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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5164 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere Relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4653/2020 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 4 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 9 giugno 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f. , in persona del Sindaco pro tempore, con sede presso la casa Parte_1 P.IVA_1 comunale in alla via Roma n. 115, rappresentato e difeso dall'Avvocato Lorenzina Parte_1
Perone del Foro di Benevento, c.f. , giusta procura in calce all'atto di appello CodiceFiscale_1 ed in virtù della delibera della Giunta Comunale n. 67 dell'11 dicembre 2020, con domicilio eletto presso il suo studio in alla via Cupitella n. 2, indirizzo di posta elettronica certificata – Parte_1 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] [...] c.f. rappresentata e difesa CP_1 Parte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato Mario Picca, c.f. giusta procura a margine dell'atto di CodiceFiscale_3 citazione del primo grado del giudizio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cervinara (AV) alla via S. Marciano II traversa, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 541/2020, resa nel giudizio di primo grado avente n.r.g. 3960/2015 di R.G., pubblicata il 10 marzo 2020 e non notificata, in materia di risarcimento dei danni da lesioni personali.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza, che si abbiano
- 1 - integralmente per trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato il 14 dicembre 2020, iscritto a ruolo in data 21 dicembre 2020, il ha impugnato la sentenza n. 541/2020, pubblicata Parte_1 il 10 marzo 2020, non notificata, con la quale il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda di , condannandolo al risarcimento, in favore di costei, del danno CP_1
cagionato, quantificato nella somma di € 28.564,17, oltre interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria, € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre spese di contributo unificato e di C.T.U., nonché rimborso spese generali, I,V.A. e C.P.A., come per legge, con distrazione, in favore dell'Avocato. Mario Picca.
1.1. Ha chiesto alla Corte, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, l'accertamento della mancanza della propria responsabilità per i danni ex adverso lamentati e la conseguente declaratoria di illegittimità, infondatezza ed erroneità della sentenza gravata per violazione di legge, con il conseguente annullamento della stessa;
in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria che il sinistro occorso in data
6 settembre 2014 è dipeso dall'esclusiva responsabilità dell'appellata; in via gradata,
l'accoglimento del gravame, per insufficienza delle prove sulla propria responsabilità; in via ulteriormente gradata, la declaratoria del concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento ex art. 1227 c.c.; nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tali richieste, la rideterminazione del quantum dovuto nella reale ed effettiva entità del danno quale risultante dal giudizio, con vittoria delle spese con distrazione.
2. In data 8 marzo 2021, si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 proposto, per la sua infondatezza, in fatto e diritto, e la conferma della sentenza impugnata, con favorevole regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.
3. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la visibilità del fascicolo telematico e l'avvenuta allegazione del fascicolo cartaceo del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 4 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
- 2 - 4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
4.1. L'odierna appellata ha citato in giudizio il chiedendone la condanna Parte_1
al risarcimento dei gravi danni dalla stessa subiti in data 6 settembre 2014, alle ore 13,30 circa, a seguito di una rovinosa caduta avvenuta per una disconnessione, non visibile, del marciapiede comunale, posto alla via Circumvallazione est, all'altezza del civico 1, di pertinenza dell'amministrazione. Ha riferito d'essere stata prontamente trasportata con l'autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove le è stata riscontrata la “frattura pluriframmentaria scomposta epifisi prossimale omero sinistro”, con prognosi di 30 giorni.
Ha, dunque, chiesto al Tribunale l'accertamento e la declaratoria di responsabilità dell' CP_2
convenuto per le riportate lesioni personali e la conseguente condanna dello stesso al pagamento della somma non inferiore ad € 25.000,00, con vittoria di spese e competenze.
4.2. Si è costituito in giudizio il impugnando le conclusioni rassegnate Parte_1
nell'atto di citazione e l'intera documentazione allegata dall'attrice, chiedendo il rigetto delle avverse domande, contestando l'an ed il quantum del presunto danno ed eccependo l'insussistenza della propria responsabilità per la visibilità dell'insidia, difettando la sua non prevedibilità. Ha anche chiesto l'accertamento e la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo.
4.3. È stata espletata la prova testimoniale sull'an e eseguita una consulenza medico-legale per l'accertamento dei postumi della lesione personale patita.
5. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha riconosciuto fondata la domanda di parte attrice, accogliendola.
5.1. Il primo giudice ha richiamato la giurisprudenza che ritiene applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito e ai preposti alla loro manutenzione la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c., per i danni subiti dagli utenti. Ha evidenziato che l'ente proprietario di una strada, aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alla stessa, senza che assuma rilevanza l'elemento soggettivo della colpa, poiché la norma di riferimento esclude responsabilità solo in presenza del caso fortuito, ossia di un fatto straordinario ed imprevedibile tale da recidere il nesso di causalità tra condotta e evento dannoso. Ha quindi rilevato l'esistenza di una presunzione di
- 3 - responsabilità a carico dell'ente, che ha l'obbligo di manutenzione e di custodia della strada,
a favore del danneggiato, tenuto solo a provare la relazione eziologica tra la condotta e l'evento dannoso.
Il Tribunale ha evidenziato che, provata tale circostanza, compete all'ente-custode dimostrare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità e che può consistere in un fatto materiale, nel fatto del terzo o dello stesso danneggiato, che sia completamente estraneo alla sfera di controllo del custode.
Ha ribadito che il caso fortuito può essere costituito anche dal fatto del danneggiato qualora la situazione di pericolo, connessa alla strada pubblica, possa essere prevista ed evitata dall'utente con l'adozione dell'ordinaria diligenza e che il giudizio di negligenza della vittima va compiuto comparando la condotta concretamente tenuta con quella che avrebbe tenuto una persona di normale avvedutezza, secondo il paradigma dell'art. 1176 c.c..
5.2. Venendo al caso di specie, il primo giudice ha ritenuto provato che il sinistro di causa sia occorso per responsabilità del proprietario del marciapiede, ai sensi Parte_1
dell'art. 2051 c.c., a causa della cattiva manutenzione di questo, senza che possa rilevare in contrario la deplorata assenza di denuncia attorea dell'avvenuto sinistro ai Carabinieri o al
Comando dei Vigili Urbani del paese. Tanto ha desunto dall'istruttoria processuale con l'escussione in qualità di testimoni oculari di persone presenti al fatto e che hanno allertato i soccorsi, realmente intervenuti sul luogo dell'evento nel giorno e nell'ora indicati in citazione. Ha osservato che tutti i testi escussi hanno confermato i fatti descritti nel libello introduttivo, ossia la caduta dell'attrice, la dinamica, il giorno e l'ora esatti dell'accadimento e la disconnessione del marciapiede, riconosciuto anche nelle fotografie prodotte.
Ha evidenziato come le deposizioni testimoniali siano concordanti e coincidenti quanto ai fatti essenziali della domanda;
come parte convenuta non abbia offerto alcuna prova idonea a confutare la tesi attorea;
come non sia stato provato il caso fortuito che possa escludere la responsabilità del e come le dichiarazioni dei testi addotti dall'ente convenuto non Pt_1 abbiano provato il contrario di quanto allegato dall'attrice, non essendo né il tecnico comunale né il comandante dei Vigili intervenuti sui Persona_1 Persona_2
luoghi di causa e non avendo neanche dimostrato l'eventuale condotta concorsuale della danneggiata nella causazione del sinistro occorsole.
- 4 - Il Tribunale allora ha riconosciuto l'esistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno, ritenendo pacifico che l'attrice sia caduta nel discendere dal marciapiede con il cordolo rotto e coperto da erbacce, raffigurato fotograficamente in atti, e acquisendo dalla consulenza del suo ausiliare dott. che i danni sono conseguenza della caduta e i postumi Persona_3
ascrivibili al sinistro in questione.
5.3. Ha acquisito dalla consulenza medico-legale che all'attrice sono derivati 40 giorni di inabilità temporanea totale;
20 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% ed un danno biologico permanente valutati nell'11% di I.P.. Ha, dunque, liquidato alla danneggiata la complessiva somma di € 28.564,17, di cui € 21.868,00 per il danno da postumi permanenti;
€ 6.125,00 per il danno da postumi temporanei ed € 571,00 per spese mediche sostenute.
5.4. Le spese del giudizio e di perizia sono state regolate secondo soccombenza.
6. L'atto di appello è stato notificato in data 14 dicembre 2020 all'appellata, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, costituito anche nel primo grado del giudizio:
Avvocato Mario Picca.
L'appellata è stata convenuta dinanzi alla Corte territoriale per il giorno 30 marzo 2021.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 21 dicembre 2020.
L'appello è sicuramente tempestivo in quanto notificato nel termine di decadenza di sei mesi decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 10 marzo 2020, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione – successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n.
69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 - applicabile ratione temporis, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2015, e tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 per l'emergenza coronavirus.
7. L'appello è anche rispettoso dell'art. 342 c.p.c. perché declinato in motivi specifici e contiene, oltre alle censure che attingono le rationes decidendi della motivazione, anche la parte volitiva, prospettata come proposta antagonista di decisione.
È dunque possibile accedere all'esame del merito.
