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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/11/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 531 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 09.04.2025 da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
del Tronto (AP) il 16.04.1983 ed ivi residente in [...], in angolo con
Via Trento, rappresentato e difeso dall'Avv. D'Amato G. Maurizio
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 18.06.1988 e residente a [...], in angolo con Via Trento, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa De Feis
RESISTENTE
avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
conclusioni delle parti: le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.04.2025 sulla premessa che: Parte_1
- in data 21.07.2017 contraeva matrimonio civile con la sig.ra CP_1
in San Benedetto del Tronto;
[...]
- dal matrimonio non erano nati figli;
- con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2024, i coniugi avevano proposto la separazione consensuale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, G. Dott. Luigi Cirillo R.G. 272/2024;
- le condizioni personali della separazione erano le seguenti: “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge” nonché come di seguito: “Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e che, pertanto, non sussistono i presupposti per assegni di mantenimento nei reciproci rapporti”;
- la separazione è stata omologata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza non definitiva n. 69/2024 pubblicata in data 15/07/2024;
- in data 08.11.2024 i ricorrenti depositavano dichiarazione di acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. A tale atto seguiva, in data 14.11.2024, attestazione di passaggio in giudicato della sentenza;
sono trascorsi, ad oggi, i termini di legge senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
- con raccomandata A/R del 03/03/2025 ricevuta in data 18/03/2025 Parte_1
invitava a proporre un ricorso congiunto di divorzio per
[...] Controparte_1
lo scioglimento del matrimonio, ma non perveniva alcuna risposta;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In data 10.04.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 30.10.2025.
In data 29.09.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra all'unico fine di dare atto CP_1
che – medio tempore – le parti avevano raggiunto un accordo transattivo su tutte le questioni tra loro insorte e chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciasse lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con
[...]
alle seguenti Parte_1
CONDIZIONI
a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21 luglio 2017, con rito civile e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di San
Benedetto del Tronto (AP) al n. 16, parte 1, anno 2017;
b) Dichiarare altresì che, date le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, essi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e che, pertanto, non sussistono i presupposti per assegni divorzili;
c) Dichiarare infine che le parti rinunciano ad ogni diritto e/o pretesa risarcitoria reciproca di qualsiasi natura e/o genere rinunciando altresì ad ogni diritto e/o ragione e/o azione e/o pretesa connessa e/o collegata al rapporto comunque intercorso tra di loro.
Osserva il Collegio che la domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dai coniugi nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni tra questi concordate per come sopra riportate e Controparte_1
trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto
(AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto
Comune all'anno 2017, n. 16, parte 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 17/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 531 del R.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 09.04.2025 da:
(C.F. nato a [...] Parte_1 C.F._1
del Tronto (AP) il 16.04.1983 ed ivi residente in [...], in angolo con
Via Trento, rappresentato e difeso dall'Avv. D'Amato G. Maurizio
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 18.06.1988 e residente a [...], in angolo con Via Trento, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa De Feis
RESISTENTE
avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
conclusioni delle parti: le parti hanno chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.04.2025 sulla premessa che: Parte_1
- in data 21.07.2017 contraeva matrimonio civile con la sig.ra CP_1
in San Benedetto del Tronto;
[...]
- dal matrimonio non erano nati figli;
- con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2024, i coniugi avevano proposto la separazione consensuale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, G. Dott. Luigi Cirillo R.G. 272/2024;
- le condizioni personali della separazione erano le seguenti: “Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge” nonché come di seguito: “Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e che, pertanto, non sussistono i presupposti per assegni di mantenimento nei reciproci rapporti”;
- la separazione è stata omologata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza non definitiva n. 69/2024 pubblicata in data 15/07/2024;
- in data 08.11.2024 i ricorrenti depositavano dichiarazione di acquiescenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. A tale atto seguiva, in data 14.11.2024, attestazione di passaggio in giudicato della sentenza;
sono trascorsi, ad oggi, i termini di legge senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
- con raccomandata A/R del 03/03/2025 ricevuta in data 18/03/2025 Parte_1
invitava a proporre un ricorso congiunto di divorzio per
[...] Controparte_1
lo scioglimento del matrimonio, ma non perveniva alcuna risposta;
tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo. In data 10.04.2025 il Presidente del Tribunale nominava il giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento e fissava, per la prima comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 30.10.2025.
In data 29.09.2025 si costituiva in giudizio la sig.ra all'unico fine di dare atto CP_1
che – medio tempore – le parti avevano raggiunto un accordo transattivo su tutte le questioni tra loro insorte e chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Ascoli Piceno pronunciasse lo scioglimento del matrimonio dalla stessa contratto con
[...]
alle seguenti Parte_1
CONDIZIONI
a) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 21 luglio 2017, con rito civile e trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di San
Benedetto del Tronto (AP) al n. 16, parte 1, anno 2017;
b) Dichiarare altresì che, date le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, essi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e che, pertanto, non sussistono i presupposti per assegni divorzili;
c) Dichiarare infine che le parti rinunciano ad ogni diritto e/o pretesa risarcitoria reciproca di qualsiasi natura e/o genere rinunciando altresì ad ogni diritto e/o ragione e/o azione e/o pretesa connessa e/o collegata al rapporto comunque intercorso tra di loro.
Osserva il Collegio che la domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio proposta dalle parti merita accoglimento in quanto nessuna comunanza di vita, né materiale e né spirituale, può più essere ricostituita, come dimostra il contegno processuale ed extra-processuale tenuto dalle parti stesse. Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite dai coniugi nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni tra questi concordate per come sopra riportate e Controparte_1
trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Benedetto del Tronto
(AP) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro atti di matrimonio di detto
Comune all'anno 2017, n. 16, parte 1;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno in camera di consiglio del 17/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi