Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 8155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8155 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08155/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02261/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2022, proposto da:
- Condominio di via Marconi n. 83 in Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Lucio Monaco e Roberto Megale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Roberto Megale, in Casavatore (NA), via Luigi Galvani, n. 36;
contro
- Comune di Casoria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il difensore, in Casoria (NA), piazza Cirillo, n. 1;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 4, del Comune di Casoria – Settore VII pianificazione e controllo del territorio, del 18.2.2022, notificata in data 18.2.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 settembre 2025 il dott. NI LL e dato atto che nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 4.5.2022, il Condominio in epigrafe ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, adottata dal Comune di Casoria (NA) in data 18.2.2022.
1.1. Nel provvedimento gravato si contesta la realizzazione – in area classificata dal piano regolatore generale come “B2 - Residenziale Nuovo Centro” – di una tettoia chiusa, dalle dimensioni di metri 6,00 per 7,00 circa, con un’altezza di 2,60 metri, per una volumetria di 109,20 metri cubi, composta essenzialmente da travi in ferro di esigua sezione, ancorate da una parte sul muro di confine e dall'altra poggianti su pilastrini in ferro bullonati sulla pavimentazione esistente.
Secondo il Comune, si tratta di interventi e sistemazioni che ‹‹ risultano eseguiti in assenza di atti abilitativi, che hanno comportato oltre la realizzazione di un organismo edilizio anche la mutazione della natura del lastrico solare da "area di corte" a "volume residenziale" urbanisticamente rilevante con aggravio di carico urbanistico››. Inoltre, si legge sempre nell’ordinanza di demolizione, i medesimi interventi, realizzati in assenza della relativa autorizzazione sismica da parte del Genio Civile ed anche in contrasto con la normativa urbanistica vigente, non potrebbero essere suscettibili neppure di “sanatoria” ( ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001).
1.2. Il Condominio ricorrente è insorto deducendo i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 97 Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 21- nonies della l. n. 241/1990, violazione del principio del legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per presupposti erronei, carente istruttoria, sviamento e abuso di potere, illegittimità derivata e per mancata ponderazione degli interessi del privato in buona fede;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, non adeguatezza e proporzionalità della scelta discrezionale della p.a. nell’irrogazione della sanzione.
In sintesi, il ricorrente ha contestato l’ordine di demolizione – sostanzialmente – per la “vetustà” delle opere realizzate, dal suo punto di vista idonea a ingenerare un legittimo affidamento del privato. Sotto diverso profilo, ha dedotto che la misura di ripristino sarebbe comunque sproporzionata e non praticabile in relazione a presunti pregiudizi e danni alle opere regolarmente assentite. Infine, ha chiesto l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio “ per determinare il periodo esatto della costruzione del manufatto descritto nell’Ordinanza n. 4 del 18.02.2022 e la sua rispondenza alle norme [e] ai regolamenti vigenti all’epoca ” .
2. Il Comune di Casoria si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e depositando una nota informativa con la quale è stata difesa l’azione amministrativa.
3. All’udienza di smaltimento del 25 settembre 2025, tenutasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Le censure articolate nel primo motivo si incentrano, come anticipato, sulla vetustà delle opere, di per sé irrilevante, e non sono idonee a mettere in discussione l’elemento caratterizzante dell’ordine di ripristino, quale atto vincolato, per il quale una volta accertato l’abuso va disposta la demolizione dell’opera.
Del resto, il decorso del tempo, in ipotesi anche lungo, fra il momento della realizzazione dell'abuso e l'adozione dell'ordine di demolizione non determina l'insorgenza di uno stato di legittimo affidamento e non innesta in capo all'amministrazione uno specifico onere di motivazione.
Il dato temporale, infatti, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica dell'interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell'intervento ( cfr ., ex multis , Cons. Stato, Ad. Pl, n. 9/2017 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1060/2017).
4.2. Questo Tribunale, anche recentemente, ha avuto peraltro modo di ribadire come “la motivazione è ritenuta adeguata allorquando sia stato reso esplicito che il manufatto è stato realizzato in contrasto con la vigente normativa edilizia senza che si renda necessario precisare ulteriori profili” (T.A.R. Campania n. 4965/2024) . Nella stessa pronuncia, è stato pure ricordato che “L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 9 del 2017 ha precisato a tale proposito che al fine di disporre la demolizione è, infatti, sufficiente il richiamo dell’abusività dell’opera in rapporto alla strumentazione urbanistica (…), senza che occorra, per la piana applicazione della normativa di settore, alcuna altra precisazione”.
L’infondatezza del primo motivo di ricorso comporta, peraltro, la logica reiezione dell’istanza istruttoria, di consulenza tecnica d’ufficio ai sensi dell’art. 67 c.p.a., avanzata per determinare il periodo esatto della costruzione del manufatto.
4.3. Va inoltre disatteso anche il secondo motivo di gravame formulato in modo del tutto generico e indeterminato. Innanzitutto, non è stata chiarita la (presunta ma indimostrata) impraticabilità della misura repressivo-demolitoria, essendosi limitata la difesa del ricorrente ad evocare vaghi e indefiniti pregiudizi alle opere (vicine) regolarmente assentite. Del resto, l’eventuale pregiudizio alla parte legittimamente edificata viene in rilievo, semmai, al momento dell’esecuzione dell’ordine di ripristino, posto che, comunque, l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 (invocato erroneamente dal ricorrente) ha valore eccezionale e derogatorio. Peraltro, è stato opportunamente chiarito ( cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3667/2023 e n. 8808/2022) che non compete all’amministrazione procedente di dover valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione la concreta praticabilità del ripristino, piuttosto incombendo sul privato interessato la dimostrazione – in modo rigoroso e nella fase esecutiva – della obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.
Inoltre, l’altra sub censura formulata con il secondo motivo di ricorso, concernente la (asserita) sproporzione della sanzione irrogata, oltre che generica e come tale inammissibile, si rivela anche infondata nel merito, avendo l’Amministrazione dato atto, nel provvedimento, di aver applicato il regolamento urbanistico edilizio vigente, rispetto al quale non sono state articolate specifiche contestazioni.
5. Per le ragioni sopra esposte, destituiti di fondamento i relativi motivi di gravame, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Casoria, delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
TA CE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
NI LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LL | TA CE |
IL SEGRETARIO