8. Con il primo motivo di impugnazione, il appellante ha censurato la sentenza Pt_1
gravata per l'insussistenza del nesso di causalità tra il presunto vizio del bene e i danni subiti;
per la carenza di prova di tale nesso causale e dell'evento dannoso;
nonché per l'applicazione degli artt. 2051 c.c. e 2043 c.c..
- 5 - Il ha censurato la sentenza gravata opinando che il Tribunale abbia Parte_1
erroneamente riconosciuto la sua responsabilità quale proprietario del marciapiede non mantenuto e custodito correttamente. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità per cui il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito sia nell'ipotesi di responsabilità ex art. 2043
c.c., sia in quella dell'art. 2051 c.c., ammonendo quanto al rispetto della regola per cui l'onere probatorio grava su chi agisce. Ha osservato come l'attrice avrebbe dovuto provare che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità, tale da renderle altamente probabile, se non inevitabile, la caduta, stigmatizzando il dovere dell'utente di comportarsi con diligenza e correttezza nei rapporti intersoggettivi. Ha rilevato che, potendo la situazione dannosa essere prevista ed evitata con l'adozione delle normali cautele, sulla causa del danno ha interferito il comportamento imprudente della stessa danneggiata, interrompendo il nesso eziologico tra fatto ed evento lesivo. Alla luce di tali principi, ha rivalutato le risultanze processuali che, a suo dire, avrebbero evidenziato la totale infondatezza della domanda, dimostrando il connotato dirimente del comportamento colposo della danneggiata che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sarebbe l'esclusiva responsabilità di quanto occorsole.
Ha opinato che il Tribunale abbia fondato la decisione sulle generiche dichiarazioni dei testi attorei;
che le dichiarazioni testimoniali siano irrilevanti ed inidonee a provare il nesso causale e che, oltre ad essere contraddittorie ed in contrasto con i fatti posti a fondamento della domanda, avrebbero restituito uno stato dei luoghi inoffensivo, privo del lamentato pericolo. Ha infine protestato l'indeterminatezza della domanda quanto all'individuazione del luogo esatto del sinistro.
9. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha protestato l'errore del primo giudice di ritenere provato che il sinistro sia ascrivibile alla cattiva manutenzione del marciapiede e così in base ad un'istruttoria processuale affatto idonea, stigmatizzando - al contrario di quanto scritto in sentenza - la lacunosità e l'imprecisione delle deposizioni sull'individuazione del luogo e sulla dinamica del sinistro, neppure confortate dai documenti.
Ha rilevato come il teste , dichiaratosi residente nell'abitazione posta Testimone_1
frontalmente al marciapiede dove si sarebbe verificata la caduta dell'attrice, non sia stato in grado di riferire se si trattava della via Provinciale est o della via Circumvallazione est, circostanza non irrilevante alla luce di quanto chiarito dal tecnico comunale: arch. Per_1
- 6 - , a cui dire “la via Circumvallazione est, indicata nell'atto di citazione quale teatro del Per_1 sinistro, non esiste attualmente e non esisteva neanche alla data del sinistro, si chiama la ex via
Circumvallazione est, via Giovannino Agnelli” precisando, poi, che “in via Giovannino Agnelli ci sono marciapiedi che sono integri” aggiungendo che il medesimo testimone, pur essendo residente in loco, sembrerebbe non conoscere il proprio indirizzo o, meglio, non essere in grado di riferire il luogo della presunta caduta. Ha protestato che il teste avrebbe riferito che l'attrice era sola quando è caduta;
che dopo la caduta è giunta l'ambulanza e solo successivamente il marito ed il fratello della donna, per cui non sarebbe comprensibile chi abbia chiamato i soccorsi se, come chiarito dal , vi sarebbero stati solo lui e la Tes_1
donna, essendo i suoi congiunti intervenuti soltanto dopo l'arrivo dell'ambulanza.
Quanto ai testi e rispettivamente fratello e marito Testimone_2 Testimone_3
dell'attrice, ha evidenziato come neanche loro abbiano riferito il luogo esatto del sinistro: se via Provinciale est o via Circumvallazione, nonostante l'attrice ed il coniuge siano proprietari di un'abitazione distante solo 200 mt. Ha dedotto d'avere prontamente denunciato le contraddizioni emerse dalle testimonianze, sollecitandone l'approfondita valutazione dal giudice, ravvisando estremi di reato di false dichiarazioni.
10. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante ha deplorato l'errata applicazione dell'art. 1227 c.c. nell'esclusione del concorso colposo della stessa danneggiata, sottolineando quanto risultato dalla prova orale che il sinistro si è verificato in pieno giorno
(alle ore 13,30 d'inizio mese di settembre), in condizioni di perfetta visibilità, così anche della buca in cui sarebbe inciampata l'attrice. Ha sottolineato come la discesa da un marciapiede infestato d'erbacce avrebbe dovuto indurre a maggiore cautela e ad una migliore scelta del tratto da percorrere. Ha evidenziato che l'inosservanza di regole di comune prudenza configura fatto della danneggiata idoneo ad interrompere il nesso di causalità. Ha richiamato il principio per cui gli utenti della strada sono gravati da un onere di particolare attenzione nell'uso diretto del bene demaniale, per la salvaguardia della propria incolumità.
Ha concluso per l'applicazione dell'art. 1227 c.c. in entrambi i commi in cui è declinato.
Ha poi dedotto che l'attrice non abbia nemmeno dimostrato di avere rispettato le prescrizioni del codice della strada e come, pur avendo a disposizione un intero marciapiede integro, nulla obbligandola a prediligere per la discesa il tratto interessato dalla presunta insidia, non essendovi in sua corrispondenza strisce pedonali, abbia compiuto volontariamente una scelta imprudente. Di fatto ha poi descritto l'anomalia stradale
- 7 - perfettamente visibile ed evitabile, per cui si sarebbe potuta evitare con un'attenzione minima. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che valorizza la condotta della parte danneggiata in attuazione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost..
11. Con il quarto motivo di gravame, il è insorto contro la parte della sentenza che Pt_1
ha escluso sia stata offerta prova contraria idonea a confutare la tesi attorea. Oltre alle deficienze della prova della per le ragioni già espresse, ha evidenziato l'assenza di CP_1
denuncia dell'accadimento alle autorità che avrebbero potuto fare chiarezza nell'individuazione del luogo del sinistro, la cui mancanza avrebbe pregiudicato la sua possibilità di difesa, impedendo rituali rilievi e verifiche. Ha anzi eccepito, come già nel precedente grado di giudizio, la nullità dell'atto di citazione per la mancata esposizione dei fatti, esiziale per la stessa tenuta della decisione, laddove alla prima si sarebbe dovuto sopperire ai sensi dell'art. 164, V comma c.p.c..
12. I motivi – passibili d'essere trattati congiuntamente – sono solo parzialmente fondati.
Per verificare la correttezza della decisione in base alle critiche elevate dall'appello è opportuno premettere la disamina dei principi applicabili, indi degli oneri probatori da assolvere e quindi la valutazione della prova.
12.1. In termini generali, la Corte distrettuale condivide la sussunzione della fattispecie nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2051 c.c., norma che il Tribunale ha ritenuto d'applicare alla fattispecie sottoposta al suo giudizio. Si tratta di disposizione che, nonostante la pratica applicativa frequente, forse proprio a cagione di ciò per la varietà dei casi che la implicano, desta molti problemi agli interpreti per cui copiosa è la giurisprudenza di legittimità (oltre che di merito) che se ne occupa.
Che sia proprio l'art. 2051 c.c. in luogo dell'art. 2043 c.c. la disposizione da applicare anche in caso di appartenenza del bene custodito e all'origine del danno ad una Pubblica amministrazione è un dato ormai acquisito dalla Corte regolatrice cui anche il Collegio, come già il giudice di prime cure, presta convinta adesione. Difatti, nel caso di demanio stradale, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche (ex artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All. F per le strade, rispettivamente, comunali e provinciali), discende non solo da specifiche norme (art. 14 C.d.S.; art. 8 d.P.R. n. 753/1980 per le strade ferrate;
art. 28 L. n. 2248/1865 All. F per le strade comunali e provinciali;
art. 5
R.D. n. 2506/1923 per le strade comunali) ma anche dal generale obbligo di custodia, con
- 8 - conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione. Se, da un lato, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, devono, quindi (salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma), provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, trattandosi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari;
dall'altro, tale obbligo, può, tuttavia, concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c..
È noto come la responsabilità per i danni da beni in custodia abbia carattere oggettivo, non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del soggetto danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. La corte regolatrice (Cassazione, SS. UU., ordinanza n.
20943 del 30 giugno 2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
12.2. Ritiene la Corte che con l'allegazione dei fatti principali idonea a rappresentare la pretesa e la ragione posta a suo fondamento, nonostante la denominazione della strada con una designazione non più attuale (ma ancora riportata dai sanitari del 118 che hanno soccorso la donna la quale, probabilmente indotta da ciò, non essendo residente nel paese d'origine, ha continuato a farne uso, come del resto la prova orale ha dimostrato avvenire anche per i cittadini residenti), la abbia offerto una sufficiente rappresentazione di CP_1
quanto occorso e motivato il riferimento alla norma della quale è stata fatta applicazione.
- 9 - Sgombrando il campo da un profilo preliminare, il Collegio non ritiene affatto, come neppure il Tribunale ha creduto (avendo diversamente disponibile il rimedio idoneo) che il libello, per la questione della denominazione stradale, soffra di nullità esiziale al completo esercizio del diritto di difesa della parte convenuta e, di conseguenza, per la possibilità di rendere la decisione dal giudice che ne è stato investito.
Sempre in ordine al fatto, i testimoni che vi hanno assistito e che, dalla lettura delle prove raccolte, si individuano sia nel ciclista residente in prossimità del luogo del sinistro
(esattamente nell'abitazione di fronte al cordolo di marciapiede ammalorato in cui la CP_1 ha inavvertitamente posto il piede) a nome , sia nei congiunti della Testimone_1
donna: il fratello il coniuge he la seguivano a cinque o sei metri Tes_2 Testimone_3
di distanza (al punto che il , che incedeva con direzione opposta a quella Tes_1 osservata dall'attrice, a bordo della sua bicicletta tornando a casa dal lavoro, ha potuto dire, senza essere stato perciò contradetto, che al momento della caduta ella si trovava sola), hanno restituito un accadimento storico coerente e conforme alla sintetica descrizione fattane in citazione.
Non desta alcuna meraviglia l'indicazione della strada con un nome non più attuale, avendo tutti i testi, incluso quello ( ) che, risiedendovi, non può affatto Testimone_1
sconoscere lo stato, e che ha anche riconosciuto nelle fotografie allegate alla produzione attorea la propria abitazione, individuato esattamente il sito e l'ammaloramento che ha provocato la caduta della CP_1
Il tecnico comunale arch. il quale, senza avere visionato la condizione del Persona_1
marciapiede, dopo alcuni giorni però riparato sicuramente dall'amministrazione da cui dipende, ha riferito d'altro nome recente alla via (anche se probabilmente l'ha confusa con la strada secondaria che si diparte dalla via Provinciale) e genericamente negato ostacoli alla percorrenza dei marciapiedi che, invece, le fotografie tratte a pochi giorni di distanza dal fatto indicano con chiarezza, ha solo potuto dichiarare l'esistenza di marciapiedi integri, non avendo assistito all'evento.
Il comandante della Polizia locale, invece, con la sua deposizione e il riconoscimento nelle foto allegate in atti di via Provinciale est n. 1, non di via Circonvallazione est, a torto indicata in citazione (causa verosimilmente l'errata indicazione sul verbale del 118) ha anche permesso di escludere che la strada di cui ha riferito il teste precedente parlandone come di via Agnelli sia quella teatro dell'evento.
- 10 - Ad ogni modo, la correzione dell'errore di indicazione nominativa della strada non ha affatto interferito con l'intelligenza e la comprensibilità della domanda attorea, cui si è recato utile chiarimento dall'attrice con le memorie istruttorie deputate al fine.
Piuttosto va ribadita la linearità delle testimonianze che hanno tutte, dalle diverse posizioni in cui i latori hanno assistito al fatto, ascritto la caduta della donna alla discesa del marciapiede per compiere l'attraversamento stradale, a nulla rilevando la scelta del sito in quanto in nessun luogo della stessa strada per come rappresentata fotograficamente si osservano strisce pedonali, mentre il punto esatto della rottura è fronti-stante abitazioni per cui non è affatto imprevedibile che possa usarsene per ascendere e discendere dalla zona interdetta al traffico veicolare.
