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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6271 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 21/05/2023, vertente
TRA
(c.f. Parte_1
), difeso dall'avv. CACCIOLA FRANCESCO, P.IVA_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata in VIA COLLI Controparte_1 P.IVA_2
DELLA FARNESINA, 144 in ROMA, presso lo studio dell'avv. MORO
LODOVICA, che la rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5892/2022 emessa dal
Tribunale di Roma in data 20/04/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con decreto ingiuntivo n. 79764/2017, emesso in data 22 dicembre 2017 dal Tribunale di Roma, veniva ingiunto a il pagamento, in Parte_2
favore di della somma complessiva di € 937.114,22 in linea Controparte_1
capitale, oltre interessi e spese, quale restituzione di agevolazioni finanziarie concesse con contratto del 16 giugno 2003, nell'ambito della legge n. 236/1993 e del D.M. Tesoro n. 306/1998.
r.g. n. 1 Le agevolazioni concesse, consistenti in contributi in conto capitale, contributi in conto gestione e mutuo agevolato, (contributo in conto capitale per € 181.809,29; contributo in conto gestione per complessivi €
363.393,02 in tre anni;
mutuo agevolato per € 150.863,03 da restituire in dieci anni al tasso agevolato dell'1%) erano state successivamente revocate il 28 giugno 2017 per inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte di Pt_2
Avverso tale decreto ingiuntivo, la società proponeva opposizione, Pt_2
contestando il credito vantato da . Quest'ultima resisteva CP_1
integralmente, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna per lite temeraria.
Il Tribunale, pronunciandosi in primo grado, rigettava l'opposizione rilevando la fondatezza delle ragioni di , l'esistenza degli CP_1
inadempimenti e l'infondatezza delle eccezioni sollevate da Pt_2
condannando altresì la stessa al pagamento di una somma a titolo di risarcimento per lite temeraria.
Avverso tale pronuncia, la società proponeva appello.
Si è costituita in giudizio , instando per il rigetto dell'appello. CP_1
Precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La vicenda è stata così ricostruita nell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è stato proposto per i seguenti motivi:
r.g. n. 2 1° MOTIVO). La sentenza 'de qua' è ingiusta e dovrà essere riformata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto e dichiarato che “sussistono tutti gli inadempimenti ascritti a la quale non li ha neppure Pt_2
contestati, essendosi limitata a giustificazioni implausibili e comunque non dimostrate”, ritenendo “infondata pure l'ulteriore argomentazione Parte_ difensiva esposta da n comparsa conclusionale circa la carenza dei presupposti … per l'esercizio della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa del rapporto contrattuale…”.
2° MOTIVO. La sentenza de qua è ingiusta e dovrà essere riformata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di inadempimento ed insussistente il “valore pregiudiziale” che la stessa
“assumerebbe rispetto alla risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa”
3° MOTIVO. La sentenza de qua è ingiusta e dovrà essere riformata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione riconvenzionale, sia con riferimento alla durata del procedimento di ammissione alle agevolazioni, che alla omessa predisposizione dei servizi di assistenza tecnica e di formazione.
4° MOTIVO. La sentenza è ingiusta e dovrà essere riformata nella parte in cui il primo giudice ha condannato la alla rifusione delle spese Parte_2
di lite, anche ai sensi dell'art. 96, c. III c.p.c.
L'appello è infondato.
I).In merito al mancato pagamento dei ratei, il giudice di primo grado, infatti, dopo un'attenta istruttoria, ha statuito in sentenza che “….e' circostanza pacifica che la società non abbia provveduto alla restituzione
(delle agevolazioni), a decorrere dalla rata del 31.12.2009, nonostante diffide e messe in mora da parte di .” CP_2
In merito alla mancata assicurazione dei beni oggetto di agevolazioni, anche sul punto il giudice statuisce che “è altrettanto pacifico che dal 2013 Parte_ in poi bbia omesso di provvedere all'assicurazione dei beni oggetto
r.g. n. 3 di agevolazione: l'argomentazione difensiva della indisponibilità di alcuna società assicuratrice a rimodulare il premio attesa la perdita di valore dei beni, ormai obsoleti, per un verso è infondata alla luce del chiaro tenore dell'obbligazione assunta e, per altro verso è carente di prova”. In merito della omessa comunicazione a del mutamento CP_1 Parte_ societario di divenuta società unipersonale, il giudice di prime cure contesta le argomentazioni della opponente sul presupposto che, “il contenuto dell'obbligazione contrattuale (art.4 comma 4, lett.e del contratto e art.
6.1 del capitolato) e la durata del rapporto fino all'estinzione del mutuo agevolato -art.7 del contratto, privano in radice di qualsiasi fondamento l'argomentazione difensiva circa l'inesistenza di una durata illimitata della disposizione dell'art. 1, comma 4 D.M. 306/1998 che preclude i benefici in esame alle società aventi unico socio”.
Tale disposizione, non è soggetta, contrariamente a quanto argomenta la appellante, ad interpretazioni diverse sulla scorta delle previsioni contrattuali, considerando comunque che anche uno solo degli inadempimenti evidenziati autorizza il recesso da parte dell'ente finanziatore, con richiesta di immediata restituzione del finanziamento residuo.
Tutta la vicenda per cui è causa traeva infatti origine dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti dall'appellante in data
16.6.2003, relativamente al mancato pagamento dei ratei, al mancato rinnovo delle polizze assicurative stante i beni ormai obsoleti, ed infine al Parte_ mancato rispetto da parte della ell'obbligo di comunicazione della variazione societaria, come chiaramente ricostruito dal Giudice di prime cure, con motivazione esente da censure, non emergendo una certificata impossibilità della mutuataria al rispetto di tali clausole contrattuali, mentre la morosità nel rimborso delle agevolazioni (che pure da sola poteva dare adito alla revoca del finanziamento) restava comunque non contestata.
II) Anche nella presente sede la appellante ripropone l'eccezione di inadempimento avanzata, “in limine litis”, solo nella comparsa conclusionale, ritenuta pregiudiziale rispetto alla risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa.
Il giudice di prime cure in sentenza, sul punto, statuiva: “e' infondata Parte_ pure l'ulteriore argomentazione difensiva esposta da in comparsa conclusionale circa la carenza dei presupposti (in particolare:
l'imputabilità degli inadempimenti, l'agire del debitore non conforme a buona fede e la sopravvenuta tolleranza degli inadempimenti) per
r.g. n. 4 l'esercizio della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa del rapporto contrattuale , prevista dall'art.4 comma 4 del contratto e nell'art.
19 del capitolato”. La opponente, sulla quale ricadeva l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento dell'obbligazione medesima, anche nel caso in cui si avvalga dell'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. S.U. 2001/13533 e Cass. 2002/13925), in tutto il giudizio di primo grado, come ben statuito dal giudice di prime cure, non ha dimostrato di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali, come contestato da (infatti non ha dimostrato di aver pagato i ratei alle CP_1 scadenze pattuite -anzi ha, addirittura, ammesso il grave inadempimento, cioè il pagamento parziale dei ratei alle scadenze pattuite, circostanza oltretutto provata da con la produzione in giudizio della lista CP_1 incassi;
né, tantomeno, ha negato in fatto di aver modificato la compagine sociale in corso di contratto, violando così le disposizioni contrattuali nonché l'art. 1375 c.c. nell'esecuzione del contratto;
né, infine, ha smentito di aver rispettato le obbligazioni di cui all'art.
4.4 lettera d del contratto e dell'art.
7.1 del capitolato allegato al contratto, relativamente alle coperture assicurative obbligatorie relativamente al periodo 2013-2014).
Si è limitata ad eccepire che sarebbe stata inadempiente per il CP_1 mancato tutoraggio e per aver erogato tardivamente il finanziamento deliberato, con la conseguenza del valore pregiudiziale che le stesse inadempienze assumerebbero rispetto alla risoluzione di diritto del contratto, senza in ogni caso, nulla dimostrare in merito, in ordine alla previsione invero di una tempistica vincolante, e in ordine ai tempi di erogazione del finanziamento (vi è semplice richiamo alle linee guida all'art. 1 bis della legge 236 al capitolo “dalla presentazione del progetto al contratto”. In particolare, nella suddetta guida era previsto espressamente che
“dalla presentazione del progetto alla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione trascorrono al massimo 120 giorni (tale termine può essere sospeso una sola volta nel caso di richiesta di documentazione Parte integrativa da parte della .”, ma trattasi di disposizioni interne dell'ente, prive di efficacia vincolante verso il privato richiedente, che resta libero di rifiutare il finanziamento laddove lo stesso non abbia piu', per le mutate condizioni economiche o dei mercati, interesse per il richiedente.
r.g. n. 5 III).In merito infatti all'eccepito ritardo nella concessione del finanziamento, avanzato da parte opponente, documentalmente ha CP_1 provato la corretta esecuzione delle disposizioni normative da parte sua e la inaccoglibilità, di contro, della tesi avversa, in ordine ad un ingiustificato ritardo nell'approvazione di un progetto, quando di contro, proprio per il tipo di progetto era necessario il rispetto di un iter istruttorio e di una disamina di documenti fiscali, amministrativi, che dovevano esser forniti Parte_ dalla
Pertanto è stato documentalmente dimostrato da , e recepito CP_1 dal giudice di primo grado in sentenza, a seguito della istruttoria, che la definizione del progetto si è svolta in realtà nell'arco di soli 17 mesi.
