TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11637/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...]de Gasperi Paternò (CT), Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gulisano ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paternò, via Lepanto n. 30, giusta procura in atti. attrice – opponente
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Marta Maria La Russa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano viale Regina Margherita n. 30, giusta procura in atti.
convenuta – opposta
Avente ad oggetto: opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 16.10.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio la società Controparte_1 promuovendo opposizione avverso l'atto di precetto da questa notificato in
[...] data 2.10.2023 chiedendone dichiararsi la nullità per la mancata preventiva notificazione del titolo esecutivo e, in via subordinata, dichiararsi l'inesistenza del precetto per mancata allegazione della procura alle liti ex art. 182 comma secondo c.p.c.
A sostegno del primo motivo di opposizione rappresenta che l'atto di precetto non era stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e, pertanto, era affetto da nullità ex art. 480 c.p.c. assumendo che anche se era stata abolita l'apposizione della formula esecutiva, l'art. 479 del codice di rito continuava a prescrivere, in mancanza di diversa disposizione di legge, che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo - in copia attestata conforme all'originale - e del precetto, nel caso di specie mai avvenuta;
rileva inoltre che il precetto notificato era sfornito di procura e tale mancanza ne comporterebbe l'inesistenza.
Con decreto del 27.09.2023 veniva rilevato il mancato rispetto del termine a comparire e quindi dichiarata la nullità dell'atto di citazione disponendone la rinnovazione entro apposito termine con la fissazione di nuova udienza di comparizione.
Costituitasi in giudizio la ha Controparte_1 chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendo ormai trascorsi 90 giorni dalla notifica del precetto, il che ne aveva determinato l'inefficacia; nel merito ha dedotto che il decreto ingiuntivo azionato era stato ritualmente notificato nelle mani del suocero della debitrice e non era stata proposta alcuna opposizione.
Ha chiesto, pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese di controparte.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi l'8.1.2025, il difensore dell'attrice ha concluso non opponendosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiedendo la condanna alle spese di controparte, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che il contegno processuale della società opposta assume, univocamente, la valenza della rinuncia – seppur implicita – al precetto opposto che, diversamente da quanto dalla stessa parte prospettato, non può considerarsi perento in quanto, ai sensi dell'art. 481 comma secondo c.p.c., se è proposta opposizione “…il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627”.
Ciò premesso, non pare dubbio – alla luce delle convergenti conclusioni delle parti – che sia ormai cessata la materia del contendere dovendosi rilevare che – come è pacifico in giurisprudenza - il creditore intimante può rinunciare al precetto anche in pendenza di opposizione senza che occorra l'accettazione della controparte, con conseguente cessazione della materia del contendere che può essere pronunciata anche d'ufficio ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia
Pag. 2 di 4 perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cass., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Del resto la rinuncia al precetto fa venir meno l'interesse dell'opponente ad una pronuncia giudiziale di annullamento dello stesso in quanto non più idoneo a fondare la preannunciata esecuzione forzata.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto da parte della Controparte_1
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio deve procedersi alla delibazione dei motivi di opposizione in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In tale prospettiva, a giudizio del decidente, i motivi posti a base dell'opposizione – che attengono esclusivamente alla validità del precetto - devono reputarsi infondati.
Quanto al primo motivo basti il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex articolo
654, comma 2, cod. proc. civ.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex articolo 480, comma 2, cod. proc. civ.).” (ex multis Cass. ord. 23 febbraio 2023
n. 5646).
Nella specie è pacifico che il decreto ingiuntivo azionato era stato notificato all'attrice/opponente mentre il precetto contiene la menzione sia della data di notifica del titolo che del successivo decreto di esecutorietà.
Del pari risulta infondato anche il secondo motivo, relativo alla mancanza di procura del difensore, con la prospettata violazione della previsione di cui all'art. 182 c.p.c.
Giova rilevare che la detta disposizione - inserita all'interno del libro secondo dedicato al processo di cognizione - trova applicazione per gli atti introduttivi del giudizio, ma non per il precetto che, come è noto, in quanto atto precedente e preliminare all'esecuzione, ha natura sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n.
Pag. 3 di 4 25002/2008), trattandosi di un atto stragiudiziale con il quale il titolare del diritto manifesta la volontà di intraprendere l'esecuzione forzata nei confronti dell'obbligato ed è quindi privo del contenuto di domanda giudiziale.
In ogni caso appare decisiva la considerazione che il difensore che ha sottoscritto il precetto ha documentato di essere titolare - anteriormente alla notifica del precetto - dello ius postulandi in forza di apposita procura generale alle liti in
Notaio di Milano del 16.9.2020 (versata in atti) che, in Persona_1 assenza di specifiche limitazioni, deve reputarsi estesa anche all'eventuale processo di esecuzione avviato a seguito del precetto.
In definitiva, va affermata la soccombenza virtuale di sicchè le Parte_1 spese di lite – liquidate con in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività defensionale svolta, che non ha implicato lo svolgimento di attività istruttoria né il deposito di atti conclusionali - vanno poste carico della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11637/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1.250,00, oltre Controparte_1 al rimborso delle spese generali I.V.A. e Cassa previdenza, come per legge.
