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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 865/2023 R.G. promossa da:
EL ON EL (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Via Della C.F._1
Repubblica n. 43, Imperia, presso lo studio dell'Avv. Loredana Modaffari, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Piazza Controparte_1 C.F._2 dell'Unità Nazionale n. 19, Imperia, presso lo studio dell'Avv. Piera Poillucci, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
AVVERSO E PER LA RIFORMA
della Sentenza del Tribunale di Imperia n. 529 del 03/08/2023, pubblicata il 04/08/2023
CONCLUSIONI ELLE PARTI
1 Per l'appellante: “Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello, contrariis reiectis, previa, in accoglimento della formulata istanza, la concessione della sospensione dell'esecutività della
Sentenza n. 529/23 resa dal Tribunale di Imperia in data 03.08.23 e depositata il 04.08.23, notificata il 05.10.23, quindi dell'esecutività del decreto ingiuntivo n°402/21 emesso dal Tribunale di Imperia in data 05.07.21 nell'ambito della procedura n°1356/21, in riforma totale della
Decisione - previa ammissione delle prove così come dedotte e capitolate nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 18.03.22 e terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 07.04.22, e così come riproposte nella narrativa del presente atto;
accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di legge per l'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, e la carenza di legittimazione passiva in capo a dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria e, comunque, Controparte_2
di ogni ragione creditoria avanzata da nei confronti di Per Controparte_1 Controparte_2
quanto sopra dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto
n° 402/21, emesso dal Tribunale di Imperia in data 05.07.21 nell'ambito della procedura
n°1356/21, concludendo che l'opponente nulla deve all'opposta Controparte_2 CP_1
. Con vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio, c.p.a. ed iva incluse”.
[...]
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa declaratoria di inammissibilità del documento 3 (querela e relative produzioni) di parte appellante, respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, rigettare l'appello proposto da contro , confermando in toto la sentenza n. 529 del Controparte_2 Controparte_1
3.8.23, pubblicata il 4.8.2023 del Tribunale di Imperia, Giudice Monocratico Dr Pasquale
Longarini. Con la vittoria delle spese di primo e secondo grado”.
MOTIVAZIONE
1. Con decreto n. 402/2021 del 05/07/2021, il Tribunale di Imperia ingiungeva al il CP_2 pagamento della somma di € 15.000,00, oltre ad interessi e spese della procedura in favore di
, la quale aveva assunto che: Controparte_1
- la madre della ex convivente more uxorio di , CP_1 Controparte_2 [...]
, in data 15/07/2021, gli aveva prestato la somma di € 25.000,00, corrisposta, CP_3 mediante bonifico bancario, sul conto corrente di affinchè quest'ultima Persona_1 rimettesse il predetto importo (oltre a quello di € 7.000,00, che invece le bonificava il CP_2
al proprio marito, per l'acquisto di un appartamento, per conto
[...] Controparte_4
del medesimo, in Hurghada, Egitto;
CP_2
2 Cont
- il del aveva provveduto alla restituzione della sola somma di € 10.000,00, rimanendo priva di riscontro la richiesta di corrispondere il saldo dovuto.
2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, in data 01/10/2021, , il Controparte_2
quale - eccepiva l'assenza dei presupposti di legge di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, essendo le produzioni dell'istante inidonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge, in mancanza di alcun documento attestante l'esistenza del rapporto di mutuo tra le parti (né il contratto di mutuo, né un riconoscimento di debito, ma, soprattutto, nessuna prova dell'avvenuto versamento della predetta somma), non potendo riconoscersi valore probatorio al bonifico effettuato ad un terzo – estraneo al dedotto rapporto e privo di alcun riferimento all'opponente – ed a una dichiarazione di soggetto apparentemente estraneo, avente tuttavia un interesse personale;
- rilevava, dunque, la carenza di legittimazione passiva del essendo la somma di € Controparte_2
25.000,00 stata bonificata a terza persona e l'infondatezza della pretesa per inesistenza di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della CP_1
Per tali ragioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della CP_1
per temerarietà della lite.
3. Si costituiva in giudizio la quale, rilevato di aver concesso in prestito al Controparte_1 CP_2 la somma di € 25.000,00, consegnata a nell'interesse e per conto del
[...] Persona_1 CP_2 stesso e di aver ricevuto da quest'ultimo, in data 17/10/2011, un bonifico dell'importo di €
10.000,00 a titolo di parziale restituzione della somma ricevuta in prestito, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
4. Rigettata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il Giudice procedeva all'assunzione di testi ed all'esito, con sentenza n. 529 del 3/08/2023 del 4/08/2023, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento delle CP_2
spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure osservava che la aveva fornito adeguata prova CP_1 dell'erogazione nell'interesse del a titolo di mutuo, della somma di € 25.000,00 CP_2 desumibile dalla parziale restituzione di € 10.000,00, costituente manifestazione del consenso del alla ricezione della somma di denaro, con conseguente obbligo di restituzione del CP_2 tantundem;
che ai sensi dell'art. 1813 c.c. la consegna del bene quale elemento costitutivo del
3 contratto non va intesa soltanto come conseguimento della disponibilità materiale dei beni, ma anche come disponibilità giuridica, mentre nessuna forma particolare è richiesta per la manifestazione del consenso e la consegna dei beni, posto che il requisito della forma scritta può essere invece richiesto rispetto a specifiche clausole del accessorie del contratto;
che, in relazione alla scrittura autografa del 13/09/2018, con cui la beneficiaria del bonifico (effettuato dalla
DI, con causale “prestito”), dichiarava di aver ricevuto la somma di denaro Persona_1 dalla nell'esclusivo interesse e per conto del , evidenziava che tale causale della CP_1 CP_2
dazione del denaro trovava riscontro sia nei documenti allegati nel corso del giudizio, sia nella finalità del prestito, ossia l'acquisto di un appartamento in Hurghada dal marito della sia Per_1 nelle somme bonificate a quest'ultima dal risultando del tutto irrilevante, ai fini della CP_2 decisione, rimettere la causa in istruttoria per l'audizione della in merito al bonifico da Per_1 parte del in data 31/10/2011, della somma di € 10.000,00 in favore della DI (con la CP_2 descrizione “ACCR. ONIFICO DA EL ON EL PER PRESTITO”, sub. doc. 3), ne deduceva il valore di riconoscimento del debito/prestito e, al contempo prova di aver ricevuto dalla
DI una determinata quantità di cose fungibili a titolo di mutuo;
in merito alla deposizione testimoniale della teste pur evidenziando il rapporto di parentela con la Controparte_3
osservava che le sue dichiarazioni erano pienamente attendibili, in quanto confermate CP_1
dalla documentazione allegata da ciò conseguendone che le allegazioni costituivano indizi corrispondenti a dati di fatto ontologicamente certi, gravi, precisi e concordanti che provavano la avvenuta conclusione del contratto di mutuo tra la ed il;
che al contrario, il CP_1 CP_2 CP_2
non aveva offerto alcuna prova delle proprie allegazioni.
[...]
7. Avverso detta sentenza, proponeva appello, in data 02/11/2023, , formulando, Controparte_2 previa istanza di sospensione dell'esecuzione ovvero dell'esecutività della sentenza, tre motivi di censura.
7.1. Con il primo motivo di appello, lamentava la erronea valutazione delle risultanze acquisite in atti e l'omissione dell'esame di punti decisivi della controversia, non essendo stato versato in atti alcun documento attestante l'esistenza del preteso rapporto di mutuo tra la e il né CP_1 CP_2 essendo stata fornita la prova dell'avvenuto versamento della somma all'ingiunto: in particolare, la contabile di bonifico di € 25.000,00 effettuato in data 15/07/2011 dalla in favore di CP_1
era priva di riferimento a la dichiarazione della di aver Persona_1 Controparte_2 Per_1 ricevuto l'importo in nome del era irrilevante ai fini della prova del rapporto di mutuo;
la CP_2 contabile dell'accredito di € 10.000,00 in data 17/10/11 dal alla DI, aveva come CP_2
4 causale “prestito”, con la conseguenza che le produzioni poste a fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo era inidonee a soddisfare i requisiti richiesti ex lege a supporto dell'istanza monitoria, non attestando, dunque, in alcun modo l'esistenza del preteso rapporto di mutuo tra le parti. Lamentava altresì che il Giudice di prime cure di non aveva tenuto in alcuna considerazione la documentazione dallo stesso prodotta e segnatamente, la dichiarazione dell'Avvocato di Hurgada;
la ricevuta delle spese legali sostenute dal Persona_2 CP_2
per il tentativo di recupero della somma da lui versata alla coppia;
i Controparte_5
bonifici effettuati da a marito della . Controparte_2 CP_4 Per_1
7.2. Con il secondo motivo di appello, assumeva che il Tribunale di Imperia, senza alcuna motivazione non aveva ammesso le prove offerte, omettendo di pronunciare in sentenza in merito alle istanze ritualmente reiterate.
