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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 655/2024
promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Sabrina Mazzeo, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, Federico
Trento e Isabella Scalabrino
APPELLANTE
contro c.f. ), in persona del rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 con l'avv. Miriam Odorizzi
, Controparte_2 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_5 P.IVA_5
CONVENUTI
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 275/2023 del Giudice di Pace di Trento
Rimessa in decisione come da ordinanza di data 29 aprile 2025
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: “Voglia l'On.le Tribunale di Trento: 1) riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 275/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio
R.G. 2295/2022, depositata in data 11/9/2023 e, per l'effetto: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società CP_1
ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000 emessa
[...]
da ; - confermare la suddetta cartella di pagamento, Controparte_2 relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del;
2) dichiarare inammissibili, in quanto tardivamente Parte_1
proposti in primo grado, e in ogni caso respingere nel merito i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di Pace ed espressamente riproposti da ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. CP_1
Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi.”
CONCLUSIONI DI : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento: - in via principale: CP_1 rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della impugnata Parte_1
sentenza del GdP di Trento n. 275/2023 d.d. 11.09.2023, depositata in data 12.09.2023 e non notificata;
- in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000 emessa da Controparte_2
, dichiarando in ogni caso che non è debitrice per le sanzioni
[...] CP_1
amministrative relative alle violazioni al Codice della Strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al Comune appellante. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello, depositato in data 13 marzo 2024, il ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 275/2023 (depositata in data 11 settembre 2023, comunicata dalla cancelleria in data 12 settembre 2023 e non notificata), con cui il Giudice di Pace di Trento, in accoglimento della domanda proposta in quella sede dall'odierna appellata ex art. 615 c.p.c., CP_1
ha annullato la cartella di pagamento opposta n. 112 2021 00001499 47 000, che era stata emessa per il recupero delle sanzioni amministrative irrogate alla società CP_1
(operante nel settore del noleggio di veicoli senza conducente), in qualità di proprietaria dei mezzi, per violazioni al Codice della Strada.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha, innanzitutto, lamentato che il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato gli artt. 196, 84 e 180 del Codice della Strada.
L'appellante esposto che il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'opposizione ex art. 615
c.p.c. sull'assunto dell'estraneità di quale società di autonoleggio proprietaria CP_1 del veicolo, in forza dell'art. 84 Codice della Strada e della consultazione del PRA, sicché
l'amministrazione non avrebbe dovuto notificare il verbale alla società ma attivarsi ai sensi dell'art. 180, co. 8 CdS. Il Giudice di prime cure, inoltre, ha ritenuto che la società di autonoleggio, spogliatasi della materiale disponibilità del veicolo per mezzo della stipulazione dei contratti di locazione senza conducente, si troverebbe sempre nell'impossibilità di impedire la circolazione del mezzo, andando così esente dalla responsabilità solidale di cui all'art. 196
CdS.
Il ha lamentato che tali motivazioni non sono condivisibili, evidenziando, Parte_1 in particolare, che dalla lettura dell'art. 196 CdS – nel testo vigente ratione temporis, tenuto conto dei consolidati orientamenti della Corte di Cassazione – emerge che la responsabilità solidale del locatario si aggiunge a quella del proprietario-locatore, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi in forza dell'art. 84 CdS. L'appellante ha, inoltre, lamentato l'erronea applicazione dell'art. 180 CdS nonché l'inapplicabilità dell'art. 386 DPR 495/1992, richiamato nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ha lamentato l'erroneità della Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace – a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di sull'assunto che i verbali di accertamento CP_1
prodromici alla cartella esattoriale opposta fossero divenuti definitivi in quanto non impugnati nei termini di legge – ha omesso di pronunciarsi, implicitamente disattendendo tale eccezione, ritenendo che la comunicazione dei dati dei locatari da parte della società di autonoleggio equivalga alla presentazione del ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S sicché, non essendo intervenuta alcuna ordinanza di ingiunzione nei confronti della società, i verbali sottesi alla cartella di pagamento opposta sono inefficaci.
In particolare, l'appellante ha evidenziato, da un lato, che, sebbene l'art. 203 C.d.S. non preveda forme particolari per l'introduzione del ricorso al Prefetto, è pur sempre necessario che l'atto contenga requisiti minimi che ne consentano la qualificazione come tale, non sussistenti nelle comunicazioni inviate da;
dall'altro lato, che avrebbe potuto fin da subito CP_1 CP_1
proporre opposizione avverso i verbali, sia in sede giurisdizionale che amministrativa.
Il ha, dunque, reiterato in questa sede l'eccezione di inammissibilità Parte_1 dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. stante la definitività dei verbali ad essa sottesi, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Trento riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 275/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio R.G. 2295/2022, depositata in data 11/9/2023 e comunicata dalla cancelleria in data 12/9/2023 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 112 CP_1
2021 00001499 47 000 emessa da;
- confermare la Controparte_2 suddetta cartella di pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Con rifusione delle spese, Parte_1
anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi.”.
Radicatosi validamente il contraddittorio si è costituita in giudizio la sola convenuta CP_1
esponendo di aver ricevuto, in data 20 giugno 2022, da parte dell'
[...] Controparte_2
notifica della cartella di n. 112 2021 00001499 47 000, con cui è stato intimato il
[...]
pagamento di un importo pari ad euro 60.534,17 per violazioni del d.lgs. n. 285 del 1992 (c.d.
“Codice della Strada”), oneri di riscossione e diritti di notifica. Avverso tale cartella, CP_1
ha proposto dinanzi al Giudice di Pace, in data 16 luglio 2022, atto di citazione in
[...] opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione con il quale ha citato in giudizio tutti gli Enti ai quali i ruoli della cartella di pagamento si riferivano, formulando i seguenti motivi di opposizione: “2. Illegittimità della cartella per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35-bis d.l. n. 203 del 2005) 3. Parimenti, illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 4. In subordine, illegittimità della cartella in ragione del difetto di legittimazione passiva di CP_1
5. In ulteriore subordine, illegittimità della cartella per difetto di legittimazione passiva di
[...]
a seguito del venir meno della propria responsabilità solidale in ragione della CP_1 condotta che quest'ultima ha adottato;
6. In ulteriore subordine, illegittimità della cartella per intervenuto annullamento ex lege dei verbali e, comunque, per inutilizzabilità degli stessi nei confronti di . CP_1
L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace con la sentenza in questa sede gravata.
Ciò posto, l'appellata ha, innanzitutto, evidenziato che il testo dell'art. 196 C.d.S. vigente al momento della commissione dell'infrazione richiamava solo il locatario quale responsabile in via solidale con il conducente/autore della violazione e non anche il proprietario/locatore. La stessa ha, inoltre, rappresentato che – in uno con la comunicazione dei dati del CP_1
trasgressore – ha sempre tempestivamente contestato (già alla notifica del verbale) la propria responsabilità solidale dichiarando di non essere tenuta al pagamento delle sanzioni pecuniaria con richiesta di rinotifica al locatorio e archiviazione nei suoi confronti, formulando in tal modo formale ricorso ex art. 203 CdS.
In via subordinata, l'appellata ha riproposto ex art. 346 c.p.c. i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di primo grado, ossia: illegittimità della cartella per mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione e illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, co. 544 L. 228/2012.
L'appellata ha, dunque, chiesto in questa sede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento: - in via principale: rigettare l'appello promosso dal
con integrale conferma della impugnata sentenza del GdP di Trento n. Parte_1
275/2023 d.d. 11.09.2023, depositata in data 12.09.2023 e non notificata;
- in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021
00001499 47 000 emessa da , dichiarando in ogni caso che Controparte_2
non è debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice CP_1
della Strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al Comune appellante. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Gli altri convenuti non si sono costituiti e va in questa sede dichiarata la loro contumacia.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere – come già sopra evidenziato – che la società appellata svolge CP_1
l'attività di noleggio e locazione di veicoli senza conducente e che in data 20 giugno 2022 è stata notificata alla predetta società la cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000, emessa dall' per il recupero delle sanzioni amministrative Controparte_6
irrogate a in qualità di proprietaria dei mezzi, per violazioni al Codice della CP_1
Strada (per un importo pari ad euro 60.534,17 euro, oneri di riscossione e diritti di notifica).
Avverso la detta cartella di pagamento, ha proposto opposizione all'esecuzione CP_1 ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace, che ha accolto l'opposizione con la sentenza in questa sede impugnata.
Ciò posto, deve osservarsi che è circostanza non controversa che la cartella di pagamento n.