Né depone per il carattere insincero del propalato di taluno tra i testimoni ascoltati il fatto che il primo di loro ad essere udito: , dopo avere chiarito il punto da Testimone_1
cui ha assistito all'accadimento e confermato che la donna era in quel momento sola, senza affatto dire d'essere stato l'unico ad averne osservato l'incedere né a prestarle soccorso, ha dichiarato che l'autoambulanza sarebbe giunta prima dell'aiuto prestatole dai congiunti che seguivano la a pochi metri di distanza da costei. Invero, il tempo trascorso, CP_1
l'attenzione prestata agli accadimenti maggiormente rilevanti, il dirimente fatto che la donna, accusando forti dolori ad una spalla, non ha voluto essere alzata se non da mani esperte, spiega ampiamente la distorsione e giustifica la frase stigmatizzata dalla difesa comunale come significativa di inverosimiglianza secondo cui sarebbe arrivata prima l'autoambulanza e poi il marito e il fratello della donna. La narrazione del testimone (“è vero che all'inizio del mese di settembre dell'anno 2014 in via Circumvallazione o Provinciale all'altezza del civico 1 la sig.ra nello scendere dal marciapiede ivi esistente cadde a causa di un CP_1 cordolo rotto dello stesso marciapiede;
l'orario in cui è successo l'incidente era intorno alle 13,30 circa;
mi stavo ritirando a casa in quanto abito di fronte al luogo dove è caduta la signora stavo in CP_1 bicicletta;
ho visto la signora cadere, mi sono avvicinato per vedere cosa fosse successo e la signora mi ha detto non mi toccate perché mi fa male la spalla;
ho visto che il marciapiede che si trova di fronte alla mia abitazione aveva il cordolo rotto e vi era anche dell'erba che lo copriva;
è vero che il marciapiede dopo una quindicina di giorni fu aggiustato;
riconosco nelle foto che mi vengono mostrate esibite e presenti nella produzione dell'Avvocato Picca il marciapiede con il cordolo rotto e il luogo dove è successo il sinistro nonché l'abitazione ivi esistente, il marciapiede successivamente aggiustato;
è intervenuta l'autoambulanza che ha trasportato la signora in ospedale;
quando ho visto la signora
- 11 - cadere mi trovavo dall'altro lato della strada;
mi trovavo ad una distanza di 5/6 metri;
la signora stava da sola quando è caduta;
poi è arrivata prima l'autoambulanza e poi il marito e il fratello;
la signora non ha visto il cordolo rotto perché c'era il ciuffo d'erba ed è caduta;
era pieno giorno e c'era la luce del sole;
non sono state chiamate autorità”), al netto della frase stigmatizzata dalla difesa comunale sulla circostanza che il soccorso del 118 abbia preceduto l'arrivo dei congiunti (la qual cosa è stata da entrambi costoro riportata alla corretta sequenza, confortata dal fatto che proprio costoro li abbiano richiesti e che i sanitari hanno annotato l'orario dell'intervento alle ore 13,53, confermando invece il fatto alle 13,30 circa), è perfettamente credibile. Dalla testimonianza di infatti, si apprende la presenza in loco, Testimone_2
oltre che del cognato con cui stava discorrendo quando l'attrice che li precedeva di alcuni metri è caduta, del teste;
il fatto che agli stanti sia parso prioritario far intervenire Tes_1 il 118 per la delicatezza del distretto corporale attinto che suggeriva di non spostare l'infortunata per non peggiorarne la condizione, piuttosto che altre autorità. Anche costui ha confermato le circostanze di luogo e tempo già emerse e riconosciuto le fotografie in atti, incluso l'ammaloramento del cordolo e la condizione del marciapiede una volta riparato.
La deposizione è esattamente coerente con quella di che, non risiedendo a Testimone_3
a differenza del teste non ha indicato nominativamente la persona Pt_1 Testimone_2
presente con loro al fatto ma che deve credersi sia il teste di cui si è Tes_1
precedentemente riportata la deposizione.
La ricostruzione del fatto è quindi avvenuta in termini ampi e idonei a sostenere la domanda attorea, come ha correttamente ritenuto il Tribunale che da questo punto di vista non merita riforma.
12.3. A questo punto della motivazione va riferito che nei recenti suoi arresti, la III sezione della Cassazione (ex multis ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024; ordinanza n. 21064 del 27 luglio 2024 e sentenza n. 1404 del 21 gennaio 2025) ha offerto i criteri per individuare i casi di esonero dalla responsabilità del custode:
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
- 12 - d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode, debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”; considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile (in materia anche Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 18518 del 8 luglio 2024; Cassazione civile, n. 33074 del 28 novembre 2023;
Cassazione civile, ordinanza n. 2482 del 1° febbraio 2018 e ordinanze n. 2479 e 2480 del 2018).
La giurisprudenza nomofilattica citata in premessa di paragrafo ha licenziato il principio secondo il quale per la quale “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (sul fortuito anche Cassazione civile, sez. III, n. 26142 del 7 settembre 2023).
Giova richiamare il principio di diritto già trascritto, costante nelle pronunce anche a Sezioni
Unite della Corte regolatrice (ex multis n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n.
35429/2022; n. 14228/2023; n. 21675/2023; Sezioni Unite n. 20943 del 30 giugno 2022), corollario della natura oggettiva della responsabilità custodiale (Cassazione civile sez. III,
04.03.2024, n. 5775; Cassazione n. 11152 del 27.04.2023) in quanto essa si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode. Per l'effetto può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun
- 13 - elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo
(rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa di cui all'art. 1227 c.c.
(Cassazione 20.07.2023, n. 21675) o, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tal è l'evento che avrebbe sorpreso anche il custode rispetto al quale nulla sarebbe stato esigibile fare per prevenirne l'accadimento e le sue conseguenze. Deve trattarsi comunque di un fatto esterno alla cosa, diverso dalla sua stessa entità e estraneo alla relazione custodiale, come ben chiarito dalla sentenza della III sezione della Cassazione civile del 7 settembre 2023, n. 26142. In questa decisione è ribadito che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, e prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta e che alla sua configurazione è sufficiente la dimostrazione da parte di chi agisce della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la res ed il custode, mentre grava su quest'ultimo l'onere della prova liberatoria del caso fortuito. Questo è rappresentato dal fatto naturale, dal fatto del danneggiato o di un terzo, connotato dai requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, che si pone in relazione causale con l'evento di danno, non interrompendo il nesso causale fra la cosa e l'evento, ma sovrapponendosi allo stesso e degradando la res a mera occasione.
12.4. Venendo al caso di specie, l'attrice, dopo avere dato prova della dinamica dell'incidente, che spettava a lei dimostrare (Cassazione civile, n. 8106/2006, 10166/2022), ha sia documentato il nesso causale nel senso che la sua caduta è stata conseguenza della rottura del cordolo e non di altra condotta propria o altrui, sia offerto elementi da cui inferire la nulla sua corresponsabilità, ancorché la prova del contrario sarebbe spettata al Pt_1
convenuto.
I testimoni dell'Amministrazione locale non hanno infatti giustificato con l'estemporaneità della rottura o in altro utile modo il fatto che siano intervenuti con la riparazione soltanto dopo l'evento di causa. Neanche hanno dimostrato d'avere interdetto l'uso della piccola zona ai pedoni che, per la presenza di abitazioni su ambo i lati della strada, si deve ritenere non infrequente. Resta il solo elemento, valorizzato dalla difesa comunale, di una correità della stessa danneggiata che, nonostante l'orario pienamente diurno e l'irradiamento solare di una giornata dei primi giorni di settembre, non funestata da alcun evento metereologico
- 14 - avverso, avrebbe prescelto di discendere dal marciapiede nell'unico posto presentante la rottura.
Si tratta di argomento non persuasivo giacché contrastato utilmente dalla descrizione di un sito regolare per condizioni di percorribilità se non nel punto incriminato, il cui avvistamento è stato nei fatti impedito dalla crescita negli interstizi del cemento ceduto di erba infestante spontanea che può averlo in tutto o in parte eliso. Le fotografie in atti ne confortano la descrizione concorde di tutti i testimoni, mentre la uniformità cromatica del resto della pavimentazione potrebbe avere addirittura, data la forte luce solare dell'orario, creato la convinzione della omogeneità anche di condizione strutturale.
12.5. Ritiene il Collegio che la rottura di una parte del cordolo del marciapiede non perfettamente visibile dalla donna per la presenza di erbe infestati che, ponendovi il piede e perdendo l'equilibrio, sia caduta a terra procurandosi lesioni fisiche non sia un evento sottratto alla possibilità dell'ente che ha la gestione dell'arredo urbano e delle pertinenze stradali di evitarlo. Si rimanda alle disposizioni normative sopra citate e in particolare alle lettere a) e b) dell'art. 14 C.d.S.. Per l'effetto, è sterile ragionare del fatto che la a CP_1
maggior ragione perché residente nella prossimità del teatro del suo sinistro, dovesse essere edotta dello stato di manutenzione della strada e degli arredi urbani così evitando l'occorso.
Non è chiaro cosa ella avrebbe dovuto omettere di fare e quale suo comportamento sia connotato da avventatezza o imprudenza tale da ascrivere a lei stessa tutta o parte del danno patito.
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. riguarda l'esistenza di un fatto estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Difficile ipotizzarne la ricorrenza senza ascrivere l'accidentale rottura della cosa ad un fatto estraneo ma al cedimento naturale e proprio della cosa (per vetustà, per inefficienza, per errata sua progettazione o posizionamento …). Persuade nel senso opzionato l'osservazione che il fortuito attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno che - dal punto di vista oggettivo e della regolarità causale - rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, nel senso che ha idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante.
- 15 - Ebbene, l'Amministrazione che ne sarebbe stata onerata non ha dimostrato né un fatto naturale, né il fatto di un terzo né della stessa danneggiata che siano talmente eccezionali, imprevedibili e straordinari da essere idonei ad elidere il nesso causale altrimenti esistente.
L'avere l'attrice in citazione dichiarato che mentre scendeva dal marciapiede per procedere all'attraversamento della strada rovinava al suolo per effetto della mancanza di parte del cordolo del marciapiede non integra affatto un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti stradali tale da escludere la riferibilità dell'evento al custode.
