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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14594 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De DI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1916/2023
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Oberdan Tommaso Scozzafava ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n.670;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona e per lo stesso rappresentante p.t., e CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Controparte_2 C.F._2
avv. Giulio Fazio e Antonio Briguglio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Michele Mercati n.35;
CONVENUTI CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.12.2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio la società e per ivi sentirli CP_1 Controparte_2
condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza di una frode asseritamente messa in atto dalle parti convenute.
In sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto:
1. Quanto alle circostanze di fatto di rilievo in ordine alla frode asseritamente messa in atto da e dall'amministratore della CP_1 Controparte_2
medesima società: A) Di aver acquistato nel 2014 la squadra di calcio ON
Orient Football Club militante nel campionato inglese di League one per l'importo complessivo di quattro milioni di sterline;
B) Di aver successivamente deciso di cedere il pacchetto di maggioranza del club affidando l'incarico per la ricerca di un acquirente all'avvocato , considerata l'esperienza di questi Tes_1
nelle operazioni connesse con il mondo del calcio inglese;
C) Che quest'ultima gli aveva riferito dell'interesse di Mr. Al della famiglia reale Persona_1
saudita- all'acquisto del club (“L'avv. riferiva che era stata contattata dal Tes_1
sig. della Wand Partners, nota società di Persona_2
Test investimenti3 che gestiva gli affari di Mr. , il quale aveva chiesto di poter Per_1
incontrare direttamente per potere discutere dei dettagli della Parte_1
trattativa”; D) Di aver deciso di incontrare insieme ad Persona_3
(amministratore delegato del Club), Mr. nonchè CP_3 [...]
presso la sala riunioni privata dell'Hotel Sofitel St. James, in Persona_2
Londra, il giorno 7 aprile 2017; E) Che in occasione dell'incontro tenutosi il
07.04.2017, l'interlocutore presentatosi come Mr. Al , dopo aver chiesto Per_1
informazioni sul club, aveva confermato la sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere con la conclusione della trattativa per un importo complessivo di 20 milioni di sterline, aggiungendo che avrebbe inoltre investito la cifra di 500 milioni di euro in un fondo gestito da “nella Parte_1
seconda parte del colloquio Mr. Al chiedeva informazioni sulle altre Per_1
attività di il quale rispondeva di essere divenuto - suo malgrado - Parte_1
esperto in contenziosi ed arbitrati internazionali, in quanto aveva dovuto affrontare diversi giudizi dal valore di centinaia di milioni di euro nei confronti, tra l'altro, di EL (partecipata al 100% da per ottenere il CP_1
risarcimento dei danni cagionati da EL ad una società italiana che apparteneva al suo gruppo”; F) Di avere quindi interrotto ogni tipo di trattativa con altri potenziali acquirenti facendo affidamento sugli accordi raggiunti con Testi Mr. G) Che in data 20.04.2017 “il sig. inviava all'avv. una Per_1 Per_4 Tes_1
mail con cui, per conto di Mr. Al , affermava che i contratti non potevano Per_1
essere più sottoscritti. Il pretesto, del tutto ingiustificato, era l'asserita Test violazione della sfera privata di Mr. , al quale il CEO del club Per_1 Per_3
aveva posto delle domande sulla famiglia, a margine dell'incontro del 7 aprile”;
2. Di essersi reso conto nel 2019 del fatto che a contattarlo per l'acquisto delle quote non era stato , bensì che l'incontro del 17.04.2017 era stato Parte_2
organizzato da un'agenzia denominata BL Cube e che aveva come unico proposito quello di acquisire da esso attore dichiarazioni da spendere in un giudizio riguardante il riconoscimento nello Stato olandese di una sentenza albanese che aveva condannato al pagamento di oltre 400 milioni di euro CP_1
in favore di una società albanese ABA (Albaniabeg Ambient Sh.p.k.), società che sino al 2010 era stata amministrata da esso attore (“Per raggiungere tale scopo, gli agenti di BL Cube incaricarti da avevano avvicinato CP_1
inscenando la trattativa per l'acquisto del club, organizzando nei Parte_1
minimi dettagli l'incontro (albergo di lusso, esercito privato, e personale di servizio) utilizzando l'agente ex per recitare la parte di Controparte_4
Mr. Al e creando nel l'affidamento sulla positiva ed imminente Per_1 Parte_1
conclusione dei contratti, il tutto con l'illecita finalità di indurre a Parte_1 rendere dichiarazioni non vere, registrarle e poi “passarle” ad CP_1
nell'ambito del contenzioso con ABA”);
3. Che l' e l'amministratore delegato avevano negato CP_1 Controparte_2
la sussistenza dei fatti, ossia di aver ingaggiato ex membri dell'intelligence israeliana con lo scopo di acquisire con l'inganno elementi di prova utilizzabili nell'ambito del procedimento contro la società albanese ABA;
4. La responsabilità dell' nonché del suo amministratore delegato CP_1 CP_2
e a prescindere dall'inquadramento della fattispecie in punto di diritto
[...]
per il raggiro che ha determinato il legittimo affidamento in ordine alla positiva conclusione delle trattative relative alla cessione del club calcistico posto che:
“Dal lato di le modalità formali con cui sono state avviate le trattative Parte_1
(tramite legali ed advisors), il calibro dei personaggi che rappresentavano il potenziale acquirente (la famiglia reale saudita), il modo in cui le trattative sono entrate nel vivo (lo scambio dei documenti preliminari di riservatezza), la capacità patrimoniale dell'interlocutore ad assumere un rilevante impegno economico, il luogo prescelto per l'incontro (la sala privata di un hotel di lusso)
e l'esito delle trattative (con le rassicurazioni sulla sicura chiusura degli accordi) con l'indicazione anche degli importi a titolo di corrispettivo per
l'acquisto del club e per gli investimenti nel fondo, sono circostanze che non lasciano margine a dubbi sul grado di affidamento ingenerato”;
5. Di aver diritto al risarcimento del: 1) Danno patrimoniale da quantificarsi in 18 milioni di sterline pari ad euro 20.359.800,00 per aver fatto affidamento alla conclusione delle trattative di cessione del club, oltre al danno derivante dall'affidamento riposto nella promessa di investimento di 500 milioni di euro nel fondo gestito da da quantificarsi in euro Parte_1
941.250.000,00; 2) Danno non patrimoniale pari a 10 milioni di euro tenuto conto di quanto segue: “La circostanza di essere stato raggirato da squadre speciali di ex militanti dei servizi segreti ha determinato nell'attore la compromissione delle capacità lavorative e relazionali. dopo avere Parte_1 appreso della frode, e delle modalità con cui è stata organizzata, è rimasto altamente turbato: non si sente più libero di svolgere serenamente la propria attività lavorativa, e, più in generale, non riesce ad intrattenere le proprie relazioni personali con crismi di normalità, in quanto si sente continuamente minacciato, vive nella sensazione di essere spiato, controllato, registrato, il che lo porta a trascorrere le sue giornate in uno stato di isolamento, con gli unici contatti relegati alla ristretta cerchia dei propri familiari, in quanto reputati gli unici soggetti “fidati”.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
1) Nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità di e dell'ing. CP_1
, in proprio e nella sua qualità di amministratore delegato di Controparte_2 [...]
e per l'effetto condannare i predetti soggetti, in solido tra di loro o sulla base CP_1
della diversa graduazione di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore che si quantificano, a titolo di danno patrimoniale in Parte_1
euro 961.609.800,00 ed a titolo di danno non patrimoniale in euro 10.000.000,00 ovvero, in ogni caso, alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o risulterà di giustizia, anche in via equitativa”.
Si sono costituiti in giudizio e il suo amministratore delegato CP_1 CP_2
rappresentando per quanto di rilievo ai fini della motivazione:
[...]
1. In via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.: “Per il momento, tuttavia, non può che preliminarmente eccepirsi la prescrizione, atteso che la citazione è stata notificata il 30 dicembre 2022 e la immediatamente precedente diffida con richiesta di danni è stata recapitata dal ad ed all'ing. Parte_1 CP_1 CP_2
in data 16 dicembre 2022 (v. doc. 9 avversario), atti interruttivi entrambi, dunque, ormai inutili perché intervenuti oltre il decorso del termine prescrizionale quinquennale dal 20.4.2017;
2. Di non aver partecipato né autonomamente, nè tramite terzo munito del potere di rappresentanza alle trattative finalizzate all'acquisto del club;
3. Di non aver affidato agli agenti della BL Cube, gli incarichi descritti da parte attrice nell'atto introduttivo;
4. Di aver svolto in maniera lecita e nel rispetto della normativa applicabile le indagini relative ai procedimenti riguardanti le società estere (ABA) e italiane
(BEG) facenti capo a Parte_1
5. Che le domande finalizzate al riconoscimento della sentenza del Tribunale albanese che aveva condannato al pagamento di 400 milioni di euro erano CP_1
stata respinte sia dal Tribunale di Parigi che dalla Corte di Appello di
Amsterdam;
6. L'insussistenza della responsabilità precontrattuale in quanto le trattative finalizzate alla cessione del club non avevano raggiunto una fase avanzata o comunque tale da ingenerare alcun legittimo affidamento da parte di Parte_1
in merito alla positiva conclusione delle stesse oltre all'assenza di
[...]
responsabilità per il prospettato mancato investimento di 500 milioni di euro nel fondo gestito da quest'ultimo;
7. L'insussistenza della responsabilità aquiliana posto che le dichiarazioni di erano state rese agli agenti incaricati dalla BL cube Parte_1
liberamente e senza costrizione alcuna, non avendo peraltro parte attrice fornito prova in merito all'effettivo utilizzo di tali dichiarazioni a suo sfavore e alla sussistenza di nesso causale tra tali dichiarazioni e i danni asseritamente patiti;
8. Il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei danni prospettati in citazione:
“Ma soprattutto, il presunto pregiudizio lamentato dall'attore non è assolutamente provato, nel senso che non è provata (ed è qui contestata) la circostanza che abbia realmente perduto altre occasioni vantaggiose Parte_1
in ragione del proprio coinvolgimento nelle trattative di cui è causa. Ed è infatti ovvio che la asserita perdita di ulteriori affari va sorretta da adeguate e specifiche allegazioni e deduzioni probatorie, qui del tutto assenti” (. . .)
“Riguardo poi al presunto danno derivato dal mancato investimento nel fondo gestito dal anche a prescindere dalla assoluta carenza di specifiche Parte_1 allegazioni e prove sulla esistenza e titolarità di tale fondo e dei suoi proventi, basta osservare come: ancor qui si tratterebbe di risarcimento inammissibile perché esorbitante il limite dell'interesse negativo;
gli importi indicati in citazione sono enunciati in modo apodittico e senza alcun supporto argomentativo e probatorio”;
9. L'assenza di responsabilità dell'amministratore delegato non Controparte_2
essendo applicabile al caso di specie quanto disposto dall'art. 2395 c.c. in merito ai diritti risarcitori del socio e del terzo la cui sfera personale-patrimoniale sia stata lesa direttamente dalla condotta dolosa o colposa degli amministratori nell'esercizio o in occasione dell'attività gestoria: “Nella specie non si vede quale sarebbe la condotta direttamente riconducibile all'ing. , che egli CP_2
avrebbe dolosamente o colposamente posto in essere a danno dell'odierno attore, condotta ulteriore che quest'ultimo non prova e neppure allega”
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere con ogni miglior formula le domande tutte di parte attrice;
con condanna di questa alle spese di lite, nonché condanna risarcitoria per lite temeraria ex art. 96, c. I, p.c. nella misura da quantificarsi in corso di istruttoria in favore di nonché ulteriore CP_1
condanna equitativa ex art. 96, u.c., c.p.c. in favore di entrambi i convenuti”.
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc parte attrice ha dedotto -sempre in estrema sintesi e per quanto di interesse nella presente sede-: i. l'intervenuta interruzione della prescrizione per mezzo di missiva inviata il 21.06.2021 e, in ogni caso, l'applicabilità della prescrizione decennale trattandosi di responsabilità ex art.2043 cc;
ii. che nell'ambito del procedimento olandese erano emersi elementi chiari di collegamento fra BL Cube e le parti convenute;
iii. le modalità minuziose con cui è stato organizzato il falso incontro a Londra era sufficiente ad integrare mala fede.
2) Nel merito In punto di diritto, appare utile rammentare la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante
(perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto) (Cass., 2, n. 14539 del 30/7/2004; Cass., 3, n. 24795 dell'8/10/2008), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cassazione civile sez. III, 12/05/2022,
n.15147). La posizione espressa dalla corte di legittimità -per la sua costanza nel tempo e per la sua aderenza ai principi che guidano la materia del risarcimento del danno- va integralmente condivisa nella presente sede, peraltro non essendo stata oggetto di contestazione in punto di diritto ad opera delle parti nel corso del presente procedimento.
Nella specie, parte attrice lamenta il danno asseritamente subito in ragione della dedotta illegittima interruzione delle trattative volte alla cessione del pacchetto azionario di una squadra di calcio, danno che consisterebbe nell'importo oggetto dell'offerta poi non concretatasi in un accordo contrattuale, oltre che il mancato investimento in un fondo guidato da esso attore.
Trattasi di voci di danno che vanno sussunte nel concetto di interesse positivo, nel senso di cui alla giurisprudenza citata, posto che parte attrice lamenta il mancato guadagno che sarebbe disceso dal perfezionamento dei prospettati rapporti contrattuali.
La domanda va quindi rigettata non essendo tutelabile in via risarcitoria l'interesse dedotto in domanda.
Per completezza, appare utile aggiungere che parte attrice non ha prospettato l'esistenza di trattative in corso che sarebbero eventualmente state interrotte a causa dei fatti dedotto in giudizio e che, comunque, il contenuto lasso temporale intercorso fra l'incontro (07.04.2017) e il giorno della comunicazione dell'insussistenza di interesse alla conclusione dell'accordo (20.04.2017) non appare tale da aver ragionevolmente precluso una reale possibilità di proseguire la ricerca di un potenziale acquirente considerato adeguato.
Quanto al danno morale che sarebbe stato subito in ragione dell'asserita commissione del reato di sostituzione di persona perpetrato in danno dell'attore deve rammentarsi che -per giurisprudenza pacifica- in generale: “Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (così in massima ufficiale: Cassazione civile, sez. III, 13/05/2011
n.10527; nello stesso senso, fra le tante: Cassazione civile, sez. III, 21/06/2011
n.13614) e, con particolare riferimento al danno da reato, che: “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (così in massima ufficiale:
Cassazione civile, sez.III, 10/05/2018 n.11269).
Nella specie, nulla è stato provato in relazione al dedotto patimento e mutamento delle condizioni di vita dell'attore, mutamento allegato -peraltro solo in via generica- in citazione.
Anche la domanda in commento va pertanto rigettata.
In conclusione, la domanda va integralmente rigettata.
Tenuto conto: per un verso, dell'esistenza di giurisprudenza pacifica contraria all'esistenza del danno da cd. interesse positivo;
per altro verso, dall'assenza di specificazione e prova in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale, sussistono i presupposti per la condanna al pagamento di una somma ex art.96 co.3 cpc equitativamente determinata nella misura di un ventesimo circa del petitum. Consegue da quanto precede la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ex art.96 co.4 cpc che, tenuto conto del valore della domanda, appare equitativamente determinabile in euro 3.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
AN parte attrice ex art.96 co.3 cpc al pagamento in favore della parte convenuta dell'importo di euro 50.000,00;
AN parte attrice al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00;
AN parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 23.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 20/10/2025
IL GIUDICE
LU De DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De DI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1916/2023
promossa da
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Oberdan Tommaso Scozzafava ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia n.670;
ATTORE
contro
(C.F. ), in persona e per lo stesso rappresentante p.t., e CP_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentati e difesi dagli Controparte_2 C.F._2
avv. Giulio Fazio e Antonio Briguglio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Michele Mercati n.35;
CONVENUTI CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 30.12.2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio la società e per ivi sentirli CP_1 Controparte_2
condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza di una frode asseritamente messa in atto dalle parti convenute.
In sintesi -e per quanto di rilievo ai fini della decisione- parte attrice ha dedotto:
1. Quanto alle circostanze di fatto di rilievo in ordine alla frode asseritamente messa in atto da e dall'amministratore della CP_1 Controparte_2
medesima società: A) Di aver acquistato nel 2014 la squadra di calcio ON
Orient Football Club militante nel campionato inglese di League one per l'importo complessivo di quattro milioni di sterline;
B) Di aver successivamente deciso di cedere il pacchetto di maggioranza del club affidando l'incarico per la ricerca di un acquirente all'avvocato , considerata l'esperienza di questi Tes_1
nelle operazioni connesse con il mondo del calcio inglese;
C) Che quest'ultima gli aveva riferito dell'interesse di Mr. Al della famiglia reale Persona_1
saudita- all'acquisto del club (“L'avv. riferiva che era stata contattata dal Tes_1
sig. della Wand Partners, nota società di Persona_2
Test investimenti3 che gestiva gli affari di Mr. , il quale aveva chiesto di poter Per_1
incontrare direttamente per potere discutere dei dettagli della Parte_1
trattativa”; D) Di aver deciso di incontrare insieme ad Persona_3
(amministratore delegato del Club), Mr. nonchè CP_3 [...]
presso la sala riunioni privata dell'Hotel Sofitel St. James, in Persona_2
Londra, il giorno 7 aprile 2017; E) Che in occasione dell'incontro tenutosi il
07.04.2017, l'interlocutore presentatosi come Mr. Al , dopo aver chiesto Per_1
informazioni sul club, aveva confermato la sussistenza delle condizioni necessarie per poter procedere con la conclusione della trattativa per un importo complessivo di 20 milioni di sterline, aggiungendo che avrebbe inoltre investito la cifra di 500 milioni di euro in un fondo gestito da “nella Parte_1
seconda parte del colloquio Mr. Al chiedeva informazioni sulle altre Per_1
attività di il quale rispondeva di essere divenuto - suo malgrado - Parte_1
esperto in contenziosi ed arbitrati internazionali, in quanto aveva dovuto affrontare diversi giudizi dal valore di centinaia di milioni di euro nei confronti, tra l'altro, di EL (partecipata al 100% da per ottenere il CP_1
risarcimento dei danni cagionati da EL ad una società italiana che apparteneva al suo gruppo”; F) Di avere quindi interrotto ogni tipo di trattativa con altri potenziali acquirenti facendo affidamento sugli accordi raggiunti con Testi Mr. G) Che in data 20.04.2017 “il sig. inviava all'avv. una Per_1 Per_4 Tes_1
mail con cui, per conto di Mr. Al , affermava che i contratti non potevano Per_1
essere più sottoscritti. Il pretesto, del tutto ingiustificato, era l'asserita Test violazione della sfera privata di Mr. , al quale il CEO del club Per_1 Per_3
aveva posto delle domande sulla famiglia, a margine dell'incontro del 7 aprile”;
2. Di essersi reso conto nel 2019 del fatto che a contattarlo per l'acquisto delle quote non era stato , bensì che l'incontro del 17.04.2017 era stato Parte_2
organizzato da un'agenzia denominata BL Cube e che aveva come unico proposito quello di acquisire da esso attore dichiarazioni da spendere in un giudizio riguardante il riconoscimento nello Stato olandese di una sentenza albanese che aveva condannato al pagamento di oltre 400 milioni di euro CP_1
in favore di una società albanese ABA (Albaniabeg Ambient Sh.p.k.), società che sino al 2010 era stata amministrata da esso attore (“Per raggiungere tale scopo, gli agenti di BL Cube incaricarti da avevano avvicinato CP_1
inscenando la trattativa per l'acquisto del club, organizzando nei Parte_1
minimi dettagli l'incontro (albergo di lusso, esercito privato, e personale di servizio) utilizzando l'agente ex per recitare la parte di Controparte_4
Mr. Al e creando nel l'affidamento sulla positiva ed imminente Per_1 Parte_1
conclusione dei contratti, il tutto con l'illecita finalità di indurre a Parte_1 rendere dichiarazioni non vere, registrarle e poi “passarle” ad CP_1
nell'ambito del contenzioso con ABA”);
3. Che l' e l'amministratore delegato avevano negato CP_1 Controparte_2
la sussistenza dei fatti, ossia di aver ingaggiato ex membri dell'intelligence israeliana con lo scopo di acquisire con l'inganno elementi di prova utilizzabili nell'ambito del procedimento contro la società albanese ABA;
4. La responsabilità dell' nonché del suo amministratore delegato CP_1 CP_2
e a prescindere dall'inquadramento della fattispecie in punto di diritto
[...]
per il raggiro che ha determinato il legittimo affidamento in ordine alla positiva conclusione delle trattative relative alla cessione del club calcistico posto che:
“Dal lato di le modalità formali con cui sono state avviate le trattative Parte_1
(tramite legali ed advisors), il calibro dei personaggi che rappresentavano il potenziale acquirente (la famiglia reale saudita), il modo in cui le trattative sono entrate nel vivo (lo scambio dei documenti preliminari di riservatezza), la capacità patrimoniale dell'interlocutore ad assumere un rilevante impegno economico, il luogo prescelto per l'incontro (la sala privata di un hotel di lusso)
e l'esito delle trattative (con le rassicurazioni sulla sicura chiusura degli accordi) con l'indicazione anche degli importi a titolo di corrispettivo per
l'acquisto del club e per gli investimenti nel fondo, sono circostanze che non lasciano margine a dubbi sul grado di affidamento ingenerato”;
5. Di aver diritto al risarcimento del: 1) Danno patrimoniale da quantificarsi in 18 milioni di sterline pari ad euro 20.359.800,00 per aver fatto affidamento alla conclusione delle trattative di cessione del club, oltre al danno derivante dall'affidamento riposto nella promessa di investimento di 500 milioni di euro nel fondo gestito da da quantificarsi in euro Parte_1
941.250.000,00; 2) Danno non patrimoniale pari a 10 milioni di euro tenuto conto di quanto segue: “La circostanza di essere stato raggirato da squadre speciali di ex militanti dei servizi segreti ha determinato nell'attore la compromissione delle capacità lavorative e relazionali. dopo avere Parte_1 appreso della frode, e delle modalità con cui è stata organizzata, è rimasto altamente turbato: non si sente più libero di svolgere serenamente la propria attività lavorativa, e, più in generale, non riesce ad intrattenere le proprie relazioni personali con crismi di normalità, in quanto si sente continuamente minacciato, vive nella sensazione di essere spiato, controllato, registrato, il che lo porta a trascorrere le sue giornate in uno stato di isolamento, con gli unici contatti relegati alla ristretta cerchia dei propri familiari, in quanto reputati gli unici soggetti “fidati”.
La citazione così conclude: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
1) Nel merito: Accertare e dichiarare la responsabilità di e dell'ing. CP_1
, in proprio e nella sua qualità di amministratore delegato di Controparte_2 [...]
e per l'effetto condannare i predetti soggetti, in solido tra di loro o sulla base CP_1
della diversa graduazione di responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore che si quantificano, a titolo di danno patrimoniale in Parte_1
euro 961.609.800,00 ed a titolo di danno non patrimoniale in euro 10.000.000,00 ovvero, in ogni caso, alla somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o risulterà di giustizia, anche in via equitativa”.
Si sono costituiti in giudizio e il suo amministratore delegato CP_1 CP_2
rappresentando per quanto di rilievo ai fini della motivazione:
[...]
1. In via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'azione essendo decorso il termine quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c.: “Per il momento, tuttavia, non può che preliminarmente eccepirsi la prescrizione, atteso che la citazione è stata notificata il 30 dicembre 2022 e la immediatamente precedente diffida con richiesta di danni è stata recapitata dal ad ed all'ing. Parte_1 CP_1 CP_2
in data 16 dicembre 2022 (v. doc. 9 avversario), atti interruttivi entrambi, dunque, ormai inutili perché intervenuti oltre il decorso del termine prescrizionale quinquennale dal 20.4.2017;
2. Di non aver partecipato né autonomamente, nè tramite terzo munito del potere di rappresentanza alle trattative finalizzate all'acquisto del club;
3. Di non aver affidato agli agenti della BL Cube, gli incarichi descritti da parte attrice nell'atto introduttivo;
4. Di aver svolto in maniera lecita e nel rispetto della normativa applicabile le indagini relative ai procedimenti riguardanti le società estere (ABA) e italiane
(BEG) facenti capo a Parte_1
5. Che le domande finalizzate al riconoscimento della sentenza del Tribunale albanese che aveva condannato al pagamento di 400 milioni di euro erano CP_1
stata respinte sia dal Tribunale di Parigi che dalla Corte di Appello di
Amsterdam;
6. L'insussistenza della responsabilità precontrattuale in quanto le trattative finalizzate alla cessione del club non avevano raggiunto una fase avanzata o comunque tale da ingenerare alcun legittimo affidamento da parte di Parte_1
in merito alla positiva conclusione delle stesse oltre all'assenza di
[...]
responsabilità per il prospettato mancato investimento di 500 milioni di euro nel fondo gestito da quest'ultimo;
7. L'insussistenza della responsabilità aquiliana posto che le dichiarazioni di erano state rese agli agenti incaricati dalla BL cube Parte_1
liberamente e senza costrizione alcuna, non avendo peraltro parte attrice fornito prova in merito all'effettivo utilizzo di tali dichiarazioni a suo sfavore e alla sussistenza di nesso causale tra tali dichiarazioni e i danni asseritamente patiti;
8. Il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei danni prospettati in citazione:
“Ma soprattutto, il presunto pregiudizio lamentato dall'attore non è assolutamente provato, nel senso che non è provata (ed è qui contestata) la circostanza che abbia realmente perduto altre occasioni vantaggiose Parte_1
in ragione del proprio coinvolgimento nelle trattative di cui è causa. Ed è infatti ovvio che la asserita perdita di ulteriori affari va sorretta da adeguate e specifiche allegazioni e deduzioni probatorie, qui del tutto assenti” (. . .)
“Riguardo poi al presunto danno derivato dal mancato investimento nel fondo gestito dal anche a prescindere dalla assoluta carenza di specifiche Parte_1 allegazioni e prove sulla esistenza e titolarità di tale fondo e dei suoi proventi, basta osservare come: ancor qui si tratterebbe di risarcimento inammissibile perché esorbitante il limite dell'interesse negativo;
gli importi indicati in citazione sono enunciati in modo apodittico e senza alcun supporto argomentativo e probatorio”;
9. L'assenza di responsabilità dell'amministratore delegato non Controparte_2
essendo applicabile al caso di specie quanto disposto dall'art. 2395 c.c. in merito ai diritti risarcitori del socio e del terzo la cui sfera personale-patrimoniale sia stata lesa direttamente dalla condotta dolosa o colposa degli amministratori nell'esercizio o in occasione dell'attività gestoria: “Nella specie non si vede quale sarebbe la condotta direttamente riconducibile all'ing. , che egli CP_2
avrebbe dolosamente o colposamente posto in essere a danno dell'odierno attore, condotta ulteriore che quest'ultimo non prova e neppure allega”
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere con ogni miglior formula le domande tutte di parte attrice;
con condanna di questa alle spese di lite, nonché condanna risarcitoria per lite temeraria ex art. 96, c. I, p.c. nella misura da quantificarsi in corso di istruttoria in favore di nonché ulteriore CP_1
condanna equitativa ex art. 96, u.c., c.p.c. in favore di entrambi i convenuti”.
Nella memoria ex art.183 co.6 n.1 cpc parte attrice ha dedotto -sempre in estrema sintesi e per quanto di interesse nella presente sede-: i. l'intervenuta interruzione della prescrizione per mezzo di missiva inviata il 21.06.2021 e, in ogni caso, l'applicabilità della prescrizione decennale trattandosi di responsabilità ex art.2043 cc;
ii. che nell'ambito del procedimento olandese erano emersi elementi chiari di collegamento fra BL Cube e le parti convenute;
iii. le modalità minuziose con cui è stato organizzato il falso incontro a Londra era sufficiente ad integrare mala fede.
2) Nel merito In punto di diritto, appare utile rammentare la pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante
(perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto) (Cass., 2, n. 14539 del 30/7/2004; Cass., 3, n. 24795 dell'8/10/2008), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito” (Cassazione civile sez. III, 12/05/2022,
n.15147). La posizione espressa dalla corte di legittimità -per la sua costanza nel tempo e per la sua aderenza ai principi che guidano la materia del risarcimento del danno- va integralmente condivisa nella presente sede, peraltro non essendo stata oggetto di contestazione in punto di diritto ad opera delle parti nel corso del presente procedimento.
Nella specie, parte attrice lamenta il danno asseritamente subito in ragione della dedotta illegittima interruzione delle trattative volte alla cessione del pacchetto azionario di una squadra di calcio, danno che consisterebbe nell'importo oggetto dell'offerta poi non concretatasi in un accordo contrattuale, oltre che il mancato investimento in un fondo guidato da esso attore.
Trattasi di voci di danno che vanno sussunte nel concetto di interesse positivo, nel senso di cui alla giurisprudenza citata, posto che parte attrice lamenta il mancato guadagno che sarebbe disceso dal perfezionamento dei prospettati rapporti contrattuali.
La domanda va quindi rigettata non essendo tutelabile in via risarcitoria l'interesse dedotto in domanda.
Per completezza, appare utile aggiungere che parte attrice non ha prospettato l'esistenza di trattative in corso che sarebbero eventualmente state interrotte a causa dei fatti dedotto in giudizio e che, comunque, il contenuto lasso temporale intercorso fra l'incontro (07.04.2017) e il giorno della comunicazione dell'insussistenza di interesse alla conclusione dell'accordo (20.04.2017) non appare tale da aver ragionevolmente precluso una reale possibilità di proseguire la ricerca di un potenziale acquirente considerato adeguato.
Quanto al danno morale che sarebbe stato subito in ragione dell'asserita commissione del reato di sostituzione di persona perpetrato in danno dell'attore deve rammentarsi che -per giurisprudenza pacifica- in generale: “Il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici” (così in massima ufficiale: Cassazione civile, sez. III, 13/05/2011
n.10527; nello stesso senso, fra le tante: Cassazione civile, sez. III, 21/06/2011
n.13614) e, con particolare riferimento al danno da reato, che: “La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici” (così in massima ufficiale:
Cassazione civile, sez.III, 10/05/2018 n.11269).
Nella specie, nulla è stato provato in relazione al dedotto patimento e mutamento delle condizioni di vita dell'attore, mutamento allegato -peraltro solo in via generica- in citazione.
Anche la domanda in commento va pertanto rigettata.
In conclusione, la domanda va integralmente rigettata.
Tenuto conto: per un verso, dell'esistenza di giurisprudenza pacifica contraria all'esistenza del danno da cd. interesse positivo;
per altro verso, dall'assenza di specificazione e prova in ordine alla domanda di risarcimento del danno morale, sussistono i presupposti per la condanna al pagamento di una somma ex art.96 co.3 cpc equitativamente determinata nella misura di un ventesimo circa del petitum. Consegue da quanto precede la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ex art.96 co.4 cpc che, tenuto conto del valore della domanda, appare equitativamente determinabile in euro 3.000,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
RIGETTA la domanda;
AN parte attrice ex art.96 co.3 cpc al pagamento in favore della parte convenuta dell'importo di euro 50.000,00;
AN parte attrice al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00;
AN parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 23.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma il 20/10/2025
IL GIUDICE
LU De DI