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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2024, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.12.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2249/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Giacomo Grazioli, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Maria CP_1
Melograni, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.06.21 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della pensione di inabilità ed assegno di invalidità civile, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 14.04.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento alla patologia cardiovascolare ed a quella osteoarticolare E' stato quindi acquisito altro parere medico legale, che a seguito di accertamento peritale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno di invalidità civile. Invero, alla luce della documentazione medica allegata e dell'esame obiettivo è stato riscontrato quanto segue:
“La sig.ra , come sopra identificata, è risultata affetta dalle Parte_1 seguenti patologie: Cardiopatia sclero-ipertensiva in attuale I classe NYHA. • Sindrome ansiosa. • Ipoacusia bilaterale di lieve entità (non valutabile). • Gonartrosi bilaterale già protesizzata a dx. • Spondiloartrosi dif fusa del rachide in toto con marcata rotoscoliosi e discopatie multiple cervicali e lombari , rizoartrosi bilaterale con marcato deficit di presa.
..... Sulla base della certificazione agli atti il sottoscritto ritiene la ricorrente invalida al 76% a far data dalla domanda amministrativa. Nelle more del giudizio si evinto un ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche della ricorrente e per meglio valutarle il sottoscritto ha ritenuto utile ricorrere alla formula riduttiva di Balthazard: • Cardiopatia sclero-ipertensiva in attuale II classe NYHA. • Sindrome ansiosa depressiva marcata. • Ipoacusia bilaterale. • Gonartrosi bilaterale già protesizzata a dx . • Spondiloartrosi diffusa del rachide in toto con marcata rotoscoliosi e discopatie multiple cervicali e lombari, rizoartrosi bilaterale con marcato deficit di presa delle mani bilateralmente.
....... Sulla base della visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, che concorda pienamente con quanto rilevato e certificato dagli specialisti , non v'è dubbio che la paziente possa essere considerata invalida all' 88%.” Ha quindi concluso lo specialista in medicina legale, ritenendo la ricorrente invalida al 76% a far data dalla domanda amministrativa e invalida allo 88%, a far data dal mese di aprile del 2024. Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con i dati documentali e possono essere condivise al fine della positiva valutazione del requisito sanitario nei termini suindicati. Si ricorda, peraltro, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede: dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla domanda amministrativa, come in parte motiva;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, CP_2 liquidate in complessivi euro 3162,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 17.12.2024
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 17.12.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 2249/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Giacomo Grazioli, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Maria CP_1
Melograni, come in atti
-resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.06.21 parte ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della pensione di inabilità ed assegno di invalidità civile, all'esito del procedimento amministrativo conclusosi infruttuosamente. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni raggiunte in sede amministrativa. Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato il 14.04.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e quindi la condanna dell' al CP_1 pagamento delle prestazioni richieste dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. L' si è costituito ed ha contestato la sussistenza del requisito sanitario, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e lamentato una sottovalutazione del quadro patologico, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con particolare riferimento alla patologia cardiovascolare ed a quella osteoarticolare E' stato quindi acquisito altro parere medico legale, che a seguito di accertamento peritale ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno di invalidità civile. Invero, alla luce della documentazione medica allegata e dell'esame obiettivo è stato riscontrato quanto segue:
“La sig.ra , come sopra identificata, è risultata affetta dalle Parte_1 seguenti patologie: Cardiopatia sclero-ipertensiva in attuale I classe NYHA. • Sindrome ansiosa. • Ipoacusia bilaterale di lieve entità (non valutabile). • Gonartrosi bilaterale già protesizzata a dx. • Spondiloartrosi dif fusa del rachide in toto con marcata rotoscoliosi e discopatie multiple cervicali e lombari , rizoartrosi bilaterale con marcato deficit di presa.
..... Sulla base della certificazione agli atti il sottoscritto ritiene la ricorrente invalida al 76% a far data dalla domanda amministrativa. Nelle more del giudizio si evinto un ulteriore peggioramento delle condizioni fisiche della ricorrente e per meglio valutarle il sottoscritto ha ritenuto utile ricorrere alla formula riduttiva di Balthazard: • Cardiopatia sclero-ipertensiva in attuale II classe NYHA. • Sindrome ansiosa depressiva marcata. • Ipoacusia bilaterale. • Gonartrosi bilaterale già protesizzata a dx . • Spondiloartrosi diffusa del rachide in toto con marcata rotoscoliosi e discopatie multiple cervicali e lombari, rizoartrosi bilaterale con marcato deficit di presa delle mani bilateralmente.
....... Sulla base della visita medico-legale effettuata dal sottoscritto, che concorda pienamente con quanto rilevato e certificato dagli specialisti , non v'è dubbio che la paziente possa essere considerata invalida all' 88%.” Ha quindi concluso lo specialista in medicina legale, ritenendo la ricorrente invalida al 76% a far data dalla domanda amministrativa e invalida allo 88%, a far data dal mese di aprile del 2024. Le valutazioni del CTU sono scrupolose, fondate su dati scientifici e coerenti con i dati documentali e possono essere condivise al fine della positiva valutazione del requisito sanitario nei termini suindicati. Si ricorda, peraltro, che le recenti pronunce della Suprema Corte hanno definitivamente chiarito come il giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., sia per legge destinato a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), non potendo contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. E ancora meno può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo. (Cass. 27010 /2018; Cass. n. 9755/2019). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.. Le spese delle CTU come già liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così provvede: dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento a parte ricorrente dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla domanda amministrativa, come in parte motiva;
condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, CP_2 liquidate in complessivi euro 3162,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 17.12.2024
Il Giudice del lavoro
.
dott.ssa Rosa Molè