Infatti in merito, il Giudice di prime cure ha statuito che “per il procedimento di ammissione alle agevolazioni in questione, l'art.7, comma
1 D.M. 306/1998, nel testo vigente all'epoca dei fatti, prevede un termine di definizione non perentorio, di centoventi giorni dalla presentazione della domanda, la cui istruttoria comporta la verifica, fra gli altri elementi della
“validità sotto il profilo tecnico del progetto presentato: dalla documentazione acquisita risulta che, sebbene la domanda fu inoltrata nel
1999 , il progetto esecutivo fu redatto il 20.6.2001 , (v. documenti allegati alla seconda memoria istruttoria dell'opponete) per cui è soltanto da quella data- con il completamento degli elementi necessari all'esame della validità tecnica del progetto – che il termine inizia a decorrere”, che di conseguenza, il tempo impiegato per la definizione del procedimento (la delibera di ammissione reca la data del 12.5.2003) non è quantificabile in
4 anni come affermato dall'opponente, ma, al netto dei centoventi giorni per l'espletamento dell'istruttoria, nel minor periodo di 17 mesi” Anche in merito all'ulteriore e nuova eccezione (peraltro svolta solo in sede di memoria ex art.183 cpc e non nell'atto di opposizione al d.i., e come tale da considerarsi tardiva e non valutabile neppure dal giudice della opposizione) di omessa erogazione dei servizi di formazione e assistenza tecnica da parte di , la appellante ripropone, in maniera generica, CP_1 una eccezione, senza aver prodotto in tutto un giudizio di primo grado alcun documento a sostegno, e quindi senza aver mai comunque dimostrato durante tutto il giudizio di primo grado, di aver avanzato una richiesta di attivazione, un sollecito sul punto (posto che il rapporto aveva durata pluriennale e non era ancora concluso al momento della risoluzione), Parte_ rimanendo, di contro, nerte fino alla revoca dei benefici, come anche asserito dal giudice di primo grado in sentenza (cfr. sentenza pag. 8).
r.g. n. 6 In conclusione, il valore pregiudiziale che l'eccezione di inadempimento formulata da controparte verso , assumerebbe CP_1 rispetto alla risoluzione di diritto del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa, è assolutamente privo di fondamento, come anche chiaramente asserito dal giudice di prime cure conclusivamente in Parte_ sentenza, nella quale precisa che orrebbe impropriamente avvalersi della previsione dell'art. 1460 c.c., con riguardo a una condotta che non afferisce al rapporto contrattuale (asserito ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo di ammissione alle agevolazioni finanziarie)
e da un'altra condotta la cui sussistenza non è adeguatamente dimostrata (mancata istituzione dei servizi di formazione e assistenza)”.
La appellante, poi, afferma avere opposto in compensazione, con la proposizione di una eccezione riconvenzionale, il credito maturato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato nell'importo ingiunto da in considerazione della prospettiva di fatturato (non CP_1 meglio specificata e documentata) per gli anni dal 2001 al 2004.
In merito, il giudice di prime cure, con una pronuncia priva di censure, avendo rigettato l'eccezione riconvenzionale, in quanto non fondata per la carenza od estrema genericità di entrambi i presupposti su cui si fondava
(“an” e “quantum”), non ha dato adito all'accertamento del preteso credito in quanto non ritenuto in rapporto di pregiudizialità rispetto all'inadempimento della mutuataria, ed addirittura da considerarsi come visto insussistente, “ritendo così superfluo l'espletamento della CTU per una loro quantificazione“.
IV) Emerge altresì la infondatezza del quarto motivo di appello della Parte_ sentenza nella parte in cui condannava la lla rifusione delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Attesa l'evidente infondatezza e pretestuosità della opposizione, deve essere altresì confermata la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, comminata dal Giudice di primo grado nel dispositivo della sentenza gravata.
La norma di cui al comma 3 dell'art. 96 c.p.c., infatti, deve considerarsi quale adeguato ristoro in favore della opposta CP_1 per gli effetti collaterali del processo di fronte alle resistenze
[...] processuali poste in essere da che, lungi dall'essere espressione Parte_2 del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., hanno dimostrato di possedere solamente finalità evidentemente dilatorie ed ostruzionistiche;
in tal senso il giudice di prime cure con una sentenza priva di censure ha confermato r.g. n. 7 quanto sopra: “il comportamento processuale dell'opponente è connotato da una chiara finalità dilatoria dei suoi obblighi restitutori e merita di essere sanzionato”
Le spese del grado seguono infine la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Alla stregua della esaustiva ricostruzione della sentenza impugnata e della palese infondatezza dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art.96 cm.3 c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello proposto e condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della parte appellata, che liquida in €
20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. ed accessori di legge, nonché alla rifusione del danno da responsabilità processuale aggravata che si liquida in euro 10.000,00;
2. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U.115/2002.
Roma, 10/09/2025 il Consigliere est. il Presidente
dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 8