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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/08/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2464/2024, promossa da:
(C.F. ), nato in [...] C.F._1
KENYA il 24/05/1988, rappresentato e difeso dall'Avv. PAGLIARA ZAIRA, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERIO MONICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 09/07/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Voglia l 'Ill.mo, disaesa ogni contraria istanza ed eccezione Nel Pt_1
Merito disporre la revisione in materia di contribu economici ex art. 473 bis 29 c.p.c. previs con Decreto n. cronol 742/2016 del 22.01.2016 dal Tribunale di Varese e per l'effeo, confermata ogni diversa previsione, statuire che il Padre SI. Parte_1
- a parre dalla data di deposito del presente ricorso - sia tenuto al mantenimento in
[...] via indirea dei Minori e mediante versamento mensile alla Persona_1 Persona_2
Madre SI.ra del minor importo di € 100,00 (€ 50,00 per ciascun figlio), o Controparte_1 comunque della diversa somma ritenuta di giuszia, oltre rivalutazione ISTAT annuale, in luogo degli auali € 413,00 mensili. Il tuo con vioria di spese e competenze di lite.
In via Istruoria Si chiede che venga ordinato alla SI.ra ex art. 210 c.p.c., di Controparte_1 esibire e produrre in giudizio i seguen documen: I. domanda e relavi esi di richiesta erogazione di Assegno Unico Universale, indennità mensile di frequenza e/o invalidità civile per i Minori e, in generale, di ogni altro beneficio di welfare relavo ai prede;
II. estra con corrente bancari anni 2022 – 2023 – 2024 SI.ra privi di cancellature;
III. tolo di CP_1 possesso dell'immobile in cui risiede la SI.ra ; IV. ulme tre dichiarazione dei CP_1 reddi/saldo estra con bancari degli ulmi tre anni/visure catastali immobili riferi ai
Genitori della SI.ra , anche eventualmente a seguito di ordine di esibizione volto CP_1 direamente ai prede. Con la presente nota di deposito la scrivente provvede al deposito dei documen sopravvenuall'Ordinanza del 27.03.2025, nello specifico DEPOSITA Doc. 44
Ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 29.04.2025 assunta dal Giudice dell'Esecuzione Do.ssa Paola
Zambonini nel procedimento R.G.E. n. 767/2024 avan il Tribunale Ordinario di Lecco – Sez. I
e relava Ordinanza ex art. 624 c.p.c. di rigeo dell'istanza di sospensione del processo esecuvo. Doc. 45 buste paga SI. da Marzo 2025 a giugno 2025, Chiedendo alla Pt_1
S.V.Ill.ma la formale acquisizione al fascicolo di causa.”;
Per parte resistente : “Dichiarando espressamente di non accettare il CP_1 contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte, la SI.ra precisa le Controparte_1 conclusioni come segue.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 7 NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni di cui al decreto n. cronol. 742/2016 del 22.1.2016 emesso da Codesto Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto irrilevanti e, comunque, infondate per i motivi illustrati in atti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Come già evidenziato con l'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 473bis.22 c.p.c., è stato
“rilevato che parte ricorrente ha adìto il Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di pronuncia di modifica delle Controparte_1 condizioni, solo economiche, relativamente alla prole nata dalla loro unione ( nato a [...]
