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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/03/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 489/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C. sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 5.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), con decorrenza dal giorno 8.11.2024, scaduti il giorno 27.01.2025, vertente,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Irti, del Foro di Avezzano, Parte_1 con domicilio eletto in L'Aquila, presso e nello studio dell'avv. Matteo Matteucci Cortelli, del
Foro di L'Aquila, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Cicchetti, del Foro di Controparte_1
Roma, ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore, alla Via
Alessandro Solivetti, n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10.10.2023.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il
31.01.2022 – Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, e in riforma dell'impugnata sentenza n. 48 del 25 gennaio 2022, del Tribunale di Lanciano, Giudice dr.ssa Chiara D'Alfonso, depositata in data 31 gennaio 2022 e notificata il 14 aprile 2022, respinta ogni contraria istanza:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare
e confermare la piena validità dell'atto di permuta, nonché l'esclusivo diritto di abitazione spettante ad sull'intero complesso immobiliare posto alla via Don Minzoni Parte_1
n. 12 di Lanciano;
2) in subordine, in ipotesi di conferma della sentenza di primo grado e di dichiarazione di nullità della permuta, e ribadito l'accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare il diritto di usufrutto spettante al su quota pari a un mezzo di tutti gli immobili;
Parte_1
3) sempre con vittoria di spese e competenze del doppio grado, e condanna della sig.ra
[...]
alla restituzione di quanto versato dal sig. a titolo di spese legali liquidate CP_1 Parte_1 in primo grado”.
Per l'appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dal sig.
[...]
e, per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Lanciano n.48/2022, di Parte_1
che trattasi;
con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 318/2020 – promosso da contro (onde sentir accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare la nullità dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito notaio di Lanciano in Persona_1 data 21.12.2015, rep 3515, racc. 2058, ripassato tra le parti, in rapporto di coniugio tra loro, e per l'effetto dichiarare che il non era proprietario dell'intero diritto di abitazione sui fabbricati siti in Lanciano, Via Parte_1
Don Minzoni n. 12) giudizio nell'ambito del quale si era costituito in giudizio il convenuto, contestando le avverse pretese e spiegando domanda riconvenzionale (con richiesta di condanna dell'attrice all'immediato rilascio delle porzioni immobiliari da essa occupate, in subordine con richiesta di accertamento del diritto di usufrutto spettante al sulla quota pari ad un mezzo su tutti gli Parte_1 immobili)- il Tribunale di Lanciano così statuiva: “- accerta e dichiara la nullità dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito Notaio Dott. di Lanciano, Persona_1
Rep. 3515, Racc. 2058 con l'effetto di ritenere i diritti di cui all'atto di cessione del
23.03.2000 rep. 34347 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.254,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CA secondo legge”. 1.1. A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto: - che aveva contratto matrimonio con la controparte in data 27.10.1991 in regime della separazione dei beni;
- di aver regolato i reciproci rapporti economico-patrimoniali con atto di permuta del 21.12.2015, per Notar
rep. 3515, racc. 2058, con il quale il marito le aveva ceduto e trasferito la quota Persona_1
di usufrutto vitalizio di ½ sulle unità immobiliari in Lanciano alla Via Don Minzoni n.12, riservandosi il corrispondente diritto di abitazione, mentre lei aveva a sua volta ceduto al marito la quota pari ad ½ del diritto di abitazione vitalizio sul medesimo bene;
- che a seguito di detto atto di permuta essa attrice era divenuta piena ed intera proprietaria di fabbricati oggetto di causa essendo già ella titolare della quota di proprietà pari ad 1/2 e della quota di nuda proprietà pari ad 1/2, mentre il era divenuto titolare dell'intero diritto di Parte_1 abitazione vitalizio sui fabbricati in oggetto (ciò considerato che: inizialmente quest'ultimo aveva acquistato la quota di proprietà per 1/3 su tale immobile, con decreto del Tribunale di Lanciano del
13.08.1998, cron. n. 91, rep. 415; che, in seguito, entrambi i coniugi e ne Parte_1 CP_1 avevano acquistato rispettivamente le quote di proprietà di 1/6 e 1/2, con atto per Notar
[...]
in data 26.03.1999, rep. 29.349, costituendoli in fondo patrimoniale con previsione di libera Per_2 alienabilità con il consenso di entrambi;
che, poi, essa attrice ne aveva acquistato la nuda proprietà pari a ½ dal , con riserva da parte di quest'ultimo del corrispondente diritto di usufrutto Parte_1 vitalizio, con atto per Notar in data 23.03.2000, rep. 34.347); che in data Persona_2
11.03.2019 aveva esperito il giudizio di separazione giudiziale;
- che l'anzidetta permuta notarile era nulla sia per carenza della titolarità al convenuto, quale titolare a monte del diritto di usufrutto, di disporre del diritto di abitazione (trattandosi di due autonomi diritti reali di godimento tipici, potendo il solo proprietario disporre di quello da ultimo citato, non potendo l'usufruttuario scindere dal suo usufrutto il diritto di abitazione, che non gli appartiene in quanto in esso non ricompreso e non può pertanto riservarselo); - che era inoltre nulla in quanto il non aveva ceduto alcunché alla sicché l'atto Parte_1 CP_1 qualificato come “permuta” era in realtà privo di causa.
Inoltre in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. aveva rappresentato che nel giudizio di separazione (ove l'attrice aveva invocato, tra l'altro, l'esecuzione delle scritture private stipulate dai coniugi in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali della separazione) era stata dichiarata nulla la scrittura privata del 12 ottobre del 2015, in quanto posta in essere in violazione dell'art. 160 c.c., il che non poteva che esplicare i suoi effetti
(nullità derivata) anche sull'atto di permuta in questione, quale contratto esecutivo della sopra citata scrittura privata.
Aveva spiegato che il contenuto dell'atto pubblico di permuta del dicembre 2015 era stato convenuto proprio in una scrittura del 12.10.2015 con la quale gli stessi, in vista di una separazione consensuale (poi abbandonata), avevano convenuto di regolamentare i loro rapporti, compresi gli assetti patrimoniali,
1.2. Il convenuto si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché spiegando domanda riconvenzionale onde ottenere l'accertamento in suo favore del pieno diritto di abitazione e, quindi, il rilascio dell'immobile da parte della coniuge, in esecuzione della permuta sopra indicata, in subordine invocando l'accertamento dell'esistenza in capo a lui del diritto di usufrutto per 1/2 sul compendio immobiliare oggetto di causa.
1.3. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto notarile di permuta, riconducendola alla nullità della riferita scrittura privata, risalente all'ottobre 2015, per violazione dell'art. 160
c.c., essendo la stipula della prima intervenuta in esecuzione della seconda, per disporre entrambi tali atti dei medesimi diritti.
1.4 In particolare ha dato atto che con la scrittura privata del 12.10.2015 i coniugi, allora conviventi, avevano regolato le condizioni economiche e patrimoniali della futura separazione personale, prevedendo, al punto 3, della scrittura: “sin da ora i coniugi esprimono il loro consenso alla permuta senza conguagli del diritto di usufrutto che ancora permane in capo in capo al signor (50% dell'intero) che viene trasferito Parte_1
alla signora in corrispettivo della costituzione in favore dello stesso Controparte_1 signor del diritto di abitazione per l'intera durata della vita di quest'ultimo Parte_1 sull'inscindibile complesso denominato Villa Colasante….”
Ha dato ancora atto che il successivo 21.12.2015 i coniugi avevano stipulato l'impugnato Per_ atto di permuta con atto pubblico a rogito notaio di Lanciano Rep. 3515, Racc. 2058, con il quale il Colasante aveva ceduto alla l proprio diritto di usufrutto (pari ad 1/2) CP_1 sull'immobile, mentre la aveva ceduto al la propria quota (pari ad 1/2) CP_1 Parte_1
del diritto di abitazione sul medesimo immobile, sicché la ra divenuta proprietaria CP_1 per intero dell'immobile ed il era divenuto proprietario dell'intero diritto di Parte_1
abitazione.
1.5. Ha rilevato l'indubbia nullità della scrittura privata del 12.10.2015 (peraltro rilevata e dichiarata dal Presidente del Tribunale di Lanciano nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi n. 271/2019 R.G.C. con ordinanza 8.01.2020).
Ha rilevato che altrettanto indubbia era la riconducibilità alla scrittura in parola dell'atto di permuta oggetto di giudizio, essendo tale circostanza provata dal fatto che l'atto aveva ad oggetto i medesimi diritti di cui alla scrittura privata, né detta riconducibilità era stata contestata dal convenuto il quale aveva anzi sottolineato che “con la scrittura privata del 12 ottobre 2015 i coniugi avevano già fissato i termini della permuta poi recepiti nell'atto notarile”.
1.6. Ha concluso affermando che, a fronte della nullità della scrittura privata del 12.10.2015, doveva ritenersi la nullità dell'atto collegato, con la conseguenza che non poteva riconoscersi un diritto di abitazione in capo al sull'intero fabbricato sito in Via Don Parte_1
Minzoni n. 12 di Lanciano, dovendo invece considerarsi la posizione dei due soggetti prima della permuta in parola, sicché la situazione che veniva ripristinata era quella di cui all'atto di cessione del 23.03.2000 rep. 34347 in forza del quale la era titolare del diritto CP_1
di piena proprietà per 1/2 e di nuda proprietà per 1/2 mentre il era titolare sul Parte_1
medesimo bene del diritto di usufrutto su un 1/2.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario convenuto (attore in riconvenzionale) , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte Parte_1
sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. (principio della domanda e corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ultrapetizione); 2) Violazione e falsa applicazione degli artt.
160, 1552, 1014, 1026 e 978 cod. civ. Omesso esame delle ragioni fatti valere dal Parte_1
e delle connesse domande avanzate. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia (art. 112 cod. proc. civ.).
3. Nel presente procedimento di gravame si è costituita l'originaria attrice, resistendo all'appello e concludendo come indicato in epigrafe.
4. Dopo un rinvio dell'udienza di P.C. (originariamente fissata per il giorno 19.12.2023) al
7.05.2024, con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (rinvio concesso alle parti per consentire di percorrere la prospettata via transattiva), la parte appellante, con le note depositate in vista dell'udienza del 7.05.2024, ha chiesto in via principale nuovo rinvio dell'udienza rappresentando la pendenza di trattative tra le parti volte a definire un possibile accordo per il divorzio congiunto dei coniugi
(implicanti valutazioni molto complesse, involgenti anche molteplici giudizi pendenti in sede civile e penale).
La richiesta di ulteriore rinvio veniva rigettata, al pari della richiesta svolta in via subordinata di far decorrere i termini di cu all'art. 190 c.p.c. dal mese di settembre 2024. La causa è stata pertanto assunta in decisione con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 9.05.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data della comunicazione dell'ordinanza di assunzione in decisione (comunicazione intervenuta in data 13.05.2024). In prossimità della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, i procuratori delle parti, con istanza congiunta del 9.07.2024, hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire alle parti il perfezionamento delle trattative in corso.
Il Collegio, in accoglimento della predetta istanza, ha rinviato la causa all'udienza del
5.11.2024, disponendone lo svolgimento in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 7.11.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data della comunicazione dell'ordinanza di assunzione in decisione (comunicazione intervenuta in data 8.11.2024).
5. Il Collegio rileva in primo luogo l'inammissibilità di gran parte della nuova produzione documentale effettuata da parte appellante in allegato alle note telematiche depositate in data 16.04.2023.
Al riguardo va rilevato che trattasi, per una parte, di documentazione che ben l'appellante avrebbe potuto produrre in primo grado nei termini di cui alla seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. (verbale di conciliazione dell'11.06.2018 nel procedimento di separazione n. R.G. 1387/2016; scrittura privata 12.06.2018; ordinanza del 19.07.2020 resa nel giudizio n. R.G. 271/2019 Trib. Lanciano), o, eventualmente previa richiesta di rimessione in termini, entro l'udienza di P.C. nel giudizio di primo grado (ordinanza resa dal Tribunale di Lanciano in data 25.05.2021 nell'ambito del procedimento possessorio n. 130/2021); per altra parte si tratta di documentazione (sentenza resa dal Tribunale di Lanciano in data 2.01.2022 nell'ambito del giudizio n. 487/2019 ed istanza di revisione dell'assegno di mantenimento presentata nel giudizio n. R.G. 271/2019 Trib. Lanciano in data 31.01.2022) che l'appellante avrebbe dovuto chiedere di produrre (mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio) ed allegare al medesimo atto di citazione in appello, nella specie iscritto in data 18.05.2022.
6. Ciò chiarito e passando all'esame dei motivi di gravame, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che la sig.ra nel corso del giudizio di CP_1 primo grado, ha dedotto la nullità originaria dell'atto di permuta e solo tardivamente, in sede di comparsa conclusionale, ha sostenuto la tesi della nullità derivata dell'atto per effetto della nullità della scrittura privata del 12.10.2015 (ex art. 160 c.c.), senza mai mutare o integrare la domanda, motivo per il quale il giudice sarebbe incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c. Argomenta in particolare che con l'atto di citazione l'attrice aveva chiesto dichiararsi “la nullità dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito Notaio dott. di Persona_1
Lanciano, Rep. 3515, Racc. 2058, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig.
[...]
non è titolare dell'intero diritto di abitazione sui fabbricati siti in Lanciano, Via Don Parte_1
Minzoni n. 12”.
Spiega che le conclusioni non sono state modificate dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., sicché la tesi della nullità della permuta quale conseguenza diretta della nullità della scrittura privata del 12.10.2015 (sostenuta solo in sede di comparsa conclusionale) in quanto disciplinante, tra molte questioni, anche quelle economiche pre- separazione non è mai stata tradotta in domanda delle conclusioni.
Sostiene che, mancando nel giudizio la richiesta di accertamento in via incidentale della nullità della scrittura privata del 12.10.2015, il giudice avrebbe dovuto disattendere la tesi della nullità derivata e rigettare la domanda, attesa la diversità della “nullità della permuta dedotta in citazione come vizio suo proprio del contratto” e la “nullità come vizio derivato da altro precedente atto”, atteso che “l'uno è vizio genetico, l'altro è vizio consequenziale”.
Deduce conclusivamente che poiché nella sentenza impugnata è stata accolta la tesi, tardivamente prospettata dall'attrice, ed è stato ritenuto che la nullità della scrittura privata del 2015 ex art. 160 c.p.c. ha comportato la nullità del “collegato” atto notarile successivamente stipulato, la statuizione è stata pronunciata in chiara violazione degli artt.
99 e 112 c.p.c.