Chiedeva quindi la ammissione delle prove non ammesse nel giudizio di primo grado.
7.3. Con il terzo motivo di appello, assumeva l'erroneità dalla decisione laddove ha ammesso la testimonianza di in violazione di legge per incapacità a testimoniare – ritenendo Controparte_3
le sue dichiarazioni pienamente attendibili –, pur risultando portatrice di un palese interesse in quanto figlia di e reale destinataria del prestito de quo. Deduceva altresì che la Controparte_1
rendeva testimonianza volutamente reticente, e comunque falsa. CP_3
8. Con comparsa di costituzione e risposta del 25/01/2024, si costituiva un giudizio CP_1
contestando le argomentazioni avversarie osservando di aver provato i fatti costitutivi del
[...]
contratto di mutuo concluso con il e segnatamente: la dazione della somma di € 25.000,00, CP_2
le modalità del pagamento espressamente richieste dal mutuatario, la parziale restituzione da parte del debitore dell'importo di € 10.000,00, la concordanza fra fatti assunti, riferiti dalla teste , CP_3
e risultanti dai documenti scritti prodotti;
che i capitoli di prova non ammessi erano irrilevanti;
che la teste era stata indicata come teste anche dal nella terza memoria ex Controparte_3 CP_2 art. 183 cpc del 7/04/2022, e che ne aveva eccepito l'incapacità solo all'udienza del 20/5/2022 quindi, tardivamente.
9. Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, con ordinanza del
21/02/2024, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte – contenenti la sola precisazione delle conclusioni –, delle comparse conclusionali e delle note di replica. Con successiva ordinanza del 20/12/2014, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. 5 10. I motivi di appello, riguardando la valutazione delle prove, possono essere trattati congiuntamente.
In primo luogo, si osserva che il Tribunale di Imperia ha correttamente ritenuto provato il titolo in base al quale la ha erogato, nell'interesse del la somma di € 25.000,00, CP_1 CP_2 qualificato alla stregua di “prestito”, secondo le modalità richieste da quest'ultimo, cioè con il passaggio del denaro attraverso ritenendo, dunque, pacificamente sussistenti i fatti Persona_1
costitutivi del contratto di mutuo intercorso tra le parti.
10.1. I documenti prodotti dalla attestano l'esistenza del predetto rapporto, e CP_1 segnatamente: la dazione della somma di € 25.000 da creditrice a debitore, come da bonifico, sub doc.1 prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo;
delle modalità del pagamento espressamente richieste dal mutuatario sub doc. 2 (prodotto col ricorso per decreto ingiuntivo) e doc. 7 (prodotto nel giudizio di opposizione); la parziale restituzione, da parte del debitore alla creditrice, con bonifico di € 10.000,00 con causale “accr. bonifico da per prestito” sub doc. 3 Controparte_2
(prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo); la dichiarazione scritta della (la quale Per_1 rilevava di aver ricevuto la somma di denaro dalla DI nell'esclusivo interesse e per conto del
, sub doc. 2, che, sebbene non possa assumere una valenza probatoria in quanto CP_2
proveniente da un soggetto terzo estraneo al rapporto dedotto, ma comunque interessato in quanto effettivo percettore dell'importo in questione, risulta indubbiamente concordante con le altre produzioni documentali consistenti nei movimenti di conto corrente della medesima, oltre Per_1 che con la finalità del prestito, ovvero l'acquisto di un appartamento in Hurghada dal marito della stessa;
infine, la deposizione della teste che ha confermato i fatti come documentati. CP_3
Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia, infatti, che la teste, all'udienza del 20/05/2022, ha specificato che fu il ad indicare alla le particolari modalità di consegna della somma CP_2 CP_1 mediante il bonifico alla e che lo stesso ha restituito il minor importo di € 10.000,00. Le Per_1
dichiarazioni sono state ritenute correttamente attendibili dal Tribunale di Imperia, dal momento che la , oltre ad essere personalmente presente al momento della richiesta, da parte del CP_3 CP_2
del prestito suindicato, di fatto confermava circostanze già in parte provate dalla
[...]
documentazione allegata. Peraltro, la teste veniva indicata nella lista dei testi in controprova dedotti dal medesimo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. del 7/04/2022, né in sede di CP_2
precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, viene reiterata l'eccezione di incapacità della teste.