Così deciso in Catania in data 30.1.2025
Il Giudice dott. Roberto Cordio
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11637/2023 R.G. promossa da:
, residente in [...]de Gasperi Paternò (CT), Cod. Fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Gulisano ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paternò, via Lepanto n. 30, giusta procura in atti. attrice – opponente
CONTRO
(P.IVA Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Marta Maria La Russa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano viale Regina Margherita n. 30, giusta procura in atti.
convenuta – opposta
Avente ad oggetto: opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 16.10.2023 ha Parte_1 convenuto in giudizio la società Controparte_1 promuovendo opposizione avverso l'atto di precetto da questa notificato in
[...] data 2.10.2023 chiedendone dichiararsi la nullità per la mancata preventiva notificazione del titolo esecutivo e, in via subordinata, dichiararsi l'inesistenza del precetto per mancata allegazione della procura alle liti ex art. 182 comma secondo c.p.c.
A sostegno del primo motivo di opposizione rappresenta che l'atto di precetto non era stato preceduto dalla notifica del titolo esecutivo e, pertanto, era affetto da nullità ex art. 480 c.p.c. assumendo che anche se era stata abolita l'apposizione della formula esecutiva, l'art. 479 del codice di rito continuava a prescrivere, in mancanza di diversa disposizione di legge, che l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo - in copia attestata conforme all'originale - e del precetto, nel caso di specie mai avvenuta;
rileva inoltre che il precetto notificato era sfornito di procura e tale mancanza ne comporterebbe l'inesistenza.
Con decreto del 27.09.2023 veniva rilevato il mancato rispetto del termine a comparire e quindi dichiarata la nullità dell'atto di citazione disponendone la rinnovazione entro apposito termine con la fissazione di nuova udienza di comparizione.
Costituitasi in giudizio la ha Controparte_1 chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere essendo ormai trascorsi 90 giorni dalla notifica del precetto, il che ne aveva determinato l'inefficacia; nel merito ha dedotto che il decreto ingiuntivo azionato era stato ritualmente notificato nelle mani del suocero della debitrice e non era stata proposta alcuna opposizione.
Ha chiesto, pertanto dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese di controparte.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., svoltasi l'8.1.2025, il difensore dell'attrice ha concluso non opponendosi alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma chiedendo la condanna alle spese di controparte, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che il contegno processuale della società opposta assume, univocamente, la valenza della rinuncia – seppur implicita – al precetto opposto che, diversamente da quanto dalla stessa parte prospettato, non può considerarsi perento in quanto, ai sensi dell'art. 481 comma secondo c.p.c., se è proposta opposizione “…il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627”.
Ciò premesso, non pare dubbio – alla luce delle convergenti conclusioni delle parti – che sia ormai cessata la materia del contendere dovendosi rilevare che – come è pacifico in giurisprudenza - il creditore intimante può rinunciare al precetto anche in pendenza di opposizione senza che occorra l'accettazione della controparte, con conseguente cessazione della materia del contendere che può essere pronunciata anche d'ufficio ove sia sopravvenuta una situazione riconosciuta in sé da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia
Pag. 2 di 4 perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cass., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Del resto la rinuncia al precetto fa venir meno l'interesse dell'opponente ad una pronuncia giudiziale di annullamento dello stesso in quanto non più idoneo a fondare la preannunciata esecuzione forzata.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia al precetto da parte della Controparte_1
[...]
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio deve procedersi alla delibazione dei motivi di opposizione in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
In tale prospettiva, a giudizio del decidente, i motivi posti a base dell'opposizione – che attengono esclusivamente alla validità del precetto - devono reputarsi infondati.
Quanto al primo motivo basti il richiamo al principio giurisprudenziale secondo cui “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex articolo
654, comma 2, cod. proc. civ.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex articolo 480, comma 2, cod. proc. civ.).” (ex multis Cass. ord. 23 febbraio 2023
n. 5646).
Nella specie è pacifico che il decreto ingiuntivo azionato era stato notificato all'attrice/opponente mentre il precetto contiene la menzione sia della data di notifica del titolo che del successivo decreto di esecutorietà.
Del pari risulta infondato anche il secondo motivo, relativo alla mancanza di procura del difensore, con la prospettata violazione della previsione di cui all'art. 182 c.p.c.
Giova rilevare che la detta disposizione - inserita all'interno del libro secondo dedicato al processo di cognizione - trova applicazione per gli atti introduttivi del giudizio, ma non per il precetto che, come è noto, in quanto atto precedente e preliminare all'esecuzione, ha natura sostanziale e non processuale (cfr. Cass. n.
Pag. 3 di 4 25002/2008), trattandosi di un atto stragiudiziale con il quale il titolare del diritto manifesta la volontà di intraprendere l'esecuzione forzata nei confronti dell'obbligato ed è quindi privo del contenuto di domanda giudiziale.
In ogni caso appare decisiva la considerazione che il difensore che ha sottoscritto il precetto ha documentato di essere titolare - anteriormente alla notifica del precetto - dello ius postulandi in forza di apposita procura generale alle liti in
Notaio di Milano del 16.9.2020 (versata in atti) che, in Persona_1 assenza di specifiche limitazioni, deve reputarsi estesa anche all'eventuale processo di esecuzione avviato a seguito del precetto.
In definitiva, va affermata la soccombenza virtuale di sicchè le Parte_1 spese di lite – liquidate con in dispositivo, tenuto conto del valore della lite e dell'attività defensionale svolta, che non ha implicato lo svolgimento di attività istruttoria né il deposito di atti conclusionali - vanno poste carico della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 11637/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che si liquidano in € 1.250,00, oltre Controparte_1 al rimborso delle spese generali I.V.A. e Cassa previdenza, come per legge.
Così deciso in Catania in data 30.1.2025
Il Giudice dott. Roberto Cordio
Pag. 4 di 4