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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 20/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 19.12.2024
Lette le note scritte d'udienza depositate telematicamente dalle parti finalizzate a ribadire le proprie istanze e precisare le conclusioni;
reputata la causa matura per la decisione;
PQM
Decide la causa come da allegata sentenza.
Il Giudice - Mariagrazia Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1657/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 20.01.1966 e c.f.: ), in persona del l.r.p.t., con Parte_2 P.IVA_1 sede in Siderno (RC), Corso Garibaldi snc, entrambi elettivamente domiciliati in Grotteria (RC), al Corso Gramsci n. 62, presso lo Studio dell'avv. Domenico
Maria Lupis, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellanti -
E , (C.F.: in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Prefetto in carica pro tempore;
- Appellata Contumace -
* * *
Oggetto: appello avverso sentenza (non notificata) nr. 455/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Locri in data 26.05.2022 e depositata in pari data (Proc. n.
420/2020 R.G.), avente ad oggetto opposizione avverso il verbale nr. 700017400194 del 12.02.2020 di accertamento di violazione dell'art. 82, commi 8-10, C.d.S. e della contestuale pena accessoria del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, comminata in pari data.
Conclusioni: come da note scritte d'udienza depositate telematicamente da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
I.- Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità
a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
I.
1- Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza regolarmente notificato, hanno domandato all'adito Parte_3
Tribunale di riformare la sentenza nr. 455/2022, emessa dal Giudice di Pace di Locri in data 26.05.2022 e depositata in pari data, con la quale è stata rigettata l'opposizione da questi proposta avverso il verbale nr. 700017400194 del 12.02.2020 di accertamento di violazione dell'art. 82, commi 8-10, C.d.S. e della contestuale pena accessoria del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, comminata in pari data, elevati dalla Polizia Stradale di Siderno nei confronti del conducente dell'autovettura Fiat Ducato, tg. ET243CE.
In particolare, nel riproporre i medesimi motivi di ricorso fatti valere nell'ambito del giudizio di prima fase hanno eccepito: il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della;
la mancata considerazione delle prove CP_1 documentali prodotte da parte ricorrente;
il difetto di motivazione. Ciò posto, alla luce delle ragioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte, annullare l'impugnata sentenza non definitiva n. 455/2022, resa dal Giudice di Pace di Locri il 26.05.2022, depositata e pubblicata nella medesima data, all'esito del Proc. n. 420/2020 R.G. ed, in riforma di essa, voler accogliere l'originario ricorso;
con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio …”.
2 I.2 Celebratasi la prima udienza, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 19.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., giusto decreto del 16.02.2024. Il procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza del 19.12.2024 a seguito del trasferimento del precedente magistrato assegnatario.
II.- Orbene tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia della , in persona del Prefetto Controparte_1 in carica pro-tempore, regolarmente evocata in giudizio e non costituitesi.
II.
1- Nel merito l'appello va respinto.
Con il primo motivo gli appellanti deducono che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la doglianza relativa alla nullità del verbale impugnato. Orbene, è da rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso” (Cass. 15 gennaio 2010, n. 532). Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di primo grado, nel verbale impugnato
è perfettamente leggibile tanto il precetto violato (art. 82, comma 8 e comma 10), quanto la condotta materiale che ne integra la violazione (“…circolava alla guida del veicolo indicato, adibito al trasporto di merce in conto proprio, destinandolo ad un uso diverso da quello riportato sulla carta di circolazione. Nello specifico, all'atto del controllo, effettuava un trasporto di merce varia da supermercato per conto di … destinato a SE Srl…, adibendo il Parte_4 veicolo di fatto a trasporto merci conto terzi…”). Peraltro, non può sottacersi che, in tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale. Nel caso in esame si osserva che, per come motivato dal giudice di primo grado, il verbale opposto contiene tutti gli elementi richiesti dall'art 383, comma 1, Reg. Esec. E Att. CdS e non vi è dubbio che nessuna lesione del diritto di difesa vi sia stata, posto che nell'originario ricorso davanti al giudice di pace gli odierni appellanti si sono difesi anche nel merito spiegando articolati motivi di opposizione.