6 10.2. Di contro, si osserva che il non ha dimostrato il motivo per cui avrebbe concesso il CP_2
mutuo in favore della di cui, nonostante il lungo tempo trascorso, risalendo il bonifico al CP_1
3/10/2011, non ha mai chiesto la restituzione né in via giudiziale né stragiudiziale.
Pertanto, tale bonifico non può avere altra giustificazione causale se non la parziale restituzione della somma di € 25.000,00 erogata da parte della CP_1
10.3 Va infine osservato che le altre allegazioni e produzioni dell'appellante (dichiarazione dell'avvocato di Hurghada – che, sinteticamente, attestava di aver ricevuto l'incarico da Per_2
parte del di procedere giudizialmente nei confronti di e di CP_2 Persona_1 CP_4
per il reato di truffa e per il recupero delle somme perdute e che, tuttavia, questi ultimi si erano dichiarati nullatenenti e privi di alcun reddito, motivo per cui egli aveva provveduto a pignorare l'appartamento oggetto della truffa, ormai semidistrutto e privato di ogni servizio, mobilia ed elettrodomestici pagati da e venduto poi per l'esigua somma di € 6.000 circa), non fanno CP_2 che confermare la destinazione della somma alla conclusione dell'affare in Marocco, purtroppo non perfezionatosi, ma non rilevano in alcun modo quanto al dedotto coinvolgimento della stessa
. CP_3
Né rilevano a tal fine le prove orali dedotte dal che, come già correttamente motivato dal CP_2
Tribunale con ordinanza del 2274/2022, sono inammissibili. Ciò in quanto inerenti a circostanze generiche, valutative, documentali, irrilevanti.
10.4 Alla luce di quanto suesposto, ne consegue, dunque, che la ha pienamente assolto il CP_1
proprio onere probatorio, fornendo puntuali allegazioni sia della consegna della somma, sia della causale della dazione di danaro a parte debitrice.
Si osserva, inoltre, che, come rilevato anche dal Giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra parte una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Dal punto di vista strutturale, mentre la consegna costituisce elemento costitutivo che concorre alla formazione del contratto insieme alla manifestazione della volontà di entrambe le parti a dare e ricevere una determinata quantità di cose fungibili a titolo di mutuo, nessuna forma particolare risulta invece richiesta per la manifestazione del consenso e la consegna dei beni, né ad substantiam né ad probationem, dovendosi a tal proposito respingere le eccezioni avanzate dal CP_2 in merito all'inesistenza di un documento scritto. Orbene, la consegna del bene, costituente –
[...]
come anticipato – elemento essenziale per la conclusione del contratto, non va, peraltro, intesa 7 come necessario conseguimento della disponibilità materiale dei beni, ma altresì come disponibilità giuridica, da ciò conseguendone che il contratto si perfeziona anche con una traditio simbolica o documentale o comunque con forme ad essa equipollenti (quale l'accreditamento di somme su conto corrente di terza persona cui quella somma, su accordo delle parti, doveva essere versata in conto e nell'interesse del mutuatario).
L'appello in conclusione deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di
, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, secondo lo Controparte_2 scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, valori minimi, in ragione della non particolare complessità della causa.