Varese il 22.01.2010, e , anto a Gallarate (VA), il 12.03.2013), in relazione alla quale il Per_2 padre ricorrente è stato dichiarato decaduto dal Tribunale per i Minorenni di Milano;
che è stata richiesta la riduzione ad € 100,00 mensili (€ 50,00 a figlio); rilevato che il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato che nel decreto collegiale 742/2016 del 22.01.2016 il Tribunale Ordinario di Varese ha fissato la contribuzione economica paterna in € 350,00 mensili (€ 175,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che vi sono state iniziative esecutive della resistente in danno del ricorrente che hanno generato trattative fra le parti, poi naufragate;
che vi è ordine diretto di pagamento a carico del datore di lavoro del ricorrente,
Piaggio & c. s.p.a. ex art. 473bis.37 c.p.c.; che il reddito mensile del ricorrente, assunto nel
2020, è gravato altresì da cessione volontaria del quinto;
che è preannunciata cassa integrazione all'80% da parte del datore di lavoro;
che il ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare ed è padre di un'altra figlia, che è gravato da canone di locazione per € 582,00 Persona_3 mensili;
che è gravato da “prestito giovani” per ulteriori € 273,00; che ha in essere n. 2 pagamenti rateali con Agenzia delle Entrate-Riscossione; oltre alle ordinarie spese di vita;
che la resistente sarebbe beneficiaria di ampi emolumenti pubblici sociali per i minori;
rilevato che si è costituita in giudizio la parte resistente , contestando la Controparte_1 ricostruzione della parte ricorrente e chiedendo il rigetto integrale delle modifiche richieste;
con vittoria di spese di lite;
rilevato che la parte resistente, a sostegno delle proprie richieste, ha dedotto le gravi patologie da cui sono affetti entrambi i figli, sin dalla nascita, non autonomi, come anche da disabilità certificata, che rendono impraticabile l'attività lavorativa per la pagina 3 di 7 resistente;
che la stessa si appoggia ai propri genitori, nonni materni dei minori;
che il padre non vede i figli dal 2013 ed è stato dichiarato decaduto dal T.M. nel 2016; che, nonostante il titolo del T.O. del 2015, il padre non ha mai versato alcunché per i figli, né a titolo ordinario né
a titolo straordinario;
che, pertanto, l'azione esecutiva intentata è stata attivata per i crediti non prescritti;
che, in diritto, non sussiste alcuna sopravvenienza, in quanto al tempo del provvedimento vigente, il ricorrente già abitava in locazione (per il minor importo di € 350,00) nonché percepiva reddito da lavoro (per il minor importo di € 1.300,00), invariata la situazione della resistente;
che dagli estratti conto emergono introiti regolari che paiono riconducibili ad un'altra fonte di reddito;
che l'ampia esposizione debitoria del ricorrente, che non è negata, deve in realtà intendersi quantomeno in parte condivisa con la nuova compagna convivente;
che, epraltro, sono incrementate le esigenze di vita dei minori, nel frattempo accresciutisi, essendo passato un decennio dal 2015 al 2025 richiamando la giurisprudenza sul punto in ordine all'automaticità di tale incremento, senza necessità di specifica prova da parte del richiedente”.
Con il provvedimento provvisori ed urgenti è stata disposta la temporanea conferma della contribuzione paterna già vigente, pari ad € 375,00 mensili, e cioè € 175,00 a figlio, oltre rivalutazione di legge e oltre al riparto delle spese straordinarie.
In assenza di istanze istruttorie ammissibili, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c.
All'esito dell'udienza 09/07/2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La modifica richiesta
Ritiene il Collegio che, pur nella oggettiva ristrettezza economica del ricorrente, non ricorrano i presupposti per la modifica invocata.
Ed infatti, il reddito del ricorrente risulta documentale, come parimenti risultano documentalmente i finanziamenti e i pignoramenti su tale introito;
che il ricorrente è invero titolare di un reddito mensile netto per circa € 2.000,00 (cfr. buste paga 2024 in atti doc. 10) ricorrente;
che al contempo nel decreto qui modificando (doc. 5 resistente) risalente al lontano pagina 4 di 7 2016 lo stesso aveva dichiarato di percepire € 1.300,00, con indubbio e oggettivo sostanzioso incremento reddituale attuale.
Al contempo, nel decreto 2016 il si dichiarava gravato da onere locativo per € Pt_1
350,00 mensili, mentre all'attualità lo stesso è gravato da un finanziamento Findomestic in busta paga per € 222,00 mensili per 120 rate dal 2022, per finalità non specificate (si presume liquidità); da un altro finanziamento per € 273,51 mensili con Intesa San Paolo fino al 2028, ulteriori rateizzazioni con Agenzia delle Entrate per complessivi € 100,00 mensili circa (metà a scadere al luglio 2025 e metà al settembre 2026); è gravato da onere locatizio per € 582,03 mensili comprensivo anche di spese condominiali per l'immobile ove abita con la nuova compagna e la figlia nata da tale unione. Se la nuova figlia del ricorrente può essere sopravvenienza a lui favorevole, in ragione dei nuovi e maggiori esborsi che la stessa comporta, al contempo la convivenza con la compagna rende condivise con ella al 50% le ordinarie spese di vita e abitative, con conseguente risparmio di spesa.
Gli ulteriori pignoramenti/pagamenti diretti del datore di lavoro non possono in questa sede assurgere a sopravvenienza idonea a modificare in peius la condizione economica del ricorrente, ciò in quanto trattasi di pignoramento per arretrati per il mancato pagamento del mantenimento dei figli delle odierne parti in giudizio, nonché ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del mantenimento in corso per la medesima prole.
L'inadempimento di obbligazioni alimentari per la prole non può certo essere causa per la riduzione dell'ammontare delle medesime obbligazioni.
Al contempo, non è in discussione fra le parti la circostanza per cui la resistente, sia al tempo del decreto 2016 sia all'attualità, non svolga attività lavorativa e sia a ciò impossibilitata dal ruolo di care giver derivante dalle gravi patologie da cui sono affetti i figli delle parti, non autosufficienti.
Neppure è in discussione la percezione da parte della resistente di somme, anche importanti, dovuti quali contributi ed emolumenti statali per i figli e per le patologie di cui sono portatori (A.U.U., indennità di frequenza, invalidità, misura c.d. B1); tali somme, indubbiamente aiutano la resistente nel mantenimento della prole, ma ciò è ontologicamente la funzione per la quale tali sovvenzioni statali sono normativamente previste. Invero, è appena il caso di pagina 5 di 7 evidenziare come il ricorrente non abbia corrisposto alcunché a titolo di spese straordinarie dal
2016 all'attualità, per quasi un decennio, dovendo quindi la resistente far fronte da sola alle necessità straordinarie dei figli, mediche o meno.
Peraltro, la resistente non ha neppure domandato in via riconvenzionale (bensì in via di mera eccezione riconvenzionale) l'incremento ordinario del mantenimento derivante dall'automatico accrescimento delle esigenze di vita, senza neppure necessità della relativa prova in giudizio (cfr. Cass. civ., n. 11724 del 04/05/2023 – “D 'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n.
13664/2022)”).
In definitiva, ritiene il Collegio di ribadire la valutazione di invarianza dell'equilibrio complessivo del decreto 2016, in quanto gli elementi peggiorativi della condizione del ricorrente sono compensati complessivamente dalle accresciute esigenze dei minori nel corso del lungo lasso di tempo (più di 9 anni).
2) Le spese di lite
La natura della controversia, solo modificativa di previa statuizione giudiziale, l'interesse preminente dei figli al centro del procedimento, in uno alla oggettiva situazione economico reddituale del ricorrente che rende plausibile e comprensibile l'azione intentata, pur infruttuosamente, inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
pagina 6 di 7 2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2464/2024, promossa da:
(C.F. ), nato in [...] C.F._1
KENYA il 24/05/1988, rappresentato e difeso dall'Avv. PAGLIARA ZAIRA, presso il cui studio
è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERIO MONICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 06/12/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza 09/07/2025, come segue:
Per parte ricorrente “Voglia l 'Ill.mo, disaesa ogni contraria istanza ed eccezione Nel Pt_1
Merito disporre la revisione in materia di contribu economici ex art. 473 bis 29 c.p.c. previs con Decreto n. cronol 742/2016 del 22.01.2016 dal Tribunale di Varese e per l'effeo, confermata ogni diversa previsione, statuire che il Padre SI. Parte_1
- a parre dalla data di deposito del presente ricorso - sia tenuto al mantenimento in
[...] via indirea dei Minori e mediante versamento mensile alla Persona_1 Persona_2
Madre SI.ra del minor importo di € 100,00 (€ 50,00 per ciascun figlio), o Controparte_1 comunque della diversa somma ritenuta di giuszia, oltre rivalutazione ISTAT annuale, in luogo degli auali € 413,00 mensili. Il tuo con vioria di spese e competenze di lite.
In via Istruoria Si chiede che venga ordinato alla SI.ra ex art. 210 c.p.c., di Controparte_1 esibire e produrre in giudizio i seguen documen: I. domanda e relavi esi di richiesta erogazione di Assegno Unico Universale, indennità mensile di frequenza e/o invalidità civile per i Minori e, in generale, di ogni altro beneficio di welfare relavo ai prede;
II. estra con corrente bancari anni 2022 – 2023 – 2024 SI.ra privi di cancellature;
III. tolo di CP_1 possesso dell'immobile in cui risiede la SI.ra ; IV. ulme tre dichiarazione dei CP_1 reddi/saldo estra con bancari degli ulmi tre anni/visure catastali immobili riferi ai
Genitori della SI.ra , anche eventualmente a seguito di ordine di esibizione volto CP_1 direamente ai prede. Con la presente nota di deposito la scrivente provvede al deposito dei documen sopravvenuall'Ordinanza del 27.03.2025, nello specifico DEPOSITA Doc. 44
Ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 29.04.2025 assunta dal Giudice dell'Esecuzione Do.ssa Paola
Zambonini nel procedimento R.G.E. n. 767/2024 avan il Tribunale Ordinario di Lecco – Sez. I
e relava Ordinanza ex art. 624 c.p.c. di rigeo dell'istanza di sospensione del processo esecuvo. Doc. 45 buste paga SI. da Marzo 2025 a giugno 2025, Chiedendo alla Pt_1
S.V.Ill.ma la formale acquisizione al fascicolo di causa.”;
Per parte resistente : “Dichiarando espressamente di non accettare il CP_1 contraddittorio su eventuali nuove domande di controparte, la SI.ra precisa le Controparte_1 conclusioni come segue.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 2 di 7 NEL MERITO: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni di cui al decreto n. cronol. 742/2016 del 22.1.2016 emesso da Codesto Tribunale.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie in quanto irrilevanti e, comunque, infondate per i motivi illustrati in atti.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Come già evidenziato con l'ordinanza emessa in corso di causa ex art. 473bis.22 c.p.c., è stato
“rilevato che parte ricorrente ha adìto il Parte_1
Tribunale al fine di ottenere nei confronti di pronuncia di modifica delle Controparte_1 condizioni, solo economiche, relativamente alla prole nata dalla loro unione ( nato a [...]
Varese il 22.01.2010, e , anto a Gallarate (VA), il 12.03.2013), in relazione alla quale il Per_2 padre ricorrente è stato dichiarato decaduto dal Tribunale per i Minorenni di Milano;
che è stata richiesta la riduzione ad € 100,00 mensili (€ 50,00 a figlio); rilevato che il ricorrente, a sostegno delle proprie richieste, ha allegato che nel decreto collegiale 742/2016 del 22.01.2016 il Tribunale Ordinario di Varese ha fissato la contribuzione economica paterna in € 350,00 mensili (€ 175,00 a figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che vi sono state iniziative esecutive della resistente in danno del ricorrente che hanno generato trattative fra le parti, poi naufragate;
che vi è ordine diretto di pagamento a carico del datore di lavoro del ricorrente,
Piaggio & c. s.p.a. ex art. 473bis.37 c.p.c.; che il reddito mensile del ricorrente, assunto nel
2020, è gravato altresì da cessione volontaria del quinto;
che è preannunciata cassa integrazione all'80% da parte del datore di lavoro;
che il ricorrente ha costituito un nuovo nucleo familiare ed è padre di un'altra figlia, che è gravato da canone di locazione per € 582,00 Persona_3 mensili;
che è gravato da “prestito giovani” per ulteriori € 273,00; che ha in essere n. 2 pagamenti rateali con Agenzia delle Entrate-Riscossione; oltre alle ordinarie spese di vita;
che la resistente sarebbe beneficiaria di ampi emolumenti pubblici sociali per i minori;
rilevato che si è costituita in giudizio la parte resistente , contestando la Controparte_1 ricostruzione della parte ricorrente e chiedendo il rigetto integrale delle modifiche richieste;
con vittoria di spese di lite;
rilevato che la parte resistente, a sostegno delle proprie richieste, ha dedotto le gravi patologie da cui sono affetti entrambi i figli, sin dalla nascita, non autonomi, come anche da disabilità certificata, che rendono impraticabile l'attività lavorativa per la pagina 3 di 7 resistente;
che la stessa si appoggia ai propri genitori, nonni materni dei minori;
che il padre non vede i figli dal 2013 ed è stato dichiarato decaduto dal T.M. nel 2016; che, nonostante il titolo del T.O. del 2015, il padre non ha mai versato alcunché per i figli, né a titolo ordinario né
a titolo straordinario;
che, pertanto, l'azione esecutiva intentata è stata attivata per i crediti non prescritti;
che, in diritto, non sussiste alcuna sopravvenienza, in quanto al tempo del provvedimento vigente, il ricorrente già abitava in locazione (per il minor importo di € 350,00) nonché percepiva reddito da lavoro (per il minor importo di € 1.300,00), invariata la situazione della resistente;
che dagli estratti conto emergono introiti regolari che paiono riconducibili ad un'altra fonte di reddito;
che l'ampia esposizione debitoria del ricorrente, che non è negata, deve in realtà intendersi quantomeno in parte condivisa con la nuova compagna convivente;
che, epraltro, sono incrementate le esigenze di vita dei minori, nel frattempo accresciutisi, essendo passato un decennio dal 2015 al 2025 richiamando la giurisprudenza sul punto in ordine all'automaticità di tale incremento, senza necessità di specifica prova da parte del richiedente”.
Con il provvedimento provvisori ed urgenti è stata disposta la temporanea conferma della contribuzione paterna già vigente, pari ad € 375,00 mensili, e cioè € 175,00 a figlio, oltre rivalutazione di legge e oltre al riparto delle spese straordinarie.