112 2021 00001499 47 000, emessa dall' su incarico del Controparte_6
(unica cartella di pagamento che viene in rilievo nel caso che occupa), è Parte_1
stata preceduta dalla rituale notificazione dei verbali di violazione del Codice della Strada a cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto della cartella medesima (come puntualmente indicati da nell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.). CP_1
Con riguardo alla natura di titolo esecutivo dei verbali di accertamento, va evidenziato che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “Quanto alla formazione del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento, va premesso che si tratta di un "titolo esecutivo" del tutto peculiare;
esso consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno, ai sensi dello stesso art. 203 C.d.S., in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-ingiunzione, che è titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza
e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa). Coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 203 C.d.S., il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7) contro il verbale di accertamento non impedisce che questo acquisti efficacia esecutiva, tanto
è vero che è possibile soltanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato rimessa al giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. previgente, comma 3 ter (oggi ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 5, richiamato dall'art. 7, comma 6).
Questa efficacia -in mancanza di sospensione- consente all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione. Peraltro, nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva, determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.” (cfr. Sez. Un. 22080/2017).
Ciò posto, va osservato che è pacifico che non abbia impugnato i verbali di CP_1
contestazione dinanzi al Giudice di pace ex artt. 204bis C.d.S e 7 d.lgs. 150/2011, essendo, invece, controverso se la comunicazione dei dati del locatario fatta da possa qualificarsi CP_1
o meno come ricorso al Prefetto ex art. 203 Codice della Strada.
Ritiene questo Giudice – diversamente da quanto affermato in prime cure – che le comunicazioni dei dati del locatario fatte da alla competente Polizia Locale in relazione CP_1
a ogni singolo verbale di contestazione non siano qualificabili come ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S..
Dalla lettura di tali comunicazioni risulta, infatti, che , oltre a indicare i nominativi dei CP_1 soggetti che al momento dell'infrazione avevano in locazione l'autoveicolo, si è limitata a sostenere che “non è responsabile solidale con l'effettivo trasgressore delle infrazioni commesse con i propri autoveicoli concessi in noleggio senza conducente e, quindi, non è tenuta al pagamento della relativa sanzione pecuniaria”, come “risulta dal combinato disposto dagli art. 196 e 84 del C.d.S.”, chiedendo di “non procedere nei confronti di per il CP_1 recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione in oggetto. In difetto sarete infatti considerati responsabili di tutti i danni subiti e subenti da ” (cfr. comunicazione CP_1
allegate sub doc. 2 di parte appellante – fascicolo I grado, allegati 2 e seguenti). Orbene, ritiene questo Giudice – come già in precedenza ritenuto alla luce di condivisibile orientamento di questo Tribunale (cfr. Trib. Trento 695/2024) – che le suddette comunicazioni non abbiano né la forma né il contenuto per essere qualificabili come ricorso al prefetto ex art. 203 Codice della Strada.
Ed invero, va osservato non solo che le comunicazioni sono state rivolte da Locauto alla Polizia
Locale e non già al Prefetto, ma anche che il Prefetto non viene mai menzionato, neppure mediante richiesta alla Polizia Locale di attivarsi per il successivo invio della comunicazione a detta autorità.
Va, dunque, ritenuto che le comunicazioni non contengano una chiara e inequivoca individuazione del Prefetto quale autorità adita, condividendosi al riguardo l'orientamento secondo cui “L'aver omesso l'inequivoca individuazione del prefetto quale autorità adita costituisce ex se condizione ostativa alla riconduzione delle comunicazioni in questione nell'ambito applicativo della disposizione codicistica da ultimo citata [art. 203 C.d.S.]” (cfr.
Trib. Trento 695/2024).
Peraltro, va osservato che , con le comunicazioni di cui sopra, si è limitato a chiedere CP_1
di non procedersi nei suoi confronti per il recupero della sanzione pecuniaria, senza che ciò possa considerarsi quale chiara e univoca manifestazione di volontà di chiedere l'annullamento dei verbali di contestazione.
Orbene, in ragione di quanto sopra, ossia non avendo proposto ricorso ex artt. 203 e CP_1
204bis C.d.S. avverso i verbali di contestazione, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale.” (cfr. Cass. 9059/2021; “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario nè mediante ricorso giurisdizionale innanzi al giudice di pace nè mediante ricorso amministrativo innanzi al Prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata nei cui confronti non è più ammissibile il ricorso attraverso il quale vengano dedotti non già vizi suoi propri, ma contestazioni relative al contenuto del verbale di contestazione, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro quest'ultimo”, cfr. Cass. 3338/2007). Va, inoltre, osservato che, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, confermato di recente dalla Suprema Corte, “In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché
l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” (cfr. Cass. 32920/2022: in motivazione si legge che “proprio il riferimento all'arresto delle Sezioni Unite determina - diversamente da quanto si legge nella sentenza di questa Terza Sezione da ultimo citata - la necessità di ribadire
l'orientamento tradizionale (di cui meglio si dirà di seguito) che esclude, per il noleggiatore di autovetture senza conducente, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione. E' noto, infatti, che le Sezioni Unite - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nella norma apposita", ovvero l'art. 201 C.d.S., comma 5, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 22080 del 2017, cit.). Per questa ragione, esse hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacchè, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o
l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n.
22017 del 2020, cit.). Su tali basi, dunque, va confermato l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 C.d.S. - avrebbe dovuto farsi valere (…) sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis C.d.S., per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonchè, in motivazione, sia Cass. Sez. 6-2, ord.
25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01 che Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata).
9.5. D'altra parte, in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza - invece nuovamente valorizzata, da ultimo, sempre da Cass. Sez. ord. 10833 del
2020, cit. - secondo cui l'art. 196 C.d.S. (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 C.d.S., con il responsabile dell'infrazione.”).
Alla luce di quanto sopra va, dunque, ritenuto che i verbali di contestazione sottesi alla cartella di pagamento del caso che occupa siano divenuti definitivi, non essendo stati opposti da ex artt. 203 e 204bis C.d.S. e non avendo , nelle medesime forme, fatto valere CP_1 CP_1
il proprio asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 C.d.S..
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000 emessa CP_1 dall' su incarico del Controparte_6 Parte_1
Quanto ai motivi di impugnazione riproposti in via subordinata dalla parte appellata ex art. 346
c.p.c., ritiene questo Giudice che essi non possano trovare accoglimento.
Quanto alla pretesa illegittimità della cartella per mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35-bis d.l. n. 203 del 2005), ritiene questo Giudice che tale eccezione afferisca a un vizio di motivazione della cartella e, come tale
(vizio formale), assurge a motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1 c.p.c. (cfr.
Cass. 8402/2018; Cass. 23531/2024), che doveva essere proposta nel termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.. Nel caso che occupa, tale termine non risulta rispettato, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata a in data 20 giugno 2022 e l'atto di CP_1
citazione è stato dalla stessa notificato in data 1 settembre 2022 (cfr. sentenza di primo grado), quindi dopo la scadenza di detto termine.
Quanto alla pretesa illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 – a tenore del quale “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo” –, va osservato che tale disposizione è riferibile ai crediti tributari e alle riscossioni di importo inferiore ad euro mille, con ciò escludendosi dall'ambito applicativo la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada del caso che occupa.
Spese di lite compensate tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto della presente vertenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 275/2023 del Giudice di
Pace di Trento, dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000 emessa CP_1 dall' su incarico del Controparte_6 Parte_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 20 giugno 2025 dal Tribunale di Trento.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Tolettini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 655/2024
promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore Parte_1 P.IVA_1 con gli avv.ti Sabrina Mazzeo, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato, Federico
Trento e Isabella Scalabrino
APPELLANTE
contro c.f. ), in persona del rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_2 con l'avv. Miriam Odorizzi
, Controparte_2 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3 pro tempore
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore Controparte_5 P.IVA_5
CONVENUTI
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 275/2023 del Giudice di Pace di Trento
Rimessa in decisione come da ordinanza di data 29 aprile 2025
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: “Voglia l'On.le Tribunale di Trento: 1) riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 275/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio
R.G. 2295/2022, depositata in data 11/9/2023 e, per l'effetto: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società CP_1
ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000 emessa
[...]
da ; - confermare la suddetta cartella di pagamento, Controparte_2 relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del;
2) dichiarare inammissibili, in quanto tardivamente Parte_1
proposti in primo grado, e in ogni caso respingere nel merito i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di Pace ed espressamente riproposti da ai sensi dell'art. 346 c.p.c.. CP_1
Con rifusione delle spese, anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi.”
