Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 831/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13/02/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
(CF. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 01.11.1970, con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE ALESSANDRO LO GIUDICE (CF.
), con domicilio eletto in Caltanissetta, Viale della Regione n. 146 C.F._2 ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE LAURICELLA (CF. , con C.F._4 domicilio eletto in San Cataldo, Via Empedocle n. 28 resistente CONCLUSIONI Per parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e per l'effetto condannare il convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente della somma che verrà accertata a titolo di differenze retributive, del lavoro straordinario, del lavoro notturno, del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, della corresponsione del TFR, delle 13^ mensilità nonché dell'indennità per le ferie non godute per tutto il periodo lavorativo da Marzo 2017 a Ottobre 2018, oltre rivalutazione ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. Con vittoria di spese e compensi da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge».
Per parte resistente:
« rigettare sotto qualunque statuizione il ricorso proposto dalla SI.ra e in particolare:
1. Parte_1 in accoglimento del primo motivo, accertata l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, rigettare la domanda di parte attrice;
2. in subordine, per il solo caso in cui un contratto di lavoro subordinato venisse considerato esistente, dichiarare la nullità per impossibilità dell'oggetto relativamente ai periodi dal giugno 2017 al settembre 2017, o comunque non riconoscere la retribuzione relativa ai periodi di ospedalizzazione della convenuta, e conseguentemente ridimensionare il quantum dovuto dalla SI.ra
comunque parametrandolo ai soli periodi effettivamente lavorati di cui risulti prova, in accoglimento P_ del secondo motivo;
3. in accoglimento del terzo motivo, condannare la SI.ra , odierna attrice, al Pt_1
1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge».
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 07/06/2022, ha agito per Parte_1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto:
- di avere svolto attività lavorativa come badante alle dipendenze della sig.ra P_
, sua vicina di casa, da Marzo 2017 a Ottobre 2018, senza alcun contratto di
[...] lavoro;
- di aver lavorato per sette giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
12:00, oltre che dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e dalle ore 22:00 alle ore 24:00; il sabato dalle ore 22:00 alle ore 24:00 e la domenica dalle ore 15:30 alle ore 18:00, per un totale di 39,50 ore settimanali;
- di aver sporto denuncia all'Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive, del lavoro straordinario, del lavoro notturno, del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, della corresponsione del TFR, delle 13^ mensilità nonché dell'indennità per le ferie non godute per tutto il periodo lavorativo nei confronti della sig.ra (all. n. 2); Controparte_1
- di aver ricevuto dalla sig.ra unicamente la somma di Euro 300,00; P_
- di aver esperito in data 31 maggio 2022 un tentativo di conciliazione con esito negativo
(all. n. 3) e di aver adito il Giudice del lavoro per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive maturate.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituita
, che ha eccepito che la ricorrente non ha mai svolto alcuna attività Controparte_1 lavorativa, di nessun tipo, al proprio servizio, né a servizio dei propri figli.
Solo in un'occasione, a causa di un'insufficienza renale, che l'ha costretta ad un ricovero al P.O. S. Elia di Caltanissetta dal 27/06/17 al 20/07/17, e successivamente, dal
19/08/17 a 05/09/17, presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo
Giaccone” di Palermo (all. n. 9 pagg. 1 e 21, all. n. 10, lettera di dimissioni del
05/09/2017) è stata aiutata ma per ragioni di amicizia e non per ragioni lavorative.
Ha concluso lamentando che il rapporto di amicizia e di buon vicinato con la , nel Pt_1 momento in cui sono subentrati attriti è sfociato tristemente in una serie di azioni giudiziarie.
Con atto depositato il 5.10.2023 si è costituito un nuovo difensore per la parte ricorrente.
Ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 13/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
2 Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°°°
Sintetizzate le ragioni del contendere e lo svolgimento del processo occorre dare atto di quanto segue.
L'attività istruttoria è stata finalizzata all'accertamento del rapporto di lavoro in senso proprio, riguardo al contenuto delle mansioni e della durata dello stesso.
Le prove testimoniali, assunte all'udienza del 21/02/2024, hanno sconfessato gli assunti posti a fondamento del ricorso, fatta eccezione per il rapporto di amicizia che ha legato le parti negli anni 2017 e 2018.
I testi hanno concordemente smentito la circostanza che la frequentasse la vicina Pt_1 di casa in veste di badante o di colf.
In particolare, , marito della ricorrente, ha dichiarato che Testimone_1 insieme alla moglie ha abitato in un appartamento sito in Caltanissetta nella via Malta, nello stesso pianerottolo dell'appartamento della sig.ra . Ha ammesso che la P_ moglie si è occupata delle faccende domestiche e delle cure della , ma di non P_ ricordare il periodo, sottolineando più volte la sussistenza di un rapporto di amicizia tra le due donne.
In merito al lavoro notturno, il teste ha dichiarato che è successo un paio di volte che la moglie andasse dalla vicina, per mera cortesia e non per la voro. Allo stesso modo, ha ricordato che in amicizia, qualche volta, la moglie si è recata alla stazione dei pullman per dare un passaggio in auto al figlio della resistente di ritorno da Roma.
Il figlio della ricorrente, è stato l'unico teste a sostenere Tes_1 Parte_2
l'esistenza del rapporto di lavoro tra le parti. Tuttavia, non ha circostanziato né gli orari né le modalità. Ha ricordato che la madre non è stata mai chiamata di notte per fare lavori in casa e che la stessa si è recata qualche volta alla stazione dei pullman per prendere il figlio della , e che tale attività non rientrava nei compiti lavorativi. P_
I testi della resistente ( , Testimone_2 Testimone_3
e quest'ultimo figlio della ricorrente), hanno tutti
[...] Testimone_4 concordemente dichiarato di non avere mai visto la sig.ra fare pulizie o aiutare Pt_1 in casa, né tanto meno di aver visto qualcuno della famiglia darle delle direttive di lavoro.
Il teste , amico del figlio della ricorrente ha dichiarato che Testimone_3 quando tornava da Roma con (entrambi ai tempi studiavano fuori Testimone_4 sede), a prenderli alla stazione dei pullman c'era il padre.
Per quanto attiene ai messaggi WhatsApp allegati al ricorso (doc.1), gli stessi sono caratterizzati da un linguaggio amichevole e confidenziale, dai quali solo a tratti si può ipotizzare che la ricorrente fosse dedita ad attività di collaborazione domestica (cfr. ad
3 esempio messaggio del 24. 09.2017 ore 18.00). Ad ogni modo tali messaggi, in assenza di un circostanziato riscontro testimoniale, sono insufficienti sul piano probatorio, non provando l'esistenza di alcun vincolo lavorativo, né tanto meno di orari o turni. Per quanto riguarda l'eterodirezione, ad esempio, in essi non sono riscontrabili direttive circa le attività da svolgere, rimanendo tutto nell'area dei rapporti cortesia e di buon vicinato.
Si segnala, inoltre, che con note autorizzate del 25/10/2024 è stata inoltrata istanza per l'acquisizione del verbale di udienza del 3.04.2024 su rg. 952/22, riguardante una causa analoga. In detta udienza dove è stato indagato il presunto rapporto lavorativo tra la sig.ra e il figlio della ( , medico dentista) è stata Pt_1 P_ Persona_1 sentita la teste ex dipendente del figlio della resistente, all'epoca Testimone_5 dei fatti impiegata nello studio medico dentistico. La teste ha sconfessato l'esistenza di un rapporto di lavoro della ricorrente all'interno dello studio, rappresentando che la sig.ra era un'amica di famiglia del e che la stessa si era recata Pt_1 Persona_1 presso lo studio dentistico unicamente in veste di paziente.
Alla predetta dichiarazione si attribuisce particolare rilevanza probatoria, stante la conclamata estraneità del teste alle parti in causa.
Chiariti gli esiti dell'istruttoria dibattimentale, occorre ricordare che il primo essenziale onere della prova è quello che grava sul lavoratore, ed ha ad oggetto l'esistenza stessa del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata.
Non emergono in tal senso, nel caso di specie, data la prestazione lavorativa resa, gli indici presuntivi della subordinazione: il rispetto di un orario fisso di lavoro, la pattuizione di una retribuzione periodica, la semplice messa a disposizione delle energie lavorative nonché la sottoposizione al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro di cui all'art. 2094 cc.
La regola processuale posta dall'articolo 115 del codice di procedura civile impone al
Giudice di decidere iuxta alligata et probata, cioè ponendo alla base della decisione le allegazioni delle parti e le prove offerte dalle parti medesime. Essa è intesa ad assicurare il principio del contraddittorio che, con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, ha copertura costituzionale.
Chiunque vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato l'istinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda (articolo 2697 c.c.).
In base al principio generale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, cioè l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è
4 stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.) (Sez. L, Sentenza n. 6332 del
5/5/2001, Rv. 546475, Sez. L, Sentenza n. 14468 del 07/11/2000).
Non può dunque dirsi raggiunta la prova in ordine al rapporto di lavoro non essendo sono stati dimostrati ulteriori elementi indefettibili del rapporto, quali la durata della prestazione lavorativa, la pattuizione del compenso (neppure indicato in ricorso) e soprattutto il nesso di subordinazione.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il 3° scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2000, oltre Controparte_1 spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 15 marzo 2025
Il Giudice Angela Latorre
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