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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1707/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Assunta Di Marzo, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in San Demetrio N.V.
Via Subequana 2 67028 (AQ) elettivamente domicilia;
ricorrente
E
(C.F. ); rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Maria Rosaria Recci, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Boscoreale
(Na), Vico Comizi 62, elettivamente domicilia;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore. interventore ex lege avente per oggetto: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto depositato telematicamente il 6.12.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario l'11.07.2015 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al N.45, P. II, Serie A, anno 2015; che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 16.10.2011, l' 8.09.2016, Per_1 Per_2
il 14.07.2018 e , il 16.07.2020; che dopo i primi anni di serena Per_3 Per_4
convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, 1 ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'11.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 20.05.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dai procuratori costituiti ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulative congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, regolativo dei rapporti tra i coniugi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) contratto C.F._1 CP_1 C.F._2
il 11.07.2015 nel Comune di Angri, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al N.45, P. II, Serie A, anno 2015 alle condizioni indicate nel ricorso
2 cumulativo congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g. 1707/2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Assunta Di Marzo, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in San Demetrio N.V.
Via Subequana 2 67028 (AQ) elettivamente domicilia;
ricorrente
E
(C.F. ); rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Maria Rosaria Recci, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Boscoreale
(Na), Vico Comizi 62, elettivamente domicilia;
ricorrente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore. interventore ex lege avente per oggetto: ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto depositato telematicamente il 6.12.2024 i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario l'11.07.2015 nel Comune di Angri (SA), atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al N.45, P. II, Serie A, anno 2015; che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 16.10.2011, l' 8.09.2016, Per_1 Per_2
il 14.07.2018 e , il 16.07.2020; che dopo i primi anni di serena Per_3 Per_4
convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, 1 ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni espressamente formalizzate nel ricorso congiunto. Ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziante nell'atto introduttivo hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 3.6.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'11.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 20.05.2025 hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso, sottoscritto dalle parti con firme autenticate dai procuratori costituiti ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
È documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta una crisi del rapporto coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il tenore del ricorso da cui si ricava, in modo univoco ed inequivoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata. Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di volersi separare alle condizioni espressamente indicate nel ricorso cumulative congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in atti, ricorrono i presupposti per la declaratoria di separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, regolativo dei rapporti tra i coniugi e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) contratto C.F._1 CP_1 C.F._2
il 11.07.2015 nel Comune di Angri, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al N.45, P. II, Serie A, anno 2015 alle condizioni indicate nel ricorso
2 cumulativo congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta, in atti.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Angri per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e
49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile).
Dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione all'ulteriore domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio nei termini di cui alla separata e contestuale ordinanza.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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