12.6. Va ora verificato se le concrete modalità del fatto quali restituite dall'istruttoria e le possibilità reali per l'attrice di prevenire con la sua diligenza il danno, avvenuto in orario diurno e senza condizioni metereologiche avverse, senza elidere il nesso causale, la rendono corresponsabile dell'evento occorsole, ai sensi del comma 1° dell'art. 1227 c.c. di cui l'appellante ha sottolineato in limine litis l'operatività.
La risposta del Collegio è negativa.
Si è già fatto cenno alla condizione di tempo e al fatto che l'irraggiamento solare pressocché verticale senza formazione - dunque - di ombre non depone nel senso che la mancanza della porzione di cordolo sia stata francamente visibile a chi si appresti alla discesa. Si è anche valorizzata l'esistenza di erbe infestanti tra gli interstizi che hanno assai credibilmente nascosto l'ostacolo per chi osserva dall'alto il sito e non dalla sede stradale da dove sono state scattate le fotografie che lo ostentano. Altro elemento deponente per l'esclusione di avvistabilità è l'uniformità cromatica e l'assenza di segnalazioni dell'impedimento alla discesa. A tutto ciò si aggiunga che la residenza a Napoli e la saltuaria presenza nella cittadina di non consente di presumere la pregressa conoscenza del sito e della sua Pt_1
esatta conformazione, nulla essendo neanche noto quanto al tempo d'insorgenza dell'ostacolo.
Per conseguenza, non avendo il offerto elementi concreti a cui inferire una Pt_1
disattenzione della stessa danneggiata, non è possibile annetterle la corresponsabilità nell'evento occorsole, in base all'acuta considerazione recentemente spesa dalla Corte regolatrice secondo cui “il danneggiato non è onerato di provare altro all'infuori del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso e, in special modo, non certo di dare la prova positiva della natura insidiosa della prima o della carenza di propria colpa;
elementi, questi, che spetta al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da consentire, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto,
- 16 - di raffigurarli come idonei ad attenuare o finanche ad elidere il nesso di causalità con la cosa custodita” (così in motivazione Cassazione civile sez. III, 31 marzo 2025, n. 8450 in cui è anche affermato che in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale - concorrente o esclusiva - del comportamento del danneggiato, pur non richiedendo necessariamente che la prefata condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, presuppone comunque che lo stesso abbia natura colposa;
in argomento, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 2376 del 24 gennaio 2024, Cassazione civile, sez. III, ordinanza n. 4051 del 25 luglio 2024, non massimata, Cassazione civile, sez.
III, sentenza n. 28057, 30 ottobre 2024, non massimata).
13. Nel quinto motivo di impugnazione, il ha censurato la sentenza laddove il suo Pt_1 estensore ha ascritto i postumi a carico della accertati dal dott. all'infortunio CP_1 Per_3
in questione, pervenendo al calcolo del risarcimento in € 28.564,17. Ha ricordato come carenze probatorie sulla fondatezza non possano essere superate dai risultati della consulenza, utile solo ad accertare la correlabilità tra caduta e lesioni conseguitene.
Ha rilevato che l'infondatezza della domanda sull'an travolge anche il quantum, a suo parere esorbitante nell'indicazione della percentuale di invalidità permanente e dell'inabilità temporanea, accordata in maniera eccessiva senza che possano configurarsi elementi di personalizzazione.
13.1. La risposta al motivo è compresa nelle ragioni già espresse.
Da esse discende che il danno quantificato in sentenza, non potendo neanche essere ridotto per l'opinata corresponsabilità della stessa danneggiata, va confermato avendo il professionista incaricato dell'istruzione tecnica validato la correlazione tra la caduta e l'infrazione occorsa alla con la pletora di conseguenze, transitorie e permanenti, da CP_1 lei patite e diffusamente documentate dal punto di vista diagnostico e clinico..
Le valutazioni medico-legali su cui il Tribunale ha operato il calcolo del dovuto sono indenni dai vizi genericamente denunciati senza il conforto d'alcuna stima alternativa e munita di maggiore persuasività.
Ne consegue la conferma, anche da questo profilo, della sentenza gravata d'appello.
14. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente. Esse si liquidano in dispositivo, applicando il IV scaglione senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che è mancata e graduando al minimo per la sostanziale riedizione nel grado dei medesimi profili fattuali e giuridici già esaminati che hanno
- 17 - sicuramente agevolato lo sforzo difensivo di parte appellata. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Mario Picca che, costituendosi nel grado d'appello si è dichiarato antistatario.
15. Si evidenzia invece che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto all'appellante principale e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 541/2020, così provvede:
− rigetta l'appello principale;
− condanna il alle spese del grado in favore di che Parte_1 CP_1
liquida in € 3.950,00 per compensi professionali oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Mario Picca che si è dichiarato distrattario;
− dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a dell'art. 13 Controparte_3
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 15 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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