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Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/08/2024, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN , composto dai magistrati:
- Dott. Marianna Serrao Presidente;
- Dott.sa Michele Moggi giudice;
- Dot.sa Chiara Flavia Scarselli giudice o.p. estensore
Riunito nella camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3300 /2019 R.G.A.C., Oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
promossa da:
e residente la prima ad BA AN RE Parte_1 Parte_2
(SI e la seconda a IN LA (RM), entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Valeria Tosti ed elettivamente domiciliate presso e nel suo studio in
IO (SI) Via degli Aceri n. 76/b, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICI
nei confronti di
, residente in [...] rappresentata e difesa dagli CP_1
avvocati Marcello Perugini ed Eleonora Sicuranza ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in viale G. Vespa 258 IO (SI) , per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA anche contro
, residente in Cecchina di AN LA (Roma), rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avvocato Francesca Consoli ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Cecchina di AN LA (Roma), Via Sicilia n .7 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 CONVENUTO
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di EN ogni contraria istanza disattesa Accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita concluso in data 24.1.2003 fra la sig.ra e la sig.ra con atto a rogito del notaio Controparte_3 CP_1
Dott. Rep. 72918 Racc.19484 e, per l'effetto accertare e Persona_1
dichiarare la nullità di tale atto simulato nonché accertare e dichiarare la nullità dell'atto dissimulato di donazione per le ragioni dedotte in narrativa che qui si intendono trascritte e conseguentemente accertare e dichiarare che i predetti beni non sono mai usciti dal patrimonio della de cuius sig.ra con ogni Controparte_3
conseguenziale pronuncia e comunque accertare e dichiarare aperta la successione
Pt_ di in favore di , e - anche nella Controparte_3 Parte_1 CP_2
loro qualità di legittimari che conseguentemente agiscono per la reintegrazione della quota di riserva ad essi spettante - e ciò, relativamente all'immobile per cui è giudizio come di seguito censito: Catasto dei Fabbricati del Comune di Castiglione
d'Orcia al• foglio 142, particella 10 sub. 4, 7, 8 categoria A2 classe 2 consistenza 6 vani superficie 121mq totale escluse aree scoperte 111 mq rendita Euro 371,85 • foglio 142, particella 10, sub 5, 6 e 9 categoria A2 Classe 2 Consistenza 8 vani
Totale 159mq Totale escluse aree scoperte 145mq rendita Euro 495,80 Catasto
Terreni del Comune di Castiglione D'Orcia foglio 142 particella 534 reddito dominicale Euro 0,33 ed agrario Euro 0,33 (diritto di comproprietà pari ad 1/3)
Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di trascrivere e/o annotare
l'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita stipulato in data 24.1.2003 a rogito del notaio Dott. Rep. 72918 Persona_1
Racc.19484 Con vittoria di spese ed onorari. Con ogni ulteriore riserva nelle scansioni di rito. .”
Conclusioni della convenuta : CP_1
2 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, rigettare la domanda di controparte in quanto infondata e, comunque, non suffragata da alcun elemento probatorio. Tenuto conto delle finalità perseguite dalle attrici, molto più che temerarie, condannare le stesse per specifica responsabilità ex art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Conclusioni del convenuto : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis : -Accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita intervenuto tra la de cuius
[...]
e la Sig.ra in data 24.01.2003, inerente gli immobili meglio CP_3 CP_1
descritti in narrativa del presente atto, per tutti i motivi meglio dedotti in premessa che qui debbono intendersi integralmente riprodotti, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità, con conseguente inefficacia, del simulato contratto di compravendita di cui è causa;
-accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma, del dissimulato atto donativo del 24.01.2003 stante l'assenza nella vendita de qua dei testimoni come richiesto dalla Legge Notarile 16 febbraio 1913 n. 89 art. 48, comma I, con conseguente inefficacia;
-accertare e dichiarare che i beni di cui è causa non sono, quindi, mai fuoriusciti dal patrimonio della de cuius ed in accoglimento della domanda di reintegrazione della quota di legittima –riserva spettante al , erede legittimario della , al pari Controparte_2 Controparte_3
delle Sigg.re e , procedere alla attribuzione della Parte_1 Parte_2 quota loro spettante per legge, con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, relativamente all'immobile per cui è causa censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Castiglione d'Orcia al foglio 142, part. 10 sub. 4,7 8 categoria A2 classe 2 consistenza 6 vani superficie 121 mq totale escluse aree scoperte 11 mq rendita Euro 371.85- -foglio 142 particella 10, sub 5,6 e 9 categoria
A2 Classe 2 consistenza 8 vani Tot. 159 mq Totale escluse aree scoperte 145 mq rendita Euro 495.80 -Catasto terreni del Comune di Castiglione D'Orcia foglio 142 particela 534 reddito dominicale Euro 0.33 ed agrario 0.33 (diritto di comproprietà
3 pari ad 1/3) Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di trascrivere e/o annotare l'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita stipulato in data 24.01.2003 a rogito del Notaio Dott,.
[...]
Rep. 72918 Racc. 19484 , con liquidazione delle spese processuali, Per_1
onorari competenze, oltre IVA e CPA in favore del convenuto . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
[...
convenivano in giudizio e per sentir accogliere CP_1 Controparte_2
le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , contestando ed opponendosi alle CP_1
pretese delle attrici ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva, altresì in giudizio associandosi alle richieste Controparte_2 di accertamento della simulazione e nullità dell'atto di donazione e della vendita dissimulata, chiedendo la reintegra della legittima come specificato nelle conclusioni riportate in epigrafe.
La causa veniva ritenuta pronta per la decisione su base documentale come da provvedimento del 3.06.2021 e rinviata per discussione e contestuale decisione.
All'udienza del 28.12.20221 il giudice riletti atti e documenti di causa, rilevato che veniva avanzata anche domanda di reintegra della legittima, rilevata la necessità di disporre CTU, rimetteva la causa sul ruolo disponendo C.T.U. tecnica volta a ricostruire le effettive quote e la conseguente riconduzione delle disposizioni testamentarie con riferimento alla sola quota disponibile. All'esito della C.T.U., fallite veniva fisata udienza di precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 12 luglio 2022 veniva trattenuta in decisione, rimettendo al Collegio ogni statuizione.
Rinvenuto il fascicolo solo nel luglio del 2024 il Collegio decideva la causa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Breve riassunto dei fatti di causa
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio assumendo la simulazione dell'atto di compravendita ai rogiti del notaio Dott. Rep. 72918 Persona_1
Racc.19484 con cui la fu , madre di e Controparte_3 Parte_1
e nonna di , vendeva a , all'epoca compagna del Parte_2 CP_4 CP_1 nipote, seguenti beni: “A) abitazione sita in Castiglione D'Orcia fraz. Campiglia
D'Orcia Via della Chiesa n. 37/39 composta di vani catastali sette con annesso magazzino al piano seminterrato primo della consistenza catastale di metri quadrati ventinove (mq 29) ed annesso terreno di pertinenza a corte della superficie catastale di metri quadrati ottanta (mq 80) e diritti di comproprietà pari ad un terzo dell'intero su altra adiacente porzione di terreno della superficie catastale di metri quadri 210 ( duecentodieci) il tutto confinante con: , strada, parte Persona_2
condominiale salvo altri. Detto immobile è censito al NCEU del comune di
Castiglione D'Orcia al foglio 142 particella 10 sub. 2 cat. A/5 classe 1 rendita catastale Euro 224,14 (abitazione) e particella 10 sub. 3 cat. C/2 rendita catastale
Euro 34,35 (magazzino); il terreno di pertinenza è censito al NCEU di detto Comune al foglio 142 particella 537 reddito dominicale Euro 0,12 ed agrario Euro 0.12
(corte in proprietà esclusiva) e 534 reddito dominicale Euro 0,33 ed agrario Euro
0,33 (terreno in comproprietà) B) magazzino sito ove sopra al piano seminterrato primo della consistenza di metri quadri 21(ventuno) confinante con immobile di cui alla precedente lettera A) salvo altri. Detto immobile è censito al NCEU del Comune di Castiglione D'Orcia al foglio 142 particella 10 sub. 1 cat. C/2 classe 2 rendita catastale Euro 24,94..”.
Assumevano, altresì, le attrici che alla data della citazione i predetti immobili risultavano censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castiglione d'Orcia al • foglio 142, particella 10 sub. 4, 7, 8 categoria A2 classe 2 consistenza 6 vani superficie 121mq totale escluse aree scoperte 111 mq rendita Euro 371,85 • foglio
142, particella 10, sub 5, 6 e 9 categoria A2 Classe 2 Consistenza 8 vani Totale 159 mq Totale escluse aree scoperte 145mq rendita Euro 495,80. Catasto Terreni del
5 Comune di Castiglione D'Orcia al foglio 142 particella 534 reddito dominicale Euro
0,33 ed agrario Euro 0,33 (diritto di comproprietà pari ad 1/3).
Fermo quanto sopra rilevavano che il prezzo di acquisto all'epoca pattuito di
€. 30.0000 non fosse mai stato versato e che detti immobili erano stati intestati alla per consentirle di usufruire delle agevolazioni fiscali collegate CP_1 all'acquisto della prima casa, assumendo che detta simulata vendita, di fatto costituiva una vera e propria donazione di cui “…veniva dato atto a mezzo di apposita controdichiarazione…”.
Successivamente alla morte della sig.ra avvenuta in data Controparte_3
23.12.2006 le attrici assumendo un depauperamento del patrimonio della de cuius ed una lesione della legittima, anche a fronte del deteriorarsi dei rapporti familiari, hanno deciso di introdurre il presente giudizio al fine di sentir accertare la simulazione dell'atto di compravendita, nonchè la nullità del dissimulato atto di donazione per vizio formale, in quanto stipulata per atto pubblico senza la presenza di testimoni ex combinato disposto degli artt. 1414 e 782 c.c. nonché dell'art. 48 legge notarile.
Si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti CP_1
eccependo che la successione risultava aperta da oltre diciassette anni, che il presente giudizio si inseriva in una serie di atti, giudiziari e non, vessatori posti in essere dalle attrici in danno della convenuta, insistendo per il rigetto della domanda attrice e la condanna di detta parte ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio, infine, associandosi alle Controparte_2
richieste di accertamento della nullità non solo della compravendita, ma anche dell'atto dissimulato di donazione per vizio di forma, lamentando in più la lesione della legittima chiedendo la reintegrazione della propria quota, evidenziando, altresì, che, post mortem della de cuius, i tre figli della (di CP_3 Parte_1
e ) accettavano l'eredità della loro madre e Parte_2 Controparte_2 presentavano all'uopo denuncia di successione all'Agenzia delle Entrate di
Montepulciano, evidenziante i cespiti presenti.
6 Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla competenza del Collegio
Preliminarmente va precisato che a fronte della domanda di reintegra della legittima assumendone la lesione, avanzata dal convenuto , ed a Controparte_2
prescindere dalla ammissibilità od inammissibilità della stessa di cui si dirà in seguito, la competenza è collegiale.
Sulla nullità sia della compravendita che dell'atto dissimulato di donazione
Fermo quanto sopra, ritiene opportuno il Collegio verificare la fondatezza della domanda di nullità non solo della compravendita, ma soprattutto dell'atto che si assume dissimulato di donazione in favore della , a fronte degli effetti a CP_1 cascata derivanti dall'una e dall'altra ipotesi, stante il decorso di circa 14 anni dall'apertura della successione (avvenuta alla data del decesso della de cuius in data
23.12.2006) alla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nel luglio 2020.
Premesso ciò, appare necessario evidenziare in primis che sia parte attrice che il convenuto sostengono la nullità dell'atto di compravendita ai rogiti CP_2
notaio per cui è giudizio eccependo il mancato versamento del prezzo e Per_1
sulla base del fatto della circostanza che tale contratto dissimulava una donazione ne
“…veniva dato atto a mezzo di apposita controdichiarazione…” (v. citazione pag. 3) che “…..custodita presso l'abitazione in cui conviveva con la sig.ra CP_4
era scomparsa..” (v. citazione pag. 5). CP_1
Della presenza di tale controdichiarazione, inesorabilmente andata distrutta, a dire delle attrici sarebbe a conoscenza esclusivamente il , ex compagno CP_4
della odierna convenuta e denunciato/querelato dalla , rinviato a CP_1
giudizio per i reati di cui agli artt. 572 e 612, comma 2, c.p., nonchè sottoposto a misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Peraltro, corre l'obbligo di evidenziare come l'unico motivo di nullità dell'atto dissimulato eccepito sia dalle attrici che dal convenuto Controparte_2
7 sia un vizio formale ben specifico: l'assenza di testimoni (necessario per la validità donazione effettuata per atto pubblico, secondo la tesi dei soggetti appena richiamati).
