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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/09/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di conIGlio, in persona dei Magistrati IG.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 717\2025 R.G.A.C. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso da nata a [...] il [...] (CF. Parte_1
, residente in [...], rappresentata e C.F._1
difesa giusta procura in atti dall'avv. Umberto Zangani, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Massa, Piazza Aranci, 6; nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Repubblica (C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall'Avv Manuela Natali ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Massa
(MS) alla Piazza Aranci n. 31; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1. Il presente giudizio, ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi della LI delle parti, (C.F. CP_2
) nata nel corso della loro unione, in data 25.6.2015, e C.F._3
riconosciuto da entrambi i genitori fin dalla nascita.
2. A fronte di un iniziale disaccordo in ordine alle condizioni più consone all'interesse della minore, le parti – in seguito alla comparizione dinanzi al giudice relatore – hanno precisato congiuntamente le conclusioni, nei termini che seguono: 1) Disporre che la LI
, ancora minorenne, venga affidata ad entrambi i genitori che avranno pari obblighi di accudirla CP_2
ed educarla, creando per lui le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. 2) Disporre che la LI , ancora minorenne, risieda presso il domicilio della madre, , ove questo CP_2 Parte_1
verrà posto, con obbligo di comunicare tempestivamente al padre eventuali modifiche di domicilio;
3)
Disporre che il padre versi a favore della IG.ra , la somma mensile di CP_1 Parte_1
euro 300,00 (trecento/00), a titolo di contributo al mantenimento della LI . La suddetta CP_2
somma, versata a titolo di mantenimento della LI sarà rivalutata annualmente secondo indici
ISTAT, e dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie Iban che la IGnora si riserva di fornire. Oltre a quanto sopra resta inteso Pt_1
tra le parti che l'importo dell'assegno unico per le famiglie verrà accreditato interamente alla madre per il mantenimento della LI. 4) Saranno carico in eguale misura (50%) ad entrambi i genitori le spese straordinarie, le spese mediche extra assistenza sanitaria non mutuabili, purché preventivamente concordate e debitamente documentate;
le spese per retta scolastica qualora entrambi i genitori scelgano un istituto scolastico privato, e tutto ciò che fosse comunque necessario allo sviluppo psico-fisico della LI purché preventivamente concordato tra i genitori e debitamente documentato. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, di frequenza, libri di testo, abbonamento a mezzi di trasporto, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie a carico in eguale misura pagina 2 di 5 (50%) ad entrambi i genitori, e quindi non ricomprese ne1l'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN: Scolastiche: rette scolastiche se non già presenti nell'organizzazione familiare (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, tasse di frequenza, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
tale ripartizione delle spese straordinarie si giustifica anche tenuto conto del fatto che la casa familiare è rimasta nella disponibilità del padre nonostante la minore età della LI e che quindi la madre deve sobbarcarsi i costi di una locazione;
Sportive ricreative: costi di iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privati (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre a relative spese di bollo ed assicurazione;
5) Fatto salvo quanto al punto che precede, in ordine alla spesa della mensa, poichè il IG. ha già provveduto a compilare ed CP_1
inviare all'Ufficio Mensa del Comune di Massa competente i suoi dati per l'erogazione dei bollettini mensa a suo nome, le parti, di comune accordo decidono che, solo ed esclusivamente per tutto l'anno scolastico 2025/2026, la quota parte della mensa spettate alla IG. verrà compensata per il Pt_1
medesimo importo che il IG. dovrà corrispondere per l'attività sportiva della minore;
6) CP_1 CP_2
sono comprese nell'assegno di mantenimento le spese di vitto, abbigliamento, contributo spese abitazione
(comprese le utenze), medicinali da banco (comprensivi anche antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, pre-scuola dopo-scuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla pagina 3 di 5 separazione od al divorzio); 7) in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 8) Disporre che il padre CP_1
potrò vedere la LI con le modalità di frequentazione che si indicano di seguito: Il padre
[...] CP_1
terrà con se la LI il lunedì dalle ore 15 fino alle ore 18 del martedì (con pernottamento), il
[...]
giovedì dalle ore 15 alle ore 21 e il sabato dalle ore 15 alle ore 21; Per quanto riguarda la domenica;
la prima e la terza domenica del mese dalle l5 alle 21, la minore le trascorrerà con il padre, le CP_2
altre domeniche del mese con la madre. Ulteriori modalità ed orari giorni, periodi di vista potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori;
9) Disporre che le festività natalizie, pasquali, estive ed invernali dovranno essere gestite in modo che il minore possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando un paritetico periodo per ciascuno. La suddivisone sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica verrà decisa di anno in anno dai genitori i quali dovranno tener conto anche dei desideri e delle eIGenze del figlio. Per il primo anno il minore trascorrerà con la madre la vigilia di
Natale, il giorno 3 1/ 12 e il giorno 01.01, mentre con il padre il giorno di Natale e Santo Stefano, e il giorno 06.01, il Lunedì del1'Angelo con il padre e il giorno Pasqua con la madre, e viceversa per l'anno successivo e così via in perfetta alternanza per glia anni a venire, salvo gli impedimenti lavorativi di ciascun genitore. Oltre a ciò la LI, trascorrerà dieci giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con il padre, ed ugual periodo con la madre, mentre per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con il minore un periodo di vacanza di 7 giorni anche non consecutivi, con possibilità di vacanze anche all'estero; 10) si rilasciano reciprocamente il consenso per il rinnovo ed il rilascio de1 passaporto per l'estero”.
3. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
15.9.2025.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e s.s.
pagina 4 di 5 c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse del minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle eIGenze della prole.
5. A fronte dell'accordo tra le parti sul punto, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
1) dispone l'affido condiviso di in favore di entrambi i genitori, CP_2 [...]
e regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale Pt_1 CP_1
in conformità alle condizioni concordate dalle parti nei termini di cui in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Massa, nella camera di conIGlio del 19.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di conIGlio, in persona dei Magistrati IG.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 717\2025 R.G.A.C. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso da nata a [...] il [...] (CF. Parte_1
, residente in [...], rappresentata e C.F._1
difesa giusta procura in atti dall'avv. Umberto Zangani, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Massa, Piazza Aranci, 6; nei confronti di
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Repubblica (C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall'Avv Manuela Natali ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in Massa
(MS) alla Piazza Aranci n. 31; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 1. Il presente giudizio, ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei riguardi della LI delle parti, (C.F. CP_2
) nata nel corso della loro unione, in data 25.6.2015, e C.F._3
riconosciuto da entrambi i genitori fin dalla nascita.
2. A fronte di un iniziale disaccordo in ordine alle condizioni più consone all'interesse della minore, le parti – in seguito alla comparizione dinanzi al giudice relatore – hanno precisato congiuntamente le conclusioni, nei termini che seguono: 1) Disporre che la LI
, ancora minorenne, venga affidata ad entrambi i genitori che avranno pari obblighi di accudirla CP_2
ed educarla, creando per lui le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. 2) Disporre che la LI , ancora minorenne, risieda presso il domicilio della madre, , ove questo CP_2 Parte_1
verrà posto, con obbligo di comunicare tempestivamente al padre eventuali modifiche di domicilio;
3)
Disporre che il padre versi a favore della IG.ra , la somma mensile di CP_1 Parte_1
euro 300,00 (trecento/00), a titolo di contributo al mantenimento della LI . La suddetta CP_2
somma, versata a titolo di mantenimento della LI sarà rivalutata annualmente secondo indici
ISTAT, e dovrà essere corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie Iban che la IGnora si riserva di fornire. Oltre a quanto sopra resta inteso Pt_1
tra le parti che l'importo dell'assegno unico per le famiglie verrà accreditato interamente alla madre per il mantenimento della LI. 4) Saranno carico in eguale misura (50%) ad entrambi i genitori le spese straordinarie, le spese mediche extra assistenza sanitaria non mutuabili, purché preventivamente concordate e debitamente documentate;