In assenza di istanze istruttorie ammissibili, la causa è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c.
All'esito dell'udienza 09/07/2025, la causa è stata quindi trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) La modifica richiesta
Ritiene il Collegio che, pur nella oggettiva ristrettezza economica del ricorrente, non ricorrano i presupposti per la modifica invocata.
Ed infatti, il reddito del ricorrente risulta documentale, come parimenti risultano documentalmente i finanziamenti e i pignoramenti su tale introito;
che il ricorrente è invero titolare di un reddito mensile netto per circa € 2.000,00 (cfr. buste paga 2024 in atti doc. 10) ricorrente;
che al contempo nel decreto qui modificando (doc. 5 resistente) risalente al lontano pagina 4 di 7 2016 lo stesso aveva dichiarato di percepire € 1.300,00, con indubbio e oggettivo sostanzioso incremento reddituale attuale.
Al contempo, nel decreto 2016 il si dichiarava gravato da onere locativo per € Pt_1
350,00 mensili, mentre all'attualità lo stesso è gravato da un finanziamento Findomestic in busta paga per € 222,00 mensili per 120 rate dal 2022, per finalità non specificate (si presume liquidità); da un altro finanziamento per € 273,51 mensili con Intesa San Paolo fino al 2028, ulteriori rateizzazioni con Agenzia delle Entrate per complessivi € 100,00 mensili circa (metà a scadere al luglio 2025 e metà al settembre 2026); è gravato da onere locatizio per € 582,03 mensili comprensivo anche di spese condominiali per l'immobile ove abita con la nuova compagna e la figlia nata da tale unione. Se la nuova figlia del ricorrente può essere sopravvenienza a lui favorevole, in ragione dei nuovi e maggiori esborsi che la stessa comporta, al contempo la convivenza con la compagna rende condivise con ella al 50% le ordinarie spese di vita e abitative, con conseguente risparmio di spesa.
Gli ulteriori pignoramenti/pagamenti diretti del datore di lavoro non possono in questa sede assurgere a sopravvenienza idonea a modificare in peius la condizione economica del ricorrente, ciò in quanto trattasi di pignoramento per arretrati per il mancato pagamento del mantenimento dei figli delle odierne parti in giudizio, nonché ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del mantenimento in corso per la medesima prole.
L'inadempimento di obbligazioni alimentari per la prole non può certo essere causa per la riduzione dell'ammontare delle medesime obbligazioni.
Al contempo, non è in discussione fra le parti la circostanza per cui la resistente, sia al tempo del decreto 2016 sia all'attualità, non svolga attività lavorativa e sia a ciò impossibilitata dal ruolo di care giver derivante dalle gravi patologie da cui sono affetti i figli delle parti, non autosufficienti.
Neppure è in discussione la percezione da parte della resistente di somme, anche importanti, dovuti quali contributi ed emolumenti statali per i figli e per le patologie di cui sono portatori (A.U.U., indennità di frequenza, invalidità, misura c.d. B1); tali somme, indubbiamente aiutano la resistente nel mantenimento della prole, ma ciò è ontologicamente la funzione per la quale tali sovvenzioni statali sono normativamente previste. Invero, è appena il caso di pagina 5 di 7 evidenziare come il ricorrente non abbia corrisposto alcunché a titolo di spese straordinarie dal
2016 all'attualità, per quasi un decennio, dovendo quindi la resistente far fronte da sola alle necessità straordinarie dei figli, mediche o meno.
Peraltro, la resistente non ha neppure domandato in via riconvenzionale (bensì in via di mera eccezione riconvenzionale) l'incremento ordinario del mantenimento derivante dall'automatico accrescimento delle esigenze di vita, senza neppure necessità della relativa prova in giudizio (cfr. Cass. civ., n. 11724 del 04/05/2023 – “D 'altro canto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n.
13664/2022)”).
In definitiva, ritiene il Collegio di ribadire la valutazione di invarianza dell'equilibrio complessivo del decreto 2016, in quanto gli elementi peggiorativi della condizione del ricorrente sono compensati complessivamente dalle accresciute esigenze dei minori nel corso del lungo lasso di tempo (più di 9 anni).
2) Le spese di lite
La natura della controversia, solo modificativa di previa statuizione giudiziale, l'interesse preminente dei figli al centro del procedimento, in uno alla oggettiva situazione economico reddituale del ricorrente che rende plausibile e comprensibile l'azione intentata, pur infruttuosamente, inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
pagina 6 di 7 2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 24/07/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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