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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/08/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Prima Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Mele - Presidente rel.
Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
Dott.ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 921 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Ciardo, giusta Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale associato in Lecce, Vico San Giusto n.13 appellante
e
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Matteo Masoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Caprettari n. 70; appellata nonché
Controparte_2 appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza collegiale del 12.02.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 3 lett. h) d.l. n.18/20.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3003/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26.10.2022, notificata il 03.11.2022, il
Tribunale di Lecce rigettò l'opposizione proposta con atto di citazione del 01.02.2021 da , Parte_1 avverso la cartella esattoriale n. 05920180006642382000 con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 6.901,43, debito maturato – e iscritto a ruolo da
[...]
(di seguito solo ) - a seguito del mancato pagamento Controparte_1 CP_1 delle rate scadute di un finanziamento agevolato ex D.L. 185/00 e relativi interessi di mora.
A fondamento dell'azione, l'opponente eccepì la prescrizione del credito, la nullità della cartella per omessa indicazione nel dettaglio delle singole voci di debito, oltre all'inidoneità del modo impiegato per il recupero dei crediti e cioè mediante Controparte_3
Concluse quindi perché fosse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarata nulla e/o annullata la cartella di pagamento, con condanna di a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 cod.proc.civ.. CP_1
Ritualmente costituitasi in giudizio, eccepì, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità CP_1 della opposizione in ragione dell'intervenuta inoppugnabilità e definitività dell'ingiunzione, per non aver il riassunto tempestivamente il giudizio, avente il medesimo oggetto, già promosso innanzi al Tribunale Pt_1 di Roma. Tale processo si era concluso con una declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Lecce. Non essendo stato il giudizio riassunto tempestivamente nel termine di legge, l'ingiunzione sottesa alla cartella impugnata si era definitivamente consolidata. Eccepì, altresì, il difetto di interesse del debitore e, comunque, il giudicato sostanziale formatosi sull'ingiunzione, nonché la tardività dell'opposizione, perché proposta oltre i termini di cui all'art 617 c.p.c.
Nel merito, contestò le avverse deduzioni, rilevando la mancata prescrizione della pretesa creditoria, la regolarità dell'emissione e trasmissione della cartella di pagamento.
Concluse quindi chiedendo il rigetto delle pretese del . Pt_1
Non si costituì in giudizio , per cui ne venne dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'esito dell'istruzione probatoria, esperita mediante produzione documentale, il Tribunale rigettò
l'opposizione, ritenendola tardiva. In particolare, il primo giudice rilevò essere decorso il termine per l'impugnazione della cartella di pagamento, quale conseguenza della mancata riassunzione del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma. Il primo giudice disattese altresì la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. per carenza dei presupposti.
Le spese di lite vennero interamente compensate fra le parti.
Con atto di citazione notificato il 16.11.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi ad un unico motivo di gravame, e segnatamente:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.: l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto spirato, al momento della notifica dell'atto di citazione in primo grado, il termine per proporre l'azione ex art. 615 c.p.c. Tale convincimento sarebbe frutto di un errato inquadramento della fattispecie in esame, posto che il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile l'art. 6 D.lgs 150/2011- in forza del quale l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento deve essere proposta nel termine di
30 giorni dalla notifica del provvedimento- laddove, invece, nel caso in esame si applicherebbe l'art. 32 del medesimo D.lgs 150/2011, dedicato alle controversie in materia di ingiunzione ex RD n. 639/1910
e regolate dal rito ordinario di cognizione.
A tal proposito, l'appellante precisa che il giudizio celebratosi innanzi al Foro romano si è concluso con l'ordinanza dichiarativa di incompetenza per territorio in favore del tribunale di Lecce in quanto l'azione è stata qualificata come un'opposizione ex art. 615 c.p.c. Conseguentemente, rilevato che l'opposizione a cartella non soggiace ad alcun termine e deve essere introdotta nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., il Tribunale avrebbe errato nel reputare definitiva la cartella, quale conseguenza dell'estinzione del giudizio proposto innanzi al Tribunale di Roma. Pertanto, considerato che l'azione di accertamento negativo del credito vantato da controparte non si è estinta, l'arch. aveva diritto Pt_1
a riproporla innanzi al Tribunale competente.
L'appellante, quindi, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, riproponendo le medesime argomentazioni difensive avanzate in primo grado, afferenti alla prescrizione del credito per mancata o irregolare notifica di richieste di pagamento prima della notifica della cartella, nonché alla nullità della cartella esattoriale per omessa indicazione di ogni singolo calcolo, oltre che all'inidoneità del recupero dei crediti mediante CP_4
Ritualmente costituita, ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., CP_1 nonché ai sensi e per gli effetti degli artt.348-bis e 348-ter c.p.c., oltre che per le ragioni esposte nella precedente fase di giudizio (definitività dell'ingiunzione e conseguente violazione dell'art 618, c.3 c.p.c., per difetto di possibilità giuridica e/o di interesse del debitore o comunque per il giudicato sostanziale formatosi sull'Ingiunzione, perché trattasi di una riassunzione irrituale e tardiva).
Nel merito, l'appellata contesta l'avversa censura, perché infondata, chiedendone il rigetto.
Non si è costituita in giudizio , della quale va preliminarmente dichiarata Controparte_2 la contumacia. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di specificità, formulata dall'appellata, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
S. U., sent. n. 27199 del 16.11.2017), ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile.
L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
Nel merito l'appello è infondato.
È pacifico che la citazione in primo grado è stata notificata ben oltre il termine massimo fissato ex lege per la riassunzione del giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio (l'ordinanza declaratoria di incompetenza è stata pronunciata il 30 settembre 2020, la citazione innanzi al tribunale di
Lecce è stata notificata l'1 febbraio 2021).
Rileva la corte che, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, che in questa sede la Corte condivide, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonoma domanda , in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti convenute che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione, ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto. (Cass., Sez. L, ord. del 21/10/2019 n. 26768).
Facendo applicazione di detti principi, è evidente che nel caso in esame la questione, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, non orbiti intorno alla correttezza o meno della qualificazione della domanda operata dal primo giudice, quanto piuttosto alla tempestività dell'azione spiegata in primo grado. E tanto al fine, come innanzi anticipato, al fine di valutarne l'ammissibilità.
Nella specie è pacifico che il non abbia proseguito il giudizio inizialmente instaurato innanzi al Pt_1 tribunale di Roma, introducendo un autonomo e distinto procedimento, avente ad oggetto la riproposizione della medesima domanda, pur basata su doglianze parzialmente differenti.
La conseguenza di tale scelta, come sopra argomentato, è che la mancata tempestiva riassunzione ha impedito la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente avanzata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 59, comma 4, della legge n. 69/2009, in forza del quale “l'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che
è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda”.
In altri termini, il debitore, pur avendo diritto a promuovere un nuovo giudizio, era comunque tenuto al rispetto dei termini legali richiesti per impugnare la cartella di pagamento.
Sul punto, l'art. 3 R.D. 639/1910 sancisce che entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore possa contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
Nel caso di specie, invece, il ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, e Pt_1 CP_1 CP_4 con atto di citazione notificato in data 03.11.2022, dunque quasi tre anni dopo la notifica della cartella esattoriale, risalente al 13 aprile 2018, quando ormai il termine per l'opposizione era spirato.
Essendosi, dunque, estinto il processo originariamente introdotto (per mancata tempestiva riassunzione) e non essendosi conservati gli effetti sostanziali e processuali della (prima) domanda, correttamente il giudice in primo grado, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione spiegata dal , l'ha ritenuta tardiva, con Pt_1 conseguente definitiva consolidazione dell'ingiunzione sottesa alla cartella impugnata.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra esposto, la Corte rileva un ulteriore profilo di inammissibilità della spiegata impugnazione.
Invero, l'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello per inappellabilità della sentenza di primo grado, sollevata dall'appellata, è fondata.
Al riguardo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, ovvero con esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte.
In altri termini, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva la stessa è impugnabile con l'appello, solo nell'ipotesi in cui l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre sarà esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. n. 29763/2022; Cass. n. 32833/2021; Cass. n. 3338/2012; Cass. n. 26294/2007; Sez.
U. n. 3599/2003).
Nel caso di specie, dall'impianto motivazionale della sentenza impugnata appare evidente che il Tribunale abbia qualificato l'opposizione proposta dal alla stregua di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. Pt_1 617 c.p.c., sicché il rimedio che l'appellante avrebbe dovuto esperire era costituito dal ricorso per Cassazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 618 c.p.c..
Le spese del presente giudizio sono liquidate secondo la soccombenza, come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115\2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte,
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in Parte_1 complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Mele
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce Prima Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Mele - Presidente rel.
Dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
Dott.ssa Virginia Zuppetta - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 921 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Ciardo, giusta Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'atto di citazione di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale associato in Lecce, Vico San Giusto n.13 appellante
e
Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Matteo Masoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Caprettari n. 70; appellata nonché
Controparte_2 appellata contumace
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza collegiale del 12.02.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 83 comma 3 lett. h) d.l. n.18/20.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3003/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 26.10.2022, notificata il 03.11.2022, il
Tribunale di Lecce rigettò l'opposizione proposta con atto di citazione del 01.02.2021 da , Parte_1 avverso la cartella esattoriale n. 05920180006642382000 con la quale gli era stato intimato il pagamento della somma di € 6.901,43, debito maturato – e iscritto a ruolo da
[...]
(di seguito solo ) - a seguito del mancato pagamento Controparte_1 CP_1 delle rate scadute di un finanziamento agevolato ex D.L. 185/00 e relativi interessi di mora.
A fondamento dell'azione, l'opponente eccepì la prescrizione del credito, la nullità della cartella per omessa indicazione nel dettaglio delle singole voci di debito, oltre all'inidoneità del modo impiegato per il recupero dei crediti e cioè mediante Controparte_3
Concluse quindi perché fosse accolta la spiegata opposizione e, per l'effetto, dichiarata nulla e/o annullata la cartella di pagamento, con condanna di a titolo di responsabilità aggravata ex art.96 cod.proc.civ.. CP_1
Ritualmente costituitasi in giudizio, eccepì, in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità CP_1 della opposizione in ragione dell'intervenuta inoppugnabilità e definitività dell'ingiunzione, per non aver il riassunto tempestivamente il giudizio, avente il medesimo oggetto, già promosso innanzi al Tribunale Pt_1 di Roma. Tale processo si era concluso con una declaratoria di incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Lecce. Non essendo stato il giudizio riassunto tempestivamente nel termine di legge, l'ingiunzione sottesa alla cartella impugnata si era definitivamente consolidata. Eccepì, altresì, il difetto di interesse del debitore e, comunque, il giudicato sostanziale formatosi sull'ingiunzione, nonché la tardività dell'opposizione, perché proposta oltre i termini di cui all'art 617 c.p.c.
Nel merito, contestò le avverse deduzioni, rilevando la mancata prescrizione della pretesa creditoria, la regolarità dell'emissione e trasmissione della cartella di pagamento.
Concluse quindi chiedendo il rigetto delle pretese del . Pt_1
Non si costituì in giudizio , per cui ne venne dichiarata la contumacia. Controparte_2
All'esito dell'istruzione probatoria, esperita mediante produzione documentale, il Tribunale rigettò
l'opposizione, ritenendola tardiva. In particolare, il primo giudice rilevò essere decorso il termine per l'impugnazione della cartella di pagamento, quale conseguenza della mancata riassunzione del giudizio promosso innanzi al Tribunale di Roma. Il primo giudice disattese altresì la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c. per carenza dei presupposti.
Le spese di lite vennero interamente compensate fra le parti.
Con atto di citazione notificato il 16.11.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, censurandola nel merito affidandosi ad un unico motivo di gravame, e segnatamente:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.: l'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto spirato, al momento della notifica dell'atto di citazione in primo grado, il termine per proporre l'azione ex art. 615 c.p.c. Tale convincimento sarebbe frutto di un errato inquadramento della fattispecie in esame, posto che il primo giudice avrebbe ritenuto applicabile l'art. 6 D.lgs 150/2011- in forza del quale l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento deve essere proposta nel termine di
30 giorni dalla notifica del provvedimento- laddove, invece, nel caso in esame si applicherebbe l'art. 32 del medesimo D.lgs 150/2011, dedicato alle controversie in materia di ingiunzione ex RD n. 639/1910
e regolate dal rito ordinario di cognizione.
A tal proposito, l'appellante precisa che il giudizio celebratosi innanzi al Foro romano si è concluso con l'ordinanza dichiarativa di incompetenza per territorio in favore del tribunale di Lecce in quanto l'azione è stata qualificata come un'opposizione ex art. 615 c.p.c. Conseguentemente, rilevato che l'opposizione a cartella non soggiace ad alcun termine e deve essere introdotta nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c., il Tribunale avrebbe errato nel reputare definitiva la cartella, quale conseguenza dell'estinzione del giudizio proposto innanzi al Tribunale di Roma. Pertanto, considerato che l'azione di accertamento negativo del credito vantato da controparte non si è estinta, l'arch. aveva diritto Pt_1
a riproporla innanzi al Tribunale competente.
L'appellante, quindi, ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza, riproponendo le medesime argomentazioni difensive avanzate in primo grado, afferenti alla prescrizione del credito per mancata o irregolare notifica di richieste di pagamento prima della notifica della cartella, nonché alla nullità della cartella esattoriale per omessa indicazione di ogni singolo calcolo, oltre che all'inidoneità del recupero dei crediti mediante CP_4
Ritualmente costituita, ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., CP_1 nonché ai sensi e per gli effetti degli artt.348-bis e 348-ter c.p.c., oltre che per le ragioni esposte nella precedente fase di giudizio (definitività dell'ingiunzione e conseguente violazione dell'art 618, c.3 c.p.c., per difetto di possibilità giuridica e/o di interesse del debitore o comunque per il giudicato sostanziale formatosi sull'Ingiunzione, perché trattasi di una riassunzione irrituale e tardiva).
Nel merito, l'appellata contesta l'avversa censura, perché infondata, chiedendone il rigetto.
Non si è costituita in giudizio , della quale va preliminarmente dichiarata Controparte_2 la contumacia. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di specificità, formulata dall'appellata, in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c., per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
S. U., sent. n. 27199 del 16.11.2017), ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Parimenti infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.
L'assunto che ne è alla base, in sostanza riproducente il testo della norma, non è condivisibile.
L'eccezione rimane, peraltro, assorbita dalla prosecuzione del giudizio, giacché l'eventuale inammissibilità dell'appello va dichiarata, sentite le parti, prima di procedere alla trattazione ex art. 350 c.p.c.
Nel merito l'appello è infondato.
È pacifico che la citazione in primo grado è stata notificata ben oltre il termine massimo fissato ex lege per la riassunzione del giudizio a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio (l'ordinanza declaratoria di incompetenza è stata pronunciata il 30 settembre 2020, la citazione innanzi al tribunale di
Lecce è stata notificata l'1 febbraio 2021).
Rileva la corte che, secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, che in questa sede la Corte condivide, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonoma domanda , in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo "ex novo", oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti convenute che non si siano limitate ad eccepire la tardività della riassunzione, ma abbiano accettato il contraddittorio processuale e compiutamente spiegato ogni difesa in merito;
in tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto - con tutte le conseguenze in termini di conservazione degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda - non può essere dichiarato estinto. (Cass., Sez. L, ord. del 21/10/2019 n. 26768).
Facendo applicazione di detti principi, è evidente che nel caso in esame la questione, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, non orbiti intorno alla correttezza o meno della qualificazione della domanda operata dal primo giudice, quanto piuttosto alla tempestività dell'azione spiegata in primo grado. E tanto al fine, come innanzi anticipato, al fine di valutarne l'ammissibilità.
Nella specie è pacifico che il non abbia proseguito il giudizio inizialmente instaurato innanzi al Pt_1 tribunale di Roma, introducendo un autonomo e distinto procedimento, avente ad oggetto la riproposizione della medesima domanda, pur basata su doglianze parzialmente differenti.
La conseguenza di tale scelta, come sopra argomentato, è che la mancata tempestiva riassunzione ha impedito la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente avanzata, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 59, comma 4, della legge n. 69/2009, in forza del quale “l'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che
è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda”.
In altri termini, il debitore, pur avendo diritto a promuovere un nuovo giudizio, era comunque tenuto al rispetto dei termini legali richiesti per impugnare la cartella di pagamento.
Sul punto, l'art. 3 R.D. 639/1910 sancisce che entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore possa contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
Nel caso di specie, invece, il ha evocato in giudizio, innanzi al Tribunale di Lecce, e Pt_1 CP_1 CP_4 con atto di citazione notificato in data 03.11.2022, dunque quasi tre anni dopo la notifica della cartella esattoriale, risalente al 13 aprile 2018, quando ormai il termine per l'opposizione era spirato.
Essendosi, dunque, estinto il processo originariamente introdotto (per mancata tempestiva riassunzione) e non essendosi conservati gli effetti sostanziali e processuali della (prima) domanda, correttamente il giudice in primo grado, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione spiegata dal , l'ha ritenuta tardiva, con Pt_1 conseguente definitiva consolidazione dell'ingiunzione sottesa alla cartella impugnata.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra esposto, la Corte rileva un ulteriore profilo di inammissibilità della spiegata impugnazione.
Invero, l'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello per inappellabilità della sentenza di primo grado, sollevata dall'appellata, è fondata.
Al riguardo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, ovvero con esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte.
In altri termini, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva la stessa è impugnabile con l'appello, solo nell'ipotesi in cui l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre sarà esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (Cass. n. 29763/2022; Cass. n. 32833/2021; Cass. n. 3338/2012; Cass. n. 26294/2007; Sez.
U. n. 3599/2003).
Nel caso di specie, dall'impianto motivazionale della sentenza impugnata appare evidente che il Tribunale abbia qualificato l'opposizione proposta dal alla stregua di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. Pt_1 617 c.p.c., sicché il rimedio che l'appellante avrebbe dovuto esperire era costituito dal ricorso per Cassazione, in ossequio a quanto previsto dall'art. 618 c.p.c..
Le spese del presente giudizio sono liquidate secondo la soccombenza, come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115\2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte,
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, liquidate in Parte_1 complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Riccardo Mele