TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/08/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Lara Seccacini Presidente relatore
Francesca Perlini Giudice
Maria Federica Minervini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2642/2025 promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata, difesa e Parte_1 domiciliata da/presso avv. CRISTINA BARBONI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv. MICHELE CASTELLI;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso congiunto per modifica delle condizioni di separazione;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI modificare parzialmente le condizioni della separazione omologata con sentenza di questo Tribunale n. 216 del 23/09/2024, sostituendo alle previsioni di cui al punto 14) le seguenti “1. La sig.ra si impegna entro il 30.11.2025 a vendere a terzi l'abitazione Parte_1 familiare sita in Senigallia in Strada del Ferriero S. Angelo n. 242, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia al foglio 51, mappale 54 piano T-1 categoria A/2, classe 2, vani 8, rendita catastale € 838,93 già assegnata al signor unitamente alla figlia Con Controparte_1 Per_1
l'intera somma ricavata dalla vendita dell'immobile la stessa provvederà all'estinzione del mutuo n. 05 00883 0203249600000 intestato ad entrambi i coniugi presso la banca Credit Agricole Italia SPA della somma iniziale di € 300.000,00 con conseguente cancellazione dell'ipoteca volontaria di € 540.000,00 iscritta ad Ancona il 20/12/2010 al n. 6387 R.P. a favore della già ed all'estinzione del mutuo CP_2
n. 05 00883 0203339000000 presso la Banca Credit Agricole Italia SPA per un importo iniziale di 93.000,00 per il quale figurava contraente e obbligato principale il padre del sig. Controparte_1 deceduto e per esso, a seguito di successione, il sig. ed alla conseguente cancellazione Controparte_1 dell'ipoteca volontaria di € 180.000,00 iscritta in 13 al n. 2798 R.P. a favore della già Cassa di Risparmio di Fano – Agenzia di Senigallia posta a garanzia di originari 100.000,00, rinegoziato nel 2016.
La somma residua, al netto dell'operazione di estinzione dei mutui, verrà integralmente consegnata al sig. entro 7 giorni dal rogito notarile. Controparte_1
2. Il sig. si impegna ad acquistare una nuova abitazione per sé e per la figlia, Controparte_1 idonea ad ospitare le attrezzature medicali ad essa necessitanti effettuando il trasloca prima della vendita dell'immobile già casa coniugale.
3. Il sig. si impegna entro il 30.11.2025 a vendere a terzi l'immobile di sua Controparte_1 proprietà sito i ) in via Garibaldi 74, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia al Foglio 18 Mappale 969 sub 68 piano 1-2 Cat. A/2 classe 3 vani 2, rendita catastale € 191.09 oltre a pertinenza al mappale 969 sub 80 piano S1 categoria C/2 classe 6 mq 2 rendita catastale
€ 3.92, consegnando entro 7 giorni dalla data del rogito, l'intera somma ricavata dall'operazione alla sig.ra Parte_1
4. I canoni di locazione dell'appartamento sito a Marzocca di Senigallia (AN) di proprietà del signor saranno percepiti sino alla vendita, al netto della somma corrispondente alla ritenuta CP_1
d'acco a cedolare secca che rimarrà allo stesso, dalla signora le spese condominiali del Pt_1 suddetto appartamento saranno sostenute dalla signora sino alla data della vendita dello Pt_1 stesso.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4 vanno a sostituire il solo punto 14 delle condizioni di separazione omologata con sentenza n. n. 216/2024 del 23/09/2024, restando invariate tutte le altre”.
****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, e hanno richiesto Parte_1 Controparte_1 congiuntamente la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 18/09/2024 con sentenza n. 216 nella parte relativa alla regolamentazione dei loro rapporti economici.
pagina 2 di 4 I ricorrenti hanno premesso che gli accordi di separazione consensuale prevedevano, al punto 14), tra le altre cose, che entro 6 mesi dalla sentenza di omologa di detta separazione, gli stessi avrebbero stipulato davanti al notaio un atto di permuta che avrebbe consentito alla signora di diventare piena proprietaria di un immobile di proprietà del signor Pt_1 sito in Senigallia, alla via Garibaldi, n. 74, e a quest'ultimo di diventare pieno CP_1 proprietario dell'immobile sito in Senigallia, Strada del Ferriero S. Angelo n. 242, già adibito a casa coniugale, con il conseguente accollo di tutti i mutui ivi insistenti e manlevando la ricorrente da ogni eventuale successiva pretesa dalla banca. Inoltre, nel caso in cui, all'atto della predetta permuta, la banca non avesse concesso lo svincolo della dalle Pt_1 garanzie ipotecarie sull'immobile che avrebbe trasferito al coniuge, le parti si erano impegnate acchè l'appartamento di proprietà del signor e trasferito alla CP_1 Pt_1 sarebbe stato messo in vendita ed il ricavato incassato interamente da questa;
parimenti, le parti avevano previsto di mettere in vendita l'appartamento di Strada del Ferriero a Senigallia concesso in permuta al e il ricavato sarebbe stato riscosso da questi, previo CP_1 pagamento dei mutui ancora esistenti a carico delle parti.