A questo punto, è doveroso rilevare come con dichiarazioni confessorie contenute in atto di citazione e suffragate anche dalla formulazione dei capitoli di prova (v. seconda memoria istruttoria parte attrice cap. 1) l'“…atto di compravendita dissimulava una vera e propria donazione per aver voluto la nonna
[...]
trasferire alla “famiglia” del nipote sig. gli immobili di cui al CP_3 CP_4 punto che precede per mero atto di liberalità….” Tale tipologia di donazione secondo il Collegio appartiene alle donazioni indirette per la validità delle quali è richiesta la forma dell'atto pubblico, ma non la presenza di testimoni.
Come noto, infatti, la donazione indiretta consiste in una liberalità attuata attraverso un negozio diverso dalla donazione. Si tratta di un istituto, ricavato in negativo rispetto alle liberalità dirette, che ricomprende tutti quegli atti che pur non riproducendo lo schema tipico del contratto di donazione tipizzato dal legislatore, si caratterizzano per la presenza dello spirito di liberalità, ovvero, l'intenzione, propria di una delle parti, di arricchire l'altra con contestuale depauperamento della propria sfera patrimoniale.
Ne deriva, logicamente, che la differenza tra donazione diretta ed indiretta risiede nel mezzo con il quale il fine liberale è perseguito e non anche nell'effetto che da esso deriva, che è comune ad entrambe le parti.
Ed infatti, mentre nella donazione diretta esse adoperano il contratto tipico e solenne di cui all'art.769 c.c., in quelle indirette si è in presenza di un atto o negozio giuridico che, pur non essendo diretto a realizzare il fine liberale, indirettamente lo realizza, così arricchendo la causa tipica del contratto non liberale.
Il fondamento normativo da cui si desume l'esistenza di tale istituto giuridico
è individuato nell'art. 809 c.c., nella parte in cui fa riferimento alle liberalità che risultano da atti diversi dalle donazioni, oltre che nell'art.737 c.c. che, in tema di
8 collazione, indica tutto ciò che i figli, i discendenti e il coniuge del de cuius hanno ricevuto in vita “direttamente o indirettamente”.
La donazione indiretta, inoltre, può realizzarsi sia con negozi unilaterali che attraverso il paradigma contrattuale, così realizzando oltre alla propria causa tipica anche una diversa ed ulteriore ovvero l'arricchimento economico del beneficiario.
Con riguardo alla natura giuridica di tale negozio, vi è da tempo un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza.
La dottrina maggioritaria sostiene che la donazione indiretta configuri un negozio indiretto, da intendere quale collegamento negoziale tra due distinti negozi, quello direttamente posto in essere – c.d. negozio mezzo – e quello che rappresenta il risultato ulteriormente perseguito – c.d. negozio fine - che possono essere inclusi in un medesimo ed unitario contratto.
Secondo altra parte della dottrina, invece, non tutte le donazioni indirette integrano un negozio indiretto, in particolare il negotium mixtum cum donatione è attratto alla categoria del negozio misto.
In particolare, questo può esse allo stesso tempo atto a titolo oneroso e atto di liberalità.
La giurisprudenza di legittimità, nel corso degli ultimi anni, ha tracciato le coordinate ermeneutiche al fine di individuare l'esatto perimetro del negotium mixtum cum donatione.
Secondo una prima impostazione, sostenuta in particolare a partire dagli anni
Novanta, ma ormai abbandonata, al fine di individuare l'esatta natura del negozio posto in essere dalle parti, proponeva l'utilizzo del criterio della prevalenza. In tal modo, ad essere applicata era la disciplina della donazione ove si riscontrasse, in concreto, la prevalenza dell'animus donandi; al contrario, poteva configurarsi un negozio sorretto da causa onerosa qualora l'attribuzione patrimoniale fosse realizzata in funzione di un corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante ex lege o, ancora, in osservanza di un dovere nascente dalle regole morali o sociale che
9 si rivelasse così assorbente rispetto all'animus donandi (ex multis, Cass. Civ. Sez. II,
13 luglio 1995, n.7666).
A partire dalle sentenze dei primi anni duemila, tuttavia, la Suprema Corte ha riconosciuto come anche il negozio misto con donazione rappresenti una forma di liberalità indiretta, a tal fine non essendo necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo sufficiente la forma dello schema negoziale adottato in concreto (Cass. Civ. 7 giungo 2006, n.13337).
Con un successivo orientamento, sposato a partire dal 2009, attualmente prevalente, la Suprema Corte ha abbracciato il concetto di “sproporzione voluta tre le prestazioni corrispettive delle parti” quale criterio ermeneutico alla luce del quale indicare la presenza o meno di una donazione indiretta in un negozio misto con donazione.
Oggi, dunque, può dirsi prevalente l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che la vendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizzi per ciò solo un negotium mixtum cum donatione essendo a tal fine necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni delle parti ma anche che questa sia di entità significativa.
Inoltre, è necessario che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e, ciononostante, abbia voluto, comunque, trasferire la proprietà e lo abbia voluto, inoltre, allo specifico fine di arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo (ex multis, Cass. Civ. 10614/2016;
Cass. Civ. Sez. II, 21 giugno 2019, n.16783; Cass. Civ. 18 luglio 2019, n.19400).
Orbene, fatta questa premessa in diritto e giurisprudenziale, va rilevato, tornando al caso di specie come la stessa parte attrice abbia affermato confessoriamente che l'atto di compravendita dissimulava una vera e propria donazione per aver voluto la nonna trasferire alla “famiglia” del Controparte_3
nipote sig. gli immobili per cui è giudizio per mero atto di liberalità, CP_4 attuando tale donazione mediante l'intestazione alla , oltretutto su CP_1
10 indicazione del nipote, al fine di poter beneficare anche dei vantaggi fiscali relativi alla prima casa. Tale operazione, sempre per ammissione della parte attrice ha depauperato il patrimonio della de cuius di 2/9, circostanza questa, confermata anche dagli esiti della CTU, che hanno evidenziato una notevole sproporzione fra il valore dell'immobile al momento della compravendita oggetto di causa ed il prezzo pattuito.
Secondo il Collegio, infatti, nel caso di specie, per quanto ammesso dalla stessa parte attrice la de cuius ha realizzato una donazione indiretta a tutta la famiglia del nipote mediante simulazione relativa soggettiva per CP_4
interposizione fittizia di persona, addirittura su suggerimento dello stesso Nipote per beneficiare anche delle agevolazioni fiscali relativi alla prima casa. Del resto ciò trova conferma anche nel doc. 14 depositato da parte attrice in allegato alle seconde memorie istruttorie da cui emerge la piena conoscenza da parte del delle CP_4
volontà della nonna.
Da ciò deriva da un lato che la de cuius avesse ben presente l'atto di liberalità che andava a compiere, dall'altro che se passaggio di denaro doveva esserci, questo avrebbe dovuto intercorrere fra il nipote, effettivo beneficiario della donazione indirettamente effettuata per interposizione fittizia di persona, con ciò solo spiegando l'assenza di prova del versamento dei pattuiti 30.000,00 euro da alla de CP_1
cuius.
Nel caso di specie, quindi, il Collegio ritiene configurata una donazione indiretta, quindi, di un negozio misto con donazione ovvero una disposizione avvenuta a titolo gratuito attraverso strumenti giuridici leciti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., e che quindi, in definitiva, è configurabile quale atto di liberalità lecito che, ex art. 809 c.c., che per legge necessita ai fini della sua validità della forma dell'atto pubblico (che ha) ma non della presenza dei testimoni.
Per la prevalente giurisprudenza di merito e legittimità, infatti, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire
11 gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (v. da ultimo in tal senso Corte appello Milano sez. II, 02/07/2021, n.2084, Tribunale Torino sez. II,
01/06/2021, n.2800).
Non solo, ma recentemente la Suprema Corte ha ribadito “Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è a essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.” (v. Cass. civile sez. II, 28/02/2018, n.4682)
Ritenuta, pertanto, valida e non nulla per vizio di forma, la donazione indiretta effettuata con la compravendita ai rogiti del notaio Dott. Persona_1
Rep. 72918 Racc.19484, la domanda delle attrici deve essere integralmente rigettata.
Sulla domanda riconvenzionale di collazione e reintegra della legittima
Accertata la validità della donazione indiretta il Tribunale a questo punto rileva come non abbia alcun legame di parentela con la de cuius ne Parte_3
consegue, pertanto, che quanto oggetto di causa al momento della morte di
[...]
era pienamente uscito dal patrimonio della de cuius, che non ha asciato CP_3
alcun testamento, e poichè non era e non poteva essere uno dei Parte_3 soggetti per legge chiamati all'eredità, tale bene non rientra fra quelli soggetti a collazione. Non può sfuggire, infatti, che ex art. 737 c.c. sono soggetti a collazione solo ed esclusivamente i beni donati in vita ai figli e ai loro discendenti nonché al coniuge. era all'epoca solo la compagna more uxorio del nipote della Parte_3
de cuius, conseguentemente non rientra fra i soggetti tenuti alla collazione.
12 Nel caso di specie, quindi, liberamente e consapevolmente in vta la
[...]
ha disposto di un bene appartenente al proprio patrimonio facendolo CP_3
uscire dallo stesso, con la conseguenza che quel bene al momento del decesso NON faceva più parte del suo patrimonio e dei beni caduti in successione e non poteva andare ad incidere sulla legittima
A fronte di ciò, quindi, anche la domanda riconvenzionale avanzata da deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_2
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e poste a carico della parte attrice e del convenuto in misura del 50% cadauno e Controparte_2
liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, con riferimento al valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi in complessivi €. 7.616,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge.
Compensa integralmente fra il convenuto e la parte attrice Controparte_2
le spese di lite stante la soccombenza.
Pone definitivamente a carico della parte attrice e del convenuto CP_2
in misura del 50% cadauno le spese di CTU come liquidate durante il
[...]
giudizio con obbligo di rifondere alla Convenuta quanto dalla stessa CP_1
anticipato a tale titolo in corso di causa.
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Al collegio stante la particolarità del caso non appaiono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna come formulata dalla convenuta CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara che l'atto per cui è giudizio costituisce atto di liberalità lecito che, ex art. 809 c.c. come tale valido anche in assenza di testimoni rigetta la domanda della parte attrice in quantoinfondata in fatto e diritto, come sopra motivato;
13 - Rigetta la domanda riconvenzionale di lesione di legittima e reintegra proposta da perché infondata in fatto ed in diritto, per le Controparte_2
motivazioni suestese;
- Condanna parte attrice ed il convenuto ex art. 91 c.p.c. al Controparte_2
pagamento, in misura del 50% cadauno, in favore della convenuta CP_1
delle spese di lite liquidate in complessivi €. 7.616,00 per onorari ex
[...]
D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge;
- Pone le spese di CTU, come liquidate durante il giudizio, definitivamente a carico della parte attrice e del convenuto in misura del Controparte_2
50% cadauno le spese di CTU, con obbligo di rifondere alla Convenuta
quanto dalla stessa anticipato a tale titolo in corso di causa;
CP_1
- Compensa integralmente fra le attrici ed il convenuto le Controparte_2
spese di lite ex art. 92 c.pc..
- Dichiara non sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96
c.p.c. avanzata dalla convenuta per quanto in motivazione CP_1
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Montepulciano nella camera di consiglio del 31 luglio 2024
Il giudice o.p.. estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Flavia Scarselli dott.ssa Marianna Serrao
T
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN , composto dai magistrati:
- Dott. Marianna Serrao Presidente;
- Dott.sa Michele Moggi giudice;
- Dot.sa Chiara Flavia Scarselli giudice o.p. estensore
Riunito nella camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3300 /2019 R.G.A.C., Oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole
promossa da:
e residente la prima ad BA AN RE Parte_1 Parte_2
(SI e la seconda a IN LA (RM), entrambe rappresentate e difese dall'avvocato Valeria Tosti ed elettivamente domiciliate presso e nel suo studio in
IO (SI) Via degli Aceri n. 76/b, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICI
nei confronti di
, residente in [...] rappresentata e difesa dagli CP_1
avvocati Marcello Perugini ed Eleonora Sicuranza ed elettivamente domiciliata presso e nel loro studio in viale G. Vespa 258 IO (SI) , per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA anche contro
, residente in Cecchina di AN LA (Roma), rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avvocato Francesca Consoli ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in Cecchina di AN LA (Roma), Via Sicilia n .7 come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
1 CONVENUTO
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di EN ogni contraria istanza disattesa Accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita concluso in data 24.1.2003 fra la sig.ra e la sig.ra con atto a rogito del notaio Controparte_3 CP_1
Dott. Rep. 72918 Racc.19484 e, per l'effetto accertare e Persona_1
dichiarare la nullità di tale atto simulato nonché accertare e dichiarare la nullità dell'atto dissimulato di donazione per le ragioni dedotte in narrativa che qui si intendono trascritte e conseguentemente accertare e dichiarare che i predetti beni non sono mai usciti dal patrimonio della de cuius sig.ra con ogni Controparte_3
conseguenziale pronuncia e comunque accertare e dichiarare aperta la successione
Pt_ di in favore di , e - anche nella Controparte_3 Parte_1 CP_2
loro qualità di legittimari che conseguentemente agiscono per la reintegrazione della quota di riserva ad essi spettante - e ciò, relativamente all'immobile per cui è giudizio come di seguito censito: Catasto dei Fabbricati del Comune di Castiglione
d'Orcia al• foglio 142, particella 10 sub. 4, 7, 8 categoria A2 classe 2 consistenza 6 vani superficie 121mq totale escluse aree scoperte 111 mq rendita Euro 371,85 • foglio 142, particella 10, sub 5, 6 e 9 categoria A2 Classe 2 Consistenza 8 vani
Totale 159mq Totale escluse aree scoperte 145mq rendita Euro 495,80 Catasto
Terreni del Comune di Castiglione D'Orcia foglio 142 particella 534 reddito dominicale Euro 0,33 ed agrario Euro 0,33 (diritto di comproprietà pari ad 1/3)
Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di trascrivere e/o annotare
l'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita stipulato in data 24.1.2003 a rogito del notaio Dott. Rep. 72918 Persona_1
Racc.19484 Con vittoria di spese ed onorari. Con ogni ulteriore riserva nelle scansioni di rito. .”
Conclusioni della convenuta : CP_1
2 “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e deduzione, rigettare la domanda di controparte in quanto infondata e, comunque, non suffragata da alcun elemento probatorio. Tenuto conto delle finalità perseguite dalle attrici, molto più che temerarie, condannare le stesse per specifica responsabilità ex art. 96 c.p.c. In ogni caso con vittoria di spese e onorari di giudizio.”
Conclusioni del convenuto : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis : -Accertare e dichiarare la simulazione del contratto di compravendita intervenuto tra la de cuius
[...]
e la Sig.ra in data 24.01.2003, inerente gli immobili meglio CP_3 CP_1
descritti in narrativa del presente atto, per tutti i motivi meglio dedotti in premessa che qui debbono intendersi integralmente riprodotti, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità, con conseguente inefficacia, del simulato contratto di compravendita di cui è causa;
-accertare e dichiarare la nullità per difetto di forma, del dissimulato atto donativo del 24.01.2003 stante l'assenza nella vendita de qua dei testimoni come richiesto dalla Legge Notarile 16 febbraio 1913 n. 89 art. 48, comma I, con conseguente inefficacia;
-accertare e dichiarare che i beni di cui è causa non sono, quindi, mai fuoriusciti dal patrimonio della de cuius ed in accoglimento della domanda di reintegrazione della quota di legittima –riserva spettante al , erede legittimario della , al pari Controparte_2 Controparte_3
delle Sigg.re e , procedere alla attribuzione della Parte_1 Parte_2 quota loro spettante per legge, con l'adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, relativamente all'immobile per cui è causa censito al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Castiglione d'Orcia al foglio 142, part. 10 sub. 4,7 8 categoria A2 classe 2 consistenza 6 vani superficie 121 mq totale escluse aree scoperte 11 mq rendita Euro 371.85- -foglio 142 particella 10, sub 5,6 e 9 categoria
A2 Classe 2 consistenza 8 vani Tot. 159 mq Totale escluse aree scoperte 145 mq rendita Euro 495.80 -Catasto terreni del Comune di Castiglione D'Orcia foglio 142 particela 534 reddito dominicale Euro 0.33 ed agrario 0.33 (diritto di comproprietà
3 pari ad 1/3) Con ordine al Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di trascrivere e/o annotare l'emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto di compravendita stipulato in data 24.01.2003 a rogito del Notaio Dott,.
[...]
Rep. 72918 Racc. 19484 , con liquidazione delle spese processuali, Per_1
onorari competenze, oltre IVA e CPA in favore del convenuto . Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
[...
convenivano in giudizio e per sentir accogliere CP_1 Controparte_2
le conclusioni indicate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio , contestando ed opponendosi alle CP_1
pretese delle attrici ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si costituiva, altresì in giudizio associandosi alle richieste Controparte_2 di accertamento della simulazione e nullità dell'atto di donazione e della vendita dissimulata, chiedendo la reintegra della legittima come specificato nelle conclusioni riportate in epigrafe.
La causa veniva ritenuta pronta per la decisione su base documentale come da provvedimento del 3.06.2021 e rinviata per discussione e contestuale decisione.
All'udienza del 28.12.20221 il giudice riletti atti e documenti di causa, rilevato che veniva avanzata anche domanda di reintegra della legittima, rilevata la necessità di disporre CTU, rimetteva la causa sul ruolo disponendo C.T.U. tecnica volta a ricostruire le effettive quote e la conseguente riconduzione delle disposizioni testamentarie con riferimento alla sola quota disponibile. All'esito della C.T.U., fallite veniva fisata udienza di precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 12 luglio 2022 veniva trattenuta in decisione, rimettendo al Collegio ogni statuizione.
Rinvenuto il fascicolo solo nel luglio del 2024 il Collegio decideva la causa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Breve riassunto dei fatti di causa
Parte attrice ha introdotto il presente giudizio assumendo la simulazione dell'atto di compravendita ai rogiti del notaio Dott. Rep. 72918 Persona_1
Racc.19484 con cui la fu , madre di e Controparte_3 Parte_1
e nonna di , vendeva a , all'epoca compagna del Parte_2 CP_4 CP_1 nipote, seguenti beni: “A) abitazione sita in Castiglione D'Orcia fraz. Campiglia
D'Orcia Via della Chiesa n. 37/39 composta di vani catastali sette con annesso magazzino al piano seminterrato primo della consistenza catastale di metri quadrati ventinove (mq 29) ed annesso terreno di pertinenza a corte della superficie catastale di metri quadrati ottanta (mq 80) e diritti di comproprietà pari ad un terzo dell'intero su altra adiacente porzione di terreno della superficie catastale di metri quadri 210 ( duecentodieci) il tutto confinante con: , strada, parte Persona_2
condominiale salvo altri. Detto immobile è censito al NCEU del comune di
Castiglione D'Orcia al foglio 142 particella 10 sub. 2 cat. A/5 classe 1 rendita catastale Euro 224,14 (abitazione) e particella 10 sub. 3 cat. C/2 rendita catastale
Euro 34,35 (magazzino); il terreno di pertinenza è censito al NCEU di detto Comune al foglio 142 particella 537 reddito dominicale Euro 0,12 ed agrario Euro 0.12
(corte in proprietà esclusiva) e 534 reddito dominicale Euro 0,33 ed agrario Euro
0,33 (terreno in comproprietà) B) magazzino sito ove sopra al piano seminterrato primo della consistenza di metri quadri 21(ventuno) confinante con immobile di cui alla precedente lettera A) salvo altri. Detto immobile è censito al NCEU del Comune di Castiglione D'Orcia al foglio 142 particella 10 sub. 1 cat. C/2 classe 2 rendita catastale Euro 24,94..”.
Assumevano, altresì, le attrici che alla data della citazione i predetti immobili risultavano censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Castiglione d'Orcia al • foglio 142, particella 10 sub. 4, 7, 8 categoria A2 classe 2 consistenza 6 vani superficie 121mq totale escluse aree scoperte 111 mq rendita Euro 371,85 • foglio
142, particella 10, sub 5, 6 e 9 categoria A2 Classe 2 Consistenza 8 vani Totale 159 mq Totale escluse aree scoperte 145mq rendita Euro 495,80. Catasto Terreni del
5 Comune di Castiglione D'Orcia al foglio 142 particella 534 reddito dominicale Euro
0,33 ed agrario Euro 0,33 (diritto di comproprietà pari ad 1/3).
Fermo quanto sopra rilevavano che il prezzo di acquisto all'epoca pattuito di
€. 30.0000 non fosse mai stato versato e che detti immobili erano stati intestati alla per consentirle di usufruire delle agevolazioni fiscali collegate CP_1 all'acquisto della prima casa, assumendo che detta simulata vendita, di fatto costituiva una vera e propria donazione di cui “…veniva dato atto a mezzo di apposita controdichiarazione…”.
Successivamente alla morte della sig.ra avvenuta in data Controparte_3
23.12.2006 le attrici assumendo un depauperamento del patrimonio della de cuius ed una lesione della legittima, anche a fronte del deteriorarsi dei rapporti familiari, hanno deciso di introdurre il presente giudizio al fine di sentir accertare la simulazione dell'atto di compravendita, nonchè la nullità del dissimulato atto di donazione per vizio formale, in quanto stipulata per atto pubblico senza la presenza di testimoni ex combinato disposto degli artt. 1414 e 782 c.c. nonché dell'art. 48 legge notarile.
Si è costituita in giudizio contestando gli avversi assunti CP_1
eccependo che la successione risultava aperta da oltre diciassette anni, che il presente giudizio si inseriva in una serie di atti, giudiziari e non, vessatori posti in essere dalle attrici in danno della convenuta, insistendo per il rigetto della domanda attrice e la condanna di detta parte ex art. 96 c.p.c.
Si è costituito in giudizio, infine, associandosi alle Controparte_2
richieste di accertamento della nullità non solo della compravendita, ma anche dell'atto dissimulato di donazione per vizio di forma, lamentando in più la lesione della legittima chiedendo la reintegrazione della propria quota, evidenziando, altresì, che, post mortem della de cuius, i tre figli della (di CP_3 Parte_1
e ) accettavano l'eredità della loro madre e Parte_2 Controparte_2 presentavano all'uopo denuncia di successione all'Agenzia delle Entrate di
Montepulciano, evidenziante i cespiti presenti.
6 Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla competenza del Collegio
Preliminarmente va precisato che a fronte della domanda di reintegra della legittima assumendone la lesione, avanzata dal convenuto , ed a Controparte_2
prescindere dalla ammissibilità od inammissibilità della stessa di cui si dirà in seguito, la competenza è collegiale.
Sulla nullità sia della compravendita che dell'atto dissimulato di donazione
Fermo quanto sopra, ritiene opportuno il Collegio verificare la fondatezza della domanda di nullità non solo della compravendita, ma soprattutto dell'atto che si assume dissimulato di donazione in favore della , a fronte degli effetti a CP_1 cascata derivanti dall'una e dall'altra ipotesi, stante il decorso di circa 14 anni dall'apertura della successione (avvenuta alla data del decesso della de cuius in data
23.12.2006) alla data di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nel luglio 2020.
Premesso ciò, appare necessario evidenziare in primis che sia parte attrice che il convenuto sostengono la nullità dell'atto di compravendita ai rogiti CP_2
notaio per cui è giudizio eccependo il mancato versamento del prezzo e Per_1
sulla base del fatto della circostanza che tale contratto dissimulava una donazione ne
“…veniva dato atto a mezzo di apposita controdichiarazione…” (v. citazione pag. 3) che “…..custodita presso l'abitazione in cui conviveva con la sig.ra CP_4
era scomparsa..” (v. citazione pag. 5). CP_1
Della presenza di tale controdichiarazione, inesorabilmente andata distrutta, a dire delle attrici sarebbe a conoscenza esclusivamente il , ex compagno CP_4
della odierna convenuta e denunciato/querelato dalla , rinviato a CP_1
giudizio per i reati di cui agli artt. 572 e 612, comma 2, c.p., nonchè sottoposto a misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Peraltro, corre l'obbligo di evidenziare come l'unico motivo di nullità dell'atto dissimulato eccepito sia dalle attrici che dal convenuto Controparte_2
7 sia un vizio formale ben specifico: l'assenza di testimoni (necessario per la validità donazione effettuata per atto pubblico, secondo la tesi dei soggetti appena richiamati).
A questo punto, è doveroso rilevare come con dichiarazioni confessorie contenute in atto di citazione e suffragate anche dalla formulazione dei capitoli di prova (v. seconda memoria istruttoria parte attrice cap. 1) l'“…atto di compravendita dissimulava una vera e propria donazione per aver voluto la nonna
[...]
trasferire alla “famiglia” del nipote sig. gli immobili di cui al CP_3 CP_4 punto che precede per mero atto di liberalità….” Tale tipologia di donazione secondo il Collegio appartiene alle donazioni indirette per la validità delle quali è richiesta la forma dell'atto pubblico, ma non la presenza di testimoni.
Come noto, infatti, la donazione indiretta consiste in una liberalità attuata attraverso un negozio diverso dalla donazione. Si tratta di un istituto, ricavato in negativo rispetto alle liberalità dirette, che ricomprende tutti quegli atti che pur non riproducendo lo schema tipico del contratto di donazione tipizzato dal legislatore, si caratterizzano per la presenza dello spirito di liberalità, ovvero, l'intenzione, propria di una delle parti, di arricchire l'altra con contestuale depauperamento della propria sfera patrimoniale.
Ne deriva, logicamente, che la differenza tra donazione diretta ed indiretta risiede nel mezzo con il quale il fine liberale è perseguito e non anche nell'effetto che da esso deriva, che è comune ad entrambe le parti.
Ed infatti, mentre nella donazione diretta esse adoperano il contratto tipico e solenne di cui all'art.769 c.c., in quelle indirette si è in presenza di un atto o negozio giuridico che, pur non essendo diretto a realizzare il fine liberale, indirettamente lo realizza, così arricchendo la causa tipica del contratto non liberale.
Il fondamento normativo da cui si desume l'esistenza di tale istituto giuridico
è individuato nell'art. 809 c.c., nella parte in cui fa riferimento alle liberalità che risultano da atti diversi dalle donazioni, oltre che nell'art.737 c.c. che, in tema di
8 collazione, indica tutto ciò che i figli, i discendenti e il coniuge del de cuius hanno ricevuto in vita “direttamente o indirettamente”.
La donazione indiretta, inoltre, può realizzarsi sia con negozi unilaterali che attraverso il paradigma contrattuale, così realizzando oltre alla propria causa tipica anche una diversa ed ulteriore ovvero l'arricchimento economico del beneficiario.
Con riguardo alla natura giuridica di tale negozio, vi è da tempo un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza.
La dottrina maggioritaria sostiene che la donazione indiretta configuri un negozio indiretto, da intendere quale collegamento negoziale tra due distinti negozi, quello direttamente posto in essere – c.d. negozio mezzo – e quello che rappresenta il risultato ulteriormente perseguito – c.d. negozio fine - che possono essere inclusi in un medesimo ed unitario contratto.
Secondo altra parte della dottrina, invece, non tutte le donazioni indirette integrano un negozio indiretto, in particolare il negotium mixtum cum donatione è attratto alla categoria del negozio misto.
In particolare, questo può esse allo stesso tempo atto a titolo oneroso e atto di liberalità.
La giurisprudenza di legittimità, nel corso degli ultimi anni, ha tracciato le coordinate ermeneutiche al fine di individuare l'esatto perimetro del negotium mixtum cum donatione.
Secondo una prima impostazione, sostenuta in particolare a partire dagli anni
Novanta, ma ormai abbandonata, al fine di individuare l'esatta natura del negozio posto in essere dalle parti, proponeva l'utilizzo del criterio della prevalenza. In tal modo, ad essere applicata era la disciplina della donazione ove si riscontrasse, in concreto, la prevalenza dell'animus donandi; al contrario, poteva configurarsi un negozio sorretto da causa onerosa qualora l'attribuzione patrimoniale fosse realizzata in funzione di un corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante ex lege o, ancora, in osservanza di un dovere nascente dalle regole morali o sociale che
9 si rivelasse così assorbente rispetto all'animus donandi (ex multis, Cass. Civ. Sez. II,
13 luglio 1995, n.7666).
A partire dalle sentenze dei primi anni duemila, tuttavia, la Suprema Corte ha riconosciuto come anche il negozio misto con donazione rappresenti una forma di liberalità indiretta, a tal fine non essendo necessaria la forma dell'atto pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo sufficiente la forma dello schema negoziale adottato in concreto (Cass. Civ. 7 giungo 2006, n.13337).
Con un successivo orientamento, sposato a partire dal 2009, attualmente prevalente, la Suprema Corte ha abbracciato il concetto di “sproporzione voluta tre le prestazioni corrispettive delle parti” quale criterio ermeneutico alla luce del quale indicare la presenza o meno di una donazione indiretta in un negozio misto con donazione.
Oggi, dunque, può dirsi prevalente l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene che la vendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizzi per ciò solo un negotium mixtum cum donatione essendo a tal fine necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni delle parti ma anche che questa sia di entità significativa.
Inoltre, è necessario che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e, ciononostante, abbia voluto, comunque, trasferire la proprietà e lo abbia voluto, inoltre, allo specifico fine di arricchire la controparte acquirente della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo (ex multis, Cass. Civ. 10614/2016;
Cass. Civ. Sez. II, 21 giugno 2019, n.16783; Cass. Civ. 18 luglio 2019, n.19400).
Orbene, fatta questa premessa in diritto e giurisprudenziale, va rilevato, tornando al caso di specie come la stessa parte attrice abbia affermato confessoriamente che l'atto di compravendita dissimulava una vera e propria donazione per aver voluto la nonna trasferire alla “famiglia” del Controparte_3
nipote sig. gli immobili per cui è giudizio per mero atto di liberalità, CP_4 attuando tale donazione mediante l'intestazione alla , oltretutto su CP_1
10 indicazione del nipote, al fine di poter beneficare anche dei vantaggi fiscali relativi alla prima casa. Tale operazione, sempre per ammissione della parte attrice ha depauperato il patrimonio della de cuius di 2/9, circostanza questa, confermata anche dagli esiti della CTU, che hanno evidenziato una notevole sproporzione fra il valore dell'immobile al momento della compravendita oggetto di causa ed il prezzo pattuito.
Secondo il Collegio, infatti, nel caso di specie, per quanto ammesso dalla stessa parte attrice la de cuius ha realizzato una donazione indiretta a tutta la famiglia del nipote mediante simulazione relativa soggettiva per CP_4
interposizione fittizia di persona, addirittura su suggerimento dello stesso Nipote per beneficiare anche delle agevolazioni fiscali relativi alla prima casa. Del resto ciò trova conferma anche nel doc. 14 depositato da parte attrice in allegato alle seconde memorie istruttorie da cui emerge la piena conoscenza da parte del delle CP_4
volontà della nonna.
Da ciò deriva da un lato che la de cuius avesse ben presente l'atto di liberalità che andava a compiere, dall'altro che se passaggio di denaro doveva esserci, questo avrebbe dovuto intercorrere fra il nipote, effettivo beneficiario della donazione indirettamente effettuata per interposizione fittizia di persona, con ciò solo spiegando l'assenza di prova del versamento dei pattuiti 30.000,00 euro da alla de CP_1
cuius.
Nel caso di specie, quindi, il Collegio ritiene configurata una donazione indiretta, quindi, di un negozio misto con donazione ovvero una disposizione avvenuta a titolo gratuito attraverso strumenti giuridici leciti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., e che quindi, in definitiva, è configurabile quale atto di liberalità lecito che, ex art. 809 c.c., che per legge necessita ai fini della sua validità della forma dell'atto pubblico (che ha) ma non della presenza dei testimoni.
Per la prevalente giurisprudenza di merito e legittimità, infatti, la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire
11 gratuitamente il beneficiario, sicché l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio (v. da ultimo in tal senso Corte appello Milano sez. II, 02/07/2021, n.2084, Tribunale Torino sez. II,
01/06/2021, n.2800).
Non solo, ma recentemente la Suprema Corte ha ribadito “Nella donazione indiretta la liberalità si realizza, anziché attraverso il negozio tipico della donazione, mediante il compimento di uno o più atti che, conservando la forma e la causa che è a essi propria, realizzano, in via indiretta, l'effetto dell'arricchimento del destinatario, sicché l'intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.” (v. Cass. civile sez. II, 28/02/2018, n.4682)
Ritenuta, pertanto, valida e non nulla per vizio di forma, la donazione indiretta effettuata con la compravendita ai rogiti del notaio Dott. Persona_1
Rep. 72918 Racc.19484, la domanda delle attrici deve essere integralmente rigettata.
Sulla domanda riconvenzionale di collazione e reintegra della legittima
Accertata la validità della donazione indiretta il Tribunale a questo punto rileva come non abbia alcun legame di parentela con la de cuius ne Parte_3
consegue, pertanto, che quanto oggetto di causa al momento della morte di
[...]
era pienamente uscito dal patrimonio della de cuius, che non ha asciato CP_3
alcun testamento, e poichè non era e non poteva essere uno dei Parte_3 soggetti per legge chiamati all'eredità, tale bene non rientra fra quelli soggetti a collazione. Non può sfuggire, infatti, che ex art. 737 c.c. sono soggetti a collazione solo ed esclusivamente i beni donati in vita ai figli e ai loro discendenti nonché al coniuge. era all'epoca solo la compagna more uxorio del nipote della Parte_3
de cuius, conseguentemente non rientra fra i soggetti tenuti alla collazione.
12 Nel caso di specie, quindi, liberamente e consapevolmente in vta la
[...]
ha disposto di un bene appartenente al proprio patrimonio facendolo CP_3
uscire dallo stesso, con la conseguenza che quel bene al momento del decesso NON faceva più parte del suo patrimonio e dei beni caduti in successione e non poteva andare ad incidere sulla legittima
A fronte di ciò, quindi, anche la domanda riconvenzionale avanzata da deve essere rigettata perché infondata in fatto ed in diritto. Controparte_2
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e poste a carico della parte attrice e del convenuto in misura del 50% cadauno e Controparte_2
liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei criteri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, con riferimento al valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, quindi in complessivi €. 7.616,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge.
Compensa integralmente fra il convenuto e la parte attrice Controparte_2
le spese di lite stante la soccombenza.
Pone definitivamente a carico della parte attrice e del convenuto CP_2
in misura del 50% cadauno le spese di CTU come liquidate durante il
[...]
giudizio con obbligo di rifondere alla Convenuta quanto dalla stessa CP_1
anticipato a tale titolo in corso di causa.
Sulla condanna ex art. 96 c.p.c.
Al collegio stante la particolarità del caso non appaiono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna come formulata dalla convenuta CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara che l'atto per cui è giudizio costituisce atto di liberalità lecito che, ex art. 809 c.c. come tale valido anche in assenza di testimoni rigetta la domanda della parte attrice in quantoinfondata in fatto e diritto, come sopra motivato;
13 - Rigetta la domanda riconvenzionale di lesione di legittima e reintegra proposta da perché infondata in fatto ed in diritto, per le Controparte_2
motivazioni suestese;
- Condanna parte attrice ed il convenuto ex art. 91 c.p.c. al Controparte_2
pagamento, in misura del 50% cadauno, in favore della convenuta CP_1
delle spese di lite liquidate in complessivi €. 7.616,00 per onorari ex
[...]
D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15% IVA e CAP come per legge;
- Pone le spese di CTU, come liquidate durante il giudizio, definitivamente a carico della parte attrice e del convenuto in misura del Controparte_2
50% cadauno le spese di CTU, con obbligo di rifondere alla Convenuta
quanto dalla stessa anticipato a tale titolo in corso di causa;
CP_1
- Compensa integralmente fra le attrici ed il convenuto le Controparte_2
spese di lite ex art. 92 c.pc..
- Dichiara non sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96
c.p.c. avanzata dalla convenuta per quanto in motivazione CP_1
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Montepulciano nella camera di consiglio del 31 luglio 2024
Il giudice o.p.. estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Flavia Scarselli dott.ssa Marianna Serrao
T
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