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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 17740/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice
nella causa civile iscritta al n. 17740/2024 R.G. promossa da
, c.f. (avv. FILIPPO MARIA ALMICI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. KATIA PEDERCINI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * * ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono come segue: “voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra CP_1 (C.F. ) e , anche , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_1 Pt_1 Per_1 Per_2
in data 28 luglio 2001 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia C.F._1 in data 30 luglio 2001 parte II serie A n. 278 alle seguenti condizioni:
1. mutuo rispetto tra gli ex coniugi;
2. obbligo per il dott. di corrispondere alla signora entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese a titolo di assegno divorzile la somma di euro 700,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3. obbligo per il dott. di versare alla signora entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di Parte_1 CP_1 Per_ contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni e , oggi non economicamente indipendenti, Per_3 fino a quando non saranno economicamente indipendenti, la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio. L'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. Le spese “straordinarie” relative ai figli come da protocollo del Tribunale di Brescia e relativi obblighi, ivi incluse le spese per lo psicologo, saranno ripartite tra i genitori in misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
5. Obbligo del dott. , a condizione che il godimento in comodato prosegua, di sostenere le spese sia Parte_1 ordinarie che straordinarie, imposte incluse, relative all'immobile di proprietà dei figli sito in via Milano nel quale egli esercita la propria attività professionale sino a quando egli non deciderà di cessare la propria attività e provvederà a riconsegnare lo stesso libero da persone e cose ai proprietari. Pertanto dalla data di consegna il dott. non sarà più soggetto ad onere alcuno relativamente all'appartamento in oggetto. Parte_1
6. Obbligo del dott. di sostenere il 40% delle spese straordinarie relative all'immobile in via Cipro, Parte_1 attuale residenza della signora e dei figli, fino a quando lo stesso non avrà riconsegnato l'immobile CP_1 di via Milano ai figli e questi avranno quindi potuto metterlo a reddito. L'obbligo cesserà in ogni caso decorsi 12 mesi dalla restituzione dell'immobile di via Milano ai figli anche ove lo stesso non sia ancora stato messo a reddito.
7. A definizione dei rapporti economici pregressi risalenti al periodo di convivenza il dott. si Parte_1 impegna a corrispondere alla signora la somma di € 130.000,00 (centotrentamila//00). Il versamento CP_1 dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2025 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato.
8. Le parti convengono che le condizioni sopra indicate si applicheranno a partire dal mese di luglio 2025;
9. Fermo quanto previsto ai punti che precedono, il dott. si impegna altresì a versare alla signora Parte_1 entro il 7 luglio 2025 la somma di € 1.000,00. Con tale pagamento sono definiti tutti gli ulteriori CP_1 rapporti di dare avere tra le parti fino alla data del 30 giugno 2025.
10. Resta inteso che con l'avvenuta formalizzazione della gestione esclusiva da parte dei figli degli immobili di villeggiatura di Campiglio e Isola d'Elba, tutte le spese ad essi relative di ogni genere e titolo (ad es. condominiali, manutenzione, tasse e oneri vari) rimarranno a carico degli stessi, con esonero da ogni contributo da parte del padre.
11. La signora si impegna ad informare il dott. quando i figli avranno trovato occupazione CP_1 Parte_1 lavorativa.
12. Spese legali integralmente compensate fra le parti.
13. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza ove conforme alle condizioni sopra riprodotte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 28/07/2001. Dall'unione sono nati i figli Per_3
(2002) ed (2004). In data 12/12/2019 questo Tribunale ha omologato la separazione Per_4 consensuale dei coniugi. Il presente giudizio divorzile, introdotto in via contenziosa dal e nel quale si è costituita la Parte_1
ha registrato l'accordo delle parti, espresso attraverso le condizioni sopra trascritte, conformi CP_1 all'interesse della prole, che, dunque, possono essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 28 luglio 2001 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia in data 30 luglio 2001 parte II serie A n. 278;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone, quanto ai rapporti economici, in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe;
-compensa le spese.
Brescia, 10/10/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- Sezione III Civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice
nella causa civile iscritta al n. 17740/2024 R.G. promossa da
, c.f. (avv. FILIPPO MARIA ALMICI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. KATIA PEDERCINI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * * ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Oggetto del processo: «Divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti concludono come segue: “voglia il Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra CP_1 (C.F. ) e , anche , (C.F.
[...] C.F._2 Parte_1 Pt_1 Per_1 Per_2
in data 28 luglio 2001 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia C.F._1 in data 30 luglio 2001 parte II serie A n. 278 alle seguenti condizioni:
1. mutuo rispetto tra gli ex coniugi;
2. obbligo per il dott. di corrispondere alla signora entro il giorno 10 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese a titolo di assegno divorzile la somma di euro 700,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
3. obbligo per il dott. di versare alla signora entro il giorno 10 di ogni mese a titolo di Parte_1 CP_1 Per_ contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni e , oggi non economicamente indipendenti, Per_3 fino a quando non saranno economicamente indipendenti, la somma mensile di € 500,00 per ciascun figlio. L'importo è soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4. Le spese “straordinarie” relative ai figli come da protocollo del Tribunale di Brescia e relativi obblighi, ivi incluse le spese per lo psicologo, saranno ripartite tra i genitori in misura del 60% a carico del padre e 40% a carico della madre.
5. Obbligo del dott. , a condizione che il godimento in comodato prosegua, di sostenere le spese sia Parte_1 ordinarie che straordinarie, imposte incluse, relative all'immobile di proprietà dei figli sito in via Milano nel quale egli esercita la propria attività professionale sino a quando egli non deciderà di cessare la propria attività e provvederà a riconsegnare lo stesso libero da persone e cose ai proprietari. Pertanto dalla data di consegna il dott. non sarà più soggetto ad onere alcuno relativamente all'appartamento in oggetto. Parte_1
6. Obbligo del dott. di sostenere il 40% delle spese straordinarie relative all'immobile in via Cipro, Parte_1 attuale residenza della signora e dei figli, fino a quando lo stesso non avrà riconsegnato l'immobile CP_1 di via Milano ai figli e questi avranno quindi potuto metterlo a reddito. L'obbligo cesserà in ogni caso decorsi 12 mesi dalla restituzione dell'immobile di via Milano ai figli anche ove lo stesso non sia ancora stato messo a reddito.
7. A definizione dei rapporti economici pregressi risalenti al periodo di convivenza il dott. si Parte_1 impegna a corrispondere alla signora la somma di € 130.000,00 (centotrentamila//00). Il versamento CP_1 dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2025 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato.
8. Le parti convengono che le condizioni sopra indicate si applicheranno a partire dal mese di luglio 2025;
9. Fermo quanto previsto ai punti che precedono, il dott. si impegna altresì a versare alla signora Parte_1 entro il 7 luglio 2025 la somma di € 1.000,00. Con tale pagamento sono definiti tutti gli ulteriori CP_1 rapporti di dare avere tra le parti fino alla data del 30 giugno 2025.
10. Resta inteso che con l'avvenuta formalizzazione della gestione esclusiva da parte dei figli degli immobili di villeggiatura di Campiglio e Isola d'Elba, tutte le spese ad essi relative di ogni genere e titolo (ad es. condominiali, manutenzione, tasse e oneri vari) rimarranno a carico degli stessi, con esonero da ogni contributo da parte del padre.
11. La signora si impegna ad informare il dott. quando i figli avranno trovato occupazione CP_1 Parte_1 lavorativa.
12. Spese legali integralmente compensate fra le parti.
13. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza ove conforme alle condizioni sopra riprodotte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il 28/07/2001. Dall'unione sono nati i figli Per_3
(2002) ed (2004). In data 12/12/2019 questo Tribunale ha omologato la separazione Per_4 consensuale dei coniugi. Il presente giudizio divorzile, introdotto in via contenziosa dal e nel quale si è costituita la Parte_1
ha registrato l'accordo delle parti, espresso attraverso le condizioni sopra trascritte, conformi CP_1 all'interesse della prole, che, dunque, possono essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 28 luglio 2001 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Brescia in data 30 luglio 2001 parte II serie A n. 278;
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-dispone, quanto ai rapporti economici, in conformità alle conclusioni trascritte in epigrafe;
-compensa le spese.
Brescia, 10/10/2025
Il presidente estensore
Gustavo Nanni