TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 03/12/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 360/2019
Successivamente all'udienza del 3 dicembre 2025, innanzi al Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Antonio Pugliese in sostituzione dell'avv. Amedeo Cicala;
per parte convenuta l'avv. Daniel Carbone. I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento. Dopo breve discussione orale, il Giudice decide come da sentenza che segue, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 360/2019, avente ad oggetto:
“risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Amedeo Cicala
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Daniel Controparte_1 P.IVA_1
Carbone
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt.
132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sintetizzarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la , per ivi sentire Controparte_1 accertare e dichiarare l'ente provinciale unico ed esclusivo responsabile, per omessa manutenzione e custodia della , del sinistro occorsogli in data CP_2
17.03.2016 mentre percorreva la predetta strada provinciale al km. 4+120 in località
Aliano con direzione di marcia Sant'Arcangelo-Aliano, all'altezza del viadotto, alla guida della propria autovettura Audi A4 targata BR341PW, a causa di una voragine presente sulla carreggiata, e conseguentemente condannare il medesimo ente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subìti in conseguenza dell'incidente.
La , ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la domanda, Controparte_1 deducendo la carenza di legittimazione passiva dell'ente, non essendo a esso ascrivibile alcuna responsabilità ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., e invocando la sussistenza del caso fortuito, per essersi verificato il sinistro a causa delle eccezionali precipitazioni verificatesi nei giorni precedenti e, comunque, per colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Svolta l'istruttoria mediante l'ascolto di alcuni testimoni ed espletate ctu tecnico- ricostruttiva e medico-legale, all'udienza odierna la causa viene discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
La fattispecie dedotta in giudizio dalla parte attrice va ricondotta nell'alveo di operatività segnato dall'art. 2051 c.c.
Deve, in particolare, trovare applicazione nella specie il principio secondo cui, in tema di danni da cosa in custodia, nel cui ambito va ricompresa anche la responsabilità per i danni causati in conseguenza dell'asserita mancata idonea manutenzione di bene immobile o di suo accessorio o pertinenza - sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova - è vero che, in applicazione dell'art. 2051
c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del pagina 2 di 5 caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, ed in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia (v. Cass.
03/02/2015, n. 1896, ord., in motivazione).
Nel caso in esame, alla luce delle concrete risultanze istruttorie acquisite, deve escludersi che sia stata fornita la prova che l'evento dannoso descritto nell'atto introduttivo sia stato provocato dalla omessa o cattiva manutenzione della strada provinciale da parte della nella sua qualità di ente CP_2 CP_1 CP_1 gestore della strada.
Dalla ctu esperita in corso di causa – del tutto condivisibile in quanto fondata su obiettivi accertamenti di fatto e su argomentazioni logiche e ben motivate (cfr. relazione scritta del ctu alla quale si rinvia in ogni sua parte) - è emerso che l'evento dannoso è stato provocato dal cedimento dell'argine del torrente Sauro a causa delle ingenti piogge e non dal carente stato di manutenzione della strada provinciale.
In particolare, il ctu - premesso che “il torrente Sauro descrive una curva verso sinistra al di sotto del viadotto Marrazzita” - ha accertato che “Le ingenti piogge dei giorni precedenti al sinistro hanno fatto aumentare il livello del torrente che nella curva verso sinistra ha generato forti spinte sull'argine destro che, non adeguatamente protetto contro l'erosione, è collassato. (….) Il collasso dell'argine ha permesso all'acqua di arrivare alla destra (….) della spalla del viadotto, generando una spinta idraulica contro il terreno che sosteneva la rampa di acceso al viadotto stesso. L'acqua del torrente ha fatto breccia nel terreno su cui poggiava la rampa di accesso generando il cedimento della strada e creando la voragine causa del sinistro. – In altri termini (….), l'acqua del torrente Sauro, oltre a defluire al di sotto del viadotto Marrazzita, ha eroso l'argine destro creandosi un passaggio all'esterno, attraverso la voragine generatasi nel posto in cui era presente la rampa di accesso al viadotto stesso.”.
Il ctu ha, quindi, concluso che “il cedimento della rampa di accesso al viadotto non
è stato causato da una mancanza di manutenzione della strada bensì CP_2 dalle ingenti piogge (che hanno fatto salire il livello del torrente) e da una mancanza di adeguata protezione contro l'erosione dell'argine destro e del terreno che sostiene la rampa di accesso alla strada provinciale”. pagina 3 di 5 Alla luce delle risultanze della ctu, la difesa di parte convenuta ha eccepito il difetto legittimazione passiva della , in quanto spetta alla Regione Controparte_1
Basilicata, alla quale sono trasferite le competenze amministrative, provvedere alla manutenzione dell'argine di un corso d'acqua appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa ex art. 2051 c.c.
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la
Regione è custode ex lege del demanio fluviale e risponde quindi ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei danni cagionati dall'interazione di eventi naturali con le opere di difesa nelle condizioni in cui versano, a maggior ragione se queste si rivelino insufficienti per ragioni strutturali o di manutenzione, senza potersi sottrarre alla responsabilità neanche in forza dell'eventuale delega ad altri enti dei propri compiti istituzionali mantenendo in ogni caso poteri di supervisione e controllo, con contestuale irrilevanza di un'eventuale “delega delle funzioni normativamente attribuite alla Regione, salva l'ipotesi in cui la Regione abbia dimostrato di aver perso la materiale disponibilità dei beni” (cfr. Cass., S.U. n. 25928/2011; Cass. S.U.
n. 7407/2017; Cass. n. 24824/2022).
Ne consegue che spetta alla Regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione, salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
Orbene, si rileva che il torrente Sauro è pacificamente un corso d'acqua naturale e quindi, sotto il profilo della legittimazione passiva, deve rilevarsi che corretta appare l'individuazione della Regione Basilicata quale responsabile dei danni lamentati dall'odierno attore.
L'accertata ricostruzione dell'accaduto non consente di ritenere sussistente, quindi, in capo alla , la colpa presuntiva di cui all'art. 2051 c.c. per Controparte_1 danni da cose in custodia.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti, anche in applicazione del principio della ragione più liquida.
pagina 4 di 5 L'esito del giudizio, tenuto conto delle prospettazioni delle parti, suggerisce la compensazione integrale delle spese, in considerazione della complessità delle valutazioni in fatto, ricostruibili solo all'esito dell'istruttoria, e in diritto, in quanto involgenti la valutazione dei profili di colpa e del nesso causale.
Le spese delle espletate cc.tt.uu, liquidate come in atti, vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla causa in epigrafe trascritta, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. compensa integralmente le spese tra le parti;
3. pone in via definitiva le spese delle espletate cc.tt.uu. a carico di parte attrice.
Così deciso in Matera il 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
pagina 5 di 5