CONCLUSIONI DI : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento: - in via principale: CP_1 rigettare l'appello promosso dal con integrale conferma della impugnata Parte_1
sentenza del GdP di Trento n. 275/2023 d.d. 11.09.2023, depositata in data 12.09.2023 e non notificata;
- in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000 emessa da Controparte_2
, dichiarando in ogni caso che non è debitrice per le sanzioni
[...] CP_1
amministrative relative alle violazioni al Codice della Strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al Comune appellante. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello, depositato in data 13 marzo 2024, il ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 275/2023 (depositata in data 11 settembre 2023, comunicata dalla cancelleria in data 12 settembre 2023 e non notificata), con cui il Giudice di Pace di Trento, in accoglimento della domanda proposta in quella sede dall'odierna appellata ex art. 615 c.p.c., CP_1
ha annullato la cartella di pagamento opposta n. 112 2021 00001499 47 000, che era stata emessa per il recupero delle sanzioni amministrative irrogate alla società CP_1
(operante nel settore del noleggio di veicoli senza conducente), in qualità di proprietaria dei mezzi, per violazioni al Codice della Strada.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante ha, innanzitutto, lamentato che il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato gli artt. 196, 84 e 180 del Codice della Strada.
L'appellante esposto che il Giudice di prime cure ha ritenuto fondata l'opposizione ex art. 615
c.p.c. sull'assunto dell'estraneità di quale società di autonoleggio proprietaria CP_1 del veicolo, in forza dell'art. 84 Codice della Strada e della consultazione del PRA, sicché
l'amministrazione non avrebbe dovuto notificare il verbale alla società ma attivarsi ai sensi dell'art. 180, co. 8 CdS. Il Giudice di prime cure, inoltre, ha ritenuto che la società di autonoleggio, spogliatasi della materiale disponibilità del veicolo per mezzo della stipulazione dei contratti di locazione senza conducente, si troverebbe sempre nell'impossibilità di impedire la circolazione del mezzo, andando così esente dalla responsabilità solidale di cui all'art. 196
CdS.
Il ha lamentato che tali motivazioni non sono condivisibili, evidenziando, Parte_1 in particolare, che dalla lettura dell'art. 196 CdS – nel testo vigente ratione temporis, tenuto conto dei consolidati orientamenti della Corte di Cassazione – emerge che la responsabilità solidale del locatario si aggiunge a quella del proprietario-locatore, senza che ad una diversa conclusione possa pervenirsi in forza dell'art. 84 CdS. L'appellante ha, inoltre, lamentato l'erronea applicazione dell'art. 180 CdS nonché l'inapplicabilità dell'art. 386 DPR 495/1992, richiamato nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ha lamentato l'erroneità della Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace – a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'opposizione di sull'assunto che i verbali di accertamento CP_1
prodromici alla cartella esattoriale opposta fossero divenuti definitivi in quanto non impugnati nei termini di legge – ha omesso di pronunciarsi, implicitamente disattendendo tale eccezione, ritenendo che la comunicazione dei dati dei locatari da parte della società di autonoleggio equivalga alla presentazione del ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S sicché, non essendo intervenuta alcuna ordinanza di ingiunzione nei confronti della società, i verbali sottesi alla cartella di pagamento opposta sono inefficaci.
In particolare, l'appellante ha evidenziato, da un lato, che, sebbene l'art. 203 C.d.S. non preveda forme particolari per l'introduzione del ricorso al Prefetto, è pur sempre necessario che l'atto contenga requisiti minimi che ne consentano la qualificazione come tale, non sussistenti nelle comunicazioni inviate da;
dall'altro lato, che avrebbe potuto fin da subito CP_1 CP_1
proporre opposizione avverso i verbali, sia in sede giurisdizionale che amministrativa.
Il ha, dunque, reiterato in questa sede l'eccezione di inammissibilità Parte_1 dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. stante la definitività dei verbali ad essa sottesi, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Trento riformare la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 275/2023, dott. Orpello, resa nel giudizio R.G. 2295/2022, depositata in data 11/9/2023 e comunicata dalla cancelleria in data 12/9/2023 e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 112 CP_1
2021 00001499 47 000 emessa da;
- confermare la Controparte_2 suddetta cartella di pagamento, relativamente ai ruoli e verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Con rifusione delle spese, Parte_1
anticipazioni e dei compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi, e oltre alle spese di domiciliazione di entrambi i gradi.”.
Radicatosi validamente il contraddittorio si è costituita in giudizio la sola convenuta CP_1
esponendo di aver ricevuto, in data 20 giugno 2022, da parte dell'
[...] Controparte_2
notifica della cartella di n. 112 2021 00001499 47 000, con cui è stato intimato il
[...]
pagamento di un importo pari ad euro 60.534,17 per violazioni del d.lgs. n. 285 del 1992 (c.d.
“Codice della Strada”), oneri di riscossione e diritti di notifica. Avverso tale cartella, CP_1
ha proposto dinanzi al Giudice di Pace, in data 16 luglio 2022, atto di citazione in
[...] opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione con il quale ha citato in giudizio tutti gli Enti ai quali i ruoli della cartella di pagamento si riferivano, formulando i seguenti motivi di opposizione: “2. Illegittimità della cartella per la mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35-bis d.l. n. 203 del 2005) 3. Parimenti, illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 4. In subordine, illegittimità della cartella in ragione del difetto di legittimazione passiva di CP_1
5. In ulteriore subordine, illegittimità della cartella per difetto di legittimazione passiva di
[...]
a seguito del venir meno della propria responsabilità solidale in ragione della CP_1 condotta che quest'ultima ha adottato;
6. In ulteriore subordine, illegittimità della cartella per intervenuto annullamento ex lege dei verbali e, comunque, per inutilizzabilità degli stessi nei confronti di . CP_1
L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace con la sentenza in questa sede gravata.
Ciò posto, l'appellata ha, innanzitutto, evidenziato che il testo dell'art. 196 C.d.S. vigente al momento della commissione dell'infrazione richiamava solo il locatario quale responsabile in via solidale con il conducente/autore della violazione e non anche il proprietario/locatore. La stessa ha, inoltre, rappresentato che – in uno con la comunicazione dei dati del CP_1
trasgressore – ha sempre tempestivamente contestato (già alla notifica del verbale) la propria responsabilità solidale dichiarando di non essere tenuta al pagamento delle sanzioni pecuniaria con richiesta di rinotifica al locatorio e archiviazione nei suoi confronti, formulando in tal modo formale ricorso ex art. 203 CdS.
In via subordinata, l'appellata ha riproposto ex art. 346 c.p.c. i motivi di ricorso non esaminati dal Giudice di primo grado, ossia: illegittimità della cartella per mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione e illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, co. 544 L. 228/2012.
L'appellata ha, dunque, chiesto in questa sede l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trento: - in via principale: rigettare l'appello promosso dal
con integrale conferma della impugnata sentenza del GdP di Trento n. Parte_1
275/2023 d.d. 11.09.2023, depositata in data 12.09.2023 e non notificata;
- in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, con conseguente accertamento e declaratoria di nullità o, comunque, con annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021
00001499 47 000 emessa da , dichiarando in ogni caso che Controparte_2
non è debitrice per le sanzioni amministrative relative alle violazioni al Codice CP_1
della Strada di cui ai verbali indicati in detta cartella riferiti al Comune appellante. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Gli altri convenuti non si sono costituiti e va in questa sede dichiarata la loro contumacia.
L'appello è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere – come già sopra evidenziato – che la società appellata svolge CP_1
l'attività di noleggio e locazione di veicoli senza conducente e che in data 20 giugno 2022 è stata notificata alla predetta società la cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000, emessa dall' per il recupero delle sanzioni amministrative Controparte_6
irrogate a in qualità di proprietaria dei mezzi, per violazioni al Codice della CP_1
Strada (per un importo pari ad euro 60.534,17 euro, oneri di riscossione e diritti di notifica).
Avverso la detta cartella di pagamento, ha proposto opposizione all'esecuzione CP_1 ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace, che ha accolto l'opposizione con la sentenza in questa sede impugnata.
Ciò posto, deve osservarsi che è circostanza non controversa che la cartella di pagamento n.
112 2021 00001499 47 000, emessa dall' su incarico del Controparte_6
(unica cartella di pagamento che viene in rilievo nel caso che occupa), è Parte_1
stata preceduta dalla rituale notificazione dei verbali di violazione del Codice della Strada a cui si riferiscono le sanzioni amministrative oggetto della cartella medesima (come puntualmente indicati da nell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.). CP_1
Con riguardo alla natura di titolo esecutivo dei verbali di accertamento, va evidenziato che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “Quanto alla formazione del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento, va premesso che si tratta di un "titolo esecutivo" del tutto peculiare;
esso consente all'ente che irroga la sanzione di avviare la riscossione coattiva, iscrivendo al ruolo esattoriale le somme pretese per la sanzione amministrativa e gli accessori. Questa idoneità del verbale di accertamento viene meno, ai sensi dello stesso art. 203 C.d.S., in caso di ricorso al prefetto (a cui può eventualmente seguire la formazione dell'ordinanza-ingiunzione, che è titolo esecutivo stragiudiziale, di provenienza
e contenuto differenti) ovvero in caso di pagamento in misura ridotta (che chiude la vicenda in sede amministrativa). Coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 203 C.d.S., il ricorso al giudice di pace ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7) contro il verbale di accertamento non impedisce che questo acquisti efficacia esecutiva, tanto
è vero che è possibile soltanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato rimessa al giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 204 bis C.d.S. previgente, comma 3 ter (oggi ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 5, richiamato dall'art. 7, comma 6).
Questa efficacia -in mancanza di sospensione- consente all'ente impositore di procedere all'iscrizione a ruolo, anche in pendenza di giudizio di opposizione. Peraltro, nel caso di rigetto dell'opposizione, la sentenza, sostituendosi al verbale come titolo esecutivo sulla base del quale iniziare (o proseguire) la riscossione coattiva, determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo ed il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.” (cfr. Sez. Un. 22080/2017).
Ciò posto, va osservato che è pacifico che non abbia impugnato i verbali di CP_1
contestazione dinanzi al Giudice di pace ex artt. 204bis C.d.S e 7 d.lgs. 150/2011, essendo, invece, controverso se la comunicazione dei dati del locatario fatta da possa qualificarsi CP_1
o meno come ricorso al Prefetto ex art. 203 Codice della Strada.
Ritiene questo Giudice – diversamente da quanto affermato in prime cure – che le comunicazioni dei dati del locatario fatte da alla competente Polizia Locale in relazione CP_1
a ogni singolo verbale di contestazione non siano qualificabili come ricorso al Prefetto ex art. 203 C.d.S..
Dalla lettura di tali comunicazioni risulta, infatti, che , oltre a indicare i nominativi dei CP_1 soggetti che al momento dell'infrazione avevano in locazione l'autoveicolo, si è limitata a sostenere che “non è responsabile solidale con l'effettivo trasgressore delle infrazioni commesse con i propri autoveicoli concessi in noleggio senza conducente e, quindi, non è tenuta al pagamento della relativa sanzione pecuniaria”, come “risulta dal combinato disposto dagli art. 196 e 84 del C.d.S.”, chiedendo di “non procedere nei confronti di per il CP_1 recupero della sanzione pecuniaria relativa all'infrazione in oggetto. In difetto sarete infatti considerati responsabili di tutti i danni subiti e subenti da ” (cfr. comunicazione CP_1
allegate sub doc. 2 di parte appellante – fascicolo I grado, allegati 2 e seguenti). Orbene, ritiene questo Giudice – come già in precedenza ritenuto alla luce di condivisibile orientamento di questo Tribunale (cfr. Trib. Trento 695/2024) – che le suddette comunicazioni non abbiano né la forma né il contenuto per essere qualificabili come ricorso al prefetto ex art. 203 Codice della Strada.
Ed invero, va osservato non solo che le comunicazioni sono state rivolte da Locauto alla Polizia
Locale e non già al Prefetto, ma anche che il Prefetto non viene mai menzionato, neppure mediante richiesta alla Polizia Locale di attivarsi per il successivo invio della comunicazione a detta autorità.
Va, dunque, ritenuto che le comunicazioni non contengano una chiara e inequivoca individuazione del Prefetto quale autorità adita, condividendosi al riguardo l'orientamento secondo cui “L'aver omesso l'inequivoca individuazione del prefetto quale autorità adita costituisce ex se condizione ostativa alla riconduzione delle comunicazioni in questione nell'ambito applicativo della disposizione codicistica da ultimo citata [art. 203 C.d.S.]” (cfr.
Trib. Trento 695/2024).
Peraltro, va osservato che , con le comunicazioni di cui sopra, si è limitato a chiedere CP_1
di non procedersi nei suoi confronti per il recupero della sanzione pecuniaria, senza che ciò possa considerarsi quale chiara e univoca manifestazione di volontà di chiedere l'annullamento dei verbali di contestazione.
Orbene, in ragione di quanto sopra, ossia non avendo proposto ricorso ex artt. 203 e CP_1
204bis C.d.S. avverso i verbali di contestazione, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale.” (cfr. Cass. 9059/2021; “In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario nè mediante ricorso giurisdizionale innanzi al giudice di pace nè mediante ricorso amministrativo innanzi al Prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata nei cui confronti non è più ammissibile il ricorso attraverso il quale vengano dedotti non già vizi suoi propri, ma contestazioni relative al contenuto del verbale di contestazione, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro quest'ultimo”, cfr. Cass. 3338/2007). Va, inoltre, osservato che, secondo consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, confermato di recente dalla Suprema Corte, “In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché
l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.” (cfr. Cass. 32920/2022: in motivazione si legge che “proprio il riferimento all'arresto delle Sezioni Unite determina - diversamente da quanto si legge nella sentenza di questa Terza Sezione da ultimo citata - la necessità di ribadire
l'orientamento tradizionale (di cui meglio si dirà di seguito) che esclude, per il noleggiatore di autovetture senza conducente, la possibilità di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione. E' noto, infatti, che le Sezioni Unite - sul presupposto che la notificazione del verbale di accertamento di infrazione stradale, "per come delineata dal legislatore nella norma apposita", ovvero l'art. 201 C.d.S., comma 5, "non è presupposto di esistenza del titolo esecutivo", bensì "fatto costitutivo del (mantenimento del) diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione" - ha ritenuto che l'omessa (o invalida) notificazione "non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione, impedendo non tanto la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale quanto il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva" (così Cass. Sez. Un., sent. n. 22080 del 2017, cit.). Per questa ragione, esse hanno affermato che "il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell'opposizione a questo verbale", giacchè, una "volta escluso che l'omessa (o la tardiva o
l'invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell'azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l'opposizione all'esecuzione" (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n.
22017 del 2020, cit.). Su tali basi, dunque, va confermato l'orientamento secondo cui, il dedotto difetto di legittimazione passiva - per l'inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell'art. 196 C.d.S. - avrebbe dovuto farsi valere (…) sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis C.d.S., per impedire che gli stessi divenissero definitivi (in tal senso, Cass. Sez. 6-3, ord. 13664 del 2017, cit., nonchè, in motivazione, sia Cass. Sez. 6-2, ord.
25 gennaio 2018, n. 1845, Rv. 647384-01 che Cass. Sez. 6-2, ord. 5 giugno 2018, n. 14552, non massimata).
9.5. D'altra parte, in senso contrario a tale conclusione non può addursi la circostanza - invece nuovamente valorizzata, da ultimo, sempre da Cass. Sez. ord. 10833 del
2020, cit. - secondo cui l'art. 196 C.d.S. (nel testo applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) non include il noleggiatore tra i soggetti responsabili in solido, ex art. 196 C.d.S., con il responsabile dell'infrazione.”).
Alla luce di quanto sopra va, dunque, ritenuto che i verbali di contestazione sottesi alla cartella di pagamento del caso che occupa siano divenuti definitivi, non essendo stati opposti da ex artt. 203 e 204bis C.d.S. e non avendo , nelle medesime forme, fatto valere CP_1 CP_1
il proprio asserito difetto di legittimazione passiva ex art. 196 C.d.S..
Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000 emessa CP_1 dall' su incarico del Controparte_6 Parte_1
Quanto ai motivi di impugnazione riproposti in via subordinata dalla parte appellata ex art. 346
c.p.c., ritiene questo Giudice che essi non possano trovare accoglimento.
Quanto alla pretesa illegittimità della cartella per mancata indicazione della data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione (calcolo delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e verifica del termine di cui all'art. 3, comma 35-bis d.l. n. 203 del 2005), ritiene questo Giudice che tale eccezione afferisca a un vizio di motivazione della cartella e, come tale
(vizio formale), assurge a motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1 c.p.c. (cfr.
Cass. 8402/2018; Cass. 23531/2024), che doveva essere proposta nel termine perentorio di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c.. Nel caso che occupa, tale termine non risulta rispettato, atteso che la cartella di pagamento è stata notificata a in data 20 giugno 2022 e l'atto di CP_1
citazione è stato dalla stessa notificato in data 1 settembre 2022 (cfr. sentenza di primo grado), quindi dopo la scadenza di detto termine.
Quanto alla pretesa illegittimità della cartella per il mancato invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 – a tenore del quale “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo” –, va osservato che tale disposizione è riferibile ai crediti tributari e alle riscossioni di importo inferiore ad euro mille, con ciò escludendosi dall'ambito applicativo la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada del caso che occupa.
Spese di lite compensate tenuto conto dell'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto della presente vertenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 275/2023 del Giudice di
Pace di Trento, dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di pagamento n. 112 2021 00001499 47 000 emessa CP_1 dall' su incarico del Controparte_6 Parte_1
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 20 giugno 2025 dal Tribunale di Trento.
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Tolettini