Hanno, quindi, rappresentato che la risulta ancora intestataria Pt_1 dell'immobile costituente casa coniugale, sul quale gravano ancora ipoteche volontarie, mentre il risulta ancora proprietario esclusivo dell'immobile sito in Senigallia, alla CP_1 via Garibaldi 74. Sul punto, hanno chiarito di non aver proceduto, nel semestre successivo alla pronuncia di separazione, alla permuta come sopra disciplinata in quanto avevano ricevuto proposte di acquisto per gli immobili di rispettiva spettanza;
si erano, pertanto, determinate a cedere ciascuno il proprio immobile, così regolamentando diversamente i propri rapporti economici;
in particolare: - la signora venderà il suo immobile, Pt_1 sito in Senigallia in Strada del Ferriero S. Angelo n. 242, destinando il ricavato della vendita – previa estinzione dei mutui ancora gravanti sull'immobile - a beneficio del signor il CP_1 quale impiegherà tale importo per l'acquisto, sulla base di un preliminare già stipulato in data 14/05/2025, di una nuova abitazione per sé e la figlia maggiorenne, affetta sin dalla nascita da una patologia gravemente invalidante, denominata sindrome di Werdnig- Hoffmann, opportunamente attrezzata per gli impianti medico sanitari occorrenti alla stessa che ivi si trasferirà con il consenso della di lei madre nonché sua amministratrice di sostegno;
- il signor a sua volta, venderà l'immobile di sua proprietà, sito in Senigallia, alla CP_1 via Garibaldi, n. 74, non gravato da ipoteche, con distrazione dell'intero ricavato a beneficio della . Pt_1
2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che possano essere recepite in toto le conclusioni su cui le parti si sono da ultimo accordate, in quanto non si ravvisano profili di contrarietà né alla legge né all'ordine pubblico, e, anzi, apparendo dette nuove condizioni rispondenti agli interessi della figlia della coppia.
3. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, nella superiore composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni della separazione omologata con sentenza n. 216 del 18/09/2024, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente raggiunte dalle parti, dispone quanto segue: prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
pagina 3 di 4 compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso ad Ancona, nella camera di consiglio di data 04/VIII/2025
Il Presidente rel.
Lara Seccacini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Lara Seccacini Presidente relatore
Francesca Perlini Giudice
Maria Federica Minervini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2642/2025 promossa da:
, nata il [...] a [...], rappresentata, difesa e Parte_1 domiciliata da/presso avv. CRISTINA BARBONI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato da/presso avv. MICHELE CASTELLI;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: ricorso congiunto per modifica delle condizioni di separazione;
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI modificare parzialmente le condizioni della separazione omologata con sentenza di questo Tribunale n. 216 del 23/09/2024, sostituendo alle previsioni di cui al punto 14) le seguenti “1. La sig.ra si impegna entro il 30.11.2025 a vendere a terzi l'abitazione Parte_1 familiare sita in Senigallia in Strada del Ferriero S. Angelo n. 242, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia al foglio 51, mappale 54 piano T-1 categoria A/2, classe 2, vani 8, rendita catastale € 838,93 già assegnata al signor unitamente alla figlia Con Controparte_1 Per_1
l'intera somma ricavata dalla vendita dell'immobile la stessa provvederà all'estinzione del mutuo n. 05 00883 0203249600000 intestato ad entrambi i coniugi presso la banca Credit Agricole Italia SPA della somma iniziale di € 300.000,00 con conseguente cancellazione dell'ipoteca volontaria di € 540.000,00 iscritta ad Ancona il 20/12/2010 al n. 6387 R.P. a favore della già ed all'estinzione del mutuo CP_2
n. 05 00883 0203339000000 presso la Banca Credit Agricole Italia SPA per un importo iniziale di 93.000,00 per il quale figurava contraente e obbligato principale il padre del sig. Controparte_1 deceduto e per esso, a seguito di successione, il sig. ed alla conseguente cancellazione Controparte_1 dell'ipoteca volontaria di € 180.000,00 iscritta in 13 al n. 2798 R.P. a favore della già Cassa di Risparmio di Fano – Agenzia di Senigallia posta a garanzia di originari 100.000,00, rinegoziato nel 2016.
La somma residua, al netto dell'operazione di estinzione dei mutui, verrà integralmente consegnata al sig. entro 7 giorni dal rogito notarile. Controparte_1
2. Il sig. si impegna ad acquistare una nuova abitazione per sé e per la figlia, Controparte_1 idonea ad ospitare le attrezzature medicali ad essa necessitanti effettuando il trasloca prima della vendita dell'immobile già casa coniugale.
