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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4234/2025 RG, introdotta da
Parte 1 (ROMA (RM), 15/03/1964), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRINI PIERLUIGI;
Controparte_1 (ROMA (RM), 19/06/1972), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRINI PIERLUIGI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/10/2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale di Via Gaspare Pacchiarotti n.65 Roma,
di proprietà della sig.ra Controparte 1 alla medesima;
,
3. disporre che i figli Per 1 di anni 20 ed Per 2 di anni 18
continueranno a risiedere e dimorare presso il domicilio materno;
Parte 1 l'obbligo di versare4. disporre a carico del sig.
entro il 5 di ogni mese un contributo al mantenimento dei figli pari all'importo complessivo di € 300,00 mensili. Tale importo sarà oggetto di rivalutazione annuale, come per materia normata, secondo gli indici ISTAT.
Parte 1 l'obbligo di5.disporre a carico del sig.
provvedere al pagamento di tutte le utenze della casa familiare ove sono collocati i figli in via Gaspare Pacchiarotti n.65 Roma
6. disporre che l'assegno Unico in favore dei figli Per 1 ed Per 2
Controparte_1sia percepito nella misura del 100% dalla madre sig.ra con la quale i figli convivono.
7. disporre che le spese straordinarie afferenti ai figli saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per la determinazione delle spese straordinarie verrà applicato il Protocollo del Tribunale di Roma.
Stante la maggiore età di entrambi i figli il diritto di visita e di soggiorno dei medesimi presso il padre sarà liberamente concordato tra di loro.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4234/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte 1 (ROMA (RM), 15/03/1964) e Controparte_1
(ROMA (RM), 19/06/1972) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 09/10/2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 1200, Parte II, Serie A04, Anno 2004, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4234/2025 RG, introdotta da
Parte 1 (ROMA (RM), 15/03/1964), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRINI PIERLUIGI;
Controparte_1 (ROMA (RM), 19/06/1972), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRINI PIERLUIGI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 09/10/2004 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. assegnare la casa coniugale di Via Gaspare Pacchiarotti n.65 Roma,
di proprietà della sig.ra Controparte 1 alla medesima;
,
3. disporre che i figli Per 1 di anni 20 ed Per 2 di anni 18
continueranno a risiedere e dimorare presso il domicilio materno;
Parte 1 l'obbligo di versare4. disporre a carico del sig.
entro il 5 di ogni mese un contributo al mantenimento dei figli pari all'importo complessivo di € 300,00 mensili. Tale importo sarà oggetto di rivalutazione annuale, come per materia normata, secondo gli indici ISTAT.
Parte 1 l'obbligo di5.disporre a carico del sig.
provvedere al pagamento di tutte le utenze della casa familiare ove sono collocati i figli in via Gaspare Pacchiarotti n.65 Roma
6. disporre che l'assegno Unico in favore dei figli Per 1 ed Per 2
Controparte_1sia percepito nella misura del 100% dalla madre sig.ra con la quale i figli convivono.
7. disporre che le spese straordinarie afferenti ai figli saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per la determinazione delle spese straordinarie verrà applicato il Protocollo del Tribunale di Roma.
Stante la maggiore età di entrambi i figli il diritto di visita e di soggiorno dei medesimi presso il padre sarà liberamente concordato tra di loro.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti. Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4234/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi
[...]
Parte 1 (ROMA (RM), 15/03/1964) e Controparte_1
(ROMA (RM), 19/06/1972) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data 09/10/2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 1200, Parte II, Serie A04, Anno 2004, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi