TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/07/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 681/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. CATANZARITI GRAZIELLA e ANGELLIERI MARIAPAOLA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA CAVOUR, 15 43121
PARMA;
RICORRENTE contro
(11392351000), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv. BOLOGNESI RICCARDO e LATTUCA GIAMMARIA, elettivamente domiciliata C/O AVV. IVAN GARDINI PIAZZA
ALDROVANDI 3 BOLOGNA;
CONVENUTA nonché nei confronti di
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso la sede di Parma, viale
Basetti 10;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni attività istruttoria ritenuta opportuna, anche avvalendosi d'ufficio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c.; acquisiti in giudizio il libro paga, il libro matricola, il LUL della convenuta per gli anni da giugno 2021 ad oggi, previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, in accoglimento del presente ricorso:
1) accertare e dichiarare altresì la nullità del licenziamento oggetto di impugnazione in quanto discriminatorio e, per l'effetto condannare la società “ CP_1
( partita IVA , con sede in Roma, Via Controparte_3 P.IVA_2
Lungotevere Dei Mellini n. 44 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui di cui all'art. 2, primo comma, decreto legislativo n. 23/2015
a reintegrare in servizio il sig. e, ai sensi del medesimo articolo, comma Parte_1
2, a risarcirle i danni patiti e patiendi in misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (12.01.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso con un minimo di 5 mensilità. Con espressa riserva per il sig. di esercitare Parte_1
l'opzione di cui all'art. 2, terzo comma, decreto legislativo n. 23/2015;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inefficacia, la nullità, la mancanza di qualunque giustificazione o comunque l'illegittimità del licenziamento intimato al signor
, per insussistenza di giustificato motivo e per l'effetto dichiarare estinto il Pt_1 rapporto alla data del 12.01.2022 e condannare la società “ ” ( CP_1 [...]
partita IVA , con sede in Roma, Via Lungotevere Dei CP_3 P.IVA_2
Pag. 2 di 21 Mellini n. 44 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a 36 mensilità, ex art. 3 decreto legislativo n. 23/2015, ovvero, in ulteriore ed estremo subordine, ex art. 4 decreto legislativo n. 23/2015;
3) in tutti i casi accertare e dichiarare la convenuta “ ( CP_1 [...]
partita IVA , con sede in Roma, Via Lungotevere Dei CP_3 P.IVA_2
Mellini n. 44, tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, così come quantificate al punto 18 della narrativa, in euro 134.064,89#, tenuto conto di quanto comunque già percepito dal ricorrente nel corso del rapporto, salvo migliore (maggiore o minore) determinazione all'esito dell'espletanda istruttoria, ed alla regolarizzazione contributiva e fiscale;
4) accertare e dichiarare il comportamento tenuto dalla convenuta, così come descritto in narrativa, nei confronti del sig. contrario ai principi di correttezza e Parte_2 buona fede, illegittimo, ingiustificato, vessatorio e, per l'effetto, condannare
[...]
” casa) partita IVA , con sede in Roma, CP_1 Controparte_3 P.IVA_2
Via Lungotevere Dei Mellini n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente, patrimoniali e non patrimoniali, ed in particolare del danno non patrimoniale alla persona, che si quantifica in complessivi €
52.223,50# (già danno biologico, morale e c.d. esistenziale), o nella diversa somma
(maggiore o minore) che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda C.T.U. medico legale, oltre al rimborso delle spese sostenute per la relazione medico legale, che ci si riserva di quantificare e di quelle che si sosterranno per un migliore accertamento del danno, nonché per terapie e visite;
5) su tutte le somme riconosciute al ricorrente in accoglimento delle richieste di cui ai precedenti punti delle presenti conclusioni, si chiede l'applicazione di rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto al giorno del saldo effettivo, oltre alla regolarizzazione fiscale e contributiva sulle differenze retributive;
6) con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge».
Per la parte convenuta:
«Piaccia al Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
Pag. 3 di 21 In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso ex adverso proposto per i motivi esposti nella presente memoria;
Nel merito: rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato, in ogni domanda, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto e perché sfornito di prova.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, in relazione alle risultanze di causa, cui si aderisce
1. Accertato l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa subordinata con espletamento della mansioni, anche superiori a quelle di inquadramento, l'osservanza degli orari, anche straordinari, l'eventuale mancata fruizione di riporsi compensativi obbligatori, di ferie, permessi e quant'altro contrattualmente previsto, così come rappresentati dal/la ricorrente, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.P.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva
2. riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, ed alle ferie non fruite, in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
3. Accertata e dichiarata l'eventuale nullità e/o illegittimità del licenziamento con conseguente diritto alla reintegra e/o al risarcimento del danno come previsto ex lee per i motivi ex adverso addotti
4. Condannare la società alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la CP_1 ricorrente nella misura prevista ex lege ovvero in ipotesi di contestazione, nella misura prevista ex lege quantificata nel calcolo della retribuzione lorda accertata da C.T.U. tecnico- contabile nominato in corso di causa.
5. naturalmente, consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Pag. 4 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2022, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di:
- accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimatogli dalla datrice di lavoro in Controparte_1 data 9.2.2022 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare la datrice di lavoro al pagamento in suo favore di € 134.064,89
a titolo di differenze retributive dovute, nella prospettazione del ricorrente, per lo svolgimento di lavoro straordinario e per la riconducibilità delle mansioni disbrigate a un inquadramento superiore a quello previsto nel contratto, nonché alla regolarizzazione previdenziale conseguente al pagamento di tali differenze retributive;
- condannare la datrice di lavoro al pagamento in suo favore di € 52.223,50
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente causato da condotte vessatorie datoriali.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali;
è stata successivamente ammessa CTU contabile volta a calcolare le differenze retributive eventualmente dovute al ricorrente.
4. Essendo stata richiesta la regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea di CP_2 versamento dei contributi integrativi dovuti.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 5 di 21 7. Prendendo le mosse dalla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, si osserva innanzitutto che, in tema di lavoro straordinario, l'art. 2108
c.c. stabilisce che «in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario».
8. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003,
n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
9. In tema di assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle previste in contratto, la norma rilevante è invece l'art. 2103 co. 7 c.c., che così prevede:
«Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
10. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato nelle seguenti tre fasi: accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n. 11037; Cass. 28 aprile 2015, n.
8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580).
11. Per valutare la fondatezza di entrambe le domande, occorre dunque procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
12. Il teste suocero del ricorrente, ha riferito quanto segue: Tes_1
«Venivamo a trovare spesso il ricorrente e sua moglie da quando si sono trasferiti a Parma il 15.8.2016; li venivamo a trovare circa una volta al mese per tre-quattro giorni. Abbiamo fatto noi il trasloco, facendo tre-quattro viaggi.
Pag. 6 di 21 Il ricorrente usciva di casa verso le 8 e rientrava per cena verso le 20:30. Il ricorrente prima di venire a Parma stava a Frosinone: si è trasferito con la promessa di diventare direttore del negozio;
so queste circostanze perché mi sono state riferite dal sig. . Pt_1
Spesso lo vedevo uscire per andare a lavorare anche il sabato e la domenica;
il sabato stava fuori tutto il giorno, la domenica tornava per pranzo e poi andava di nuovo a lavorare.
Ha lavorato anche nel periodo del lockdown.
Io l'ho visto fare questi orari per tutto il periodo in cui ha lavorato: mi è capitato di frequentare qualche volta i suoi colleghi di lavoro per cene o altro e anche loro mi riferivano che questa era la dinamica aziendale.
So che aveva un incarico importante perché andava anche in Veneto o in Friuli in viaggio per lavoro, a Cormons e a Lonato del Garda, dove è stato aperto un negozio alla cui inaugurazione mi sono recato anch'io.
Non so se si occupasse della formazione del personale.
Per gli spostamenti di lavoro usava la sua auto personale, infatti chiedeva i rimborsi.
A quanto mi risulta doveva essere sempre reperibile, veniva chiamato dalla vigilanza privata in piena notte quando suonava l'allarme nei negozi».
13. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Lavoro per la convenuta dal 2009. Sono Area Manager per la Toscana e il . Parte_3
Ho lavorato con il ricorrente dal 2014 al 2016, mi pare presso le sedi di Sora e Alatri in provincia di Frosinone. In questo periodo parlai con il ricorrente della possibilità di trasferirsi in altri negozi, tra cui Parma, in cui si cercavano referenti e quindi c'erano possibilità di crescita professionale.
Per il negozio di Parma si cercavano dei referenti. Il referente è la figura che sta presso il punto vendita che si confronta con l'Area Manager per tutte le problematiche relative al negozio. A es. l'Area Manager chiede le esigenze delle ferie: il referente raccoglie le disponibilità e prepara un piano ferie che viene autorizzato dall'Area Manager o dal
District Manager.
Il responsabile del negozio ha le chiavi del negozio: lui e il vice gestiscono aperture e chiusure dei punti vendita. Verificano che vengano effettuati gli ordini al deposito centrale secondo un programma preparato dalla logistica. Abbiamo delle griglie dei prodotti acquistabili dai rifornitori: il responsabile verifica che il negozio sia fornito e fa
Pag. 7 di 21 gli ordini in caso di scoperto;
verifica il rispetto delle tempistiche da parte dei collaboratori. Applica le variazioni prezzo a scaffali quando vengono decise centralmente.
I turni di lavoro sono per lo più standardizzati: il responsabile opera variazioni solo in caso di esigenze contingenti, come assenze per malattia.
Non so se il ricorrente abbia mai fatto mansioni di capo area. Confermo che la funzione di Capo Area per l'IL NA è stata esternalizzata prima a e Testimone_3 poi a CP_4
Ricordo che ci sono stati corsi per allievi direttori, non ricordo i periodi o se vi abbia partecipato il ricorrente.
Preciso che in passato la figura era il Capo Area, che rispondeva al Direttore Vendite;
attualmente non c'è più il Direttore Vendite e quindi io come Area Manager sono responsabile di tutta la Regione Toscana e mi avvalgo di per la Controparte_5 supervisione di alcuni negozi;
questa modifica è avvenuta circa due anni fa.
Non mi risulta che sia stato chiesto al ricorrente di svolgere funzioni di Capo Area a inizio 2021.
Non mi risulta che il ricorrente abbia segnalato problemi di stress legato al lavoro;
ci ho parlato qualche volta ma per cose private, non lavorative.
ADR non conosco gli orari precisi del ricorrente non lavorando su Parma.
ADR preciso che sicuramente non è stato Capo Area nel periodo in cui abbiamo collaborato dal 2014 al 2016.
ADR preciso che per le ferie c'è una regola aziendale, due settimane nel periodo estivo e due settimane nel resto dell'anno, salvo alcuni periodi in cui non diamo ferie salvo circostanze eccezionali. Il personale del punto vendita dà le sue esigenze che vengono riportate su un foglio excel;
se ci sono settimane in cui risultano troppe richieste per le stesse settimane il piano ferie non viene autorizzato e si cercano soluzioni interne per evitare disservizi. L'autorizzazione arriva dall'Area Manager o dal District Manager».
14. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_4
«Lavoro per la convenuta dal 2012. Sono un consulente, faccio da Area Manager per l'Abruzzo, Marche ed IL NA. Sono socio di un punto vendita a Montesilvano e affiliato di un punto vendita a Teramo. Sono Area Manager, anche detto Capo Area, per l'IL NA dal 2018.
Non so quando e su proposta di chi si sia trasferito a Parma il ricorrente. Io faccio parte CP_ di una società, che ha fatto da dal 2018. Preciso che Parte_4
Pag. 8 di 21 CP_ eravamo 4 soci di e svolgevamo le funzioni di Capo Area insieme. Conoscevo il CP_ ricorrente da prima, perché prima di creare la società lavoravo già direttamente per la convenuta.
Non penso che il ricorrente abbia mai svolto le mansioni di Capo Area: noi lo facciamo come detto dal 2018 e prima di noi lo facevano e Testimone_3 Parte_5 che ci hanno fatto il passaggio di consegne.
[...]
Confermo che l'azienda fa corsi per allievi direttori, non so se il ricorrente li abbia svolti.
Il ricorrente era il referente del negozio di Parma: si occupa dell'assortimento, della pulizia del locale. Raccoglie gli orari, prepara il piano ferie. Si occupa di controllare che lo stock del magazzino sia fornito e di fare gli ordini, o meglio controlla che i capi dei reparti dei negozi facciano gli ordini correttamente.
I turni di lavoro del personale dei negozi vengono normalmente stabiliti dalla sede;
se ci sono esigenze particolari possono essere operate variazioni: normalmente chi ha bisogno di un permesso si scambia direttamente con un collega.
Per quanto riguarda il piano ferie, abbiamo due settimane estive e due nel resto dell'anno.
Il referente raccoglie le richieste di ferie del personale e ce lo sottopone;
noi decidiamo se approvarlo o meno;
non lo approviamo in caso ci siano troppe richieste per le stesse settimane e il negozio risulti scoperto;
in tal caso avviamo un confronto con i collaboratori e chiediamo chi può cambiare le settimane di ferie richieste e operiamo le rettifiche necessarie. ha delle griglie per ogni fornitore: il referente controlla lo stock e fa gli CP_3 ordini quando sta per finire il prodotto. Il referente non può scegliere che prodotti ordinare o a che fornitori rivolgersi, questo è deciso centralmente.
Non mi risulta che sia stato chiesto al ricorrente di svolgere funzioni di Capo Area a inizio 2021.
Non so se il ricorrente abbia mai segnalato problematiche di stress o tensione nervosa legata a problematiche lavorative.
ADR non conosco gli orari precisi che faceva il ricorrente, non essendo stabile a Parma.
ADR è possibile che in questo periodo sia stato inviato come supervisore ad altri negozi dell'IL NA. Spesso mandiamo anche responsabili del negozio ad aiutare un altro negozio, ma in questo caso non diventano responsabili dell'altro negozio, non gli vengono date le chiavi».
15. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_5
Pag. 9 di 21 «Ho lavorato per la convenuta dal 2016 al 2019, mi pare. Prima ero dipendente, poi responsabile e direttore delle vendite di articoli per la casa. Il rapporto è finito perché mi sono dimesso.
Il ricorrente era mia collega. Lavorava dalle 8 fino alle 20 con una pausa pranzo di un'ora.
Il ricorrente era il mio direttore: mi faceva l'orario, mi dava direttive su cosa fare. Il ricorrente è diventato Capo Area quando io sono andato a Carpi;
mi pare fosse nel 2018-
2019. Quando invece ero a Parma andavo con lui anche negli altri negozi quando venivano inaugurati nuovi negozi: in particolare, siamo andati per l'apertura e l'allestimento dei negozi di Brescia, Carpi e Voghera.
Non so se gli sia stato chiesto di fare il vice direttore di Sora.
Il ricorrente era il Capo Area di IL-NA a quanto so quando ero a Carpi;
non so per il Veneto.
Io durante il lockdown sono andato in malattia. So che lui lavorava in quel periodo in quanto mi sentivo con lui e qualche volta mi recavo anch'io in negozio durante il lockdown. Preciso che quindi lavoravo ancora per Rica Gest almeno durante il primo lockdown.
Non so se da novembre 2020 il ricorrente fosse stabile a Parma. Quando lavoravo io si divideva tra Carpi e Parma.
Non so se a dicembre 2020 gli fu imposto di sostituire il direttore del punto vendita di
Carpi. Non so se poi in quel periodo saltasse la pausa pranzo o se fosse dimagrito fino a
60 kg.
Non sono a conoscenza dei problemi di salute del ricorrente.
Confermo che il sig. lavorava anche nei giorni festivi. Pt_1
Confermo che il ricorrente utilizzava la sua auto personale per gli spostamenti. Confermo che doveva essere sempre reperibile.
ADR preciso che anche io lavoravo nei sabati e nei giorni festivi insieme al ricorrente».
16. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_6
«Ho lavorato per la convenuta da ottobre 2018 a settembre 2021. La mia sede di lavoro era Lonato del Garda. Ero il direttore del negozio di Lonato del Garda.
Ho conosciuto il ricorrente il mio primo giorno di lavoro: ero in formazione per un paio di mesi presso il negozio di Parma. Si è introdotto come responsabile di area e mi ha
Pag. 10 di 21 formato come responsabile di negozio fino all'apertura del negozio di Lonato, che mi pare sia avvenuta circa il 10.12.18.
Ricordo che lavorava dall'apertura alla chiusura del negozio, ossia dalle 8:30-9 fino alle
20-20:30. Anch'io in questo periodo di formazione a facevo questi orari. Pt_6
Durante il percorso in formazione mi ha accompagnato con colloqui quotidiani;
io ero poi rimesso alla gestione del Direttore di negozio che era mi pare . mi Pt_7 Pt_1 faceva vedere sia la gestione amministrativa del negozio che la gestione del personale.
Dopo il passaggio a Lonato c'era la supervisione di su tutti gli aspetti Pt_1 amministrativi e gestionali.
seguiva i negozi di Parma, Lonato, Cormons. Nel mio primo periodo di Pt_1 direttore era lui che gestiva personalmente le assunzioni del personale per l'apertura del negozio;
dopo l'apertura permaneva la supervisione fin quando il direttore acquisiva autonomia, almeno per 6 mesi.
Nel primo mese di apertura del negozio il sig. è rimasto a Lonato a Pt_1 supervisionare. Successivamente il responsabile di area faceva i giri dei negozi e affidava i c.d. task, ossia i lavori da svolgere per migliorare il negozio sotto il profilo amministrativo e commerciale. Ha una check list che controlla a es. la pulizia del negozio, la fornitura degli scaffali;
se mancavano prodotti ci diceva da che fornitori rifornirci.
Verso il finire dell'anno 2019 sono intervenute altre figure di che hanno preso CP_1 in mano la supervisione del negozio di Lonato, quindi immagino che ci siano stati cambiamenti nella responsabilità di area perché poi non ho più visto il sig. . Non Pt_1 ho più avuto poi contatti diretti lavorativi con lui. Mi pare che a fine 2019 abbiamo gestito insieme un inventario generale di negozio.
ADR ricordo che fui coinvolto per una trasferta di 2-3 settimane per seguire l'apertura del negozio di Carpi;
mi pare fosse la primavera del 2019. In questa trasferta c'era il ricorrente che ha svolto le attività che aveva già svolto per l'apertura del negozio di
Lonato. Io ero in affiancamento al Direttore, che si chiamava TA ed era stato nominato come direttore di Carpi;
in quel periodo seguì la formazione di Pt_1
TA; il cognome mi pare fosse io ero in affiancamento operativo perché era Tes_5 un negozio molto grosso e servivano quasi due direttori.
ADR ricordo era il titolare che mi fece il colloquio di assunzione;
il nome Tes_3 non mi dice niente. Nella gestione del negozio poi non interloquivo più con Tes_2 ma solo con . Tes_3 Pt_1
Pag. 11 di 21 Specifico che io sono stato assunto direttamente come Direttore di negozio dalla proprietà; il personale operativo dei negozi poi era selezionato dal Direttore del negozio e non era assunto direttamente da ma da cooperative che operavano una CP_1 somministrazione di lavoro.
ADR non so se il ricorrente abbia partecipato a un corso di formazione (Academy) per
Allievi Direttori».
17. Il teste infine, ha riferito quanto segue: Tes_7
«Lavoro per la convenuta dal 9.6.2021; prima ero assunto da un'agenzia di somministrazione e inviato in missione presso dal 21.1.2020. CP_1
Fino ad agosto 2020 ho lavorato a Roma, poi sono venuto a Parma. All'inizio facevo lo scaffalista presso il punto vendita di Roma;
poi anche a Parma inizialmente facevo lo scaffalista, finché non sono stato mandato a Castelfranco IL ad aprile 2021 in supporto;
a giugno 2021 sono stato assunto come responsabile del negozio di
Castelfranco; a novembre 2021 sono andato a fare il direttore del negozio di San AR;
a giugno 2023 sono diventato responsabile dell'area IL NA.
Ho lavorato a contatto con il sig. da quando sono stato inviato a Parma. Il Pt_1 ricorrente era il direttore di Parma, responsabile del punto vendita. Come addetti vendita noi procediamo agli ordini, che venivano confrontati con il responsabile del punto vendita: lui poteva modificare le quantità. Gli ordini erano fatti sulla base delle griglie dei fornitori predisposte dalla sede centrale per tutti i punti vendita.
aveva il ruolo di Capo Area. Il ricorrente si confrontava con essa in quanto CP_4 responsabile del punto vendita;
non so quale fosse all'epoca l'oggetto dei confronti.
Non so se il ricorrente fosse qualificato come Capo Area, all'epoca come detto ero addetto al punto vendita e mi confrontavo con il mio responsabile e basta. So che siamo andati io e il ricorrente a supporto al negozio di Carpi per qualche giorno, mi pare forse a febbraio 2022 ma non ricordo il periodo preciso;
io aiutavo come scaffalista, il ricorrente per quello che vedevo aiutava i responsabili a dirigere il lavoro dei ragazzi.
Non so se il sig. abbia mai segnalato problematiche di tensione nervosa o altro Pt_1 legate al lavoro.
ADR gli orari dei negozi sono determinati su griglie di apertura e chiusura da 40 ore settimanali. Capitava ogni tanto di fare straordinario. Per quanto vedevo il ricorrente lavorava come me. Io lavoravo sempre al sabato e facevo un giorno di riposo in settimana. Il sabato c'era il ricorrente, non so se fosse in negozio quando io avevo il
Pag. 12 di 21 riposo. Di solito lavoravo anche la domenica e c'era anche il ricorrente;
a volte poi avevo il riposo di domenica».
18. Esaminando ora le rilevanti declaratorie contrattuali, si osserva che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, risultava inquadrato al III livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, la cui declaratoria è la seguente:
«A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, […]».
19. La declaratoria del II livello, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere il livello di inquadramento per il periodo dall'1.3.2016 al 31.3.2018, è la seguente:
«Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica […]».
20. Infine, la declaratoria del I livello, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere il livello di inquadramento per il periodo dall'1.4.2018 alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 12.1.2022, è la seguente:
«A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate».
21. Operando il raffronto tra le mansioni concretamente disbrigate, così come emerse dall'istruttoria testimoniale, e i livelli di inquadramento contrattuale, si ritiene raggiunta la prova del fatto che il ricorrente, nel corso dell'intero periodo per cui è causa, abbia svolto mansioni riconducibili al II livello del CCNL applicabile.
Pag. 13 di 21 22. I testimoni hanno infatti riferito che il ricorrente, da quando è stato trasferito a
Parma nel 2016, ha assunto la funzione di responsabile del negozio, occupandosi, tra l'altro, della gestione dei turni del personale, della supervisione dell'approvvigionamento del magazzino, di aprire e chiudere il negozio e di impartire direttive ai commessi operanti nell'esercizio commerciale.
23. Le mansioni svolte, per il loro livello di complessità e per l'autonomia e la responsabilità che il dipendente si assumeva, appaiono superiori a quelle di mero commesso specializzato, ossia il profilo professionale riconosciuto dalla società e riconducibile al III livello del CCNL.
24. Le stesse risultano invece espressione di autonomia operativa e comportano l'esercizio di funzioni di coordinamento e controllo, sicché è giustificato l'inquadramento al II livello;
ciò anche in ragione della comparabilità delle stesse con alcuni dei profili professionali esemplificativi di tale livello elencati dal
CCNL, quali, a esempio, «cassiere principale che sovrintende a più casse», «capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita» o «segretario di direzione con mansioni di concetto».
25. Non si ritiene, invece, che sia fondata la domanda di inquadramento nel I livello professionale.
26. In proposito, è opportuno sottolineare che non ha trovato conferma l'allegazione attorea circa il conferimento delle mansioni di “Capo Area” a partire dal 2018, essendo al contrario stato riferito che le funzioni di Capo Area per l'IL
NA (“Area Manager” nella nomenclatura aziendale) sono state esternalizzate dalla società convenuta prima al sig. e poi alla in Testimone_3 CP_4 particolare, è stato escusso in corso di causa il socio di il quale Controparte_6 ha riferito che il ricorrente riportava gerarchicamente a lui.
27. Ciò induce altresì a escludere che la spettanza del I livello di inquadramento possa essere fatta discendere dall'inclusione tra i profili esemplificativi del livello della figura di “gestore o gerente di negozio, di filiale […]”: per quanto, come visto, il ricorrente avesse la responsabilità del negozio di Parma, con attribuzioni di
Pag. 14 di 21 responsabilità certamente superiori a quelle di un commesso specializzato, egli non aveva tuttavia piena autonomia decisionale nella conduzione dell'esercizio commerciale.
28. In particolare, è stato riferito che il referente del negozio non può scegliere liberamente quali prodotti ordinare o a quali fornitori rivolgersi, dovendo invece fare riferimento alle “griglie” dei prodotti e dei fornitori predisposti dalla sede centrale della società convenuta.
29. Anche per quanto riguarda le ferie, è emerso che al ricorrente non era deferito il potere di autorizzare autonomamente il piano ferie del personale adibito al negozio da lui gestito;
piuttosto, egli predisponeva una proposta di piano combinando le disponibilità e le richieste dei collaboratori, che era poi sottoposto all'autorizzazione finale dell'Area Manager o del District Manager.
30. Per queste ragioni, dunque, si ritiene che il corretto inquadramento del ricorrente, sulla base di quanto emerso dalle evidenze processuali, sia il II livello del CCNL applicabile, sicché è fondata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto in base a tale livello di inquadramento e quanto effettivamente percepito in corso di rapporto.
31. Con riferimento all'orario di lavoro, si osserva che dalle prove testimoniali è emerso che il ricorrente lavorasse stabilmente dall'apertura alla chiusura del negozio: vi sono state però indicazioni discordanti in merito alla durata del turno, dato che alcuni testi hanno riferito che esso durasse 12 ore, mentre altri hanno dichiarato che l'orario di apertura settimanale del punto vendita era di 40 ore.
32. Diverse testimonianze hanno poi confermato che il ricorrente lavorasse stabilmente anche nel weekend, con conseguente prolungamento dell'orario ordinario osservato nel corso di una tipica settimana lavorativa.
33. Sulla base di quanto emerso e tenuto conto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, che impone di limitare l'accoglimento della domanda alla porzione della stessa che possa dirsi pienamente confermata dall'istruttoria, si ritiene raggiunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di un orario medio di
Pag. 15 di 21 una giornata aggiuntiva a settimana, e così per 48 ore settimanali, per l'intera durata del rapporto lavorativo.
34. È stata dunque disposta CTU contabile per il calcolo delle differenze retributive spettanti sulla base dei parametri che, per i motivi appena esposti, si ritiene siano stati sufficientemente dimostrati in corso di causa, ossia un orario di lavoro di 48 ore settimanali e un inquadramento al II livello CCNL Terziario, Distribuzione e
Servizi.
35. Il CTU, all'esito dell'analisi della documentazione in atti e della ricostruzione dei cedolini paga del periodo di lavoro per cui è causa, ha concluso che le differenze tra la retribuzione complessiva spettante sulla base dei parametri indicati, comprensiva degli elementi accessori e del TFR, e quanto effettivamente percepito nel medesimo periodo ammonta a lordi € 27.151,00.
36. Si ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, in ragione della correttezza della metodologia di analisi, della completezza dell'indagine e dell'immunità del ragionamento da vizi logici e giuridici.
37. In particolare, non si ritengono fondate le osservazioni critiche proposte da parte ricorrente – peraltro in data successiva al deposito della relazione e quindi al di fuori dal contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce la sede più appropriata per tali osservazioni – in merito al supposto mancato calcolo di tutte le voci di retribuzione accessoria.
38. Si condividono sul punto i rilievi formulati dal CTU nelle repliche autorizzate depositate in causa: il consulente, in particolare, ha correttamente evidenziato che per le retribuzioni dovute per le ore compresa tra la 41° e la 48° ora settimanale è stata applicata la maggiorazione del 15% prevista dall'art. 130 del CCNL applicabile, e non la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro festivo.
39. Come si è già evidenziato, infatti, sulla base di quanto emerso dal compendio probatorio in atti risulta dimostrato che il lavoratore abbia svolto un orario medio di 48 ore settimanali, ossia di una giornata aggiuntiva a settimana, ma non può dirsi raggiunta la prova rigorosa del fatto che tale giornata aggiuntiva fosse svolta
Pag. 16 di 21 costantemente di domenica e non di sabato;
sicché risulta condivisibile l'applicazione della maggiorazione corrispondente a quanto si è ritenuto effettivamente dimostrato in causa.
40. Con riferimento all'indennità di trasferta, il consulente ha condivisibilmente rilevato che dalla documentazione in atti risulta che al ricorrente venisse riconosciuto il rimborso delle spese a piè di lista, che l'art. 160 CCNL consente di corrispondere in luogo dell'indennità di trasferta.
41. In merito al mancato riconoscimento dell'indennità di cassa e di reperibilità, deve rilevarsi che, quanto alla prima, la stessa non risulta prevista dal CCNL;
quanto alla seconda, il ricorrente non risulta avere dimostrato il suo diritto a tale emolumento aggiuntivo, anche considerate le sue mansioni di Store Manager e non di mero addetto alla cassa;
né è stato allegato e provato dal ricorrente che anche il gestore del negozio avesse diritto all'indennità di cassa.
42. Quanto, infine, alla supposta applicazione di addizionali regionali e comunali del e di Frosinone in luogo delle corrette addizionali dell'IL-NA e di Pt_3
Parma, si tratta di circostanza inconferente nella presente fase, dato che le differenze vengono liquidate al lordo, e che potrà eventualmente rilevare, al più, in fase di corresponsione degli importi con applicazione delle relative trattenute.
43.
Per questi motivi
, deve essere condannata a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo di € 27.151,00 a titolo di differenze retributive, con maggiorazione di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
44. è inoltre condannata alla regolarizzazione della posizione previdenziale CP_1
del ricorrente in conseguenza del riconosciuto diritto alle differenze retributive appena esposte.
45. Rispetto a tale domanda, deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla società a seguito del deposito della consulenza, relativa ai contributi da versare a l'eccezione non può infatti essere considerata CP_2 tardiva, dato che la prescrizione delle contribuzioni previdenziali è rilevabile d'ufficio, come si desume dal chiaro dettato letterale dell'art. 3 co. 9 l. 335/1995,
Pag. 17 di 21 che prevede che, decorso il termine di prescrizione, le contribuzioni «non possono essere versate» (cfr. Cass. 10 dicembre 2004, n. 23116).
46. Pertanto, la condanna dei convenuti al versamento dei contributi deve essere limitata alle somme dovute per l'epoca successiva ai cinque anni antecedenti al deposito del ricorso in data 20.9.2022 (si precisa che la missiva depositata sub doc. 8 ricorrente non può valere quale atto interruttivo della prescrizione del versamento dei contributi, dato che la stessa contiene l'impugnazione del licenziamento e la richiesta di differenze retributive e di risarcimento dei danni, ma non di regolarizzazione della posizione previdenziale, chiesta invece solo con il deposito del ricorso).
47. Venendo alla domanda di impugnazione del licenziamento, si rileva che il recesso datoriale è stato intimato per superamento del periodo di comporto stabilito dall'art. 186 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, pari a 180 giorni di assenza per malattia nell'arco di 365 giorni (cfr. lettera di licenziamento sub doc.
7 convenuta, ove si evidenzia che, nel periodo compreso tra il 2.2.2021 e il
2.2.2022, il ricorrente è rimasto assente per malattia per complessivi 202 giorni).
48. Il ricorrente ha sostenuto innanzitutto che il periodo complessivo di malattia sia durato 169 giorni;
tuttavia, dallo stesso screenshot della pagina web dei CP_2 certificati di malattia da lui prodotto (doc. 7 ricorrente) emerge che tale numero è ottenuto senza considerare l'ultimo periodo di malattia protrattosi dal 4.10.2021 al 21.2.2022; né il ricorrente fornisce alcuna giustificazione a sostegno di tale esclusione dal conteggio di questo periodo.
49. Il ricorrente ha poi argomentato che le assenze per malattia non potrebbero essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto, in quanto causate da dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di preservare l'integrità psico-fisica del dipendente di cui all'art. 2087 c.c.
50. In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2110 c.c., disciplina specialistica che prevale sulla generale normativa in tema di licenziamenti individuali per giusta causa o per giustificato motivo, è legittimo il recesso del
Pag. 18 di 21 datore di lavoro nel caso in cui le assenze per malattia del dipendente superino il limite stabilito dalla contrattazione collettiva.
51. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha stabilito che non possono essere incluse nel calcolo del superamento del periodo di comporto le assenze imputabili a responsabilità del datore stesso, ossia che siano cagionate dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire lesioni alla persona del lavoratore (Cass. 7 aprile 2004, n. 5413;
Cass. 23 aprile 2004, n. 7730; Cass. 25 novembre 2004, n. 22248; Cass. 19 ottobre
2018, n. 26498).
52. Secondo il ricorrente, le sue assenze per malattia sarebbero appunto state causate da condotte vessatorie e mobbizzanti poste in essere dal datore di lavoro, che gli avrebbe imposto orari di lavoro di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti, non gli avrebbe riconosciuto gli adeguamenti stipendiali conseguenti alle mansioni svolte e gli avrebbe prospettato un trasferimento “punitivo” a Verona, cagionando così nel lavoratore una degenerazione delle sue condizioni psichiche dovuta al rilevante stress occupazionale a cui era sottoposto.
53. Il divieto di mobbing e straining discende dall'art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
54. Il mobbing consiste in una serie di comportamenti datoriali, connotati da vessatorietà e prevaricazione e rivelatori di un intento di emarginare e ostracizzare il dipendente. Perché esso possa ritenersi accertato devono essere provate una pluralità di condotte, protratte nel tempo, sorrette da un intento persecutorio e unificate dal comune fine di isolare il lavoratore (Cass. 23 gennaio 2015, n. 1258).
55. Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing e consiste parimenti nell'adozione, da parte del datore di lavoro, di condotte vessatorie e persecutorie nei confronti del dipendente, ma prive del carattere di continuità, potendo essere integrato anche da un comportamento isolato o da alcuni atti privi di continuità,
Pag. 19 di 21 che risultino idonei a creare un ambiente di lavoro stressogeno e potenzialmente nocivo (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291).
56. Entrambe le forme di prevaricazione datoriale ora esposte, in quanto lesive dell'integrità psico-fisica della persona del lavoratore, comportano, se provate, responsabilità per i danni subiti dal dipendente a esse eziologicamente connessi.
57. Dall'istruttoria testimoniale non è emersa la prova di condotte escludenti o vessatorie poste in essere nei confronti del lavoratore o, in generale, di comportamenti datoriali tali da mettere a repentaglio l'integrità psico-fisica del lavoratore, come le allegate ma non dimostrate aggressioni verbali dei superiori a danno del ricorrente.
58. La “minaccia” del trasferimento a Verona, poi, non ha trovato riscontro in alcuna deposizione testimoniale.
59. La mera mancata adeguata retribuzione del lavoro svolto, sotto il profilo dell'orario e dell'inquadramento, se certamente determina il diritto del ricorrente alla corresponsione delle dovute differenze – di cui si è precedentemente dato conto – non può però assurgere, di per sé, a violazione dell'obbligo di tutela della salute del lavoratore.
60. Ciò anche in considerazione del fatto che tutti i testi che hanno riferito sul punto hanno dichiarato che non vi erano state segnalazioni o doglianze rivolte dal ricorrente alla direzione aziendale in merito all'insostenibilità delle condizioni lavorative e delle conseguenze avverse delle stesse sul suo stato di salute, sicché non si ravvisano gli estremi per imputare anche solo a colpa del datore tali conseguenze.
61. Non risulta pertanto provato che le assenze per malattia siano state causate dalla violazione dell'obbligo imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.; pertanto, la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere rigettata.
62. Per la stessa ragione, deve essere rigettata la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dal
Pag. 20 di 21 ricorrente, non essendo stata dimostrata la sussistenza del comportamento illecito colposo che integra un fatto costitutivo del diritto al risarcimento.
63. In ragione dell'accoglimento di alcune delle domande del ricorrente e del rigetto di altre, si configura nella fattispecie una situazione di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.; pertanto, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
27.151,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna alla regolarizzazione della posizione Controparte_1
previdenziale conseguente al riconoscimento delle differenze retributive di cui al capo 1, mediante il versamento dei contributi aggiuntivi relativi ai periodi successivi al 20.9.2017;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 24/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. CATANZARITI GRAZIELLA e ANGELLIERI MARIAPAOLA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in VIA CAVOUR, 15 43121
PARMA;
RICORRENTE contro
(11392351000), in persona del l. r. p. t., rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avv. BOLOGNESI RICCARDO e LATTUCA GIAMMARIA, elettivamente domiciliata C/O AVV. IVAN GARDINI PIAZZA
ALDROVANDI 3 BOLOGNA;
CONVENUTA nonché nei confronti di
( ), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 P.IVA_1
GIROLDI VALERIA, elettivamente domiciliato presso la sede di Parma, viale
Basetti 10;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni attività istruttoria ritenuta opportuna, anche avvalendosi d'ufficio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c.; acquisiti in giudizio il libro paga, il libro matricola, il LUL della convenuta per gli anni da giugno 2021 ad oggi, previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, in accoglimento del presente ricorso:
1) accertare e dichiarare altresì la nullità del licenziamento oggetto di impugnazione in quanto discriminatorio e, per l'effetto condannare la società “ CP_1
( partita IVA , con sede in Roma, Via Controparte_3 P.IVA_2
Lungotevere Dei Mellini n. 44 , in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui di cui all'art. 2, primo comma, decreto legislativo n. 23/2015
a reintegrare in servizio il sig. e, ai sensi del medesimo articolo, comma Parte_1
2, a risarcirle i danni patiti e patiendi in misura pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (12.01.2022) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso con un minimo di 5 mensilità. Con espressa riserva per il sig. di esercitare Parte_1
l'opzione di cui all'art. 2, terzo comma, decreto legislativo n. 23/2015;
2) in subordine, accertare e dichiarare l'inesistenza, l'inefficacia, la nullità, la mancanza di qualunque giustificazione o comunque l'illegittimità del licenziamento intimato al signor
, per insussistenza di giustificato motivo e per l'effetto dichiarare estinto il Pt_1 rapporto alla data del 12.01.2022 e condannare la società “ ” ( CP_1 [...]
partita IVA , con sede in Roma, Via Lungotevere Dei CP_3 P.IVA_2
Pag. 2 di 21 Mellini n. 44 , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a 36 mensilità, ex art. 3 decreto legislativo n. 23/2015, ovvero, in ulteriore ed estremo subordine, ex art. 4 decreto legislativo n. 23/2015;
3) in tutti i casi accertare e dichiarare la convenuta “ ( CP_1 [...]
partita IVA , con sede in Roma, Via Lungotevere Dei CP_3 P.IVA_2
Mellini n. 44, tenuta al pagamento delle differenze retributive maturate, così come quantificate al punto 18 della narrativa, in euro 134.064,89#, tenuto conto di quanto comunque già percepito dal ricorrente nel corso del rapporto, salvo migliore (maggiore o minore) determinazione all'esito dell'espletanda istruttoria, ed alla regolarizzazione contributiva e fiscale;
4) accertare e dichiarare il comportamento tenuto dalla convenuta, così come descritto in narrativa, nei confronti del sig. contrario ai principi di correttezza e Parte_2 buona fede, illegittimo, ingiustificato, vessatorio e, per l'effetto, condannare
[...]
” casa) partita IVA , con sede in Roma, CP_1 Controparte_3 P.IVA_2
Via Lungotevere Dei Mellini n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dal ricorrente, patrimoniali e non patrimoniali, ed in particolare del danno non patrimoniale alla persona, che si quantifica in complessivi €
52.223,50# (già danno biologico, morale e c.d. esistenziale), o nella diversa somma
(maggiore o minore) che dovesse risultare dovuta all'esito dell'espletanda C.T.U. medico legale, oltre al rimborso delle spese sostenute per la relazione medico legale, che ci si riserva di quantificare e di quelle che si sosterranno per un migliore accertamento del danno, nonché per terapie e visite;
5) su tutte le somme riconosciute al ricorrente in accoglimento delle richieste di cui ai precedenti punti delle presenti conclusioni, si chiede l'applicazione di rivalutazione ed interessi dal giorno del dovuto al giorno del saldo effettivo, oltre alla regolarizzazione fiscale e contributiva sulle differenze retributive;
6) con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge».
Per la parte convenuta:
«Piaccia al Giudice del Lavoro adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
Pag. 3 di 21 In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o nullità del ricorso ex adverso proposto per i motivi esposti nella presente memoria;
Nel merito: rigettare integralmente il ricorso in quanto infondato, in ogni domanda, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto e perché sfornito di prova.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio».
Per CP_2
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione, in relazione alle risultanze di causa, cui si aderisce
1. Accertato l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa subordinata con espletamento della mansioni, anche superiori a quelle di inquadramento, l'osservanza degli orari, anche straordinari, l'eventuale mancata fruizione di riporsi compensativi obbligatori, di ferie, permessi e quant'altro contrattualmente previsto, così come rappresentati dal/la ricorrente, con conseguente radicarsi, in capo al/la lavoratore/trice, di tutti i diritti retributivi, contributivi, contrattuali e normativi derivanti, in relazione al C.C.P.L. applicabile, con correlativa insorgenza dell'obbligo di regolarizzazione contributiva
2. riconosciuti al/la ricorrente i diritti previdenziali conseguenti all'inquadramento, alle mansioni, ed alle ferie non fruite, in conformità alla legge, con correlativa agnizione del relativo obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e conseguente condanna delle stesse al pagamento di contributi con relativi accessori di legge
3. Accertata e dichiarata l'eventuale nullità e/o illegittimità del licenziamento con conseguente diritto alla reintegra e/o al risarcimento del danno come previsto ex lee per i motivi ex adverso addotti
4. Condannare la società alla regolarizzazione contributiva, a favore del/la CP_1 ricorrente nella misura prevista ex lege ovvero in ipotesi di contestazione, nella misura prevista ex lege quantificata nel calcolo della retribuzione lorda accertata da C.T.U. tecnico- contabile nominato in corso di causa.
5. naturalmente, consentirà ed accetterà il predetto versamento, sussistendone i CP_2 presupposti di legge all'uopo giudizialmente accertati, provvedendo altresì all'eventuale relativo calcolo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Pag. 4 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.9.2022, ha chiesto al Tribunale Parte_1
di Parma di:
- accertare la nullità o l'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, intimatogli dalla datrice di lavoro in Controparte_1 data 9.2.2022 e, per l'effetto, condannare la convenuta alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dalla legge;
- condannare la datrice di lavoro al pagamento in suo favore di € 134.064,89
a titolo di differenze retributive dovute, nella prospettazione del ricorrente, per lo svolgimento di lavoro straordinario e per la riconducibilità delle mansioni disbrigate a un inquadramento superiore a quello previsto nel contratto, nonché alla regolarizzazione previdenziale conseguente al pagamento di tali differenze retributive;
- condannare la datrice di lavoro al pagamento in suo favore di € 52.223,50
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente causato da condotte vessatorie datoriali.
2. si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto e in diritto.
3. La causa è stata istruita mediante escussione di deposizioni testimoniali;
è stata successivamente ammessa CTU contabile volta a calcolare le differenze retributive eventualmente dovute al ricorrente.
4. Essendo stata richiesta la regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di il quale si è costituito in giudizio aderendo alla domanda attorea di CP_2 versamento dei contributi integrativi dovuti.
5. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
6. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Pag. 5 di 21 7. Prendendo le mosse dalla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive, si osserva innanzitutto che, in tema di lavoro straordinario, l'art. 2108
c.c. stabilisce che «in caso di prolungamento dell'orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario».
8. Come noto, grava sul lavoratore che rivendichi differenze retributive per lavoro straordinario l'onere di fornire rigorosa prova di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto nel proprio contratto (Cass. 29 gennaio 2003,
n. 1389; Cass. 20 febbraio 2018, n. 4076; Cass. 19 giugno 2018, n. 16150).
9. In tema di assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle previste in contratto, la norma rilevante è invece l'art. 2103 co. 7 c.c., che così prevede:
«Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi».
10. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice, nella determinazione del corretto inquadramento di un lavoratore subordinato, debba seguire un procedimento articolato nelle seguenti tre fasi: accertamento delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore;
individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
confronto tra i risultati delle due indagini (v. ex multis Cass. 12 maggio 2006, n. 11037; Cass. 28 aprile 2015, n.
8589; Cass. 22 novembre 2019, n. 30580).
11. Per valutare la fondatezza di entrambe le domande, occorre dunque procedere alla disamina delle risultanze dell'istruttoria testimoniale esperita in corso di causa.
12. Il teste suocero del ricorrente, ha riferito quanto segue: Tes_1
«Venivamo a trovare spesso il ricorrente e sua moglie da quando si sono trasferiti a Parma il 15.8.2016; li venivamo a trovare circa una volta al mese per tre-quattro giorni. Abbiamo fatto noi il trasloco, facendo tre-quattro viaggi.
Pag. 6 di 21 Il ricorrente usciva di casa verso le 8 e rientrava per cena verso le 20:30. Il ricorrente prima di venire a Parma stava a Frosinone: si è trasferito con la promessa di diventare direttore del negozio;
so queste circostanze perché mi sono state riferite dal sig. . Pt_1
Spesso lo vedevo uscire per andare a lavorare anche il sabato e la domenica;
il sabato stava fuori tutto il giorno, la domenica tornava per pranzo e poi andava di nuovo a lavorare.
Ha lavorato anche nel periodo del lockdown.
Io l'ho visto fare questi orari per tutto il periodo in cui ha lavorato: mi è capitato di frequentare qualche volta i suoi colleghi di lavoro per cene o altro e anche loro mi riferivano che questa era la dinamica aziendale.
So che aveva un incarico importante perché andava anche in Veneto o in Friuli in viaggio per lavoro, a Cormons e a Lonato del Garda, dove è stato aperto un negozio alla cui inaugurazione mi sono recato anch'io.
Non so se si occupasse della formazione del personale.
Per gli spostamenti di lavoro usava la sua auto personale, infatti chiedeva i rimborsi.
A quanto mi risulta doveva essere sempre reperibile, veniva chiamato dalla vigilanza privata in piena notte quando suonava l'allarme nei negozi».
13. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_2
«Lavoro per la convenuta dal 2009. Sono Area Manager per la Toscana e il . Parte_3
Ho lavorato con il ricorrente dal 2014 al 2016, mi pare presso le sedi di Sora e Alatri in provincia di Frosinone. In questo periodo parlai con il ricorrente della possibilità di trasferirsi in altri negozi, tra cui Parma, in cui si cercavano referenti e quindi c'erano possibilità di crescita professionale.
Per il negozio di Parma si cercavano dei referenti. Il referente è la figura che sta presso il punto vendita che si confronta con l'Area Manager per tutte le problematiche relative al negozio. A es. l'Area Manager chiede le esigenze delle ferie: il referente raccoglie le disponibilità e prepara un piano ferie che viene autorizzato dall'Area Manager o dal
District Manager.
Il responsabile del negozio ha le chiavi del negozio: lui e il vice gestiscono aperture e chiusure dei punti vendita. Verificano che vengano effettuati gli ordini al deposito centrale secondo un programma preparato dalla logistica. Abbiamo delle griglie dei prodotti acquistabili dai rifornitori: il responsabile verifica che il negozio sia fornito e fa
Pag. 7 di 21 gli ordini in caso di scoperto;
verifica il rispetto delle tempistiche da parte dei collaboratori. Applica le variazioni prezzo a scaffali quando vengono decise centralmente.
I turni di lavoro sono per lo più standardizzati: il responsabile opera variazioni solo in caso di esigenze contingenti, come assenze per malattia.
Non so se il ricorrente abbia mai fatto mansioni di capo area. Confermo che la funzione di Capo Area per l'IL NA è stata esternalizzata prima a e Testimone_3 poi a CP_4
Ricordo che ci sono stati corsi per allievi direttori, non ricordo i periodi o se vi abbia partecipato il ricorrente.
Preciso che in passato la figura era il Capo Area, che rispondeva al Direttore Vendite;
attualmente non c'è più il Direttore Vendite e quindi io come Area Manager sono responsabile di tutta la Regione Toscana e mi avvalgo di per la Controparte_5 supervisione di alcuni negozi;
questa modifica è avvenuta circa due anni fa.
Non mi risulta che sia stato chiesto al ricorrente di svolgere funzioni di Capo Area a inizio 2021.
Non mi risulta che il ricorrente abbia segnalato problemi di stress legato al lavoro;
ci ho parlato qualche volta ma per cose private, non lavorative.
ADR non conosco gli orari precisi del ricorrente non lavorando su Parma.
ADR preciso che sicuramente non è stato Capo Area nel periodo in cui abbiamo collaborato dal 2014 al 2016.
ADR preciso che per le ferie c'è una regola aziendale, due settimane nel periodo estivo e due settimane nel resto dell'anno, salvo alcuni periodi in cui non diamo ferie salvo circostanze eccezionali. Il personale del punto vendita dà le sue esigenze che vengono riportate su un foglio excel;
se ci sono settimane in cui risultano troppe richieste per le stesse settimane il piano ferie non viene autorizzato e si cercano soluzioni interne per evitare disservizi. L'autorizzazione arriva dall'Area Manager o dal District Manager».
14. Il teste ha riferito quanto segue: Tes_4
«Lavoro per la convenuta dal 2012. Sono un consulente, faccio da Area Manager per l'Abruzzo, Marche ed IL NA. Sono socio di un punto vendita a Montesilvano e affiliato di un punto vendita a Teramo. Sono Area Manager, anche detto Capo Area, per l'IL NA dal 2018.
Non so quando e su proposta di chi si sia trasferito a Parma il ricorrente. Io faccio parte CP_ di una società, che ha fatto da dal 2018. Preciso che Parte_4
Pag. 8 di 21 CP_ eravamo 4 soci di e svolgevamo le funzioni di Capo Area insieme. Conoscevo il CP_ ricorrente da prima, perché prima di creare la società lavoravo già direttamente per la convenuta.
Non penso che il ricorrente abbia mai svolto le mansioni di Capo Area: noi lo facciamo come detto dal 2018 e prima di noi lo facevano e Testimone_3 Parte_5 che ci hanno fatto il passaggio di consegne.
[...]
Confermo che l'azienda fa corsi per allievi direttori, non so se il ricorrente li abbia svolti.
Il ricorrente era il referente del negozio di Parma: si occupa dell'assortimento, della pulizia del locale. Raccoglie gli orari, prepara il piano ferie. Si occupa di controllare che lo stock del magazzino sia fornito e di fare gli ordini, o meglio controlla che i capi dei reparti dei negozi facciano gli ordini correttamente.
I turni di lavoro del personale dei negozi vengono normalmente stabiliti dalla sede;
se ci sono esigenze particolari possono essere operate variazioni: normalmente chi ha bisogno di un permesso si scambia direttamente con un collega.
Per quanto riguarda il piano ferie, abbiamo due settimane estive e due nel resto dell'anno.
Il referente raccoglie le richieste di ferie del personale e ce lo sottopone;
noi decidiamo se approvarlo o meno;
non lo approviamo in caso ci siano troppe richieste per le stesse settimane e il negozio risulti scoperto;
in tal caso avviamo un confronto con i collaboratori e chiediamo chi può cambiare le settimane di ferie richieste e operiamo le rettifiche necessarie. ha delle griglie per ogni fornitore: il referente controlla lo stock e fa gli CP_3 ordini quando sta per finire il prodotto. Il referente non può scegliere che prodotti ordinare o a che fornitori rivolgersi, questo è deciso centralmente.
Non mi risulta che sia stato chiesto al ricorrente di svolgere funzioni di Capo Area a inizio 2021.
Non so se il ricorrente abbia mai segnalato problematiche di stress o tensione nervosa legata a problematiche lavorative.
ADR non conosco gli orari precisi che faceva il ricorrente, non essendo stabile a Parma.
ADR è possibile che in questo periodo sia stato inviato come supervisore ad altri negozi dell'IL NA. Spesso mandiamo anche responsabili del negozio ad aiutare un altro negozio, ma in questo caso non diventano responsabili dell'altro negozio, non gli vengono date le chiavi».
15. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_5
Pag. 9 di 21 «Ho lavorato per la convenuta dal 2016 al 2019, mi pare. Prima ero dipendente, poi responsabile e direttore delle vendite di articoli per la casa. Il rapporto è finito perché mi sono dimesso.
Il ricorrente era mia collega. Lavorava dalle 8 fino alle 20 con una pausa pranzo di un'ora.
Il ricorrente era il mio direttore: mi faceva l'orario, mi dava direttive su cosa fare. Il ricorrente è diventato Capo Area quando io sono andato a Carpi;
mi pare fosse nel 2018-
2019. Quando invece ero a Parma andavo con lui anche negli altri negozi quando venivano inaugurati nuovi negozi: in particolare, siamo andati per l'apertura e l'allestimento dei negozi di Brescia, Carpi e Voghera.
Non so se gli sia stato chiesto di fare il vice direttore di Sora.
Il ricorrente era il Capo Area di IL-NA a quanto so quando ero a Carpi;
non so per il Veneto.
Io durante il lockdown sono andato in malattia. So che lui lavorava in quel periodo in quanto mi sentivo con lui e qualche volta mi recavo anch'io in negozio durante il lockdown. Preciso che quindi lavoravo ancora per Rica Gest almeno durante il primo lockdown.
Non so se da novembre 2020 il ricorrente fosse stabile a Parma. Quando lavoravo io si divideva tra Carpi e Parma.
Non so se a dicembre 2020 gli fu imposto di sostituire il direttore del punto vendita di
Carpi. Non so se poi in quel periodo saltasse la pausa pranzo o se fosse dimagrito fino a
60 kg.
Non sono a conoscenza dei problemi di salute del ricorrente.
Confermo che il sig. lavorava anche nei giorni festivi. Pt_1
Confermo che il ricorrente utilizzava la sua auto personale per gli spostamenti. Confermo che doveva essere sempre reperibile.
ADR preciso che anche io lavoravo nei sabati e nei giorni festivi insieme al ricorrente».
16. Il teste ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_6
«Ho lavorato per la convenuta da ottobre 2018 a settembre 2021. La mia sede di lavoro era Lonato del Garda. Ero il direttore del negozio di Lonato del Garda.
Ho conosciuto il ricorrente il mio primo giorno di lavoro: ero in formazione per un paio di mesi presso il negozio di Parma. Si è introdotto come responsabile di area e mi ha
Pag. 10 di 21 formato come responsabile di negozio fino all'apertura del negozio di Lonato, che mi pare sia avvenuta circa il 10.12.18.
Ricordo che lavorava dall'apertura alla chiusura del negozio, ossia dalle 8:30-9 fino alle
20-20:30. Anch'io in questo periodo di formazione a facevo questi orari. Pt_6
Durante il percorso in formazione mi ha accompagnato con colloqui quotidiani;
io ero poi rimesso alla gestione del Direttore di negozio che era mi pare . mi Pt_7 Pt_1 faceva vedere sia la gestione amministrativa del negozio che la gestione del personale.
Dopo il passaggio a Lonato c'era la supervisione di su tutti gli aspetti Pt_1 amministrativi e gestionali.
seguiva i negozi di Parma, Lonato, Cormons. Nel mio primo periodo di Pt_1 direttore era lui che gestiva personalmente le assunzioni del personale per l'apertura del negozio;
dopo l'apertura permaneva la supervisione fin quando il direttore acquisiva autonomia, almeno per 6 mesi.
Nel primo mese di apertura del negozio il sig. è rimasto a Lonato a Pt_1 supervisionare. Successivamente il responsabile di area faceva i giri dei negozi e affidava i c.d. task, ossia i lavori da svolgere per migliorare il negozio sotto il profilo amministrativo e commerciale. Ha una check list che controlla a es. la pulizia del negozio, la fornitura degli scaffali;
se mancavano prodotti ci diceva da che fornitori rifornirci.
Verso il finire dell'anno 2019 sono intervenute altre figure di che hanno preso CP_1 in mano la supervisione del negozio di Lonato, quindi immagino che ci siano stati cambiamenti nella responsabilità di area perché poi non ho più visto il sig. . Non Pt_1 ho più avuto poi contatti diretti lavorativi con lui. Mi pare che a fine 2019 abbiamo gestito insieme un inventario generale di negozio.
ADR ricordo che fui coinvolto per una trasferta di 2-3 settimane per seguire l'apertura del negozio di Carpi;
mi pare fosse la primavera del 2019. In questa trasferta c'era il ricorrente che ha svolto le attività che aveva già svolto per l'apertura del negozio di
Lonato. Io ero in affiancamento al Direttore, che si chiamava TA ed era stato nominato come direttore di Carpi;
in quel periodo seguì la formazione di Pt_1
TA; il cognome mi pare fosse io ero in affiancamento operativo perché era Tes_5 un negozio molto grosso e servivano quasi due direttori.
ADR ricordo era il titolare che mi fece il colloquio di assunzione;
il nome Tes_3 non mi dice niente. Nella gestione del negozio poi non interloquivo più con Tes_2 ma solo con . Tes_3 Pt_1
Pag. 11 di 21 Specifico che io sono stato assunto direttamente come Direttore di negozio dalla proprietà; il personale operativo dei negozi poi era selezionato dal Direttore del negozio e non era assunto direttamente da ma da cooperative che operavano una CP_1 somministrazione di lavoro.
ADR non so se il ricorrente abbia partecipato a un corso di formazione (Academy) per
Allievi Direttori».
17. Il teste infine, ha riferito quanto segue: Tes_7
«Lavoro per la convenuta dal 9.6.2021; prima ero assunto da un'agenzia di somministrazione e inviato in missione presso dal 21.1.2020. CP_1
Fino ad agosto 2020 ho lavorato a Roma, poi sono venuto a Parma. All'inizio facevo lo scaffalista presso il punto vendita di Roma;
poi anche a Parma inizialmente facevo lo scaffalista, finché non sono stato mandato a Castelfranco IL ad aprile 2021 in supporto;
a giugno 2021 sono stato assunto come responsabile del negozio di
Castelfranco; a novembre 2021 sono andato a fare il direttore del negozio di San AR;
a giugno 2023 sono diventato responsabile dell'area IL NA.
Ho lavorato a contatto con il sig. da quando sono stato inviato a Parma. Il Pt_1 ricorrente era il direttore di Parma, responsabile del punto vendita. Come addetti vendita noi procediamo agli ordini, che venivano confrontati con il responsabile del punto vendita: lui poteva modificare le quantità. Gli ordini erano fatti sulla base delle griglie dei fornitori predisposte dalla sede centrale per tutti i punti vendita.
aveva il ruolo di Capo Area. Il ricorrente si confrontava con essa in quanto CP_4 responsabile del punto vendita;
non so quale fosse all'epoca l'oggetto dei confronti.
Non so se il ricorrente fosse qualificato come Capo Area, all'epoca come detto ero addetto al punto vendita e mi confrontavo con il mio responsabile e basta. So che siamo andati io e il ricorrente a supporto al negozio di Carpi per qualche giorno, mi pare forse a febbraio 2022 ma non ricordo il periodo preciso;
io aiutavo come scaffalista, il ricorrente per quello che vedevo aiutava i responsabili a dirigere il lavoro dei ragazzi.
Non so se il sig. abbia mai segnalato problematiche di tensione nervosa o altro Pt_1 legate al lavoro.
ADR gli orari dei negozi sono determinati su griglie di apertura e chiusura da 40 ore settimanali. Capitava ogni tanto di fare straordinario. Per quanto vedevo il ricorrente lavorava come me. Io lavoravo sempre al sabato e facevo un giorno di riposo in settimana. Il sabato c'era il ricorrente, non so se fosse in negozio quando io avevo il
Pag. 12 di 21 riposo. Di solito lavoravo anche la domenica e c'era anche il ricorrente;
a volte poi avevo il riposo di domenica».
18. Esaminando ora le rilevanti declaratorie contrattuali, si osserva che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della convenuta, risultava inquadrato al III livello CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, la cui declaratoria è la seguente:
«A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, […]».
19. La declaratoria del II livello, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere il livello di inquadramento per il periodo dall'1.3.2016 al 31.3.2018, è la seguente:
«Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica […]».
20. Infine, la declaratoria del I livello, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere il livello di inquadramento per il periodo dall'1.4.2018 alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 12.1.2022, è la seguente:
«A questo livello appartengono i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate».
21. Operando il raffronto tra le mansioni concretamente disbrigate, così come emerse dall'istruttoria testimoniale, e i livelli di inquadramento contrattuale, si ritiene raggiunta la prova del fatto che il ricorrente, nel corso dell'intero periodo per cui è causa, abbia svolto mansioni riconducibili al II livello del CCNL applicabile.
Pag. 13 di 21 22. I testimoni hanno infatti riferito che il ricorrente, da quando è stato trasferito a
Parma nel 2016, ha assunto la funzione di responsabile del negozio, occupandosi, tra l'altro, della gestione dei turni del personale, della supervisione dell'approvvigionamento del magazzino, di aprire e chiudere il negozio e di impartire direttive ai commessi operanti nell'esercizio commerciale.
23. Le mansioni svolte, per il loro livello di complessità e per l'autonomia e la responsabilità che il dipendente si assumeva, appaiono superiori a quelle di mero commesso specializzato, ossia il profilo professionale riconosciuto dalla società e riconducibile al III livello del CCNL.
24. Le stesse risultano invece espressione di autonomia operativa e comportano l'esercizio di funzioni di coordinamento e controllo, sicché è giustificato l'inquadramento al II livello;
ciò anche in ragione della comparabilità delle stesse con alcuni dei profili professionali esemplificativi di tale livello elencati dal
CCNL, quali, a esempio, «cassiere principale che sovrintende a più casse», «capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita» o «segretario di direzione con mansioni di concetto».
25. Non si ritiene, invece, che sia fondata la domanda di inquadramento nel I livello professionale.
26. In proposito, è opportuno sottolineare che non ha trovato conferma l'allegazione attorea circa il conferimento delle mansioni di “Capo Area” a partire dal 2018, essendo al contrario stato riferito che le funzioni di Capo Area per l'IL
NA (“Area Manager” nella nomenclatura aziendale) sono state esternalizzate dalla società convenuta prima al sig. e poi alla in Testimone_3 CP_4 particolare, è stato escusso in corso di causa il socio di il quale Controparte_6 ha riferito che il ricorrente riportava gerarchicamente a lui.
27. Ciò induce altresì a escludere che la spettanza del I livello di inquadramento possa essere fatta discendere dall'inclusione tra i profili esemplificativi del livello della figura di “gestore o gerente di negozio, di filiale […]”: per quanto, come visto, il ricorrente avesse la responsabilità del negozio di Parma, con attribuzioni di
Pag. 14 di 21 responsabilità certamente superiori a quelle di un commesso specializzato, egli non aveva tuttavia piena autonomia decisionale nella conduzione dell'esercizio commerciale.
28. In particolare, è stato riferito che il referente del negozio non può scegliere liberamente quali prodotti ordinare o a quali fornitori rivolgersi, dovendo invece fare riferimento alle “griglie” dei prodotti e dei fornitori predisposti dalla sede centrale della società convenuta.
29. Anche per quanto riguarda le ferie, è emerso che al ricorrente non era deferito il potere di autorizzare autonomamente il piano ferie del personale adibito al negozio da lui gestito;
piuttosto, egli predisponeva una proposta di piano combinando le disponibilità e le richieste dei collaboratori, che era poi sottoposto all'autorizzazione finale dell'Area Manager o del District Manager.
30. Per queste ragioni, dunque, si ritiene che il corretto inquadramento del ricorrente, sulla base di quanto emerso dalle evidenze processuali, sia il II livello del CCNL applicabile, sicché è fondata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive tra quanto dovuto in base a tale livello di inquadramento e quanto effettivamente percepito in corso di rapporto.
31. Con riferimento all'orario di lavoro, si osserva che dalle prove testimoniali è emerso che il ricorrente lavorasse stabilmente dall'apertura alla chiusura del negozio: vi sono state però indicazioni discordanti in merito alla durata del turno, dato che alcuni testi hanno riferito che esso durasse 12 ore, mentre altri hanno dichiarato che l'orario di apertura settimanale del punto vendita era di 40 ore.
32. Diverse testimonianze hanno poi confermato che il ricorrente lavorasse stabilmente anche nel weekend, con conseguente prolungamento dell'orario ordinario osservato nel corso di una tipica settimana lavorativa.
33. Sulla base di quanto emerso e tenuto conto dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, che impone di limitare l'accoglimento della domanda alla porzione della stessa che possa dirsi pienamente confermata dall'istruttoria, si ritiene raggiunta la prova dello svolgimento da parte del ricorrente di un orario medio di
Pag. 15 di 21 una giornata aggiuntiva a settimana, e così per 48 ore settimanali, per l'intera durata del rapporto lavorativo.
34. È stata dunque disposta CTU contabile per il calcolo delle differenze retributive spettanti sulla base dei parametri che, per i motivi appena esposti, si ritiene siano stati sufficientemente dimostrati in corso di causa, ossia un orario di lavoro di 48 ore settimanali e un inquadramento al II livello CCNL Terziario, Distribuzione e
Servizi.
35. Il CTU, all'esito dell'analisi della documentazione in atti e della ricostruzione dei cedolini paga del periodo di lavoro per cui è causa, ha concluso che le differenze tra la retribuzione complessiva spettante sulla base dei parametri indicati, comprensiva degli elementi accessori e del TFR, e quanto effettivamente percepito nel medesimo periodo ammonta a lordi € 27.151,00.
36. Si ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, in ragione della correttezza della metodologia di analisi, della completezza dell'indagine e dell'immunità del ragionamento da vizi logici e giuridici.