6.2. Rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la tesi della nullità derivata della permuta stipulata con atto notarile del 21.12.2015, in quanto costituente esecuzione ed attuazione di scrittura privata nulla ex art. 160 c.c. sottoscritta dalle parti il
12.10.2015, è stata introdotta dall'attrice, a sostegno della richiesta di declaratoria di nullità della permuta del dicembre 2015, sin dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Invero in sede di memoria depositata nel primo termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la difesa dell'attrice, oltre a richiamare tutto quanto in precedenza dedotto ed argomentato in ordine alla nullità del contratto di permuta del 21.12.2015, in quanto affetta da vizi propri, ha espressamente dedotto che nel separato giudizio di separazione era stata dichiarata nulla
(unitamente alla scrittura privata del 12.06.2018) la scrittura privata del 12.10.2015 (già prodotta in atti) in quanto posta in essere in violazione dell'art. 160 c.p.c. e rappresentato che il , a seguito della pronuncia di nullità delle menzionate scritture, aveva Parte_1 intrapreso una serie di azioni giudiziali dirette a far dichiarare la nullità degli “atti esecutivi” di dette scritture (pag. 2 memoria ex art. 183 VI comma primo termine di parte attrice); ha espressamente rappresentato che il contenuto dell'impugnato atto di permuta, a rogito Per_ notaio del 21.12.2015 “era stato convenuto in quella scrittura intervenuta tra i coniugi,
e di cui si è sopra detto, del 12 ottobre 2015 e con la quale gli stessi, in vista di una separazione consensuale (poi abbandonata) avevano convenuto di regolamentare i loro rapporti, compresi gli aspetti patrimoniali” (pag. 3 memoria ex art. 183 VI comma prima parte di parte attrice); ha espressamente ribadito che il presidente aveva riconosciuto la CP_2
nullità delle predette scritture private (del 2015 e del 2018) in quanto integranti violazione dell'art. 160 c.p.c..
Ne consegue che il giudice nella parte in cui ha dichiarato la nullità derivata della permuta non è andato affatto ultra petita, avendo peraltro correttamente proceduto all'accertamento in via incidentale di una nullità (ex art. 160 c.c.) della precedente scrittura privata espressamente dedotta dall'attrice sin dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
6.3. Per il resto si rileva che i due contratti esaminati dal giudice (scrittura privata del
12.10.2015) e permuta stipulata a mezzo atto notarile il 21.10.2015 sono palesemente avvinti da rapporto di interdipendenza in considerazione del collegamento tra essi ravvisabile, in virtù del quale le sorti dell'uno influenzano quelle dell'altro e la nullità dell'uno
è destinata a travolgere anche l'altro.
Tale collegamento emerge, con tutta evidenza, dalla scansione temporale (la scrittura privata risale al 12.10.2015, la permuta al 21.12.2025) e dal contenuto dei due negozi
(recanti disposizioni dello stesso tenore, aventi ad oggetto medesimi beni, essendo intervenuti tra le medesime parti), sicché tali negozi, pur conservando una propria individualità, sono stati certamente concepiti e voluti come avvinti da un nesso di reciproca interdipendenza al fine di conseguire risultato economico unitario (coincidente con la definizione degli aspetti economici e patrimoniali della futura separazione), costituendo l'uno l'attuazione dell'altra.
6.4. Non può, pertanto, ritenersi che il giudicante sia incorso nel vizio di ultrapetizione lamentato dall'appellante, implicando l'indagine sulla nullità della permuta notarile, per quanto detto, anche l'indagine sulla scrittura privata, laddove l'art. 112 c.p.c. deve assumersi violato nel diverso caso in cui ove il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda (Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5153). 6.5. Va aggiunto che la S.C. ha chiarito che “il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum
e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate” (Cassazione civile sez. II, 30/06/2023, n.18583).
7. Anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
7.1.Con tale motivo l'appellante lamenta l'avvenuto accertamento della nullità della permuta notarile del 21.12.2015, sul rilevato riscontro del collegamento tra quest'ultima e la scrittura privata del 12.10.2015, con rilievo determinante dato alla nullità di tale scrittura privata ex art. 160 c.c., essendo la stessa volta alla regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali della futura separazione tra le parti.
Sostiene la validità dell'atto di permuta del 21.12.2015 quale contratto idoneo a produrre i suoi effetti in via del tutto autonoma e senza lesione dei diritti inderogabili spettanti alla
[...]
ex art. 160 c.c. CP_1
Prospetta la validità della permuta de qua, anzitutto adducendo l'autonomia della causa dell'art. 3 di medesimo contenuto, di cui alla suddetta scrittura privata, rispetto alle altre disposizioni convenute in quest'ultima, relative alla regolamentazione della separazione tra i coniugi, per caratterizzarsi detta norma contrattuale per la corrispettività delle prestazioni in essa previste, disponendo la stessa il riconoscimento del diritto d'abitazione in suo favore,
a fronte dell'accollo da parte di esso delle spese di ristrutturazione dell'immobile di che trattasi.
In particolare rileva che la clausola n. 3 non ha per oggetto una condizione patrimoniale di separazione (contenuta negli altri punti) ma rispecchia la condivisa esigenza di assicurare al il diritto di abitazione sull'intero complesso immobiliare a fronte ed in Parte_1
compensazione delle ingenti spese da lui sostenute (circa tre milioni di euro, come risultante dalla perizia stragiudiziale redatta dal dott. , sicché, dato che i costi anticipati dal Per_3
nell'interesse del nudo proprietario andavano restituiti e poiché la non Parte_1 CP_1
era in condizione di versare somme così importanti, si era convenuto di permutare un mezzo del diritto di usufrutto con quello di abitazione, sicché tale accordo era caratterizzato da una autonoma e lecita giustificazione causale. Ribadisce che la clausola di cui all'art. 3 non attiene affatto a disposizioni di natura patrimoniale tra coniugi, né viola il principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, enunciato dall'art. 160 c.c. (sicché non è affetta da nullità per illiceità della causa) non incidendo sulla misura dell'assegno di mantenimento della CP_1
Rileva per il resto la validità della permuta del 21.12.2015 sottolineando che nella specie si
è realizzato lo scambio paritario di due attribuzioni paritarie (il ha ceduto il diritto Parte_1
di usufrutto di cui era titolare, sicché lo stesso, riunendosi con la nuda proprietà facente capo alla si è estinto e quest'ultima è divenuta piena proprietaria su tutto il CP_1
complesso immobiliare, quindi pienamente legittimata a costituire, in favore del , Parte_1 un diritto di abitazione sull'intero complesso;
dall'altra parte la ha ceduto il diritto CP_1 di abitazione in cambio della piena proprietà e dell'accollo in capo al di tutte le Parte_1
spese da lui sostenute per la ristrutturazione del compendio immobiliare).
Sostiene che il diritto di usufrutto acquistato dalla per effetto della permuta ha CP_1 valore superiore rispetto al diritto di abitazione, atteso che, mentre l'usufruttuario può esercitare la facoltà di godimento sia direttamente che indirettamente (ad esempio concedendo il bene in locazione a terzi), il titolare del diritto di abitazione può soltanto servirsi dell'immobile per occuparlo personalmente e con i suoi familiari.
7.2. Il Collegio rileva innanzi tutto la infondatezza delle doglianze con le quale l'appellante sostiene che la clausola di cui all'art. 3 della scrittura privata del 12.10.2015 non sarebbe nulla (non avendo ad oggetto diritti patrimoniali indisponibili ex art. 160 c.c. ed essendo autonoma rispetto alle restanti condizioni pattuite nella scrittura stessa), con conseguente esclusione della nullità derivata della permuta di cui all'atto notarile del 12.10.2015.
Al riguardo -ribadito quanto argomentato nei precedenti paragrafi, in cui si è trattato e rigettato il primo motivo di gravame, in ordine alla riconducibilità della permuta del
21.12.2015 alla previsione di cui alla scrittura privata del 12.10.2015 della quale ha costituito esecuzione ed attuazione- si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la clausola di cui all'art. 3 della scrittura privata del 2015 non assume affatto natura autonoma rispetto alle restanti pattuizioni, concorrendo invece alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e delle questioni economiche in vista della separazione, condizionando evidentemente il contenuto delle altre previsioni, sicché l'accordo deve essere valutato complessivamente, senza poterlo atomizzare in vista della dichiarazione di nullità solo parziale di alcune previsioni contrattuali.
Va evidenziato che oltre alla condizione di cui al punto 3, riguardante la permuta poi attuata con l'atto pubblico del dicembre 2015 la scrittura prevede ulteriori condizioni, segnatamente: il riconoscimento alla sig.ra di una rendita vitalizia mensile di € 10.000,00 al netto CP_1 di ogni onere fiscale, vita natural durante (punto 4); l'attribuzione alla sig.ra della CP_1 piena proprietà di un'ulteriore unità immobiliare destinata a civile abitazione, con onere del pagamento del corrispettivo a carico del sig. con un esborso non superiore ad € Parte_1
3.000.000,00 (punto 5); l'obbligo del sig. di far costituire alle società allo stesso Parte_1
riconducibili o comunque dallo stesso scelte in favore della sig.ra di polizze CP_1 assicurative per il complessivo importo di € 1.000.000,00 da versarsi entro 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo (punto 6); l'obbligo del sig. di far acquistare alla sig.ra Parte_1
per il corrispettivo di € 300.000,00 (da versarsi da parte del primo senza animo di CP_1
rivalsa nei confronti della seconda) tre unità immobiliari con relativi garage ancora in corso di costruzione di proprietà della Master Building S.r.l. l'ulteriore obbligo del sig. di Parte_1 far acquistare alla sig.ra per il corrispettivo di € 900.000,00 (da versarsi da parte CP_1
del primo con accollo del mutuo e pagamento della differenza) di unità immobiliare sita in
Roma di proprietà della società (punto 7); il diritto della sig.ra Controparte_3 [...]
di ottenere in comodato gratuito unità immobiliari site in Lanciano Via Don Minzoni 12 CP_1
(punto 8).
7.4. La scrittura privata sottoscritta nell'ottobre 2015 è espressamente intitolata “accordi relativi agli aspetti riguardanti la separazione consensuale dei coniugi” e le parti, nel dare atto che i rapporti personali, affettivi e relazionali tra coniugi sono “definitivamente venuti meno per incomprensioni” e “non consentono la prosecuzione della comunione di vita”, esprimono la volontà di “trovare una soluzione alla loro separazione personale in modo da evitare che il protrarsi della definizione degli aspetti che la riguardano possa pregiudicare il sereno rapporto con i figli e la possibile riconciliazione” e dichiarano “che effettuandosi reciproche concessioni, anche in relazione a pregressi e non definiti aspetti di natura economica tra gli stessi pendenti e riguardanti investimenti immobiliari e disponibilità liquide” hanno stabilito le condizioni riguardanti la definizione dei rapporti relativi al patrimonio delle parti ed, in conseguenza e dipendenza di essi, la rinuncia ad ogni rivendicazione, evidentemente di natura economica, come detto al punto 9 ove “La signora CP_1 ccetta quanto sopra dichiarato” (quindi tutte le previsioni di cui ai precedenti punti
[...] da 3 a 8) “dichiarandosi soddisfatta;
rinuncia conseguentemente ad ogni rivendicazione economica sia in relazione agli aspetti connessi alla separazione e allo scioglimento eventuale del vincolo coniugale che ai propri apporti –anche lavorativi- nelle società del signore che espressamente dichiara e conferma essere tutte dello Parte_1 stesso”. 7.5. Per il resto si rileva che, secondo l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, sono nulli gli accordi volti a regolare in via preventiva gli effetti patrimoniali della separazione personale o della cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero anteriormente alla proposizione della domanda di separazione o divorzio.
Invero la suprema Corte ha avuto reiteratamente occasione di affermare che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c.
Trattasi di principio applicabile anche con riferimento ad accordi intercorsi tra le parti già anteriormente alla loro separazione, come nel caso di specie, stante l'indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali implicati dalla procedura di separazione o divorzio, che dunque non sono anzitempo determinabili.
7.6. Del resto, già il presidente del Tribunale in sede di giudizio di separazione aveva rilevato che la scrittura privata del 12.10.2015 era “destinata a sorreggere ed essere trasfusa in un ricorso congiunto per separazione consensuale, venendo così a costituire presupposto fattuale del medesimo”, osservando come la Suprema Corte di Cassazione con plurime pronunce avesse dichiarato “la nullità degli accordi preventivi in vista della pronuncia sullo status per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del fondamentale principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.” principio con il quale evidentemente cozzava irrimediabilmente il penultimo capoverso della premessa laddove enuncia che “l patti, in conclusione, non potranno modificarsi per le successive variazioni del quadro economico patrimoniale di uno dei coniugi, né di entrambi, rinunciando espressamente alla relativa domanda di adeguamento”.
7.7. Sebbene i precedenti rilievi si rivelino dirimenti al fine del rigetto dell'appello, giova per mera completezza osservare che il diritto di abitazione, in quanto personale, non può essere ceduto se non dal pieno proprietario e secondo determinate forme.
Nel caso di specie, la sig.ra on era, al momento della permuta, piena proprietaria, CP_1
ma lo sarebbe diventata a permuta conclusa. Non è pertanto condivisibile la tesi dell'appellante che vorrebbe anticipare la titolarità del diritto di proprietà piena in capo alla moglie onde vedersi riconoscere la costituzione del diritto di abitazione, posto che fra i due diritti dovrebbe esistere un rapporto successivo e non contemporaneo. Sarebbe, infatti, illogico riconoscere la sussistenza di un diritto (proprietà piena) come condizione per costituirne un altro (diritto di abitazione) la cui cessione, a sua volta e al tempo stesso, sia condizione per la consolidazione del primo. Ne deriverebbe una sorta di circolo nel quale sarebbe impossibile definire quali siano le condizioni e quali gli effetti.
Ne deriva che non può ritenersi valido il contratto di permuta neppure svincolandolo dalla scrittura privata del 12.10.2015, in quanto non sussistenti le circostanze di fatto e di diritto che consentivano lo scambio avente, fra gli oggetti, il diritto di abitazione.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare un'ulteriore somma pari al contributo unificato per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali ed a CAP e IVA come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est. dott.ssa Carla Ciofani La Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
- Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente;
- Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.;
- Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 489/2022 R.G., passata in decisione all'udienza di P.C. sostituita ex art. 127 ter c.p.c., del giorno 5.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 C.P.C. (60+20), con decorrenza dal giorno 8.11.2024, scaduti il giorno 27.01.2025, vertente,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Aurelio Irti, del Foro di Avezzano, Parte_1 con domicilio eletto in L'Aquila, presso e nello studio dell'avv. Matteo Matteucci Cortelli, del
Foro di L'Aquila, in forza di procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Cicchetti, del Foro di Controparte_1
Roma, ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio del predetto difensore, alla Via
Alessandro Solivetti, n. 10, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 10.10.2023.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 48/2022 del Tribunale di Lanciano, pubblicata il
31.01.2022 – Altri contratti atipici.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, e in riforma dell'impugnata sentenza n. 48 del 25 gennaio 2022, del Tribunale di Lanciano, Giudice dr.ssa Chiara D'Alfonso, depositata in data 31 gennaio 2022 e notificata il 14 aprile 2022, respinta ogni contraria istanza:
1) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare
e confermare la piena validità dell'atto di permuta, nonché l'esclusivo diritto di abitazione spettante ad sull'intero complesso immobiliare posto alla via Don Minzoni Parte_1
n. 12 di Lanciano;
2) in subordine, in ipotesi di conferma della sentenza di primo grado e di dichiarazione di nullità della permuta, e ribadito l'accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare il diritto di usufrutto spettante al su quota pari a un mezzo di tutti gli immobili;
Parte_1
3) sempre con vittoria di spese e competenze del doppio grado, e condanna della sig.ra
[...]
alla restituzione di quanto versato dal sig. a titolo di spese legali liquidate CP_1 Parte_1 in primo grado”.
Per l'appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dal sig.
[...]
e, per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Lanciano n.48/2022, di Parte_1
che trattasi;
con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 318/2020 – promosso da contro (onde sentir accertare e Controparte_1 Parte_1 dichiarare la nullità dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito notaio di Lanciano in Persona_1 data 21.12.2015, rep 3515, racc. 2058, ripassato tra le parti, in rapporto di coniugio tra loro, e per l'effetto dichiarare che il non era proprietario dell'intero diritto di abitazione sui fabbricati siti in Lanciano, Via Parte_1
Don Minzoni n. 12) giudizio nell'ambito del quale si era costituito in giudizio il convenuto, contestando le avverse pretese e spiegando domanda riconvenzionale (con richiesta di condanna dell'attrice all'immediato rilascio delle porzioni immobiliari da essa occupate, in subordine con richiesta di accertamento del diritto di usufrutto spettante al sulla quota pari ad un mezzo su tutti gli Parte_1 immobili)- il Tribunale di Lanciano così statuiva: “- accerta e dichiara la nullità dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito Notaio Dott. di Lanciano, Persona_1
Rep. 3515, Racc. 2058 con l'effetto di ritenere i diritti di cui all'atto di cessione del
23.03.2000 rep. 34347 - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 7.254,00 per compensi oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CA secondo legge”. 1.1. A sostegno della domanda l'attrice aveva dedotto: - che aveva contratto matrimonio con la controparte in data 27.10.1991 in regime della separazione dei beni;
- di aver regolato i reciproci rapporti economico-patrimoniali con atto di permuta del 21.12.2015, per Notar
rep. 3515, racc. 2058, con il quale il marito le aveva ceduto e trasferito la quota Persona_1
di usufrutto vitalizio di ½ sulle unità immobiliari in Lanciano alla Via Don Minzoni n.12, riservandosi il corrispondente diritto di abitazione, mentre lei aveva a sua volta ceduto al marito la quota pari ad ½ del diritto di abitazione vitalizio sul medesimo bene;
- che a seguito di detto atto di permuta essa attrice era divenuta piena ed intera proprietaria di fabbricati oggetto di causa essendo già ella titolare della quota di proprietà pari ad 1/2 e della quota di nuda proprietà pari ad 1/2, mentre il era divenuto titolare dell'intero diritto di Parte_1 abitazione vitalizio sui fabbricati in oggetto (ciò considerato che: inizialmente quest'ultimo aveva acquistato la quota di proprietà per 1/3 su tale immobile, con decreto del Tribunale di Lanciano del
13.08.1998, cron. n. 91, rep. 415; che, in seguito, entrambi i coniugi e ne Parte_1 CP_1 avevano acquistato rispettivamente le quote di proprietà di 1/6 e 1/2, con atto per Notar
[...]
in data 26.03.1999, rep. 29.349, costituendoli in fondo patrimoniale con previsione di libera Per_2 alienabilità con il consenso di entrambi;
che, poi, essa attrice ne aveva acquistato la nuda proprietà pari a ½ dal , con riserva da parte di quest'ultimo del corrispondente diritto di usufrutto Parte_1 vitalizio, con atto per Notar in data 23.03.2000, rep. 34.347); che in data Persona_2
11.03.2019 aveva esperito il giudizio di separazione giudiziale;
- che l'anzidetta permuta notarile era nulla sia per carenza della titolarità al convenuto, quale titolare a monte del diritto di usufrutto, di disporre del diritto di abitazione (trattandosi di due autonomi diritti reali di godimento tipici, potendo il solo proprietario disporre di quello da ultimo citato, non potendo l'usufruttuario scindere dal suo usufrutto il diritto di abitazione, che non gli appartiene in quanto in esso non ricompreso e non può pertanto riservarselo); - che era inoltre nulla in quanto il non aveva ceduto alcunché alla sicché l'atto Parte_1 CP_1 qualificato come “permuta” era in realtà privo di causa.
Inoltre in sede di prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. aveva rappresentato che nel giudizio di separazione (ove l'attrice aveva invocato, tra l'altro, l'esecuzione delle scritture private stipulate dai coniugi in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali della separazione) era stata dichiarata nulla la scrittura privata del 12 ottobre del 2015, in quanto posta in essere in violazione dell'art. 160 c.c., il che non poteva che esplicare i suoi effetti
(nullità derivata) anche sull'atto di permuta in questione, quale contratto esecutivo della sopra citata scrittura privata.
Aveva spiegato che il contenuto dell'atto pubblico di permuta del dicembre 2015 era stato convenuto proprio in una scrittura del 12.10.2015 con la quale gli stessi, in vista di una separazione consensuale (poi abbandonata), avevano convenuto di regolamentare i loro rapporti, compresi gli assetti patrimoniali,
1.2. Il convenuto si era costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché spiegando domanda riconvenzionale onde ottenere l'accertamento in suo favore del pieno diritto di abitazione e, quindi, il rilascio dell'immobile da parte della coniuge, in esecuzione della permuta sopra indicata, in subordine invocando l'accertamento dell'esistenza in capo a lui del diritto di usufrutto per 1/2 sul compendio immobiliare oggetto di causa.
1.3. Il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'atto notarile di permuta, riconducendola alla nullità della riferita scrittura privata, risalente all'ottobre 2015, per violazione dell'art. 160
c.c., essendo la stipula della prima intervenuta in esecuzione della seconda, per disporre entrambi tali atti dei medesimi diritti.
1.4 In particolare ha dato atto che con la scrittura privata del 12.10.2015 i coniugi, allora conviventi, avevano regolato le condizioni economiche e patrimoniali della futura separazione personale, prevedendo, al punto 3, della scrittura: “sin da ora i coniugi esprimono il loro consenso alla permuta senza conguagli del diritto di usufrutto che ancora permane in capo in capo al signor (50% dell'intero) che viene trasferito Parte_1
alla signora in corrispettivo della costituzione in favore dello stesso Controparte_1 signor del diritto di abitazione per l'intera durata della vita di quest'ultimo Parte_1 sull'inscindibile complesso denominato Villa Colasante….”
Ha dato ancora atto che il successivo 21.12.2015 i coniugi avevano stipulato l'impugnato Per_ atto di permuta con atto pubblico a rogito notaio di Lanciano Rep. 3515, Racc. 2058, con il quale il Colasante aveva ceduto alla l proprio diritto di usufrutto (pari ad 1/2) CP_1 sull'immobile, mentre la aveva ceduto al la propria quota (pari ad 1/2) CP_1 Parte_1
del diritto di abitazione sul medesimo immobile, sicché la ra divenuta proprietaria CP_1 per intero dell'immobile ed il era divenuto proprietario dell'intero diritto di Parte_1
abitazione.
1.5. Ha rilevato l'indubbia nullità della scrittura privata del 12.10.2015 (peraltro rilevata e dichiarata dal Presidente del Tribunale di Lanciano nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi n. 271/2019 R.G.C. con ordinanza 8.01.2020).
Ha rilevato che altrettanto indubbia era la riconducibilità alla scrittura in parola dell'atto di permuta oggetto di giudizio, essendo tale circostanza provata dal fatto che l'atto aveva ad oggetto i medesimi diritti di cui alla scrittura privata, né detta riconducibilità era stata contestata dal convenuto il quale aveva anzi sottolineato che “con la scrittura privata del 12 ottobre 2015 i coniugi avevano già fissato i termini della permuta poi recepiti nell'atto notarile”.
1.6. Ha concluso affermando che, a fronte della nullità della scrittura privata del 12.10.2015, doveva ritenersi la nullità dell'atto collegato, con la conseguenza che non poteva riconoscersi un diritto di abitazione in capo al sull'intero fabbricato sito in Via Don Parte_1
Minzoni n. 12 di Lanciano, dovendo invece considerarsi la posizione dei due soggetti prima della permuta in parola, sicché la situazione che veniva ripristinata era quella di cui all'atto di cessione del 23.03.2000 rep. 34347 in forza del quale la era titolare del diritto CP_1
di piena proprietà per 1/2 e di nuda proprietà per 1/2 mentre il era titolare sul Parte_1
medesimo bene del diritto di usufrutto su un 1/2.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario convenuto (attore in riconvenzionale) , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte Parte_1
sulla scorta di plurimi motivi di gravame con i quali ha denunciato: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. (principio della domanda e corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ultrapetizione); 2) Violazione e falsa applicazione degli artt.
160, 1552, 1014, 1026 e 978 cod. civ. Omesso esame delle ragioni fatti valere dal Parte_1
e delle connesse domande avanzate. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia (art. 112 cod. proc. civ.).
3. Nel presente procedimento di gravame si è costituita l'originaria attrice, resistendo all'appello e concludendo come indicato in epigrafe.
4. Dopo un rinvio dell'udienza di P.C. (originariamente fissata per il giorno 19.12.2023) al
7.05.2024, con contestuale sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (rinvio concesso alle parti per consentire di percorrere la prospettata via transattiva), la parte appellante, con le note depositate in vista dell'udienza del 7.05.2024, ha chiesto in via principale nuovo rinvio dell'udienza rappresentando la pendenza di trattative tra le parti volte a definire un possibile accordo per il divorzio congiunto dei coniugi
(implicanti valutazioni molto complesse, involgenti anche molteplici giudizi pendenti in sede civile e penale).
La richiesta di ulteriore rinvio veniva rigettata, al pari della richiesta svolta in via subordinata di far decorrere i termini di cu all'art. 190 c.p.c. dal mese di settembre 2024. La causa è stata pertanto assunta in decisione con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 9.05.2024 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data della comunicazione dell'ordinanza di assunzione in decisione (comunicazione intervenuta in data 13.05.2024). In prossimità della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, i procuratori delle parti, con istanza congiunta del 9.07.2024, hanno chiesto la rimessione della causa sul ruolo, al fine di consentire alle parti il perfezionamento delle trattative in corso.
Il Collegio, in accoglimento della predetta istanza, ha rinviato la causa all'udienza del
5.11.2024, disponendone lo svolgimento in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 7.11.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data della comunicazione dell'ordinanza di assunzione in decisione (comunicazione intervenuta in data 8.11.2024).
5. Il Collegio rileva in primo luogo l'inammissibilità di gran parte della nuova produzione documentale effettuata da parte appellante in allegato alle note telematiche depositate in data 16.04.2023.
Al riguardo va rilevato che trattasi, per una parte, di documentazione che ben l'appellante avrebbe potuto produrre in primo grado nei termini di cui alla seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. (verbale di conciliazione dell'11.06.2018 nel procedimento di separazione n. R.G. 1387/2016; scrittura privata 12.06.2018; ordinanza del 19.07.2020 resa nel giudizio n. R.G. 271/2019 Trib. Lanciano), o, eventualmente previa richiesta di rimessione in termini, entro l'udienza di P.C. nel giudizio di primo grado (ordinanza resa dal Tribunale di Lanciano in data 25.05.2021 nell'ambito del procedimento possessorio n. 130/2021); per altra parte si tratta di documentazione (sentenza resa dal Tribunale di Lanciano in data 2.01.2022 nell'ambito del giudizio n. 487/2019 ed istanza di revisione dell'assegno di mantenimento presentata nel giudizio n. R.G. 271/2019 Trib. Lanciano in data 31.01.2022) che l'appellante avrebbe dovuto chiedere di produrre (mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio) ed allegare al medesimo atto di citazione in appello, nella specie iscritto in data 18.05.2022.
6. Ciò chiarito e passando all'esame dei motivi di gravame, va subito disatteso il primo motivo.
6.1. Con tale motivo l'appellante sostiene che la sig.ra nel corso del giudizio di CP_1 primo grado, ha dedotto la nullità originaria dell'atto di permuta e solo tardivamente, in sede di comparsa conclusionale, ha sostenuto la tesi della nullità derivata dell'atto per effetto della nullità della scrittura privata del 12.10.2015 (ex art. 160 c.c.), senza mai mutare o integrare la domanda, motivo per il quale il giudice sarebbe incorso in violazione dell'art. 112 c.p.c. Argomenta in particolare che con l'atto di citazione l'attrice aveva chiesto dichiararsi “la nullità dell'atto di permuta contenuto nell'atto pubblico a rogito Notaio dott. di Persona_1
Lanciano, Rep. 3515, Racc. 2058, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig.
[...]
non è titolare dell'intero diritto di abitazione sui fabbricati siti in Lanciano, Via Don Parte_1
Minzoni n. 12”.
Spiega che le conclusioni non sono state modificate dall'attrice nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., sicché la tesi della nullità della permuta quale conseguenza diretta della nullità della scrittura privata del 12.10.2015 (sostenuta solo in sede di comparsa conclusionale) in quanto disciplinante, tra molte questioni, anche quelle economiche pre- separazione non è mai stata tradotta in domanda delle conclusioni.
Sostiene che, mancando nel giudizio la richiesta di accertamento in via incidentale della nullità della scrittura privata del 12.10.2015, il giudice avrebbe dovuto disattendere la tesi della nullità derivata e rigettare la domanda, attesa la diversità della “nullità della permuta dedotta in citazione come vizio suo proprio del contratto” e la “nullità come vizio derivato da altro precedente atto”, atteso che “l'uno è vizio genetico, l'altro è vizio consequenziale”.
Deduce conclusivamente che poiché nella sentenza impugnata è stata accolta la tesi, tardivamente prospettata dall'attrice, ed è stato ritenuto che la nullità della scrittura privata del 2015 ex art. 160 c.p.c. ha comportato la nullità del “collegato” atto notarile successivamente stipulato, la statuizione è stata pronunciata in chiara violazione degli artt.
99 e 112 c.p.c.
6.2. Rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la tesi della nullità derivata della permuta stipulata con atto notarile del 21.12.2015, in quanto costituente esecuzione ed attuazione di scrittura privata nulla ex art. 160 c.c. sottoscritta dalle parti il
12.10.2015, è stata introdotta dall'attrice, a sostegno della richiesta di declaratoria di nullità della permuta del dicembre 2015, sin dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
Invero in sede di memoria depositata nel primo termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. la difesa dell'attrice, oltre a richiamare tutto quanto in precedenza dedotto ed argomentato in ordine alla nullità del contratto di permuta del 21.12.2015, in quanto affetta da vizi propri, ha espressamente dedotto che nel separato giudizio di separazione era stata dichiarata nulla
(unitamente alla scrittura privata del 12.06.2018) la scrittura privata del 12.10.2015 (già prodotta in atti) in quanto posta in essere in violazione dell'art. 160 c.p.c. e rappresentato che il , a seguito della pronuncia di nullità delle menzionate scritture, aveva Parte_1 intrapreso una serie di azioni giudiziali dirette a far dichiarare la nullità degli “atti esecutivi” di dette scritture (pag. 2 memoria ex art. 183 VI comma primo termine di parte attrice); ha espressamente rappresentato che il contenuto dell'impugnato atto di permuta, a rogito Per_ notaio del 21.12.2015 “era stato convenuto in quella scrittura intervenuta tra i coniugi,
e di cui si è sopra detto, del 12 ottobre 2015 e con la quale gli stessi, in vista di una separazione consensuale (poi abbandonata) avevano convenuto di regolamentare i loro rapporti, compresi gli aspetti patrimoniali” (pag. 3 memoria ex art. 183 VI comma prima parte di parte attrice); ha espressamente ribadito che il presidente aveva riconosciuto la CP_2
nullità delle predette scritture private (del 2015 e del 2018) in quanto integranti violazione dell'art. 160 c.p.c..
Ne consegue che il giudice nella parte in cui ha dichiarato la nullità derivata della permuta non è andato affatto ultra petita, avendo peraltro correttamente proceduto all'accertamento in via incidentale di una nullità (ex art. 160 c.c.) della precedente scrittura privata espressamente dedotta dall'attrice sin dalla prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.
6.3. Per il resto si rileva che i due contratti esaminati dal giudice (scrittura privata del
12.10.2015) e permuta stipulata a mezzo atto notarile il 21.10.2015 sono palesemente avvinti da rapporto di interdipendenza in considerazione del collegamento tra essi ravvisabile, in virtù del quale le sorti dell'uno influenzano quelle dell'altro e la nullità dell'uno
è destinata a travolgere anche l'altro.
Tale collegamento emerge, con tutta evidenza, dalla scansione temporale (la scrittura privata risale al 12.10.2015, la permuta al 21.12.2025) e dal contenuto dei due negozi
(recanti disposizioni dello stesso tenore, aventi ad oggetto medesimi beni, essendo intervenuti tra le medesime parti), sicché tali negozi, pur conservando una propria individualità, sono stati certamente concepiti e voluti come avvinti da un nesso di reciproca interdipendenza al fine di conseguire risultato economico unitario (coincidente con la definizione degli aspetti economici e patrimoniali della futura separazione), costituendo l'uno l'attuazione dell'altra.
6.4. Non può, pertanto, ritenersi che il giudicante sia incorso nel vizio di ultrapetizione lamentato dall'appellante, implicando l'indagine sulla nullità della permuta notarile, per quanto detto, anche l'indagine sulla scrittura privata, laddove l'art. 112 c.p.c. deve assumersi violato nel diverso caso in cui ove il giudice alteri petitum e causa petendi pronunciandosi in merito ad un bene diverso da quello richiesto, nemmeno compreso implicitamente nella domanda o qualora ponga a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa rispetto a quella contenuta nella domanda (Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5153). 6.5. Va aggiunto che la S.C. ha chiarito che “il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum
e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso - nemmeno implicitamente o virtualmente - nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti, mentre non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate” (Cassazione civile sez. II, 30/06/2023, n.18583).
7. Anche il secondo motivo di appello si rivela infondato.
7.1.Con tale motivo l'appellante lamenta l'avvenuto accertamento della nullità della permuta notarile del 21.12.2015, sul rilevato riscontro del collegamento tra quest'ultima e la scrittura privata del 12.10.2015, con rilievo determinante dato alla nullità di tale scrittura privata ex art. 160 c.c., essendo la stessa volta alla regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali della futura separazione tra le parti.
Sostiene la validità dell'atto di permuta del 21.12.2015 quale contratto idoneo a produrre i suoi effetti in via del tutto autonoma e senza lesione dei diritti inderogabili spettanti alla
[...]
ex art. 160 c.c. CP_1
Prospetta la validità della permuta de qua, anzitutto adducendo l'autonomia della causa dell'art. 3 di medesimo contenuto, di cui alla suddetta scrittura privata, rispetto alle altre disposizioni convenute in quest'ultima, relative alla regolamentazione della separazione tra i coniugi, per caratterizzarsi detta norma contrattuale per la corrispettività delle prestazioni in essa previste, disponendo la stessa il riconoscimento del diritto d'abitazione in suo favore,
a fronte dell'accollo da parte di esso delle spese di ristrutturazione dell'immobile di che trattasi.
In particolare rileva che la clausola n. 3 non ha per oggetto una condizione patrimoniale di separazione (contenuta negli altri punti) ma rispecchia la condivisa esigenza di assicurare al il diritto di abitazione sull'intero complesso immobiliare a fronte ed in Parte_1
compensazione delle ingenti spese da lui sostenute (circa tre milioni di euro, come risultante dalla perizia stragiudiziale redatta dal dott. , sicché, dato che i costi anticipati dal Per_3
nell'interesse del nudo proprietario andavano restituiti e poiché la non Parte_1 CP_1
era in condizione di versare somme così importanti, si era convenuto di permutare un mezzo del diritto di usufrutto con quello di abitazione, sicché tale accordo era caratterizzato da una autonoma e lecita giustificazione causale. Ribadisce che la clausola di cui all'art. 3 non attiene affatto a disposizioni di natura patrimoniale tra coniugi, né viola il principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, enunciato dall'art. 160 c.c. (sicché non è affetta da nullità per illiceità della causa) non incidendo sulla misura dell'assegno di mantenimento della CP_1
Rileva per il resto la validità della permuta del 21.12.2015 sottolineando che nella specie si
è realizzato lo scambio paritario di due attribuzioni paritarie (il ha ceduto il diritto Parte_1
di usufrutto di cui era titolare, sicché lo stesso, riunendosi con la nuda proprietà facente capo alla si è estinto e quest'ultima è divenuta piena proprietaria su tutto il CP_1
complesso immobiliare, quindi pienamente legittimata a costituire, in favore del , Parte_1 un diritto di abitazione sull'intero complesso;
dall'altra parte la ha ceduto il diritto CP_1 di abitazione in cambio della piena proprietà e dell'accollo in capo al di tutte le Parte_1
spese da lui sostenute per la ristrutturazione del compendio immobiliare).
Sostiene che il diritto di usufrutto acquistato dalla per effetto della permuta ha CP_1 valore superiore rispetto al diritto di abitazione, atteso che, mentre l'usufruttuario può esercitare la facoltà di godimento sia direttamente che indirettamente (ad esempio concedendo il bene in locazione a terzi), il titolare del diritto di abitazione può soltanto servirsi dell'immobile per occuparlo personalmente e con i suoi familiari.
7.2. Il Collegio rileva innanzi tutto la infondatezza delle doglianze con le quale l'appellante sostiene che la clausola di cui all'art. 3 della scrittura privata del 12.10.2015 non sarebbe nulla (non avendo ad oggetto diritti patrimoniali indisponibili ex art. 160 c.c. ed essendo autonoma rispetto alle restanti condizioni pattuite nella scrittura stessa), con conseguente esclusione della nullità derivata della permuta di cui all'atto notarile del 12.10.2015.
Al riguardo -ribadito quanto argomentato nei precedenti paragrafi, in cui si è trattato e rigettato il primo motivo di gravame, in ordine alla riconducibilità della permuta del
21.12.2015 alla previsione di cui alla scrittura privata del 12.10.2015 della quale ha costituito esecuzione ed attuazione- si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la clausola di cui all'art. 3 della scrittura privata del 2015 non assume affatto natura autonoma rispetto alle restanti pattuizioni, concorrendo invece alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali e delle questioni economiche in vista della separazione, condizionando evidentemente il contenuto delle altre previsioni, sicché l'accordo deve essere valutato complessivamente, senza poterlo atomizzare in vista della dichiarazione di nullità solo parziale di alcune previsioni contrattuali.
Va evidenziato che oltre alla condizione di cui al punto 3, riguardante la permuta poi attuata con l'atto pubblico del dicembre 2015 la scrittura prevede ulteriori condizioni, segnatamente: il riconoscimento alla sig.ra di una rendita vitalizia mensile di € 10.000,00 al netto CP_1 di ogni onere fiscale, vita natural durante (punto 4); l'attribuzione alla sig.ra della CP_1 piena proprietà di un'ulteriore unità immobiliare destinata a civile abitazione, con onere del pagamento del corrispettivo a carico del sig. con un esborso non superiore ad € Parte_1
3.000.000,00 (punto 5); l'obbligo del sig. di far costituire alle società allo stesso Parte_1
riconducibili o comunque dallo stesso scelte in favore della sig.ra di polizze CP_1 assicurative per il complessivo importo di € 1.000.000,00 da versarsi entro 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo (punto 6); l'obbligo del sig. di far acquistare alla sig.ra Parte_1
per il corrispettivo di € 300.000,00 (da versarsi da parte del primo senza animo di CP_1
rivalsa nei confronti della seconda) tre unità immobiliari con relativi garage ancora in corso di costruzione di proprietà della Master Building S.r.l. l'ulteriore obbligo del sig. di Parte_1 far acquistare alla sig.ra per il corrispettivo di € 900.000,00 (da versarsi da parte CP_1
del primo con accollo del mutuo e pagamento della differenza) di unità immobiliare sita in
Roma di proprietà della società (punto 7); il diritto della sig.ra Controparte_3 [...]
di ottenere in comodato gratuito unità immobiliari site in Lanciano Via Don Minzoni 12 CP_1
(punto 8).
7.4. La scrittura privata sottoscritta nell'ottobre 2015 è espressamente intitolata “accordi relativi agli aspetti riguardanti la separazione consensuale dei coniugi” e le parti, nel dare atto che i rapporti personali, affettivi e relazionali tra coniugi sono “definitivamente venuti meno per incomprensioni” e “non consentono la prosecuzione della comunione di vita”, esprimono la volontà di “trovare una soluzione alla loro separazione personale in modo da evitare che il protrarsi della definizione degli aspetti che la riguardano possa pregiudicare il sereno rapporto con i figli e la possibile riconciliazione” e dichiarano “che effettuandosi reciproche concessioni, anche in relazione a pregressi e non definiti aspetti di natura economica tra gli stessi pendenti e riguardanti investimenti immobiliari e disponibilità liquide” hanno stabilito le condizioni riguardanti la definizione dei rapporti relativi al patrimonio delle parti ed, in conseguenza e dipendenza di essi, la rinuncia ad ogni rivendicazione, evidentemente di natura economica, come detto al punto 9 ove “La signora CP_1 ccetta quanto sopra dichiarato” (quindi tutte le previsioni di cui ai precedenti punti
[...] da 3 a 8) “dichiarandosi soddisfatta;
rinuncia conseguentemente ad ogni rivendicazione economica sia in relazione agli aspetti connessi alla separazione e allo scioglimento eventuale del vincolo coniugale che ai propri apporti –anche lavorativi- nelle società del signore che espressamente dichiara e conferma essere tutte dello Parte_1 stesso”. 7.5. Per il resto si rileva che, secondo l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, sono nulli gli accordi volti a regolare in via preventiva gli effetti patrimoniali della separazione personale o della cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero anteriormente alla proposizione della domanda di separazione o divorzio.
Invero la suprema Corte ha avuto reiteratamente occasione di affermare che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio, sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 c.c.
Trattasi di principio applicabile anche con riferimento ad accordi intercorsi tra le parti già anteriormente alla loro separazione, come nel caso di specie, stante l'indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali implicati dalla procedura di separazione o divorzio, che dunque non sono anzitempo determinabili.
7.6. Del resto, già il presidente del Tribunale in sede di giudizio di separazione aveva rilevato che la scrittura privata del 12.10.2015 era “destinata a sorreggere ed essere trasfusa in un ricorso congiunto per separazione consensuale, venendo così a costituire presupposto fattuale del medesimo”, osservando come la Suprema Corte di Cassazione con plurime pronunce avesse dichiarato “la nullità degli accordi preventivi in vista della pronuncia sullo status per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del fondamentale principio di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.” principio con il quale evidentemente cozzava irrimediabilmente il penultimo capoverso della premessa laddove enuncia che “l patti, in conclusione, non potranno modificarsi per le successive variazioni del quadro economico patrimoniale di uno dei coniugi, né di entrambi, rinunciando espressamente alla relativa domanda di adeguamento”.
7.7. Sebbene i precedenti rilievi si rivelino dirimenti al fine del rigetto dell'appello, giova per mera completezza osservare che il diritto di abitazione, in quanto personale, non può essere ceduto se non dal pieno proprietario e secondo determinate forme.
Nel caso di specie, la sig.ra on era, al momento della permuta, piena proprietaria, CP_1
ma lo sarebbe diventata a permuta conclusa. Non è pertanto condivisibile la tesi dell'appellante che vorrebbe anticipare la titolarità del diritto di proprietà piena in capo alla moglie onde vedersi riconoscere la costituzione del diritto di abitazione, posto che fra i due diritti dovrebbe esistere un rapporto successivo e non contemporaneo. Sarebbe, infatti, illogico riconoscere la sussistenza di un diritto (proprietà piena) come condizione per costituirne un altro (diritto di abitazione) la cui cessione, a sua volta e al tempo stesso, sia condizione per la consolidazione del primo. Ne deriverebbe una sorta di circolo nel quale sarebbe impossibile definire quali siano le condizioni e quali gli effetti.
Ne deriva che non può ritenersi valido il contratto di permuta neppure svincolandolo dalla scrittura privata del 12.10.2015, in quanto non sussistenti le circostanze di fatto e di diritto che consentivano lo scambio avente, fra gli oggetti, il diritto di abitazione.
8. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
9. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare un'ulteriore somma pari al contributo unificato per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in complessivi € 8.470,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali ed a CAP e IVA come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio del da remoto del giorno 4.03.2025
La Consigliera rel. est. dott.ssa Carla Ciofani La Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi