Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 605/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 28/01/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Guerra in sostituzione dell'avv. Balugani per la parte convenuta l'avv. Tomchuk in sostituzione degli avv.ti Morelli e Parillo CP_1 per la parte convenuta l'avv. Grieco CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, preliminarmente alla precisazione delle conclusioni, visti gli atti e i documenti di causa, l'esito dell'istruttoria e le note conclusive, rilevato d'ufficio che nel ricorso introduttivo la parte chiede espressamente la condanna delle resistenti al pagamento delle differenze retributive per quanto di competenza ed alla “regolarizzazione contributiva” (pag. 4 e 5 ricorso); considerato che nelle more del giudizio si è consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 8956/2020, 17320/2020, 24924/2020), fatto proprio anche dalla giurisprudenza della Corte d'Appello di Venezia (sent. 568/2022, 669/2022, 130/23359/2023, 843/2023,), secondo cui in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, senza possibilità di scindere le eventuali domande proposte;
richiede al difensore di parte ricorrente se intende insistere in detta domanda o rinunciare in questa sede agli atti relativi alla stessa.
Il difensore di parte ricorrente dichiara di rinunciare agli atti relativi alla domanda di regolarizzazione contributiva.
Il giudice dato atto, invita i difensori a discutere.
La difesa osserva che i documenti prodotti nelle note conclusive (atti introduttivi e CP_1 verbali dichiarazioni testimoniali altro procedimento) sono tardivi e che comunque si tratta di altro lavoratore e di altro contenzioso;
peraltro la causa si è conclusa con una sentenza di rigetto del riconoscimento del superiore livello (sentenza del Tribunale di Modena che la difesa avrebbe dovuto correttamente allegare per completezza). Quanto al superiore livello, l'odierna rinuncia rivela che il ricorrente si è reso conto che la prova non è stata raggiunta. Per il resto si riporta a
La difesa si associa alle difese della , aggiungendo che nel procedimento CP_2 CP_1 menzionato non era presente. Ne eccepisce quindi l'irritualità e l'irrilevanza della CP_2 produzione avversaria, di cui chiede l'espunzione. Nel merito si riporta alle deduzioni di cui alla memoria.
La difesa di parte ricorrente, si riporta agli atti difensivi e all'esito dell'istruttoria, sottolineando che la rinuncia alla regolarizzazione contributiva non equivale ad alcun riconoscimento, essendo finalizzata alla più celere definizione del procedimento stesso.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 28/01/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 605 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 03/04/2023 avente ad oggetto: mansioni superiori/differenze retributive da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALUGANI GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico
Email_1
contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. MORELLI ROBERTO e dell'avv. PARRILLO LUCA,
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico ( Email_2
Email_3
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_3 P.IVA_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GRIECO PIETRANTONIO, elettivamente domiciliati in indirizzo telematico ( Email_4
1 Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 3.4.2023 Ed ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
doveva essere inquadrato quale operaio di livello IV secondo il CCNL Conserve Alimentari e
Industrie per la durata di tutti i rapporti di lavori ivi specificati, in relazione al periodo oggetto
di riconteggio;
accertare e dichiarare che il ricorrente deve percepire le seguenti differenze
retributive: Euro 11.819,98 lordi a carico della società Euro 1.586,14 lordi a CP_3
carico della ditta individuale , Euro 3.581,65 lordi a carico della società Parte_2
oltre interessi, regolarizzazione contributiva ed eventuali danni morali, Parte_3
conseguentemente; condannare parti resistenti a corrispondere al ricorrente le seguenti somme:
Euro 11.819,98 lordi a carico della società Euro 1.586,14 lordi a carico della ditta CP_3
individuale , Euro 3.581,65 lordi a carico della società Parte_2 Parte_3
oltre interessi, regolarizzazione contributiva ed eventuali danni morali;
condannare parti resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In particolare, il ricorrente ha esposto di avere lavorato, con continuità, alle dipendenze dapprima della società dal 2015, poi da marzo 2020 alle dipendenze della ditta CP_1
individuale e da aprile 2021 alle dipendenze della Parte_2 Parte_3
precisando che il luogo di lavoro inizialmente era a ER (MO) e da luglio 2018 presso lo stabilimento di GA OC (VR), ma di avere sempre svolto le medesime mansioni di lavorazione, pulizia e preparazione di interiora di animali, che non richiedevano alcuna trasferta,
con l'orario e nei giorni specificamente indicati. Ha sostenuto che in base alle mansioni effettivamente svolte il corretto inquadramento contrattuale secondo il CCNL Conserve
Alimentari-Carni applicato, sarebbe il 4°, quale lavoratore “specializzato su tutte le macchine semplici per la lavorazione e confezionamento”; ha dedotto l'erronea applicazione fino all'autunno 2022 del CCNL richiamato, il mancato o parziale pagamento delle ore lavorate notturne, l' uso massiccio di trasferta esente a copertura di ore ordinarie e maggiorazioni,
quando svolgeva interamente la propria attività in un unico luogo di lavoro, il mancato riconoscimento dell'indennità di trasferimento (art. 60 del CCNL di riferimento) quando
2 l'attività viene trasferita a GA OC (VR), l'applicazione del CCNL Alimentare
NA, con retribuzione pressochè identica, ma diminuzione delle maggiorazioni dovute in forza del richiamato art. 60 CCNL Conserve Alimentari. Ha affermato che doveva essere mantenuto il medesimo livello stipendiale, le medesime maggiorazioni e il medesimo CCNL di riferimento.
2. Si è costituita la società (prima datrice di lavoro in ordine Controparte_3
cronologico, dal maggio 2015 al febbraio 2020) la quale ha sostenuto l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, risultando corretto l'inquadramento del lavoratore nel 5° livello CCNL
Industria Alimentare riconosciuto, evidenziando che il ricorrente non ha dedotto di essere in possesso di alcuna specializzazione o di avere svolto attività di manutenzione, conduzione o programmazione dei macchinari in uso e lamentando l'omesso espresso raffronto tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali. Ha contestato comunque i conteggi effettuati, elaborati con un metodo di calcolo non comprensibile e che porta ad un importo diverso da quello (inferiore) richiesto in via stragiudiziale. Ha contestato l'asserito orario di lavoro svolto dal ricorrente e dunque la pretesa differenza per il lavoro notturno e straordinario, ulteriore rispetto a quanto risultante dalle buste paga. Ha infine contestato l'asserita debenza dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 60 CCNL Industria Alimentare, avendo il dipendente accettato sin dall'assunzione di lavorare a 120-140 km di distanza dalla propria residenza ed essendo stato trasferito dal 30.7.2018 ad una minore distanza (circa 40 km) dalla stessa, senza necessità di cambiare la propria residenza, risultando irrilevante il cambio di residenza del 2019 (che si trova alla medesima distanza di 40km dalla nuova sede di lavoro). Ha contestato poiché del tutto generica e infondata la richiesta di risarcimento dei danni morali.
3. Si sono costituite, con il medesimo difensore, la ditta individuale (datrice di Parte_2
lavoro dal 1.3.2020 al 30.3.2021) e la (datrice di lavoro dal Controparte_4
1.4.2021 al 29.5.2023) chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
La ditta individuale ha innanzitutto rilevato la corretta applicazione da parte della stessa del diverso CCNL Alimentari NA e comunque l'indimostrata e generica doglianza del peggioramento del trattamento economico, che è rimasto lo stesso. Ha altresì ribadito che il
3 ricorrente ha svolto mansioni semplici non essendo mai stato autorizzato alla manutenzione o regolazione dei macchinari, come richiesto esplicitamente dalla direzione di , dove Parte_4
i dipendenti svolgevano la propria attività. Ha dedotto che sin dall'assunzione il ricorrente ha lavorato presso i locali di a GA OC (VR), ed ha utilizzato il coltello per Parte_4
separare tra loro i quattro stomaci bovini e inserendo ciascun di essi in macchine centrifughe semplici – di proprietà - per la loro pulizia e lavaggio;
queste macchine, Parte_4
classificate semplici perché sono fondamentalmente lavatrici ad acqua calda già preimpostate dalla casa produttrice ”, devono solo essere attivate tramite pulsanti di comando Parte_5
start-stop per effettuare il ciclo di lavaggio con tempi preimpostati. Non è previsto il taglio di pelli in eccesso, anche perché la ditta non ha mai svolto tale tipo di attività Parte_2
proprio perché non ha “materiale” che necessita di ciò. Quanto al lavoro notturno ha dedotto l'infondatezza della generica ed indimostrata pretesa. Quanto alla pretesa indennità di trasferimento ha dedotto che sin dall'assunzione da parte di con contratto a tempo CP_1
determinato (8.8.2014) il ricorrente è stato assegnato alla sede di ER (MO) a circa 120
km di distanza dalla residenza in San Pietro di Morubio (VR) e che la successiva assegnazione a
GA OC ha determinato in fatto un avvicinamento alla residenza (40 km), essendo sotto questo profilo irrilevante il trasferimento della stessa residenza in provincia di Mantova
(avvenuta nel 2019). La richiesta indennità non risulta dovuta in quanto non c'è stato alcun trasferimento dalla sede di assunzione se non quello che ha determinato l'avvicinamento alla propria residenza. Ha contestato infine i conteggi in quanto generici e fondati per come si desume dalla relazione allegata da un orario di lavoro “indicativamente” svolto dal ricorrente.
Analoghe difese sono state svolte dalla società Parte_3
4.All'udienza del 12.9.2023 i difensori delle parti riferivano della loro indisponibilità a qualsiasi soluzione conciliativa. Il giudice ha quindi ammesso le prove testimoniali che sono state assunte all'udienza dell'11.12.2023 dal giudice delegato. All'esito della prova, autorizzato il deposito delle note conclusive richieste, il giudice, preso atto della rinuncia agli atti relativamente alla domanda di regolarizzazione contributiva che ha estinto in rito la domanda facendo venire meno l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dell litisconsorte necessario, sentite CP_5
4 le conclusioni delle parti all'udienza odierna celebratasi, su richiesta, in modalità da remoto, si è
ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza depositata telematicamente.
5. Il ricorrente, come risulta dai documenti in atti, è stato inizialmente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 13.5.2015 dalla società con mansioni di CP_3
“macellaio autista” ed inquadrato al 5°livello del CCNL Alimentari Industria, con sede di lavoro a ER (MO); con decorrenza dal 30.7.2018, comunicata in pari data, veniva trasferito presso lo stabilimento a GA OC;
con comunicazione del 24.2.2020, Parte_4
passava, senza soluzione di continuità per effetto di cessione d'azienda, alle dipendenze della ditta individuale TT Antonio, con decorrenza dal 1.3.2020; con decorrenza dal 1.4.2021,
come da comunicazione del 30.4.2021, la ditta individuale si è trasformata in Parte_3
con continuità del rapporto di lavoro e con applicazione del CCNL Alimentari Artigiani,
[...]
già applicato dalla ditta individuale (doc. 1 ricorrente).
6. Il ricorrente nel richiedere le differenze retributive derivanti dall'asserito diritto al riconoscimento del livello 4° CCNL Alimentari Industria (di cui viene riportata la declaratoria,
par. 6 pag. 3) si è limitato per vero a descrivere le mansioni in concreto svolte: “ Il ricorrente,
durante il precitato periodo lavorativo ha sempre svolto le mansioni di lavorazione, pulizia e
preparazione delle interiora animali: carico/scarico, svuotamento, lavaggio, taglio ed
eliminazione del grasso con coltelli, nello specifico lo stesso si occupa di togliere il grasso dalla
trippa e togliere le budella, usando un coltello per detta pulizia, si occupa della pulizia delle
centopelle e del frasme, detta attività di pulizia avviene su una cassa e la trippa viene poi lavata
tramite un macchinario che è azionato con dei pulsanti, la trippa, da ultimo viene posta dal
lavoratore dentro una cassetta e portata via” (pag. par. 3, pag. 2), senza dedurre espressamente gli specifici profili caratterizzanti e i motivi per cui ritiene che tali mansioni siano riconducibili al superiore livello (e senza per vero nemmeno riportare la declaratoria del livello riconosciuto).
6.1 Se ciò appare sufficiente a ritenere assolti gli oneri di cui all'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.( cfr.
Cass., 7524/2009) per escludere la nullità del ricorso, non può in questa sede essere dimenticato che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica
5 superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in
particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni
di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che
egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. ex multis Cass., 8025/2003).
Infatti, come noto, la decisione del giudice in subiecta materia deve essere presa all'esito del giudizio c.d. “trifasico” (da ultimo Cass., 15677/2024 e precedenti ivi richiamati): “in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento
posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi
dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte”.
6.2 In base alle coordinate interpretative richiamate, va innanzitutto rilevato che il ricorrente si è
limitato nell'atto introduttivo ad affermare, apoditticamente, la corrispondenza dei compiti espletati a quelli tipici del 4° livello, senza tuttavia operare alcun raffronto con le attività
descritte nelle diverse declaratorie;
non potendo la mera trascrizione delle declaratorie (rectius
della declaratoria) sopperire alla mancata comparazione, il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione, prima ancora che a quello di prova, come puntualmente eccepito dalla difese di
Tale carenza allegativa originaria, non può ritenersi sanata dalle deduzioni in tal CP_3
senso svolte tardivamente solo nelle note conclusive autorizzate.
7. Stante le puntuali deduzioni delle resistenti in relazione alle declaratorie ed ai livelli, si è
potuto comunque, nei limiti delle allegazioni delle parti, procedere alla necessaria comparazione, secondo i principi richiamati, sulla base dell'esito dell'istruttoria ammessa.
7.1. L'art. 26 del CCNL Alimentari Industria (doc. 3 ricorrente) prevede per gli operai di cui al
5°livello riconosciuto la seguente declaratoria: “lavoratori che nei reparti di produzione o di
distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il
confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività
produttive semplici nonché gli aiutanti dei livelli superiori”.
7.2. Il superiore 4° livello, invocato dal ricorrente (pag. 3 del ricorso, par. 5 e 6) prevede per gli operai la seguente declaratoria: “[…] i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-
6 pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine
complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
i lavoratori specializzati che in
possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella
distribuzione o in altri settori aziendali, nonché, con decorrenza 1° gennaio 1988, i lavoratori
specializzati che avendo acquisito professionalità specifica per prolungato esercizio nella
mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il
confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei
formati, interventi di ordinaria manutenzione”.
7.3. Dal raffronto tra le declaratorie richiamate appare evidente che l'elemento caratterizzante il superiore livello è il possesso di conoscenze tecnico-pratiche (“lavoratori specializzati”)
necessarie per la conduzione di impianti di produzione o macchine complesse, con capacità di regolazione e messa a punto;
la declaratoria si estende anche a coloro che hanno acquisito una professionalità specifica per prolungato esercizio della mansione che consente loro di operare su tutte le macchine semplici, specializzazione che si desume dal fatto che la loro attività non deve limitarsi al cambio dei formati ma si deve estendere alla messa a punto ed agli interventi di ordinaria manutenzione degli stessi macchinari semplici. Si tratta in sostanza di verificare se il ricorrente abbia o meno provato la sua “specializzazione” e se l'uso del macchinario indicato presso il reparto “tripperia”, possa o meno rientrare tra quelli caratterizzanti il profilo del superiore livello.
7.4. Dalla prova testimoniale svolta è emerso che il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni:
“Abbiamo sempre svolto lo stesso lavoro nel seguente modo, sempre mediante l'utilizzo del
coltello: quando arriva il pacco intestinale noi separiamo la trippa dalle budella, togliamo il
grasso dalla trippa, togliamo il centopelli che tagliamo in due perché è molto grosso e lo
mettiamo in un cassone, poi tiriamo il frasame, lo agganciamo nella giostra e poi togliamo il
grasso dal centopelli sempre con il coltello, lo apriamo e lo buttiamo in un cassone nell'acqua
fredda, poi lo puliamo con le mani, poi apriamo la trippa, la svuotiamo dai residui della
digestione (feci), la buttiamo in un cassonetto con l'acqua fredda e poi la mettiamo nella
macchina del lavaggio (ciò avviene ogni 15/17 trippe nel cassone). La macchina ha tre
7 programmi, quello del lavaggio della trippa, quella del lavaggio dei centopelli e quella del
lavaggio dei trippini (la trippa del vitello). Noi selezioniamo il programma e premiamo l'invio.
Quando finisce il lavoro della macchina del lavaggio, la macchina si apre da sola e butta il
contenuto in un cassone. Noi dobbiamo capovolgere il materiale nell'altro verso e lo mettiamo nell'altra macchina che è una sgrassatrice che a sua volta ha tre programmi a seconda del
prodotto da sgrassare. Una volta terminato questo passaggio mettiamo i prodotti in acqua
fredda poiché escono molto caldi e poi li mettiamo in cella”(v. dichiarazioni del teste Tes_1
ex dipendente delle resistenti dal 2005, che aveva al momento della testimonianza una
[...]
causa contro il suo ex datore di lavoro per il licenziamento).
7.4.1. Allo stesso modo il teste (ex dipendente con una causa in corso contro Testimone_2
la resistente per il licenziamento) ha dichiarato: “Eravamo in 4 a lavorare, ognuno si occupava
di una specifica lavorazione ma poi la settimana successiva ci si turnava con quella
lavorazione. Il nostro lavoro si svolge nel seguente modo: arriva il pacco intestinale che
contiene trippa, grasso, budella, centopelli e frasame. La prima cosa da fare è staccare le
budella dalla trippa con il coltello. Mettiamo le budella in un tubo che le trasporta fuori dalla tripperia all'aria. Lavoriamo quindi la trippa, tagliandola con il coltello, ma prima dobbiamo
separare i centopelli dalla trippa, tagliarli a metà perché sono molto grandi, metterli dentro al
cassone. Poi separiamo il grasso dalla trippa con il coltello e lo mettiamo in un altro cassone.
Poi tagliamo la trippa e la svuotiamo dai residui della digestione (feci) e la mettiamo in un altro
cassone ancora.. Ogni 10/12 trippe la mettiamo in una macchina. Nella macchina mettiamo una
volta i centopelli e una volta la trippa poiché non possono essere lavate insieme. La macchina
infatti ha 4 programmi: uno per la trippa, uno per i centopelli, uno per i nervetti e uno per il
trippino. Prima la macchina ne aveva un quinto per il frasame ma da un po' non viene più
utilizzato. Il primo lavaggio serve per pulire. Poi i prodotti fanno un secondo lavaggio per
sgrassare dopo che noi abbiamo girato la . Non c'è bisogno di girare il centopelli perché Pt_6
già tagliato a metà. I prodotti cadono poi in un grande cassone pieno di acqua fredda dove li
rigiriamo come all'inizio e poi li agganciamo per asciugarli e li mettiamo in un nuovo cassone
che portiamo in cella”.
8 7.4.2. Infine il teste di parte resistente, dipendente delle resistenti, addetto al Testimone_3
reparto tripperia ha confermato: “Lavoravamo in un locale denominato “locale tripperia”,
eravamo in tre o quattro. In questa sala arriva attraverso degli scivoli unicamente il pacco
intestinale dei bovini. Noi separiamo con un coltello i 4 stomaci del bovino. Fatto questo ci
dedichiamo alla pulizia degli stomaci (trippa, omaso o centopelli, apomaso detto anche
frasame). L'apomaso viene rifilato a coltello, sciacquato a mano e introdotto in un contenitore pronto per il carico. La e l'omaso vengono direttamente immessi nelle macchine lavatrici Pt_6
senza pulizia manuale. Vengono immessi prima in una macchina pelatrice che ha la funzione di
separare la mucosa poi la macchina le tira fuori e noi le immettiamo nella seconda macchina
che si chiama sgrassatrice o raffinatrice. I macchinari presentano soltanto un pulsante di avvio
e stop in caso di emergenza ed hanno programmi precaricati, che sono quanti sono i prodotti
che mettiamo dentro, cioè come detto due. Una volta fuori dai macchinari sono raffreddati in un
cassone con acqua fredda e poi noi li mettiamo nei gangerini con le ruote per andare in cella.
Le macchine non le puliamo noi perché il macello ci ha vietato di pulirle e di fare qualsiasi
altra attività sulla macchina per questioni di sicurezza, ha infatti una ditta esterna che fa la
pulizia e manutenzione delle macchine”.
7.4.3. Quanto all'attendibilità di quest'ultimo, l'improprio richiamo della difesa di parte ricorrente, nelle note conclusive, alle dichiarazioni rese in altro procedimento (peraltro all'udienza del 27.3.2023, dunque diversi mesi prima della deposizione nel presente giudizio,
assunta all'udienza dell'11.12.2023 e che dunque la difesa ben avrebbe potuto e dovuto utilizzare per contestare, tempestivamente, nel contraddittorio l'attendibilità del teste), non appaiono comunque dirimenti, in quanto a prescindere dalla qualità o meno di socio della CP_1
e delle mansioni in concreto dallo stesso svolte (non emergendo concreti elementi di fatto che escludono che lo stesso potesse svolgere diverse mansioni e che comunque potesse conoscere direttamente le mansioni dei dipendenti in diversi reparti), il fatto che lo stesso testimone al momento della deposizione fosse dipendente della resistente, incide in astratto quale fattore di condizionamento al pari del fatto che i testi di parte ricorrente siano ricorrenti in altri procedimenti avverso il loro ex datore di lavoro, odierno convenuto. Tali circostanze inducono
9 peraltro solamente a dover vagliare con particolare rigore le dichiarazioni rese dai testimoni che,
per quanto rileva in questa sede (le mansioni in concreto svolte dal ricorrente), appaiono univoche.
7.5. La lettura complessiva delle dichiarazioni rese dai testimoni infatti, consente di ritenere infondata la pretesa del ricorrente. Appare evidente che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente non richiedeva alcuna specializzazione (circostanza questa per vero nemmeno dedotta dal ricorrente nel proprio atto introduttivo) e soprattutto che la macchina utilizzata non era affatto complessa e che l'addetto non doveva né regolarla né metterla a punto, né tantomeno che doveva occuparsi della sua manutenzione. Il ricorrente, si è sempre limitato ad effettuare il sezionamento del corpo intestinale dei bovini, separandone i 4 stomaci con l'uso di semplici coltelli, inserendo successivamente prodotti all'interno di macchine centrifughe per la loro pulizia e lavaggio attivabili tramite un semplice pulsante di comando start / stop.
7.6. Sul punto le testimonianze riportate appaiono concordi e lineari in relazione alle circostanze dirimenti: l'attività degli operai si limita all'avvio della macchina in base al tipo di prodotto inserito, nessuna programmazione deve essere eseguita;
si tratta di mansioni che risultano quindi riconducibili alla nozione di “cambio dei formati”, che esclude, per espressa previsione contrattual-collettiva, l'applicazione del superiore livello invocato.
8. Quanto alle differenze retributive derivanti dall'applicazione di un diverso CCNL, dal mancato o parziale riconoscimento del lavoro notturno e dalla mancata erogazione dell'indennità di cui all'art. 60 CCNL Alimentari Industria, si osserva l'assoluta genericità delle deduzioni di cui al ricorso (parr. 7-8, pag.
3-4 del ricorso: “7)Da visione delle buste paga sono
anche emerse le seguenti problematiche: Inattendibilità dei cedolini, almeno fino all'autunno
2022 a causa dell'erronea applicazione del CCNL di cui sopra;
Mancato o parziale pagamento
delle ore lavorate notturne;
Uso massiccio di trasferta esente a copertura di ore ordinarie e
maggiorazioni, quando si ribadisce che il ricorrente non svogleva interamente la propria
attività in un unico luogo di lavoro;
– Mancato riconoscimento indennità di trasferimento (art.
60 del CCNL di riferimento) quando l'attività viene trasferita a GA OC (VR);
8)Peraltro si aggiunga che una volta assunto dalla ditta , al ricorrente è stato Parte_2
10 applicato il CCNL Alimentare NA, con retribuzione pressochè identica, ma diminuzione delle maggiorazioni. Però l'art. 60 CCNL Conserve Alimentari all'art. 60 prevede che “il
lavoratore che venga trasferito dalla ditta ad altra sede di lavoro conserva il trattamento
economico goduto nella sede di provenienza, escluse quelle indennità e competenze che siano
inerenti alle condizioni locali e alle particolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine
e che non ricorrano nella nuova destinazione”. E' pertanto evidente come al ricorrente dovesse
essere mantenuto il medesimo livello stipendiale, le medesime maggiorazioni e il medesimo
CCNL di riferimento”), che divengono, parzialmente, intelligibili solo leggendo l'allegata
“relazione tecnica” (doc. 4 ricorrente).
8.1. Quanto all'erronea applicazione del CCNL, si legge nella predetta relazione che: “Il
lavoratore viene inquadrato inizialmente nel CCNL Conserve Alimentari, per poi passare al
CCNL Alimentare NA col passaggio alla nuova denominazione sociale ( Parte_2
). Nonostante questo passaggio la retribuzione viene mantenuta dall'azienda in linea
[...]
con la precedente, fatta eccezione per le maggiorazioni che diminuiscono…Ai fini del
conteggio, stante la continuità della mansione, di organizzazione del lavoro e di continuità del trattamento salariale, è stato mantenuto come base il CCNL Conserve Alimentari per l'intero periodo” (così pag. 1).
8.2. Sotto questo profilo, come dedotto e documentato dalle resistenti e non contestato dal ricorrente (che sul punto non ha formulato alcuna specifica domanda o deduzione), in realtà il cambio del CCNL è derivato dalla cessione dell'azienda dalla società alla ditta e CP_1 CP_2
non per una trasformazione sociale della stessa società. La difesa del ricorrente inoltre non specifica quali maggiorazioni sarebbero state riconosciute in misura inferiore, in ragione dell'erronea applicazione del CCNL applicato dalla cedente (dalle specifiche della relazione infatti risulta che le differenze nella retribuzione sono dovute all'adeguamento di livello, tranne che per le festività e per il lavoro notturno per cui non viene fatto alcun riferimento alla differente disciplina dei contratti collettivi).
8.3. Sul punto occorre comunque ricordare, in diritto, che: “In caso di cessione di ramo
d'azienda, ai dipendenti ceduti trova applicazione, ai sensi dell'art. 2112, comma 3, c.c., il
11 contratto collettivo in vigore presso la cessionaria, anche se più sfavorevole, atteso il loro
inserimento nella nuova realtà organizzativa e nel mutato contesto di regole, anche retributive,
restando in vigore l'originario contratto collettivo nel solo caso in cui presso la cessionaria i
rapporti di lavoro non siano regolamentati da alcuna disciplina collettiva” (Cass., ord.
37291/2021).
8.4. La relativa domanda pertanto non può trovare accoglimento.
9. Quanto al lavoro notturno (che secondo il CCNL Alimentari Industria è quello compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00, come rilevato dal giudice sulla base dei documenti in atti, non essendo tale dato nemmeno dedotto dal ricorrente), va osservato che nella predetta relazione si fa riferimento ad un orario che va dalle ore 1:00 alle ore 14:00 (lunedì, mercoledì e venerdì) e dalle ore 1:00 alle 7:30 (giovedì, occasionalmente martedì), considerando 5 ore notturne che sono state moltiplicate per il numero di giorni lavorati da buste paga (numero ottenuto dividendo per
8 le ore lavorate quanto al periodo , aumentate del 50% oltre le 40 settimanali per il CP_2
periodo e del 30% per il periodo Tali orari non corrispondono a quelli indicati CP_1 CP_2
in ricorso (par. 4, pag. 2): “il lunedì dalle ore 1,30 alle ore 14,00, il martedì dalle ore 1,30 alle
ore 14,00, il mercoledì dalle ore 1,30 fino alle 13,00/14,00, il giovedì dalle 4,00 alle ore
10,30/11,00, il venerdì' dalle ore 1,30 alle ore 13,00/14,00, il ricorrente a volte lavorava anche
il sabato dalle ore 5,00 alle ore 12,00”.
9.1. Il lavoratore aveva l'onere di allegare in maniera puntuale e coerente con i propri conteggi,
il numero di ore lavorative da considerarsi soggette alle maggiorazioni contrattualmente previste e soprattutto di specificare analiticamente le differenze rispetto a quanto effettivamente (e pacificamente) corrisposto a tale titolo.
9.2. Peraltro, ammessa comunque l'istruttoria sul punto, il ricorrente non ha fornito prova di quanto dedotto, contraddittoriamente, per come detto, tra ricorso e relazione tecnica, infatti il teste ha riferito: “Lavoravamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'1,30 fino alla Tes_1
fine del programma di lavoro determinato dal numero di animali da lavorare e quindi fino
all'incirca 13,00/14,00, il giovedì dalle 6,00 alle 12,00 circa, il martedì e sabato non
lavoravamo a meno che non dovessimo recuperare festività che erano cadute nelle giornate di
12 lunedì, mercoledì o venerdì ed in tal caso lavoravamo esattamente come nelle giornate da recuperare”; il teste ha dichiarato: “L'orario di fine lavoro dipendeva dal Testimone_2
numero di bestie da lavorare e comunque non prima delle 14. Ciò di lunedì mercoledì e venerdì.
Il giovedì dalle 6,00 alle 12,00. Il martedì e il sabato non lavoravamo a meno che non
dovessimo recuperare una festività capitata di lunedì mercoledì e venerdì e in tal caso l'orario
di lavoro era esattamente coincidente con quello della giornata persa per la festività”; il teste ha riferito: “nostro orario di lavoro è in relazione alla macellazione, quindi Testimone_3
dipende dal numero di animali da lavorare. Il lunedì è giornata piena di lavoro e iniziamo
all'1,30 e finiamo verso le 11,00/11,30. Il martedì è giorno libero. Il mercoledì iniziavamo verso
le 6,00/6,30 fino alle 10,30/11,00, il giovedì dalle 5,30/6,00 fino alle 10,30/11,00. Il venerdì
dalle 1,30/2,00 fino alle 10,30/11,00. Il sabato non lavoriamo. Di fatto abbiamo sempre
lavorato per 4 giornate lavorative e per 37 ore di media alla settimana. Seguivamo la macellazione per cui se il lunedì ad esempio c'era un festivo la macellazione avveniva di martedì e così anche di sabato se c'era da recuperare una macellazione cadente durante le
festività”.
9.3. I testimoni, compresi quelli indicati dal ricorrente, hanno escluso che la normale attività lavorativa si svolgesse nelle giornate di martedì e sabato e hanno riferito che il giovedì l'orario era dalle 6 di mattina e non dalle 4 come affermato in ricorso. Le generiche deduzioni del ricorrente quindi non hanno nemmeno trovato parziale riscontro nel corso dell'istruttoria e per tali motivi devono essere ritenute infondate.
10. Quanto all'indennità di cui all'art. 60 CNNL Alimentari Industria, applicato da , CP_1
occorre rilevare quanto segue. La disposizione contrattuale, rubricata “Trasferimenti” prevede ai primi due commi: “Il lavoratore che venga trasferito dalla ditta ad altra sede di lavoro
conserva il trattamento economico goduto nella sede di provenienza, escluse quelle indennità e
competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni richiestegli
presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Al lavoratore trasferito, sempre che il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza e
di stabile dimora, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, con i mezzi normali, per
13 sé e per le persone che compongono normalmente la sua famiglia, nonché il rimborso delle
spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda”.
10. Il ricorrente invoca il mancato riconoscimento di tale indennità al momento del trasferimento dalla sede di assunzione a ER (MO) alla sede di GA OC (VR),
avvenuta con effetto dal 30.7.2018. Posto quanto detto sulla legittima applicazione di diverso
CCNL da parte della cessionaria e della mancata allegazione di analoga disposizione nel CCNL
Alimentari NA (elemento per vero non in discussione tra le parti), l'indennità di cui si discute si applica solo nelle ipotesi in cui il trasferimento comporti l'effettivo cambio di residenza o di stabile dimora, ma come dedotto e documentato dalle resistenti tale circostanza non può ritenersi sussistente nel caso di specie. Infatti il lavoratore, già residente al momento dell'assunzione presso lo stabilimento di ER (MO) a San Pietro in Morubio in provincia di Verona (a 120 km di distanza dal luogo di lavoro), con il trasferimento a GA
OC è stato avvicinato alla sua residenza (a 40 km) e la modifica della stessa, avvenuta oltre un anno dopo (3.12.2019, doc. 4 in provincia di Mantova (peraltro alla medesima CP_2
distanza), non fa che confermare l'infondatezza della pretesa.
11. Infine, la domanda di risarcimento di danni morali è del tutto generica posto che il ricorrente nemmeno descrive il pregiudizio di cui chiede il ristoro e come tale risulta del tutto infondata, in quanto peraltro rimasta priva di riscontro probatorio.
12. Per tutte le suesposte considerazioni, ogni ulteriore e diverso profilo assorbito, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(lavoro) e del valore della controversia (in base al diverso valore delle domande svolte nei confronti di ciascuna parte resistente: scaglione 5200-2600 nei confronti della società e CP_1
scaglione 1100-5200 nei confronti di ditta individuale e società, con posizione CP_2
processuale identica, anche nel merito), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio,
fase introduttiva, fase di trattazione/istruttoria, fase decisionale), la semplicità delle questioni di
14 fatto e di diritto sottese alla decisione e la complessiva condotta processuale delle parti, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di CP_3
che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei
[...]
compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.;
3) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di e Parte_2
che liquida in complessivi Euro 2.000,00 per compensi Parte_3
professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 28.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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