37. In particolare, non si ritengono fondate le osservazioni critiche proposte da parte ricorrente – peraltro in data successiva al deposito della relazione e quindi al di fuori dal contraddittorio endoprocedimentale, che costituisce la sede più appropriata per tali osservazioni – in merito al supposto mancato calcolo di tutte le voci di retribuzione accessoria.
38. Si condividono sul punto i rilievi formulati dal CTU nelle repliche autorizzate depositate in causa: il consulente, in particolare, ha correttamente evidenziato che per le retribuzioni dovute per le ore compresa tra la 41° e la 48° ora settimanale è stata applicata la maggiorazione del 15% prevista dall'art. 130 del CCNL applicabile, e non la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro festivo.
39. Come si è già evidenziato, infatti, sulla base di quanto emerso dal compendio probatorio in atti risulta dimostrato che il lavoratore abbia svolto un orario medio di 48 ore settimanali, ossia di una giornata aggiuntiva a settimana, ma non può dirsi raggiunta la prova rigorosa del fatto che tale giornata aggiuntiva fosse svolta
Pag. 16 di 21 costantemente di domenica e non di sabato;
sicché risulta condivisibile l'applicazione della maggiorazione corrispondente a quanto si è ritenuto effettivamente dimostrato in causa.
40. Con riferimento all'indennità di trasferta, il consulente ha condivisibilmente rilevato che dalla documentazione in atti risulta che al ricorrente venisse riconosciuto il rimborso delle spese a piè di lista, che l'art. 160 CCNL consente di corrispondere in luogo dell'indennità di trasferta.
41. In merito al mancato riconoscimento dell'indennità di cassa e di reperibilità, deve rilevarsi che, quanto alla prima, la stessa non risulta prevista dal CCNL;
quanto alla seconda, il ricorrente non risulta avere dimostrato il suo diritto a tale emolumento aggiuntivo, anche considerate le sue mansioni di Store Manager e non di mero addetto alla cassa;
né è stato allegato e provato dal ricorrente che anche il gestore del negozio avesse diritto all'indennità di cassa.
42. Quanto, infine, alla supposta applicazione di addizionali regionali e comunali del e di Frosinone in luogo delle corrette addizionali dell'IL-NA e di Pt_3
Parma, si tratta di circostanza inconferente nella presente fase, dato che le differenze vengono liquidate al lordo, e che potrà eventualmente rilevare, al più, in fase di corresponsione degli importi con applicazione delle relative trattenute.
43.
Per questi motivi
, deve essere condannata a corrispondere al ricorrente CP_1
l'importo di € 27.151,00 a titolo di differenze retributive, con maggiorazione di interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.
44. è inoltre condannata alla regolarizzazione della posizione previdenziale CP_1
del ricorrente in conseguenza del riconosciuto diritto alle differenze retributive appena esposte.
45. Rispetto a tale domanda, deve trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla società a seguito del deposito della consulenza, relativa ai contributi da versare a l'eccezione non può infatti essere considerata CP_2 tardiva, dato che la prescrizione delle contribuzioni previdenziali è rilevabile d'ufficio, come si desume dal chiaro dettato letterale dell'art. 3 co. 9 l. 335/1995,
Pag. 17 di 21 che prevede che, decorso il termine di prescrizione, le contribuzioni «non possono essere versate» (cfr. Cass. 10 dicembre 2004, n. 23116).
46. Pertanto, la condanna dei convenuti al versamento dei contributi deve essere limitata alle somme dovute per l'epoca successiva ai cinque anni antecedenti al deposito del ricorso in data 20.9.2022 (si precisa che la missiva depositata sub doc. 8 ricorrente non può valere quale atto interruttivo della prescrizione del versamento dei contributi, dato che la stessa contiene l'impugnazione del licenziamento e la richiesta di differenze retributive e di risarcimento dei danni, ma non di regolarizzazione della posizione previdenziale, chiesta invece solo con il deposito del ricorso).
47. Venendo alla domanda di impugnazione del licenziamento, si rileva che il recesso datoriale è stato intimato per superamento del periodo di comporto stabilito dall'art. 186 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, pari a 180 giorni di assenza per malattia nell'arco di 365 giorni (cfr. lettera di licenziamento sub doc.
7 convenuta, ove si evidenzia che, nel periodo compreso tra il 2.2.2021 e il
2.2.2022, il ricorrente è rimasto assente per malattia per complessivi 202 giorni).
48. Il ricorrente ha sostenuto innanzitutto che il periodo complessivo di malattia sia durato 169 giorni;
tuttavia, dallo stesso screenshot della pagina web dei CP_2 certificati di malattia da lui prodotto (doc. 7 ricorrente) emerge che tale numero è ottenuto senza considerare l'ultimo periodo di malattia protrattosi dal 4.10.2021 al 21.2.2022; né il ricorrente fornisce alcuna giustificazione a sostegno di tale esclusione dal conteggio di questo periodo.
49. Il ricorrente ha poi argomentato che le assenze per malattia non potrebbero essere computate ai fini del superamento del periodo di comporto, in quanto causate da dall'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di preservare l'integrità psico-fisica del dipendente di cui all'art. 2087 c.c.
50. In proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2110 c.c., disciplina specialistica che prevale sulla generale normativa in tema di licenziamenti individuali per giusta causa o per giustificato motivo, è legittimo il recesso del
Pag. 18 di 21 datore di lavoro nel caso in cui le assenze per malattia del dipendente superino il limite stabilito dalla contrattazione collettiva.
51. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha stabilito che non possono essere incluse nel calcolo del superamento del periodo di comporto le assenze imputabili a responsabilità del datore stesso, ossia che siano cagionate dalla violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire lesioni alla persona del lavoratore (Cass. 7 aprile 2004, n. 5413;
Cass. 23 aprile 2004, n. 7730; Cass. 25 novembre 2004, n. 22248; Cass. 19 ottobre
2018, n. 26498).
52. Secondo il ricorrente, le sue assenze per malattia sarebbero appunto state causate da condotte vessatorie e mobbizzanti poste in essere dal datore di lavoro, che gli avrebbe imposto orari di lavoro di gran lunga superiori a quelli contrattualmente previsti, non gli avrebbe riconosciuto gli adeguamenti stipendiali conseguenti alle mansioni svolte e gli avrebbe prospettato un trasferimento “punitivo” a Verona, cagionando così nel lavoratore una degenerazione delle sue condizioni psichiche dovuta al rilevante stress occupazionale a cui era sottoposto.
53. Il divieto di mobbing e straining discende dall'art. 2087 c.c., che obbliga il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
54. Il mobbing consiste in una serie di comportamenti datoriali, connotati da vessatorietà e prevaricazione e rivelatori di un intento di emarginare e ostracizzare il dipendente. Perché esso possa ritenersi accertato devono essere provate una pluralità di condotte, protratte nel tempo, sorrette da un intento persecutorio e unificate dal comune fine di isolare il lavoratore (Cass. 23 gennaio 2015, n. 1258).
55. Lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing e consiste parimenti nell'adozione, da parte del datore di lavoro, di condotte vessatorie e persecutorie nei confronti del dipendente, ma prive del carattere di continuità, potendo essere integrato anche da un comportamento isolato o da alcuni atti privi di continuità,
Pag. 19 di 21 che risultino idonei a creare un ambiente di lavoro stressogeno e potenzialmente nocivo (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291).
56. Entrambe le forme di prevaricazione datoriale ora esposte, in quanto lesive dell'integrità psico-fisica della persona del lavoratore, comportano, se provate, responsabilità per i danni subiti dal dipendente a esse eziologicamente connessi.
57. Dall'istruttoria testimoniale non è emersa la prova di condotte escludenti o vessatorie poste in essere nei confronti del lavoratore o, in generale, di comportamenti datoriali tali da mettere a repentaglio l'integrità psico-fisica del lavoratore, come le allegate ma non dimostrate aggressioni verbali dei superiori a danno del ricorrente.
58. La “minaccia” del trasferimento a Verona, poi, non ha trovato riscontro in alcuna deposizione testimoniale.
59. La mera mancata adeguata retribuzione del lavoro svolto, sotto il profilo dell'orario e dell'inquadramento, se certamente determina il diritto del ricorrente alla corresponsione delle dovute differenze – di cui si è precedentemente dato conto – non può però assurgere, di per sé, a violazione dell'obbligo di tutela della salute del lavoratore.
60. Ciò anche in considerazione del fatto che tutti i testi che hanno riferito sul punto hanno dichiarato che non vi erano state segnalazioni o doglianze rivolte dal ricorrente alla direzione aziendale in merito all'insostenibilità delle condizioni lavorative e delle conseguenze avverse delle stesse sul suo stato di salute, sicché non si ravvisano gli estremi per imputare anche solo a colpa del datore tali conseguenze.
61. Non risulta pertanto provato che le assenze per malattia siano state causate dalla violazione dell'obbligo imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.; pertanto, la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere rigettata.
62. Per la stessa ragione, deve essere rigettata la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito dal
Pag. 20 di 21 ricorrente, non essendo stata dimostrata la sussistenza del comportamento illecito colposo che integra un fatto costitutivo del diritto al risarcimento.
63. In ragione dell'accoglimento di alcune delle domande del ricorrente e del rigetto di altre, si configura nella fattispecie una situazione di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c.; pertanto, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
27.151,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
2. condanna alla regolarizzazione della posizione Controparte_1
previdenziale conseguente al riconoscimento delle differenze retributive di cui al capo 1, mediante il versamento dei contributi aggiuntivi relativi ai periodi successivi al 20.9.2017;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Parma, 24/07/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 21 di 21