Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2492 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti – Presidente rel
Dott. Viviana Criscuolo - Giudice – Dott. Gabriella Ferrara - Giudice. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2492 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FIERRO MARIA PIA presso il quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. OLIVIERI ANTONELLA presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/02/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in CP_1
Napoli il 24.4.93 (atto n. 87 , P. II, S.A SEZ. B , anno 1993 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 1.12.21, era intervenuta separazione in forza di NEL PROCEDIMENTO 18251/21 RG . Parte_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati nato a [...] il [...], Persona_1
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...], e CP_2 Persona_2 CP_3
nata a [...] il [...].
1
- l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del proprio diritto di visita;
- l'assegnazione della casa familiare;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 250,00 € mensili ciascuno oltre il 50% delle spese straordinarie e revoca degli obblighi contributivi al mantenimento di statuiti in separazione;
CP_2
- rigettare eventuale avversa richiesta di assegno divorzile in ragione dell'attuale percezione da parte della dell'assegno unico. CP_1
- vittoria di spese.
La parte resistente si costituiva aderendo alla domanda divorzile e chiedendo CP_1
la conferma delle condizioni di omologa ovvero:
- affido condiviso dei figli minori, e con collocamento privilegiato presso Persona_2 CP_3
la madre. E conferma del diritto di visita disciplinato in separazione
- Confermare il contributo al mantenimento dei figli a carico del pari ad € 150,00 mensili Pt_1 per ogni figlio, per un totale di € 600,00, rivalutabili secondo l'indice istat, oltre 50% ; in via subordinata, rimodulare l'obbligo contributivo al mantenimento dei figli minori e CP_3
in 250,00 ciascuno e euro 100,00 a favore ella figlia Persona_2 CP_2
- un assegno divorzile in proprio favore da quantificare in 400,00 € , o al più in misura non inferiore a 300,00.
Le parti comparivano in data 4.6.24 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione,
- non rilevava la necessità di adottare provvedimenti urgenti;
- confermava la disciplina vigente atteso che in sede separativa già non veniva prevista la contribuzione al mantenimento del primogenito che è pacificamente economicamente indipendente.
- Rigettava le istanze istruttorie con motivazione condivisa dal Collegio e che deve ritenersi in questa sede integralmente riportata con l'ulteriore precisazione, in ordine alla prova per testi richiesta da parte attorea, che la stessa è stata correttamente ritenuta generica non potendo integrarsi il capitolo formulato nel ricorso del 2.2.24 con quanto riportato nel piano genitoriale depositato in data 3.5.24giammai finalizzato ad integrare capitoli di prova;
- riteneva di formulare alle parti una proposta motivata ovvero proporre un assetto compositivo della lite ex art art 473 bis 21 cpc .
2 Alla successiva udienza del 3.10.24 i difensori dichiaravano che parte attorea non aveva aderito alla proposta del giudice limitatamente al previsto proposto assegno divorzile e che invece la parte convenuta vi aderiva in toto.
Il Giudice a questo punto fissava l'udienza del 6.2.25 per la rimessione della causa al collegio per la decisione assegnando i termini ex art 473 bis 28 cpc ed invitando le parti a depositare , unitamente alle memorie, in caso di accordo in ordine ai primi 5 punti della proposta, nota scritta congiunta sottoscritta dalle parti di conferma della volontà che siano recepite in sentenza le predette condizioni.
Le parti si riportavano alle richieste introduttive nulla riferendo in ordine alla proposta del relatore che deve pertanto ritenersi non accolta.
Il P.M. concludeva come in atti in data 10.2.25
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio , alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema
Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso di (essendo diventata maggiorenne , Persona_2 CP_3 richiesto da entrambe le parti e dal PM, sia conforme all'interesse del minore pur alla luce di alcune criticità rappresentate in sede di comparizione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta delle parti, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, in considerazione della assenza di contrasti, si recepisce il calendario concordato in separazione
Il Collegio osserva di condividere l'operato del Giudice relatore che ha reputato di non procedere all'ascolto del minore. La scelta dell'affido condiviso, del domicilio materno come luogo di residenza preferenziale, l'ampio regime di frequentazione del padre e l'assenza di contrasti sul punto, inducono infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto del minore nella controversia che oppone i genitori solo sugli aspetti economico/patrimoniali.
In ordine alle determinazioni economiche si osserva che è incontestato anche da parte dell'attore l'obbligo di mantenimento del figlio minore e della figlia (diventata maggiorenne nel corso del CP_3
3 giudizio), obbligo che ricomprende sia le spese ordinarie della vita quotidiana che quelle straordinarie
, imprevedibili ed imponderabili. Per la determinazione del quantum occorre fare riferimento al tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze del figlio tali che il semplice trascorrere del tempo e la crescita del figlio giustifica un aumento dell'assegno in relazione alle accresciute esigenze senza bisogno di specifica dimostrazione.
In relazione al minore e alla giovane si ritiene di statuire, (considerata la riferita percezione CP_3 integrale dell'assegno unico pari a 400 € da parte della convenuta) la contribuzione per il loro mantenimento a carico dell'attore nella misura di 250,00€ per ciascun figlio, superiore a quanto concordato dalle parti nel 2021 in sede separativa (150,00€), in ragione dell'aumentato costo della vita e delle esigenze in crescita di e Persona_2 CP_3
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i figli e allo stato imponderabili CP_3 Persona_2
ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal
Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Quanto ad (nata [...]) in ossequio con la più recente giurisprudenza di legittimità CP_2
si osserva che (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183, Cassazione civile, sez. I, 25 luglio
2022, n. 23132 e 11 settembre 2024 n. 24391, 16 settembre 2024 n. 24731) alla luce del principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica.
Infatti, raggiunta la maggiore età si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore ovvero di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare
4 un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. (Cassazione civile, sez. I, 25 luglio 2022, n. 23132)
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento;
ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente il mantenimento ( o di colui che si oppone alla revoca dello stesso ) provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario;
sarà invece più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti.
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che :
• è un giovane 23enne che pertanto ha conseguito la maggiore età da 4 anni;
CP_2
• è trascorso un tempo non breve dalla conclusione degli studi superiori, benchè certamente segnato anche dall'emergenza sanitaria, (non essendo stato dedotto da alcuna delle parti che abbia intrapreso un percorso universitario dopo il diploma alberghiero);
• La convenuta si limita a riferire la non indipendenza economica della figlia che svolge lavori occasionali (presso un ristorante) , senza tuttavia nulla riferire, e men che mai provare, in ordine alle aspirazioni da lei nutrite ed attitudini conseguite , ai tentativi per le ricerca di una occupazione più stabile .
Il Collegio pertanto rileva che per essendo evidentemente trascorso un lasso di tempo CP_2
significativo dalla conclusione degli studi ed in assenza di prova di una seria attivazione nella ricerca di una occupazione, non vanno confermati gli obblighi contributivi al suo mantenimento a carico dell'attore. Pertanto - se era ragionevole in sede di udienza di prima comparizione risalente al giugno
2024 confermare l'obbligo contributivo - attualmente invece, - in ragione dell'ulteriore tempo trascorso ed in assenza anche di prova da parte della giovane di essersi impegnata nella ricerca di una qualche occupazione - tale contribuzione non può essere riconosciuta con conseguente revoca ex nunc di quanto statuito in separazione e confermato giusta ordinanza del 4.6.24
Il Collegio ad abundantiam osserva che se la revoca dell'assegno di mantenimento creasse una situazione di indigenza resterebbe semmai applicabile la sola obbligazione alimentare, da azionarsi nell'ambito familiare per supplire a ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso con
5 oneri verosimilmente inferiori e da ripartirsi tra più soggetti (v. Cass. Sez. 1 n. 38366-21, Cass. Sez.
1 n. 10455-22)”.
Quanto alla richiesta di assegno divorzile, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n.
22501; Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011). Ovviamente il
Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e significativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e
29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
Ed infatti (Cassazione 11832/23) , il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in
6 cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del 13/10/2022; Cass.
n. 21234 del 09/08/2019)
La Cassazione ha inoltre ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge
è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Tanto premesso, alla luce dei criteri di cui all'art 5 della legge 1dicembre 1970 secondo l'interpretazione offerta dalle sezioni unite della Cassazione e dalla giurisprudenza di legittimità, si rigetta la domanda considerato che:
• l'assegno divorzile ha natura assistenziale-perequativo-compensativa e non di mantenimento
• Il matrimonio è stato celebrato in data 24.4.93 (quando la convenuta aveva 22 anni) e la separazione è del 1.12.21 (quando la convenuta aveva 50 anni).
• Non si può ignorare che in sede separativa le parti concordavano un assegno di mantenimento in favore della di 400,00 € mensili alla luce del fatto come precisato nei propri atti CP_1 che si è sempre dedicata alla casa e ai figli pertanto ha rinunciato ad avere un reddito lavorativo proprio ed in considerazione della ragionevole impossibilità oggettiva di procurarselo visto l'età raggiunta dalla stessa,
• Deve ritenersi incontestato che la convenuta, negli oltre 28 anni di convivenza matrimoniale, ha fornito un contributo assolutamente prevalente quantomeno all'accudimento della prole (4 figli) , e ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica, ovvero anche prescindendo dalla prova orale, - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti
(senza che sia necessario indagare sulle sottese motivazioni Cassazione 27945/23) e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge;
• la resistente - che non ha mai lavorato durante il matrimonio - dichiarava Ovviamente poiché non abbiamo entrate io in particolare sono disposta a fare qualunque cosa. Se ad esempio mi chiamano per stare vicino ad una signora anziana io ci vado, ma si tratta di chiamate occasionali, poco e mal retribuite (20 € ad esempio), senza alcun contratto né garanzia. Mi è capitato anche di lavorare su chiamata in un ristorante al Vomero e ci vado quando mi chiamano. Può capitare anche solo una o due volte al mese, dipende dai periodi.
• Non può assumere alcun rilievo quanto riferito dall'attore che invocava il rigetto della domanda in ragione della percezione dell'assegno unico per i figli da parte della atteso CP_1
7 che l'assegno unico è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico e non già integra reddito del genitore percettore rilevante ai fini del decidere;
• l'attuale assenza di redditi da lavoro ( ad eccezione di modeste entrate occasionali) trova certamente la sua ragione primitiva e prevalente nella vita matrimoniale e soprattutto nel ruolo in concreto assunto durante il matrimonio.
Così ricostruita la fattispecie concreta, il Collegio reputa che – alla luce della precondizione della disparità rilevante, sensibile e significativa tra le rispettive posizioni reddituali/patrimoniali – va riconosciuto l'assegno divorzile in favore della in ragione della natura composita dello CP_1
stesso, assistenziale e soprattutto compensativa in presenza degli incontestati sacrifici compiuti dalla convenuta, in base a scelte condivise, che hanno certamente concorso a determinare, almeno in larga parte, lo squilibrio economico-patrimoniale che si registra in questa sede divorzile.
Si ritiene nel quantum di determinarlo nella misura di 300,00€ mensili oltre adeguamento istat.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa (segnatamente il rigetto della domanda di assegno divorzile e la revoca ex nunc degli obblighi contributivi al mantenimento di ricorrono giusti motivi per compensare le spese per 1/3 e liquidare le spese residue secondo CP_2 il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo calcolando Fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale ridotta del 50% ex art. 4 comma 1 D.M. 55/14, calcolate sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento-valore indeterminabile (da € 26.001 a € 52.000),
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
- Pronuncia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e Parte_1
in Napoli il 24.4.93 (atto n. 87 , P. II, S.A SEZ. B , anno 1993 ) CP_1
- Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata Persona_2
presso la madre e disciplina e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
- determina in euro 500,00 a carico dell'attore il contributo per il mantenimento dei figli e (rispettivamente minore e maggiorenne non economicamente Persona_2 CP_3 indipendente) (250,00€ per ciascun figlio) disponendo che l'assegno venga versato alla CP_1
entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il
50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine
8 - revoca ex nunc gli obblighi contributivi a carico dell'attore al mantenimento della figlia come concordati in separazione e confermati con ordinanza provvisoria del 4 CP_2
giugno 24 del giudice relatore ex articolo 473 bis 22;
- determina in euro 300,00 a carico dell'attore l'assegno divorzile in favore della convenuta disponendo che l'assegno venga versato alla entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre CP_1
adeguamento annuale secondo indici Istat,
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74(atto n. 87 , P. II, S.A SEZ. B , anno 1993 )
- compensa le spese per 1/3 e condanna la convenuta al pagamento di 2/3 delle spese processuali sostenute dall'attore che liquida in complessivi euro 2538,00, oltre spese ed accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario .
- rigetta per il resto.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14.2.25
Il Presidente estensore dr.ssa V Rosetti
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