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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Sent. n. 866/2025
N. 489/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 467/2025, estensore giudice DOTT.SSA EMILIA ANTENORE, discussa all'udienza del 29.10.2025 e promossa da:
Parte_1
P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROBERTA PERASSI , elettivamente C.F._1 domiciliata all'indirizzo telematico Email_1 presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. ANDREA CP_1 C.F._2 mente domiciliato in VIA G. ROSSINI C.F._3
44 20831 SEREGNO, presso il Difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“la Parte_2
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, conclude nei
[...] guono. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: In via principale,
1 in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Monza n. 467/25 nei termini sopraindicati;
per l'effetto, respingere e/o rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Geom. CP_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 323/23, pronunciato il 25 settembre 2023 dal Tribunale di Monza;
In linea subordinata, revocare il decreto ingiuntivo ed all'uopo condannare in sentenza l'opponente al pagamento in favore di , Pt_3 per tutte le ragioni e i motivi di cui in atti, dell'importo di € 20.574,23, i ulteriori interessi di mora maturandi nella misura prevista per le imposte dirette fino alla data del saldo dovuti ex art. 43.8 Regolamento Contributi vigente, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da per quanto in narrativa esposto. Parte_3
2. In ogni caso rigettare integralmente il gravame proposto da e Parte_3 tutti i relativi motivi di appello in quanto infondato in fatto ed in di ti i motivi di cui in narrativa confermando per l'effetto la Sentenza n. 467/2025 emessa dal Tribunale di Monza assumendo ogni conseguente statuizione in merito. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 9.5.2025, la
[...]
Parte_2 Pt_1
o “ ”) proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, Pt_3
m la quale il TRIBUNALE di MONZA aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 323/2023, emesso nei confronti di per il pagamento della CP_1 somma di € 20.574,23, a titolo di contributi soggettivo, integrativo e di maternità, nonché di sanzioni, maggiorazioni ed accessori, relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura monitoria.
In particolare, il primo Giudice – respinte le eccezioni di inesistenza della notificazione del provvedimento monitorio e di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto – aveva rilevato, sotto l'aspetto fattuale, come avesse CP_1 chiesto, con missiva del 19.01.2016, la chiusura della propria posizione presso la (n. matr. ), a seguito del passaggio all'attività di lavoratore Pt_1 P.IVA_2 autonomo artigiano, contestualmente trasmettendo l'autocertificazione di cessazione dell'attività libero professionale di geometra (mod. 3/03) e restituendo il timbro professionale.
2 Secondo la ricostruzione operata nella sentenza, il 10.10.2017 la aveva Pt_1 comunicato all'opponente l'iscrizione d'ufficio a partire dal 201 agione della carica di membro del consiglio direttivo, dallo stesso ricoperta dall'8.4.2015 nell'ambito del Consorzio DUEFFE Tecnologie Industriali, dedito ad attività tecnico ingegneristiche;
il successivo 30.12.2018 aveva CP_1 provveduto alla propria cancellazione dall'Albo dei Geometri con compilazione del modello 1/03 relativo alla variazione anagrafica.
In diritto, era stato richiamato dal TRIBUNALE il principio di iscrizione automatica alla di tutti i geometri iscritti agli albi professionali, a Pt_1 prescindere dalla nuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, oggetto di presunzione superabile dai singoli contribuenti con le modalità tassativamente stabilite dal Consiglio d'Amministrazione nella delibera n. 2 del 23.01.2003, semplificate dalla delibera n. 123 del 20.05.2009, approvata con D.M. 14.07.2009.
Con specifico riferimento al caso di specie, il primo Giudice aveva ritenuto che avesse adempiuto al proprio onere di fornire la prova del mancato CP_1 esercizio della professione, nel modo stabilito da tali delibere, avendo presentato, contestualmente alla richiesta di chiusura della posizione del 19.01.2016, la prevista autocertificazione, su apposito modulo fornito dalla
, senza necessità di alcuna reiterazione nelle annualità successive. Pt_1
Di conseguenza, sarebbe gravato sull'Ente l'onere di dimostrare l'espletamento dell'opera professionale, non adeguatamente assolto in ragione della mera partecipazione di al Consiglio direttivo del CONSORZIO DUEEFFE CP_1
TECNOLOGIE IMPERMEABILI, per quanto operante nel settore edilizio con un oggetto sociale comprensivo di attività connesse con le conoscenze tipiche del geometra.
Era, infatti, mancata, secondo la sentenza, la prova dello svolgimento – in concreto – di prestazioni, riconducibili all'elenco di quelle tipiche della professione ai sensi dell'art. 16 R.D. 274/1929, ad opera dei singoli membri di tale organo.
In virtù della soccombenza, la era stata condannata alla rifusione delle Pt_1 spese di lite, liquidate in € 2 , oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava l'omessa considerazione, ad opera del TRIBUNALE, dell'attività svolta da quale CP_1 titolare dell'omonima impresa individuale, nel campo delle impermeabilizzazioni, con codice ATECO 43.99.09, tipico dei “lavori specializzati di costruzione nca”, attestata dalla visura, dallo stesso prodotta in primo grado.
Si trattava, secondo la di settore attinente alle competenze dei Pt_1 geometri, nell'ambito della nozione estensiva di esercizio della professione,
3 elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad attività connesse – sia pure non coincidenti – rispetto a quelle tipiche ex art. 16, R.D. n. 274/1929.
Nell'ottica del gravame, il presumibile utilizzo – da parte di un professionista iscritto all'albo – delle proprie competenze e conoscenze specifiche, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, bastava ad integrare i presupposti dell'obbligazione contributiva.
Con il secondo motivo, si denunciava l'errata valutazione della carica ricoperta da nel Consiglio Direttivo del CP_1 Parte_4
di cui era stata esclusa la prevalenza rispetto
[...] azione presentata dal geometra, nonostante l'estensione dell'obbligo contributivo a qualsiasi attività libero professionale di geometra, per quanto saltuaria o concomitante rispetto ad altre occupazioni lavorative assoggettate a diverse forme di contribuzione, stabilita dalle citate delibere dell'Ente.
Nel negare la rilevanza di tale partecipazione organica e della qualità di consorziato, rivestita dall'opponente, il TRIBUNALE non aveva adeguatamente considerato, secondo la l'ambito edilizio in cui il CONSORZIO operava, Pt_1 con svolgimento di atti niche o comunque affini a quelle professionali, quale la realizzazione di coperture.
In terzo luogo, veniva affermato nell'atto di appello che – a fronte delle risultanze documentali attestanti l'espletamento di prestazioni strettamente connesse all'attività di geometra – il superamento, ad opera del TRIBUNALE, della presunzione di esercizio della professione fosse derivato dal travisamento della normativa applicabile al caso di specie, in mancanza di alcuna logica motivazione.
Pertanto, la chiedeva che la Corte di Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, respingesse l'opposizione proposta da in primo grado, CP_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannando in ogni caso l'opponente al pagamento dell'importo di € 20.574,23, oltre agli ulteriori interessi di mora maturandi nella misura prevista per le imposte dirette fino alla data del saldo, ex art. 43.8 del vigente Regolamento, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con il favore di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 16.10.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario per difetto di specifica indicazione dei capi oggetto di impugnazione, ai sensi di cui all'art. 342, comma I n. 3, c.p.c., nonché la novità dell'argomentazione svolta dalla Pt_1 con riguardo all'attività prestata nell'ambito dell'impresa individuale ar mai proposta nel giudizio primo grado, nel quale l'Ente aveva basato le proprie pretese unicamente sulla carica rivestita da nel Consorzio;
lo stesso CP_1
4 chiedeva, in ogni caso, il rigetto del gravame nel merito per infondatezza, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
All'udienza del 29.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
_____________
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
5 (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto dalla contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 Pt_1
c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
L'appello, sia pure certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di causa, basata sulle risultanze documentali in atti, con riguardo ai passaggi rilevanti ai fini della decisione.
In data 19.1.2016, il geom. chiedeva la cancellazione della propria CP_1 posizione presso la (n. matr. ) per variazione del codice attività Pt_3 P.IVA_2 da geometra libero ssionista re autonomo – artigiano (doc. 1 ric. I gr.), presentando contestualmente l'autocertificazione di cessazione dell'attività di libera professione di geometra (mod. 3/03: cfr doc. 1 cit.).
Il successivo 10.10.2017, la comunicava a l'iscrizione d'ufficio, Pt_1 CP_1
a partire dal 2015, in ragione della carica di membro del consiglio direttivo, del Consorzio DUEFFE Tecnologie Industriali (v. doc. 3, ric. I gr. e relativo allegato 1), dedito ad attività tecnico ingegneristiche (v. visura doc. 4 ric. I gr.), dallo stesso ricoperta dall'8.4.2015.
Faceva seguito, il 30.12.2018, la cancellazione dall'Albo dei Geometri, compiuta da con compilazione del modello 1/03 (doc. 2, ric. I gr.). CP_1
Tanto premesso, osserva il Collegio come la titolarità – in capo a – CP_1 dell'omonima impresa individuale, oggetto della prima censura, mai sia stata dedotta dalla a supporto della pretesa contributiva oggetto di causa, Pt_1 basata, tanto nella fase stragiudiziale quanto nelle difese articolate in primo grado, unicamente sulla carica rivestita nell'ambito del predetto Consorzio (v. mem. I gr. pag. 23).
Come correttamente eccepito dall'appellato, trattasi di deduzione nuova, sulla quale mai, prima d'ora, si è sviluppato il contraddittorio fra le parti.
Essa è, in ogni caso, infondata, poiché del tutto priva del necessario supporto probatorio in ordine all'attività in concreto svolta da nell'ambito CP_1 aziendale e alla sua riconducibilità a quelle tipiche del g certamente non desumibile dalla documentazione in atti e non sorretta da alcuna istanza istruttoria di natura testimoniale.
6 Nello specifico, va anzitutto evidenziata la natura artigiana dell'impresa, risultante dalla visura e dalla dichiarazione fiscale (v. pagg. 5, 10, 15, 20), allegate sub docc. 7 e 8 al ricorso di primo grado, ove risulta indicato il codice ATECO n. 43.99.09, tipico dei “lavori specializzati di costruzione nca”, comprensivi di “lavori di costruzione da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari”, quali “lavori di fondazione, inclusa l'infissione di pali, lavori di isolamento e di impermeabilizzazione, deumidificazione di edifici, scavo di pozzi di aerazione, posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio, piegatura dell'acciaio effettuato in cantiere, posa in opera di mattoni e pietre, montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio), costruzione di camini e forni industriali;
lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature adeguate, ossia lavori in altezza su strutture elevate;
lavori sotterranei da parte di imprese specializzate;
costruzione di piscine;
posa in opera di articoli di arredo urbano”.
Trattasi di opere pienamente compatibili con prestazioni meramente materiali e artigianali, in sé non riconducibili alle competenze tipiche del geometra, come confermato dall'indicazione delle necessarie “capacità o attrezzature particolari” in forma disgiunta, tale da rendere evidente l'adeguatezza anche di abilità di carattere generico e, come tali, non necessariamente implicanti specifiche qualificazioni professionali.
Appare, in proposito, pienamente condivisibile la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ad integrare l'obbligo contributivo nei riguardi della
[...]
“non basti una semplice connessione soggettiva (…), ma n Pt_1 sia sufficiente una eventuale connessione di natura intellettuale (come nell'ipotesi che le conoscenze derivanti dell'attività di geometra possano occasionalmente servire allo svolgimento di altra professione come quella di amministratore di condominio)”: “occorre invece una connessione necessaria tale per cui l'attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista” (Cass. 15.11.2017, n. 27125).
In analoga fattispecie, questa stessa Corte ha considerato l'attività “di muratore del tutto estranea all'ambito professionale ed alle competenze proprie del geometra professionista, che ne esclude qualsiasi obbligo contributivo”, avendo ritenuto “che, diversamente da quanto sostiene la , Pt_1 che pretende di assoggettare i redditi percepiti dall'iscritto da socie l presupposto che il concetto di comprende anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale - il contributo dovuto in base
7 alla L. n. 773 del 1982 ed all'art. 1 del regolamento vada determinato in relazione al del geometra, ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione ” (Corte d'App. MILANO n. 999/2021, Pres. Est. GIOACCHINI). Per_1
A fronte dell'impossibilità di desumere dalla documentazione in atti lo svolgimento di attività professionali riservate durante il periodo oggetto di causa, nessuna deduzione probatoria è stata compiuta dalla in giudizio Pt_1 onde dimostrarne per via testimoniale l'effettivo espletam opera di nell'esercizio della propria impresa individuale. CP_1
L'Ente non ha, pertanto, adempiuto al proprio onere probatorio, “incombendo alla CASSA la dimostrazione dei presupposti dell'obbligazione previdenziale, secondo la disciplina dettata dai propri regolamenti (v. Cass. 4.8.2017, n. 19586)” (così Corte d'App. di MILANO, n. 421/2025 (Pres. RAVAZZONI, Est. PATTUMELLI).
Il primo motivo di gravame va, pertanto, disatteso.
Per le stesse ragioni, non possono essere condivise le ulteriori doglianze, riferite alla carica ricoperta da nel Consiglio Direttivo del CP_1 [...]
“non ha scopo di lucro e Parte_4 di assistere i consorziati per quanto riguarda la promozione di occasioni di lavoro nei rispettivi campi” (v. visura doc. 4 ric. I gr.), in mancanza di qualsivoglia elemento per ritenere che la mera partecipazione all'organo implichi la prestazione in concreto di attività riconducibili alla professione.
Nell'accogliere il ricorso, il TRIBUNALE ha – quindi – fatto corretta applicazione della disciplina della materia, il cui travisamento è stato infondatamente sostenuto nell'ultimo motivo di appello.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 467/2025 del Tribunale di MONZA;
8 condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 29/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
9
N. 489/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 467/2025, estensore giudice DOTT.SSA EMILIA ANTENORE, discussa all'udienza del 29.10.2025 e promossa da:
Parte_1
P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROBERTA PERASSI , elettivamente C.F._1 domiciliata all'indirizzo telematico Email_1 presso il Difensore
APPELLANTE CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. ANDREA CP_1 C.F._2 mente domiciliato in VIA G. ROSSINI C.F._3
44 20831 SEREGNO, presso il Difensore
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“la Parte_2
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, conclude nei
[...] guono. Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: In via principale,
1 in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Monza n. 467/25 nei termini sopraindicati;
per l'effetto, respingere e/o rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Geom. CP_1 confermando il decreto ingiuntivo n. 323/23, pronunciato il 25 settembre 2023 dal Tribunale di Monza;
In linea subordinata, revocare il decreto ingiuntivo ed all'uopo condannare in sentenza l'opponente al pagamento in favore di , Pt_3 per tutte le ragioni e i motivi di cui in atti, dell'importo di € 20.574,23, i ulteriori interessi di mora maturandi nella misura prevista per le imposte dirette fino alla data del saldo dovuti ex art. 43.8 Regolamento Contributi vigente, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dall'istruttoria ovvero che l'Ecc.ma Corte dovesse ritenere equa e giusta oltre accessori. Il tutto con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello proposto da per quanto in narrativa esposto. Parte_3
2. In ogni caso rigettare integralmente il gravame proposto da e Parte_3 tutti i relativi motivi di appello in quanto infondato in fatto ed in di ti i motivi di cui in narrativa confermando per l'effetto la Sentenza n. 467/2025 emessa dal Tribunale di Monza assumendo ogni conseguente statuizione in merito. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 9.5.2025, la
[...]
Parte_2 Pt_1
o “ ”) proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, Pt_3
m la quale il TRIBUNALE di MONZA aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 323/2023, emesso nei confronti di per il pagamento della CP_1 somma di € 20.574,23, a titolo di contributi soggettivo, integrativo e di maternità, nonché di sanzioni, maggiorazioni ed accessori, relativamente agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura monitoria.
In particolare, il primo Giudice – respinte le eccezioni di inesistenza della notificazione del provvedimento monitorio e di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto – aveva rilevato, sotto l'aspetto fattuale, come avesse CP_1 chiesto, con missiva del 19.01.2016, la chiusura della propria posizione presso la (n. matr. ), a seguito del passaggio all'attività di lavoratore Pt_1 P.IVA_2 autonomo artigiano, contestualmente trasmettendo l'autocertificazione di cessazione dell'attività libero professionale di geometra (mod. 3/03) e restituendo il timbro professionale.
2 Secondo la ricostruzione operata nella sentenza, il 10.10.2017 la aveva Pt_1 comunicato all'opponente l'iscrizione d'ufficio a partire dal 201 agione della carica di membro del consiglio direttivo, dallo stesso ricoperta dall'8.4.2015 nell'ambito del Consorzio DUEFFE Tecnologie Industriali, dedito ad attività tecnico ingegneristiche;
il successivo 30.12.2018 aveva CP_1 provveduto alla propria cancellazione dall'Albo dei Geometri con compilazione del modello 1/03 relativo alla variazione anagrafica.
In diritto, era stato richiamato dal TRIBUNALE il principio di iscrizione automatica alla di tutti i geometri iscritti agli albi professionali, a Pt_1 prescindere dalla nuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, oggetto di presunzione superabile dai singoli contribuenti con le modalità tassativamente stabilite dal Consiglio d'Amministrazione nella delibera n. 2 del 23.01.2003, semplificate dalla delibera n. 123 del 20.05.2009, approvata con D.M. 14.07.2009.
Con specifico riferimento al caso di specie, il primo Giudice aveva ritenuto che avesse adempiuto al proprio onere di fornire la prova del mancato CP_1 esercizio della professione, nel modo stabilito da tali delibere, avendo presentato, contestualmente alla richiesta di chiusura della posizione del 19.01.2016, la prevista autocertificazione, su apposito modulo fornito dalla
, senza necessità di alcuna reiterazione nelle annualità successive. Pt_1
Di conseguenza, sarebbe gravato sull'Ente l'onere di dimostrare l'espletamento dell'opera professionale, non adeguatamente assolto in ragione della mera partecipazione di al Consiglio direttivo del CONSORZIO DUEEFFE CP_1
TECNOLOGIE IMPERMEABILI, per quanto operante nel settore edilizio con un oggetto sociale comprensivo di attività connesse con le conoscenze tipiche del geometra.
Era, infatti, mancata, secondo la sentenza, la prova dello svolgimento – in concreto – di prestazioni, riconducibili all'elenco di quelle tipiche della professione ai sensi dell'art. 16 R.D. 274/1929, ad opera dei singoli membri di tale organo.
In virtù della soccombenza, la era stata condannata alla rifusione delle Pt_1 spese di lite, liquidate in € 2 , oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario
Con un primo, articolato motivo di gravame, l'appellante lamentava l'omessa considerazione, ad opera del TRIBUNALE, dell'attività svolta da quale CP_1 titolare dell'omonima impresa individuale, nel campo delle impermeabilizzazioni, con codice ATECO 43.99.09, tipico dei “lavori specializzati di costruzione nca”, attestata dalla visura, dallo stesso prodotta in primo grado.
Si trattava, secondo la di settore attinente alle competenze dei Pt_1 geometri, nell'ambito della nozione estensiva di esercizio della professione,
3 elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento ad attività connesse – sia pure non coincidenti – rispetto a quelle tipiche ex art. 16, R.D. n. 274/1929.
Nell'ottica del gravame, il presumibile utilizzo – da parte di un professionista iscritto all'albo – delle proprie competenze e conoscenze specifiche, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, bastava ad integrare i presupposti dell'obbligazione contributiva.
Con il secondo motivo, si denunciava l'errata valutazione della carica ricoperta da nel Consiglio Direttivo del CP_1 Parte_4
di cui era stata esclusa la prevalenza rispetto
[...] azione presentata dal geometra, nonostante l'estensione dell'obbligo contributivo a qualsiasi attività libero professionale di geometra, per quanto saltuaria o concomitante rispetto ad altre occupazioni lavorative assoggettate a diverse forme di contribuzione, stabilita dalle citate delibere dell'Ente.
Nel negare la rilevanza di tale partecipazione organica e della qualità di consorziato, rivestita dall'opponente, il TRIBUNALE non aveva adeguatamente considerato, secondo la l'ambito edilizio in cui il CONSORZIO operava, Pt_1 con svolgimento di atti niche o comunque affini a quelle professionali, quale la realizzazione di coperture.
In terzo luogo, veniva affermato nell'atto di appello che – a fronte delle risultanze documentali attestanti l'espletamento di prestazioni strettamente connesse all'attività di geometra – il superamento, ad opera del TRIBUNALE, della presunzione di esercizio della professione fosse derivato dal travisamento della normativa applicabile al caso di specie, in mancanza di alcuna logica motivazione.
Pertanto, la chiedeva che la Corte di Appello, in riforma della gravata Pt_1 sentenza, respingesse l'opposizione proposta da in primo grado, CP_1 confermando il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, condannando in ogni caso l'opponente al pagamento dell'importo di € 20.574,23, oltre agli ulteriori interessi di mora maturandi nella misura prevista per le imposte dirette fino alla data del saldo, ex art. 43.8 del vigente Regolamento, o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con il favore di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
L'appellato resisteva mediante memoria depositata il 16.10.2025, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello avversario per difetto di specifica indicazione dei capi oggetto di impugnazione, ai sensi di cui all'art. 342, comma I n. 3, c.p.c., nonché la novità dell'argomentazione svolta dalla Pt_1 con riguardo all'attività prestata nell'ambito dell'impresa individuale ar mai proposta nel giudizio primo grado, nel quale l'Ente aveva basato le proprie pretese unicamente sulla carica rivestita da nel Consorzio;
lo stesso CP_1
4 chiedeva, in ogni caso, il rigetto del gravame nel merito per infondatezza, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese.
All'udienza del 29.10.2025, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
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Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata, relativa alla inammissibilità dell'appello per difformità dell'atto rispetto ai canoni imposti dal novellato art. 434, comma 1 c.p.c. secondo cui ciascun motivo di appello deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche - ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
5 (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello proposto dalla contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 Pt_1
c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
L'appello, sia pure certamente ammissibile, non può tuttavia trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
All'esame dei motivi di appello giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda oggetto di causa, basata sulle risultanze documentali in atti, con riguardo ai passaggi rilevanti ai fini della decisione.
In data 19.1.2016, il geom. chiedeva la cancellazione della propria CP_1 posizione presso la (n. matr. ) per variazione del codice attività Pt_3 P.IVA_2 da geometra libero ssionista re autonomo – artigiano (doc. 1 ric. I gr.), presentando contestualmente l'autocertificazione di cessazione dell'attività di libera professione di geometra (mod. 3/03: cfr doc. 1 cit.).
Il successivo 10.10.2017, la comunicava a l'iscrizione d'ufficio, Pt_1 CP_1
a partire dal 2015, in ragione della carica di membro del consiglio direttivo, del Consorzio DUEFFE Tecnologie Industriali (v. doc. 3, ric. I gr. e relativo allegato 1), dedito ad attività tecnico ingegneristiche (v. visura doc. 4 ric. I gr.), dallo stesso ricoperta dall'8.4.2015.
Faceva seguito, il 30.12.2018, la cancellazione dall'Albo dei Geometri, compiuta da con compilazione del modello 1/03 (doc. 2, ric. I gr.). CP_1
Tanto premesso, osserva il Collegio come la titolarità – in capo a – CP_1 dell'omonima impresa individuale, oggetto della prima censura, mai sia stata dedotta dalla a supporto della pretesa contributiva oggetto di causa, Pt_1 basata, tanto nella fase stragiudiziale quanto nelle difese articolate in primo grado, unicamente sulla carica rivestita nell'ambito del predetto Consorzio (v. mem. I gr. pag. 23).
Come correttamente eccepito dall'appellato, trattasi di deduzione nuova, sulla quale mai, prima d'ora, si è sviluppato il contraddittorio fra le parti.
Essa è, in ogni caso, infondata, poiché del tutto priva del necessario supporto probatorio in ordine all'attività in concreto svolta da nell'ambito CP_1 aziendale e alla sua riconducibilità a quelle tipiche del g certamente non desumibile dalla documentazione in atti e non sorretta da alcuna istanza istruttoria di natura testimoniale.
6 Nello specifico, va anzitutto evidenziata la natura artigiana dell'impresa, risultante dalla visura e dalla dichiarazione fiscale (v. pagg. 5, 10, 15, 20), allegate sub docc. 7 e 8 al ricorso di primo grado, ove risulta indicato il codice ATECO n. 43.99.09, tipico dei “lavori specializzati di costruzione nca”, comprensivi di “lavori di costruzione da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari”, quali “lavori di fondazione, inclusa l'infissione di pali, lavori di isolamento e di impermeabilizzazione, deumidificazione di edifici, scavo di pozzi di aerazione, posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio, piegatura dell'acciaio effettuato in cantiere, posa in opera di mattoni e pietre, montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il loro noleggio), costruzione di camini e forni industriali;
lavori di accesso specializzato che richiedono abilità di scalatore e l'impiego di attrezzature adeguate, ossia lavori in altezza su strutture elevate;
lavori sotterranei da parte di imprese specializzate;
costruzione di piscine;
posa in opera di articoli di arredo urbano”.
Trattasi di opere pienamente compatibili con prestazioni meramente materiali e artigianali, in sé non riconducibili alle competenze tipiche del geometra, come confermato dall'indicazione delle necessarie “capacità o attrezzature particolari” in forma disgiunta, tale da rendere evidente l'adeguatezza anche di abilità di carattere generico e, come tali, non necessariamente implicanti specifiche qualificazioni professionali.
Appare, in proposito, pienamente condivisibile la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ad integrare l'obbligo contributivo nei riguardi della
[...]
“non basti una semplice connessione soggettiva (…), ma n Pt_1 sia sufficiente una eventuale connessione di natura intellettuale (come nell'ipotesi che le conoscenze derivanti dell'attività di geometra possano occasionalmente servire allo svolgimento di altra professione come quella di amministratore di condominio)”: “occorre invece una connessione necessaria tale per cui l'attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista” (Cass. 15.11.2017, n. 27125).
In analoga fattispecie, questa stessa Corte ha considerato l'attività “di muratore del tutto estranea all'ambito professionale ed alle competenze proprie del geometra professionista, che ne esclude qualsiasi obbligo contributivo”, avendo ritenuto “che, diversamente da quanto sostiene la , Pt_1 che pretende di assoggettare i redditi percepiti dall'iscritto da socie l presupposto che il concetto di
7 alla L. n. 773 del 1982 ed all'art. 1 del regolamento vada determinato in relazione al
A fronte dell'impossibilità di desumere dalla documentazione in atti lo svolgimento di attività professionali riservate durante il periodo oggetto di causa, nessuna deduzione probatoria è stata compiuta dalla in giudizio Pt_1 onde dimostrarne per via testimoniale l'effettivo espletam opera di nell'esercizio della propria impresa individuale. CP_1
L'Ente non ha, pertanto, adempiuto al proprio onere probatorio, “incombendo alla CASSA la dimostrazione dei presupposti dell'obbligazione previdenziale, secondo la disciplina dettata dai propri regolamenti (v. Cass. 4.8.2017, n. 19586)” (così Corte d'App. di MILANO, n. 421/2025 (Pres. RAVAZZONI, Est. PATTUMELLI).
Il primo motivo di gravame va, pertanto, disatteso.
Per le stesse ragioni, non possono essere condivise le ulteriori doglianze, riferite alla carica ricoperta da nel Consiglio Direttivo del CP_1 [...]
“non ha scopo di lucro e Parte_4 di assistere i consorziati per quanto riguarda la promozione di occasioni di lavoro nei rispettivi campi” (v. visura doc. 4 ric. I gr.), in mancanza di qualsivoglia elemento per ritenere che la mera partecipazione all'organo implichi la prestazione in concreto di attività riconducibili alla professione.
Nell'accogliere il ricorso, il TRIBUNALE ha – quindi – fatto corretta applicazione della disciplina della materia, il cui travisamento è stato infondatamente sostenuto nell'ultimo motivo di appello.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la gravata sentenza merita integrale conferma.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio, seguono la soccombenza.
Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 467/2025 del Tribunale di MONZA;
8 condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 29/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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