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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/05/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott.ssa Elisa Tesco nella causa civile iscritta al n° 485/2023 R.G. tra le parti:
(CF ); difeso/a e Parte_1 P.IVA_1 rappresentato/a dall'avv. CITTOLIN CRISTINA ( ) e dall'avv. C.F._1
SACCON PAOLO ( ), giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._2
appellante
, (CF ), nato/a a AVIANO (PN) il Parte_2 C.F._3
25/06/1968, difeso/a e rappresentato/a dall'avv. SILVESTRI FRANCESCO
( ), giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._4
appellato
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni di parte appellante: come da foglio depositato telematicamente in data 25/11/2024
Conclusioni di parte appellata: come da comparsa di costituzione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ha impugnato la sentenza n. 300/2022 del Giudice di Pace di Parte_3
Pordenone, depositata in data 20/07/2022, con la quale il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 795/2019 emesso a favore di ed ha accolto la domanda riconvenzionale svolta da quest'ultima, accertando Parte_2
1 l'indebito arricchimento di e condannando quest'ultima al pagamento di € 2.440,00 a favore Parte_1 dell'opposto, oltre agli interessi legali dal 29/12/2017 al saldo.
Nel giudizio di primo grado, la società attrice, odierna appellante, si è opposta al decreto ingiuntivo emesso a favore di con il quale è stata richiesta la restituzione della Controparte_1 motoscopa RCM mod 125 D matricola 03582 del 1993, della quale il ricorrente si affermava proprietario. Si è costituito nel giudizio di primo grado titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_2 odierna appellata, contestando l'opposizion ponendo domanda riconvenzionale per indebito arricchimento per la somma di € 2440,00. A sostegno di tale domanda, offrendo anche documentazione in tal senso, ha sostenuto di aver pagato con provvista personale il prezzo della motoscopa, con la conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui il bene venisse ritenuto di proprietà di permarrebbe comunque in capo all'opposto il diritto alla ripetizione di tale somma. Parte_1 non ha contestato che il prezzo fosse stato pagato da all'epoca Parte_1 Parte_2 tore della società circostanza che è apparsa d er contro Parte_1 affermando che tale somma era già stata recuperata dallo stesso, tramite dei giroconti e prelievi effettuati dal conto corrente della società (per un totale di € 17.500,00 tra il 07/11/2017 e il 31/12/2017, tra i quali andrebbe incluso l'importo di € 1.500,00 oltre IVA quali somme anticipate per l'acquisto della motoscopa).
Alla prima udienza del 14/01/2020 il Giudice di Pace ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c. Il procedimento di primo grado è stato istruito in via documentale;
all'udienza del 14/01/2021 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Pordenone ha annullato il decreto ingiuntivo n. 765/2019, ritenendo provata in capo a la titolarità del bene oggetto della controversia, e ha Parte_1 accertato l'indebito arricchimento della st à ritenendo ugualmente provato che fosse Parte_1 stato il sig. a pagare il prezzo del bene in luogo della società, come, peraltro, non Parte_2 contestato i conseguenza, ha condannato al pagamento di € 2.440,00 a Parte_1 favore di oltre agli interessi legali dal 29/12/2017 al saldo, Controparte_1 disponend lle spese di lite tra le parti. Nell'introdurre il presente gravame avverso la pronuncia di primo grado, limitato ai capi sub 2) e sub 3) della sentenza e, quindi, alla pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale di indebito arricchimento e alla compensazione delle spese di lite, l'appellante ha proposto i seguenti motivi d'impugnazione: 1. , carenza assoluta o erroneità della motivazione;
Pt_4
2. Errata lettura e valutazione della documentazione bancaria ed errata applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova. Nello specifico, l'appellante ha contestato l'assoluta carenza di motivazione nella decisione di primo grado, in particolare con riferimento alla valutazione della documentazione bancaria prodotta in giudizio e al valore probatorio della stessa. Ha affermato, infatti, di aver assolto al proprio onere probatorio con la produzione della documentazione attestante i prelievi e giroconti effettuati dal sig. dal conto corrente di ritenendo spettasse a controparte offrire la prova che le Pt_2 Parte_1
2 operazioni bancarie in esame si riferissero ad altro e diverso debito nei suoi confronti e non alla restituzione delle somme anticipate per l'acquisto della motoscopa. Ha contestato, poi, il quantum per il quale è stata condannata in primo grado, affermando che il prezzo della motoscopa fosse di € 1.500,00 oltre IVA e non di € 2.440,00, come documentato dalla fattura di acquisto. Ha concluso, quindi, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento e la dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria dell vantata a Controparte_1 titolo di indebito arricchimento, il rigetto di tutte le do iudizio di primo grado e nel presente giudizio e la condanna della stessa a rifondere a le spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, per l'ipotesi di conferma della condanna al pagamento per indebito arricchimento, ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta in € 1.500,00 più IVA (in luogo di € 2.440,00).
Nel presente giudizio di secondo grado si è costituito l'appellato eccependo Parte_2
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 ovvero 348 bis c.p.c. e contes pugnazione, ritenendo la statuizione impugnata esaustiva e conforme al diritto. Ha riproposto, poi, l'eccezione di competenza già sollevata in primo grado per la quale l'eccezione di compensazione proposta da dovrebbe ritenersi inammissibile a fronte della clausola Parte_1 compromissoria che rimette le di natura patrimoniale che originano dal rapporto sociale ad arbitrato.
In sede di memoria conclusionale, l'appellante ha eccepito l'inammissibilità della riproposizione dell'eccezione di competenza relativa alla clausola compromissoria, affermando che, trattandosi di questione rigettata implicitamente in primo grado e dunque coperta da giudicato, controparte avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi alla riproposizione dell'eccezione. Ha contestato, poi, comunque, anche la fondatezza della medesima eccezione, affermando di non aver mai proposto domanda o eccezione di compensazione, limitandosi invece ad affermare l'adempimento di Parte_1 all'obbligo di restituire al sig. le somme anticipate per l'acquisto del bene, questione Pt_2 riguarda il rapporto sociale.
All'udienza del 29/11/2024 il procedimento è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di atti conclusivi.
In via preliminare, non sono meritevoli le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e 348 c.p.c. sollevate da parte appellata. Richiamando le argomentazioni espresse dalle Sezioni Unite della Sprema Corte di Cassazione, «Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice». Nella fattispecie in esame si ritiene che il proposto appello, pur riprendendo le argomentazioni difensive del precedente grado di giudizio, contenga delle specifiche censure alla decisione di primo grado, individuando le norme di legge asseritamente violate dal Giudice di Pace ovvero le omissioni in cui sarebbe incorso il medesimo, ed offra altresì dei percorsi logico-argomentativi alternativi ai fini di una possibile revisione della sentenza.
3 Parimenti infondata appare l'eccepita inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., considerato che la stessa non risulta manifestamente infondata, ma anzi appare parzialmente fondata per le ragioni espresse nel prosieguo. Passando ad esaminare nel merito le doglianze dell'appellante, risulta infondato il primo motivo di gravame concernente il difetto di motivazione del giudice di primo grado. La motivazione del Giudice di Pace, infatti, pur essendo redatta in forma particolarmente sintetica, risulta comunque idonea a rendere intellegibili le ragioni poste a fondamento della decisione e l'iter logico-giuridico seguito.
Non risulta meritevole di accoglimento neppure il secondo motivo d'impugnazione relativo all'errata valutazione della documentazione bancaria e all'errata applicazione dei principi in materia di onere della prova. Correttamente, infatti, il giudice di primo grado - a fronte del pacifico pagamento del prezzo di acquisto dei beni con provvista proveniente dal patrimonio personale di - ha posto in Parte_2 capo alla società l'onere di provare di aver già restituito la somma di denaro anticipata dal sig. Parte_1 per l'acquisto della motoscopa, dovendo essa fornire prova del fatto estintivo dell'altrui diritto, Pt_2 ossia, nel caso in esame, del già intervenuto rimborso. Tale onere non è stato assolto dall'odierna appellante, la quale si è limitata a fornire documentazione dei giroconti e prelievi effettuati dal sig. dal conto corrente della società tra il 07/11/2017 e il Pt_2
31/12/2017 per un totale di € 17.500, non producendo tuttavia alcun elemento di prova circa le specifiche causali di tali trasferimenti di denaro (astrattamente riconducibili a qualsiasi causale, quali rimborso finanziamento, compenso per l'incarico di amministratore, compenso per prestazioni rese alla società in veste di contoterzista ecc). Inoltre, stante la non coincidenza tra gli importi corrisposti per l'acquisto dei mezzi presso e le somme girocontate dal conto della società al conto personale di Controparte_2 Pt_2 neppure a livello indiziario può dirsi raggiunta la prova nei termini supra richiesti. Affermare, come vorrebbe parte appellante, che spettasse all'appellato provare che le somme prelevate e bonificate fossero finalizzate all'adempimento di altro diverso debito costituirebbe, per contro, un'illegittima inversione dell'onere probatorio rispetto al regime delineato dall'art. 2697 c.c., posto che un tale onere sorge in capo al creditore soltanto al positivo previo assolvimento dell'onere probatorio a carico del debitore circa l'intervenuto pagamento avente efficacia estintiva in relazione ad un determinato credito. Deve, pertanto, essere confermato il capo 2 della sentenza impugnato, risultando altresì assorbito l'esame dell'eccezione di arbitrato riproposto dall'appellato, rispetto alla quale, in ogni caso, non si poneva la necessità di proposizione di appello incidentale, in quanto eccezione esplicitamente non esaminata.
