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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/10/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1190/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1190/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
CP_3
CP_4
Controparte_5
[...] CP_6
TERZO CHIAMATO Oggi 8 ottobre 2025 innanzi al dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto:
per , l'avv. Dalle Vacche Carlo Parte_1
per , l'avv. Roberta Salvo in sostituzione dell'avv. Romagnoli Maurizio e Controparte_2 dell'avv. Gianfrancesco Esposito Per , l'avv. De Pasquale Guido in sostituzione dell'avv. Uccelli Elena CP_7
per l'avv. Piccinini Giorgia Controparte_1
per l'avv. Benucci Daniela CP_3
per l'avv. Veronica Giannetti in sostituzione dell'avv. Marco Controparte_8 Talini
per l'avv. Silvia Carli Controparte_9
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1190/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLE Parte_1 C.F._1 VACCHE CARLO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PICCININI GIORGIA Controparte_1 P.IVA_1
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA CP_10 P.IVA_2 INAIL (C.F. con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA P.IVA_3
Parte resistente
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_11 P.IVA_4 dell'avv. TALINI MARCO
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CEI Controparte_9 P.IVA_5 LUCA, CARLI SILVIA, ORLANDINI MATTEO, PELUSI CRISTINA, SPIZZAMIGLIO SE
Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_10
e per vedere risarciti i danni subiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito Controparte_1 CP_3 il 25 ottobre 2016 per complessivi e 250.000,00 al netto della rivalsa dell . CP_3
2. Il ricorrente ha allegato che nella notte fra il 24 e il 25 ottobre 2016, mentre lavorava alle dipendenze di all'interno del piazzale industriale sito in Livorno di proprietà di condotto Controparte_12 Controparte_2 in locazione da , subiva lo schiacciamento della gamba destra in conseguenza della caduta CP_10 del cancello scorrevole del piazzale, cancello che si apprestava a chiudere manualmente;
e ciò perché nei giorni precedenti la battuta dell'anta scorrevole si era rotta consentendo al cancello di scorrere oltre il punto di arresto per fuoriuscire dal rullo superiore e, successivamente, privo di adeguato sostegno, cadere a terra;
le cure, dopo quelle di urgenza, proseguivano per circa due anni tanto che l solo in data CP_3
17.10.2018 lo dichiarava pronto a riprendere l'attività lavorativa pur con notevoli limitazioni.
1 3. Si è costituito in giudizio l che ha formulato domanda di surroga nei confronti di e CP_3 Controparte_1
per € 75.408,14. CP_10
4. Anche si è costituita in giudizio e ha concluso in via principale per il rigetto delle domande CP_10 attoree, evidenziando l'assenza di responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione della concessione in locazione di una porzione del sito industriale da parte di – di cui ha chiesto Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa - e la riconducibilità eziologica, secondo la prospettazione attorea, dell'infortunio all'omessa manutenzione straordinaria del cancello, cui la società conduttrice era tenuta.
5. si è costituita in giudizio e, eccepita l'incompetenza funzionale del giudice del civile adito, Controparte_2 ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza delle domande delle domande del chiedendo in Pt_1 via subordinata dichiararsi l'esclusiva responsabilità di o comunque procedere alla Controparte_1 ripartizione interna delle responsabilità ai fini dell'azione di regresso, previo accertamento in ogni caso della responsabilità del ella causazione dell'intervento. Pt_1
6. Anche si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto delle domande attore in Controparte_1 assenza dell'allegazione da parte del ricorrente delle disposizioni dalla medesima violate e della conoscenza da parte sua del difetto del cancello;
in ogni caso la responsabilità del sinistro sarebbe da ascriversi ad altro soggetto titolare del dovere di custodia o della disponibilità giuridica del luogo. La società ha contestato altresì l'ammontare della pretesa risarcitoria del ricorrente in quanto dalle cartelle cliniche risulta che il medesimo ha riportato un'infezione post-chirurgica di natura iatrogena che potrebbe aver inciso in maniera sensibile sul decorso clinico, sulle terapie, nonché sull'entità delle conseguenze del sinistro;
inoltre le spese mediche non sono documentate e comunque sarebbero di competenza dell' . CP_3
La società ha poi formulato istanza di chiamata in causa di per Controparte_13 vederla, in ipotesi, condannata a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'emananda sentenza.
7. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio che ha concluso per il Controparte_13 rigetto delle pretese attoree e della domanda formulata da nei confronti di CP_3 Controparte_1 dichiarando assorbita quella di garanzia diretta a lei da in ipotesi ha chiesto, previa Controparte_1 chiamata in causa, accertarsi e dichiararsi la responsabilità concorrente o esclusiva di
[...]
oltre a quella di ed Controparte_9 CP_10 Controparte_2
8. Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio anche che ha eccepito Controparte_14
l'inammissibilità della domanda spiegata nei suoi confronti da , avendo Controparte_13 la medesima in realtà agito per far valere un diritto del ispetto al quale, peraltro, non può in ogni Pt_1 caso provare i fatti costitutivi;
l ha eccepito altresì l'improcedibilità della domanda per mancato CP_9
2 esperimento del procedimento di mediazione, nonché la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per indeterminatezza, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
9. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 6.10.2022 tutte le parti insistevano nei loro atti e prendevano posizione sulle difese altrui;
in particolare il stendeva nei Pt_1 confronti dei terzi chiamati la domanda di risarcimento di ogni danno a qualunque titolo subito in conseguenza dell'incidente occorsogli e/o dei trattamenti medici e/o sanitari subiti in conseguenza delle lesioni riportate;
, invece, eccepiva l'inammissibilità della domanda trasversale formulata da CP_10
non avendo l'istituto tempestivamente chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa;
CP_3 CP_3 estendeva la domanda nei confronti di e chiedendo la Controparte_2 CP_9 Controparte_9 condanna delle medesime al rimborso, ciascuna per i propri profili di responsabilità e nelle percentuale che sarà accertata, delle prestazioni erogate ed erogande al Pt_1
10. Concessi i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art 183 cpc e ammesse le prove, il procedimento
è stato assegnato al giudice del lavoro per competenza funzionale
11. La causa è stata dunque istruita per documenti e prove orali e previa CTU medico-legale e note conclusive, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
12. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
13. La dinamica dell'infortunio non appare controversa tra le parti: la sera dell'infortunio il ra adibito Pt_1 al controllo accessi presso il terminal “ in via della Ferrovia e mentre chiudeva l'anta di destra CP_2 del cancello di accesso al Terminal, facendola scorrere manualmente sull'apposito binario verso la battuta centrale, l'ha vista proseguire la corsa e deragliare, per poi cadere a terra dopo avergli fratturato la gamba destra.
14. Dall'istruttoria documentale (cfr relazione ASL e sommarie informazioni allegate) ed orale (cfr in particolare dichiarazioni teste ) è emerso altresì che: Tes_1
- il giorno dell'infortunio il era il primo giorno che tornava al terminal dopo circa un mese per Pt_1 sostituire un collega (cfr. teste : “Ricordo che il era in Darsena in quel periodo e l'ho Tes_2 Pt_1 mandato io al Terminala…Confermo che il ra un po' che non si presentava al terminal”); Pt_1
- rientrava nelle mansioni del chiudere il cancello del terminal una volta terminato il Pt_1
“traghettamento” delle auto;
- al momento della presa di servizio il on era stato informato dalla collega del turno precedente Pt_1
( ) del difetto del cancello;
Tes_1
Tes_
- invece della condizione pericolante del cancello (così teste “era da circa un mese che il fine corsa del cancello era arrugginito ed era staccato e viaggiando su un binario era pericoloso perché non avrebbe potuto fermarsi al momento della chiusura”) erano stati informati il datore di lavoro (nella persona di
3 ) e, su indicazione di quest'ultimo e due dipendenti della SI US SE Persona_1
e Persona_2
15. I nominati CTU (dott. e dott. , previa approfondita e accurata indagine, Persona_3 Persona_4 hanno concluso che: <1-2) Il signor – custode addetto ai piazzali di un terminal Parte_2 portuale, fumatore, iperteso in terapia, obeso (indice di massa corporea attuale 31,6, è riferito un aumento di peso di 20 kg dopo i fatti oggetto di causa), con esiti di fratture degli omeri, del femore sinistro e del bacino, già operato per cataratta e per tumefazione benigna della parotide destra – all'età di 55 anni, alle ore 2:30 circa del 25.10.2023, fu vittima di un infortunio lavorativo in cui riportò una frattura pluriframmentaria scomposta della gamba destra. L'infortunato fu assistito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Livorno, dove giunse alle 3:04, e fu poi ricoverato in quell'ospedale; fu applicata trazione trans-scheletrica al calcagno. Nella scheda del Pronto Soccorso è descritta anche una ferita da punta sanguinante, della quale non è fornita alcuna ulteriore notizia;
nella cartella infermieristica del ricovero è riferito di una ferita da caduta sanguinante sotto il tallone, senza ulteriori notizie. Nella scheda di dimissione ospedaliera è riportata la diagnosi di "Frattura di parte non specificata, chiusa perone e tibia", non vi è accenno a ferita. Il signor u sottoposto a riduzione e sintesi metallica di tibia e perone il Pt_1
27.10.2016, dalle 10:30 alle 12:20; fu somministrato Cefamezin dal giorno del ricovero fino alla sera del giorno dell'intervento, con un intervallo di 24 ore dalle 20:00 del 26 alle 20:00 del 27.10.2016. Il paziente fu dimesso il 29.10.2016. Il decorso post-operatorio fu complicato da una infezione del focolaio operatorio da
Staphylococcus epidermidis, manifesta a un controllo del 12.11.2016; il 17.11.2016 fu constatata deiscenza cutanea mediale con visibilità della placca tibiale. Il paziente fu ricoverato dal 18 al 30.11.2016 all'ospedale di Livorno in reparto di Malattie Infettive, ove fu riscontrata positività anche per Enterococcus faecalis e fu prescritta terapia antibiotica mirata;
il 24.11.2016 fu eseguito un intervento di pulizia del focolaio e di posizionamento di terapia a pressione negativa. Il 28.12.2016 fu concesso carico parziale. Il
20.2.2017 fu rimossa la placca tibiale, il paziente fu dimesso il 21.2.2017. Persistendo segni di infezione, dal 7.6.2017 furono eseguite sedute di Medicina Iperbarica. Il 21.6.2017 fu concesso il carico totale con tutore. Il 10.8.2017 un esame di risonanza magnetica dimostrò segni di osteomielite tibiale, il 6.10.2017 vi era una fistola secernente. Dal 20.1 al 5.2.2018 il signor u degente all'ospedale di Albenga dove il Pt_1
23.1.2018 fu sottoposto a bonifica, rimozione dei mezzi di sintesi, osteotomia sottrattiva di perone, riallineamento del focolaio e stabilizzazione con fissatore esterno;
fu iniziata di nuovo terapia antibiotica dapprima ad ampio spettro poi mirata su Staphylococcus aureus meticillino resistente. L'11.4.2018 fu formulata la diagnosi di pseudoartrosi sospetta settica della tibia destra, diagnosi apparentemente senza seguito. Il 16.5.2018 fu consentito il carico completo. Il 16.10.2018 fu certificata dall' la guarigione con CP_3 ripresa del lavoro dal giorno successivo. L' ha valutato i postumi il 16% (esiti di frattura 5%, CP_3
4 limitazione della caviglia 8%, cicatrici e cute distrofica 4%). Nel frattempo, il 17.7.2017 fu certificata una sindrome ansioso depressiva per cui fu prescritto trattamento farmacologico, rinnovato il 25.7.2017.
Successivamente agli eventi su descritti il signor ha sofferto di ipertiroidismo per malattia di Pt_1
Basedow, per cui quattro o cinque anni fa è stato sottoposto a tiroidecromia, è in trattamento sostitutivo.
Nel 2022 il signor a subito un altro infortunio lavorativo con frattura del piatto tibiale del ginocchio Pt_1 sinistro (così riferito dal consulente tecnico dell' ). Poco prima della visita peritale ha subito un trauma CP_3 con un ciclomotore e ha riportato una ferita al malleolo mediale di destra. È affetto da eczema varicoso bilaterale, più accentuato a destra, ove si apprezza modesto edema della gamba rispetto al lato opposto. Residuano esiti cicatriziali e limitazione di 1/3 dei movimenti della caviglia;
è riferita sfiducia nella resistenza della gamba destra a motivo della discontinuità del perone per cui fa uso di appoggio a sinistra ma non presenta zoppia.
3) L'inabilità temporanea ai fini lavorativi è stata stimata dall' in 722 giorni, stima che appare CP_3 comprensiva del giorno dell'infortunio; l'inabilità temporanea in termini civilistici è stimabile complessivamente come segue: inabilità temporanea totale per 70 (settanta) giorni, inabilità temporanea parziale al 75% per altri 140 (centoquarante) giorni, inabilità temporanea parziale al
50% per ulteriori 390 (trecentonovanta) giorni, inabilità temporanea parziale al 25% per ultimi 121
(centoventuno) giorni.
4) Sussistono postumi stabilizzati consistenti in mancanza anatomica parziale del perone destro, limitazione di un terzo dei movimenti della caviglia destra, cicatrici cutanee su area affetta per altra causa da eczema varicoso cronico.
5) La valutazione dei postumi a fini è ispirata alle tabelle del DM 12.7.2000 ed è condivisibile la CP_3 stima dell'Istituto di una valutazione complessiva del 16% (sedici per cento); la valutazione dei postumi in termini civilistici è simile sia che si adottino le tabelle predisposte per il Ministero della Salute sia che si adottino quelle predisposte per la Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni ed è da determinare come segue: per il danno all'apparato locomotore (esiti di exeresi parziale del perone e limitazione dei movimenti della caviglia): 9%; per il danno estetico
4%; complessivamente 13% (tredici per cento).
6-7) I postumi, per natura ed obbiettiva entità, non incidono sulla vita di relazione e non riducono la capacità di lavoro specifica né attitudinale né generica del signor ma determinano una Pt_1 maggior fatica nell'esercizio dell'attività abituale e di quelle compatibili e coerenti con l'età e le attitudini.
8) Non sono state reperite spese mediche né sanitarie in genere esposte in atti.
9) L'inabilità temporanea e i postumi sono dipendenti in parte direttamente della lesione riportata nell'infortunio del 25.10.2023, in parte da complicazioni infettive locali, da considerare causate o quanto
5 meno concausate dalle modalità di svolgimento delle prestazioni assistenziali presso l'ospedale di Livorno dal 25 al 29.10.2023. La quota di danno biologico temporaneo e rispettivamente permanente di origine iatrogena è stimabile come segue: 50 (cinquanta) giorni di inabilità temporanea totale più
100 (cento) giorni di inabilità temporanea parziale al 75% più 330 (trecentotrenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50% più 61 (sessantuno) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; danno biologico permanente del 5%, quale differenza tra il 13% (tredici per cento) complessivo e
l'8% (otto per cento) presumibile postumo in assenza di complicazioni infettive>>.
16. Chiamati a chiarire le proprie conclusioni in punto di stima del danno estetico anche alla luce dei rilievi mossi dal CT parte attrice, gli ausiliari hanno altresì precisato: < Una valutazione del danno estetico da esiti cicatriziali ha una ineliminabile componente di soggettività perché dipende sia dalla sensibilità individuale, sia da molti fattori relativi al soggetto: se uomo o donna, di quale età, quale sia la sede della cicatrice, che caratteristiche estetiche abbia la cute circostante. La fotografia inviata dal Dott. a Per_5 corredo delle osservazioni non tiene conto che le alterazioni cromatiche e trofiche della cute erano bilaterali e dovute ad eczema varicoso correlato a flebopatia varicosa bilaterale spontanea, con minima differenza tra i due lati. La cicatrice mostrata in quella fotografia è lunga circa 8 cm, stando al metro fotografato insieme all'arto del periziando;
appare ipocromica e piana, non rilevata. Per tutti questi motivi (caratteristiche della cicatrice, caratteristiche spontanee della cute circostante, sede, età e sesso del periziando) e in relazione alla sensibilità estetica dei sottoscritti, è confermata per il danno estetico la stima di un permanente indebolimento dell'integrità psicofisica del 4% (quattro per cento). Il lungo e travagliato percorso post-traumatico fino alla stabilizzazione è oggetto della valutazione del danno biologico temporaneo cioè della inabilità temporanea, che per questo caso è stata assai lunga: due anni meno pochi giorni, dei quali circa sei mesi direttamente dipendenti dall'infortunio e circa diciotto mesi attribuibili a causa infettiva;
è da ribadire che non vi è automatica corrispondenza tra un tale percorso e l'esito definitivo, che è quello che conta per il danno biologico permanente.
Quanto al danno ortopedico, né il barème dell' né quello della né altri prevedono una voce CP_3 CP_15 tabellare per la perdita di parte del terzo distale del perone. Non si può trascurare che al termine del periodo di convalescenza fu consentito il carico totale sull'arto, senza appoggio, nonostante che il signor ne faccia uso per dichiarata sfiducia nel proprio arto. È invece tabellata per la Pt_1
la riduzione di un terzo dei movimenti della caviglia: "limitazione del movimento di flesso- CP_15 estensione della tibio-tarsica con escursione articolare possibile per 1/3", valutabile il 3-5%; l' per CP_3 questa voce (non tabellata nel rispettivo barème) ha valutato l'8%. Il confronto tra barème e barème CP_3
SIMLA che è stato fatto nella relazione peritale e che è confermato adesso non vale ad indicare voci tabellari per il presente caso, che – come già detto – non ci sono, ma a cercare un confronto per poste
6 omogenee per verificare se la criteriologia di valutazione relativamente al distretto corporeo sia la medesima tra i due ambiti. Per gli "Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale" le tabelle CP_3 prevedono fino a 8%, inoltre per "Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare" prevedono in aggiunta fino a 3%; in totale quindi fino a 11% per fratture biossee di gamba trattate chirurgicamente e con mezzi di sintesi in sede. Le tabelle della SIMLA per "Esiti di frattura biossea della gamba, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi" prevedono 6-8%. Si ribadisce che si tratta di fare un confronto per poste omogenee, non di individuare una voce tabellare corrispondente al presente caso: il signor Pt_1 riportò una frattura biossea della gamba trattata chirurgicamente, i mezzi di sintesi non sono più in sede, vi è un difetto parziale del perone. Si è accennato sopra alla differenza tra valutazione e CP_3 barème SIMLA per la limitazione funzionale della caviglia. Questo per spiegare la stima peritale del 16% di danno biologico in ambito a fronte del 13% in ambito civilistico. Nell'udienza del 30.1.2025 è stato CP_3 preso in considerazione il possibile danno ortopedico ed estetico che avrebbe potuto residuare se non fossero insorte le complicazioni infettive stimate iatrogene. Questa valutazione è gravata da un margine di incertezza insuperabile, perché si tratta non di eseguire una stima di una situazione definita, per la quale già sarebbe prevedibile una variabilità individuale tra diversi valutatori, ma di stimare una situazione puramente ipotetica. Nella relazione peritale la stima dei probabili esiti in assenza di complicazioni infettive è stata formulata nella misura dell'8%; una più attenta considerazione in base alle possibili ipotesi cliniche e alle indicazioni dei barème per la responsabilità civile porta a proporre come meglio adeguato un ambito tra il 6% e l'8% (sei-otto per cento), senza una possibilità di più fine discriminazione in questo ambito. La quota di danno biologico permanente conseguente agli eventi infettivi e alle loro sequele è pertanto stimabile tra il 5% e il 7% (cinque-sette per cento), da valorizzare a partire, rispettivamente, dal 9% o dal 7% (nove o sette per cento): a quest'ultimo riguardo si vedano, e.g., Cass. Civ. n° 28986/2019, n° 30358/2024 e n° 30560/2024>>.
17. Tanto chiarito sotto un profilo fattuale, si può passare ad esaminare più da vicino le domande e le difese formulate dalle parti, in primis quelle del che ha agito ex art 2087 c.c. nei confronti del datore di Pt_1 lavoro ed ex art 2051 c.c. nei confronti di quale custode del bene che ha Controparte_1 CP_10 determinato il danno.
18. Ebbene secondo i consolidati principi dei giudici di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 5957/2018):
- l'art 2087 c.c. pone in generale a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore un obbligo di sicurezza con contenuto atipico e residuale, che si aggiunge a quello, tipico, previsto dalla dettagliata
7 disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione;
- l'art 2087 c.c. – quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione – impone dunque all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti con l'adozione di misure non solo di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche atte, secondo le comuni tecniche dì sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente;
- la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è pertanto di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art.1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagrna contrattuale;
- non trattandosi di responsabilità oggettiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art.1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale lamenti di aver subito un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure, per evitare il danno;
- in particolare, nell'ipotesi in cui il danno sia stato determinato da cose che il datore aveva in custodia
(da intendersi non esclusivamente nel significato formalmente contrattuale, bensì come mera esistenza d'un potere fisico ad altri riconosciuto dal proprietario ) è richiesta, per la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., la sussistenza d'una relazione diretta fra la cosa e l'evento dannoso, ed il potere fisico, del soggetto sulla cosa, da cui discende il di lui obbligo di controllare in modo da impedire che la cosa causi danni; di conseguenza <ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art.2087 cod.civ., nell'ipotesi in cui il danno sia stato causato al lavoratore da cose che il datore di lavoro aveva in custodia e, a maggior ragione, in quella in cui lo stesso datore, a cagione dell'attività da lui esercitata, abbia ricevuto in consegna un oggetto che il lavoratore sia stato incaricato di elaborare - pur non configurandosi una responsabilità oggettiva del datore - sussiste una presunzione di colpa a carico del datore che è nel contempo custode della cosa da cui il danno deriva, scaturente dalla concorrente applicabilità degli artt.2051 e
2087 cod.civ., che può essere superata solo dalla dimostrazione dell'avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche, ovvero dall'accertamento di un comportamento abnorme del lavoratore (ex plurimis, Cass. 20/6/2002 n.9016), e, ove non sia in discussione la colpa di
8 quest'ultimo, nel caso fortuito che si invera, ex art.2051 cod. civ. nella natura imprevedibile ed inevitabile del fatto dannoso (vedi Cass.20/6/2003 n.9909, Cass.14/8/2004 n.15919, Cass. S.U.
8/7/2008 n.18623)>> (Cass. n. 5957/2018 cit.).
19 Applicati tali principi al caso di specie, appare evidente la responsabilità ex art 2087 c.c. di Controparte_1
[... che non ha adeguatamente vigilato circa la sicurezza dei luoghi in cui il al pari egli altri Pt_1 dipendenti, era chiamato ad operare e, nonostante le sue mansioni implicassero la chiusura del cancello delimitante l'area del piazzale concesso in locazione da non si è attivato per garantire la CP_10 corretta e tempestiva manutenzione dello stesso secondo gli accordi contrattuali con stessa. CP_10
20 Né d'altro canto può ritenersi fatto imprevedibile che un'anta del cancello con la battuta rugginosa e deteriorata possa continuare la corsa ed uscire dalla guida per cadere a terra, con elevato rischio per l'incolumità di chi si trovi nelle vicinanze.
21 Non può neanche qualificarsi come abnorme (ovvero esorbitante e inopinabile rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, cfr. Cass. sez. Lav. n. 27127/2013 ex multis) il comportamento del he, da significativo tempo non chiamato a lavorare al terminal in cui è avvenuto l'incidente e non Pt_1 avvisato delle condizioni di usura del cancello, ha incolpevolmente eseguito le mansioni di sua competenza, mansioni che prevedevano anche la chiusura del cancello dell'area del piazzale del terminal.
22 Irrilevante, del resto, appare il fatto che il datore di lavoro non avesse avuto informazione tempestiva da parte dei dipendenti dello stato del cancello, gravando sul medesimo un obbligo di vigilanza della sicurezza dell'ambiente di lavoro e di adozione di misure idonee a prevenire il rischio di pregiudizio della salute dei propri dipendenti.
23 Peraltro quanto riferito dal circa la non effettiva conoscenza della pericolosità del cancello perché
Tes_2 non in grado, all'epoca, di leggere i messaggi whatsapp inviati alla sua utenza appare poco credibile anche alla luce delle puntuali dichiarazioni rese dalla in sede ispettiva (e sostanzialmente Tes_1 confermate nel presente giudizio): <…Sul cancello di ingresso posso riferire: pochi giorni prima dell'infortunio un collega mi ha riferito che il cancello di ingresso del piazzale presentava un problema, in particolare il fermo della battuta di chiusura dell'anta destra (guardando all'interno del piazzale) era rotto e staccato dal cancello. Quindi chiudere il cancello era pericoloso perché c'era il rischio che durante la chiusura lo stesso uscisse dalla guida e cadesse. Di questo problema tra i colleghi abbiamo scambiato l'informazione e io ho avvisato tramite whatsapp il mio datore di lavoro sig. . Il
Tes_2 messaggio è stato effettuato il 16.10.2016…Insieme al messaggio che letteralmente cita “Buonasera si è spezzato il cancello che quando è aperto rischia di uscire dalla guida” ho anche allegato la foto del particolare rotto. Dalle spunte blu ho notato che il ha ricevuto e letto il messaggio. Poi in
Tes_2 seguito, dopo pochi minuti, mi ha telefonato il stesso che mi confermava che aveva letto il
Tes_2
9 Per_ messaggio dicendomi che avevo fatto la cosa giusta e di avvisare , il responsabile della Per_ che svolge l'attività sul piazzale. l'ho avvisato verbalmente, mentre poi tramite CP_10 messaggio whatsapp ho avvisato al tempo era il piazzalista del terminale. Il Controparte_16 messaggio letteralmente cita: “Come potrai vedere dalle foto in allegato…il fermino del cancello che mangiato dalla ruggine si è spezzato, rischio che esca dalla guida quando è tutto aperto…SS (il
, ndr.) mi ha detto di riferire a te”>>. Tes_2
24 Quanto, infine, alla mancata indicazione del problema riscontrato al cancello nel registro delle consegne per i colleghi subentranti in turno è sufficiente rilevare che, secondo quanto univocamente riferito dai lavoratori in sede ispettiva e nel presente giudizio, tale registro è stato istituito dopo l'infortunio del circostanza che a ben vedere avvalora la riferita modalità di segnalazione delle problematiche Pt_1 riscontrate sul luogo di lavoro senza particolari formalità, tramite telefono, chat o a voce.
25 Accertata dunque la responsabilità di ex art 2087 c.c. (quale datore di lavoro del CP_1 CP_1
e 2051 c.c. (quale custode di fatto del cancello di accesso al sito di lavoro) per l'infortunio subito Pt_1 dal deve essere esclusa la responsabilità di SI SR e, conseguentemente, di Pt_1 CP_2
, conduttrice e locataria dell'area in cui operava
[...] CP_1 CP_1
26 L'accertata assunzione di fatto del ruolo di custode (anche) del cancello dell'area del terminal da parte della e il carattere prevalente di tale ruolo rispetto a quello giuridico richiamato dal Controparte_1
da e ampiamente dibattuto tra ed appare assorbente e Pt_1 CP_1 CP_10 CP_2 consente di ritenere superate le difese spiegate dalle parti circa la responsabilità della manutenzione del cancello.
27 Rispetto ad essa, peraltro, non può mancare di osservarsi che neanche risulta provato che SI SR – al di là della comunicazione informale fatta dalla ad alcuni dipendenti operanti sul piazzale - sia Tes_1 stata mai formalmente informata della rottura della battuta del cancello, circostanza che concorre ulteriormente ad escludere l'invocata responsabilità della società per mancata tempestiva manutenzione del cancello.
28 In conseguenza della chiamata in causa della società assicuratrice e a fronte Controparte_13 della pacifica operatività della polizza, merita accoglimento la domanda di malleva formulata da CP_1
che dovrà quindi essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda
[...] risarcitoria formulata dal da quella di regresso formulata dall' . Pt_1 CP_3
29 Rispetto a quest'ultima, deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità formulata da
[...]
atteso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Controparte_13
Cass. n. 27969/2022), se è vero che l'azione di regresso da parte dell' può essere esperita alla sola CP_3 condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, è altrettanto vero che il preventivo
10 accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile.
30 E nel caso di specie l'accertata violazione da parte del datore di lavoro dell'art 2087 c.c. e l'entità delle lesioni riportate dal sono sufficienti a ritenere integrato nel caso di specie il reato, perseguibile Pt_1
d'ufficio, di lesioni personali aggravate di cui al combinato disposto degli artt. 582 e 583 c.p.
31 Tanto chiarito, può dunque procedersi alla liquidazione del danno differenziale subito dal tenuto Pt_1 conto dell'accertato aggravamento dei postumi derivato dall'attività medica successiva all'infortunio e riconducibile all' Controparte_9
32 Rispetto alla chiamata in causa di quest'ultima ad opera di , infondate sono le Controparte_17 eccezioni sollevate dalla stessa azienda sanitaria.
33 Quanto al difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice, si rileva che, secondo il più recente orientamento dei giudici di legittimità “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta” (cfr. Cass. n. 5580/2018).
34 In ogni caso non può non rilevarsi che nel caso di specie parte ricorrente e , sin dalle note CP_3 autorizzate in vista dell'udienza cartolare del 6.10.2022, hanno espressamente esteso le domande in origine formulate a tutte le parti costituite, azienda sanitaria compresa.
35 La dichiarata incompetenza funzionale del giudice civile in origine adito e la conseguente assegnazione del procedimento al giudice del lavoro consente di ritenere superata l'eccezione sollevata circa il mancato esperimento del procedimento di mediazione, non costituendo il medesimo condizione di procedibilità per le controversie lavoristiche.
36 Nessun profilo di nullità di rinviene, infine, nell'atto di costituzione in giudizio della società assicuratrice che, con tutta evidenza, ha agito per vedere accertata la responsabilità dell'azienda sanitaria nella causazione del danno subito dal ul presupposto dell'infezione post-chirurgica documentata nella Pt_1 storia clinica del lavoratore.
37 Ora, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 9166/2017, n.
9112/2019, n. 3694/2023), le somme eventualmente versate dall' a titolo di indennizzo ex art. 13 del CP_3
d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato, di talché deve valutarsi il complessivo valore CP_1 monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, per poi detrarre quanto indennizzato dall' in
11 base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, ovvero per poste omogenee, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
38 In punto di quantificazione del danno, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale, ad un sistema risarcitorio tripolare - incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo
(risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.)- è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale
(risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
39 Per la quantificazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai parametri previsti dalle
Tabelle del Tribunale di Milano.
40 Come ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione, infatti, "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee
a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c."
(Cass. n. 19506/24).
41 Alla luce delle conclusioni del CTU, adeguatamente motivate e sostanzialmente condivisibili, appare sicuramente risarcibile il danno biologico temporaneo, danno non coperto dalle prestazioni erogate in tale periodo dall' , che ristorano il solo danno patrimoniale. CP_3
12 42 L'inabilità temporanea, è stata quantificata in: 70 giorni al 100% di cui 50 imputabili all'azienda sanitaria;
140 giorni al 75% di cui 100 imputabili all'azienda sanitaria;
390 giorni al 50 % di cui 330 imputabili all'azienda sanitari;
121 giorni al 25% di cui 61 imputabili all'azienda sanitaria.
43 Nella liquidazione di tale danno deve quantificarsi il punto base ITT nella misura di Euro 145,00, intermedia tra il minimo ed il massimo, valutati l'intervento chirurgico e le cure subiti dal ricorrente dopo l'infortunio.
44 Ne deriva il diritto del ricorrente al pagamento a titolo di inabilità temporanea di un importo complessivo di
€ 58.036,25 di cui € 44.261,25 imputabili all'azienda sanitaria.
45 Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che " il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto" (Cass. n. 12572/18; nello stesso senso Cass. n.
17411/19; n. 16628/23).
46 Nel caso in esame, quindi, la maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e nell'esercizio delle attività abituali e compatibili con l'età e le abitudini del iconosciute Pt_1 dal CTU costituiscono un danno alla salute e giustificano equitativamente una personalizzazione del danno biologico nella misura del 20%.
47 Di conseguenza a fronte dei postumi complessivi quantificati nella misura del 13%, applicata la suddetta personalizzazione, il danno non patrimoniale secondo i termini civilistici ammonta ad € 43.660,80 da cui deve essere di quanto già indennizzato per lo stesso titolo di danno biologico dall' ( € 34.780.17), di CP_3 talché il danno differenziale risarcibile deve essere limitato alle componenti non ristorate dall' per un CP_3 importo di € 8880,63.
48 Tale importo, in ragione della concorrente responsabilità di e Controparte_1 Controparte_9
e dell'incertezza riscontrata dai CCTTUU nella quantificazione dell'incidenza delle rispettive
[...] condotte nella determinazione del danno, si ritiene possa essere imputato nella misura del 50% a ciascuna delle due parti convenute.
13 49 Le conclusioni della CTU, invece, impediscono la liquidazione di somme in favore del ricorrente a titolo di danno patrimoniale, non essendo stata riconosciuta una lesione alla capacità generica e specifica del né risultano spese mediche documentate oltre a quelle sostenute dall . Pt_1 CP_3
50 Tanto chiarito, dunque, deve concludersi per la condanna in solido di e Controparte_1 [...] al pagamento a favore di della somma complessiva Controparte_19 Parte_1 di € 66.916,88, oltre interessi e rivalutazione sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione al saldo, dovendo applicarsi il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c., trattandosi di crediti sorti a seguito della violazione dell'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. n. 24627/19).
51 Meritevole di accoglimento nei limiti di cui infra è altresì la domanda di regresso/surroga formulata dall CP_3
52 In difetto di specifica e puntuale contestazione (non presente nel caso di specie) deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni dell' sia avvenuta nel rispetto dei criteri di legge, e che il credito relativo CP_3
CP_1 alle prestazioni erogate dall' sia esattamente indicato sulla base della certificazione del direttore della sede del 3.2.2025 in atti.
53 Come ha, infatti più volte ribadito la giurisprudenza di legittimità "nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore può CP_3 essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento"
(Cass. n. 1841/15, ex multis).
CP_1 54 Alla luce della citata attestazione di credito e valutato il conteggio prospettato dal difensore dell' nelle note da ultimo depositate sono, quindi, fondate le seguenti voci di rivalsa:
- € 20.121,54 per prestazioni connesse all'indennità temporanea assoluta al lavoro;
- € 336,98 (275 + 30,99+30,99) a titolo di rimborso per accertamenti medici e visite;
- € 26.202,73 a titolo di valore capitale della rendita per danno biologico;
- € 8577,44 per i ratei di rendita per danno biologico già erogati.
55 Non può, invece, essere accolta la domanda di rivalsa relativa al danno patrimoniale, non essendo provato che il bbia effettivamente subito a seguito dell'infortunio anche una significativa e stabile Pt_1 contrazione dei redditi ed avendo escluso i CCTTUU che il medesimo abbia subito un pregiudizio alla capacità lavorativa generica e specifica.
14 56 e devono quindi, essere condannati in solido a Controparte_1 Controparte_9 rimborsare ad complessivi € 55.238,69. CP_3
57 Sulle somme spettanti all' vanno poi calcolati gli interessi legali dalla data del valore capitale della CP_3 rendita e, per le altre somme, dall'erogazione.
58 Anche tali importi per i motivi sopra esposti, si ritiene possano essere imputati nella misura del 50% a ciascuna delle due parti convenute e Controparte_1 CP_9 Controparte_9
59 Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo a carico di e Controparte_1 Controparte_9 secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto del valore accertato e della
[...] natura delle domande formulate dalle parti vittoriose e ); in ragione del contrasto Parte_1 CP_3 circa la titolarità della custodia giuridica del cancello e dei relativi oneri di manutenzione, possono essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e e CP_10 Controparte_2
60 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di Controparte_1
e in solido. Controparte_9
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la responsabilità dei convenuti e per il Controparte_1 Controparte_9 danno derivante dall'infortunio occorso il 25 ottobre 2016 a;
Parte_1
- condanna e in solido tra loro al pagamento a Controparte_1 Controparte_9 favore di a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 66.916,88, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalle maturazioni al saldo come per legge;
- condanna e in solido tra loro al pagamento a Controparte_1 Controparte_9 favore dell' l'importo complessivo di € 55.238,69., oltre interessi legali dalla data del valore CP_3 capitale della rendita (3.2.2025) e, per le altre somme, dall'erogazione;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a quanto Controparte_13 Controparte_1 questa, in esecuzione della presente sentenza, corrisponderà al ricorrente ed a per capitale, CP_3 interessi e spese;
- condanna e in solido al pagamento a favore del Controparte_1 Controparte_9 procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 9000,00 per compensi professionali, €786,00 per CU, € 3000,00 per spese CTP, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e cpa;
15 - condanna e in solido al pagamento a favore Controparte_1 CP_9 Controparte_9 dell' delle spese di lite che si liquidano in € 6115,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e CP_3 cpa;
- compensa le spese fra , e;
Parte_1 Controparte_2 CP_10
- pone definitivamente a carico e in solido le spese Controparte_1 Controparte_9 di CTU liquidate con separato decreto
Livorno, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
16
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1190/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
Controparte_2
[...]
CP_3
CP_4
Controparte_5
[...] CP_6
TERZO CHIAMATO Oggi 8 ottobre 2025 innanzi al dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto:
per , l'avv. Dalle Vacche Carlo Parte_1
per , l'avv. Roberta Salvo in sostituzione dell'avv. Romagnoli Maurizio e Controparte_2 dell'avv. Gianfrancesco Esposito Per , l'avv. De Pasquale Guido in sostituzione dell'avv. Uccelli Elena CP_7
per l'avv. Piccinini Giorgia Controparte_1
per l'avv. Benucci Daniela CP_3
per l'avv. Veronica Giannetti in sostituzione dell'avv. Marco Controparte_8 Talini
per l'avv. Silvia Carli Controparte_9
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e alle deduzioni a verbale tutte;
rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1190/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DALLE Parte_1 C.F._1 VACCHE CARLO
Parte ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PICCININI GIORGIA Controparte_1 P.IVA_1
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. UCCELLI ELENA CP_10 P.IVA_2 INAIL (C.F. con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA P.IVA_3
Parte resistente
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_11 P.IVA_4 dell'avv. TALINI MARCO
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti CEI Controparte_9 P.IVA_5 LUCA, CARLI SILVIA, ORLANDINI MATTEO, PELUSI CRISTINA, SPIZZAMIGLIO SE
Parte chiamata
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_10
e per vedere risarciti i danni subiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito Controparte_1 CP_3 il 25 ottobre 2016 per complessivi e 250.000,00 al netto della rivalsa dell . CP_3
2. Il ricorrente ha allegato che nella notte fra il 24 e il 25 ottobre 2016, mentre lavorava alle dipendenze di all'interno del piazzale industriale sito in Livorno di proprietà di condotto Controparte_12 Controparte_2 in locazione da , subiva lo schiacciamento della gamba destra in conseguenza della caduta CP_10 del cancello scorrevole del piazzale, cancello che si apprestava a chiudere manualmente;
e ciò perché nei giorni precedenti la battuta dell'anta scorrevole si era rotta consentendo al cancello di scorrere oltre il punto di arresto per fuoriuscire dal rullo superiore e, successivamente, privo di adeguato sostegno, cadere a terra;
le cure, dopo quelle di urgenza, proseguivano per circa due anni tanto che l solo in data CP_3
17.10.2018 lo dichiarava pronto a riprendere l'attività lavorativa pur con notevoli limitazioni.
1 3. Si è costituito in giudizio l che ha formulato domanda di surroga nei confronti di e CP_3 Controparte_1
per € 75.408,14. CP_10
4. Anche si è costituita in giudizio e ha concluso in via principale per il rigetto delle domande CP_10 attoree, evidenziando l'assenza di responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. in ragione della concessione in locazione di una porzione del sito industriale da parte di – di cui ha chiesto Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa - e la riconducibilità eziologica, secondo la prospettazione attorea, dell'infortunio all'omessa manutenzione straordinaria del cancello, cui la società conduttrice era tenuta.
5. si è costituita in giudizio e, eccepita l'incompetenza funzionale del giudice del civile adito, Controparte_2 ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza delle domande delle domande del chiedendo in Pt_1 via subordinata dichiararsi l'esclusiva responsabilità di o comunque procedere alla Controparte_1 ripartizione interna delle responsabilità ai fini dell'azione di regresso, previo accertamento in ogni caso della responsabilità del ella causazione dell'intervento. Pt_1
6. Anche si è costituita in giudizio e ha concluso per il rigetto delle domande attore in Controparte_1 assenza dell'allegazione da parte del ricorrente delle disposizioni dalla medesima violate e della conoscenza da parte sua del difetto del cancello;
in ogni caso la responsabilità del sinistro sarebbe da ascriversi ad altro soggetto titolare del dovere di custodia o della disponibilità giuridica del luogo. La società ha contestato altresì l'ammontare della pretesa risarcitoria del ricorrente in quanto dalle cartelle cliniche risulta che il medesimo ha riportato un'infezione post-chirurgica di natura iatrogena che potrebbe aver inciso in maniera sensibile sul decorso clinico, sulle terapie, nonché sull'entità delle conseguenze del sinistro;
inoltre le spese mediche non sono documentate e comunque sarebbero di competenza dell' . CP_3
La società ha poi formulato istanza di chiamata in causa di per Controparte_13 vederla, in ipotesi, condannata a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'emananda sentenza.
7. Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio che ha concluso per il Controparte_13 rigetto delle pretese attoree e della domanda formulata da nei confronti di CP_3 Controparte_1 dichiarando assorbita quella di garanzia diretta a lei da in ipotesi ha chiesto, previa Controparte_1 chiamata in causa, accertarsi e dichiararsi la responsabilità concorrente o esclusiva di
[...]
oltre a quella di ed Controparte_9 CP_10 Controparte_2
8. Autorizzata la chiamata in causa si è costituita in giudizio anche che ha eccepito Controparte_14
l'inammissibilità della domanda spiegata nei suoi confronti da , avendo Controparte_13 la medesima in realtà agito per far valere un diritto del ispetto al quale, peraltro, non può in ogni Pt_1 caso provare i fatti costitutivi;
l ha eccepito altresì l'improcedibilità della domanda per mancato CP_9
2 esperimento del procedimento di mediazione, nonché la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa per indeterminatezza, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso.
9. Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 6.10.2022 tutte le parti insistevano nei loro atti e prendevano posizione sulle difese altrui;
in particolare il stendeva nei Pt_1 confronti dei terzi chiamati la domanda di risarcimento di ogni danno a qualunque titolo subito in conseguenza dell'incidente occorsogli e/o dei trattamenti medici e/o sanitari subiti in conseguenza delle lesioni riportate;
, invece, eccepiva l'inammissibilità della domanda trasversale formulata da CP_10
non avendo l'istituto tempestivamente chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa;
CP_3 CP_3 estendeva la domanda nei confronti di e chiedendo la Controparte_2 CP_9 Controparte_9 condanna delle medesime al rimborso, ciascuna per i propri profili di responsabilità e nelle percentuale che sarà accertata, delle prestazioni erogate ed erogande al Pt_1
10. Concessi i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art 183 cpc e ammesse le prove, il procedimento
è stato assegnato al giudice del lavoro per competenza funzionale
11. La causa è stata dunque istruita per documenti e prove orali e previa CTU medico-legale e note conclusive, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
12. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
13. La dinamica dell'infortunio non appare controversa tra le parti: la sera dell'infortunio il ra adibito Pt_1 al controllo accessi presso il terminal “ in via della Ferrovia e mentre chiudeva l'anta di destra CP_2 del cancello di accesso al Terminal, facendola scorrere manualmente sull'apposito binario verso la battuta centrale, l'ha vista proseguire la corsa e deragliare, per poi cadere a terra dopo avergli fratturato la gamba destra.
14. Dall'istruttoria documentale (cfr relazione ASL e sommarie informazioni allegate) ed orale (cfr in particolare dichiarazioni teste ) è emerso altresì che: Tes_1
- il giorno dell'infortunio il era il primo giorno che tornava al terminal dopo circa un mese per Pt_1 sostituire un collega (cfr. teste : “Ricordo che il era in Darsena in quel periodo e l'ho Tes_2 Pt_1 mandato io al Terminala…Confermo che il ra un po' che non si presentava al terminal”); Pt_1
- rientrava nelle mansioni del chiudere il cancello del terminal una volta terminato il Pt_1
“traghettamento” delle auto;
- al momento della presa di servizio il on era stato informato dalla collega del turno precedente Pt_1
( ) del difetto del cancello;
Tes_1
Tes_
- invece della condizione pericolante del cancello (così teste “era da circa un mese che il fine corsa del cancello era arrugginito ed era staccato e viaggiando su un binario era pericoloso perché non avrebbe potuto fermarsi al momento della chiusura”) erano stati informati il datore di lavoro (nella persona di
3 ) e, su indicazione di quest'ultimo e due dipendenti della SI US SE Persona_1
e Persona_2
15. I nominati CTU (dott. e dott. , previa approfondita e accurata indagine, Persona_3 Persona_4 hanno concluso che: <1-2) Il signor – custode addetto ai piazzali di un terminal Parte_2 portuale, fumatore, iperteso in terapia, obeso (indice di massa corporea attuale 31,6, è riferito un aumento di peso di 20 kg dopo i fatti oggetto di causa), con esiti di fratture degli omeri, del femore sinistro e del bacino, già operato per cataratta e per tumefazione benigna della parotide destra – all'età di 55 anni, alle ore 2:30 circa del 25.10.2023, fu vittima di un infortunio lavorativo in cui riportò una frattura pluriframmentaria scomposta della gamba destra. L'infortunato fu assistito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Livorno, dove giunse alle 3:04, e fu poi ricoverato in quell'ospedale; fu applicata trazione trans-scheletrica al calcagno. Nella scheda del Pronto Soccorso è descritta anche una ferita da punta sanguinante, della quale non è fornita alcuna ulteriore notizia;
nella cartella infermieristica del ricovero è riferito di una ferita da caduta sanguinante sotto il tallone, senza ulteriori notizie. Nella scheda di dimissione ospedaliera è riportata la diagnosi di "Frattura di parte non specificata, chiusa perone e tibia", non vi è accenno a ferita. Il signor u sottoposto a riduzione e sintesi metallica di tibia e perone il Pt_1
27.10.2016, dalle 10:30 alle 12:20; fu somministrato Cefamezin dal giorno del ricovero fino alla sera del giorno dell'intervento, con un intervallo di 24 ore dalle 20:00 del 26 alle 20:00 del 27.10.2016. Il paziente fu dimesso il 29.10.2016. Il decorso post-operatorio fu complicato da una infezione del focolaio operatorio da
Staphylococcus epidermidis, manifesta a un controllo del 12.11.2016; il 17.11.2016 fu constatata deiscenza cutanea mediale con visibilità della placca tibiale. Il paziente fu ricoverato dal 18 al 30.11.2016 all'ospedale di Livorno in reparto di Malattie Infettive, ove fu riscontrata positività anche per Enterococcus faecalis e fu prescritta terapia antibiotica mirata;
il 24.11.2016 fu eseguito un intervento di pulizia del focolaio e di posizionamento di terapia a pressione negativa. Il 28.12.2016 fu concesso carico parziale. Il
20.2.2017 fu rimossa la placca tibiale, il paziente fu dimesso il 21.2.2017. Persistendo segni di infezione, dal 7.6.2017 furono eseguite sedute di Medicina Iperbarica. Il 21.6.2017 fu concesso il carico totale con tutore. Il 10.8.2017 un esame di risonanza magnetica dimostrò segni di osteomielite tibiale, il 6.10.2017 vi era una fistola secernente. Dal 20.1 al 5.2.2018 il signor u degente all'ospedale di Albenga dove il Pt_1
23.1.2018 fu sottoposto a bonifica, rimozione dei mezzi di sintesi, osteotomia sottrattiva di perone, riallineamento del focolaio e stabilizzazione con fissatore esterno;
fu iniziata di nuovo terapia antibiotica dapprima ad ampio spettro poi mirata su Staphylococcus aureus meticillino resistente. L'11.4.2018 fu formulata la diagnosi di pseudoartrosi sospetta settica della tibia destra, diagnosi apparentemente senza seguito. Il 16.5.2018 fu consentito il carico completo. Il 16.10.2018 fu certificata dall' la guarigione con CP_3 ripresa del lavoro dal giorno successivo. L' ha valutato i postumi il 16% (esiti di frattura 5%, CP_3
4 limitazione della caviglia 8%, cicatrici e cute distrofica 4%). Nel frattempo, il 17.7.2017 fu certificata una sindrome ansioso depressiva per cui fu prescritto trattamento farmacologico, rinnovato il 25.7.2017.
Successivamente agli eventi su descritti il signor ha sofferto di ipertiroidismo per malattia di Pt_1
Basedow, per cui quattro o cinque anni fa è stato sottoposto a tiroidecromia, è in trattamento sostitutivo.
Nel 2022 il signor a subito un altro infortunio lavorativo con frattura del piatto tibiale del ginocchio Pt_1 sinistro (così riferito dal consulente tecnico dell' ). Poco prima della visita peritale ha subito un trauma CP_3 con un ciclomotore e ha riportato una ferita al malleolo mediale di destra. È affetto da eczema varicoso bilaterale, più accentuato a destra, ove si apprezza modesto edema della gamba rispetto al lato opposto. Residuano esiti cicatriziali e limitazione di 1/3 dei movimenti della caviglia;
è riferita sfiducia nella resistenza della gamba destra a motivo della discontinuità del perone per cui fa uso di appoggio a sinistra ma non presenta zoppia.
3) L'inabilità temporanea ai fini lavorativi è stata stimata dall' in 722 giorni, stima che appare CP_3 comprensiva del giorno dell'infortunio; l'inabilità temporanea in termini civilistici è stimabile complessivamente come segue: inabilità temporanea totale per 70 (settanta) giorni, inabilità temporanea parziale al 75% per altri 140 (centoquarante) giorni, inabilità temporanea parziale al
50% per ulteriori 390 (trecentonovanta) giorni, inabilità temporanea parziale al 25% per ultimi 121
(centoventuno) giorni.
4) Sussistono postumi stabilizzati consistenti in mancanza anatomica parziale del perone destro, limitazione di un terzo dei movimenti della caviglia destra, cicatrici cutanee su area affetta per altra causa da eczema varicoso cronico.
5) La valutazione dei postumi a fini è ispirata alle tabelle del DM 12.7.2000 ed è condivisibile la CP_3 stima dell'Istituto di una valutazione complessiva del 16% (sedici per cento); la valutazione dei postumi in termini civilistici è simile sia che si adottino le tabelle predisposte per il Ministero della Salute sia che si adottino quelle predisposte per la Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni ed è da determinare come segue: per il danno all'apparato locomotore (esiti di exeresi parziale del perone e limitazione dei movimenti della caviglia): 9%; per il danno estetico
4%; complessivamente 13% (tredici per cento).
6-7) I postumi, per natura ed obbiettiva entità, non incidono sulla vita di relazione e non riducono la capacità di lavoro specifica né attitudinale né generica del signor ma determinano una Pt_1 maggior fatica nell'esercizio dell'attività abituale e di quelle compatibili e coerenti con l'età e le attitudini.
8) Non sono state reperite spese mediche né sanitarie in genere esposte in atti.
9) L'inabilità temporanea e i postumi sono dipendenti in parte direttamente della lesione riportata nell'infortunio del 25.10.2023, in parte da complicazioni infettive locali, da considerare causate o quanto
5 meno concausate dalle modalità di svolgimento delle prestazioni assistenziali presso l'ospedale di Livorno dal 25 al 29.10.2023. La quota di danno biologico temporaneo e rispettivamente permanente di origine iatrogena è stimabile come segue: 50 (cinquanta) giorni di inabilità temporanea totale più
100 (cento) giorni di inabilità temporanea parziale al 75% più 330 (trecentotrenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50% più 61 (sessantuno) giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; danno biologico permanente del 5%, quale differenza tra il 13% (tredici per cento) complessivo e
l'8% (otto per cento) presumibile postumo in assenza di complicazioni infettive>>.
16. Chiamati a chiarire le proprie conclusioni in punto di stima del danno estetico anche alla luce dei rilievi mossi dal CT parte attrice, gli ausiliari hanno altresì precisato: < Una valutazione del danno estetico da esiti cicatriziali ha una ineliminabile componente di soggettività perché dipende sia dalla sensibilità individuale, sia da molti fattori relativi al soggetto: se uomo o donna, di quale età, quale sia la sede della cicatrice, che caratteristiche estetiche abbia la cute circostante. La fotografia inviata dal Dott. a Per_5 corredo delle osservazioni non tiene conto che le alterazioni cromatiche e trofiche della cute erano bilaterali e dovute ad eczema varicoso correlato a flebopatia varicosa bilaterale spontanea, con minima differenza tra i due lati. La cicatrice mostrata in quella fotografia è lunga circa 8 cm, stando al metro fotografato insieme all'arto del periziando;
appare ipocromica e piana, non rilevata. Per tutti questi motivi (caratteristiche della cicatrice, caratteristiche spontanee della cute circostante, sede, età e sesso del periziando) e in relazione alla sensibilità estetica dei sottoscritti, è confermata per il danno estetico la stima di un permanente indebolimento dell'integrità psicofisica del 4% (quattro per cento). Il lungo e travagliato percorso post-traumatico fino alla stabilizzazione è oggetto della valutazione del danno biologico temporaneo cioè della inabilità temporanea, che per questo caso è stata assai lunga: due anni meno pochi giorni, dei quali circa sei mesi direttamente dipendenti dall'infortunio e circa diciotto mesi attribuibili a causa infettiva;
è da ribadire che non vi è automatica corrispondenza tra un tale percorso e l'esito definitivo, che è quello che conta per il danno biologico permanente.
Quanto al danno ortopedico, né il barème dell' né quello della né altri prevedono una voce CP_3 CP_15 tabellare per la perdita di parte del terzo distale del perone. Non si può trascurare che al termine del periodo di convalescenza fu consentito il carico totale sull'arto, senza appoggio, nonostante che il signor ne faccia uso per dichiarata sfiducia nel proprio arto. È invece tabellata per la Pt_1
la riduzione di un terzo dei movimenti della caviglia: "limitazione del movimento di flesso- CP_15 estensione della tibio-tarsica con escursione articolare possibile per 1/3", valutabile il 3-5%; l' per CP_3 questa voce (non tabellata nel rispettivo barème) ha valutato l'8%. Il confronto tra barème e barème CP_3
SIMLA che è stato fatto nella relazione peritale e che è confermato adesso non vale ad indicare voci tabellari per il presente caso, che – come già detto – non ci sono, ma a cercare un confronto per poste
6 omogenee per verificare se la criteriologia di valutazione relativamente al distretto corporeo sia la medesima tra i due ambiti. Per gli "Esiti di fratture biossee della gamba, apprezzabili con indagini strumentali, con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale" le tabelle CP_3 prevedono fino a 8%, inoltre per "Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare" prevedono in aggiunta fino a 3%; in totale quindi fino a 11% per fratture biossee di gamba trattate chirurgicamente e con mezzi di sintesi in sede. Le tabelle della SIMLA per "Esiti di frattura biossea della gamba, trattata chirurgicamente, con persistenza dei mezzi di sintesi" prevedono 6-8%. Si ribadisce che si tratta di fare un confronto per poste omogenee, non di individuare una voce tabellare corrispondente al presente caso: il signor Pt_1 riportò una frattura biossea della gamba trattata chirurgicamente, i mezzi di sintesi non sono più in sede, vi è un difetto parziale del perone. Si è accennato sopra alla differenza tra valutazione e CP_3 barème SIMLA per la limitazione funzionale della caviglia. Questo per spiegare la stima peritale del 16% di danno biologico in ambito a fronte del 13% in ambito civilistico. Nell'udienza del 30.1.2025 è stato CP_3 preso in considerazione il possibile danno ortopedico ed estetico che avrebbe potuto residuare se non fossero insorte le complicazioni infettive stimate iatrogene. Questa valutazione è gravata da un margine di incertezza insuperabile, perché si tratta non di eseguire una stima di una situazione definita, per la quale già sarebbe prevedibile una variabilità individuale tra diversi valutatori, ma di stimare una situazione puramente ipotetica. Nella relazione peritale la stima dei probabili esiti in assenza di complicazioni infettive è stata formulata nella misura dell'8%; una più attenta considerazione in base alle possibili ipotesi cliniche e alle indicazioni dei barème per la responsabilità civile porta a proporre come meglio adeguato un ambito tra il 6% e l'8% (sei-otto per cento), senza una possibilità di più fine discriminazione in questo ambito. La quota di danno biologico permanente conseguente agli eventi infettivi e alle loro sequele è pertanto stimabile tra il 5% e il 7% (cinque-sette per cento), da valorizzare a partire, rispettivamente, dal 9% o dal 7% (nove o sette per cento): a quest'ultimo riguardo si vedano, e.g., Cass. Civ. n° 28986/2019, n° 30358/2024 e n° 30560/2024>>.
17. Tanto chiarito sotto un profilo fattuale, si può passare ad esaminare più da vicino le domande e le difese formulate dalle parti, in primis quelle del che ha agito ex art 2087 c.c. nei confronti del datore di Pt_1 lavoro ed ex art 2051 c.c. nei confronti di quale custode del bene che ha Controparte_1 CP_10 determinato il danno.
18. Ebbene secondo i consolidati principi dei giudici di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 5957/2018):
- l'art 2087 c.c. pone in generale a carico del datore di lavoro e in favore del lavoratore un obbligo di sicurezza con contenuto atipico e residuale, che si aggiunge a quello, tipico, previsto dalla dettagliata
7 disciplina di settore concernente gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le misure di prevenzione;
- l'art 2087 c.c. – quale norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione – impone dunque all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti con l'adozione di misure non solo di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche atte, secondo le comuni tecniche dì sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente;
- la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è pertanto di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art.1374 c.c. dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagrna contrattuale;
- non trattandosi di responsabilità oggettiva, il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art.1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale lamenti di aver subito un danno da infortunio sul lavoro, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure, per evitare il danno;
- in particolare, nell'ipotesi in cui il danno sia stato determinato da cose che il datore aveva in custodia
(da intendersi non esclusivamente nel significato formalmente contrattuale, bensì come mera esistenza d'un potere fisico ad altri riconosciuto dal proprietario ) è richiesta, per la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ., la sussistenza d'una relazione diretta fra la cosa e l'evento dannoso, ed il potere fisico, del soggetto sulla cosa, da cui discende il di lui obbligo di controllare in modo da impedire che la cosa causi danni; di conseguenza <ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell'art.2087 cod.civ., nell'ipotesi in cui il danno sia stato causato al lavoratore da cose che il datore di lavoro aveva in custodia e, a maggior ragione, in quella in cui lo stesso datore, a cagione dell'attività da lui esercitata, abbia ricevuto in consegna un oggetto che il lavoratore sia stato incaricato di elaborare - pur non configurandosi una responsabilità oggettiva del datore - sussiste una presunzione di colpa a carico del datore che è nel contempo custode della cosa da cui il danno deriva, scaturente dalla concorrente applicabilità degli artt.2051 e
2087 cod.civ., che può essere superata solo dalla dimostrazione dell'avvenuta adozione delle cautele antinfortunistiche, ovvero dall'accertamento di un comportamento abnorme del lavoratore (ex plurimis, Cass. 20/6/2002 n.9016), e, ove non sia in discussione la colpa di
8 quest'ultimo, nel caso fortuito che si invera, ex art.2051 cod. civ. nella natura imprevedibile ed inevitabile del fatto dannoso (vedi Cass.20/6/2003 n.9909, Cass.14/8/2004 n.15919, Cass. S.U.
8/7/2008 n.18623)>> (Cass. n. 5957/2018 cit.).
19 Applicati tali principi al caso di specie, appare evidente la responsabilità ex art 2087 c.c. di Controparte_1
[... che non ha adeguatamente vigilato circa la sicurezza dei luoghi in cui il al pari egli altri Pt_1 dipendenti, era chiamato ad operare e, nonostante le sue mansioni implicassero la chiusura del cancello delimitante l'area del piazzale concesso in locazione da non si è attivato per garantire la CP_10 corretta e tempestiva manutenzione dello stesso secondo gli accordi contrattuali con stessa. CP_10
20 Né d'altro canto può ritenersi fatto imprevedibile che un'anta del cancello con la battuta rugginosa e deteriorata possa continuare la corsa ed uscire dalla guida per cadere a terra, con elevato rischio per l'incolumità di chi si trovi nelle vicinanze.
21 Non può neanche qualificarsi come abnorme (ovvero esorbitante e inopinabile rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute, cfr. Cass. sez. Lav. n. 27127/2013 ex multis) il comportamento del he, da significativo tempo non chiamato a lavorare al terminal in cui è avvenuto l'incidente e non Pt_1 avvisato delle condizioni di usura del cancello, ha incolpevolmente eseguito le mansioni di sua competenza, mansioni che prevedevano anche la chiusura del cancello dell'area del piazzale del terminal.
22 Irrilevante, del resto, appare il fatto che il datore di lavoro non avesse avuto informazione tempestiva da parte dei dipendenti dello stato del cancello, gravando sul medesimo un obbligo di vigilanza della sicurezza dell'ambiente di lavoro e di adozione di misure idonee a prevenire il rischio di pregiudizio della salute dei propri dipendenti.
23 Peraltro quanto riferito dal circa la non effettiva conoscenza della pericolosità del cancello perché
Tes_2 non in grado, all'epoca, di leggere i messaggi whatsapp inviati alla sua utenza appare poco credibile anche alla luce delle puntuali dichiarazioni rese dalla in sede ispettiva (e sostanzialmente Tes_1 confermate nel presente giudizio): <…Sul cancello di ingresso posso riferire: pochi giorni prima dell'infortunio un collega mi ha riferito che il cancello di ingresso del piazzale presentava un problema, in particolare il fermo della battuta di chiusura dell'anta destra (guardando all'interno del piazzale) era rotto e staccato dal cancello. Quindi chiudere il cancello era pericoloso perché c'era il rischio che durante la chiusura lo stesso uscisse dalla guida e cadesse. Di questo problema tra i colleghi abbiamo scambiato l'informazione e io ho avvisato tramite whatsapp il mio datore di lavoro sig. . Il
Tes_2 messaggio è stato effettuato il 16.10.2016…Insieme al messaggio che letteralmente cita “Buonasera si è spezzato il cancello che quando è aperto rischia di uscire dalla guida” ho anche allegato la foto del particolare rotto. Dalle spunte blu ho notato che il ha ricevuto e letto il messaggio. Poi in
Tes_2 seguito, dopo pochi minuti, mi ha telefonato il stesso che mi confermava che aveva letto il
Tes_2
9 Per_ messaggio dicendomi che avevo fatto la cosa giusta e di avvisare , il responsabile della Per_ che svolge l'attività sul piazzale. l'ho avvisato verbalmente, mentre poi tramite CP_10 messaggio whatsapp ho avvisato al tempo era il piazzalista del terminale. Il Controparte_16 messaggio letteralmente cita: “Come potrai vedere dalle foto in allegato…il fermino del cancello che mangiato dalla ruggine si è spezzato, rischio che esca dalla guida quando è tutto aperto…SS (il
, ndr.) mi ha detto di riferire a te”>>. Tes_2
24 Quanto, infine, alla mancata indicazione del problema riscontrato al cancello nel registro delle consegne per i colleghi subentranti in turno è sufficiente rilevare che, secondo quanto univocamente riferito dai lavoratori in sede ispettiva e nel presente giudizio, tale registro è stato istituito dopo l'infortunio del circostanza che a ben vedere avvalora la riferita modalità di segnalazione delle problematiche Pt_1 riscontrate sul luogo di lavoro senza particolari formalità, tramite telefono, chat o a voce.
25 Accertata dunque la responsabilità di ex art 2087 c.c. (quale datore di lavoro del CP_1 CP_1
e 2051 c.c. (quale custode di fatto del cancello di accesso al sito di lavoro) per l'infortunio subito Pt_1 dal deve essere esclusa la responsabilità di SI SR e, conseguentemente, di Pt_1 CP_2
, conduttrice e locataria dell'area in cui operava
[...] CP_1 CP_1
26 L'accertata assunzione di fatto del ruolo di custode (anche) del cancello dell'area del terminal da parte della e il carattere prevalente di tale ruolo rispetto a quello giuridico richiamato dal Controparte_1
da e ampiamente dibattuto tra ed appare assorbente e Pt_1 CP_1 CP_10 CP_2 consente di ritenere superate le difese spiegate dalle parti circa la responsabilità della manutenzione del cancello.
27 Rispetto ad essa, peraltro, non può mancare di osservarsi che neanche risulta provato che SI SR – al di là della comunicazione informale fatta dalla ad alcuni dipendenti operanti sul piazzale - sia Tes_1 stata mai formalmente informata della rottura della battuta del cancello, circostanza che concorre ulteriormente ad escludere l'invocata responsabilità della società per mancata tempestiva manutenzione del cancello.
28 In conseguenza della chiamata in causa della società assicuratrice e a fronte Controparte_13 della pacifica operatività della polizza, merita accoglimento la domanda di malleva formulata da CP_1
che dovrà quindi essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda
[...] risarcitoria formulata dal da quella di regresso formulata dall' . Pt_1 CP_3
29 Rispetto a quest'ultima, deve in primo luogo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità formulata da
[...]
atteso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Controparte_13
Cass. n. 27969/2022), se è vero che l'azione di regresso da parte dell' può essere esperita alla sola CP_3 condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, è altrettanto vero che il preventivo
10 accertamento giudiziale del fatto stesso non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile.
30 E nel caso di specie l'accertata violazione da parte del datore di lavoro dell'art 2087 c.c. e l'entità delle lesioni riportate dal sono sufficienti a ritenere integrato nel caso di specie il reato, perseguibile Pt_1
d'ufficio, di lesioni personali aggravate di cui al combinato disposto degli artt. 582 e 583 c.p.
31 Tanto chiarito, può dunque procedersi alla liquidazione del danno differenziale subito dal tenuto Pt_1 conto dell'accertato aggravamento dei postumi derivato dall'attività medica successiva all'infortunio e riconducibile all' Controparte_9
32 Rispetto alla chiamata in causa di quest'ultima ad opera di , infondate sono le Controparte_17 eccezioni sollevate dalla stessa azienda sanitaria.
33 Quanto al difetto di legittimazione passiva della compagnia assicuratrice, si rileva che, secondo il più recente orientamento dei giudici di legittimità “Qualora il convenuto in un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta” (cfr. Cass. n. 5580/2018).
34 In ogni caso non può non rilevarsi che nel caso di specie parte ricorrente e , sin dalle note CP_3 autorizzate in vista dell'udienza cartolare del 6.10.2022, hanno espressamente esteso le domande in origine formulate a tutte le parti costituite, azienda sanitaria compresa.
35 La dichiarata incompetenza funzionale del giudice civile in origine adito e la conseguente assegnazione del procedimento al giudice del lavoro consente di ritenere superata l'eccezione sollevata circa il mancato esperimento del procedimento di mediazione, non costituendo il medesimo condizione di procedibilità per le controversie lavoristiche.
36 Nessun profilo di nullità di rinviene, infine, nell'atto di costituzione in giudizio della società assicuratrice che, con tutta evidenza, ha agito per vedere accertata la responsabilità dell'azienda sanitaria nella causazione del danno subito dal ul presupposto dell'infezione post-chirurgica documentata nella Pt_1 storia clinica del lavoratore.
37 Ora, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 9166/2017, n.
9112/2019, n. 3694/2023), le somme eventualmente versate dall' a titolo di indennizzo ex art. 13 del CP_3
d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato, di talché deve valutarsi il complessivo valore CP_1 monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, per poi detrarre quanto indennizzato dall' in
11 base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, ovvero per poste omogenee, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
38 In punto di quantificazione del danno, a seguito delle pronunce n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale, ad un sistema risarcitorio tripolare - incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo
(risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.)- è stato sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all'effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale
(risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. costituzionalmente reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
39 Per la quantificazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai parametri previsti dalle
Tabelle del Tribunale di Milano.
40 Come ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione, infatti, "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, non essendo rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziali;
il riferimento al criterio di liquidazione, predisposto dal Tribunale di Milano ed ampiamente diffuso sul territorio nazionale, garantisce tale uniformità di trattamento, in quanto questa Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce ad esso la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee
a giustificarne l'abbandono. Il valore delle tabelle milanesi va inteso non già nel senso che le dette tabelle ed i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, bensì nel senso che esse forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c."
(Cass. n. 19506/24).
41 Alla luce delle conclusioni del CTU, adeguatamente motivate e sostanzialmente condivisibili, appare sicuramente risarcibile il danno biologico temporaneo, danno non coperto dalle prestazioni erogate in tale periodo dall' , che ristorano il solo danno patrimoniale. CP_3
12 42 L'inabilità temporanea, è stata quantificata in: 70 giorni al 100% di cui 50 imputabili all'azienda sanitaria;
140 giorni al 75% di cui 100 imputabili all'azienda sanitaria;
390 giorni al 50 % di cui 330 imputabili all'azienda sanitari;
121 giorni al 25% di cui 61 imputabili all'azienda sanitaria.
43 Nella liquidazione di tale danno deve quantificarsi il punto base ITT nella misura di Euro 145,00, intermedia tra il minimo ed il massimo, valutati l'intervento chirurgico e le cure subiti dal ricorrente dopo l'infortunio.
44 Ne deriva il diritto del ricorrente al pagamento a titolo di inabilità temporanea di un importo complessivo di
€ 58.036,25 di cui € 44.261,25 imputabili all'azienda sanitaria.
45 Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che " il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto" (Cass. n. 12572/18; nello stesso senso Cass. n.
17411/19; n. 16628/23).
46 Nel caso in esame, quindi, la maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e nell'esercizio delle attività abituali e compatibili con l'età e le abitudini del iconosciute Pt_1 dal CTU costituiscono un danno alla salute e giustificano equitativamente una personalizzazione del danno biologico nella misura del 20%.
47 Di conseguenza a fronte dei postumi complessivi quantificati nella misura del 13%, applicata la suddetta personalizzazione, il danno non patrimoniale secondo i termini civilistici ammonta ad € 43.660,80 da cui deve essere di quanto già indennizzato per lo stesso titolo di danno biologico dall' ( € 34.780.17), di CP_3 talché il danno differenziale risarcibile deve essere limitato alle componenti non ristorate dall' per un CP_3 importo di € 8880,63.
48 Tale importo, in ragione della concorrente responsabilità di e Controparte_1 Controparte_9
e dell'incertezza riscontrata dai CCTTUU nella quantificazione dell'incidenza delle rispettive
[...] condotte nella determinazione del danno, si ritiene possa essere imputato nella misura del 50% a ciascuna delle due parti convenute.
13 49 Le conclusioni della CTU, invece, impediscono la liquidazione di somme in favore del ricorrente a titolo di danno patrimoniale, non essendo stata riconosciuta una lesione alla capacità generica e specifica del né risultano spese mediche documentate oltre a quelle sostenute dall . Pt_1 CP_3
50 Tanto chiarito, dunque, deve concludersi per la condanna in solido di e Controparte_1 [...] al pagamento a favore di della somma complessiva Controparte_19 Parte_1 di € 66.916,88, oltre interessi e rivalutazione sul capitale annualmente rivalutato dalla maturazione al saldo, dovendo applicarsi il meccanismo di cui all'art. 429 c.p.c., trattandosi di crediti sorti a seguito della violazione dell'art. 2087 c.c. (cfr. Cass. n. 24627/19).
51 Meritevole di accoglimento nei limiti di cui infra è altresì la domanda di regresso/surroga formulata dall CP_3
52 In difetto di specifica e puntuale contestazione (non presente nel caso di specie) deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni dell' sia avvenuta nel rispetto dei criteri di legge, e che il credito relativo CP_3
CP_1 alle prestazioni erogate dall' sia esattamente indicato sulla base della certificazione del direttore della sede del 3.2.2025 in atti.
53 Come ha, infatti più volte ribadito la giurisprudenza di legittimità "nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall al lavoratore può CP_3 essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento"
(Cass. n. 1841/15, ex multis).
CP_1 54 Alla luce della citata attestazione di credito e valutato il conteggio prospettato dal difensore dell' nelle note da ultimo depositate sono, quindi, fondate le seguenti voci di rivalsa:
- € 20.121,54 per prestazioni connesse all'indennità temporanea assoluta al lavoro;
- € 336,98 (275 + 30,99+30,99) a titolo di rimborso per accertamenti medici e visite;
- € 26.202,73 a titolo di valore capitale della rendita per danno biologico;
- € 8577,44 per i ratei di rendita per danno biologico già erogati.
55 Non può, invece, essere accolta la domanda di rivalsa relativa al danno patrimoniale, non essendo provato che il bbia effettivamente subito a seguito dell'infortunio anche una significativa e stabile Pt_1 contrazione dei redditi ed avendo escluso i CCTTUU che il medesimo abbia subito un pregiudizio alla capacità lavorativa generica e specifica.
14 56 e devono quindi, essere condannati in solido a Controparte_1 Controparte_9 rimborsare ad complessivi € 55.238,69. CP_3
57 Sulle somme spettanti all' vanno poi calcolati gli interessi legali dalla data del valore capitale della CP_3 rendita e, per le altre somme, dall'erogazione.
58 Anche tali importi per i motivi sopra esposti, si ritiene possano essere imputati nella misura del 50% a ciascuna delle due parti convenute e Controparte_1 CP_9 Controparte_9
59 Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo a carico di e Controparte_1 Controparte_9 secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 tenuto conto del valore accertato e della
[...] natura delle domande formulate dalle parti vittoriose e ); in ragione del contrasto Parte_1 CP_3 circa la titolarità della custodia giuridica del cancello e dei relativi oneri di manutenzione, possono essere compensate le spese di lite tra il ricorrente e e CP_10 Controparte_2
60 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico di Controparte_1
e in solido. Controparte_9
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta la responsabilità dei convenuti e per il Controparte_1 Controparte_9 danno derivante dall'infortunio occorso il 25 ottobre 2016 a;
Parte_1
- condanna e in solido tra loro al pagamento a Controparte_1 Controparte_9 favore di a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di € 66.916,88, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dalle maturazioni al saldo come per legge;
- condanna e in solido tra loro al pagamento a Controparte_1 Controparte_9 favore dell' l'importo complessivo di € 55.238,69., oltre interessi legali dalla data del valore CP_3 capitale della rendita (3.2.2025) e, per le altre somme, dall'erogazione;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a quanto Controparte_13 Controparte_1 questa, in esecuzione della presente sentenza, corrisponderà al ricorrente ed a per capitale, CP_3 interessi e spese;
- condanna e in solido al pagamento a favore del Controparte_1 Controparte_9 procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 9000,00 per compensi professionali, €786,00 per CU, € 3000,00 per spese CTP, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e cpa;
15 - condanna e in solido al pagamento a favore Controparte_1 CP_9 Controparte_9 dell' delle spese di lite che si liquidano in € 6115,00, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e CP_3 cpa;
- compensa le spese fra , e;
Parte_1 Controparte_2 CP_10
- pone definitivamente a carico e in solido le spese Controparte_1 Controparte_9 di CTU liquidate con separato decreto
Livorno, 8 ottobre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
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