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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 128/2024
R.G.A.C. promossa da Parte_1
(Avv. Orietta Colafella) nei confronti dell' (avv. Cristina
[...] CP_1
Grappone e Carmine Barone), avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, osserva quanto segue:
- 1 -
L'associazione ricorrente in epigrafe indicata con ricorso del 7.2.2024 agiva in questa sede per sentir “In via preliminare e nel merito: 1) accertare e dichiarare la nullità degli impugnati avvisi di addebito per violazione delle prescrizioni contenute nell'art.
30, comma 2, D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nella narrativa del presente atto;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli avvisi di addebito opposti, degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nella narrativa del presente atto;
3) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'ente previdenziale ai sensi dell'art. 3 comma 9 legge 335/95 relativamente ai Contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 01/2018 al 12/2018 cosi CP_ come riportati nell'avviso di addebito n. 332 2024 00000050 78 000 notificato il
15.01.2024, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nella narrativa del presente atto;
4) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli addebito CP_ n. 332 2024 00000050 78 000, notificato il 15.01.2024, per aver applicato il regime sanzionatorio previsto dall'art.116 comma 8 lettera b) della L.n. 388/2000 e in misura diversa da quella prevista dalla legge, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nella narrativa del presente atto;
5) con integrale vittoria di spese ”. La predetta, premesso di aver ricevuto il 15.01.2024 3 avvisi di addebito (n. 332 2024
00000050 78 000, con il quale l' rivendicava il pagamento della somma di € CP_1
363.762,63 a titolo di mancato versamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e conseguenti sanzioni e interessi, per il periodo dal 01/2018 al 12/2022; n. 332 2023 00014494 31 000, con il quale l' CP_1 rivendicava il pagamento della somma di € 21.557,54 a titolo di mancato versamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e conseguenti sanzioni, per il periodo dal 01/2023 al 06/2023; n. 332 2024 00000049 77 000, con il quale l' rivendicava il pagamento della somma di € 14.736,67 a titolo CP_1 di mancato versamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e conseguenti sanzioni, per il periodo dal 07/2023 al 09/2023), eccepiva la nullità degli avvisi di addebito opposti per violazione dell'art. 30, comma 2,
D.L. 78/2010 convertita in L. 122/2010, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli avvisi di addebito opposti degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999,
n. 46, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 332 2024
00000050 78 000, notificato il 15.01.2024, per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95 e che in esso era stato applicato non solo
“un regime sanzionatorio errato (quello previsto per l'evasione contributiva) ma addirittura le sanzioni sono state calcolate nella misura pari al 60% (anziché 30%) dei contributi richiesti per ciascun mese del periodo a far data dal 01/2018 al 12/2022 (cfr. CP_ pag. da 2 a 19 dell'avviso di addebito n. 332 2024 00000050 78 000) senza alcun rispetto del limite massimo previsto dalla legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in CP_ giudizio l' eccependo la tardività e l'infondatezza dei motivi di opposizione di carattere formale, nel merito sostenendo che la prescrizione dei contributi di cui all' ava n. 332 2024 00000050 78 000 era stata tempestivamente interrotta, e di aver correttamente in esso applicato il regime sanzionatorio dell'evasione contributiva.
Concludeva chiedendo di “rigettare l'avversa opposizione con conferma degli opposti
Avvisi di Addebito e conseguenza condanna della ricorrente al pagamento delle somme ivi portate”.
La causa, istruita solo con documenti, è stata decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
-2-
I motivi formulati ai punti I e II della parte in “diritto” del ricorso (riconducibili, in sostanza, alla carenza di motivazione e alla decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46), oltre ad essere irrilevanti (in quanto “il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”: Cass. L, Sentenza n. 14149 del 06/08/2012, e “i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 774 del 19/01/2015), sono senz'altro tardivi in quanto gli stessi, astrattamente riconducibili al modello di cui all'art. 617 bis c.p.c., sono stati proposti oltre il ventesimo giorno dalla notifica di tutti gli avvisi di
Pag. 2 di 5 addebito (precisamente, alla scadenza del ventiduesimo giorno a decorrere dal 15 gennaio 2024, scadendo i 20 giorni nella giornata di domenica).
-3-
Nel merito, quanto all'eccezione di prescrizione formulata unicamente in relazione alla richiesta contributiva di cui all'avviso di addebito n. 332 2024 00000050
78 000, deve osservarsi come nel dettaglio degli addebiti sia riportato chiaramente come la pretesa relativa ai “Contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 01/2018 al 12/2018” scaturisca dal verbale CP_ unico di accertamento e notificazione n. 2022010093/ddl dell'08/05/2023, che l' ha CP_ dimostrato di aver notificato a parte opponente il 29 giugno 2023 (doc. n. 4 dell' .
La notifica in questione consente di ritenere validamente interrotta la prescrizione quinquennale rispetto a tutte le pretese azionate: al verbale di accertamento in questione risulta allegata la diffida con cui la società opponente era stata invitata “ad effettuare i predetti pagamenti sulla base dei termini e delle modalità indicate nel verbale di accertamento in oggetto” e in cui era stato espressamente affermato “La presente diffida costituisce atto interruttivo dei termini della prescrizione di cui all'art. 2934 c.c., relativamente ai periodi e agli importi sopra descritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 del codice civile”; la legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936); è pacifico che i versamenti dei contributi dovuti alla
Gestione dei lavoratori dipendenti vadano effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
la notifica del verbale ispettivo del 29 giugno 2023 consente di ritenere validamente interrotta la prescrizione in relazione a tutti i versamenti dovuti per il 2018, atteso che ai 5 anni decorrenti dai termini per il tempestivo versamento dei contributi vanno sommati i 311 giorni di sospensione della prescrizione (l'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020; ulteriore sospensione è intervenuta con l'entrata in vigore dell'art.11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha sospeso i termini prescrizionali dal 31.12.2020 al 30.06.2021).
-4-
Vanno parimenti disattese le eccezioni formulate con riferimento al regime
Pag. 3 di 5 sanzionatorio applicato. CP_ La tesi di parte opponente – secondo la quale l' avrebbe provveduto a ricalcolare i contributi facendo applicazione di un contratto diverso da quello applicato dalla ricorrente e “Pertanto, in questo caso, si sarebbe dovuto applicare il regime sanzionatorio previsto dalla lettera a) del comma 8 dell'art. 116 della L.n. 388/2000 poiché le denunce contributive, in applicazione del CCNL "Impianti sportivi", erano state effettuate” – non può essere accolta, in quanto la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che “In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere e relative CP_1 retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora
l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie” (Cass.Sez. L - , Sentenza n. 5281 del 01/03/2017).
Nel caso di specie è pacifico che l'ammontare dei contributi di cui è stato omesso il pagamento non fosse in alcun modo rilevabile dalle denunce tempestivamente trasmesse da parte opponente durante il periodo di competenza perché, com'è pacifico, le denunce in questione erano state effettuate applicando il “CCNL "Impianti sportivi” e solo a seguito dell'accertamento ispettivo è emersa “l'erronea applicazione del CCNL di riferimento in ordine al personale in forza presso il ristorante, sito all'interno dei locali dell' ” in ragione dell'attività – di natura commerciale - Parte_1 concretamente svolta nel ristorante, e della conseguente attività lavorativa svolta dai relativi dipendenti.
In tema di prova, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è oramai costante CP_ nell'affermare che “L'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i Mod.
DM 10, circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l' evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede” (da ultimo Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 10427 del02/05/2018).
Nel caso di specie la società opponente né ha provato né si è offerta di provare che la mancata applicazione del CCNL conforme all'attività esercitata nel ristorante del CP_ centro sportivo ai propri dipendenti non avesse la finalità di impedire all' di disporre dei dati effettivi per il calcolo della contribuzione dovuta. CP_ Il regime sanzionatorio applicato dall' nel verbale di accertamento e nel conseguente avviso di addebito in questa sede deve dirsi, pertanto, corretto.
La correttezza sussiste nel caso di specie anche in relazione alla quantificazione
Pag. 4 di 5 CP_ delle sanzioni, avendo l' chiarito che “Una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del d. l. 46/1999)”, per cui il superamento della soglia del 60% è stato determinato solo per effetto degli interessi di mora calcolati in conformità a quanto previsto dalla legge.
-5-
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione da € 260.000,01 a €52.000,00,dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento), le spese di lite devono essere posta a carico di parte ricorrente nella misura di complessivi euro 13.745,00 per compensi professionali, oltre ad accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta
l'opposizione proposta da Parte_1
avverso gli avvisi di addebito n. 332 2024 00000050 78 000, n. 332 2023
[...]
00014494 31 000 e n. 332 2024 00000049 77 000 e la condanna al pagamento delle CP_ spese di lite nei confronti dell' liquidate in complessivi euro 13.745,00 per compensi professionali, oltre ad accessori dovuti per legge.
Chieti, lì 20 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 128/2024
R.G.A.C. promossa da Parte_1
(Avv. Orietta Colafella) nei confronti dell' (avv. Cristina
[...] CP_1
Grappone e Carmine Barone), avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito, osserva quanto segue:
- 1 -
L'associazione ricorrente in epigrafe indicata con ricorso del 7.2.2024 agiva in questa sede per sentir “In via preliminare e nel merito: 1) accertare e dichiarare la nullità degli impugnati avvisi di addebito per violazione delle prescrizioni contenute nell'art.
30, comma 2, D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nella narrativa del presente atto;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli avvisi di addebito opposti, degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nella narrativa del presente atto;
3) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall'ente previdenziale ai sensi dell'art. 3 comma 9 legge 335/95 relativamente ai Contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 01/2018 al 12/2018 cosi CP_ come riportati nell'avviso di addebito n. 332 2024 00000050 78 000 notificato il
15.01.2024, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nella narrativa del presente atto;
4) accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli addebito CP_ n. 332 2024 00000050 78 000, notificato il 15.01.2024, per aver applicato il regime sanzionatorio previsto dall'art.116 comma 8 lettera b) della L.n. 388/2000 e in misura diversa da quella prevista dalla legge, per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nella narrativa del presente atto;
5) con integrale vittoria di spese ”. La predetta, premesso di aver ricevuto il 15.01.2024 3 avvisi di addebito (n. 332 2024
00000050 78 000, con il quale l' rivendicava il pagamento della somma di € CP_1
363.762,63 a titolo di mancato versamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e conseguenti sanzioni e interessi, per il periodo dal 01/2018 al 12/2022; n. 332 2023 00014494 31 000, con il quale l' CP_1 rivendicava il pagamento della somma di € 21.557,54 a titolo di mancato versamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e conseguenti sanzioni, per il periodo dal 01/2023 al 06/2023; n. 332 2024 00000049 77 000, con il quale l' rivendicava il pagamento della somma di € 14.736,67 a titolo CP_1 di mancato versamento dei contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e conseguenti sanzioni, per il periodo dal 07/2023 al 09/2023), eccepiva la nullità degli avvisi di addebito opposti per violazione dell'art. 30, comma 2,
D.L. 78/2010 convertita in L. 122/2010, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità degli avvisi di addebito opposti degli atti ad esso presupposti e collegati, per decorso del termine di decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999,
n. 46, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito n. 332 2024
00000050 78 000, notificato il 15.01.2024, per decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/95 e che in esso era stato applicato non solo
“un regime sanzionatorio errato (quello previsto per l'evasione contributiva) ma addirittura le sanzioni sono state calcolate nella misura pari al 60% (anziché 30%) dei contributi richiesti per ciascun mese del periodo a far data dal 01/2018 al 12/2022 (cfr. CP_ pag. da 2 a 19 dell'avviso di addebito n. 332 2024 00000050 78 000) senza alcun rispetto del limite massimo previsto dalla legge”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in CP_ giudizio l' eccependo la tardività e l'infondatezza dei motivi di opposizione di carattere formale, nel merito sostenendo che la prescrizione dei contributi di cui all' ava n. 332 2024 00000050 78 000 era stata tempestivamente interrotta, e di aver correttamente in esso applicato il regime sanzionatorio dell'evasione contributiva.
Concludeva chiedendo di “rigettare l'avversa opposizione con conferma degli opposti
Avvisi di Addebito e conseguenza condanna della ricorrente al pagamento delle somme ivi portate”.
La causa, istruita solo con documenti, è stata decisa mediante la presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
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I motivi formulati ai punti I e II della parte in “diritto” del ricorso (riconducibili, in sostanza, alla carenza di motivazione e alla decadenza del ruolo previsto dall'art. 25 comma 1, lett. a) D.Lgs. 26.02.1999, n. 46), oltre ad essere irrilevanti (in quanto “il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”: Cass. L, Sentenza n. 14149 del 06/08/2012, e “i vizi formali della cartella comportano soltanto l'impossibilità di avvalersene quale titolo esecutivo, ma non incidono sull'esistenza e sull'ammontare del credito da essa portato” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 774 del 19/01/2015), sono senz'altro tardivi in quanto gli stessi, astrattamente riconducibili al modello di cui all'art. 617 bis c.p.c., sono stati proposti oltre il ventesimo giorno dalla notifica di tutti gli avvisi di
Pag. 2 di 5 addebito (precisamente, alla scadenza del ventiduesimo giorno a decorrere dal 15 gennaio 2024, scadendo i 20 giorni nella giornata di domenica).
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Nel merito, quanto all'eccezione di prescrizione formulata unicamente in relazione alla richiesta contributiva di cui all'avviso di addebito n. 332 2024 00000050
78 000, deve osservarsi come nel dettaglio degli addebiti sia riportato chiaramente come la pretesa relativa ai “Contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo dal 01/2018 al 12/2018” scaturisca dal verbale CP_ unico di accertamento e notificazione n. 2022010093/ddl dell'08/05/2023, che l' ha CP_ dimostrato di aver notificato a parte opponente il 29 giugno 2023 (doc. n. 4 dell' .
La notifica in questione consente di ritenere validamente interrotta la prescrizione quinquennale rispetto a tutte le pretese azionate: al verbale di accertamento in questione risulta allegata la diffida con cui la società opponente era stata invitata “ad effettuare i predetti pagamenti sulla base dei termini e delle modalità indicate nel verbale di accertamento in oggetto” e in cui era stato espressamente affermato “La presente diffida costituisce atto interruttivo dei termini della prescrizione di cui all'art. 2934 c.c., relativamente ai periodi e agli importi sopra descritti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943 del codice civile”; la legge dispone che i contributi obbligatori si prescrivano in 5 anni dal giorno in cui dovevano essere versati (R.D.L. 1827/1935 art. 55, convertito in legge 1155/1936); è pacifico che i versamenti dei contributi dovuti alla
Gestione dei lavoratori dipendenti vadano effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
la notifica del verbale ispettivo del 29 giugno 2023 consente di ritenere validamente interrotta la prescrizione in relazione a tutti i versamenti dovuti per il 2018, atteso che ai 5 anni decorrenti dai termini per il tempestivo versamento dei contributi vanno sommati i 311 giorni di sospensione della prescrizione (l'art. 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso i termini prescrizionali dal 23.02.2020 al 30.06.2020; ulteriore sospensione è intervenuta con l'entrata in vigore dell'art.11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha sospeso i termini prescrizionali dal 31.12.2020 al 30.06.2021).
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Vanno parimenti disattese le eccezioni formulate con riferimento al regime
Pag. 3 di 5 sanzionatorio applicato. CP_ La tesi di parte opponente – secondo la quale l' avrebbe provveduto a ricalcolare i contributi facendo applicazione di un contratto diverso da quello applicato dalla ricorrente e “Pertanto, in questo caso, si sarebbe dovuto applicare il regime sanzionatorio previsto dalla lettera a) del comma 8 dell'art. 116 della L.n. 388/2000 poiché le denunce contributive, in applicazione del CCNL "Impianti sportivi", erano state effettuate” – non può essere accolta, in quanto la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che “In tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all' rapporti lavorativi in essere e relative CP_1 retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora
l'ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie” (Cass.Sez. L - , Sentenza n. 5281 del 01/03/2017).
Nel caso di specie è pacifico che l'ammontare dei contributi di cui è stato omesso il pagamento non fosse in alcun modo rilevabile dalle denunce tempestivamente trasmesse da parte opponente durante il periodo di competenza perché, com'è pacifico, le denunce in questione erano state effettuate applicando il “CCNL "Impianti sportivi” e solo a seguito dell'accertamento ispettivo è emersa “l'erronea applicazione del CCNL di riferimento in ordine al personale in forza presso il ristorante, sito all'interno dei locali dell' ” in ragione dell'attività – di natura commerciale - Parte_1 concretamente svolta nel ristorante, e della conseguente attività lavorativa svolta dai relativi dipendenti.
In tema di prova, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è oramai costante CP_ nell'affermare che “L'omessa o infedele denuncia mensile all' attraverso i Mod.
DM 10, circa i rapporti di lavoro o le retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l' evasione contributiva di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lett. a) della stessa legge, dovendosi presumere una finalità di occultamento dei dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, sicché grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede” (da ultimo Cass.Sez. L - , Ordinanza n. 10427 del02/05/2018).
Nel caso di specie la società opponente né ha provato né si è offerta di provare che la mancata applicazione del CCNL conforme all'attività esercitata nel ristorante del CP_ centro sportivo ai propri dipendenti non avesse la finalità di impedire all' di disporre dei dati effettivi per il calcolo della contribuzione dovuta. CP_ Il regime sanzionatorio applicato dall' nel verbale di accertamento e nel conseguente avviso di addebito in questa sede deve dirsi, pertanto, corretto.
La correttezza sussiste nel caso di specie anche in relazione alla quantificazione
Pag. 4 di 5 CP_ delle sanzioni, avendo l' chiarito che “Una volta raggiunto il tetto massimo della sanzione civile (60%), senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul solo debito contributivo maturano interessi di mora così come previsti dall'art. 30 del D.P.R. 602/1973 (sostituito dall'art. 14 del d. l. 46/1999)”, per cui il superamento della soglia del 60% è stato determinato solo per effetto degli interessi di mora calcolati in conformità a quanto previsto dalla legge.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto del valore della controversia (compreso nello scaglione da € 260.000,01 a €52.000,00,dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m. 55/2014, escluso il compenso per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento), le spese di lite devono essere posta a carico di parte ricorrente nella misura di complessivi euro 13.745,00 per compensi professionali, oltre ad accessori dovuti per legge.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta
l'opposizione proposta da Parte_1
avverso gli avvisi di addebito n. 332 2024 00000050 78 000, n. 332 2023
[...]
00014494 31 000 e n. 332 2024 00000049 77 000 e la condanna al pagamento delle CP_ spese di lite nei confronti dell' liquidate in complessivi euro 13.745,00 per compensi professionali, oltre ad accessori dovuti per legge.
Chieti, lì 20 gennaio 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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