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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/03/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
9921 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 9921/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attrice il giorno 16 Parte_1
giugno 2017 veniva elevato dai Carabinieri della Stazione di Rovato un verbale di sequestro amministrativo ed affidamento in custodia della propria autovettura, una Fiat 500 targata EY662VX, per la violazione dell'art. 116 comma 15 e 17 del
CdS;
rilevato che avverso il predetto verbale l'attrice proponeva formale opposizione innanzi al Giudice di Pace di Brescia con contestuale istanza di dissequestro, argomentando a supporto della propria domanda di essere la proprietaria del
1 veicolo sequestrato, che in quella circostanza però era condotto dal sig. CP_1
all'epoca privo di patente di guida, motivo per cui chiedeva che fosse
[...]
disposta la sospensione dell'esecuzione del sequestro operato e la restituzione della propria autovettura;
rilevato che il Giudice di Pace di Brescia con la sentenza n. 107/2018 nel procedimento n. 5198/2017 R.G., accoglieva il ricorso proposto dall'odierna attrice, così disponendo “accoglie il ricorso per cui ordina l'archiviazione del provvedimento sanzionatorio ed ordina la restituzione del veicolo targ. EY662vx” (cfr. doc. 4 di parte attrice), e tale provvedimento munito di formula esecutiva veniva notificato a mezzo p.e.c. alla Prefettura di Brescia che però non restituiva il veicolo, per cui l'attrice procedeva per esecuzione forzata mediante la notifica di atto di precetto (cfr. doc. 4 parte attrice);
rilevato che l'attrice, a seguito della notifica del precetto alla _2
, apprendeva che, su disposizione della (cfr. doc. 5 di parte
[...] _2
attrice), la proprietà del suo veicolo era già stata trasferita a terzi, motivo per cui citava in giudizio la chiedendo che fosse dichiarata Controparte_2
l'illegittimità della vendita del veicolo Fiat 500 targato EY662XV effettuata su disposizione della suddetta e che la stessa fosse condannata al _2
risarcimento in favore dell'attrice della somma di euro 7.800,00 pari al valore del mezzo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
rilevato che si costituiva in giudizio la tramite l'Avvocatura Controparte_2
dello Stato chiedendo in via principale il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in subordine che il danno risarcibile fosse limitato alla somma introitata dallo Stato con l'alienazione del veicolo;
2 rilevato che il giudice ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che l'art. 213 CdS rubricato “misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa” nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. n. 113/2018, convertito con modifiche dalla L. n. 132/2018, stabiliva al comma 2 quater che “l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà
l'immediato trasferimento in proprietà al custode”, indicando per quanto riguarda la decorrenza del termine di dieci giorni che questo andava calcolato dalla data di notificazione del verbale del sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati dall'art. 195 CdS;
rilevato che la signora al momento in cui le veniva sequestrata Parte_1
l'autovettura da parte dei Carabinieri della Stazione di Rovato veniva messa a conoscenza del fatto che trascorsi dieci giorni per il ritiro del veicolo sequestrato, questo sarebbe stato trasferito “in proprietà al custode-acquirente” (cfr. doc. 1 di parte convenuta) e sebbene l'attrice avesse tempestivamente proposto formale opposizione, il Giudice di Pace del Tribunale di Brescia non aveva concesso la sospensiva, per cui il trasferimento dell'autoveicolo in proprietà al custode aveva prodotto i suoi effetti decorsi i dieci giorni previsti dalla legge;
ritenuto pertanto che nel comportamento delle Autorità intervenute non è ravvisabile alcun profilo doloso né colposo in quanto si sono attenute scrupolosamente alle previsioni normative e pertanto l'attrice non ha alcun diritto al risarcimento del danno, la qual cosa però non esclude il suo diritto, in qualità di
3 proprietaria del veicolo sequestrato, di ricevere la somma ricavata dalla vendita, posto che il Giudice di Pace con la sentenza sopra citata, passata in giudicato, ha disposto l'archiviazione del provvedimento sanzionatorio e la restituzione del veicolo al proprietario;
ritenuto a questo riguardo che si debba fare riferimento alla somma effettiva ricavata dalla vendita dell'autoveicolo (cfr. doc. B2 allegato alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura dello Stato) e non al valore teorico dell'autoveicolo ricavabile da riviste e siti internet, posto che non vi è alcun elemento per poter sostenere che la abbia agito con colpa nella determinazione del prezzo _2
di vendita e sul punto parte attrice non ha comunque svolto alcuna istanza istruttoria;
ritenuto pertanto che la va condannata a pagare alla signora Controparte_2
la somma di euro 2.979,25 (pari al prezzo di vendita Parte_1
dell'autoveicolo) con gli interessi legali su detta somma dal 27 luglio 2018 (data della notifica alla Prefettura della sentenza del Giudice di Pace) sino al saldo effettivo;
rilevato quanto al rimborso delle spese legali che per il principio della soccombenza esse vanno poste a carico della ed essendo l'attrice ammessa Controparte_2
al patrocinio a spese dello Stato, la ai sensi dell'art.133 del Controparte_2
D.P.R. n.115/2002 va condannata a rimborsarle allo Stato e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore accertato di causa, mentre le spese del legale vanno liquidate con provvedimento a parte;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
4 a) condanna la a pagare alla signora la Controparte_2 Parte_1
somma di euro 2.979,25 con gli interessi legali su detta somma dal 27 giugno
2018 sino al saldo effettivo;
b) condanna la a rimborsare allo Stato ai sensi Controparte_2
dell'art.133 del D.P.R. n. 115/2002 le spese di causa che si liquidano in euro
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 5 marzo 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 9921/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dall'attrice il giorno 16 Parte_1
giugno 2017 veniva elevato dai Carabinieri della Stazione di Rovato un verbale di sequestro amministrativo ed affidamento in custodia della propria autovettura, una Fiat 500 targata EY662VX, per la violazione dell'art. 116 comma 15 e 17 del
CdS;
rilevato che avverso il predetto verbale l'attrice proponeva formale opposizione innanzi al Giudice di Pace di Brescia con contestuale istanza di dissequestro, argomentando a supporto della propria domanda di essere la proprietaria del
1 veicolo sequestrato, che in quella circostanza però era condotto dal sig. CP_1
all'epoca privo di patente di guida, motivo per cui chiedeva che fosse
[...]
