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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 16.05.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. A. Andriulli, F. Certomà e R. Battiato CP_1
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.05.2024 la ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 19.04.2024 con cui l' chiedeva in CP_1 CP_2 restituzione la somma di € 4.428,54 in quanto asseritamente non dovuta a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da novembre 2022 a marzo 2023 con la seguente motivazione: mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 giorni a norma dell'art. 3 co. 8 d.l. 4/19.
In particolare, il ricorrente riferiva che il figlio svolgeva attività Persona_1 lavorativa per breve tempo percependo unicamente redditi pari ad € 77,00, importo inferiore rispetto a quello previsto ai sensi dell'art. 3 co. 8 cit.
Pertanto, agiva in giudizio e chiedeva di dichiararsi non dovuta la somma richiesta dal con provvedimento del 19.04.2024, con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa oralmente all'udienza del
17.10.2025 e, matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. Sul punto si richiama l'art. 3 co. 8 d.l. 4/19 il quale dispone che “in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo
a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite CP_1 dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Sono comunicati all' , con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i CP_1 redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
Ebbene, nel caso di specie l' contesta che il figlio del ricorrente, CP_1 [...]
quale componente del nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC Per_1
(su domanda del 18.07.2022), non comunicava entro 30 giorni la variazione occupazionale intervenuta rappresentata, nel caso di specie, dall'avvio di lavoro dipendente subordinato intermittente come cameriere alle dipendenze della YF
Comunications srls dall'08.10.2022 al 31.01.2023.
Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. comunicazioni del datore ed estratto contributivo) si desume che si trattava di lavoro subordinato intermittente in relazione del quale il ha percepito l'importo di € 35,00 o, comunque, importo Per_1 inferiore ad € 3.000,00.
Non sussisteva, dunque, in relazione a tale tipologia di attività lavorativa alcun obbligo di comunicazione posto che sulla base della normativa richiamata, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di € 3.000,00 lordi. Sono comunicati all' , con le CP_1 modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
Tale soglia, nel caso di specie non è stata superata.
Né può sostenersi che la mancata comunicazione comporti per ciò solo la decadenza dal beneficio in quanto tale sanzione è espressamente prevista dall'art. 3 co. 9 d.l. 9/14 unicamente nel caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc. Solo in questo caso la normativa prevede che la variazione dell'attività è comunicata all' entro il giorno antecedente CP_1 all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio.
Analoga sanzione non è, invece, prevista dal comma 8 in relazione all'avvio di attività di lavoro subordinato.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con la conseguenza che deve dichiararsi non dovuto, da parte del ricorrente, il pagamento della somma di € 4.428,54 oggetto del provvedimento di indebito del 19.04.2024. CP_1
L Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta, dal ricorrente, la restituzione della somma di € 4.428,54 percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da novembre 2022 a marzo 2023, di cui al provvedimento del 19.04.2024; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto CP_1
a soddisfazione dell'indebito;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 16.05.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Vincenzo Gaudio Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. A. Andriulli, F. Certomà e R. Battiato CP_1
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.05.2024 la ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 19.04.2024 con cui l' chiedeva in CP_1 CP_2 restituzione la somma di € 4.428,54 in quanto asseritamente non dovuta a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da novembre 2022 a marzo 2023 con la seguente motivazione: mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 giorni a norma dell'art. 3 co. 8 d.l. 4/19.
In particolare, il ricorrente riferiva che il figlio svolgeva attività Persona_1 lavorativa per breve tempo percependo unicamente redditi pari ad € 77,00, importo inferiore rispetto a quello previsto ai sensi dell'art. 3 co. 8 cit.
Pertanto, agiva in giudizio e chiedeva di dichiararsi non dovuta la somma richiesta dal con provvedimento del 19.04.2024, con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava quanto dedotto CP_1 dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa oralmente all'udienza del
17.10.2025 e, matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. Sul punto si richiama l'art. 3 co. 8 d.l. 4/19 il quale dispone che “in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo
a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all' secondo modalità definite CP_1 dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Sono comunicati all' , con le modalità di cui al presente comma, esclusivamente i CP_1 redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
Ebbene, nel caso di specie l' contesta che il figlio del ricorrente, CP_1 [...]
quale componente del nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC Per_1
(su domanda del 18.07.2022), non comunicava entro 30 giorni la variazione occupazionale intervenuta rappresentata, nel caso di specie, dall'avvio di lavoro dipendente subordinato intermittente come cameriere alle dipendenze della YF
Comunications srls dall'08.10.2022 al 31.01.2023.
Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. comunicazioni del datore ed estratto contributivo) si desume che si trattava di lavoro subordinato intermittente in relazione del quale il ha percepito l'importo di € 35,00 o, comunque, importo Per_1 inferiore ad € 3.000,00.
Non sussisteva, dunque, in relazione a tale tipologia di attività lavorativa alcun obbligo di comunicazione posto che sulla base della normativa richiamata, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di € 3.000,00 lordi. Sono comunicati all' , con le CP_1 modalità di cui al presente comma, esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente”.
Tale soglia, nel caso di specie non è stata superata.
Né può sostenersi che la mancata comunicazione comporti per ciò solo la decadenza dal beneficio in quanto tale sanzione è espressamente prevista dall'art. 3 co. 9 d.l. 9/14 unicamente nel caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc. Solo in questo caso la normativa prevede che la variazione dell'attività è comunicata all' entro il giorno antecedente CP_1 all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio.
Analoga sanzione non è, invece, prevista dal comma 8 in relazione all'avvio di attività di lavoro subordinato.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con la conseguenza che deve dichiararsi non dovuto, da parte del ricorrente, il pagamento della somma di € 4.428,54 oggetto del provvedimento di indebito del 19.04.2024. CP_1
L Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta, dal ricorrente, la restituzione della somma di € 4.428,54 percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da novembre 2022 a marzo 2023, di cui al provvedimento del 19.04.2024; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto CP_1
a soddisfazione dell'indebito;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00 per CP_1 compensi, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 17.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli