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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nei processi civilI riuniti iscritti ai nn. 3253/2021 e 3322/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunziata dal Tribunale di Napoli OR in data 21.06.2021,
a definizione della causa civile iscritta al n. 8200/2020 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Annalisa Intorcia (C.F.: e C.F._1 Per_1
( ), in virtù di procura speciale alle liti del
[...] C.F._2
5.09.2019 per notaio Rep. N.42728 Racc. 16316; Persona_2
APPELLANTE
E
(P. IVA. )), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello, all'Avv. Maria Dulvi Corcione
(C.F. ; C.F._3
APPELLATA/APPELLANTE NEL GIUDIZIO N. 3322/2021 R.G.
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._4
in virtù di procura a margine del ricorso ex art 702 bis c.p.c., dall'avv.
Nicola Ricciuto (C.F. ; C.F._5
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: l'appellante, , nelle note scritte Parte_2
depositate in data 10.9.2024, ex art. 127 ter, concludeva per l'accoglimento dell'atto di appello, con il quale aveva chiesto: “a) in via preliminare, in accoglimento dell'istanza ex artt. 283 c.p.c., sospendere la provvisorietà dell'esecuzione della ordinanza ex art. 702 bis del
Tribunale di Na-poli OR, II^ sez. civile, nella persona del giudice unico dott. Rosario Cancello del 18.06.2021, (R.G. 8200/2020);
b) nel merito, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata ordinanza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del
Tribunale di Napoli OR, la domanda così come proposta dall'appellato ricorrente;
c) condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio;
pag. 2/42 d) ai sensi dell'art. 346 c.p.c., abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e docu-menti dello stesso giudizio.
In via istruttoria, anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c., si chiede che codesto autorevole Giudicante voglia disporre nuova CTU rinnovando l'indagine peritale alla luce delle su esposte doglianze previo invito, qualora ritenuto necessario, a rendere chiarimenti sulla espletata CTU”;
l' , nelle note scritte depositate in data 7.11.2024, Parte_3
concludeva riportandosi ai precedenti scritti, nei quali aveva chiesto:
“In riforma dell'impugnata sentenza, Voglia pertanto l'Ecc.ma Corte
d'Appello rigettare le domande formulate nei confronti dell' Parte_3
siccome infondate per l'omessa prova di danni risarcibili, ovvero, in
[...]
subordine, ridurre secondo equità gli importi riconosciuti, determinando
a tal fine la somma effettivamente dovuta da parte della odierna appellante in favore dell'appellato, con esclusivo riferimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta di eventuale condotta colpevole imputabile ai sanitari dell' ”; Parte_3
, nelle note depositate il 7.11.2024, così concludeva: Controparte_2
“.. si riporta a tutte le proprie domande, deduzioni, eccezioni e richieste
(anche istruttorie), formulate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, .. Si chiede, quindi, nuovamente in questa sede, la rinnovazione della ctu o, in subordine, la chiamata a chiarimenti dei
CCTTUU, dottori e al fine di addivenire a una corretta Per_3 Per_4
quantificazione dei danni permanenti riportati dall'appellante
pag. 3/42 incidentale, insistendo affinché vengano accertate dal collegio le evidenti anomalie contenute nell'elaborato degli ausiliari .. Si conclude, in ogni caso, per la dichiarazione di inammissibilità dell'avverso atto di appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; in subordine o, in alternativa, si chiede che l'atto di appello venga rigettato in quanto il medesimo è destituito di ogni fondamento sia in fatto e in diritto.
Accertata la sussistenza del danno non patrimoniale subito da CP_2
, si chiede la condanna dell e la
[...] Parte_2 Parte_3
al risarcimento dei predetti danni nella misura di € 150.000,00 o in
[...]
quella somma maggiore o minore che la Corte adita riterrà di doversi corrispondere secondo equità, oltre interessi dalla data dell'illecito. Con vittoria di spese e compensi di lite e con attribuzione al sottoscritto difensore.
L'avv. Ricciuto chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e formula sin da ora istanza di discussione orale della causa ex art. 352, 2° comma c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17.9.2020 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data
15.1.2021, esponeva che: in data 19.01.2016, il Controparte_2
medico di medicina generale cui si era rivolto, a seguito di visita, prescriveva, per la presenza di piccola tumefazione in regione gluteo sinistra, visita fisiatrica;
il 10.02.2016, eseguiva una visita specialistica pag. 4/42 presso l'ambulatorio di della di Controparte_4
Caivano dove veniva diagnosticata “spondilolisi e spondilolistesi di L5.
Utile controllo NCH per approfondimento diagnostico”; in data
31.03.2016 si sottoponeva, presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni
Bosco di alla visita neurochirurgica, all'esito della quale lo Pt_2
specialista diagnosticava: “ipertrofia m. glutei destra>1 cm. Esibisce RX lombo-sacrale. Si richiede Rm lombosacrale emg arto inferiore destro”; eseguiva, presso lo stesso nosocomio, i controlli successivi;
in particolare, in data 14.07.2016, veniva diagnosticato “spondilolistesi
L5-S1 con pars deficit (lisi istmica)” e gli veniva richiesto di eseguire una rx lombosacrale in proiezioni dinamiche;
in data 23.07.2016, veniva riscontrata “spondilolistesi L5-S1 di grado 2.Ipotrofia del muscolo grande gluteo, tibiale anteriore e gastrocnemio da sofferenza neurogena della radice di S1 a sinistra”; su consiglio dei curanti eseguiva tre cicli di fkt, incluso tens e visita fisiatrica;
il 31.08.2016, si recava a visita fisiatrica, presso la 45 di Caivano, dove Controparte_5
veniva diagnosticata “neuropatia cronica in paziente con spondilolistesi
2° L5-S1. Terapia farmacologica”; in data 21.10.2016, praticava, presso la Polidiagnostica San Pio X di Afragola, un esame RMN del bacino, che evidenziava la presenza, nello spazio compreso tra il muscolo piccolo gluteo e medio gluteo di sinistra, di una voluminosa formazione espansiva ovalare, di dimensioni assiali massime di 112 per 70 mm ed estensione longitudinale di mm 173 che dislocava le suddette strutture muscolari e si estendeva medialmente ed occupava la grande incisura ischiatica omolaterale;
in ragione dell'esito di siffatto esame strumentale, dal 19.01.2017 al 26.01.2017, veniva ricoverato presso la pag. 5/42 di Ottaviano e, nel corso della degenza, sottoposto Controparte_6
ad intervento chirurgico di incisione a L rovesciata, per asportazione di tale neoformazione, risultata essere, all'esito dell'esame istologico, un lipoma;
sussisteva la responsabilità dei medici che lo avevano tenuto in cura, poiché gli stessi avevano concentrato l'attenzione sulla patologia vertebrale, peraltro silente per l'assenza di sintomatologia dolorosa, ignorando la presenza della tumefazione in regione glutea sinistra, che aumentava sempre di più di volume;
infatti, solo dopo la RMN del bacino eseguita ad ottobre del 2016 presso la Polidiagnostica San Pio X di Afragola, veniva accertata la presenza della voluminosa formazione espansiva ovalare nello spazio compreso tra il muscolo piccolo gluteo e medio gluteo di sinistra;
a causa del ritardo diagnostico della neoformazione espansiva ovalare nella regione glutea sinistra, da parte dei sanitari, tale neoformazione era aumentata notevolmente fino a raggiungere le dimensioni di 19 x 5 x 5 cm, comportando la necessità di un'ampia e demolitiva escissione coinvolgente anche il tessuto muscolare, circostante la grossa lesione della grandezza di un melone bozzuto;
i postumi residuati erano rappresentati da un esteso esito cicatriziale di natura chirurgica, della lunghezza di 23 cm, con spiccata ipotrofia del gluteo sinistro rispetto al controlaterale ed ipostenia dell'arto inferiore sinistro;
la deambulazione risultava disarmonica e ipovalida a sinistra e, quindi, fortemente deficitaria con evidenza di passo claudicante, perché l'arto inferiore sinistro non possedeva più la forza necessaria alla sua funzione di spinta;
per l'accertamento delle responsabilità connesse alla descritta vicenda, esso istante depositava ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e, nel corso di tale procedimento pag. 6/42 instaurato nei confronti dell' e dell Parte_2 Parte_3
, il Collegio peritale nominato dal Tribunale di Napoli OR
[...]
riteneva sussistente la responsabilità dei sanitari di entrambe le suddette aziende, per tardiva diagnosi e sottovalutazione della neoformazione al gluteo sinistro, quantificando anche il relativo danno da invalidità permanente.
Poste tali articolare premesse, il ricorrente concludeva perché venisse accertata la responsabilità di entrambe le resistenti e per la condanna delle stesse, in solido, “al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nella somma di giustizia che il Tribunale riterrà di doversi corrispondere all'istante anche per effetto della ctu già svolta nel procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. (n° 13356/18), compresi i danni morali, quelli biologici, esistenziali
e alla vita di relazione, nonché quelli derivanti dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti;
il tutto, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria e ritardato adempimento ex art. 1224 c.c. e agli interessi compensativi dalla data dell'illecito”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, Parte_2
nel riportarsi alle difese già svolte nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., contestava la sussistenza di qualsivoglia nesso causale tra i danni lamentati ed i trattamenti sanitari praticati presso il P.O. San
Giovanni Bosco, nonché la ricorrenza di profili di negligenza, imperizia o imprudenza nei sanitari del citato nosocomio. In particolare, contestando le risultanze dell'espletata CTU, sosteneva essere
“improbabile che i deficit dichiarati del Sig. possano essere CP_2
pag. 7/42 causati da un ritardo diagnostico, anche perché erano già segnalati alla visita neurochirurgica del 23.07.2016 ed infine perché l'accrescimento del lipoma non .. risulta essere veloce”. Deduceva che l'omessa tempestiva diagnosi di lipoma poteva ragionevolmente ascriversi alla patologia di base, spondilolisi e spondilolistesi, di cui era portatore il paziente ed al fatto che il lipoma non era sottocutaneo ma indovato in profondità come descritto alla RMN del e poi dalla descrizione Pt_4
operatoria di chi lo aveva rimosso. Contestava, altresì, la quantificazione del danno operata dai CTU nella misura del 30%, ritenendola spropositata in rapporto all'entità dei postumi.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., previa adozione dei provvedimenti di cui all'art.702 ter, con concessione dei termini dell'art.183 c.p.c., anche previo esperimento di nuova consulenza tecnica di ufficio, in quanto infondato nel merito nei confronti della , con vittoria di spese, diritti ed Parte_2
onorari di giudizio”.
Si costituiva, altresì, l' , che, nel resistere alla Parte_3
domanda, contestava le risultanze della CTU svolta nel corso dell'ATP, dolendosi del mancato esame, ad opera del Collegio peritale, delle note allo stesso trasmesse dai consulenti di parte dell'azienda. Sosteneva che erroneamente i CTU avevano ritenuto sussistere la responsabilità dei sanitari della predetta azienda, in base ad una valutazione di mera
“verosimiglianza” in relazione al fatto che una formazione della grandezza di un “melone” al gluteo sinistro non potesse passare inosservata clinicamente, laddove il lipoma in esame, essendo collocato pag. 8/42 molto in profondità, ben poteva essere misconosciuto e non visibile clinicamente. Deduceva, poi, che la CTU era censurabile anche nella parte in cui aveva quantificato i postumi in misura pari al 30% di danno biologico permanente.
Concludeva, pertanto, come segue: “in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dal Sig. , perché presentato in difetto dei requisiti di cui Controparte_2
all'art. 702 bis e ss. c.p.c.; - in via ancora preliminare disporre rinnovazione della CTU;
- nel merito rigettare tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto”.
L'adito Tribunale pronunciava, all'esito, l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “
1. in accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità delle resistenti nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto nel ricorso introduttivo del giudizio, condanna le predette parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte ricorrente, , per le causali di Controparte_2
cui in motivazione, della somma complessiva di euro 112.813,00
(centododicimilaottocentotredici/00), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. condanna le resistenti, e , in Parte_2 Parte_3
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, , delle spese di lite per il presente Controparte_2
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.315,00
(quattromilatrecentoquindici/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per
pag. 9/42 spese, ed euro 4.015,00 (quattromilaquindici/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte ricorrente, Avv. Ricciuto
Nicola, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. condanna, altresì, le resistenti, e Parte_2 Parte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in
[...]
favore di parte ricorrente, , delle spese di lite relative al Controparte_2
giudizio ex art. 696bis c.p.c. instaurato antecedentemente al presente, e iscritto al n. 13356/2018 r.g.a.c. di questo medesimo Tribunale, che qui si liquidano in complessivi euro 2.447,00
(duemilaquattrocentoquarantasette/00), di cui euro 300,00
(trecento/00) per spese, ed euro 2.147,00
(duemilacentoquarantasette/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte ricorrente, Avv. Ricciuto Nicola, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei
CC.TT.U., in base al decreto di liquidazione del 25/03/2020 emesso nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto al n. 13356/2018 r.g.a.c., pone le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente in capo alle resistenti, col conseguente diritto del ricorrente di ripetere da queste ultime quanto già
pag. 10/42 versato o quanto sarà versato ai CC.TT.U. in forza del predetto decreto di liquidazione”.
§2.
Avverso la predetta ordinanza, ad essa comunicata il 22.06.2021, l
[...]
proponeva appello, mediante atto tempestivamente Parte_2
notificato il 14.7.2021, nel rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi trascritte.
Contro la medesima ordinanza, proponeva appello anche l' Parte_3
, con distinto atto di citazione tempestivamente notificato il
[...]
18.7.2021, iscritto a ruolo con n. 3322/21 R.G., concludendo nei termini dinanzi trascritti.
Costituendosi con comparsa depositata il 25.11.2021, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata nell'appello dell per il giorno 15.12.2021, Parte_2 Controparte_2
resisteva all'avversa impugnazione, spiegando, a sua volta, appello incidentale per sentire riformato il capo di decisione nel quale il
Giudice aveva, a suo avviso riduttivamente, liquidato il danno non patrimoniale e dolendosi, in particolare, dell'omesso riconoscimento delle voci di danno non patrimoniale, quali quello morale, esistenziale, alla vita di relazione.
Con ordinanza dell'11.2.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, accogliendo l'istanza formulata da quest'ultima, sospendeva, nei confronti dell'
pag.
[...]
[...] la provvisoria efficacia esecutiva dell'impugnata Parte_5
ordinanza, “nella misura che eccede l'importo di euro 50.000,00”.
Con successiva ordinanza del 23.3.2022, la Corte disponeva la riunione dell'appello proposto dall' successivamente Parte_3
instaurato, a quello introdotto dall' e, nel contempo, Parte_2
in conformità alla richiesta di entrambe le Asl appellanti, disponeva il rinnovo della CTU.
Depositata, in data 10.2.2023, dal nominato Collegio peritale, composto dai dottori dell' Persona_5 Controparte_7
dell' , e
[...] Controparte_8 Per_6
specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Toracica, la
[...]
relazione peritale, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dinanzi riportate, era trattenuta in decisione, con ordinanza comunicata alle parti l'11.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 30.1.2025.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e dall'appellato,
[...]
, anche la memoria di replica, il fascicolo era rimesso al CP_2
Collegio per la decisione.
§ 3.
Preliminarmente la Corte rileva che non debba disporsi la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, dal momento che la richiesta in tal senso formulata pag. 12/42 dal difensore dell' nelle note di trattazione scritta depositate in CP_2
data 7.11.2024, non veniva dal medesimo reiterata entro la scadenza del termine concesso per il deposito della memoria di replica (cfr. conclusionali e repliche dell' , nelle quali l'istanza in esame non CP_2
veniva riproposta).
§ 4.
Il Giudice di primo grado, valorizzando le conclusioni cui erano pervenuti i CTU dell'ATP, a suo avviso non sconfessate dai rilievi critici svolti dai difensori delle resistenti inquadrata la fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, riteneva sussistente “
l'errore diagnostico posto in essere dai sanitari che ebbero in cura il ricorrente tanto presso la , quanto presso la Parte_2 [...]
”, dal momento che “Alcuno dei detti sanitari, infatti, di Parte_3
fronte alle chiare risultanze obiettive e alle sintomatologie riferite dallo stesso ricorrente, risulta aver adeguatamente diagnosticato il lipoma al gluteo sinistro di cui era già portatore l'istante, colposamente omettendo di avviare il paziente verso un adeguato e tempestivo trattamento chirurgico risolutivo”.
Ad avviso del Giudice sussisteva, poi, il nesso di causalità, in quanto, sempre alla luce delle conclusioni rassegnate dai CTU, era “emerso con chiarezza che le lesioni riportate dal resistente sono tutte riconducibili alla tardiva diagnosi del lipoma, il che determinò una tardiva ed intempestiva rimozione chirurgica dello stesso, quando esso aveva già raggiunto dimensioni ragguardevoli. Ciò è alla base degli esiti invalidanti di cui il ricorrente risulta essere oggi portatore”, potendosi,
pag. 13/42 quindi, affermare che “la tenuta, da parte dei predetti sanitari, dell'attività diligente e perita necessitata ed invece omessa, sarebbe stata idonea ad evitare l'evento dannoso nei termini in cui lo stesso risulta essersi verificato nella specie”.
§ 5.
Con il primo motivo, l' censurava il capo di Parte_2
ordinanza, dinanzi riportato, sostenendo che il primo Giudice si era erroneamente appiattito sulle risultanze della CTU, i cui redattori non si erano curati di dare compiuta risposta ai circostanziati rilievi critici formulati dai consulenti di parte dell'azienda.
In particolare, l'appellante sosteneva che l'assunto, prospettato dai
CTU, di una condotta negligente dei sanitari del P.O. San Bosco, per l'omessa tempestiva diagnosi di lipoma in occasione della visita NCH del 31/03/2016 e dell'ulteriore visita NCH del 23/07/2016, era censurabile, in quanto i deficit lamentati dal paziente non erano ascrivibili al preteso ritardo diagnostico essendo già segnalati alla visita neurochirurgica del 23.07.2016.
Secondo l'appellante era altamente improbabile che nessuno dei medici che aveva visitato il paziente avesse notato per tempo alcuna tumefazione a carico del gluteo di sinistra. Tale pretesa errata diagnosi era probabilmente conseguenza della patologia di base spondilolisi e spondilolistesi da cui era affetto l' e sulla quale tutti i sanitari CP_2
avevano concentrato l'attenzione, oltre che favorita dalla collocazione pag. 14/42 del lipoma, che era risultato non sottocutaneo ma indovato in profondità.
§ 6.
Con argomentazioni di tenore analogo, l , con il primo Parte_3
motivo del suo autonomo atto di appello, censurava lo stesso capo di ordinanza, stigmatizzando l'acritica adesione del Giudice alle risultanze della CTU e la mancata valutazione, da parte dei consulenti d'ufficio, delle analitiche censure mosse dai consulenti di parte dell'azienda all'elaborato peritale.
Premesso che i sanitari dell' avevano visitato il Parte_3
paziente in due occasioni e, precisamente, in data 10.02.2016, all'inizio del percorso sintomatologico e diagnostico, allorquando il sanitario giustamente concludeva per una diagnosi di spondilolisi e spondilolistesi L5 con consiglio di approfondimento diagnostico neurochirurgico, diagnosi poi confermata anche dai sanitari dell
[...]
con successivi controlli e con diversi accertamenti Pt_6
strumentali, e, in data 31.08.2016 (a distanza di circa sette mesi dal primo accesso), su indicazione dei sanitari dell' per la Parte_6
prescrizione di tre cicli di FKT incluso tens, il tutto a termine di un percorso diagnostico, clinico e strumentale già eseguito altrove,
l'appellante obiettava che i CTU avevano finanche omesso di analizzare le note critiche trasmessegli dai consulenti di parte dell'azienda.
Nel merito, obiettava che, in data 14/07/2016, i neurochirurghi che visitavano il paziente, presso il P.O. San Giovanni Bosco della Pt_6
pag. 15/42 centro, chiedevano l'effettuazione di una RMN lombare, esame che avrebbe permesso di formulare una diagnosi differenziale tra la spondilolistesi di L5-S1 già individuata con esame RX-grafico ed eventualmente altra patologia, come quella poi rivelatasi esistente.
Tuttavia, sosteneva l' tale indagine non veniva eseguita.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, il paziente aveva iniziato ad avere sintomi rilevanti da schiacciamento del nervo sciatico solo in data
23/07/2016, quando, dalla visita NCH effettuata presso il P.O. San
Giovanni Bosco della emergeva l'ipotrofia del Parte_6
muscolo grande gluteo, tibiale anteriore e gastrocnemio da sofferenza neurogena della radice di S1 a sinistra. Opinava che, in tale data, i sanitari neurochirurghi prescrivevano terapia fisiatrica e che, il
31/08/2016, presso il DS n° 45 della , veniva effettuata CP_9
la visita fisiatrica che si basava sulla diagnosi specialistica già formulata dai neurochirurghi del San Giovanni Bosco. Asseriva, quindi, che, in tale occasione, compito dei sanitari fisiatri dell' CP_9
era specialmente quello di rilevare la compatibilità tra la diagnosi già formulata dai neurochirurghi del P.O. San Giovanni Bosco e la terapia da essi prescritta e non quello di ricercare altre cause foriere della sintomatologia, a meno che le stesse cause indicate dai neurochirurghi fossero incompatibili con il quadro clinico rilevato alla visita. Deduceva che “trattandosi di “aprassia del nervo sciatico”, quale diretta conseguenza della spondilolistesi di L5-S1, i sanitari ritennero giustamente compatibile la diagnosi con la sintomatologia presentata ed
pag. 16/42 i segni clinici rilevati e dunque correttamente ritennero di non sottoporre il paziente ad altri accertamenti strumentali”.
Asseriva che, tra l'altro, i CTU avevano addebitato ai sanitari dell'
[...]
di non avere riscontrato la presenza del lipoma, in Parte_3
occasione della visita del 31/08/2016, fondando il loro convincimento solo “su un criterio di “verosimiglianza” in relazione al fatto che una formazione della grandezza di un “melone” al gluteo sinistro non potesse passare inosservata clinicamente”. Tale affermazione, tuttavia, doveva considerarsi generica, perché “una neoformazione situata tra il piccolo ed il medio gluteo come il lipoma in esame, essendo collocata molto in profondità, potrebbe essere di sicuro non visibile clinicamente, specialmente se non è di dimensioni molto grandi” e considerato, altresì, che le dimensioni ipotizzate dai CTU erano quelle che il lipoma presentava “solo nel gennaio 2017, ma che erano già minori al rilievo ecografico dell'ottobre 2016 e che sicuramente erano ancora più piccole il 31/08/2016, data in cui i sanitari dell ebbero modo di CP_9
visitare il paziente”.
L'ordinanza era, del pari erronea, per avere dato per scontata “la sussistenza del nesso causale tra l'insorgenza della patologia o del suo aggravamento e la condotta del sanitario”, sebbene, nella specie, le cure prestate dai sanitari della fossero state Parte_3
“cronologicamente antecedenti rispetto alla manifestazione conclamata del lipoma”. Non vi erano, quindi, ragioni sufficienti “per sostenere che la prestazione sanitaria erogata possa essere inquadrata come concausa
pag. 17/42 efficiente e determinante secondo il principio del “più probabile che non” del danno lamentato dall' appellato”.
§ 7.
I motivi che precedono, da trattare congiuntamente per l'intima connessione da cui sono avvinti, sono infondati.
Sul punto giova rammentare che i CTU dell'ATP, dott.
[...]
e dott. , avevano ravvisato la responsabilità Per_7 Persona_8
sia dei sanitari del P.O. San Giovanni Bosco, facente parte dell'
[...]
, che di quelli del DS n° 45, struttura costituente parte dell Pt_2 [...]
. Parte_3
Quanto ai primi, i CTU ritenevano che, in occasione delle due visite
NCH effettuate il 31 marzo ed il 23 luglio 2016, i sanitari omettevano colposamente la diagnosi di lipoma, avendo rilevato “ipotrofia muscoli glutei a destra”, in luogo di “aumento di volume del gluteo sinistro per presenza di lipoma indovato nello stesso e simulante un aumento di volume della componente muscolare”, nonché concluso per
“spondilolistesi di L5-S1 di grado 2 ipotrofia del muscolo grande gluteo, tibiale anteriore e gastrocnemio da sofferenza neurogena della radice di
S1 a sinistra allorquando un più attento esame obiettivo avrebbe fatto chiaramente propendere, anche in virtù della sintomatologia riferita, per una sindrome da compressione dello sciatico lungo il suo decorso per presenza di cospicuo lipoma nel contesto del gluteo sinistro”.
Riguardo alla condotta dei sanitari dell' , inoltre, i Parte_3
primi CTU osservavano che la “diagnosi di neuropatia cronica in p. con
pag. 18/42 spondilolistesi 2^ L5-S1”, emessa all'esito della visita fisiatrica effettuata il 31.8.2016, era “carente nel riscontro clinico obiettivo.
Infatti, anche in tale circostanza appare inverosimile che una formazione della grandezza di un “melone” al gluteo sinistro possa essere passata inosservata”.
Tali conclusioni, per quanto fortemente contestate dalle appellanti, sono state sostanzialmente confermate anche dal Collegio peritale di appello.
Ed invero, i dottori e premesso che “il sig. Per_3 Per_4 [...]
, iperteso in trattamento farmacologico e portatore di CP_2
spondilolistesi L5-S1 di 2° grado, era affetto da lipoma sottogluteo sinistro, escisso chirurgicamente il 20 gennaio 2017”, dopo avere analiticamente ripercorso l'iter clinico del paziente, dinanzi già ampiamente esposto, ritenevano che “.. nella fattispecie si realizzò un colpevole ritardo diagnostico, da addebitarsi a tutti i sanitari che si occuparono della vicenda clinica nell'arco temporale appena indicato. La negligente condotta di costoro è da presumere che si sia realizzata sul fondato presupposto che una ben più accurata valutazione visiva della regione glutea sinistra, associata alla semplice palpazione manuale locale, avrebbe potuto/dovuto far sorgere il sospetto di un lipoma sottogluteo. Detta colpevole condotta devesi considerare parzialmente mitigata dal fatto che il sig. è anche affetto da una Controparte_2
spondilolistesi L5-S1, responsabile dell'odierna condizione di sofferenza nervosa periferica, quale rilevata dall'odierno esame elettromiografico”.
pag. 19/42 Quindi, anche i secondi CTU, in accordo con quanto ritenuto dai primi, ritenevano erronea la condotta dei sanitari, in servizio presso entrambe le appellanti, per avere concentrato l'attenzione solo sulle problematiche di carattere vertebrale, da cui pure era affetto il paziente, non avvedendosi della voluminosa formazione al gluteo sinistro, già sospettata alla visita del medico di medicina generale del gennaio 2016, che sarebbe stato possibile accertare attraverso un semplice esame clinico del paziente.
Ne segue che, anche alla luce dell'esito della rinnovata CTU, l'ordinanza impugnata debba essere confermata laddove riteneva sussistente la responsabilità delle odierne appellanti.
Queste ultime debbono, quindi, rispondere, in solido tra loro, dei danni sofferti dall' , come appresso quantificati, fermo restando quanto CP_2
in seguito si dirà in relazione al pagamento, interamente satisfattivo, nelle more del giudizio eseguito dalla sola . Parte_2
Ciò posto, è, poi, il caso di rilevare che l , inoltre, si doleva Parte_3
dell'omessa” graduazione delle responsabilità a carico delle strutture convenute, laddove palesemente si comprende che la Parte_3
non ha avuto alcun ruolo causale in quanto accaduto all'odierno appellante”.
Tale istanza è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., siccome formulata per la prima volta in appello. Infatti, alcuna richiesta di graduazione delle responsabilità era stata avanzata dalla citata pag. 20/42 nella comparsa di costituzione di primo grado. Ne segue che nessuna pronuncia, riguardo ad essa, si imponga da parte di questa Corte.
§ 8.
Con riferimento al quantum, il primo Giudice, sempre in adesione alle conclusioni rassegnate dai CTU, asseriva che i postumi permanenti causalmente riconducibili al ritardo diagnostico andavano valutati nell'ordine del 30% di danno biologico e che si era determinato un danno da ITP pari al 75% per 4 mesi ed a sei mesi al 50%.
Pertanto, facendo applicazione della versione 2021 della tabella di
Milano, il Giudice, tenuto conto dell'età (anni 54) che il ricorrente aveva al momento del fatto, riconosceva euro 94.993,00 per danno biologico permanente, euro 8.910,00 per Inabilità Temporanea
Parziale al 75%, euro 8.910,00 per Inabilità Temporanea Parziale al
50% e, quindi, in totale, complessivi, euro 112.813,00.
Rigettava, poi, la richiesta “di parte ricorrente, volta alla separata liquidazione di ulteriori voci di danno non patrimoniale, quali quello morale, esistenziale, alla vita di relazione et similia”, ritenendo la stessa
“apodittica e non fatta oggetto né di precisa allegazione né di prova
(quantomeno in via presuntiva)”.
§ 9.
Con il secondo motivo del suo appello principale, l Parte_2
censurava l'ordinanza nella parte in cui il Giudice aveva stimato il danno subito dal ricorrente nella misura del 30%, nonché relativamente al pure riconosciuto periodo di ITT e di ITP.
pag. 21/42 Sul punto, richiamando le osservazioni svolte dai consulenti di parte dell'azienda, evidenziava che la valutazione del 30% era eccessiva, essendo prevista, in relazione a lesioni di ben maggiore gravità, quale l'amputazione monolaterale di gamba a qualsiasi livello in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace, una forbice dal 35 al
50%.
Quindi, tenuto conto della concomitante spondilolistesi (3-4%), la valutazione corretta del danno biologico disfunzionale avrebbe dovuto essere del 14-15% e, tenuto conto del lieve danno estetico conseguente agli esiti cicatriziali, si sarebbe dovuti pervenire ad una stima non superiore al 18-20% e, quanto alla ITP, a riconoscere un “periodo di malattia di circa 90 giorni di cui 30 di Inabilità Temporanea Parziale ad un valore medio del 75% ed ulteriori 60 giorni di Inabilità Temporanea
Parziale ad un valore del 50%”.
§ 10.
Anche l , con argomentazioni di tenore analogo, Parte_3
censurava il medesimo capo di ordinanza, sostenendo che la decisione del primo Giudice era stata fuorviata dalle erronee conclusioni dei CTU.
Al riguardo, deduceva che, tenuto conto dello stato obiettivo di salute della vittima, il danno biologico permanente avrebbe dovuto essere stimato in misura non superiore al 18-20%.
§ 11.
Preliminarmente, occorre prendere posizione sui rilievi, svolti dalla difesa dell' negli scritti difensivi finali, secondo cui le sopra CP_2
pag. 22/42 indicate censure andrebbero considerate inammissibili dal momento che “non è stato prospettato alla Corte un progetto alternativo di decisione diverso da quello in primo grado. Anzi, in entrambi gli atti di appello delle ci si limita a chiedere una riforma totale della CP_10
decisione di primo grado che implichi un rigetto integrale delle domande proposte (in primo grado) da Non vi è nelle Controparte_2
conclusioni alcuna richiesta di riduzione della statuizione di primo grado
e i rilievi generici contenuti nella parte motiva dell'atto di appello dell' non sono altro che delle critiche ad colorandum Parte_2
volte ad inficiare genericamente l'operato degli ausiliari in primo grado, mosse alla scopo di ottenere una rinnovazione della ctu, tendendo unicamente all'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità e, quindi, della assenza di responsabilità dell' . Parte_2
Allo stesso modo, l'appello della si limita a chiedere Parte_3
nelle conclusioni, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza di primo grado, l'accertamento della mancanza di responsabilità dell , nonché il rigetto nel merito di Parte_3
tutte le domande proposte da in primo grado, non Controparte_2
dando alcun seguito alle aspecifiche argomentazioni relative all'eccessiva valutazione dei danni da lesione effettuata dal Tribunale di
Napoli OR .. Quindi, non essendovi stata né una espressa richiesta di riforma parziale della ordinanza decisoria di primo grado, né tanto meno una prospettazione delle modalità, secondo le quali dovese avvenire una riduzione del quantum e per quali ragioni, entrambe le
pag. 23/42 impugnazioni avverse non potranno che essere rigettate con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite”.
Ed ancora, la difesa dell'appellato opinava che, comunque, le conclusioni dei CTU di appello, i quali erano “giunti ad una illogica quantificazione del danno biologico permanente pari al 2-3%”, dovevano ritenersi contrarie al principio dispositivo, avendo operato una valutazione del predetto danno in misura finanche significativamente inferiore a quella “operata dai consulenti di parte avversa (18-20%)”.
§ 12.
Le deduzioni che precedono non possono condividersi.
È, qui, appena il caso di rammentare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ. Sez. U - ,
Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
pag. 24/42 Nella specie, non ricorre la prospettata inammissibilità dei motivi di appello, avendo, come dinanzi detto, entrambe le Asl specificamente contestato la quantificazione del danno biologico operata dal primo
Giudice, ritenendo la stessa spropositata in rapporto all'effettiva entità dei postumi (cfr. pagg. 25 e seguenti dell'atto di appello della
[...]
e pag. 16 dell'appello proposto dalla ). Pt_2 Parte_3
Né, invero, è configurabile alcuna violazione del principio dispositivo, per avere i CTU di appello stimato il danno in misura finanche inferiore a quella indicata dai CT delle suddette ove si consideri che, con i rispettivi atti di appello, tali aziende avendo chiesto, in primo luogo, il rigetto integrale della domanda e che avendo le stesse, come visto, espressamente contestato la quantificazione del danno, necessariamente sollecitavano una riduzione del risarcimento, rispetto a quello liquidato dal Tribunale.
In aggiunta giova, altresì, rimarcare che “L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi
d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di
pag. 25/42 gravame” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 30129 del
22/11/2024).
Quindi, una volta che, con l'appello, sia stata contestata la misura del risarcimento come determinato dal primo Giudice, spetta al Giudice dell'impugnazione, ove ritenga di dare ingresso alla censura, procedere ad un complessivo e rinnovato riesame dell'intera pretesa risarcitoria, anche al di là delle specifiche critiche svolte dall'appellante.
§ 13.
Venendo al merito, i motivi, da trattare anche in tal caso congiuntamente, sono fondati.
Ed invero, il Collegio peritale di appello, cui questa Corte aveva demandato lo specifico compito di stimare il danno avuto riguardo a tutte le obiezioni sollevate dalle appellanti rispetto alla prima CTU, premetteva che “Il trattamento chirurgico eseguito presso la
[...]
di Ottaviano è lo stesso che si sarebbe posto in atto qualora CP_6
la diagnosi di lipoma sottogluteo sinistro fosse stata più tempestiva”.
Deve, quindi, escludersi che il ritardo diagnostico abbia comportato la necessità di un intervento diverso da quello che si sarebbe realizzato ove il lipoma fosse stato accertato per tempo.
Riguardo alle conseguenze dannose, poi, i secondi CTU si ponevano in chiaro disaccordo con i primi, a giudizio dei quali “L'asportazione della massa lipomatosa, e la correlata riduzione della componente muscolare glutea resasi necessaria nel corso dell'intervento chirurgico, è responsabile, unitamente al danno neurologico, degli esiti disfunzionali
pag. 26/42 rilevati nel corso di questi lavori, così come l'imponente esito cicatriziale resosi necessario per il tardivo intervento chirurgico sarebbe stato sicuramente meno evidente in caso di intervento tempestivo su di una massa lipomatosa di minori dimensioni”.
Ad avviso dei CTU di appello, invece, “il ritardo diagnostico potrebbe avere condizionato un esito cicatriziale cutaneo moderatamente più esteso, ciò perché le intrinseche caratteristiche biologiche di basso grado di invasività del lipoma realizzano un accrescimento volumetrico notoriamente lento. Un siffatto postumo, posto che all'esame obiettivo odierno il tono muscolare della coscia e della gamba sinistra è conservato, al pari della sensibilità su tutto l'ambito dell'arto inferiore sinistro, né si rilevano deficit della deambulazione e di forza a carico dell'arto coinvolto, può, con criterio meramente equitativo, valutarsi nella misura del 2-3 % della validità totale del sig. . Controparte_2
Al tempo stesso, il ritardo diagnostico ha causato un danno biologico temporaneo parziale al 25% della durata di circa un anno;
ciò in considerazione del presumibile disagio determinato dalla protratta permanenza in situ della massa lipomatosa”.
Tali conclusioni erano strenuamente avversate dal difensore dell' , il quale, nel sollecitare l'ulteriore rinnovo di CTU o la CP_2
chiamata a chiarimenti dei consulenti, ne stigmatizzava l'operato.
In particolare, la difesa dell' , richiamando le considerazioni dei CP_2
consulenti tecnici di parte, sosteneva: ”non è chiaro come a fronte di un esame elettromiografico che attesta una sofferenza assonale dello SPE a
pag. 27/42 sinistra, con degenerazione walleriana in esiti di fenomeni compressivi, si sia giunti alla conclusione che la tardiva diagnosi ed il conseguente tardivo trattamento non sono in alcun modo responsabili della succitata sofferenza della radice nervosa, ma del solo maggior danno estetico ad esso correlato. Infatti, nonostante la comunicazione PEC del Legale rappresentante con cui si faceva rilevare l'errore refertativo commesso in prima istanza, i CCTTUU, non hanno minimamente rivalutato le proprie conclusioni valutative, liquidando tale rilevante dato strumentale con una semplice laconica affermazione secondo cui “la nuova attestazione non fa che confermare le conclusioni espresse nel primitivo referto dell'indagine diagnostica”. Tenuto conto che dall'elenco della documentazione esaminata non risulta effettuato alcun esame elettromiografico eccetto quello richiesto in sede di accertamento medico legale, non si comprende in che modo si possano ritenere adeguate le conclusioni valutative prospettate laddove il referto emendato del succitato esame strumentale chiaramente evidenza una sofferenza assonale dello SPE a sinistra. I CCTTUU vorrebbero quindi sostenere l'errata tesi (come dimostreremo in seguito) che tale accertata lesione nervosa sia causalmente riconducibile alla spondilolsitesi di L5-
S1 e come tale non è oggetto del risarcimento medico legale conseguente alla tardiva diagnosi. Ma così non è”.
Dopo un'approfondita dissertazione teorica circa l'anatomia della zona interessata dalla fattispecie concreta, i consulenti di parte dell'appellato, ai cui rilievi si riportava il difensore dell' , CP_2
obiettavano poi che “ .. i CCTTUU siano incorsi in una erronea
pag. 28/42 valutazione dell'anatomia dei nervi spinali ed in particolare della radice nervosa di S1. Infatti, se una protrusione discale tra L5-S1 ostacola il I nervo sacrale - S1 - (e non il V lombare) analogamente una listesi o scivolamento di L5 su S1 determinerà una sofferenza radicolare intramidollare di S1. Ciò nel suo complesso determinerà una lesione completa di tutte le fibre nervose di tale radice (a coinvolgimento bilaterale) con compromissione alta della funzionalità motoria e sensitiva bilaterale di entrambi arti inferiori. Nel caso in esame, il dato strumentale fornito dall'EMG effettuato dal Sig. ha evidenziato CP_2
una sofferenza da degenerazione walleriana del nervo SPE, che lo si ricorda rappresenta uno dei rami terminali nel nervo sciatico, alla cui composizione partecipano anche la radice nervosa di S1. Non può sfuggire a questo punto che la presenza di un interessamento parziale e monolaterale di uno dei rami terminali del nervo sciatico sia da inficiare alla compressione ab-estrinseco esercitata dal lipoma a livello gluteo, per compressione del nervo sciatico lungo il suo decorso. E se quindi tale documentata ed accertata sofferenza è conseguenza di una compressione delle fibre nervose del nervo sciatico di sinistra, verificatasi successivamente all'emergenza dal canale midollare delle originarie radici nervose, ne consegue, sul piano valutativo medico-legale, che tale sofferenza è causalmente ed inequivocabilmente riconducibile all'errore tecnico dei sanitari che ebbero in cura il signor . Tanto premesso, CP_2
tenuto conto che gli stessi CCTTUU hanno ammesso profili di responsabilità in capo ai succitati sanitari, appare a dir poco riduttivo prospettare come riconoscimento in termini di risarcimento di danno biologico il solo danno estetico. A tale valutazione andrà quindi aggiunto
pag. 29/42 ed ulteriormente computato la quota di danno rappresentata dalla sofferenza dello SPE, per cui a parere di chi scrive, la corretta valutazione medico-legale sia quella che a suo tempo fu prospettata in occasione del primo giudizio, ovvero del 30%”.
§ 14.
Ciò premesso, la Corte ritiene che ai rilievi appena riportati non possa prestarsi adesione, atteso che, in ordine ad essi, il Collegio peritale di appello rispondeva compiutamente osservando “che una neuropatia periferica si caratterizza per la presenza di caratteristici sintomi e segni”, che possono essere di tipo motorio (paresi, paralisi, fibrillazioni), sensitivi (ipoanestesia, parestesie, dolore spontaneo, disestesia, iperalgesia), vegetativi o autonomici, turbe trofiche.
I CTU avevano, poi, cura di precisare che “il quadro clinico della lesione del nervo sciatico popliteo esterno è contrassegnato da atrofia dei muscoli della loggia antero-esterna della gamba. Le manifestazioni cliniche di tipo motorio, poi, comprendono la paralisi della flessione dorsale, dell'abduzione e dell'eversione (pronazione) del piede, il deficit della flessione dorsale dell'alluce, l'impossibilità all'estensione delle dita con conseguente quadro di “piede cadente” (steppage), reso ancor più evidente dall'integrità del nervo sciatico popliteo interno. I pazienti affetti da lesione del nervo sciatico popliteo esterno riescono a mantenere la posizione eretta e a camminare. In particolare, dal lato della lesione possono deambulare sulla punta del piede, ma non riescono ad appoggiare il tallone. A loro volta, le manifestazioni cliniche di tipo
pag. 30/42 sensitivo sono rappresentate dall'anestesia della superficie antero- laterale della gamba e di parte della superficie dorsale del piede”.
Poste tali premesse, i CTU osservavano, poi, che, nella specie, nel corso dell'esame obiettivo del periziando da essi svolto, - esame rispetto al cui esito i consulenti di parte dell' non avevano sollevato né nel CP_2
corso dello stesso, né successivamente, rilievi di sorta – “il tono muscolare della coscia e della gamba di sinistra risultò conservato, né si registrò alcun minus in corrispondenza della coscia e della gamba del medesimo lato. La sensibilità su tutto l'ambito dell'arto inferiore sinistro risultò completamente conservata, né furono accertati deficit della deambulazione e della forza a carico dell'arto coinvolto. Del pari, negativa risultò la manovra di . Pt_7
Tali dati, emergenti dalla clinica, non potevano, ad avviso dei CTU, essere superati dall'esito dell'esame elettromiografico eseguito il 9 dicembre 2022 presso l'Istituto Neurodiagnostico Vaia di sia Pt_2
perché il referto di tale esame riportava una (generica, in quanto non meglio stimata) diagnosi di “sofferenza assono neurotmesi” del nervo peroneo comune (indicato anche con la dizione di nervo sciatico popliteo esterno) inizialmente “di destra” e, quindi, localizzata dal lato opposto a quello (sinistro) ove era ubicato il lipoma, sia perché, anche a voler considerare come veritiera la correzione postuma del lato interessato (da destro a sinistra) prodotta dal difensore dell' CP_2
dopo l'inoltro della bozza di relazione peritale, comunque, non poteva omettersi di evidenziare che “l'elettromigrafia è un esame neurofisiologico che consente di valutare quantitativamente il danno a
pag. 31/42 carico delle strutture nervose coinvolte dallo scivolamento vertebrale.
Nella pratica clinica l'indicazione ad eseguire questo tipo di indagine diagnostica è alquanto ristretta e riservata a casi caratterizzati da quadri sintomatologici dubbi oppure come strumento per quantificare il danno neurologico a carico di una o più radici nervose prima di procedere all'intervento chirurgico. Ne consegue che l'elettromiografia nelle forme sintomatiche medio gravi di spondilolistesi può indicare una sofferenza del nervo sciatico popliteo”.
Nella specie, ribadivano i CTU, “occorre ancora una volta sottolineare
l'assenza assoluta di alcun segno all'esame obiettivo. Il sig.
[...]
ha solo lamentato soggettivamente una sintomatologia a CP_2
carattere crampiforme, non continua, solo ricorrente, a livello del polpaccio di sinistra, unitamente a parestesie (formicolii) alla gamba sinistra. In definitiva, anche qualora si voglia dare per buona la postuma correzione di lato (da destra a sinistra), la conclusione diagnostica mal si correla all'assoluta assenza di sintomatologia obiettiva.
In assenza di postumi funzionali dell'arto inferiore sinistro non è, pertanto, possibile accreditare alcun danno funzionale residuo, né da compressione, né post-chirurgico, ciò che induce gli scriventi a confermare allo stato l'esistenza del solo già ricordato danno estetico”.
Sulla scorta dei rilievi espressi dai CTU di appello, sorretti da adeguate argomentazioni di carattere tecnico scientifico, la Corte rileva che non sussistano i presupposti per disporre un ulteriore supplemento di indagine peritale, né, tantomeno, per discostarsi dal motivato parere espresso dagli stessi.
pag. 32/42 Inconferente è, peraltro, l'argomento teso a stigmatizzare l'operato dei secondi CTU, consistito nel non avere valorizzato l'esito di un esame strumentale da essi stessi disposto.
Ed invero, l'accertamento diagnostico eseguito dall' su richiesta CP_2
degli ausiliari è chiaramente servito agli stessi per escludere che le conseguenze di carattere neurologico, lamentate dall'istante, possano causalmente ricondursi all'esito dell'intervento chirurgico di rimozione del lipoma.
In particolare, nell'escludere la fondatezza di tale assunto, i CTU chiarivano come “.. il sig. è anche affetto da una Controparte_2
spondilolistesi L5-S1, responsabile dell'odierna condizione di sofferenza nervosa periferica, quale rilevata dall'odierno esame elettromiografico che per l'appunto attesta “una sofferenza assono neurotmesi del SPE
(sciatico popoliteo comune) di destra nella sua componente di S1/S2 a livello gangliare, con segni di degenerazione walleriana in esiti di fenomeni compressivi”” (cfr. CTU pag. 34).
Sotto tale profilo, quindi, alcuna contraddittorietà o illogicità è rinvenibile nelle argomentazioni e nelle conclusioni rassegnate dai medesimi CTU.
In definitiva, quindi, il danno biologico, temporaneo e permanente, sofferto dall' deve essere stimato sulla scorta della CTU svolta in CP_2
questo grado di giudizio.
§ 15.
pag. 33/42 Si impone, pertanto, una rinnovata liquidazione del predetto danno, che, essendo contenuto nei limiti del 9%, deve essere operata facendo applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/05, come aggiornata, da ultimo, con il D.M.
16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
La S.C. ha, infatti, affermato il principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma
4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 28990 del 11/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 25274 del
10/11/2020).
pag. 34/42 Ciò premesso, avuto riguardo all'età (54 anni) che il leso aveva al momento dell'esecuzione (20.1.2017) dell'intervento di asportazione del lipoma, riconoscendo un danno del 3%, corrispondente al valore più elevato della forbice indicata dai CTU, si ottengono i seguenti importi:
euro 2.660,02 per danno biologico permanente;
euro 5.040,65 per IPT al 25% per la durata di un anno, determinata applicando l'indennità giornaliera di euro 55,24.
§ 16.
Tanto premesso, deve, poi, rilevarsi che, con l'unico motivo del suo appello incidentale, l' aveva impugnato la gravata ordinanza, CP_2
dolendosi del fatto che il Giudice aveva disatteso la richiesta di liquidazione di ulteriori voci di danno non patrimoniale, quali quello morale, esistenziale, alla vita di relazione nonché quelli derivanti dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Sul punto, opinava che l'ordinanza, laddove aveva rigettato tale richiesta osservando che il ricorrente non avesse operato alcuna allegazione, né offerto nessuna prova dei lamentati ulteriori pregiudizi, diversi dalla lesione della salute, era errata. Infatti, deduceva di avere, nel ricorso introduttivo, “allegato tutte le conseguenze patite in seguito all'evento dannoso, oggetto di causa”, in specie, allegando che “non poteva più svolgere la vita di prima, non potendo continuare a praticare hobby, quali la corsa, le lunghe passeggiate, a piedi o in bicicletta, in compagnia del gruppo di amici abituali;
inoltre, era tornato a vivere con
pag. 35/42 i genitori, che tutt'ora lo accudiscono e lo sostengono economicamente, in quanto non può più svolgere la sua attività lavorative di massaggiatore professionale, che impone il protrarsi di tempi lunghi in posizione eretta”.
Ciò posto, la Corte osserva che la domanda dinanzi richiamata, sottesa al motivo di appello incidentale, da esaminare in sede di rinnovata liquidazione del danno non patrimoniale, vada disattesa.
Assorbente è, al riguardo, la considerazione per cui, essendo stata esclusa la natura iatrogena delle lamentate lesioni neurologiche, anche tutte le ulteriori conseguenze di tale danno, costituite dalle ripercussioni negative dello stesso sulle dinamiche sociali e relazionali del leso, in astratto idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento, non siano causalmente ascrivili alla condotta dei sanitari.
In conclusione, quindi, il danno patito dall'originario ricorrente deve essere rideterminato in complessivi euro 7.700,67.
§ 17.
Va, a questo punto, rimarcato che, nella comparsa conclusionale, l'
[...]
deduceva che, in esecuzione dell'ordinanza con la Parte_2
quale questa Corte aveva parzialmente accolto l'istanza di sospensiva,
“giusta determina di liquidazione 1388 del 13 aprile 2022 e giusto mandato di pagamento n. 2713797 del 21.07.2022 liquidava la somma di sua competenza (€.25.000,00) in favore del Sig. ” e chiedeva CP_2
volersi “condannare in ogni caso parte ricorrente alla restituzione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale ( €.25.000,00) come
pag. 36/42 disposto da codesta ecc.ma Corte all'udienza dell'11.02.2022 o della somma eccedente quanto eventualmente ad essa riconosciuta”.
Al riguardo, la Corte rileva che tale istanza, essendo stata formulata solo nella comparsa conclusionale, sia inammissibile.
In tal senso, si deve rammentare che la Cassazione abbia più volte chiarito che “La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cass. civ. Sez.
1 - , Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021; conf. Sez. L - , Ordinanza n.
2292 del 30/01/2018: ”La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora
l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nele "note conclusionali", trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse”).
pag. 37/42 Nella specie, essendo il pagamento avvenuto, secondo quanto dichiarato dall' in data 21.07.2022, ampiamente prima del giorno
08.11.2024, fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., quale scadenza del termine per deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l avrebbe, al più tardi, dovuto avanzare la richiesta di ripetizione nelle note scritte depositate il
10.9.2024.
Ciò posto, avendo l' comunque, dedotto l'avvenuto pagamento e dovendosi tale fatto, in difetto di contestazione da parte dell' , CP_2
ritenere pacifico, con la presente pronuncia va adottata una statuizione di mero accertamento del credito, in quanto, risultando il creditore già interamente soddisfatto, non può disporsi alcuna ulteriore condanna.
In aggiunta, occorre rilevare, poi, che sull'importo dinanzi riconosciuto spetteranno al leso gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. da calcolare sulla medesima somma previamente devalutata al 10.2.2016 (data di esecuzione della prima visita medica alla quale il ricorrente si sottoponeva ed in cui aveva, quindi, inizio la condotta negligente delle convenute ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, sino al 21.07.2022, data del pagamento interamente satisfattivo eseguito dall . Parte_2
§ 18.
Venendo a disciplinare il regime delle spese processuali, giova premettere che costituisca ius receptum il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pag. 38/42 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Nella specie, ritiene il Collegio che, tenuto conto della riconosciuta, sia pure solo parziale sul piano del quantum, fondatezza della domanda proposta dall'originario ricorrente, le spese processuali del doppio grado e quelle relative alla precedente fase ex art. 696-bis c.p.c. debbano seguire la soccombenza delle suddette
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione per tutti i gradi di giudizio dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum, con distrazione in favore dell'Avv.
Nicola Ricciuto, dichiaratosi antistatario.
Nella quantificazione dei compensi appare equo riconoscere quelli tabellari minimi, pet tutte le fasi, avuto riguardo all'accoglimento della pretesa in misura significativamente inferiore al petitum.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alle CTU, come liquidate dal Giudice dell'ATP e da questa Corte con separati decreti, debbono porsi, per il 50%, in applicazione del principio di pag. 39/42 soccombenza, a definitivo carico delle appellanti. Invece, per il residuo 50%, tali spese, tenuto conto di quanto in precedenza osservato in relazione all'infondatezza della pretesa risarcitoria nella parte in cui pretendeva di riconnettere all'operato dei sanitari i maggiori danni di carattere neurologico lamentati dal leso, debbono restare a definitivo carico dell' . CP_2
Deve, infine, darsi atto, in conseguenza del rigetto dell'appello incidentale proposto dall' , della sussistenza dei presupposti per CP_2
il versamento, ad opera dello stesso, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1
nonché sugli appelli incidentali proposti da Controparte_1
e da avverso l'ordinanza in epigrafe
[...] Controparte_2
indicata, così provvede:
a) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e di quello incidentale proposto da Controparte_1
e in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, accerta che
[...]
il credito risarcitorio, vantato da nei confronti Controparte_2
di entrambe le suddette Asl, ammonta ad euro 7.700,67, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. da calcolare sulla medesima somma previamente devalutata al 10.2.2016 ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, sino al 21.07.2022;
pag. 40/42 b) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
c) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
d) condanna ed Parte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione, in Controparte_1
favore di , delle spese processuali, che liquida, Controparte_2
quanto al procedimento di ATP, in euro 237,00 per esborsi, euro
1.170,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 237,00 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al giudizio di appello, in euro 777,00 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nicola Ricciuto;
e) pone le spese relative alle CTU, come liquidate dal Giudice dell'ATP e da questa Corte, per il 50%, a definitivo carico di ed Parte_1 [...]
, in solido tra loro, e per il residuo 50%, a Controparte_1
definitivo carico di;
Controparte_2
f) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari al Controparte_2
contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07/02/2025.
pag. 41/42 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 42/42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nei processi civilI riuniti iscritti ai nn. 3253/2021 e 3322/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., pronunziata dal Tribunale di Napoli OR in data 21.06.2021,
a definizione della causa civile iscritta al n. 8200/2020 R.G., pendente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Annalisa Intorcia (C.F.: e C.F._1 Per_1
( ), in virtù di procura speciale alle liti del
[...] C.F._2
5.09.2019 per notaio Rep. N.42728 Racc. 16316; Persona_2
APPELLANTE
E
(P. IVA. )), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di appello, all'Avv. Maria Dulvi Corcione
(C.F. ; C.F._3
APPELLATA/APPELLANTE NEL GIUDIZIO N. 3322/2021 R.G.
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso, Controparte_2 C.F._4
in virtù di procura a margine del ricorso ex art 702 bis c.p.c., dall'avv.
Nicola Ricciuto (C.F. ; C.F._5
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni: l'appellante, , nelle note scritte Parte_2
depositate in data 10.9.2024, ex art. 127 ter, concludeva per l'accoglimento dell'atto di appello, con il quale aveva chiesto: “a) in via preliminare, in accoglimento dell'istanza ex artt. 283 c.p.c., sospendere la provvisorietà dell'esecuzione della ordinanza ex art. 702 bis del
Tribunale di Na-poli OR, II^ sez. civile, nella persona del giudice unico dott. Rosario Cancello del 18.06.2021, (R.G. 8200/2020);
b) nel merito, revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare
l'impugnata ordinanza, per i dedotti motivi, rigettando, in vece del
Tribunale di Napoli OR, la domanda così come proposta dall'appellato ricorrente;
c) condannare l'appellato al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio;
pag. 2/42 d) ai sensi dell'art. 346 c.p.c., abbiansi qui per ripetute e trascritte ed elevate a singole e specifiche conclusioni del presente atto, le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, in una alla comparsa conclusionale e riprodotti tutti gli atti e docu-menti dello stesso giudizio.
In via istruttoria, anche ai sensi dell'art. 356 c.p.c., si chiede che codesto autorevole Giudicante voglia disporre nuova CTU rinnovando l'indagine peritale alla luce delle su esposte doglianze previo invito, qualora ritenuto necessario, a rendere chiarimenti sulla espletata CTU”;
l' , nelle note scritte depositate in data 7.11.2024, Parte_3
concludeva riportandosi ai precedenti scritti, nei quali aveva chiesto:
“In riforma dell'impugnata sentenza, Voglia pertanto l'Ecc.ma Corte
d'Appello rigettare le domande formulate nei confronti dell' Parte_3
siccome infondate per l'omessa prova di danni risarcibili, ovvero, in
[...]
subordine, ridurre secondo equità gli importi riconosciuti, determinando
a tal fine la somma effettivamente dovuta da parte della odierna appellante in favore dell'appellato, con esclusivo riferimento ai danni che siano conseguenza immediata e diretta di eventuale condotta colpevole imputabile ai sanitari dell' ”; Parte_3
, nelle note depositate il 7.11.2024, così concludeva: Controparte_2
“.. si riporta a tutte le proprie domande, deduzioni, eccezioni e richieste
(anche istruttorie), formulate nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, .. Si chiede, quindi, nuovamente in questa sede, la rinnovazione della ctu o, in subordine, la chiamata a chiarimenti dei
CCTTUU, dottori e al fine di addivenire a una corretta Per_3 Per_4
quantificazione dei danni permanenti riportati dall'appellante
pag. 3/42 incidentale, insistendo affinché vengano accertate dal collegio le evidenti anomalie contenute nell'elaborato degli ausiliari .. Si conclude, in ogni caso, per la dichiarazione di inammissibilità dell'avverso atto di appello per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; in subordine o, in alternativa, si chiede che l'atto di appello venga rigettato in quanto il medesimo è destituito di ogni fondamento sia in fatto e in diritto.
Accertata la sussistenza del danno non patrimoniale subito da CP_2
, si chiede la condanna dell e la
[...] Parte_2 Parte_3
al risarcimento dei predetti danni nella misura di € 150.000,00 o in
[...]
quella somma maggiore o minore che la Corte adita riterrà di doversi corrispondere secondo equità, oltre interessi dalla data dell'illecito. Con vittoria di spese e compensi di lite e con attribuzione al sottoscritto difensore.
L'avv. Ricciuto chiede che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e formula sin da ora istanza di discussione orale della causa ex art. 352, 2° comma c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 17.9.2020 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in data
15.1.2021, esponeva che: in data 19.01.2016, il Controparte_2
medico di medicina generale cui si era rivolto, a seguito di visita, prescriveva, per la presenza di piccola tumefazione in regione gluteo sinistra, visita fisiatrica;
il 10.02.2016, eseguiva una visita specialistica pag. 4/42 presso l'ambulatorio di della di Controparte_4
Caivano dove veniva diagnosticata “spondilolisi e spondilolistesi di L5.
Utile controllo NCH per approfondimento diagnostico”; in data
31.03.2016 si sottoponeva, presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni
Bosco di alla visita neurochirurgica, all'esito della quale lo Pt_2
specialista diagnosticava: “ipertrofia m. glutei destra>1 cm. Esibisce RX lombo-sacrale. Si richiede Rm lombosacrale emg arto inferiore destro”; eseguiva, presso lo stesso nosocomio, i controlli successivi;
in particolare, in data 14.07.2016, veniva diagnosticato “spondilolistesi
L5-S1 con pars deficit (lisi istmica)” e gli veniva richiesto di eseguire una rx lombosacrale in proiezioni dinamiche;
in data 23.07.2016, veniva riscontrata “spondilolistesi L5-S1 di grado 2.Ipotrofia del muscolo grande gluteo, tibiale anteriore e gastrocnemio da sofferenza neurogena della radice di S1 a sinistra”; su consiglio dei curanti eseguiva tre cicli di fkt, incluso tens e visita fisiatrica;
il 31.08.2016, si recava a visita fisiatrica, presso la 45 di Caivano, dove Controparte_5
veniva diagnosticata “neuropatia cronica in paziente con spondilolistesi
2° L5-S1. Terapia farmacologica”; in data 21.10.2016, praticava, presso la Polidiagnostica San Pio X di Afragola, un esame RMN del bacino, che evidenziava la presenza, nello spazio compreso tra il muscolo piccolo gluteo e medio gluteo di sinistra, di una voluminosa formazione espansiva ovalare, di dimensioni assiali massime di 112 per 70 mm ed estensione longitudinale di mm 173 che dislocava le suddette strutture muscolari e si estendeva medialmente ed occupava la grande incisura ischiatica omolaterale;
in ragione dell'esito di siffatto esame strumentale, dal 19.01.2017 al 26.01.2017, veniva ricoverato presso la pag. 5/42 di Ottaviano e, nel corso della degenza, sottoposto Controparte_6
ad intervento chirurgico di incisione a L rovesciata, per asportazione di tale neoformazione, risultata essere, all'esito dell'esame istologico, un lipoma;
sussisteva la responsabilità dei medici che lo avevano tenuto in cura, poiché gli stessi avevano concentrato l'attenzione sulla patologia vertebrale, peraltro silente per l'assenza di sintomatologia dolorosa, ignorando la presenza della tumefazione in regione glutea sinistra, che aumentava sempre di più di volume;
infatti, solo dopo la RMN del bacino eseguita ad ottobre del 2016 presso la Polidiagnostica San Pio X di Afragola, veniva accertata la presenza della voluminosa formazione espansiva ovalare nello spazio compreso tra il muscolo piccolo gluteo e medio gluteo di sinistra;
a causa del ritardo diagnostico della neoformazione espansiva ovalare nella regione glutea sinistra, da parte dei sanitari, tale neoformazione era aumentata notevolmente fino a raggiungere le dimensioni di 19 x 5 x 5 cm, comportando la necessità di un'ampia e demolitiva escissione coinvolgente anche il tessuto muscolare, circostante la grossa lesione della grandezza di un melone bozzuto;
i postumi residuati erano rappresentati da un esteso esito cicatriziale di natura chirurgica, della lunghezza di 23 cm, con spiccata ipotrofia del gluteo sinistro rispetto al controlaterale ed ipostenia dell'arto inferiore sinistro;
la deambulazione risultava disarmonica e ipovalida a sinistra e, quindi, fortemente deficitaria con evidenza di passo claudicante, perché l'arto inferiore sinistro non possedeva più la forza necessaria alla sua funzione di spinta;
per l'accertamento delle responsabilità connesse alla descritta vicenda, esso istante depositava ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. e, nel corso di tale procedimento pag. 6/42 instaurato nei confronti dell' e dell Parte_2 Parte_3
, il Collegio peritale nominato dal Tribunale di Napoli OR
[...]
riteneva sussistente la responsabilità dei sanitari di entrambe le suddette aziende, per tardiva diagnosi e sottovalutazione della neoformazione al gluteo sinistro, quantificando anche il relativo danno da invalidità permanente.
Poste tali articolare premesse, il ricorrente concludeva perché venisse accertata la responsabilità di entrambe le resistenti e per la condanna delle stesse, in solido, “al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dal ricorrente, nella somma di giustizia che il Tribunale riterrà di doversi corrispondere all'istante anche per effetto della ctu già svolta nel procedimento ex art. 696 bis
c.p.c. (n° 13356/18), compresi i danni morali, quelli biologici, esistenziali
e alla vita di relazione, nonché quelli derivanti dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti;
il tutto, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria e ritardato adempimento ex art. 1224 c.c. e agli interessi compensativi dalla data dell'illecito”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' che, Parte_2
nel riportarsi alle difese già svolte nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., contestava la sussistenza di qualsivoglia nesso causale tra i danni lamentati ed i trattamenti sanitari praticati presso il P.O. San
Giovanni Bosco, nonché la ricorrenza di profili di negligenza, imperizia o imprudenza nei sanitari del citato nosocomio. In particolare, contestando le risultanze dell'espletata CTU, sosteneva essere
“improbabile che i deficit dichiarati del Sig. possano essere CP_2
pag. 7/42 causati da un ritardo diagnostico, anche perché erano già segnalati alla visita neurochirurgica del 23.07.2016 ed infine perché l'accrescimento del lipoma non .. risulta essere veloce”. Deduceva che l'omessa tempestiva diagnosi di lipoma poteva ragionevolmente ascriversi alla patologia di base, spondilolisi e spondilolistesi, di cui era portatore il paziente ed al fatto che il lipoma non era sottocutaneo ma indovato in profondità come descritto alla RMN del e poi dalla descrizione Pt_4
operatoria di chi lo aveva rimosso. Contestava, altresì, la quantificazione del danno operata dai CTU nella misura del 30%, ritenendola spropositata in rapporto all'entità dei postumi.
Concludeva, quindi, nei seguenti termini: “rigettare il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., previa adozione dei provvedimenti di cui all'art.702 ter, con concessione dei termini dell'art.183 c.p.c., anche previo esperimento di nuova consulenza tecnica di ufficio, in quanto infondato nel merito nei confronti della , con vittoria di spese, diritti ed Parte_2
onorari di giudizio”.
Si costituiva, altresì, l' , che, nel resistere alla Parte_3
domanda, contestava le risultanze della CTU svolta nel corso dell'ATP, dolendosi del mancato esame, ad opera del Collegio peritale, delle note allo stesso trasmesse dai consulenti di parte dell'azienda. Sosteneva che erroneamente i CTU avevano ritenuto sussistere la responsabilità dei sanitari della predetta azienda, in base ad una valutazione di mera
“verosimiglianza” in relazione al fatto che una formazione della grandezza di un “melone” al gluteo sinistro non potesse passare inosservata clinicamente, laddove il lipoma in esame, essendo collocato pag. 8/42 molto in profondità, ben poteva essere misconosciuto e non visibile clinicamente. Deduceva, poi, che la CTU era censurabile anche nella parte in cui aveva quantificato i postumi in misura pari al 30% di danno biologico permanente.
Concludeva, pertanto, come segue: “in via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dal Sig. , perché presentato in difetto dei requisiti di cui Controparte_2
all'art. 702 bis e ss. c.p.c.; - in via ancora preliminare disporre rinnovazione della CTU;
- nel merito rigettare tutte le avverse richieste siccome infondate in fatto e diritto”.
L'adito Tribunale pronunciava, all'esito, l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “
1. in accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità delle resistenti nella produzione dell'evento dannoso indicato e descritto nel ricorso introduttivo del giudizio, condanna le predette parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in solido tra loro, in favore di parte ricorrente, , per le causali di Controparte_2
cui in motivazione, della somma complessiva di euro 112.813,00
(centododicimilaottocentotredici/00), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. condanna le resistenti, e , in Parte_2 Parte_3
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in favore di parte ricorrente, , delle spese di lite per il presente Controparte_2
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.315,00
(quattromilatrecentoquindici/00), di cui euro 300,00 (trecento/00) per
pag. 9/42 spese, ed euro 4.015,00 (quattromilaquindici/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte ricorrente, Avv. Ricciuto
Nicola, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
3. condanna, altresì, le resistenti, e Parte_2 Parte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al pagamento, in
[...]
favore di parte ricorrente, , delle spese di lite relative al Controparte_2
giudizio ex art. 696bis c.p.c. instaurato antecedentemente al presente, e iscritto al n. 13356/2018 r.g.a.c. di questo medesimo Tribunale, che qui si liquidano in complessivi euro 2.447,00
(duemilaquattrocentoquarantasette/00), di cui euro 300,00
(trecento/00) per spese, ed euro 2.147,00
(duemilacentoquarantasette/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima parte ricorrente, Avv. Ricciuto Nicola, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.;
4. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti dei
CC.TT.U., in base al decreto di liquidazione del 25/03/2020 emesso nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam iscritto al n. 13356/2018 r.g.a.c., pone le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, interamente in capo alle resistenti, col conseguente diritto del ricorrente di ripetere da queste ultime quanto già
pag. 10/42 versato o quanto sarà versato ai CC.TT.U. in forza del predetto decreto di liquidazione”.
§2.
Avverso la predetta ordinanza, ad essa comunicata il 22.06.2021, l
[...]
proponeva appello, mediante atto tempestivamente Parte_2
notificato il 14.7.2021, nel rispetto del termine di 30 giorni di cui all'art. 702 quater c.p.c., sollecitandone la riforma in conformità delle conclusioni dinanzi trascritte.
Contro la medesima ordinanza, proponeva appello anche l' Parte_3
, con distinto atto di citazione tempestivamente notificato il
[...]
18.7.2021, iscritto a ruolo con n. 3322/21 R.G., concludendo nei termini dinanzi trascritti.
Costituendosi con comparsa depositata il 25.11.2021, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata nell'appello dell per il giorno 15.12.2021, Parte_2 Controparte_2
resisteva all'avversa impugnazione, spiegando, a sua volta, appello incidentale per sentire riformato il capo di decisione nel quale il
Giudice aveva, a suo avviso riduttivamente, liquidato il danno non patrimoniale e dolendosi, in particolare, dell'omesso riconoscimento delle voci di danno non patrimoniale, quali quello morale, esistenziale, alla vita di relazione.
Con ordinanza dell'11.2.2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte, accogliendo l'istanza formulata da quest'ultima, sospendeva, nei confronti dell'
pag.
[...]
[...] la provvisoria efficacia esecutiva dell'impugnata Parte_5
ordinanza, “nella misura che eccede l'importo di euro 50.000,00”.
Con successiva ordinanza del 23.3.2022, la Corte disponeva la riunione dell'appello proposto dall' successivamente Parte_3
instaurato, a quello introdotto dall' e, nel contempo, Parte_2
in conformità alla richiesta di entrambe le Asl appellanti, disponeva il rinnovo della CTU.
Depositata, in data 10.2.2023, dal nominato Collegio peritale, composto dai dottori dell' Persona_5 Controparte_7
dell' , e
[...] Controparte_8 Per_6
specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Toracica, la
[...]
relazione peritale, disposta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con il deposito di note scritte, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e dinanzi riportate, era trattenuta in decisione, con ordinanza comunicata alle parti l'11.11.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 30.1.2025.
Depositate da tutte le parti le conclusionali e dall'appellato,
[...]
, anche la memoria di replica, il fascicolo era rimesso al CP_2
Collegio per la decisione.
§ 3.
Preliminarmente la Corte rileva che non debba disporsi la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, dal momento che la richiesta in tal senso formulata pag. 12/42 dal difensore dell' nelle note di trattazione scritta depositate in CP_2
data 7.11.2024, non veniva dal medesimo reiterata entro la scadenza del termine concesso per il deposito della memoria di replica (cfr. conclusionali e repliche dell' , nelle quali l'istanza in esame non CP_2
veniva riproposta).
§ 4.
Il Giudice di primo grado, valorizzando le conclusioni cui erano pervenuti i CTU dell'ATP, a suo avviso non sconfessate dai rilievi critici svolti dai difensori delle resistenti inquadrata la fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, riteneva sussistente “
l'errore diagnostico posto in essere dai sanitari che ebbero in cura il ricorrente tanto presso la , quanto presso la Parte_2 [...]
”, dal momento che “Alcuno dei detti sanitari, infatti, di Parte_3
fronte alle chiare risultanze obiettive e alle sintomatologie riferite dallo stesso ricorrente, risulta aver adeguatamente diagnosticato il lipoma al gluteo sinistro di cui era già portatore l'istante, colposamente omettendo di avviare il paziente verso un adeguato e tempestivo trattamento chirurgico risolutivo”.
Ad avviso del Giudice sussisteva, poi, il nesso di causalità, in quanto, sempre alla luce delle conclusioni rassegnate dai CTU, era “emerso con chiarezza che le lesioni riportate dal resistente sono tutte riconducibili alla tardiva diagnosi del lipoma, il che determinò una tardiva ed intempestiva rimozione chirurgica dello stesso, quando esso aveva già raggiunto dimensioni ragguardevoli. Ciò è alla base degli esiti invalidanti di cui il ricorrente risulta essere oggi portatore”, potendosi,
pag. 13/42 quindi, affermare che “la tenuta, da parte dei predetti sanitari, dell'attività diligente e perita necessitata ed invece omessa, sarebbe stata idonea ad evitare l'evento dannoso nei termini in cui lo stesso risulta essersi verificato nella specie”.
§ 5.
Con il primo motivo, l' censurava il capo di Parte_2
ordinanza, dinanzi riportato, sostenendo che il primo Giudice si era erroneamente appiattito sulle risultanze della CTU, i cui redattori non si erano curati di dare compiuta risposta ai circostanziati rilievi critici formulati dai consulenti di parte dell'azienda.
In particolare, l'appellante sosteneva che l'assunto, prospettato dai
CTU, di una condotta negligente dei sanitari del P.O. San Bosco, per l'omessa tempestiva diagnosi di lipoma in occasione della visita NCH del 31/03/2016 e dell'ulteriore visita NCH del 23/07/2016, era censurabile, in quanto i deficit lamentati dal paziente non erano ascrivibili al preteso ritardo diagnostico essendo già segnalati alla visita neurochirurgica del 23.07.2016.
Secondo l'appellante era altamente improbabile che nessuno dei medici che aveva visitato il paziente avesse notato per tempo alcuna tumefazione a carico del gluteo di sinistra. Tale pretesa errata diagnosi era probabilmente conseguenza della patologia di base spondilolisi e spondilolistesi da cui era affetto l' e sulla quale tutti i sanitari CP_2
avevano concentrato l'attenzione, oltre che favorita dalla collocazione pag. 14/42 del lipoma, che era risultato non sottocutaneo ma indovato in profondità.
§ 6.
Con argomentazioni di tenore analogo, l , con il primo Parte_3
motivo del suo autonomo atto di appello, censurava lo stesso capo di ordinanza, stigmatizzando l'acritica adesione del Giudice alle risultanze della CTU e la mancata valutazione, da parte dei consulenti d'ufficio, delle analitiche censure mosse dai consulenti di parte dell'azienda all'elaborato peritale.
Premesso che i sanitari dell' avevano visitato il Parte_3
paziente in due occasioni e, precisamente, in data 10.02.2016, all'inizio del percorso sintomatologico e diagnostico, allorquando il sanitario giustamente concludeva per una diagnosi di spondilolisi e spondilolistesi L5 con consiglio di approfondimento diagnostico neurochirurgico, diagnosi poi confermata anche dai sanitari dell
[...]
con successivi controlli e con diversi accertamenti Pt_6
strumentali, e, in data 31.08.2016 (a distanza di circa sette mesi dal primo accesso), su indicazione dei sanitari dell' per la Parte_6
prescrizione di tre cicli di FKT incluso tens, il tutto a termine di un percorso diagnostico, clinico e strumentale già eseguito altrove,
l'appellante obiettava che i CTU avevano finanche omesso di analizzare le note critiche trasmessegli dai consulenti di parte dell'azienda.
Nel merito, obiettava che, in data 14/07/2016, i neurochirurghi che visitavano il paziente, presso il P.O. San Giovanni Bosco della Pt_6
pag. 15/42 centro, chiedevano l'effettuazione di una RMN lombare, esame che avrebbe permesso di formulare una diagnosi differenziale tra la spondilolistesi di L5-S1 già individuata con esame RX-grafico ed eventualmente altra patologia, come quella poi rivelatasi esistente.
Tuttavia, sosteneva l' tale indagine non veniva eseguita.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, il paziente aveva iniziato ad avere sintomi rilevanti da schiacciamento del nervo sciatico solo in data
23/07/2016, quando, dalla visita NCH effettuata presso il P.O. San
Giovanni Bosco della emergeva l'ipotrofia del Parte_6
muscolo grande gluteo, tibiale anteriore e gastrocnemio da sofferenza neurogena della radice di S1 a sinistra. Opinava che, in tale data, i sanitari neurochirurghi prescrivevano terapia fisiatrica e che, il
31/08/2016, presso il DS n° 45 della , veniva effettuata CP_9
la visita fisiatrica che si basava sulla diagnosi specialistica già formulata dai neurochirurghi del San Giovanni Bosco. Asseriva, quindi, che, in tale occasione, compito dei sanitari fisiatri dell' CP_9
era specialmente quello di rilevare la compatibilità tra la diagnosi già formulata dai neurochirurghi del P.O. San Giovanni Bosco e la terapia da essi prescritta e non quello di ricercare altre cause foriere della sintomatologia, a meno che le stesse cause indicate dai neurochirurghi fossero incompatibili con il quadro clinico rilevato alla visita. Deduceva che “trattandosi di “aprassia del nervo sciatico”, quale diretta conseguenza della spondilolistesi di L5-S1, i sanitari ritennero giustamente compatibile la diagnosi con la sintomatologia presentata ed
pag. 16/42 i segni clinici rilevati e dunque correttamente ritennero di non sottoporre il paziente ad altri accertamenti strumentali”.
Asseriva che, tra l'altro, i CTU avevano addebitato ai sanitari dell'
[...]
di non avere riscontrato la presenza del lipoma, in Parte_3
occasione della visita del 31/08/2016, fondando il loro convincimento solo “su un criterio di “verosimiglianza” in relazione al fatto che una formazione della grandezza di un “melone” al gluteo sinistro non potesse passare inosservata clinicamente”. Tale affermazione, tuttavia, doveva considerarsi generica, perché “una neoformazione situata tra il piccolo ed il medio gluteo come il lipoma in esame, essendo collocata molto in profondità, potrebbe essere di sicuro non visibile clinicamente, specialmente se non è di dimensioni molto grandi” e considerato, altresì, che le dimensioni ipotizzate dai CTU erano quelle che il lipoma presentava “solo nel gennaio 2017, ma che erano già minori al rilievo ecografico dell'ottobre 2016 e che sicuramente erano ancora più piccole il 31/08/2016, data in cui i sanitari dell ebbero modo di CP_9
visitare il paziente”.
L'ordinanza era, del pari erronea, per avere dato per scontata “la sussistenza del nesso causale tra l'insorgenza della patologia o del suo aggravamento e la condotta del sanitario”, sebbene, nella specie, le cure prestate dai sanitari della fossero state Parte_3
“cronologicamente antecedenti rispetto alla manifestazione conclamata del lipoma”. Non vi erano, quindi, ragioni sufficienti “per sostenere che la prestazione sanitaria erogata possa essere inquadrata come concausa
pag. 17/42 efficiente e determinante secondo il principio del “più probabile che non” del danno lamentato dall' appellato”.
§ 7.
I motivi che precedono, da trattare congiuntamente per l'intima connessione da cui sono avvinti, sono infondati.
Sul punto giova rammentare che i CTU dell'ATP, dott.
[...]
e dott. , avevano ravvisato la responsabilità Per_7 Persona_8
sia dei sanitari del P.O. San Giovanni Bosco, facente parte dell'
[...]
, che di quelli del DS n° 45, struttura costituente parte dell Pt_2 [...]
. Parte_3
Quanto ai primi, i CTU ritenevano che, in occasione delle due visite
NCH effettuate il 31 marzo ed il 23 luglio 2016, i sanitari omettevano colposamente la diagnosi di lipoma, avendo rilevato “ipotrofia muscoli glutei a destra”, in luogo di “aumento di volume del gluteo sinistro per presenza di lipoma indovato nello stesso e simulante un aumento di volume della componente muscolare”, nonché concluso per
“spondilolistesi di L5-S1 di grado 2 ipotrofia del muscolo grande gluteo, tibiale anteriore e gastrocnemio da sofferenza neurogena della radice di
S1 a sinistra allorquando un più attento esame obiettivo avrebbe fatto chiaramente propendere, anche in virtù della sintomatologia riferita, per una sindrome da compressione dello sciatico lungo il suo decorso per presenza di cospicuo lipoma nel contesto del gluteo sinistro”.
Riguardo alla condotta dei sanitari dell' , inoltre, i Parte_3
primi CTU osservavano che la “diagnosi di neuropatia cronica in p. con
pag. 18/42 spondilolistesi 2^ L5-S1”, emessa all'esito della visita fisiatrica effettuata il 31.8.2016, era “carente nel riscontro clinico obiettivo.
Infatti, anche in tale circostanza appare inverosimile che una formazione della grandezza di un “melone” al gluteo sinistro possa essere passata inosservata”.
Tali conclusioni, per quanto fortemente contestate dalle appellanti, sono state sostanzialmente confermate anche dal Collegio peritale di appello.
Ed invero, i dottori e premesso che “il sig. Per_3 Per_4 [...]
, iperteso in trattamento farmacologico e portatore di CP_2
spondilolistesi L5-S1 di 2° grado, era affetto da lipoma sottogluteo sinistro, escisso chirurgicamente il 20 gennaio 2017”, dopo avere analiticamente ripercorso l'iter clinico del paziente, dinanzi già ampiamente esposto, ritenevano che “.. nella fattispecie si realizzò un colpevole ritardo diagnostico, da addebitarsi a tutti i sanitari che si occuparono della vicenda clinica nell'arco temporale appena indicato. La negligente condotta di costoro è da presumere che si sia realizzata sul fondato presupposto che una ben più accurata valutazione visiva della regione glutea sinistra, associata alla semplice palpazione manuale locale, avrebbe potuto/dovuto far sorgere il sospetto di un lipoma sottogluteo. Detta colpevole condotta devesi considerare parzialmente mitigata dal fatto che il sig. è anche affetto da una Controparte_2
spondilolistesi L5-S1, responsabile dell'odierna condizione di sofferenza nervosa periferica, quale rilevata dall'odierno esame elettromiografico”.
pag. 19/42 Quindi, anche i secondi CTU, in accordo con quanto ritenuto dai primi, ritenevano erronea la condotta dei sanitari, in servizio presso entrambe le appellanti, per avere concentrato l'attenzione solo sulle problematiche di carattere vertebrale, da cui pure era affetto il paziente, non avvedendosi della voluminosa formazione al gluteo sinistro, già sospettata alla visita del medico di medicina generale del gennaio 2016, che sarebbe stato possibile accertare attraverso un semplice esame clinico del paziente.
Ne segue che, anche alla luce dell'esito della rinnovata CTU, l'ordinanza impugnata debba essere confermata laddove riteneva sussistente la responsabilità delle odierne appellanti.
Queste ultime debbono, quindi, rispondere, in solido tra loro, dei danni sofferti dall' , come appresso quantificati, fermo restando quanto CP_2
in seguito si dirà in relazione al pagamento, interamente satisfattivo, nelle more del giudizio eseguito dalla sola . Parte_2
Ciò posto, è, poi, il caso di rilevare che l , inoltre, si doleva Parte_3
dell'omessa” graduazione delle responsabilità a carico delle strutture convenute, laddove palesemente si comprende che la Parte_3
non ha avuto alcun ruolo causale in quanto accaduto all'odierno appellante”.
Tale istanza è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., siccome formulata per la prima volta in appello. Infatti, alcuna richiesta di graduazione delle responsabilità era stata avanzata dalla citata pag. 20/42 nella comparsa di costituzione di primo grado. Ne segue che nessuna pronuncia, riguardo ad essa, si imponga da parte di questa Corte.
§ 8.
Con riferimento al quantum, il primo Giudice, sempre in adesione alle conclusioni rassegnate dai CTU, asseriva che i postumi permanenti causalmente riconducibili al ritardo diagnostico andavano valutati nell'ordine del 30% di danno biologico e che si era determinato un danno da ITP pari al 75% per 4 mesi ed a sei mesi al 50%.
Pertanto, facendo applicazione della versione 2021 della tabella di
Milano, il Giudice, tenuto conto dell'età (anni 54) che il ricorrente aveva al momento del fatto, riconosceva euro 94.993,00 per danno biologico permanente, euro 8.910,00 per Inabilità Temporanea
Parziale al 75%, euro 8.910,00 per Inabilità Temporanea Parziale al
50% e, quindi, in totale, complessivi, euro 112.813,00.
Rigettava, poi, la richiesta “di parte ricorrente, volta alla separata liquidazione di ulteriori voci di danno non patrimoniale, quali quello morale, esistenziale, alla vita di relazione et similia”, ritenendo la stessa
“apodittica e non fatta oggetto né di precisa allegazione né di prova
(quantomeno in via presuntiva)”.
§ 9.
Con il secondo motivo del suo appello principale, l Parte_2
censurava l'ordinanza nella parte in cui il Giudice aveva stimato il danno subito dal ricorrente nella misura del 30%, nonché relativamente al pure riconosciuto periodo di ITT e di ITP.
pag. 21/42 Sul punto, richiamando le osservazioni svolte dai consulenti di parte dell'azienda, evidenziava che la valutazione del 30% era eccessiva, essendo prevista, in relazione a lesioni di ben maggiore gravità, quale l'amputazione monolaterale di gamba a qualsiasi livello in rapporto alla possibilità di applicazione di protesi efficace, una forbice dal 35 al
50%.
Quindi, tenuto conto della concomitante spondilolistesi (3-4%), la valutazione corretta del danno biologico disfunzionale avrebbe dovuto essere del 14-15% e, tenuto conto del lieve danno estetico conseguente agli esiti cicatriziali, si sarebbe dovuti pervenire ad una stima non superiore al 18-20% e, quanto alla ITP, a riconoscere un “periodo di malattia di circa 90 giorni di cui 30 di Inabilità Temporanea Parziale ad un valore medio del 75% ed ulteriori 60 giorni di Inabilità Temporanea
Parziale ad un valore del 50%”.
§ 10.
Anche l , con argomentazioni di tenore analogo, Parte_3
censurava il medesimo capo di ordinanza, sostenendo che la decisione del primo Giudice era stata fuorviata dalle erronee conclusioni dei CTU.
Al riguardo, deduceva che, tenuto conto dello stato obiettivo di salute della vittima, il danno biologico permanente avrebbe dovuto essere stimato in misura non superiore al 18-20%.
§ 11.
Preliminarmente, occorre prendere posizione sui rilievi, svolti dalla difesa dell' negli scritti difensivi finali, secondo cui le sopra CP_2
pag. 22/42 indicate censure andrebbero considerate inammissibili dal momento che “non è stato prospettato alla Corte un progetto alternativo di decisione diverso da quello in primo grado. Anzi, in entrambi gli atti di appello delle ci si limita a chiedere una riforma totale della CP_10
decisione di primo grado che implichi un rigetto integrale delle domande proposte (in primo grado) da Non vi è nelle Controparte_2
conclusioni alcuna richiesta di riduzione della statuizione di primo grado
e i rilievi generici contenuti nella parte motiva dell'atto di appello dell' non sono altro che delle critiche ad colorandum Parte_2
volte ad inficiare genericamente l'operato degli ausiliari in primo grado, mosse alla scopo di ottenere una rinnovazione della ctu, tendendo unicamente all'accertamento dell'insussistenza del nesso di causalità e, quindi, della assenza di responsabilità dell' . Parte_2
Allo stesso modo, l'appello della si limita a chiedere Parte_3
nelle conclusioni, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza di primo grado, l'accertamento della mancanza di responsabilità dell , nonché il rigetto nel merito di Parte_3
tutte le domande proposte da in primo grado, non Controparte_2
dando alcun seguito alle aspecifiche argomentazioni relative all'eccessiva valutazione dei danni da lesione effettuata dal Tribunale di
Napoli OR .. Quindi, non essendovi stata né una espressa richiesta di riforma parziale della ordinanza decisoria di primo grado, né tanto meno una prospettazione delle modalità, secondo le quali dovese avvenire una riduzione del quantum e per quali ragioni, entrambe le
pag. 23/42 impugnazioni avverse non potranno che essere rigettate con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite”.
Ed ancora, la difesa dell'appellato opinava che, comunque, le conclusioni dei CTU di appello, i quali erano “giunti ad una illogica quantificazione del danno biologico permanente pari al 2-3%”, dovevano ritenersi contrarie al principio dispositivo, avendo operato una valutazione del predetto danno in misura finanche significativamente inferiore a quella “operata dai consulenti di parte avversa (18-20%)”.
§ 12.
Le deduzioni che precedono non possono condividersi.
È, qui, appena il caso di rammentare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ. Sez. U - ,
Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
pag. 24/42 Nella specie, non ricorre la prospettata inammissibilità dei motivi di appello, avendo, come dinanzi detto, entrambe le Asl specificamente contestato la quantificazione del danno biologico operata dal primo
Giudice, ritenendo la stessa spropositata in rapporto all'effettiva entità dei postumi (cfr. pagg. 25 e seguenti dell'atto di appello della
[...]
e pag. 16 dell'appello proposto dalla ). Pt_2 Parte_3
Né, invero, è configurabile alcuna violazione del principio dispositivo, per avere i CTU di appello stimato il danno in misura finanche inferiore a quella indicata dai CT delle suddette ove si consideri che, con i rispettivi atti di appello, tali aziende avendo chiesto, in primo luogo, il rigetto integrale della domanda e che avendo le stesse, come visto, espressamente contestato la quantificazione del danno, necessariamente sollecitavano una riduzione del risarcimento, rispetto a quello liquidato dal Tribunale.
In aggiunta giova, altresì, rimarcare che “L'effetto devolutivo preclude al giudice d'appello esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema esposto nei motivi
d'impugnazione, mentre non impedisce che la decisione si fondi su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, siano tuttavia in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone necessario antecedente logico e giuridico;
in appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché senza coinvolgere punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di giudicato interno in assenza di contestazione, decidendo anche in base a ragioni diverse da quelle svolte nei motivi di
pag. 25/42 gravame” (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 30129 del
22/11/2024).
Quindi, una volta che, con l'appello, sia stata contestata la misura del risarcimento come determinato dal primo Giudice, spetta al Giudice dell'impugnazione, ove ritenga di dare ingresso alla censura, procedere ad un complessivo e rinnovato riesame dell'intera pretesa risarcitoria, anche al di là delle specifiche critiche svolte dall'appellante.
§ 13.
Venendo al merito, i motivi, da trattare anche in tal caso congiuntamente, sono fondati.
Ed invero, il Collegio peritale di appello, cui questa Corte aveva demandato lo specifico compito di stimare il danno avuto riguardo a tutte le obiezioni sollevate dalle appellanti rispetto alla prima CTU, premetteva che “Il trattamento chirurgico eseguito presso la
[...]
di Ottaviano è lo stesso che si sarebbe posto in atto qualora CP_6
la diagnosi di lipoma sottogluteo sinistro fosse stata più tempestiva”.
Deve, quindi, escludersi che il ritardo diagnostico abbia comportato la necessità di un intervento diverso da quello che si sarebbe realizzato ove il lipoma fosse stato accertato per tempo.
Riguardo alle conseguenze dannose, poi, i secondi CTU si ponevano in chiaro disaccordo con i primi, a giudizio dei quali “L'asportazione della massa lipomatosa, e la correlata riduzione della componente muscolare glutea resasi necessaria nel corso dell'intervento chirurgico, è responsabile, unitamente al danno neurologico, degli esiti disfunzionali
pag. 26/42 rilevati nel corso di questi lavori, così come l'imponente esito cicatriziale resosi necessario per il tardivo intervento chirurgico sarebbe stato sicuramente meno evidente in caso di intervento tempestivo su di una massa lipomatosa di minori dimensioni”.
Ad avviso dei CTU di appello, invece, “il ritardo diagnostico potrebbe avere condizionato un esito cicatriziale cutaneo moderatamente più esteso, ciò perché le intrinseche caratteristiche biologiche di basso grado di invasività del lipoma realizzano un accrescimento volumetrico notoriamente lento. Un siffatto postumo, posto che all'esame obiettivo odierno il tono muscolare della coscia e della gamba sinistra è conservato, al pari della sensibilità su tutto l'ambito dell'arto inferiore sinistro, né si rilevano deficit della deambulazione e di forza a carico dell'arto coinvolto, può, con criterio meramente equitativo, valutarsi nella misura del 2-3 % della validità totale del sig. . Controparte_2
Al tempo stesso, il ritardo diagnostico ha causato un danno biologico temporaneo parziale al 25% della durata di circa un anno;
ciò in considerazione del presumibile disagio determinato dalla protratta permanenza in situ della massa lipomatosa”.
Tali conclusioni erano strenuamente avversate dal difensore dell' , il quale, nel sollecitare l'ulteriore rinnovo di CTU o la CP_2
chiamata a chiarimenti dei consulenti, ne stigmatizzava l'operato.
In particolare, la difesa dell' , richiamando le considerazioni dei CP_2
consulenti tecnici di parte, sosteneva: ”non è chiaro come a fronte di un esame elettromiografico che attesta una sofferenza assonale dello SPE a
pag. 27/42 sinistra, con degenerazione walleriana in esiti di fenomeni compressivi, si sia giunti alla conclusione che la tardiva diagnosi ed il conseguente tardivo trattamento non sono in alcun modo responsabili della succitata sofferenza della radice nervosa, ma del solo maggior danno estetico ad esso correlato. Infatti, nonostante la comunicazione PEC del Legale rappresentante con cui si faceva rilevare l'errore refertativo commesso in prima istanza, i CCTTUU, non hanno minimamente rivalutato le proprie conclusioni valutative, liquidando tale rilevante dato strumentale con una semplice laconica affermazione secondo cui “la nuova attestazione non fa che confermare le conclusioni espresse nel primitivo referto dell'indagine diagnostica”. Tenuto conto che dall'elenco della documentazione esaminata non risulta effettuato alcun esame elettromiografico eccetto quello richiesto in sede di accertamento medico legale, non si comprende in che modo si possano ritenere adeguate le conclusioni valutative prospettate laddove il referto emendato del succitato esame strumentale chiaramente evidenza una sofferenza assonale dello SPE a sinistra. I CCTTUU vorrebbero quindi sostenere l'errata tesi (come dimostreremo in seguito) che tale accertata lesione nervosa sia causalmente riconducibile alla spondilolsitesi di L5-
S1 e come tale non è oggetto del risarcimento medico legale conseguente alla tardiva diagnosi. Ma così non è”.
Dopo un'approfondita dissertazione teorica circa l'anatomia della zona interessata dalla fattispecie concreta, i consulenti di parte dell'appellato, ai cui rilievi si riportava il difensore dell' , CP_2
obiettavano poi che “ .. i CCTTUU siano incorsi in una erronea
pag. 28/42 valutazione dell'anatomia dei nervi spinali ed in particolare della radice nervosa di S1. Infatti, se una protrusione discale tra L5-S1 ostacola il I nervo sacrale - S1 - (e non il V lombare) analogamente una listesi o scivolamento di L5 su S1 determinerà una sofferenza radicolare intramidollare di S1. Ciò nel suo complesso determinerà una lesione completa di tutte le fibre nervose di tale radice (a coinvolgimento bilaterale) con compromissione alta della funzionalità motoria e sensitiva bilaterale di entrambi arti inferiori. Nel caso in esame, il dato strumentale fornito dall'EMG effettuato dal Sig. ha evidenziato CP_2
una sofferenza da degenerazione walleriana del nervo SPE, che lo si ricorda rappresenta uno dei rami terminali nel nervo sciatico, alla cui composizione partecipano anche la radice nervosa di S1. Non può sfuggire a questo punto che la presenza di un interessamento parziale e monolaterale di uno dei rami terminali del nervo sciatico sia da inficiare alla compressione ab-estrinseco esercitata dal lipoma a livello gluteo, per compressione del nervo sciatico lungo il suo decorso. E se quindi tale documentata ed accertata sofferenza è conseguenza di una compressione delle fibre nervose del nervo sciatico di sinistra, verificatasi successivamente all'emergenza dal canale midollare delle originarie radici nervose, ne consegue, sul piano valutativo medico-legale, che tale sofferenza è causalmente ed inequivocabilmente riconducibile all'errore tecnico dei sanitari che ebbero in cura il signor . Tanto premesso, CP_2
tenuto conto che gli stessi CCTTUU hanno ammesso profili di responsabilità in capo ai succitati sanitari, appare a dir poco riduttivo prospettare come riconoscimento in termini di risarcimento di danno biologico il solo danno estetico. A tale valutazione andrà quindi aggiunto
pag. 29/42 ed ulteriormente computato la quota di danno rappresentata dalla sofferenza dello SPE, per cui a parere di chi scrive, la corretta valutazione medico-legale sia quella che a suo tempo fu prospettata in occasione del primo giudizio, ovvero del 30%”.
§ 14.
Ciò premesso, la Corte ritiene che ai rilievi appena riportati non possa prestarsi adesione, atteso che, in ordine ad essi, il Collegio peritale di appello rispondeva compiutamente osservando “che una neuropatia periferica si caratterizza per la presenza di caratteristici sintomi e segni”, che possono essere di tipo motorio (paresi, paralisi, fibrillazioni), sensitivi (ipoanestesia, parestesie, dolore spontaneo, disestesia, iperalgesia), vegetativi o autonomici, turbe trofiche.
I CTU avevano, poi, cura di precisare che “il quadro clinico della lesione del nervo sciatico popliteo esterno è contrassegnato da atrofia dei muscoli della loggia antero-esterna della gamba. Le manifestazioni cliniche di tipo motorio, poi, comprendono la paralisi della flessione dorsale, dell'abduzione e dell'eversione (pronazione) del piede, il deficit della flessione dorsale dell'alluce, l'impossibilità all'estensione delle dita con conseguente quadro di “piede cadente” (steppage), reso ancor più evidente dall'integrità del nervo sciatico popliteo interno. I pazienti affetti da lesione del nervo sciatico popliteo esterno riescono a mantenere la posizione eretta e a camminare. In particolare, dal lato della lesione possono deambulare sulla punta del piede, ma non riescono ad appoggiare il tallone. A loro volta, le manifestazioni cliniche di tipo
pag. 30/42 sensitivo sono rappresentate dall'anestesia della superficie antero- laterale della gamba e di parte della superficie dorsale del piede”.
Poste tali premesse, i CTU osservavano, poi, che, nella specie, nel corso dell'esame obiettivo del periziando da essi svolto, - esame rispetto al cui esito i consulenti di parte dell' non avevano sollevato né nel CP_2
corso dello stesso, né successivamente, rilievi di sorta – “il tono muscolare della coscia e della gamba di sinistra risultò conservato, né si registrò alcun minus in corrispondenza della coscia e della gamba del medesimo lato. La sensibilità su tutto l'ambito dell'arto inferiore sinistro risultò completamente conservata, né furono accertati deficit della deambulazione e della forza a carico dell'arto coinvolto. Del pari, negativa risultò la manovra di . Pt_7
Tali dati, emergenti dalla clinica, non potevano, ad avviso dei CTU, essere superati dall'esito dell'esame elettromiografico eseguito il 9 dicembre 2022 presso l'Istituto Neurodiagnostico Vaia di sia Pt_2
perché il referto di tale esame riportava una (generica, in quanto non meglio stimata) diagnosi di “sofferenza assono neurotmesi” del nervo peroneo comune (indicato anche con la dizione di nervo sciatico popliteo esterno) inizialmente “di destra” e, quindi, localizzata dal lato opposto a quello (sinistro) ove era ubicato il lipoma, sia perché, anche a voler considerare come veritiera la correzione postuma del lato interessato (da destro a sinistra) prodotta dal difensore dell' CP_2
dopo l'inoltro della bozza di relazione peritale, comunque, non poteva omettersi di evidenziare che “l'elettromigrafia è un esame neurofisiologico che consente di valutare quantitativamente il danno a
pag. 31/42 carico delle strutture nervose coinvolte dallo scivolamento vertebrale.
Nella pratica clinica l'indicazione ad eseguire questo tipo di indagine diagnostica è alquanto ristretta e riservata a casi caratterizzati da quadri sintomatologici dubbi oppure come strumento per quantificare il danno neurologico a carico di una o più radici nervose prima di procedere all'intervento chirurgico. Ne consegue che l'elettromiografia nelle forme sintomatiche medio gravi di spondilolistesi può indicare una sofferenza del nervo sciatico popliteo”.
Nella specie, ribadivano i CTU, “occorre ancora una volta sottolineare
l'assenza assoluta di alcun segno all'esame obiettivo. Il sig.
[...]
ha solo lamentato soggettivamente una sintomatologia a CP_2
carattere crampiforme, non continua, solo ricorrente, a livello del polpaccio di sinistra, unitamente a parestesie (formicolii) alla gamba sinistra. In definitiva, anche qualora si voglia dare per buona la postuma correzione di lato (da destra a sinistra), la conclusione diagnostica mal si correla all'assoluta assenza di sintomatologia obiettiva.
In assenza di postumi funzionali dell'arto inferiore sinistro non è, pertanto, possibile accreditare alcun danno funzionale residuo, né da compressione, né post-chirurgico, ciò che induce gli scriventi a confermare allo stato l'esistenza del solo già ricordato danno estetico”.
Sulla scorta dei rilievi espressi dai CTU di appello, sorretti da adeguate argomentazioni di carattere tecnico scientifico, la Corte rileva che non sussistano i presupposti per disporre un ulteriore supplemento di indagine peritale, né, tantomeno, per discostarsi dal motivato parere espresso dagli stessi.
pag. 32/42 Inconferente è, peraltro, l'argomento teso a stigmatizzare l'operato dei secondi CTU, consistito nel non avere valorizzato l'esito di un esame strumentale da essi stessi disposto.
Ed invero, l'accertamento diagnostico eseguito dall' su richiesta CP_2
degli ausiliari è chiaramente servito agli stessi per escludere che le conseguenze di carattere neurologico, lamentate dall'istante, possano causalmente ricondursi all'esito dell'intervento chirurgico di rimozione del lipoma.
In particolare, nell'escludere la fondatezza di tale assunto, i CTU chiarivano come “.. il sig. è anche affetto da una Controparte_2
spondilolistesi L5-S1, responsabile dell'odierna condizione di sofferenza nervosa periferica, quale rilevata dall'odierno esame elettromiografico che per l'appunto attesta “una sofferenza assono neurotmesi del SPE
(sciatico popoliteo comune) di destra nella sua componente di S1/S2 a livello gangliare, con segni di degenerazione walleriana in esiti di fenomeni compressivi”” (cfr. CTU pag. 34).
Sotto tale profilo, quindi, alcuna contraddittorietà o illogicità è rinvenibile nelle argomentazioni e nelle conclusioni rassegnate dai medesimi CTU.
In definitiva, quindi, il danno biologico, temporaneo e permanente, sofferto dall' deve essere stimato sulla scorta della CTU svolta in CP_2
questo grado di giudizio.
§ 15.
pag. 33/42 Si impone, pertanto, una rinnovata liquidazione del predetto danno, che, essendo contenuto nei limiti del 9%, deve essere operata facendo applicazione della tabella adottata in attuazione del disposto di cui all'art. 139 D. Lgs. 209/05, come aggiornata, da ultimo, con il D.M.
16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del
25/07/2024 in vigore dal 9 agosto 2024.
La S.C. ha, infatti, affermato il principio secondo cui “In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma
4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza
n. 28990 del 11/11/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 25274 del
10/11/2020).
pag. 34/42 Ciò premesso, avuto riguardo all'età (54 anni) che il leso aveva al momento dell'esecuzione (20.1.2017) dell'intervento di asportazione del lipoma, riconoscendo un danno del 3%, corrispondente al valore più elevato della forbice indicata dai CTU, si ottengono i seguenti importi:
euro 2.660,02 per danno biologico permanente;
euro 5.040,65 per IPT al 25% per la durata di un anno, determinata applicando l'indennità giornaliera di euro 55,24.
§ 16.
Tanto premesso, deve, poi, rilevarsi che, con l'unico motivo del suo appello incidentale, l' aveva impugnato la gravata ordinanza, CP_2
dolendosi del fatto che il Giudice aveva disatteso la richiesta di liquidazione di ulteriori voci di danno non patrimoniale, quali quello morale, esistenziale, alla vita di relazione nonché quelli derivanti dalla lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
Sul punto, opinava che l'ordinanza, laddove aveva rigettato tale richiesta osservando che il ricorrente non avesse operato alcuna allegazione, né offerto nessuna prova dei lamentati ulteriori pregiudizi, diversi dalla lesione della salute, era errata. Infatti, deduceva di avere, nel ricorso introduttivo, “allegato tutte le conseguenze patite in seguito all'evento dannoso, oggetto di causa”, in specie, allegando che “non poteva più svolgere la vita di prima, non potendo continuare a praticare hobby, quali la corsa, le lunghe passeggiate, a piedi o in bicicletta, in compagnia del gruppo di amici abituali;
inoltre, era tornato a vivere con
pag. 35/42 i genitori, che tutt'ora lo accudiscono e lo sostengono economicamente, in quanto non può più svolgere la sua attività lavorative di massaggiatore professionale, che impone il protrarsi di tempi lunghi in posizione eretta”.
Ciò posto, la Corte osserva che la domanda dinanzi richiamata, sottesa al motivo di appello incidentale, da esaminare in sede di rinnovata liquidazione del danno non patrimoniale, vada disattesa.
Assorbente è, al riguardo, la considerazione per cui, essendo stata esclusa la natura iatrogena delle lamentate lesioni neurologiche, anche tutte le ulteriori conseguenze di tale danno, costituite dalle ripercussioni negative dello stesso sulle dinamiche sociali e relazionali del leso, in astratto idonee a giustificare una personalizzazione del risarcimento, non siano causalmente ascrivili alla condotta dei sanitari.
In conclusione, quindi, il danno patito dall'originario ricorrente deve essere rideterminato in complessivi euro 7.700,67.
§ 17.
Va, a questo punto, rimarcato che, nella comparsa conclusionale, l'
[...]
deduceva che, in esecuzione dell'ordinanza con la Parte_2
quale questa Corte aveva parzialmente accolto l'istanza di sospensiva,
“giusta determina di liquidazione 1388 del 13 aprile 2022 e giusto mandato di pagamento n. 2713797 del 21.07.2022 liquidava la somma di sua competenza (€.25.000,00) in favore del Sig. ” e chiedeva CP_2
volersi “condannare in ogni caso parte ricorrente alla restituzione delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale ( €.25.000,00) come
pag. 36/42 disposto da codesta ecc.ma Corte all'udienza dell'11.02.2022 o della somma eccedente quanto eventualmente ad essa riconosciuta”.
Al riguardo, la Corte rileva che tale istanza, essendo stata formulata solo nella comparsa conclusionale, sia inammissibile.
In tal senso, si deve rammentare che la Cassazione abbia più volte chiarito che “La richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione della decisione di primo grado e prima della notificazione dell'atto di impugnazione, deve essere formulata a pena di decadenza mediante detto atto, essendo ammissibile la proposizione della domanda nel corso del giudizio di secondo grado, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (cfr. Cass. civ. Sez.
1 - , Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021; conf. Sez. L - , Ordinanza n.
2292 del 30/01/2018: ”La richiesta di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, anche nel rito del lavoro, consegue alla richiesta di modifica della decisione impugnata e, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello, se formulata, a pena di decadenza, con l'atto di gravame, ove a tale momento la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio, qualora
l'esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell'impugnazione; la sua proposizione è, invece, preclusa nella comparsa conclusionale, o nel rito del lavoro nele "note conclusionali", trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi che la decisione di primo grado sia stata messa in esecuzione tra l'udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse”).
pag. 37/42 Nella specie, essendo il pagamento avvenuto, secondo quanto dichiarato dall' in data 21.07.2022, ampiamente prima del giorno
08.11.2024, fissato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., quale scadenza del termine per deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l avrebbe, al più tardi, dovuto avanzare la richiesta di ripetizione nelle note scritte depositate il
10.9.2024.
Ciò posto, avendo l' comunque, dedotto l'avvenuto pagamento e dovendosi tale fatto, in difetto di contestazione da parte dell' , CP_2
ritenere pacifico, con la presente pronuncia va adottata una statuizione di mero accertamento del credito, in quanto, risultando il creditore già interamente soddisfatto, non può disporsi alcuna ulteriore condanna.
In aggiunta, occorre rilevare, poi, che sull'importo dinanzi riconosciuto spetteranno al leso gli interessi compensativi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. da calcolare sulla medesima somma previamente devalutata al 10.2.2016 (data di esecuzione della prima visita medica alla quale il ricorrente si sottoponeva ed in cui aveva, quindi, inizio la condotta negligente delle convenute ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, sino al 21.07.2022, data del pagamento interamente satisfattivo eseguito dall . Parte_2
§ 18.
Venendo a disciplinare il regime delle spese processuali, giova premettere che costituisca ius receptum il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza pag. 38/42 impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Nella specie, ritiene il Collegio che, tenuto conto della riconosciuta, sia pure solo parziale sul piano del quantum, fondatezza della domanda proposta dall'originario ricorrente, le spese processuali del doppio grado e quelle relative alla precedente fase ex art. 696-bis c.p.c. debbano seguire la soccombenza delle suddette
La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, a norma
D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione per tutti i gradi di giudizio dello scaglione delle cause di valore da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, secondo il criterio del decisum, con distrazione in favore dell'Avv.
Nicola Ricciuto, dichiaratosi antistatario.
Nella quantificazione dei compensi appare equo riconoscere quelli tabellari minimi, pet tutte le fasi, avuto riguardo all'accoglimento della pretesa in misura significativamente inferiore al petitum.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative alle CTU, come liquidate dal Giudice dell'ATP e da questa Corte con separati decreti, debbono porsi, per il 50%, in applicazione del principio di pag. 39/42 soccombenza, a definitivo carico delle appellanti. Invece, per il residuo 50%, tali spese, tenuto conto di quanto in precedenza osservato in relazione all'infondatezza della pretesa risarcitoria nella parte in cui pretendeva di riconnettere all'operato dei sanitari i maggiori danni di carattere neurologico lamentati dal leso, debbono restare a definitivo carico dell' . CP_2
Deve, infine, darsi atto, in conseguenza del rigetto dell'appello incidentale proposto dall' , della sussistenza dei presupposti per CP_2
il versamento, ad opera dello stesso, di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , Parte_1
nonché sugli appelli incidentali proposti da Controparte_1
e da avverso l'ordinanza in epigrafe
[...] Controparte_2
indicata, così provvede:
a) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale e di quello incidentale proposto da Controparte_1
e in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, accerta che
[...]
il credito risarcitorio, vantato da nei confronti Controparte_2
di entrambe le suddette Asl, ammonta ad euro 7.700,67, oltre gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 co. 1 c.c. da calcolare sulla medesima somma previamente devalutata al 10.2.2016 ed anno per anno rivalutata, secondo indici Istat, sino al 21.07.2022;
pag. 40/42 b) rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_2
c) conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
d) condanna ed Parte_1 [...]
, in solido tra loro, alla rifusione, in Controparte_1
favore di , delle spese processuali, che liquida, Controparte_2
quanto al procedimento di ATP, in euro 237,00 per esborsi, euro
1.170,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in relazione al giudizio di primo grado, in euro 237,00 per esborsi, euro 2.540,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al giudizio di appello, in euro 777,00 per esborsi, euro 2.906,00 per compenso, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nicola Ricciuto;
e) pone le spese relative alle CTU, come liquidate dal Giudice dell'ATP e da questa Corte, per il 50%, a definitivo carico di ed Parte_1 [...]
, in solido tra loro, e per il residuo 50%, a Controparte_1
definitivo carico di;
Controparte_2
f) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari al Controparte_2
contributo unificato dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 07/02/2025.
pag. 41/42 Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
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