le spese per retta scolastica qualora entrambi i genitori scelgano un istituto scolastico privato, e tutto ciò che fosse comunque necessario allo sviluppo psico-fisico della LI purché preventivamente concordato tra i genitori e debitamente documentato. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, di frequenza, libri di testo, abbonamento a mezzi di trasporto, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie a carico in eguale misura pagina 2 di 5 (50%) ad entrambi i genitori, e quindi non ricomprese ne1l'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN: Scolastiche: rette scolastiche se non già presenti nell'organizzazione familiare (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse di iscrizione, tasse di frequenza, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, scolastiche e/o didattiche e/o viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
tale ripartizione delle spese straordinarie si giustifica anche tenuto conto del fatto che la casa familiare è rimasta nella disponibilità del padre nonostante la minore età della LI e che quindi la madre deve sobbarcarsi i costi di una locazione;
Sportive ricreative: costi di iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privati (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre a relative spese di bollo ed assicurazione;
5) Fatto salvo quanto al punto che precede, in ordine alla spesa della mensa, poichè il IG. ha già provveduto a compilare ed CP_1
inviare all'Ufficio Mensa del Comune di Massa competente i suoi dati per l'erogazione dei bollettini mensa a suo nome, le parti, di comune accordo decidono che, solo ed esclusivamente per tutto l'anno scolastico 2025/2026, la quota parte della mensa spettate alla IG. verrà compensata per il Pt_1
medesimo importo che il IG. dovrà corrispondere per l'attività sportiva della minore;
6) CP_1 CP_2
sono comprese nell'assegno di mantenimento le spese di vitto, abbigliamento, contributo spese abitazione
(comprese le utenze), medicinali da banco (comprensivi anche antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby-sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, pre-scuola dopo-scuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla pagina 3 di 5 separazione od al divorzio); 7) in relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalla stessa, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 8) Disporre che il padre CP_1
potrò vedere la LI con le modalità di frequentazione che si indicano di seguito: Il padre
[...] CP_1
terrà con se la LI il lunedì dalle ore 15 fino alle ore 18 del martedì (con pernottamento), il
[...]
giovedì dalle ore 15 alle ore 21 e il sabato dalle ore 15 alle ore 21; Per quanto riguarda la domenica;
la prima e la terza domenica del mese dalle l5 alle 21, la minore le trascorrerà con il padre, le CP_2
altre domeniche del mese con la madre. Ulteriori modalità ed orari giorni, periodi di vista potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori;
9) Disporre che le festività natalizie, pasquali, estive ed invernali dovranno essere gestite in modo che il minore possa trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando un paritetico periodo per ciascuno. La suddivisone sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica verrà decisa di anno in anno dai genitori i quali dovranno tener conto anche dei desideri e delle eIGenze del figlio. Per il primo anno il minore trascorrerà con la madre la vigilia di
Natale, il giorno 3 1/ 12 e il giorno 01.01, mentre con il padre il giorno di Natale e Santo Stefano, e il giorno 06.01, il Lunedì del1'Angelo con il padre e il giorno Pasqua con la madre, e viceversa per l'anno successivo e così via in perfetta alternanza per glia anni a venire, salvo gli impedimenti lavorativi di ciascun genitore. Oltre a ciò la LI, trascorrerà dieci giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive con il padre, ed ugual periodo con la madre, mentre per il periodo invernale entrambi i genitori potranno trascorrere con il minore un periodo di vacanza di 7 giorni anche non consecutivi, con possibilità di vacanze anche all'estero; 10) si rilasciano reciprocamente il consenso per il rinnovo ed il rilascio de1 passaporto per l'estero”.
3. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
15.9.2025.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e s.s.
pagina 4 di 5 c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse del minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle eIGenze della prole.
5. A fronte dell'accordo tra le parti sul punto, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
1) dispone l'affido condiviso di in favore di entrambi i genitori, CP_2 [...]
e regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale Pt_1 CP_1
in conformità alle condizioni concordate dalle parti nei termini di cui in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Massa, nella camera di conIGlio del 19.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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