Parimenti, va rigettato il motivo d'appello afferente alla violazione dell'art. 82, comma 8, CdS.
Sul punto la difesa degli appellanti ha dedotto che il veicolo FIAT Ducato tg.
ET243CE di proprietà di trasportava merci nell'interesse di Parte_2 [...] in forza di contratto di comodato gratuito stipulato in data Parte_4
20.12.2019 e, dunque, a proprio avviso, in data antecedente alla infrazione;
nella specie, si legge testualmente nel predetto accordo: concede in comodato Pt_2 gratuito autocarro targato ET243EE per uso trasporto merci interno al gruppo”
3 (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado). In ragione di ciò, ad avviso degli appellanti non essendo previsto alcun corrispettivo per l'utilizzo del veicolo oggetto di causa, difetterebbe uno dei presupposti del trasporto conto terzi anche alla luce del disposto di cui agli artt. 31 e 39 della legge n. 298/1974.
Ciò posto, giova premettere che nel verbale impugnato è stato contestato che il veicolo fosse destinato ad uso terzi, sebbene sulla carta di circolazione risultava adibito ad uso proprio. Orbene, in primo luogo è appena il caso di precisare che l'art. 82 del Codice della Strada non ha nulla a che vedere con la disciplina del trasporto delle merci disciplinando la “Destinazione ed uso dei veicoli” distinguendo i veicoli “adibiti a uso proprio o a uso di terzi”; la legge 6 giugno1974, n. 298 intitolata “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada” non disciplina in astratto la destinazione e l'uso dei veicoli ma riguarda, più nello specifico, il trasposto delle merci su strada stabilendo i limiti entro cui sia l'attività di trasporto in conto proprio che per conto terzi possono essere esercitate. Nel caso di specie viene contestato l'art. 82, comma C.d.S non già la violazione della l. n.298/1974, che può essere richiamata esclusivamente per quanto attiene alla integrazione delle nozioni utilizzate dal Codice della Strada (es. “conto proprio”; “conto terzi”).
L'art. 82, infatti, al comma 8 (“Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318”) sanziona l'utilizzo del veicolo per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.
Il comma 4 dell'articolo in questione prevede che si ha uso terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Ebbene, gli appellanti assumono che il veicolo sia stato indubbiamente adibito a trasporto per conto proprio ma è pacifico ed incontestato – risultando dalla documentazione allegata e per ammissione anche della difesa degli appellanti - che titolare della merce trasportata fosse e, dunque, un soggetto terzo. Parte_4
Peraltro, per come osservato dal Giudice di prime cure - la documentazione versata in atti non consente di ritenere dimostrato l'assunto della Difesa ossia che e SE SR, siano società facenti parte del Parte_2 Parte_4 gruppo Invero, la scrittura privata allegata – sebbene indica una data Parte_4 antecedente rispetto alla contestazione di cui al verbale opposto – non contiene alcuna data certa né è stata allegata visura camerale dalla quale si evince che le tre società siano tutte facenti parte del gruppo Pt_4
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
III.- Nulla per le spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della parte vittoriosa. Sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 1-quater
4 dell'art. 13 d.P.R. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1657/2022 R.G, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Co
- dichiara la contumacia della – U.T.G. ; CP_1 Controparte_1
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_3 conferma la sentenza impugnata n. 455/2022 emessa il 26.5.2022 dal Giudice di
Pace di Locri;
- nulla per le spese di lite;
- dà atto ex art 13, comma 1 quater dPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Locri, 20.1.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice
A scioglimento della riserva assunta alla udienza del 19.12.2024
Lette le note scritte d'udienza depositate telematicamente dalle parti finalizzate a ribadire le proprie istanze e precisare le conclusioni;
reputata la causa matura per la decisione;
PQM
Decide la causa come da allegata sentenza.
Il Giudice - Mariagrazia Galati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1657/2022 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 20.01.1966 e c.f.: ), in persona del l.r.p.t., con Parte_2 P.IVA_1 sede in Siderno (RC), Corso Garibaldi snc, entrambi elettivamente domiciliati in Grotteria (RC), al Corso Gramsci n. 62, presso lo Studio dell'avv. Domenico
Maria Lupis, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellanti -
E , (C.F.: in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Prefetto in carica pro tempore;
- Appellata Contumace -
* * *
Oggetto: appello avverso sentenza (non notificata) nr. 455/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Locri in data 26.05.2022 e depositata in pari data (Proc. n.
420/2020 R.G.), avente ad oggetto opposizione avverso il verbale nr. 700017400194 del 12.02.2020 di accertamento di violazione dell'art. 82, commi 8-10, C.d.S. e della contestuale pena accessoria del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, comminata in pari data.
Conclusioni: come da note scritte d'udienza depositate telematicamente da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
I.- Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità
a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
I.
1- Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza regolarmente notificato, hanno domandato all'adito Parte_3
Tribunale di riformare la sentenza nr. 455/2022, emessa dal Giudice di Pace di Locri in data 26.05.2022 e depositata in pari data, con la quale è stata rigettata l'opposizione da questi proposta avverso il verbale nr. 700017400194 del 12.02.2020 di accertamento di violazione dell'art. 82, commi 8-10, C.d.S. e della contestuale pena accessoria del fermo amministrativo ed affidamento in custodia, comminata in pari data, elevati dalla Polizia Stradale di Siderno nei confronti del conducente dell'autovettura Fiat Ducato, tg. ET243CE.
In particolare, nel riproporre i medesimi motivi di ricorso fatti valere nell'ambito del giudizio di prima fase hanno eccepito: il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della;
la mancata considerazione delle prove CP_1 documentali prodotte da parte ricorrente;
il difetto di motivazione. Ciò posto, alla luce delle ragioni meglio evidenziate nel proprio atto introduttivo, gli appellanti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle motivazioni sopra esposte, annullare l'impugnata sentenza non definitiva n. 455/2022, resa dal Giudice di Pace di Locri il 26.05.2022, depositata e pubblicata nella medesima data, all'esito del Proc. n. 420/2020 R.G. ed, in riforma di essa, voler accogliere l'originario ricorso;
con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio …”.
2 I.2 Celebratasi la prima udienza, acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa, è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza del 19.12.2024, da celebrarsi secondo la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C., giusto decreto del 16.02.2024. Il procedimento è stato trattato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza del 19.12.2024 a seguito del trasferimento del precedente magistrato assegnatario.
II.- Orbene tanto premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia della , in persona del Prefetto Controparte_1 in carica pro-tempore, regolarmente evocata in giudizio e non costituitesi.
II.
1- Nel merito l'appello va respinto.
Con il primo motivo gli appellanti deducono che il giudice di prime cure ha errato nel rigettare la doglianza relativa alla nullità del verbale impugnato. Orbene, è da rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all'espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l'insussistenza dello stesso” (Cass. 15 gennaio 2010, n. 532). Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al fascicolo di primo grado, nel verbale impugnato
è perfettamente leggibile tanto il precetto violato (art. 82, comma 8 e comma 10), quanto la condotta materiale che ne integra la violazione (“…circolava alla guida del veicolo indicato, adibito al trasporto di merce in conto proprio, destinandolo ad un uso diverso da quello riportato sulla carta di circolazione. Nello specifico, all'atto del controllo, effettuava un trasporto di merce varia da supermercato per conto di … destinato a SE Srl…, adibendo il Parte_4 veicolo di fatto a trasporto merci conto terzi…”). Peraltro, non può sottacersi che, in tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale. Nel caso in esame si osserva che, per come motivato dal giudice di primo grado, il verbale opposto contiene tutti gli elementi richiesti dall'art 383, comma 1, Reg. Esec. E Att. CdS e non vi è dubbio che nessuna lesione del diritto di difesa vi sia stata, posto che nell'originario ricorso davanti al giudice di pace gli odierni appellanti si sono difesi anche nel merito spiegando articolati motivi di opposizione.
Parimenti, va rigettato il motivo d'appello afferente alla violazione dell'art. 82, comma 8, CdS.
Sul punto la difesa degli appellanti ha dedotto che il veicolo FIAT Ducato tg.
ET243CE di proprietà di trasportava merci nell'interesse di Parte_2 [...] in forza di contratto di comodato gratuito stipulato in data Parte_4
20.12.2019 e, dunque, a proprio avviso, in data antecedente alla infrazione;
nella specie, si legge testualmente nel predetto accordo: concede in comodato Pt_2 gratuito autocarro targato ET243EE per uso trasporto merci interno al gruppo”
3 (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte di primo grado). In ragione di ciò, ad avviso degli appellanti non essendo previsto alcun corrispettivo per l'utilizzo del veicolo oggetto di causa, difetterebbe uno dei presupposti del trasporto conto terzi anche alla luce del disposto di cui agli artt. 31 e 39 della legge n. 298/1974.
Ciò posto, giova premettere che nel verbale impugnato è stato contestato che il veicolo fosse destinato ad uso terzi, sebbene sulla carta di circolazione risultava adibito ad uso proprio. Orbene, in primo luogo è appena il caso di precisare che l'art. 82 del Codice della Strada non ha nulla a che vedere con la disciplina del trasporto delle merci disciplinando la “Destinazione ed uso dei veicoli” distinguendo i veicoli “adibiti a uso proprio o a uso di terzi”; la legge 6 giugno1974, n. 298 intitolata “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada” non disciplina in astratto la destinazione e l'uso dei veicoli ma riguarda, più nello specifico, il trasposto delle merci su strada stabilendo i limiti entro cui sia l'attività di trasporto in conto proprio che per conto terzi possono essere esercitate. Nel caso di specie viene contestato l'art. 82, comma C.d.S non già la violazione della l. n.298/1974, che può essere richiamata esclusivamente per quanto attiene alla integrazione delle nozioni utilizzate dal Codice della Strada (es. “conto proprio”; “conto terzi”).
L'art. 82, infatti, al comma 8 (“Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318”) sanziona l'utilizzo del veicolo per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati nella carta di circolazione.
Il comma 4 dell'articolo in questione prevede che si ha uso terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Ebbene, gli appellanti assumono che il veicolo sia stato indubbiamente adibito a trasporto per conto proprio ma è pacifico ed incontestato – risultando dalla documentazione allegata e per ammissione anche della difesa degli appellanti - che titolare della merce trasportata fosse e, dunque, un soggetto terzo. Parte_4
Peraltro, per come osservato dal Giudice di prime cure - la documentazione versata in atti non consente di ritenere dimostrato l'assunto della Difesa ossia che e SE SR, siano società facenti parte del Parte_2 Parte_4 gruppo Invero, la scrittura privata allegata – sebbene indica una data Parte_4 antecedente rispetto alla contestazione di cui al verbale opposto – non contiene alcuna data certa né è stata allegata visura camerale dalla quale si evince che le tre società siano tutte facenti parte del gruppo Pt_4
Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata, restando assorbita ogni ulteriore questione.
III.- Nulla per le spese del presente grado di giudizio stante la contumacia della parte vittoriosa. Sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 1-quater
4 dell'art. 13 d.P.R. 115/02 (introdotta dalla legge di stabilità 24.12.2012 nr. 228), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1657/2022 R.G, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: Co
- dichiara la contumacia della – U.T.G. ; CP_1 Controparte_1
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_3 conferma la sentenza impugnata n. 455/2022 emessa il 26.5.2022 dal Giudice di
Pace di Locri;
- nulla per le spese di lite;
- dà atto ex art 13, comma 1 quater dPR 115/2002 che sussistono i presupposti per il versamento da parte appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Locri, 20.1.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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