Trib. Brescia, sentenza 05/03/2025, n. 892
TRIB
Sentenza 5 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Brescia, Sezione Prima Civile, ha deciso la causa promossa da una persona fisica (attrice) nei confronti di un ente pubblico (Controparte_2) per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla vendita del proprio veicolo, una Fiat 500, a seguito di un sequestro amministrativo. L'attrice lamentava che, nonostante avesse ottenuto l'archiviazione del provvedimento sanzionatorio e l'ordine di restituzione del veicolo da parte del Giudice di Pace, il suo mezzo era stato trasferito a terzi. L'attrice chiedeva il risarcimento del valore del veicolo, pari a euro 7.800,00, o altra somma ritenuta di giustizia. La Controparte_2, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, che il danno risarcibile fosse limitato alla somma effettivamente ricavata dalla vendita. L'attrice aveva dedotto che il sequestro era stato elevato dai Carabinieri per violazione dell'art. 116 commi 15 e 17 del Codice della Strada, mentre il veicolo era condotto da persona priva di patente. La sentenza del Giudice di Pace, che aveva ordinato la restituzione del veicolo, era stata notificata alla Prefettura, ma il mezzo non era stato restituito, portando l'attrice a scoprire il trasferimento di proprietà.

Il Tribunale, pur rigettando la domanda di risarcimento del danno per illegittimità della vendita, ha accolto parzialmente la pretesa dell'attrice, condannando la Controparte_2 a pagarle la somma di euro 2.979,25, pari al prezzo effettivo ricavato dalla vendita del veicolo, oltre agli interessi legali dalla data di notifica della sentenza del Giudice di Pace al saldo. Il giudice ha ritenuto che il comportamento delle autorità intervenute fosse conforme alle previsioni normative, in particolare all'art. 213 del Codice della Strada, che prevedeva il trasferimento di proprietà del veicolo al custode decorsi dieci giorni dalla notifica del verbale di sequestro, qualora il proprietario non avesse provveduto al ritiro. Non essendo stata concessa la sospensiva dal Giudice di Pace, il trasferimento aveva prodotto i suoi effetti. Pertanto, non è stato ravvisato alcun profilo doloso o colposo nell'operato delle autorità, escludendo il diritto al risarcimento del danno per illegittimità. Tuttavia, in virtù del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di Pace che aveva disposto l'archiviazione e la restituzione, l'attrice aveva diritto a ricevere la somma ricavata dalla vendita. Il Tribunale ha altresì condannato la Controparte_2 a rimborsare allo Stato le spese legali, in quanto l'attrice era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidando tali spese in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Brescia, sentenza 05/03/2025, n. 892
    Giurisdizione : Trib. Brescia
    Numero : 892
    Data del deposito : 5 marzo 2025

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