Risulta meritevole di accoglimento, invece, il motivo di gravame con cui l'appellante ha lamentato l'errata determinazione del quantum dovuto al sig. per indebito arricchimento. Pt_2
La somma di € 2.440,00 cui è stata condannata l'appellante in primo grado, determinata in misura corrispondente all'assegno prodotto nel primo grado di giudizio, non risulta coerente con la documentazione fiscale ricevuta all'epoca da (nella veste di amministratore e legale Parte_2 rappresentante della società semplice , considerato che nella fattura di vendita tale bene viene Pt_1 indicato come venduto al prezzo di € 1.500 oltre iva al 22%.
4 Risulta, pertanto, documentalmente smentita la tesi, sostenuta dall'opposto nel primo grado di giudizio, per la quale egli avrebbe pagato la motoscopa al prezzo complessivo di € 2.440,00, considerato che la fattura dallo stesso ricevuta ed annotata nella contabilità aziendale riportava un diverso e minore importo. Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado andrà riformata, disponendosi la condanna della società a pagare la somma di € 1.500 oltre iva (= € 1.830), in luogo della somma indicata al punto 2 del dispositivo. L'accoglimento parziale del proposto appello, seppur limitatamente ad un unico motivo di impugnazione, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
- In parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 300/2022, condanna Parte_1 al pagamento di € 1.830 a favore di titolare dell'omonima azienda agricola, oltre agli Parte_2 interessi legali dal 29/12/2017 al saldo (in luogo dei € 2.440,00 determinati al punto 2 della decisione impugnata);
- Conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Pordenone, 20/05/2025
Il giudice
dott.ssa Elisa Tesco
5
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott.ssa Elisa Tesco nella causa civile iscritta al n° 485/2023 R.G. tra le parti:
(CF ); difeso/a e Parte_1 P.IVA_1 rappresentato/a dall'avv. CITTOLIN CRISTINA ( ) e dall'avv. C.F._1
SACCON PAOLO ( ), giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._2
appellante
, (CF ), nato/a a AVIANO (PN) il Parte_2 C.F._3
25/06/1968, difeso/a e rappresentato/a dall'avv. SILVESTRI FRANCESCO
( ), giusto mandato dimesso telematicamente;
C.F._4
appellato
OGGETTO: Vendita di cose mobili
Conclusioni di parte appellante: come da foglio depositato telematicamente in data 25/11/2024
Conclusioni di parte appellata: come da comparsa di costituzione
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ha impugnato la sentenza n. 300/2022 del Giudice di Pace di Parte_3
Pordenone, depositata in data 20/07/2022, con la quale il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 795/2019 emesso a favore di ed ha accolto la domanda riconvenzionale svolta da quest'ultima, accertando Parte_2
1 l'indebito arricchimento di e condannando quest'ultima al pagamento di € 2.440,00 a favore Parte_1 dell'opposto, oltre agli interessi legali dal 29/12/2017 al saldo.
Nel giudizio di primo grado, la società attrice, odierna appellante, si è opposta al decreto ingiuntivo emesso a favore di con il quale è stata richiesta la restituzione della Controparte_1 motoscopa RCM mod 125 D matricola 03582 del 1993, della quale il ricorrente si affermava proprietario. Si è costituito nel giudizio di primo grado titolare dell'omonima azienda agricola, Parte_2 odierna appellata, contestando l'opposizion ponendo domanda riconvenzionale per indebito arricchimento per la somma di € 2440,00. A sostegno di tale domanda, offrendo anche documentazione in tal senso, ha sostenuto di aver pagato con provvista personale il prezzo della motoscopa, con la conseguenza che, anche nell'ipotesi in cui il bene venisse ritenuto di proprietà di permarrebbe comunque in capo all'opposto il diritto alla ripetizione di tale somma. Parte_1 non ha contestato che il prezzo fosse stato pagato da all'epoca Parte_1 Parte_2 tore della società circostanza che è apparsa d er contro Parte_1 affermando che tale somma era già stata recuperata dallo stesso, tramite dei giroconti e prelievi effettuati dal conto corrente della società (per un totale di € 17.500,00 tra il 07/11/2017 e il 31/12/2017, tra i quali andrebbe incluso l'importo di € 1.500,00 oltre IVA quali somme anticipate per l'acquisto della motoscopa).
Alla prima udienza del 14/01/2020 il Giudice di Pace ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 320 c.p.c. Il procedimento di primo grado è stato istruito in via documentale;
all'udienza del 14/01/2021 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Pordenone ha annullato il decreto ingiuntivo n. 765/2019, ritenendo provata in capo a la titolarità del bene oggetto della controversia, e ha Parte_1 accertato l'indebito arricchimento della st à ritenendo ugualmente provato che fosse Parte_1 stato il sig. a pagare il prezzo del bene in luogo della società, come, peraltro, non Parte_2 contestato i conseguenza, ha condannato al pagamento di € 2.440,00 a Parte_1 favore di oltre agli interessi legali dal 29/12/2017 al saldo, Controparte_1 disponend lle spese di lite tra le parti. Nell'introdurre il presente gravame avverso la pronuncia di primo grado, limitato ai capi sub 2) e sub 3) della sentenza e, quindi, alla pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale di indebito arricchimento e alla compensazione delle spese di lite, l'appellante ha proposto i seguenti motivi d'impugnazione: 1. , carenza assoluta o erroneità della motivazione;
Pt_4
2. Errata lettura e valutazione della documentazione bancaria ed errata applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova. Nello specifico, l'appellante ha contestato l'assoluta carenza di motivazione nella decisione di primo grado, in particolare con riferimento alla valutazione della documentazione bancaria prodotta in giudizio e al valore probatorio della stessa. Ha affermato, infatti, di aver assolto al proprio onere probatorio con la produzione della documentazione attestante i prelievi e giroconti effettuati dal sig. dal conto corrente di ritenendo spettasse a controparte offrire la prova che le Pt_2 Parte_1
2 operazioni bancarie in esame si riferissero ad altro e diverso debito nei suoi confronti e non alla restituzione delle somme anticipate per l'acquisto della motoscopa. Ha contestato, poi, il quantum per il quale è stata condannata in primo grado, affermando che il prezzo della motoscopa fosse di € 1.500,00 oltre IVA e non di € 2.440,00, come documentato dalla fattura di acquisto. Ha concluso, quindi, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'accertamento e la dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria dell vantata a Controparte_1 titolo di indebito arricchimento, il rigetto di tutte le do iudizio di primo grado e nel presente giudizio e la condanna della stessa a rifondere a le spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata, per l'ipotesi di conferma della condanna al pagamento per indebito arricchimento, ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta in € 1.500,00 più IVA (in luogo di € 2.440,00).
Nel presente giudizio di secondo grado si è costituito l'appellato eccependo Parte_2
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 ovvero 348 bis c.p.c. e contes pugnazione, ritenendo la statuizione impugnata esaustiva e conforme al diritto. Ha riproposto, poi, l'eccezione di competenza già sollevata in primo grado per la quale l'eccezione di compensazione proposta da dovrebbe ritenersi inammissibile a fronte della clausola Parte_1 compromissoria che rimette le di natura patrimoniale che originano dal rapporto sociale ad arbitrato.
In sede di memoria conclusionale, l'appellante ha eccepito l'inammissibilità della riproposizione dell'eccezione di competenza relativa alla clausola compromissoria, affermando che, trattandosi di questione rigettata implicitamente in primo grado e dunque coperta da giudicato, controparte avrebbe dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi alla riproposizione dell'eccezione. Ha contestato, poi, comunque, anche la fondatezza della medesima eccezione, affermando di non aver mai proposto domanda o eccezione di compensazione, limitandosi invece ad affermare l'adempimento di Parte_1 all'obbligo di restituire al sig. le somme anticipate per l'acquisto del bene, questione Pt_2 riguarda il rapporto sociale.
All'udienza del 29/11/2024 il procedimento è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di atti conclusivi.
In via preliminare, non sono meritevoli le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e 348 c.p.c. sollevate da parte appellata. Richiamando le argomentazioni espresse dalle Sezioni Unite della Sprema Corte di Cassazione, «Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice». Nella fattispecie in esame si ritiene che il proposto appello, pur riprendendo le argomentazioni difensive del precedente grado di giudizio, contenga delle specifiche censure alla decisione di primo grado, individuando le norme di legge asseritamente violate dal Giudice di Pace ovvero le omissioni in cui sarebbe incorso il medesimo, ed offra altresì dei percorsi logico-argomentativi alternativi ai fini di una possibile revisione della sentenza.
3 Parimenti infondata appare l'eccepita inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., considerato che la stessa non risulta manifestamente infondata, ma anzi appare parzialmente fondata per le ragioni espresse nel prosieguo. Passando ad esaminare nel merito le doglianze dell'appellante, risulta infondato il primo motivo di gravame concernente il difetto di motivazione del giudice di primo grado. La motivazione del Giudice di Pace, infatti, pur essendo redatta in forma particolarmente sintetica, risulta comunque idonea a rendere intellegibili le ragioni poste a fondamento della decisione e l'iter logico-giuridico seguito.
Non risulta meritevole di accoglimento neppure il secondo motivo d'impugnazione relativo all'errata valutazione della documentazione bancaria e all'errata applicazione dei principi in materia di onere della prova. Correttamente, infatti, il giudice di primo grado - a fronte del pacifico pagamento del prezzo di acquisto dei beni con provvista proveniente dal patrimonio personale di - ha posto in Parte_2 capo alla società l'onere di provare di aver già restituito la somma di denaro anticipata dal sig. Parte_1 per l'acquisto della motoscopa, dovendo essa fornire prova del fatto estintivo dell'altrui diritto, Pt_2 ossia, nel caso in esame, del già intervenuto rimborso. Tale onere non è stato assolto dall'odierna appellante, la quale si è limitata a fornire documentazione dei giroconti e prelievi effettuati dal sig. dal conto corrente della società tra il 07/11/2017 e il Pt_2
31/12/2017 per un totale di € 17.500, non producendo tuttavia alcun elemento di prova circa le specifiche causali di tali trasferimenti di denaro (astrattamente riconducibili a qualsiasi causale, quali rimborso finanziamento, compenso per l'incarico di amministratore, compenso per prestazioni rese alla società in veste di contoterzista ecc). Inoltre, stante la non coincidenza tra gli importi corrisposti per l'acquisto dei mezzi presso e le somme girocontate dal conto della società al conto personale di Controparte_2 Pt_2 neppure a livello indiziario può dirsi raggiunta la prova nei termini supra richiesti. Affermare, come vorrebbe parte appellante, che spettasse all'appellato provare che le somme prelevate e bonificate fossero finalizzate all'adempimento di altro diverso debito costituirebbe, per contro, un'illegittima inversione dell'onere probatorio rispetto al regime delineato dall'art. 2697 c.c., posto che un tale onere sorge in capo al creditore soltanto al positivo previo assolvimento dell'onere probatorio a carico del debitore circa l'intervenuto pagamento avente efficacia estintiva in relazione ad un determinato credito. Deve, pertanto, essere confermato il capo 2 della sentenza impugnato, risultando altresì assorbito l'esame dell'eccezione di arbitrato riproposto dall'appellato, rispetto alla quale, in ogni caso, non si poneva la necessità di proposizione di appello incidentale, in quanto eccezione esplicitamente non esaminata.
Risulta meritevole di accoglimento, invece, il motivo di gravame con cui l'appellante ha lamentato l'errata determinazione del quantum dovuto al sig. per indebito arricchimento. Pt_2
La somma di € 2.440,00 cui è stata condannata l'appellante in primo grado, determinata in misura corrispondente all'assegno prodotto nel primo grado di giudizio, non risulta coerente con la documentazione fiscale ricevuta all'epoca da (nella veste di amministratore e legale Parte_2 rappresentante della società semplice , considerato che nella fattura di vendita tale bene viene Pt_1 indicato come venduto al prezzo di € 1.500 oltre iva al 22%.
4 Risulta, pertanto, documentalmente smentita la tesi, sostenuta dall'opposto nel primo grado di giudizio, per la quale egli avrebbe pagato la motoscopa al prezzo complessivo di € 2.440,00, considerato che la fattura dallo stesso ricevuta ed annotata nella contabilità aziendale riportava un diverso e minore importo. Sul punto, pertanto, la sentenza di primo grado andrà riformata, disponendosi la condanna della società a pagare la somma di € 1.500 oltre iva (= € 1.830), in luogo della somma indicata al punto 2 del dispositivo. L'accoglimento parziale del proposto appello, seppur limitatamente ad un unico motivo di impugnazione, giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio, ravvisandosi un'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando:
- In parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Pordenone n. 300/2022, condanna Parte_1 al pagamento di € 1.830 a favore di titolare dell'omonima azienda agricola, oltre agli Parte_2 interessi legali dal 29/12/2017 al saldo (in luogo dei € 2.440,00 determinati al punto 2 della decisione impugnata);
- Conferma nel resto la sentenza impugnata;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Pordenone, 20/05/2025
Il giudice
dott.ssa Elisa Tesco
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