12. Si dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. Controparte_2
529/2023 del 4/08/2023, che conferma;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Controparte_2
favore di che liquida in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A e Controparte_1
C.P.A.;
3) dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 8/1/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
8
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 865/2023 R.G. promossa da:
EL ON EL (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Via Della C.F._1
Repubblica n. 43, Imperia, presso lo studio dell'Avv. Loredana Modaffari, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Piazza Controparte_1 C.F._2 dell'Unità Nazionale n. 19, Imperia, presso lo studio dell'Avv. Piera Poillucci, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
AVVERSO E PER LA RIFORMA
della Sentenza del Tribunale di Imperia n. 529 del 03/08/2023, pubblicata il 04/08/2023
CONCLUSIONI ELLE PARTI
1 Per l'appellante: “Piaccia alla Eccellentissima Corte di Appello, contrariis reiectis, previa, in accoglimento della formulata istanza, la concessione della sospensione dell'esecutività della
Sentenza n. 529/23 resa dal Tribunale di Imperia in data 03.08.23 e depositata il 04.08.23, notificata il 05.10.23, quindi dell'esecutività del decreto ingiuntivo n°402/21 emesso dal Tribunale di Imperia in data 05.07.21 nell'ambito della procedura n°1356/21, in riforma totale della
Decisione - previa ammissione delle prove così come dedotte e capitolate nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 18.03.22 e terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 07.04.22, e così come riproposte nella narrativa del presente atto;
accertata e dichiarata la carenza dei presupposti di legge per l'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, e la carenza di legittimazione passiva in capo a dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria e, comunque, Controparte_2
di ogni ragione creditoria avanzata da nei confronti di Per Controparte_1 Controparte_2
quanto sopra dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, revocare il Decreto Ingiuntivo opposto
n° 402/21, emesso dal Tribunale di Imperia in data 05.07.21 nell'ambito della procedura
n°1356/21, concludendo che l'opponente nulla deve all'opposta Controparte_2 CP_1
. Con vittoria di spese di ambo i gradi di giudizio, c.p.a. ed iva incluse”.
[...]
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa declaratoria di inammissibilità del documento 3 (querela e relative produzioni) di parte appellante, respinta l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, rigettare l'appello proposto da contro , confermando in toto la sentenza n. 529 del Controparte_2 Controparte_1
3.8.23, pubblicata il 4.8.2023 del Tribunale di Imperia, Giudice Monocratico Dr Pasquale
Longarini. Con la vittoria delle spese di primo e secondo grado”.
MOTIVAZIONE
1. Con decreto n. 402/2021 del 05/07/2021, il Tribunale di Imperia ingiungeva al il CP_2 pagamento della somma di € 15.000,00, oltre ad interessi e spese della procedura in favore di
, la quale aveva assunto che: Controparte_1
- la madre della ex convivente more uxorio di , CP_1 Controparte_2 [...]
, in data 15/07/2021, gli aveva prestato la somma di € 25.000,00, corrisposta, CP_3 mediante bonifico bancario, sul conto corrente di affinchè quest'ultima Persona_1 rimettesse il predetto importo (oltre a quello di € 7.000,00, che invece le bonificava il CP_2
al proprio marito, per l'acquisto di un appartamento, per conto
[...] Controparte_4
del medesimo, in Hurghada, Egitto;
CP_2
2 Cont
- il del aveva provveduto alla restituzione della sola somma di € 10.000,00, rimanendo priva di riscontro la richiesta di corrispondere il saldo dovuto.
2. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione, in data 01/10/2021, , il Controparte_2
quale - eccepiva l'assenza dei presupposti di legge di cui all'art. 633 c.p.c. per l'emissione del provvedimento inaudita altera parte, essendo le produzioni dell'istante inidonee a soddisfare i requisiti richiesti dalla legge, in mancanza di alcun documento attestante l'esistenza del rapporto di mutuo tra le parti (né il contratto di mutuo, né un riconoscimento di debito, ma, soprattutto, nessuna prova dell'avvenuto versamento della predetta somma), non potendo riconoscersi valore probatorio al bonifico effettuato ad un terzo – estraneo al dedotto rapporto e privo di alcun riferimento all'opponente – ed a una dichiarazione di soggetto apparentemente estraneo, avente tuttavia un interesse personale;
- rilevava, dunque, la carenza di legittimazione passiva del essendo la somma di € Controparte_2
25.000,00 stata bonificata a terza persona e l'infondatezza della pretesa per inesistenza di qualsivoglia posizione debitoria nei confronti della CP_1
Per tali ragioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della CP_1
per temerarietà della lite.
3. Si costituiva in giudizio la quale, rilevato di aver concesso in prestito al Controparte_1 CP_2 la somma di € 25.000,00, consegnata a nell'interesse e per conto del
[...] Persona_1 CP_2 stesso e di aver ricevuto da quest'ultimo, in data 17/10/2011, un bonifico dell'importo di €
10.000,00 a titolo di parziale restituzione della somma ricevuta in prestito, chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione.
4. Rigettata la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, il Giudice procedeva all'assunzione di testi ed all'esito, con sentenza n. 529 del 3/08/2023 del 4/08/2023, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il al pagamento delle CP_2
spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure osservava che la aveva fornito adeguata prova CP_1 dell'erogazione nell'interesse del a titolo di mutuo, della somma di € 25.000,00 CP_2 desumibile dalla parziale restituzione di € 10.000,00, costituente manifestazione del consenso del alla ricezione della somma di denaro, con conseguente obbligo di restituzione del CP_2 tantundem;
che ai sensi dell'art. 1813 c.c. la consegna del bene quale elemento costitutivo del
3 contratto non va intesa soltanto come conseguimento della disponibilità materiale dei beni, ma anche come disponibilità giuridica, mentre nessuna forma particolare è richiesta per la manifestazione del consenso e la consegna dei beni, posto che il requisito della forma scritta può essere invece richiesto rispetto a specifiche clausole del accessorie del contratto;
che, in relazione alla scrittura autografa del 13/09/2018, con cui la beneficiaria del bonifico (effettuato dalla
DI, con causale “prestito”), dichiarava di aver ricevuto la somma di denaro Persona_1 dalla nell'esclusivo interesse e per conto del , evidenziava che tale causale della CP_1 CP_2
dazione del denaro trovava riscontro sia nei documenti allegati nel corso del giudizio, sia nella finalità del prestito, ossia l'acquisto di un appartamento in Hurghada dal marito della sia Per_1 nelle somme bonificate a quest'ultima dal risultando del tutto irrilevante, ai fini della CP_2 decisione, rimettere la causa in istruttoria per l'audizione della in merito al bonifico da Per_1 parte del in data 31/10/2011, della somma di € 10.000,00 in favore della DI (con la CP_2 descrizione “ACCR. ONIFICO DA EL ON EL PER PRESTITO”, sub. doc. 3), ne deduceva il valore di riconoscimento del debito/prestito e, al contempo prova di aver ricevuto dalla
DI una determinata quantità di cose fungibili a titolo di mutuo;
in merito alla deposizione testimoniale della teste pur evidenziando il rapporto di parentela con la Controparte_3
osservava che le sue dichiarazioni erano pienamente attendibili, in quanto confermate CP_1
dalla documentazione allegata da ciò conseguendone che le allegazioni costituivano indizi corrispondenti a dati di fatto ontologicamente certi, gravi, precisi e concordanti che provavano la avvenuta conclusione del contratto di mutuo tra la ed il;
che al contrario, il CP_1 CP_2 CP_2
non aveva offerto alcuna prova delle proprie allegazioni.
[...]
7. Avverso detta sentenza, proponeva appello, in data 02/11/2023, , formulando, Controparte_2 previa istanza di sospensione dell'esecuzione ovvero dell'esecutività della sentenza, tre motivi di censura.
7.1. Con il primo motivo di appello, lamentava la erronea valutazione delle risultanze acquisite in atti e l'omissione dell'esame di punti decisivi della controversia, non essendo stato versato in atti alcun documento attestante l'esistenza del preteso rapporto di mutuo tra la e il né CP_1 CP_2 essendo stata fornita la prova dell'avvenuto versamento della somma all'ingiunto: in particolare, la contabile di bonifico di € 25.000,00 effettuato in data 15/07/2011 dalla in favore di CP_1
era priva di riferimento a la dichiarazione della di aver Persona_1 Controparte_2 Per_1 ricevuto l'importo in nome del era irrilevante ai fini della prova del rapporto di mutuo;
la CP_2 contabile dell'accredito di € 10.000,00 in data 17/10/11 dal alla DI, aveva come CP_2
4 causale “prestito”, con la conseguenza che le produzioni poste a fondamento della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo era inidonee a soddisfare i requisiti richiesti ex lege a supporto dell'istanza monitoria, non attestando, dunque, in alcun modo l'esistenza del preteso rapporto di mutuo tra le parti. Lamentava altresì che il Giudice di prime cure di non aveva tenuto in alcuna considerazione la documentazione dallo stesso prodotta e segnatamente, la dichiarazione dell'Avvocato di Hurgada;
la ricevuta delle spese legali sostenute dal Persona_2 CP_2
per il tentativo di recupero della somma da lui versata alla coppia;
i Controparte_5
bonifici effettuati da a marito della . Controparte_2 CP_4 Per_1
7.2. Con il secondo motivo di appello, assumeva che il Tribunale di Imperia, senza alcuna motivazione non aveva ammesso le prove offerte, omettendo di pronunciare in sentenza in merito alle istanze ritualmente reiterate.
Chiedeva quindi la ammissione delle prove non ammesse nel giudizio di primo grado.
7.3. Con il terzo motivo di appello, assumeva l'erroneità dalla decisione laddove ha ammesso la testimonianza di in violazione di legge per incapacità a testimoniare – ritenendo Controparte_3
le sue dichiarazioni pienamente attendibili –, pur risultando portatrice di un palese interesse in quanto figlia di e reale destinataria del prestito de quo. Deduceva altresì che la Controparte_1
rendeva testimonianza volutamente reticente, e comunque falsa. CP_3
8. Con comparsa di costituzione e risposta del 25/01/2024, si costituiva un giudizio CP_1
contestando le argomentazioni avversarie osservando di aver provato i fatti costitutivi del
[...]
contratto di mutuo concluso con il e segnatamente: la dazione della somma di € 25.000,00, CP_2
le modalità del pagamento espressamente richieste dal mutuatario, la parziale restituzione da parte del debitore dell'importo di € 10.000,00, la concordanza fra fatti assunti, riferiti dalla teste , CP_3
e risultanti dai documenti scritti prodotti;
che i capitoli di prova non ammessi erano irrilevanti;
che la teste era stata indicata come teste anche dal nella terza memoria ex Controparte_3 CP_2 art. 183 cpc del 7/04/2022, e che ne aveva eccepito l'incapacità solo all'udienza del 20/5/2022 quindi, tardivamente.
9. Accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, con ordinanza del
21/02/2024, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte – contenenti la sola precisazione delle conclusioni –, delle comparse conclusionali e delle note di replica. Con successiva ordinanza del 20/12/2014, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. 5 10. I motivi di appello, riguardando la valutazione delle prove, possono essere trattati congiuntamente.
In primo luogo, si osserva che il Tribunale di Imperia ha correttamente ritenuto provato il titolo in base al quale la ha erogato, nell'interesse del la somma di € 25.000,00, CP_1 CP_2 qualificato alla stregua di “prestito”, secondo le modalità richieste da quest'ultimo, cioè con il passaggio del denaro attraverso ritenendo, dunque, pacificamente sussistenti i fatti Persona_1
costitutivi del contratto di mutuo intercorso tra le parti.
10.1. I documenti prodotti dalla attestano l'esistenza del predetto rapporto, e CP_1 segnatamente: la dazione della somma di € 25.000 da creditrice a debitore, come da bonifico, sub doc.1 prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo;
delle modalità del pagamento espressamente richieste dal mutuatario sub doc. 2 (prodotto col ricorso per decreto ingiuntivo) e doc. 7 (prodotto nel giudizio di opposizione); la parziale restituzione, da parte del debitore alla creditrice, con bonifico di € 10.000,00 con causale “accr. bonifico da per prestito” sub doc. 3 Controparte_2
(prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo); la dichiarazione scritta della (la quale Per_1 rilevava di aver ricevuto la somma di denaro dalla DI nell'esclusivo interesse e per conto del
, sub doc. 2, che, sebbene non possa assumere una valenza probatoria in quanto CP_2
proveniente da un soggetto terzo estraneo al rapporto dedotto, ma comunque interessato in quanto effettivo percettore dell'importo in questione, risulta indubbiamente concordante con le altre produzioni documentali consistenti nei movimenti di conto corrente della medesima, oltre Per_1 che con la finalità del prestito, ovvero l'acquisto di un appartamento in Hurghada dal marito della stessa;
infine, la deposizione della teste che ha confermato i fatti come documentati. CP_3
Sotto tale ultimo profilo, si evidenzia, infatti, che la teste, all'udienza del 20/05/2022, ha specificato che fu il ad indicare alla le particolari modalità di consegna della somma CP_2 CP_1 mediante il bonifico alla e che lo stesso ha restituito il minor importo di € 10.000,00. Le Per_1
dichiarazioni sono state ritenute correttamente attendibili dal Tribunale di Imperia, dal momento che la , oltre ad essere personalmente presente al momento della richiesta, da parte del CP_3 CP_2
del prestito suindicato, di fatto confermava circostanze già in parte provate dalla
[...]
documentazione allegata. Peraltro, la teste veniva indicata nella lista dei testi in controprova dedotti dal medesimo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. del 7/04/2022, né in sede di CP_2
precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, viene reiterata l'eccezione di incapacità della teste.
6 10.2. Di contro, si osserva che il non ha dimostrato il motivo per cui avrebbe concesso il CP_2
mutuo in favore della di cui, nonostante il lungo tempo trascorso, risalendo il bonifico al CP_1
3/10/2011, non ha mai chiesto la restituzione né in via giudiziale né stragiudiziale.
Pertanto, tale bonifico non può avere altra giustificazione causale se non la parziale restituzione della somma di € 25.000,00 erogata da parte della CP_1
10.3 Va infine osservato che le altre allegazioni e produzioni dell'appellante (dichiarazione dell'avvocato di Hurghada – che, sinteticamente, attestava di aver ricevuto l'incarico da Per_2
parte del di procedere giudizialmente nei confronti di e di CP_2 Persona_1 CP_4
per il reato di truffa e per il recupero delle somme perdute e che, tuttavia, questi ultimi si erano dichiarati nullatenenti e privi di alcun reddito, motivo per cui egli aveva provveduto a pignorare l'appartamento oggetto della truffa, ormai semidistrutto e privato di ogni servizio, mobilia ed elettrodomestici pagati da e venduto poi per l'esigua somma di € 6.000 circa), non fanno CP_2 che confermare la destinazione della somma alla conclusione dell'affare in Marocco, purtroppo non perfezionatosi, ma non rilevano in alcun modo quanto al dedotto coinvolgimento della stessa
. CP_3
Né rilevano a tal fine le prove orali dedotte dal che, come già correttamente motivato dal CP_2
Tribunale con ordinanza del 2274/2022, sono inammissibili. Ciò in quanto inerenti a circostanze generiche, valutative, documentali, irrilevanti.
10.4 Alla luce di quanto suesposto, ne consegue, dunque, che la ha pienamente assolto il CP_1
proprio onere probatorio, fornendo puntuali allegazioni sia della consegna della somma, sia della causale della dazione di danaro a parte debitrice.
Si osserva, inoltre, che, come rilevato anche dal Giudice di prime cure, ai sensi dell'art. 1813 c.c., il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all'altra parte una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Dal punto di vista strutturale, mentre la consegna costituisce elemento costitutivo che concorre alla formazione del contratto insieme alla manifestazione della volontà di entrambe le parti a dare e ricevere una determinata quantità di cose fungibili a titolo di mutuo, nessuna forma particolare risulta invece richiesta per la manifestazione del consenso e la consegna dei beni, né ad substantiam né ad probationem, dovendosi a tal proposito respingere le eccezioni avanzate dal CP_2 in merito all'inesistenza di un documento scritto. Orbene, la consegna del bene, costituente –
[...]
come anticipato – elemento essenziale per la conclusione del contratto, non va, peraltro, intesa 7 come necessario conseguimento della disponibilità materiale dei beni, ma altresì come disponibilità giuridica, da ciò conseguendone che il contratto si perfeziona anche con una traditio simbolica o documentale o comunque con forme ad essa equipollenti (quale l'accreditamento di somme su conto corrente di terza persona cui quella somma, su accordo delle parti, doveva essere versata in conto e nell'interesse del mutuatario).
L'appello in conclusione deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di
, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, secondo lo Controparte_2 scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, valori minimi, in ragione della non particolare complessità della causa.
12. Si dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Imperia n. Controparte_2
529/2023 del 4/08/2023, che conferma;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Controparte_2
favore di che liquida in € 2.906,00, oltre 15% per spese generali, e oltre I.V.A e Controparte_1
C.P.A.;
3) dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 8/1/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
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