reclamante, quale parte maggiormente soccombente, del restante 80% (euro 1.788,80).
4
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 24 c.p.c., Ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o respinta,
A) MODIFICA l'ordinanza reclamata disponendo che i figli minori possano incontrare liberamente il padre in base alle loro preferenze, previo accordo con lui e con preavviso alla madre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e che, in ogni caso, ciascun minore dovrà incontrare il padre e stare con lui almeno quattro giorni ogni mese e, ogni anno, trascorrere con il padre almeno due periodi di sette giorni consecutivi ciascuno.
B) CONFERMA, nel resto, l'ordinanza reclamata emessa il 30.10.2024 ex art. 473 bis.22 c.p.c. dal Giudice Delegato del Tribunale di Verbania nel procedimento per scioglimento di matrimonio civile tra i NOi Pt_1
e .
[...] CP_1
C) CONDANNA a rimborsare a la somma Parte_1 CP_1 di € 1.788,80 quale quota dell'ottanta per cento dei compensi relativi al presente reclamo, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA, con compensazione fra le parti del restante venti per cento.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 12.03.2025.
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
Il Presidente Dott.ssa Carmela Mascarello
5