Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14/03/2025 , RGC n. 1247 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Simonetti (per delega dell'avv. MONTALTO FEDERICO ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
L'avv. CAPALBO FILIPPO per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1247 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto occupazione sine titulo di immobile e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Montalto
ATTRICE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Capalbo C.F._3
CONVENUTI
E
, e Controparte_3 CP_4 Controparte_5
TERZI CHIAMATI-contumaci
CONCLUSIONI
Come in atti
1
1.1. L'attrice ha convenuto e deducendo: a) di Controparte_1 Controparte_2 essere comproprietaria, per successione ereditaria del 14 novembre 1978, del terreno agricolo sito in San Donato di Ninea, località Pantano, cen sito in catasto al foglio 45, part.lle 139, 224 e 225, confinante con le part.lle 149 e 150, di proprietà di e Controparte_1 Controparte_2
e con la part.lla 239, del solo b) che nel 2023 ha rilevato uno
[...] Controparte_1 sconfinamento da parte dei convenuti su un'area di 1.485,00 mq circa, con conseguente occupazione sine titulo.
Ha chiesto, pertanto, la condanna dei convenuti al rilascio del bene.
1.2. Si sono costituiti i convenuti, deducendo che: a) la porzione di terreno in esam e è stata da sempre posseduta da , nonno di e bisnonno di Persona_1 Controparte_1 [...]
e poi dai suoi eredi;
b) che i possessori hanno utilizzato il terreno in esame Controparte_2 per raggiungere la loro proprietà anche con mezzi agric oli, curando la coltivazione e la manutenzione del fondo, facendovi pascolare gli animali, realizzando un pozzo e facendo installare dei pali Enel, con cassetta del contatore e Telecom.
Hanno chiesto, quindi, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione previa autorizzazione alla chiamata in causa degli altri comproprietari del fondo dell'attrice.
2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1. In primo luogo, la domanda attorea deve essere qualificata come rivendica.
Infatti, dirimendo un annoso contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno chiarito che “quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, non può essere utilmente esercitata una azione personale di restituzione. In questo caso la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
2.2. Per quel che riguarda, poi, la ripartizione dell'onere probatorio, si osserva che “nell'azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c., tendente al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus” (Trib.
Milano Sez. IV, 4 giugno 2012).
Ebbene, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, in quanto non è stato prodotto alcun titolo di proprietà e neppure è stata allegata (né dimostrata) l'esistenza di un acquisto a titolo originario.
Di conseguenza, la domanda attorea è respinta.
2 3. Non è meritevole di accoglimento neppure la domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da parte convenuta.
Al riguardo, merita evidenziare che “chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975)” (Cass. civ., Sez. II, 29 luglio 2013, n. 18215).
In particolare, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito
“l'espressione di aver posseduto per oltre vent'anni è talmente generica che lascia indeterminati
i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Conseguentemente, la parte che afferma di usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto (Cass.
21837/18). Su questa scia, neppure la coltivazione del fondo è sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus" (Cass. 18215/13).
Sempre in materia di prova, si è sostenuto che la domanda di usucapione è soggetta alla dimostrazione quanto mai rigorosa in ordine all'inizio, alla durata ed alle modalità del possesso ad usucapionem (Tribunale Lucca Sez. I, 13/05/2016)” (Tribunale Benevento, 9 gennaio 2019, n.
20).
Inoltre, “in relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressio ne tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di posse derlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 2024, n. 1121).
In buona sostanza, quindi, colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione deve fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, nonché di aver tenuto una condotta implicante l'esercizio dello ius excludendi alios.
Ciò premesso, nel caso di specie, in primo luogo non è stato neppure allegato con esattezza il momento esatto e la modalità di acquisto del possesso, essendosi i convenuti limitati a dedurre che il possesso è stato esercitato da da sempre. Persona_1
3 Quanto alle modalità di estrinsecazione del possesso, poi, i convenuti hanno dedotto il transito lungo una stradina, la realizzazione di un pozzo, il pascolo, la manutenzione e la coltivazione e di aver fatto installare dei pali Enel e Telecom.
Ebbene, il transito può determinare al più l'insorgere di una servitù di passaggio e non anche l'acquisto dell'intera proprietà, mentre, in virtù dei principi giurisprudenziali sopra esposti, la realizzazione di un pozzo, il pascolo e la coltivazione/manutenzione sono attività inidonee a giustificare la pronuncia di usucapione giacchè possono essere svolte non necessariamente con l'intento di possedere, ma anche ad altro titolo e non dimostrano, quindi, l'esistenza dell'animus possidendi.
Infine, per quel che riguarda i pali Enel e Telecom, di cui non è stata indicata nemmeno la data di apposizione, non è chiara la modalità di rilascio del consenso (se i convenuti abbiano sottoscritto un contratto autorizzando l'installazione e costituendo una servitù, ovvero se vi sia stato un atto dell'autorità, se vi sia stata un'autorizzazione orale, come tale priva di valore, trattandosi della costituzione di una servitù ecc.).
L'unico elemento potenzialmente idoneo a consentire l'accertamento del possesso utile all'usucapione, vale a dire la recinzione del fondo indicata anche in citazione, non è stato adeguatamente descritto, in quanto non è neppure stato precisato (né sono state proposte prove al riguardo) quando i convenuti hanno recintato il fondo, essendo possibile soltanto affermare, per ammissione dell'attrice, che nel 2023 è stata rilevata la recinzione medesima.
Chiaramente, in considerazione della natura delle allegazioni, del tutto inutile risulta la prova per testi, in quanto le circostanze dedotte non sono idonee a consentire l'accertamento d i un possesso utile ad usucapionem.
4. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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