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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/09/2024, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 settembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1462/2021 R.G.A.C., promossa da
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via S. Filippo Bianchi n. 39, presso lo studio dell'avv. Gianpiero Molica Colella che la rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._1 il 26 luglio 1960;
(P.IVA: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 in Mistretta, via Primavera n. 14, convenuti contumaci,
e nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato in Mistretta, via Libertà n. 2, pal. A1, int. 2, presso lo studio dell'avv. Iano Antoci che lo rappresenta e difende, terzo intervenuto, avente ad oggetto: contratto di comodato;
sono presenti l'avv. Gianpiero Molica Colella e l'avv. Iano Antoci, i quali discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Antoci si riporta alle note conclusive. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa oralmente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con ricorso, depositato in data 15 ottobre 2021, la Parte_1 ha premesso: di essere titolare di un terreno in Mistretta, con accesso
[...] dalla via Primavera, identificato al Catasto Terreni del Comune di Mistretta al foglio 24, particelle 4211 e 4216; che, nel 2005, aveva acconsentito all'utilizzo di tale terreno, come area di deposito di materiali e attrezzature del ristorante, da parte di e della società Controparte_1 [...]
società di cui la stessa Parte_2
era ed è socia;
che, fino alla primavera del 2021, l'accesso al CP_1 terreno era stato possibile per la società proprietaria del terreno, la quale aveva mantenuto in loco alcuni materiali, ma nel mese di maggio 2021, era stato apposto un lucchetto dai titolari del ristorante, che gliene aveva impedito l'accesso; che, con atto preliminare di vendita stipulato dinnanzi al Notaio dott. del 15 settembre 2021 (rep n. 4503 racc Persona_1
n. 3402), essa ricorrente aveva promesso di vendere detto terreno al sig.
e, a tal fine, ne aveva richiesto la restituzione, tuttavia Controparte_3 senza esito.
Tanto premesso, la ha chiesto, in via Parte_1 cautelare, la condanna di e della società Controparte_1 [...] al rilascio degli immobili Parte_2 occupati e, nel merito, di accertare e dichiarare risolto il contratto di comodato stipulato con le medesime e, per l'effetto, di condannarle all'immediato rilascio e al pagamento di un'indennità di occupazione illegittima, a far data dalla richiesta di rilascio sino all'effettiva liberazione del bene, con vittoria delle spese di lite.
e la società Controparte_1 Parte_2 non si sono costituite, nonostante la prova in atti della
[...] notifica regolarmente avvenuta nei loro confronti (v. produzione del ricorrente del 13 dicembre 2021). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con atto del 13 dicembre 2021 per l'udienza cautelare e con memoria difensiva del 18 febbraio 2022 per la trattazione nel merito, è intervenuto volontariamente, ai sensi dell'art. 419 c.p.c., , il quale ha Controparte_2 eccepito che tra la e le resistenti non era mai Parte_1 sussistito alcun contratto di comodato, in quanto l'utilizzo dell'area di che trattasi era stato consentito dall'interveniente, giacché ne aveva il possesso e/o la detenzione in forza del contratto preliminare di compravendita e permuta stipulato con la in data 15 ottobre Parte_1
2001. Per tale ragione, la signora , a seguito della Controparte_1 ricezione della diffida inviata dalla ricorrente con raccomandata dell'11 maggio 2021, aveva restituito l'area, sgombra da persone e cose di pertinenza, a , mediante consegna allo stesso delle chiavi Controparte_2 del portone di accesso. Pertanto, il terzo intervenuto ha domandato il rigetto delle domande di parte ricorrente e l'accertamento, in via incidentale, della propria legittima detenzione dell'area oggetto di causa, con condanna della al pagamento delle spese e dei compensi del Parte_1 giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Rigettata l'istanza cautelare, con ordinanza del 3 marzo 2022 sono state eccepite l'inammissibilità della domanda “reconventio reconventionis” svolta dalla ricorrente, sul rilievo che parte intervenuta non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale, e l'improcedibilità delle domande delle parti in mancanza dell'espletamento della procedura di mediazione. Assegnato il termine per integrare detta condizione di procedibilità, successivamente, con provvedimento del 12 giugno 2023, è stata rigettata l'istanza di riunione al presente procedimento del giudizio iscritto al n. 1698/2022 R.G.A.C., atteso che i procedimenti hanno soggetti convenuti differenti, titoli e domande diverse.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata quindi rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare risolto il contratto di comodato stipulato con i convenuti e, per l'effetto, di condannarli all'immediato rilascio e al pagamento di un'indennità di occupazione illegittima, a far data dalla richiesta di rilascio sino all'effettiva liberazione del bene. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass.