disposta la sospensione dell'esecuzione del sequestro operato e la restituzione della propria autovettura;
rilevato che il Giudice di Pace di Brescia con la sentenza n. 107/2018 nel procedimento n. 5198/2017 R.G., accoglieva il ricorso proposto dall'odierna attrice, così disponendo “accoglie il ricorso per cui ordina l'archiviazione del provvedimento sanzionatorio ed ordina la restituzione del veicolo targ. EY662vx” (cfr. doc. 4 di parte attrice), e tale provvedimento munito di formula esecutiva veniva notificato a mezzo p.e.c. alla Prefettura di Brescia che però non restituiva il veicolo, per cui l'attrice procedeva per esecuzione forzata mediante la notifica di atto di precetto (cfr. doc. 4 parte attrice);
rilevato che l'attrice, a seguito della notifica del precetto alla _2
, apprendeva che, su disposizione della (cfr. doc. 5 di parte
[...] _2
attrice), la proprietà del suo veicolo era già stata trasferita a terzi, motivo per cui citava in giudizio la chiedendo che fosse dichiarata Controparte_2
l'illegittimità della vendita del veicolo Fiat 500 targato EY662XV effettuata su disposizione della suddetta e che la stessa fosse condannata al _2
risarcimento in favore dell'attrice della somma di euro 7.800,00 pari al valore del mezzo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
rilevato che si costituiva in giudizio la tramite l'Avvocatura Controparte_2
dello Stato chiedendo in via principale il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in subordine che il danno risarcibile fosse limitato alla somma introitata dallo Stato con l'alienazione del veicolo;
2 rilevato che il giudice ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che l'art. 213 CdS rubricato “misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa” nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. n. 113/2018, convertito con modifiche dalla L. n. 132/2018, stabiliva al comma 2 quater che “l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà
l'immediato trasferimento in proprietà al custode”, indicando per quanto riguarda la decorrenza del termine di dieci giorni che questo andava calcolato dalla data di notificazione del verbale del sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati dall'art. 195 CdS;
rilevato che la signora al momento in cui le veniva sequestrata Parte_1
l'autovettura da parte dei Carabinieri della Stazione di Rovato veniva messa a conoscenza del fatto che trascorsi dieci giorni per il ritiro del veicolo sequestrato, questo sarebbe stato trasferito “in proprietà al custode-acquirente” (cfr. doc. 1 di parte convenuta) e sebbene l'attrice avesse tempestivamente proposto formale opposizione, il Giudice di Pace del Tribunale di Brescia non aveva concesso la sospensiva, per cui il trasferimento dell'autoveicolo in proprietà al custode aveva prodotto i suoi effetti decorsi i dieci giorni previsti dalla legge;
ritenuto pertanto che nel comportamento delle Autorità intervenute non è ravvisabile alcun profilo doloso né colposo in quanto si sono attenute scrupolosamente alle previsioni normative e pertanto l'attrice non ha alcun diritto al risarcimento del danno, la qual cosa però non esclude il suo diritto, in qualità di
3 proprietaria del veicolo sequestrato, di ricevere la somma ricavata dalla vendita, posto che il Giudice di Pace con la sentenza sopra citata, passata in giudicato, ha disposto l'archiviazione del provvedimento sanzionatorio e la restituzione del veicolo al proprietario;
ritenuto a questo riguardo che si debba fare riferimento alla somma effettiva ricavata dalla vendita dell'autoveicolo (cfr. doc. B2 allegato alla comparsa di costituzione dell'Avvocatura dello Stato) e non al valore teorico dell'autoveicolo ricavabile da riviste e siti internet, posto che non vi è alcun elemento per poter sostenere che la abbia agito con colpa nella determinazione del prezzo _2
di vendita e sul punto parte attrice non ha comunque svolto alcuna istanza istruttoria;
ritenuto pertanto che la va condannata a pagare alla signora Controparte_2
la somma di euro 2.979,25 (pari al prezzo di vendita Parte_1
dell'autoveicolo) con gli interessi legali su detta somma dal 27 luglio 2018 (data della notifica alla Prefettura della sentenza del Giudice di Pace) sino al saldo effettivo;
rilevato quanto al rimborso delle spese legali che per il principio della soccombenza esse vanno poste a carico della ed essendo l'attrice ammessa Controparte_2
al patrocinio a spese dello Stato, la ai sensi dell'art.133 del Controparte_2
D.P.R. n.115/2002 va condannata a rimborsarle allo Stato e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore accertato di causa, mentre le spese del legale vanno liquidate con provvedimento a parte;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
4 a) condanna la a pagare alla signora la Controparte_2 Parte_1
somma di euro 2.979,25 con gli interessi legali su detta somma dal 27 giugno
2018 sino al saldo effettivo;
b) condanna la a rimborsare allo Stato ai sensi Controparte_2
dell'art.133 del D.P.R. n. 115/2002 le spese di causa che si liquidano in euro
2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 5 marzo 2025
Il giudice
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