3. Il sig. si impegna entro il 30.11.2025 a vendere a terzi l'immobile di sua Controparte_1 proprietà sito i ) in via Garibaldi 74, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Senigallia al Foglio 18 Mappale 969 sub 68 piano 1-2 Cat. A/2 classe 3 vani 2, rendita catastale € 191.09 oltre a pertinenza al mappale 969 sub 80 piano S1 categoria C/2 classe 6 mq 2 rendita catastale
€ 3.92, consegnando entro 7 giorni dalla data del rogito, l'intera somma ricavata dall'operazione alla sig.ra Parte_1
4. I canoni di locazione dell'appartamento sito a Marzocca di Senigallia (AN) di proprietà del signor saranno percepiti sino alla vendita, al netto della somma corrispondente alla ritenuta CP_1
d'acco a cedolare secca che rimarrà allo stesso, dalla signora le spese condominiali del Pt_1 suddetto appartamento saranno sostenute dalla signora sino alla data della vendita dello Pt_1 stesso.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4 vanno a sostituire il solo punto 14 delle condizioni di separazione omologata con sentenza n. n. 216/2024 del 23/09/2024, restando invariate tutte le altre”.
****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, e hanno richiesto Parte_1 Controparte_1 congiuntamente la modifica delle condizioni della separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 18/09/2024 con sentenza n. 216 nella parte relativa alla regolamentazione dei loro rapporti economici.
pagina 2 di 4 I ricorrenti hanno premesso che gli accordi di separazione consensuale prevedevano, al punto 14), tra le altre cose, che entro 6 mesi dalla sentenza di omologa di detta separazione, gli stessi avrebbero stipulato davanti al notaio un atto di permuta che avrebbe consentito alla signora di diventare piena proprietaria di un immobile di proprietà del signor Pt_1 sito in Senigallia, alla via Garibaldi, n. 74, e a quest'ultimo di diventare pieno CP_1 proprietario dell'immobile sito in Senigallia, Strada del Ferriero S. Angelo n. 242, già adibito a casa coniugale, con il conseguente accollo di tutti i mutui ivi insistenti e manlevando la ricorrente da ogni eventuale successiva pretesa dalla banca. Inoltre, nel caso in cui, all'atto della predetta permuta, la banca non avesse concesso lo svincolo della dalle Pt_1 garanzie ipotecarie sull'immobile che avrebbe trasferito al coniuge, le parti si erano impegnate acchè l'appartamento di proprietà del signor e trasferito alla CP_1 Pt_1 sarebbe stato messo in vendita ed il ricavato incassato interamente da questa;
parimenti, le parti avevano previsto di mettere in vendita l'appartamento di Strada del Ferriero a Senigallia concesso in permuta al e il ricavato sarebbe stato riscosso da questi, previo CP_1 pagamento dei mutui ancora esistenti a carico delle parti.
Hanno, quindi, rappresentato che la risulta ancora intestataria Pt_1 dell'immobile costituente casa coniugale, sul quale gravano ancora ipoteche volontarie, mentre il risulta ancora proprietario esclusivo dell'immobile sito in Senigallia, alla CP_1 via Garibaldi 74. Sul punto, hanno chiarito di non aver proceduto, nel semestre successivo alla pronuncia di separazione, alla permuta come sopra disciplinata in quanto avevano ricevuto proposte di acquisto per gli immobili di rispettiva spettanza;
si erano, pertanto, determinate a cedere ciascuno il proprio immobile, così regolamentando diversamente i propri rapporti economici;
in particolare: - la signora venderà il suo immobile, Pt_1 sito in Senigallia in Strada del Ferriero S. Angelo n. 242, destinando il ricavato della vendita – previa estinzione dei mutui ancora gravanti sull'immobile - a beneficio del signor il CP_1 quale impiegherà tale importo per l'acquisto, sulla base di un preliminare già stipulato in data 14/05/2025, di una nuova abitazione per sé e la figlia maggiorenne, affetta sin dalla nascita da una patologia gravemente invalidante, denominata sindrome di Werdnig- Hoffmann, opportunamente attrezzata per gli impianti medico sanitari occorrenti alla stessa che ivi si trasferirà con il consenso della di lei madre nonché sua amministratrice di sostegno;
- il signor a sua volta, venderà l'immobile di sua proprietà, sito in Senigallia, alla CP_1 via Garibaldi, n. 74, non gravato da ipoteche, con distrazione dell'intero ricavato a beneficio della . Pt_1
2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che possano essere recepite in toto le conclusioni su cui le parti si sono da ultimo accordate, in quanto non si ravvisano profili di contrarietà né alla legge né all'ordine pubblico, e, anzi, apparendo dette nuove condizioni rispondenti agli interessi della figlia della coppia.
3. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, nella superiore composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni della separazione omologata con sentenza n. 216 del 18/09/2024, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente raggiunte dalle parti, dispone quanto segue: prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni sopra riportate;
pagina 3 di 4 compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso ad Ancona, nella camera di consiglio di data 04/VIII/2025
Il Presidente rel.
Lara Seccacini
pagina 4 di 4