n. 12002/2014).
Le domande di parte ricorrente appaiono infondate. Sulla scorta della rappresentazione dei fatti dedotti nell'atto introduttivo, non vi è dubbio che l'azione proposta dalla Parte_1 vada inquadrata nell'ambito della previsione normativa di cui agli artt. 1803 e ss. c.c., fondandosi la causa petendi su un pregresso contratto di comodato, intercorso tra le parti, ed il petitum sul diritto alla restituzione del bene consegnato, conseguente all'estinzione di detto contratto. La ricorrente, in assenza di pattuizioni specifiche sul punto, ha fondato la propria pretesa sulla base dell'art. 1810 c.c., il quale prevede l'obbligo, per il comodatario, di restituire la cosa non appena il comodante la richiede. In caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare, non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato tra le parti (Cass., n. 8590/2013).
In particolare, chiunque abbia la disponibilità materiale del bene può chiedere la restituzione dello stesso, allorché dimostri di averla consegnata ad altri a titolo gratuito affinché se ne servisse per un uso determinato, con l'obbligo di custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla alla scadenza del contratto, ovvero a sua richiesta (Cass., n.
1083/1981; Cass., n. 20371/2013).
Pertanto, nella specie, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere consegnato l'immobile alle parti convenute, con gli accordi tipici oggetto del contratto di comodato.
Tale prova non è stata fornita, atteso che, con il proprio atto di intervento volontario, il terzo ha affermato di aver concesso Controparte_2 personalmente l'utilizzo dell'area alle resistenti, giacché ne aveva il possesso e/o la detenzione già dal 2001, in forza del contratto preliminare di compravendita e permuta stipulato con la in Parte_1 data 15 ottobre 2001 (v. all. n. 1 fasc. ). Controparte_2
L'interveniente ha precisato, inoltre, che per tale ragione la resistente
[...]
, a seguito della ricezione della diffida inviata da parte Controparte_1 ricorrente con raccomandata dell'11 maggio 2021, gli ha restituito l'area, sgombra da persone e cose di pertinenza, mediante consegna delle chiavi del portone di accesso, anziché restituirla alla Parte_1
(v. all. n. 5 fasc. ). Controparte_2
Detta evenienza è stata, peraltro, confermata da e Controparte_1
contumaci nel presente giudizio ma costituitesi nel Parte_2 procedimento di mediazione, le quali hanno dichiarato espressamente di
“non essere disponibili ad entrare in mediazione perché nessun contratto né di comodato né preliminare avente ad oggetto il terreno indicato in seno all'istanza hanno mai stipulato con la avendo ottenuto la Parte_1 disponibilità del detto terreno dal rag. al quale hanno riconsegnato CP_2 le chiavi di accesso”. Rispetto a tali dichiarazioni, la si è limitata a Parte_1 prenderne atto (v. pagg.
8-10 del verbale di mediazione, prodotto dalla ricorrente in data 16 dicembre 2022), così come in giudizio ha semplicemente spiegato domanda reconventio reconventionis (ritenuta inammissibile, con ordinanza del 3 marzo 2022, che qui interamente si richiama e conferma) volta unicamente a far dichiarare risolto il contratto preliminare intervenuto con , senza tuttavia contestare, né Controparte_2 chiedere di provare, l'assenza della materiale disponibilità del terreno oggetto di causa in capo a quest'ultimo. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che i fatti allegati da una parte possono considerarsi “pacifici”, esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (Cass., n. 23862/2021).
Risulta, dunque, che il rapporto di comodato non è intercorso tra la ricorrente e le resistenti, ma che la consegna dell'immobile è avvenuta in favore di queste ultime da parte di . Controparte_2
In mancanza della prova della consegna dell'immobile da parte della ricorrente in favore delle parti convenute, la domanda di restituzione personale, avanzata nel presente giudizio, non può, pertanto, essere accolta.
Alla luce di quanto esposto, le domande della ricorrente vanno, dunque, rigettate. Tenuto conto dell'esito della causa, la domanda di mero accertamento incidentale, con efficacia priva di giudicato, proposta dal terzo intervenuto, volta ad attestare la propria legittima detenzione dell'immobile, appare priva di interesse, anche alla luce dell'ordinanza definitoria del procedimento parallelo intercorso tra parte ricorrente ed il terzo intervenuto. In ogni caso, tale domanda di accertamento è inammissibile perché non proposta nelle forme e nei termini prescritti dal rito locatizio. Nei rapporti tra parte ricorrente ed il terzo intervenuto, atteso l'intervento volontario del terzo e la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno compensate. Nulla sulle spese delle resistenti contumaci.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1462/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_1 [...]
Parte_2
- rigetta le domande della ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda reconventio reconventionis di parte ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento incidentale del terzo intervenuto;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente ed il terzo intervenuto. Nulla sulle spese dei convenuti contumaci.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 19 settembre 2024, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, con l'assistenza del funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott. Paolo Bucca, nella causa civile iscritta al n. 1462/2021 R.G.A.C., promossa da
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via S. Filippo Bianchi n. 39, presso lo studio dell'avv. Gianpiero Molica Colella che la rappresenta e difende, ricorrente, contro
(C.F.: ), nata a [...] Controparte_1 C.F._1 il 26 luglio 1960;
(P.IVA: Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 in Mistretta, via Primavera n. 14, convenuti contumaci,
e nei confronti di
(C.F.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._2 domiciliato in Mistretta, via Libertà n. 2, pal. A1, int. 2, presso lo studio dell'avv. Iano Antoci che lo rappresenta e difende, terzo intervenuto, avente ad oggetto: contratto di comodato;
sono presenti l'avv. Gianpiero Molica Colella e l'avv. Iano Antoci, i quali discutono la causa riportandosi alle domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. L'avv. Antoci si riporta alle note conclusive. I procuratori, su invito del Giudice, discutono la causa oralmente. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto ed in diritto Con ricorso, depositato in data 15 ottobre 2021, la Parte_1 ha premesso: di essere titolare di un terreno in Mistretta, con accesso
[...] dalla via Primavera, identificato al Catasto Terreni del Comune di Mistretta al foglio 24, particelle 4211 e 4216; che, nel 2005, aveva acconsentito all'utilizzo di tale terreno, come area di deposito di materiali e attrezzature del ristorante, da parte di e della società Controparte_1 [...]
società di cui la stessa Parte_2
era ed è socia;
che, fino alla primavera del 2021, l'accesso al CP_1 terreno era stato possibile per la società proprietaria del terreno, la quale aveva mantenuto in loco alcuni materiali, ma nel mese di maggio 2021, era stato apposto un lucchetto dai titolari del ristorante, che gliene aveva impedito l'accesso; che, con atto preliminare di vendita stipulato dinnanzi al Notaio dott. del 15 settembre 2021 (rep n. 4503 racc Persona_1
n. 3402), essa ricorrente aveva promesso di vendere detto terreno al sig.
e, a tal fine, ne aveva richiesto la restituzione, tuttavia Controparte_3 senza esito.
Tanto premesso, la ha chiesto, in via Parte_1 cautelare, la condanna di e della società Controparte_1 [...] al rilascio degli immobili Parte_2 occupati e, nel merito, di accertare e dichiarare risolto il contratto di comodato stipulato con le medesime e, per l'effetto, di condannarle all'immediato rilascio e al pagamento di un'indennità di occupazione illegittima, a far data dalla richiesta di rilascio sino all'effettiva liberazione del bene, con vittoria delle spese di lite.
e la società Controparte_1 Parte_2 non si sono costituite, nonostante la prova in atti della
[...] notifica regolarmente avvenuta nei loro confronti (v. produzione del ricorrente del 13 dicembre 2021). Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Con atto del 13 dicembre 2021 per l'udienza cautelare e con memoria difensiva del 18 febbraio 2022 per la trattazione nel merito, è intervenuto volontariamente, ai sensi dell'art. 419 c.p.c., , il quale ha Controparte_2 eccepito che tra la e le resistenti non era mai Parte_1 sussistito alcun contratto di comodato, in quanto l'utilizzo dell'area di che trattasi era stato consentito dall'interveniente, giacché ne aveva il possesso e/o la detenzione in forza del contratto preliminare di compravendita e permuta stipulato con la in data 15 ottobre Parte_1
2001. Per tale ragione, la signora , a seguito della Controparte_1 ricezione della diffida inviata dalla ricorrente con raccomandata dell'11 maggio 2021, aveva restituito l'area, sgombra da persone e cose di pertinenza, a , mediante consegna allo stesso delle chiavi Controparte_2 del portone di accesso. Pertanto, il terzo intervenuto ha domandato il rigetto delle domande di parte ricorrente e l'accertamento, in via incidentale, della propria legittima detenzione dell'area oggetto di causa, con condanna della al pagamento delle spese e dei compensi del Parte_1 giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Rigettata l'istanza cautelare, con ordinanza del 3 marzo 2022 sono state eccepite l'inammissibilità della domanda “reconventio reconventionis” svolta dalla ricorrente, sul rilievo che parte intervenuta non ha avanzato alcuna domanda riconvenzionale, e l'improcedibilità delle domande delle parti in mancanza dell'espletamento della procedura di mediazione. Assegnato il termine per integrare detta condizione di procedibilità, successivamente, con provvedimento del 12 giugno 2023, è stata rigettata l'istanza di riunione al presente procedimento del giudizio iscritto al n. 1698/2022 R.G.A.C., atteso che i procedimenti hanno soggetti convenuti differenti, titoli e domande diverse.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata quindi rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
La ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare risolto il contratto di comodato stipulato con i convenuti e, per l'effetto, di condannarli all'immediato rilascio e al pagamento di un'indennità di occupazione illegittima, a far data dalla richiesta di rilascio sino all'effettiva liberazione del bene. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, sancite dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass.
n. 12002/2014).
Le domande di parte ricorrente appaiono infondate. Sulla scorta della rappresentazione dei fatti dedotti nell'atto introduttivo, non vi è dubbio che l'azione proposta dalla Parte_1 vada inquadrata nell'ambito della previsione normativa di cui agli artt. 1803 e ss. c.c., fondandosi la causa petendi su un pregresso contratto di comodato, intercorso tra le parti, ed il petitum sul diritto alla restituzione del bene consegnato, conseguente all'estinzione di detto contratto. La ricorrente, in assenza di pattuizioni specifiche sul punto, ha fondato la propria pretesa sulla base dell'art. 1810 c.c., il quale prevede l'obbligo, per il comodatario, di restituire la cosa non appena il comodante la richiede. In caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare, non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato tra le parti (Cass., n. 8590/2013).
In particolare, chiunque abbia la disponibilità materiale del bene può chiedere la restituzione dello stesso, allorché dimostri di averla consegnata ad altri a titolo gratuito affinché se ne servisse per un uso determinato, con l'obbligo di custodirla con la diligenza del buon padre di famiglia e di restituirla alla scadenza del contratto, ovvero a sua richiesta (Cass., n.
1083/1981; Cass., n. 20371/2013).
Pertanto, nella specie, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere consegnato l'immobile alle parti convenute, con gli accordi tipici oggetto del contratto di comodato.
Tale prova non è stata fornita, atteso che, con il proprio atto di intervento volontario, il terzo ha affermato di aver concesso Controparte_2 personalmente l'utilizzo dell'area alle resistenti, giacché ne aveva il possesso e/o la detenzione già dal 2001, in forza del contratto preliminare di compravendita e permuta stipulato con la in Parte_1 data 15 ottobre 2001 (v. all. n. 1 fasc. ). Controparte_2
L'interveniente ha precisato, inoltre, che per tale ragione la resistente
[...]
, a seguito della ricezione della diffida inviata da parte Controparte_1 ricorrente con raccomandata dell'11 maggio 2021, gli ha restituito l'area, sgombra da persone e cose di pertinenza, mediante consegna delle chiavi del portone di accesso, anziché restituirla alla Parte_1
(v. all. n. 5 fasc. ). Controparte_2
Detta evenienza è stata, peraltro, confermata da e Controparte_1
contumaci nel presente giudizio ma costituitesi nel Parte_2 procedimento di mediazione, le quali hanno dichiarato espressamente di
“non essere disponibili ad entrare in mediazione perché nessun contratto né di comodato né preliminare avente ad oggetto il terreno indicato in seno all'istanza hanno mai stipulato con la avendo ottenuto la Parte_1 disponibilità del detto terreno dal rag. al quale hanno riconsegnato CP_2 le chiavi di accesso”. Rispetto a tali dichiarazioni, la si è limitata a Parte_1 prenderne atto (v. pagg.
8-10 del verbale di mediazione, prodotto dalla ricorrente in data 16 dicembre 2022), così come in giudizio ha semplicemente spiegato domanda reconventio reconventionis (ritenuta inammissibile, con ordinanza del 3 marzo 2022, che qui interamente si richiama e conferma) volta unicamente a far dichiarare risolto il contratto preliminare intervenuto con , senza tuttavia contestare, né Controparte_2 chiedere di provare, l'assenza della materiale disponibilità del terreno oggetto di causa in capo a quest'ultimo. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che i fatti allegati da una parte possono considerarsi “pacifici”, esonerando la stessa dalla necessità di fornirne la prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi, ovvero quando si sia limitata a contestarne esplicitamente e specificamente taluni soltanto, evidenziando in tal modo il proprio non interesse ad un accertamento degli altri (Cass., n. 23862/2021).
Risulta, dunque, che il rapporto di comodato non è intercorso tra la ricorrente e le resistenti, ma che la consegna dell'immobile è avvenuta in favore di queste ultime da parte di . Controparte_2
In mancanza della prova della consegna dell'immobile da parte della ricorrente in favore delle parti convenute, la domanda di restituzione personale, avanzata nel presente giudizio, non può, pertanto, essere accolta.
Alla luce di quanto esposto, le domande della ricorrente vanno, dunque, rigettate. Tenuto conto dell'esito della causa, la domanda di mero accertamento incidentale, con efficacia priva di giudicato, proposta dal terzo intervenuto, volta ad attestare la propria legittima detenzione dell'immobile, appare priva di interesse, anche alla luce dell'ordinanza definitoria del procedimento parallelo intercorso tra parte ricorrente ed il terzo intervenuto. In ogni caso, tale domanda di accertamento è inammissibile perché non proposta nelle forme e nei termini prescritti dal rito locatizio. Nei rapporti tra parte ricorrente ed il terzo intervenuto, atteso l'intervento volontario del terzo e la soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite vanno compensate. Nulla sulle spese delle resistenti contumaci.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1462/2021 R.G.A.C., rigettata o assorbita ogni altra domanda, così provvede:
- dichiara la contumacia di e Controparte_1 [...]
Parte_2
- rigetta le domande della ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda reconventio reconventionis di parte ricorrente;
- dichiara inammissibile la domanda di accertamento incidentale del terzo intervenuto;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente ed il terzo intervenuto. Nulla sulle spese dei convenuti contumaci.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)